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martedì, luglio 19, 2011

MAE: motivo di rifiuto e competenza italiana

Interessante sentenza della Cassazione che chiarisce come il rifiuto della consegna ex art. 18, comma 1 let. p) sia invocabile solo allorquando in concreto ipotizzabile una competenza della giustizia italiana.
Cass. pen. Sez. VI, 25 febbraio 2011, n. 7580

In tema di mandato d'arresto europeo, sussiste il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), della L. n. 69 del 2005, solo quando la consumazione dei reati oggetto del m.a.e. sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio italiano, e le relative condotte, sufficientemente precisate nei loro estremi oggettivi con riferimento a fonti specifiche di prova, siano idonee a fondare una notizia di reato che consenta all'autorità giudiziaria italiana l'immediato e contestuale esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero. (Rigetta, App. Roma, 25/01/2011)

giovedì, marzo 24, 2011

Rimpatrio clandestini: le questioni della Cassazione alla CGUE

SICUREZZA PUBBLICA – IMMIGRAZIONE CLANDESTINA - DIRETTIVA 2008/115/CE - INTERPRETAZIONE - RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA


La prima sezione della Corte di cassazione ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, e con applicazione del procedimento d’urgenza, su una serie di questioni di interpretazione degli articoli 2, par. 2, lett. b); 7, par. 1 e 4; 8, par. 1 e 4; 15, par. 1, 4, 5 e 6, della Direttiva 2008/115/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare). La Corte di giustizia è stata chiamata, in particolare, a chiarire: (a) se gli artt. 7 (par. 1 e 4), 8 (par. 1, 3 e 4) e 15 (par. 1) della Direttiva vadano interpretati nel senso che è precluso allo Stato membro, invertendo le priorità e l’ordine procedurale indicato dalle predette disposizioni, intimare allo straniero irregolare di lasciare il territorio nazionale quando non sia possibile dar corso all’allontanamento coattivo, immediato o previo trattenimento; (b) se l’art. 15, par. 1, 4, 5 e 6 della Direttiva, vadano quindi interpretati nel senso che è precluso allo Stato membro far conseguire all’ingiustificata mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio volontario, e per questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di delitto, con una sanzione detentiva (la reclusione) quantitativamente superiore (fino a dieci volte) rispetto al già esaurito, od oggettivamente impossibile, trattenimento ai fini di allontanamento; (c) se l’art. 2, par. 2, lett. b), della Direttiva possa essere interpretato, alla luce dell’art. 8 della stessa Direttiva e degli ambiti della politica comune individuati dall’art. 79 del Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE), nel senso che sia sufficiente che lo Stato membro decida di configurare come reato la mancata cooperazione dello straniero al suo rimpatrio volontario, perché la Direttiva non trovi applicazione; (d) se gli artt. 2 (par. 2, lett. b) e 15 (par. 4, 5 e 6) della Direttiva vadano, all’inverso, interpretati, anche alla luce dell’art. 5 della Convenzione EDU, nel senso che essi siano d’ostacolo alla sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non sia oggettivamente possibile, o non sia più possibile, il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della libertà che dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni; (e) se, conclusivamente, anche alla luce del decimo “considerando”, del previgente art. 23 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS), delle raccomandazioni e degli orientamenti richiamati in premessa dalla Direttiva e dell’art. 5 della Convenzione EDU, sia possibile affermare che gli artt. 7 (par. 1 e 4), 8 (par. 1, 3 e 4) e 15 (par. 1, 4, 5 e 6) della Direttiva conferiscono valore di regola ai principi che la restrizione della libertà ai fini del rimpatrio va considerata alla stregua di extrema ratio, e che nessuna misura detentiva è giustificata se collegata ad una procedura espulsiva in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva ragionevole di rimpatrio.


