martedì, aprile 24, 2012

La dichiarazione di Brighton sul futuro della CEDU

Strasburgo  – I ministri e gli alti rappresentanti dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa si sono riuniti a Brighton, dal 18 al 20 aprile, per discutere delle possibili riforme della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Il Segretario di Stato per la Giustizia, nonché Lord Cancelliere, Kenneth Clarke, ha aperto formalmente la conferenza, seguito dal Segretario generale del Consiglio d’Europa, Thorbjørn Jagland, dal Presidente dell’Assemblea parlamentare, Jean Claude Mignon, e dal Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo, Nicolas Bratza.

Lo scopo della conferenza era quello di giungere a un accordo su un pacchetto di misure, anche noto come Dichiarazione di Brighton, per assicurare la continuità del ruolo attivo che la Corte svolge per gli 800 milioni di cittadini europei. 
I partecipanti alla conferenza hanno parlato anche della promozione di una migliore applicazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo a livello nazionale, altro tema fondamentale della riforma in corso. 
La conferenza si è svolta nel quadro della Presidenza semestrale del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, detenuta dal Regno Unito, sulla scia di eventi simili come la conferenza di Interlaken del 2010 e quella di Izmir del 2011.

lunedì, aprile 23, 2012

Prescrizione: di chi è la colpa? (e uno sguardo comparato)


(di Maria Mercdes Pisani) - L’istituto della prescrizione ha lo scopo di rispondere ad una esigenza di certezza giuridica,  serve ad evitare l’infinito prolungarsi di situazioni giudiziarie dall’esito incerto.

Si può affermare che il principio fosse già conosciuto ed applicato. Alcuni testi attribuiti a Demostene  e, n particolare a Lisia, fanno ritenere che la prescrizione fosse applicabile a tutti i reati in Grecia. In una orazione a lui attribuita, Lisia, manifesta vigorosamente la sua contrarietà alla prescrizione dei gravi reati (l’uccisione di numerosi cittadini) di cui è accusato Agòrato.

La prescrizione moderna è nata nel codice penale francese del 25 settembre -6 ottobre 1791.
Il titolo VI prevedeva la prescrizione per tutti  i delitti  se, nell’arco di tre anni dal fatto, non si fosse iniziata l’azione penale, senza  alcuna eccezione di imprescrittibilità. La prescrizione della pena interveniva in 20 anni dalla data della sentenza. In seguito, il “Code d’instruction criminelle” del 26 dicembre 1808 ha introdotto le prime sostanziali modifiche, graduando la durata della prescrizione in relazione alla gravità del reato (cap V titolo VI art. 637 e ss).

Non voglio andare a scomodare anche Cesare Beccaria e provo a dare un’occhiata ai codici dei paesi a noi vicini.

La legislazione francese, quanto quella belga e quella  spagnola disciplinano sia le ipotesi di prescrizione del reato che la prescrizione della pena.

Per il diritto belga, la prescrizione è la scadenza matematicamente calcolata, entro la quale una infrazione deve essere giudicata definitivamente.
Solo tre sono i reati imprescrittibili : i crimini contro l’umanità, il genocidio e i crimini di guerra.
Tutte le altre infrazioni sono soggette ad un termine di prescrizione determinato dal legislatore come segue (art 21 titre préliminaire du code d’instruction criminelle):
 -crimes non correctionnalisables : 15 ans ;
 -crimes correctionnalisables mais non correctionnalisés : 10 ans ;
 -crimes punissables de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion de vingt à trente ans qui ont été correctionnalisés par la juridiction d’instruction ou par le ministère public : 10 ans ;
- certains crimes sexuels commis envers des mineurs qui ont été correctionnalisés : 10 ans ;
crimes punissables de la réclusion n’excédant pas vingt ans qui ont été correctionnalisés (sauf certains crimes sexuels commis envers des mineurs) : 5 ans ;
délits : 5 ans ;
- délits contraventionnalisés : 1 an ;
-  contraventions : 6 mois.

Va detto che la durata media dell’istruttoria preliminare è di circa 6 mesi, che la detenzione cautelare è limitata ad un massimo di 6 mesi (ed è soggetta a riesame ogni 30 giorni) e la durata complessiva di un processo penale è di meno di 4 anni. Inoltre per una serie di reati è possibile applicare una procedura di mediazione che estingue l’azione attraverso l’esecuzione di forme di compensazione in favore della vittima, ore di lavoro di interesse generale, sottoposizione a trattamenti o terapie, periodi di formazione. La durata di questo percorso alternativo è al massimo sei mesi.

Diverso dalla prescrizione è il principio della durata ragionevole del processo, per il quale, una volta iniziata l’azione penale essa deve concludersi in un tempo ragionevole. Se questo termine ragionevole è superato,senza che vi sia stata perdita degli elementi di prova, sarà il Giudice ad avere il compito di trarne le conseguenze, sia pronunciando una semplice dichiarazione di colpevolezza senza pronunziare una pena, sia applicando una pena ridotta (art. 21 ter titolo preliminare del Codice di procedura penale).

