martedì, novembre 28, 2006

Misure anti-terrorismo UE: lo stato dell'arte

Pubblicato il documento indirizzato al Consiglio UE sullo stato dell'implementazione delle misure europee contro il terrorismo.
Il documento offre, inoltre, una messa a giorno riguardo l'applicazione e l'utilizzazione degli strumenti UE in materia di cooperazione giudiziaria in materia penale, con un attenzione anche a misure di portata più ampia, come il Mandato di arresto europeo.

lunedì, novembre 27, 2006

Sulla sentenza n. 393/2006 della Consulta

I confini dei principi nel dialogo tra ordinamento interno ed europeo*


1. La Corte costituzionale decide.
Depositata il 23 novembre la decisione della Corte di palazzo della Consulta (n. 393/2006) è destinata a lasciare il segno. Non solo per il suo iter travagliato, la lunghissima camera di consiglio e le fratture, i cui echi, cosa inusuale, sono giunto fin fuori le mura del Palazzo[i]. E' la stessa argomentazione adottata dai giudici costituzionali a rivestire un interesse particolare.
La questione è quella relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) meglio conosciuta come ex Cirielli.
Il comma 3 dell'articolo 10 recita: "3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione".
La Corte costituzionale ha deciso nel senso che è costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3 della legge 251/2005 "limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè» ".

2. La disposizione transitoria della ex Cirielli contiene una deroga esplicita ad un principio generale previsto all'articolo 2, comma 3, del nostro codice penale, quello relativo alla lex mitior[ii].
Il principio della lex mitior si applica alle norme di natura sostanziale, quindi alle norme penali che definiscono i reati ed alle norme di parte generali che incidono sull'applicazione di queste ultime.
La Corte costituzionale ricorda come l'articolo 2 sia stato sempre interpretato nel senso di ritenere che la "locuzione disposizioni più favorevoli al reo si riferisce a tutte quelle norme che apportino modifiche in melius alla disciplina di una fattispecie criminosa, ivi comprese quelle che incidono sulla prescrizione del reato".
Pochi dubbi dunque sulla natura sostanziale della prescrizione che la Corte ritiene già assodata nella propria pronunzia n. 274 del 1990.
Appare difficile ritenere, infatti, che la disciplina in materia di prescrizione sia assolutamente estranea alla valutazione sociale del reato, la quale si esprime pure, e non vi può essere dubbio a riguardo, nella disciplina dell’estinzione del reato e dunque relativamente alla vigenza della fattispecie come contestata per il sistema penale.
Pertanto – conclude la Corte – le norme sulla prescrizione dei reati, ove più favorevoli al reo, rispetto a quelle vigenti al momento della Commissione del fatto, devono conformarsi, in linea generale, al principio previsto dall'art. 2 del codice penale.
La scelta del legislatore, nel caso che ci occupa, è stata difforme rispetto al principio ora ricordato.

3. Il giudice costituzionale si pone, in primis, il problema di determinare il fondamento del principio della lex mitior al fine di conferirgli uno statuto privilegiato, costituzionale o meno.
In accordo alla propria giurisprudenza la Corte procede, innanzitutto, ad escludere la riconducibilità diretta del principio in questione all'articolo 25 della Costituzione.
Secondo la Corte tale articolo procede all'immediata costituzionalizzazione del solo principio relativo al divieto di applicazione retroattiva delle norme penali, nulla aggiungendo circa quel corollario della legalità penale relativo all'applicazione delle norme penali nel tempo, come sovente è considerata l'applicabilità retroattiva della norma più favorevole.
L'impossibilità dell'ancoraggio all'articolo 25 della Costituzione non determina però, per la Corte, una riduzione del principio in questione al mero rango di norma primaria.
Va in effetti ricordato come da tempo una non irrilevante parte della cultura giuridica nazionale si fosse schierata a favore della costituzionalizzazione del principio dell'applicazione retroattiva della norma più favorevole.
A questo proposito vanno ricordati gli scritti di Giuliano Vassalli che ha difeso tale prospettiva, rispetto alla quale ha proposto una ricostruzione fondata essenzialmente sul principio di uguaglianza[iii].