Ordinanza n. 11050 del 18 febbraio 2011 - depositata l'8 marzo 2011 (Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore E. Iannelli)



mercoledì, gennaio 12, 2011

MAE: applicazione dell'art. 18, let.p della L. 69/05

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - CONSEGNA PER L'ESTERO - APPLICAZIONE DEL MOTIVO DI RIFIUTO DI CUI ALL'ART. 18, LETT. P), L. N. 69/2005 - CONDIZIONI


In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna presentata dall’autorità giudiziaria straniera riguardi fatti commessi in parte nel territorio dello Stato ed in parte in territorio estero, la verifica della sussistenza della condizione ostativa prevista dall’art. 18, comma primo, lett. p), della l. n. 69/2005, deve essere coordinata con la previsione della clausola di salvezza contenuta nell’ art. 31 della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, secondo cui “gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell’adozione della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest’ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato”. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale emesso dall’autorità tedesca per reati concernenti il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in Germania, in cui la S.C. ha rigettato il ricorso, ritenendo applicabile l’art. II dell’Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con l. 11 dicembre 1984, n. 969, con il quale le parti hanno inteso facilitare l’applicazione della Convenzione europea di estradizione del 1957, nell’ipotesi in cui la domanda di consegna riguardi anche altri reati non soggetti alla giurisdizione dello Stato di rifugio e risulti opportuno far giudicare tutti i reati nello Stato richiedente).

Sentenza n. 45524 del 20 dicembre 2010 - depositata il 27 dicembre 2010

(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore E. Calvanese)



sabato, dicembre 18, 2010

MAE: la consegna si effettua sulla base di sentenze esecutive anche se non irrevocabili

Sentenza n. 42159 udienza del 16 novembre 2010 - depositata il 29 novembre 2010

(Sesta Sezione Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore E. Calvanese)


In tema di mandato di arresto europeo, nell’ipotesi in cui la consegna sia stata richiesta dall’autorità estera ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, occorre che la relativa richiesta sia basata su una sentenza di condanna dotata di forza esecutiva, dovendosi ritenere che il nuovo sistema introdotto dalla decisione quadro n. 2002/584/GAI (ex art. 8, par. 1, lett. c) ) abbia inteso dare rilevanza alla sola “esecutività”, e non certo alla “irrevocabilità” della sentenza, quale condizione veramente essenziale della cooperazione per la consegna delle persone ricercate tra gli Stati membri dell’U.E. (Fattispecie relativa ad una richiesta di consegna avanzata dall’autorità giudiziaria francese, la quale ha affermato nel m.a.e. che la sentenza emessa dal giudice di secondo grado era “esecutiva”, benché ancora ricorribile per cassazione).

lunedì, agosto 09, 2010

La Cassazione riconosce la validità di una misura sospensiva della CEDU

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - ESPULSIONE DAL TERRITORIO DELLO STATO - TUNISIA - RISCHIO DI TRATTAMENTI CONTRARI ALL'ART. 3 DELLA CEDU - MISURA CAUTELARE SOSPENSIVA EMESSA DALLA CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL'UOMO - CONSEGUENZE


La Corte, con la sentenza in esame, ha preso in considerazione la misura emessa in data 13 aprile 2010 dalla Corte europea per i diritti dell’uomo, ai sensi dell’art. 34 della Cedu, con la quale veniva sospesa in via cautelare un’espulsione disposta dall’A.G. italiana verso la Tunisia, in considerazione del rischio reale di trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione che la persona ad essa sottoposta possa subire in detto Stato. La Suprema Corte ha stabilito che da tale pronuncia deriva per ogni articolazione dello Stato italiano la necessità di verificare il rigoroso rispetto dell’art. 3 cit. ed in particolare per le autorità giudiziarie competenti a deliberare decisioni che comportino trasferimenti di persone verso la Tunisia il dovere di individuare ed adottare, in caso di ritenuta pericolosità della persona, misure appropriate di sicurezza diverse dall’espulsione. E ciò fino a quando la situazione di allarme descritta dalla Corte europea non venga a mutare.