Una volta pronunciata la condanna, invece, le pene criminali si prescrivono in 20 anni dalla data della sentenza con cui sono pronunciate, quelle correzionali in 5 anni, quelle di polizia in un anno.

La legislazione francese è simile: l’azione penale si prescrive (art. 7, 8, 9 c. proc. Pen) in 10 anni per i crimini, 3 anni per i delitti, 1 anno per le contravvenzioni.
La durata media di un processo penale è inferiore ai 4 anni.

In Spagna la graduazione segue questo tipo di schema (art130  e ss ley orgnica 10/1995) : 20 anni per i delitti (delito) con pena massima della prigione di 15 anni o più. Se il delitto, invece, è punito con pena di inabilitazione o di prigione superiore, nel massimo, a dieci anni, ma inferiore 15, la prescrizione è di 15 anni. Se la pena massima della inabilitazione o della prigione è superiore ai 5 anni ma inferiore a 10, in 10 anni, per tutti gli altri delitti la prescrizione è di cinque anni, ad eccezione delle ingiurie e calunnie che s prescrivono in un anno. Le contravvenzioni si prescrivono in sei mesi.
Certo, conoscere il senso della ripartizione tra crimini, delitti e contravvenzioni, o la suddivisione delle pene in “gravi”, meno gravi e lievi, oppure la suddivisione in pene criminali, correzionali e di polizia, permette di apprezzare meglio la portata di queste norme, e di rendersi conto che la percentuale più alta di episodi delittuosi è soggetta ad una prescrizione compresa tra 3 e 5 anni. Ma i processi, non solo vengono iniziati, mediamente, nei sei mesi dal fatto, ma si concludono, per lo più, entro 4 anni.
Se poi volessimo dare uno sguardo al Regno Unito, scopriremo che l’istituto della prescrizione riguarda essenzialmente le cause civili, mentre esiste un termine generale di 2 anni per perseguire i “misdemeanors”. In assoluto, però vige il principio della ragionevole durata del processo, in funzione del quale l’azione repressiva e punitiva dello Stato non è giustificata se, secondo la valutazione discrezionale del Giudice, è trascorso troppo tempo dal momento del compimento del fatto. Il Giudice, quindi, potrà dichiarare con sentenza che dato il lasso di tempo trascorso, la persecuzione della condotta non è più giustificata.
Per finire, si può ancora notare che negli Stati Uniti ed in Canada, pochi, gravi, individuati delitti sono imprescrittibili, mentre per altri reati c’è un termine per l’esercizio dell’azione compreso tra 6 mesi ed 1 anno.
Mi sembra evidente che è il sistema di amministrazione della giustizia che, negli altri paesi è retto da logiche e principi diversi, per i quali la prescrizione è chiaramente  un incidente dovuto alla inattività degli organi amministrativi e giudiziari.
In Italia, no.
Per principio, pregiudizio, partito preso da parte di chi, molto evidentemente, non fa attività giudiziaria, non entra nelle aule dei Tribunali, la prescrizione è il risultato delle “strategie dilatorie della difesa”.
Nessuna riflessione sul fatto che la percentuale di rinvio a giudizio emessa nei sei mesi, ma che dico! anche entro un anno dai fatti, è bassissima, ed è quasi esclusivamente limitata ai giudizi immediati che seguono convalide di arresto dei soliti extracomunitari; nessuna considerazione sul fatto che anche quando le indagini dei PM, pure delegate, finiscono con il risultare carentissime, al punto da sollecitare l’istinto di conservazione del Giudicante, attraverso l’uso dell’art. 507 c.p.p.  non c’è nessuna accelerazione dei tempi preliminari all’esercizio dell’azione penale. Nessuna riflessione sul fatto che in alcuni Tribunali le carenze di organico giudiziario (es. oltre 12.000 notizie di reato l’anno, al mod 21, senza contare i 21 bis e gli altri modelli, per quattro PM) ed amministrativo  (risultato: decreto penale di condanna richiesto ad ottobre 2009, emesso dal GIP a novembre 2009, notificato marzo 2012) portano all’accumulo patologico ed alla selezione delle azioni da coltivare in base a criteri più o meno individuati dai Procuratori Capo.

Nello Stato italiano, si sta consolidando, anche grazie all’atteggiamento di chi irride e disprezza e svilisce anche con la propria poco specchiata condotta, le figure istituzionalmente destinate a sostenere la tutela dei diritti individuali,  in tutti i campi, un sistema vessatorio nei confronti del cittadino che subisce l’accanimento della macchina burocratica, il quale è punito per la sua pretesa di ricevere assistenza da parte delle strutture istituzionali con la malevola considerazione, con  la prevaricazione della macchina istituzionale e col disprezzo dei suoi diritti individuali e fondamentali.