4. La Corte intraprende, invece, un percorso alquanto innovativo, complesso, ma di sicura rilevanza per l'intero sistema della protezione dei diritti fondamentali.
Giunge per tal via a produrre un'ulteriore evoluzione alla giurisprudenza costituzionale che ha delineato i rapporti tra ordinamento interno ed ordinamento comunitario e dell'Unione europea più in generale. La tutela dei diritti fondamentali viene riconosciuta dalla Corte come una necessità che non si definisce in relazione ai soli standard interni, ma che si svolge in un rapporto osmotico e circolare tra i vali livelli (o tra i vari ordinamenti, in una visione dualista) di cui si compone il sistema giuridico.

5. I giudici della Corte hanno proceduto in primo luogo ad una ricognizione degli strumenti internazionali; ciò al fine di riscontrare se tale principio trovasse il suo fondamento in taluno di questi.
A tal proposito la Corte richiama il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966 e ratificato ed eseguito con legge n. 881 del 25 ottobre 1977.
Il principio dell'applicazione retroattiva della norma più favorevole è ripreso dal patto all'art. 15, anche se a tale disposizione la Repubblica italiana ha apposto una riserva relativa all'applicazione di tale principio esclusivamente ai procedimenti in corso e non anche a quelli ove si sia avuta una decisione definitiva.
La Corte richiama in seguito l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, secondo il quale: "l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1959, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario".
Tale affermazione di principio è stata riaffermata più volte nelle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee che, ad oggi, può vantare una cospicua giurisprudenza in materia di controllo e tutela dei diritti fondamentali, anche al di là di quanto previsto nel testo di riferimento che rimane, comunque, la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.
In seguito viene fatto riferimento alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea la quale, pur mancando di forza vincolante immediata, costituisce uno strumento ricognitivo dei diritti riconosciuti nell'ordinamento comunitario e della loro estensione. L'articolo 49 della Carta, al comma 1, ultima frase, richiama appunto il principio della lex mitior[iv].
Al fine di determinare in maniera definitiva il carattere comunitario del principio dell'applicazione della lex mitior la Corte costituzionale rinvia ad alcune delle recenti pronunzie della Corte di Giustizia delle Comunità europee che ha provveduto a riconoscere il carattere di principio generale del diritto comunitario a tale garanzia[v].

6. Acquisito il carattere di principio generale del diritto comunitario, la Corte procede ad affermare come tale principio sia dunque derogabile solo in casi particolari e che: "il principio di retroattività della lex mitior [..] impone di ritenere che il valore da esso tutelato può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo [..] Con la conseguenza che lo scrutinio di costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole".
La Corte introduce a questo punto il criterio della ragionevolezza, al fine di dotarsi di uno strumento di bilanciamento degli interessi in gioco.
E' questo forse il punto più delicato dell'intera pronuncia. La Corte, infatti, determinato il rango del principio, si trova dinanzi al problema relativo al contemperamento dei diversi interessi ed esigenze.
Da un lato vi è la scelta del legislatore la quale appare, tra l'altro, finalizzata al raggiungimento di interessi di sicura rilevanza, anche costituzionale, come l'efficienza del processo e della salvaguardia dei diritti dei soggetti che sono destinatari della funzione giurisdizionale (vittime incluse) e degli interessi dell'intera comunità connessi a valori costituzionali di rilievo primario. D'altro canto viene in gioco la coerenza dell'ordinamento, il rispetto dei vincoli internazionali e la tutela di interessi e principi fondamentali posti alla base stessa della costruzione costituzionale e dello stato di diritto.
Il bilanciamento non è certo facile ed al giudice costituzionale tocca muoversi su un terreno assai scivoloso.
Alla fine questi sceglie di contemperare quanto meglio gli interessi in gioco, in tal modo addivenendo a risultati idonei a modificare la norma come formulata dal legislatore, intervenendo in maniera pressoché creativa sul testo di legge.
Se il legislatore aveva stabilito, infatti, un limite all'applicazione del principio della lex mitior, il giudice costituzionale non procede a "far saltare" tale limite per favorire la semplice riespansione del principio generale, modifica, invece, il confine imposto dal legislatore, e fa ciò sulla base di un'analisi della ragionevolezza della scelta operata alla quale sostituisce una differente scelta operata, questa volta, secondo un'analisi sistematica che pur convincente non può di certo considerarsi neutra.