Sentenza n. 20514 del 28 aprile 2010 – depositata il 28 maggio 2010
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore F. Ippolito)

venerdì, marzo 26, 2010

Cassazione e interpretazione conforme: il caso della pedopornografia

In virtù del carattere vincolante delle decisioni quadro assunte dall'Unione Europea, così come stabilito dall'art. 34, comma 2, del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, il giudice nazionale ha l'obbligo di interpretare il diritto nazionale conformemente alle decisioni quadro di cui sopra, ovviamente entro i limiti stabiliti dai principi generali del diritto. Dette decisioni, infatti, tracciano le linee guida a cui le legislazioni nazioni sono obbligate ad uniformarsi in materia di giustizia ed affari interni. Il giudice nazionale, allora, può discostarsene solo nel caso in cui la norma di diritto nazionale risulti del tutto incompatibile con il risultato perseguito dalla decisione quadro, quando, cioè, l'applicazione di quest'ultima determinerebbe un'interpretazione contra legem della prima.

In virtù dell'art. 34, comma 2 del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 (il quale sancisce sostanzialmente l'obbligo del giudice nazionale di interpretare la normativa nazionale conformemente alle decisioni - quadro assunte in sede di Unione Europea) il concetto di pornografia minorile di cui all'art. 600-ter c.p., deve essere interpretato alla luce del concetto di pedopornografia esplicitato nell'art. 1 della decisione - quadro 2004/68/GAI. Può essere quindi definito come materiale pedopornografico quel materiale che ritrae o rappresenta visivamente un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessuale esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica. Nel caso specifico, la connotazione esplicitamente sessuale del materiale oggetto della condotta de quo vale ad escludere la configurabilità di detto reato in capo al soggetto sorpreso a fotografare, su di una spiaggia, bambini in costume da bagno impegnati in attività del tutto innocenti ed ordinarie (come stare in piedi su una roccia o chinati per salirvi con l'aiuto delle mani) laddove non è ravvisabile, quindi, nessuna esibizione lasciva - essendo le zone pubiche sempre e comunque nascoste alla vista dal costume da bagno - e nessun atteggiamento sessualmente allusivo - data la "ordinarietà" delle pose catturate.


Cass. pen., Sez. II, ud. 3 marzo 2010 - dep. 22 marzo 2010, n. 10948

lunedì, marzo 15, 2010

La Cassazione si arrende e riconosce il valore costituzionale della lex mitior

La Cassazione riconosce il valore di principio della lex mitior sulla base della Carta europea dei diritti fondamentali e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Cass. pen. Sez. II, Ord., (ud. 12-11-2009) 14-12-2009, n. 47395

"Infine, per completare il quadro giuridico di riferimento, si deve segnalare che una assai recente decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo (sentenza S. c. Italia del 17 settembre 2009), ha stabilito:

- che "l'art. 7, paragrafo 1, della Convenzione non garantisce solamente il principio di non-retroattività delle leggi penali più severe, ma anche, ed implicitamente, il principio di retroattività della legge penale più favorevole";

- ha, inoltre, chiarito che "questo principio si manifesta nella regola che vuole che, se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronunzia di un giudizio definitivo sono differenti, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato";

- ha, pertanto, evidenziato che, nell'ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, costituisce violazione dell'art. 7, paragrafo 1, CEDU, l'applicazione della pena più sfavorevole all'imputato;

- ed ha addirittura affermato che "l'art. 442 c.p.p. italiano, comma 2, è una disposizione di diritto penale materiale concernente la severità della pena da infliggere in caso di condanna secondo il procedimento abbreviato, e che ricade, dunque, nel campo di applicazione dell'ultima frase dell'art. 7, paragrafo 1, della Convenzione".

[...]
Tale decisione - di grande rilevanza ai fini delle scelte giuridiche necessarie ad evitare di commettere violazioni della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, esponendo l'Italia alle relative sanzioni - è, peraltro, successiva a tutte le sentenze della Corte costituzionale prese in esame e potrebbe essere idonea, come meglio si vedrà appresso, a rimodulare la giurisprudenza del nostro Paese sul punto della applicazione della lex mitior".

giovedì, febbraio 18, 2010

La Cassazione interpreta conformemente alla CEDU in materia di confisca

In materia di sequestro confisca di immobili abusivamente lottizzati, l'art. 44 T.U. edilizia - D.P.R. n. 380/2001 - deve essere interpretato in modo conforme alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, e pertanto nel senso che il terzo acquirente di un immobile abusivamente lottizzato, pur partecipando materialmente, con il proprio atto di acquisto, al reato di lottizzazione abusiva, non può essere assoggettato alla misura ablatoria sopra ricordata, salvo che tale partecipazione non sia accompagnata anche da un elemento soggettivo costituito da una condotta almeno colposa in ordine al carattere abusivo della lottizzazione negoziale o materiale.


