lunedì, dicembre 28, 2009

Market-abuse e responsabilità oggettiva

La Corte di giustizia (in causa C-45/83)interpreta in senso restrittivo la direttiva comunitaria in materia di market-abuse individuando una vera e prorpia presunzione di responsabilità (fino a che punto solo amministrativa è tutto da verificare); secondo i giudici di Lussemburgo:
"L’art. 2, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/6/CE, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), deve essere interpretato nel senso che il fatto che una persona di cui al secondo comma di tale disposizione che detiene informazioni privilegiate acquisisca o ceda, o cerchi di acquisire o cedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono comporta che tale persona ha «utilizzato tali informazioni» ai sensi di detta disposizione, fatto salvo il rispetto dei diritti della difesa e, in particolare, del diritto di poter confutare tale presunzione".

venerdì, dicembre 18, 2009

Regolazione europea dei conflitti di giurisdizione penale

In Gazzetta ufficiale UE la Decisione quadro, a questo punto probabilmente l'utima essendo lo strumento estinto col Trattato di Lisbona, relativa alla regolazione e prevenzione dei conflitti di giurisdizione in materia di esercizio dell'azione penale. Uno strumento assai atteso da anni ma comunque non all'altezza delle aspettative e del grande dibattito giuridico sollevato dalla materia.

giovedì, dicembre 03, 2009

Democrazia diretta nel Trattato di Lisbona?

Pochi se ne sono accorti ma l'articolo 11, paragrafo 4 del Trattato UE come riformato a Lisbona introduce un primo embrio, nel diritto costituzionale dell'Unione, di democrazia diretta. Il futuro ci dirà quanto questo esperimento potrà suscitare un maggiore inetresse politico ed una più intensa partecipazione dei cittadini europei.

Trattato UE, art. 11.4:
4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.

Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabilite conformemente all'articolo 24, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.