7. In definitiva si comprime il principio generale di diritto pretendendosi di farlo in maniera ragionevole. Se il risultato è probabilmente migliore del punto di partenza l'intervento della Corte opera un indubbio sconfinamento nel campo della discrezionalità politica.
In questo come in altri casi la logica del bilanciamento opera una profonda mutazione del ruolo stesso e delle capacità di intervento del giudice costituzionale. (amedeo barletta)

* Commento apparso su www.giustamm.it il 27/11/06

[i] Sulla valutazione giuridica di tale evenienza si veda: A.CELOTTO, Corte Costituzionale: ormai i tempi sono maturi per l’opinione dissenziente, giustamm.it, 2006.
[ii] Art. 2, c. 3 del codice penale:"Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile"
[iii] G.VASSALLI, Abolitio criminis e principi costituzionali, RIDPP, 1983, pag. 377 e ss.
[iv] Il principio è presente nella maggior parte degli ordinamenti nazionali, sovente anche con rango costituzionale, e nei più importanti strumenti di diritto derivato come il reg. CE 2988/95.
[v] Sentenza della Corte del 3 maggio 2005 in cause riunite C-387/02, C-391/02, C-403/02, pubblicata in Racc. 2005, pag. I-3565, p. 68.

venerdì, novembre 24, 2006

Corte costituzionale, ex Cirielli e lex mitior

Depositate le motivazioni della Consulta.
La sentenza 393/2006 costituisce un passo ulteriore nel processo di integrazione tra diritto penale interno e diritto dell'Unione europea.
La motivazione cita la carta di Nizza e la giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Tale ipotesi ricostruttiva, idonea ad espungere dall'ordinamento la norma transitoria della ex Cirielli era stata avanzata a suo tempo su Camere Penali On line. (ab)

mercoledì, novembre 22, 2006

GAI: critiche al sistema decisionale

Il coordinatore UE delle politiche anti-terrorismo, de Vries, critica l'attuale impasse e le difficoltà decisionali in materia di Giustizia ed Affari interni.
(EU) UE/JAI/TERRORISME: les Etats membres mettent en danger la crédibilité de l'UE, selon Gijs de Vries

Bruxelles, 21/11/2006 (Agence Europe) - Le manque de volonté des ministres de la Justice et des Affaires intérieures risque à terme de mettre sérieusement à mal la crédibilité de l'UE et des dirigeants nationaux, a récemment indiqué le coordinateur anti-terroriste de l'UE Gijs de Vries. « Il y a clairement un risque pour que la confiance dans l'Union et les gouvernements nationaux soit davantage entamée », a affirmé le 15 novembre M. de Vries, regrettant la lenteur du processus de décision du Conseil des ministres en matière de Justice et Affaires intérieures (JAI). Lors d'une conférence organisée à Copenhague sur le futur de l'Europe, M. de Vries a rappelé que les citoyens attendaient énormément de l'UE dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Il a néanmoins fustigé l'attitude des ministres qui, selon lui, ignorent régulièrement les objectifs fixés par le Conseil européen.
« En vertu de l'actuel Traité de l'UE, il existe de réelles limites qui ne permettent pas à l'Union de protéger efficacement notre population contre le terrorisme », a par ailleurs rapporté Gijs de Vries, faisant référence à l'unanimité requise dans le domaine de la Justice et des Affaires intérieures (troisième pilier). Pour étayer sa réflexion, il a tenu à énumérer une série d'exemples concrets. Il a notamment fallu plus d'un an aux ministres pour nommer à l'unanimité le directeur d'Europol (2005). Début 2006, ils n'ont pas pu s'accorder sur une proposition visant à faciliter les poursuites policières au-delà des frontières, alors que beaucoup d'Etats le font bilatéralement. Le Conseil n'a toujours pas pu réunir l'unanimité de ses membres pour adopter une proposition établissant des règles minimales relatives à la procédure pénale, alors que selon le programme de La Haye, elle aurait dû être adoptée avant la fin 2005. « Et même lorsque le Conseil parvient à l'unanimité, cela prend souvent des années avant que les gouvernements et les parlements nationaux n'appliquent la législation », déplore M. de Vries, citant comme exemple le cas des trois protocoles additionnels à la Convention Europol (unanimement acceptés en 2000, 2002 et 2003) qui ne sont toujours pas applicables. Selon lui, un autre problème réside dans la tradition du parlement suédois qui exige que son gouvernement lui soumette la proposition de législation avant qu'elle ne puisse être agréée par le Conseil JAI, retardant de fait les décisions finales d'une à deux années. A cause des limites purement internes au Traité, la Commission et la Cour de justice n'ont pas la faculté de superviser la bonne application des décisions cadres, des Conventions et d'autres instruments légaux et a fortiori encore moins la capacité de contraindre les Etats récalcitrants. Les règles inhérentes au Traité ont aussi bien montré à quel point l'UE avait des difficultés à négocier des accords internationaux en matière de lutte contre le terrorisme, comme l'a prouvé la négociation avec les Etats-Unis sur le transfert des données des passagers aériens.
Au final, M. de Vries a néanmoins expliqué que le rôle de l'UE était de soutenir le travail effectué par les autorités nationales et n'avait pas vocation à dupliquer. « Le terrorisme est à la fois international et local et il doit être contré à chacun de ces niveaux », a-t-il conclu. (bc)