Cass. pen. Sez. III Sent., 29-09-2009, n. 42178

mercoledì, febbraio 03, 2010

Giochi e scommesse: di nuovo la parola alla Corte di giustizia

La Cassazione penale rimette alla Corte di giustizia una questione preliminare concernente l'intepretazione ed applicazione della normativa italiana alla luce dell'intricato reticolo giurisprudenziale che si è determinato sulla materia.


COMPATIBILITA' DELLA DISCIPLINA NAZIONALE CON QUELLA COMUNITARIA - QUESTIONE PREGIUDIZIALE - RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E.
Con la decisione in esame (e con altra, di identico contenuto, recante il n. 2994, assunta alla medesima udienza camerale e depositata in pari data), la Corte, in una fattispecie nella quale era contestata all’indagato la violazione dell’art. 4 della L. n. 401/1989, ha rimesso alla Corte di Giustizia U.E. - ai sensi dell’art. 234, comma terzo, Trattato C.E. - la questione pregiudiziale circa la compatibilità della normativa nazionale (in particolare, l’art. 38 del d.l. n. 223/2006, c.d. decreto Bersani, conv. con modd. in L. n. 248/2006) con gli artt. 43 e 49 del Trattato C.E., ritenendo che permangano, nonostante i plurimi interventi del giudice comunitario e della giurisprudenza di legittimità sul punto, dubbi interpretativi circa l’estensione delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, essendovi la necessità di chiarire se le predette libertà possano trovare limitazione nell’ordinamento italiano fondato sul rilascio di un numero limitato di concessioni e di successive licenze di P.S.

Ordinanza n. 2993 del 10 novembre 2009 - depositata il 5 gennaio 2010

sabato, maggio 31, 2008

MAE: molteplicità di mandati provenienti da medesimo stato

Sentenza n. 17951 del 28 aprile 2008 - depositata il 5 maggio 2008

La procedura di cui all’art. 20 l. 69/2005, relativa al caso in cui due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, non viene in applicazione quando più mandati d'arresto europeo siano emessi da diverse autorità dello stesso Stato, in quanto, come si desume dall’art. 23, comma 1 della stessa legge, la persona è consegnata “allo Stato membro di emissione, spettando quindi a quest’ultimo di regolare gli adempimenti conseguenti alla consegna e le competenze delle singole autorità giudiziarie richiedenti.

martedì, maggio 13, 2008

Protezione dei dati personali, codici deontologici e diritto comunitario

Interessante pronuncia della Cassazione penale che si mpegna in una complessa operazione ermeneutica alla luce anche del diritto comunitario.

Sentenza n. 16145 del 5 marzo 2008 - depositata il 17 aprile 2008

(Sezione Terza Penale, Presidente E. Altieri, Relatore M. S. Sensini )

La Corte, con riferimento al reato di trattamento illecito di dati personali sensibili già contemplato dall’art.35 della legge n. 675 del 1996, successivamente modificato dal d. lgs. n.171 del 1998 (oggi art. 167 del codice in materia di protezione dei dati personali), precisa che il codice deontologico dei giornalisti è un atto di natura normativa, essendo pertanto vincolante ed applicabile all’attività giornalistica onde verificare la correttezza del trattamento dei dati personali e, in particolare, di quelli relativi alla salute ed alla sfera sessuale, indipendentemente da un richiamo contenuto in norme di legge.
Aggiunge la Corte che dal sistema della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dalla costante giurisprudenza comunitaria si ricava una tutela rigida e non comprimibile dei dati concernenti la salute, sì che le norme del codice deontologico dei giornalisti devono essere interpretate nel senso che non è consentito un trattamento di tali dati se non nelle forme e nei limiti previsti dalla direttiva.

venerdì, maggio 02, 2008

Mandato di arresto europeo e computo della prescrizione

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA PER L'ESTERO - CONDIZIONE OSTATIVA DI CUI ALL'ART. 18, LETT. N) L. N. 69 DEL 2005 - PRESCRIZIONE - COMPUTO DEL TERMINE

In relazione ad una richiesta di consegna avente ad oggetto fatti che potevano essere giudicati in Italia ai sensi dell'art. 9 c.p., la Corte ha stabilito che l'emissione da parte dell'autorità giudiziaria straniera del mandato di arresto europeo fa cessare sui quei fatti la possibile giurisdizione italiana, con l'effetto di interrompere il periodo valutabile ai fini prescrizione di cui all'art. 18 lett. n) della legge 22 aprile 2005 n. 69. Nella specie, la Corte ha ritenuto non ricorrere la condizione ostativa prevista dalla citata norma, in relazione ai reati di omesso versamento dell'IVA e omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie, essendo intervenuto il mandato di arresto europeo quando non erano ancora trascorsi cinque anni dalla commissione dei fatti.


Sentenza n. 15004 dell 8 aprile 2008 - depositata il 10 aprile 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore A.S. Agro')

giovedì, aprile 03, 2008

MAE ed errori materiali


MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - PROCEDURA PASSIVA - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - POSSIBILITÀ - FATTISPECIE

In tema di mandato di arresto europeo, rientra nel potere dell'autorità giudiziaria straniera di emissione modificare errori materiali o supplire ad omissioni nel provvedimento, ascrivibili alla medesima tipologia di imprecisioni che nel nostro sistema consentono il ricorso alla procedura ex art. 130 c.p.p., non integrando esse una modificazione essenziale dell'atto, purchè cio' avvenga prima dell'udienza camerale fissata per la decisione sulla richiesta di consegna. (Fattispecie relativa alla correzione da parte dell'autorità giudiizaria spagnola di erronei dati anagrafici contenuti nel mandato d'arresto europeo e nella segnalazione fatta nel S.I.S.).
Sentenza n. 13218 del 27 marzo 2008 - depositata il 28 marzo 2008 (Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore L. Lanza)

martedì, febbraio 26, 2008

Cassazione su processo equo e diritto ad un secondo grado di giudizio

Una pronuncia interessante della VI sezione dela Cassazzione penale. Si offre una interpretazione forse un pò 'restrittiva' del principio del giusto processo (ex art. 6 CEDU) e del diritto ad un riesame gidiziario (di merito?) della condanna, così come previsto dall'art. 7 del protocollo CEDU n. 7 in materia penale e dall'art. 15 del Patto sui diritti civili e politici.

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - M.A.E. - CONSEGNA DEL CITTADINO
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - M.A.E. - "PROCESSO EQUO" - NOZIONE
In tema di mandato di arresto europeo, la Corte ha ribadito il recente orientamento secondo cui, una volta manifestata dal cittadino italiano, richiesto in consegna per l’esecuzione di una pena sulla base di una sentenza irrevocabile, la volontà di scontare la pena in Italia, la corte di appello deve rifiutare la consegna e, applicando in via analogica i criteri indicati dall’art. 735 c.p.p., determinare la pena da porre in esecuzione in Italia. Nella stessa sentenza, la Corte ha ritenuto tra l’altro non ostativa alla consegna la circostanza che il procedimento di merito a cui sia stato sottoposto la persona richiesta sia stato condotto in violazione dei diritti minimi dell’accusato di cui all’art. 6 CEDU, qualora quest’ultimo abbia avuto, attraverso la presentazione del ricorso per cassazione, la possibilità di far valere i vizi della procedura. Il diritto all’impugnazione, ancorché di legittimità – ha ricordato inoltre la Corte – realizza il diritto al doppio grado di giudizio in materia penale, di cui all’art. 2 del protocollo n. 7 Cedu , richiamato dall’art. 18, lett. g) legge 69/2005.