giovedì, novembre 16, 2006

I principi di Ottawa in materia di terrorismo e diritti umani

Ottawa, giugno 2006. Un gruppo di giuristi, essenzialmente canadesi e britannici, si riunisce per discutere le politiche in materia di lotta al terrorismo.
Quello che ne esce fuori è un documento completo ed utile a focalizzare la discussione su alcuni punti qualificanti per una possibile evoluzione dellla prassi internazionale in materia di misure antiterrorismo. Perchè "la lotta per la sicurezza collettiva non deve trasformarsi nell'assalto alla vita degli individui, alla libertà ed alla sicurezza delle persone".
Di rilievo soprattutto, tra l'altro, i punti 5 e 6, in materia di pratiche delle Nazioni Unite, e il richiamo ad una riforma del sistema delle liste dei terroristi, soprattutto per ovviare al problema della loro non ricorribilità davanti ad un giudice indipendente ed alla complessità del meccanismo di revisione.

mercoledì, novembre 15, 2006

L'evoluzione del ne bis in idem europeo

Un documento del Parlamento europeo che propone una messa a giorno dell'evoluzione del ne bis in idem nel contesto dello Spazio giudiziario europeo.
La definizione di regole chiare ha incontrato sinore delle difficoltà a livello di Consiglio, con lo stallo per quanto riguarda una proposta messa sul tappeto dalla presidenza greca, qualche anno fa. Da allora un Libro verde della Commissione del 2005 ha cercato di riaprire il dibattito.
Nonostante l'apparente stallo del legislatore europeo si sono succedute, da allora, numerose pronunzie della Corte di giustizia in grado ormai di delineare un piccolo corpus di diritto pretorio sull'argomento.

martedì, novembre 14, 2006

Cause riunite C-354/04 P e C-355/05 P: le conclusioni dell'AG Mengozzi - I "controlimiti" visti da Lussemburgo


Le conclusioni dell'Avvocato generale Mengozzi sollevano delle problematiche assai rilevanti circa l'attuale stadio di evoluzione del quadro UE.
La questione è delle più delicate e complesse.

Il problema è quello delle liste stilate dall'Unione europea con i nominativi degli individui e delle organizzazioni ritenute terroriste.
Si tratta di un atto con valenza giuridica che appare, almeno nella parte derivata dall'ordinamento ONU, insindacabile da un qualsiasi giudice indipendente.

Per la più parte dei casi tali liste sono il frutto della trasposizione e dell'esecuzione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dal suo Committe of sanctions al quale pure sono affidate delle possibilità di revisione delle misure richieste in sede di Consiglio di Sicurezza.
Nel caso di specie l'Europa però è andata ancora più in là, aggiungendo alla lista onusiana una lista di c.d. home made terrorists.