Sentenza n. 7812 del 12 febbraio 2008 - depositata il 20 febbraio 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore L. Matera)

martedì, febbraio 19, 2008

La Cassazione francese sulle scommesse on line

La giurisprudenza italiana in materia di scommesse on line fa proseliti in Europa.
Ci hanno provato anche i giudici francesi a disapplicare norme che imponendo un monopolio nella gestione delle scommesse a livello nazionale costituiscono misure restrittive in materia di libera prestazione dei servizi.
La reazione della Cassazione francese (camera commerciale), successiva di qualche messe alla sentenza Placanica della CGCE, è però interlocutoria seppur assai attenta ai profili comunitari che appropriatamente cita.
Memore forse della lezione subita dalle Sezioni penali italiane il giudice francese annulla le sentenze dei giudici di merito che disapplicavano le norme nazionali restrittive, imponendo a questi un'analisi più stringente dei profili di compatibilità delle norme interne con le libertà comunitarie.
Il giudice del merito viene invitato a fare un'analisi della legislazione nazionale per verificare se questa non sia giustificata da motivi di interesse generale e se dunque le restrizioni non siano strettamente necessarie al raggiungimento di legittimi fini statali quali la riduzione delle occasioni di gioco d'azzardo ed il controllo delle possibili infiltrazioni criminali nella gestione delle scommesse.
Rispetto alle simili vicende italiane nella situazione prospettata al giudice di legittimità francese non v'è alcuna connessione col diritto penale, non applicandosi nel caso di specie alcuna sanzione criminale.
06-13.986Arrêt n° 1023 du 10 juillet 2007
Cour de cassation - Chambre commerciale

Cassation partielle


Demandeur(s) à la cassation : société Zeturf limited, société de droit maltaisDéfendeur(s) à la cassation : groupement d'intérêt économique GIE Pari mutuel urbain (PMU) et autre