L'atto impugnato è la Posizione comune 2001/931/PESC.
Le posizioni comuni sono notoriamente degli atti di secondo pilastro, adottati dunque dal Consiglio dell'Unione europea in materie attinenti la politica estera e di sicurezza comune.
In questo caso l'atto è di tipo complesso, comprendendo al suo interno anche delle misure chiaramente non riconducibili all'ambito PESC.
Se infatti da un lato si tratta di uno strumento di secondo pilastro (PESC dunque), una parte della Posizione comune si atteggia ad atto (come se fosse una decisione) finalizzato ad espletare degli effetti in materia di Giustizia ed affari interni (GAI).
Su sollecitazione della Spagna, infatti, sono stati introdotti nella Posizione comune alcuni supposti appartenenti all'organizzazione terroristica ETA; di più, si è provveduto ad inserire anche delle organizzazioni ritenute fiancheggiatrici della famosa organizzazione basca.
Rispetto a queste la Posizione comune non fa altro che richiamare l'attenzione delle autorità di polizia e stimolare una maggiore cooperazione nella materia penale e securitaria in generale.
Rispetto a tale documento appaiono non sussistere degli effettivi rimedi giudiziari, in questo modo ponendo dei seri dubbi di compatibilità dell'edificio UE (capace di adottare provvedimenti di tal genere) rispetto a quei diritti e principi fondamentali ritenuti da parecchie giurisdizioni costituzionali, in primis quella tedesca e quella italiana, irrinunciabili.
Una mancanza rispetto a tali principi è da considerarsi idonea, in extremis, anche di provocare una profonda frattura tra gli ordinamenti comunitari e nazionali, rimettendo per tal via in discussione l'acquisita supremazia del diritto sopranazionale di provenienza europea.
In questo contesto l'Avvocato generale giunge ad invocare, per la prima volta in un pronunciamento della giurisidizione comunitaria, la possibile applicazione di controlimiti nazionali alla primazia comunitaria, importando in tal modo nella discussione comunitaria una costruzione giurisprudenziale formatasi a livello di stati membri e contribuendo a scrivere una ulteriore tappa nel dibattito tra le corti supreme europee.

E' proprio al fine di evitare una possibile emersione dei controlimiti che le soluzioni proposte dall'avvocato generale Mengozzi tentano percorrere strade nuove.

Al fine di ovviare all'incompetenza della giurisdizione comunitaria a giudicare della legittimità di atti quali la Posizione comune, Mengozzi giunge a ritenere possibile un sindacato diffuso attribuito a tutti i giudici nazionali rispetto alla legittimità (comunitaria, costituzionale o che altro?) degli atti adottati nel quadro giuridico del secondo e terzo pilastro, in un certo senso seguendo la soluzione che la Corte aveva già ipotizzato nella causa C-50/00 P, UPA.

Tale soluzione appare gravida di rilevanti conseguenze per la coerenza e l'omogeneità dell'intera costruzione europea, lasciando da un parte in piedi tutte le deficienze del controllo giurisdizionale come delineato nel Trattato UE e dall'altro aprendo le porte ad una frammentazione dell'applicazione ed interpretazione delle fonti di II e III pilastro.

L'effettività di queste verrebbe ad essere messa gravemente a repentaglio ove la loro legittimità fosse, infatti, sindacabile da un qualsiasi giudice nazionale, senza nessuna possibilità di intervento nomofilattico della giurisdizione comunitaria.

Probabilmente si sarebbero potute adottare anche altre soluzioni atte a superare la problematica reale sottesa alla causa attualmente affidata alle cure della Grande sezione della Corte di Giustzia delle Comunità europee. (ab)

giovedì, novembre 09, 2006

Cooperazione giudiziaria e di polizia con il Liechtenstein

8/11/2006 (Agence Europe) - Le Conseil de l'UE a autorisé mardi la Commission à ouvrir des négociations concernant un accord de coopération entre la Communauté européenne et le Liechtenstein pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers. L'accord devrait permettre de renforcer la coopération judiciaire et administrative entre les autorités de la Communauté européenne et du Liechtenstein en matière de lutte contre la fraude. Sont notamment visées les infractions en matière de fiscalité indirecte (TVA, droits de douane, taxes diverses), la corruption, passive ou active, ainsi que le blanchiment du produit de ces activités illégales. Un tel accord avait été signé entre l'UE et la Suisse en 2004. (bc)

lunedì, novembre 06, 2006

Frattini su terrorismo e parlamenti nazionali

Intervenendo al Parlamento olandese il vice presidente della Commissione europea ha toccato una interessante problematica. Ruolo e limiti delle assemblee rappresentative nella lotta contro il terrorismo, lo spazio della democrazia nella definizione delle politiche criminali e nella elaborazione delle politiche securitarie. Il link

giovedì, novembre 02, 2006

Consiglio d'Europa ed esecuzione sentenze CEDU

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha approvato un documento relativo all'esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in Italia.
Qui il link.