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué tel que rectifié, que la société maltaise Zeturf, constituée le 13 janvier 2005, s'est engagée, le 17 juin de la même année, dans une activité d'organisation et d'exploitation de paris en ligne, par la voie de son site internet sur des courses hippiques se déroulant notamment en France ; que, le 27 juin 2005, le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain (le PMU) a fait assigner, en référé d'heure à heure, cette société ainsi que la société française Eturf, anciennement dirigée par l'actuel dirigeant de la société Zeturf et qui fournirait à cette dernière des données sur les courses sélectionnées pour la prise de paris en ligne, afin qu'il soit ordonné à ces deux sociétés, sous astreinte, de cesser de se livrer ou de participer à une telle activité en ce qui concerne les courses hippiques organisées en France ; que, par ordonnance du 8 juillet 2005, le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référés, a constaté que l'activité entreprise par la société Zeturf causait un trouble manifestement illicite en ce qu'elle portait atteinte au droit exclusif réservé par la loi au PMU pour organiser, hors des hippodromes, des paris sur les courses de chevaux se déroulant en France et, en conséquence, a ordonné, d'une part, à la société Zeturf de mettre fin à une telle activité sur son site, sous astreinte provisoire de 15 000 euros par jour de retard à l'expiration du délai de 48 heures faisant suite à la signification de l'ordonnance et, d'autre part, à la société Eturf, également sous astreinte, de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour cesser toute contribution à l'exploitation de cette activité ;
Sur le premier moyen :
[...]
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société Zeturf fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait de son activité de prise de paris en ligne sur les courses hippiques françaises et ordonné la publication du dispositif de l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordre public social tenant à la nécessité de réduire les occasions de jeu ne peut justifier une restriction à la libre prestation de services de paris que s'il apparaît que l'Etat ne retire aucun bénéfice de cette activité sur le plan financier ; que selon le rapport d'information sur les jeux de hasard et d'argent en France dit "rapport Trucy" (p. 246), l'Etat, "censeur et rentier" (...), "fait respecter d'un côté l'ordre public avec une efficacité qui ne lui est généralement pas contestée (et) encaisse par ailleurs sans trop d'état d'âme les recettes que les jeux lui procurent auxquelles s'ajoutent dans le cas de la Française des jeux ses dividendes d'actionnaire principal" faisant ainsi prévaloir une logique juridique et financière sur les aspects économiques et concurrentiels ; qu'en retenant, pour dire que la restriction à la prestation de services de paris était justifiée par un motif impérieux d'intérêt général qu'il résulte du rapport Trucy (page 246) que les dispositions françaises tendent à éviter les risques de délits et de fraude avec une efficacité qui n'est généralement pas contestée, tout en occultant qu'il en ressortait également que l'Etat retirait des profits financiers importants de cette activité sans aucun état d'âme, ce qui ôtait toute portée à la justification avancée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, 59 et 60 du traité de l'Union européenne et 809 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que l'ordre public social tenant à la nécessité de réduire les occasions de jeu ne peut justifier une restriction à la libre prestation de services de paris que s'il apparaît que l'Etat ne retire aucun bénéfice de cette activité sur le plan financier ; que le montant des prélèvements sur les sommes engagées au PMU, ainsi que les montants des prélèvements spéciaux opérés sur les mises gagnantes, à l'exception de la part attribuée aux sociétés de courses, sont versées au Trésor public et deviennent la propriété de l'Etat dès que les rapports des enjeux ont été déterminés ; qu'en retenant, pour dire que les dispositions françaises relatives aux paris sur les courses de chevaux en dehors des hippodromes ne poursuivent pas un objectif de nature économique, qu'il résulte des statuts du GIE PMU que cet organisme, contrôlé par l'Etat est désintéressé et à but non lucratif, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que l'Etat français ne tire quant à lui aucun bénéfice de l'activité du PMU, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 59 et 60 du traité de l'Union européenne ;
Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Zenatti, 21 octobre 1999, C-67/98, Gambelli e.a, 6 novembre 2003, C-243/01, Placanica e.a., 6 mars 2007, C-338/04, C-359/04, C-360/04) qu'une restriction à la libre prestation de services, découlant d'une autorisation limitée des jeux d'argent dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, peut être justifiée soit au regard de l'objectif consistant à prévenir l'exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables, soit au regard de l'objectif tenant à la réduction des occasions de jeux et, que cette restriction ne peut être justifiée au regard de ce dernier objectif que si la réglementation qui la prévoit répond, au vu de ses modalités concrètes d'application, au souci de réduire véritablement les occasions de jeux et de limiter les activités dans ce domaine d'une manière cohérente et systématique, ce qui est exclu lorsque les autorités nationales adoptent une politique expansive dans le secteur des jeux afin d'augmenter les recettes du trésor public ; qu'il résulte également de la jurisprudence communautaire (Zenatti, 21 octobre 1999 C-67/98), que le financement d'activités sociales ou d'intérêt général au moyen de prélèvements sur les recettes provenant des jeux autorisés doit se limiter à constituer une conséquence bénéfique accessoire de la restriction en cause, et non sa justification réelle, pour que cette restriction soit objectivement justifiée ; qu'il en découle que la seule circonstance que l'Etat retire de l'activité de jeux d'argent des bénéfices sur le plan financier ne suffit pas à écarter toute possibilité de justifier, au regard de l'objectif visant à réduire les occasions de jeux, une réglementation qui opère une restriction à la libre prestation de services en réservant à un organisme le droit exclusif d'organiser de tels jeux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 809, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt relève que la réglementation en cause, qui restreint la libre prestation de services en réservant au PMU un droit exclusif pour organiser hors des hippodromes des paris sur les courses hippiques ayant lieu en France, ne poursuit pas un objectif de nature économique dès lors que le PMU, contrôlé par l'Etat, est, selon ses statuts, désintéressé et à but non lucratif, et se trouve justifiée en ce qu'elle tend, tout d'abord, à empêcher que les paris ne soient une source de profits individuels, ensuite, à éviter les risques de délits et de fraudes en prévoyant un contrôle des courses et des chevaux avec une efficacité qui n'est généralement pas contestée et, enfin, à limiter les paris et les occasions de jeux, sans qu'une publicité contrôlée ne soit contraire à un tel objectif ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Zenatti, 21 octobre 1999, Gambelli e.a, 6 novembre 2003, Placanica e.a., 6 mars 2007) qu'une restriction à la libre prestation de services, découlant d'une autorisation limitée des jeux d'argent dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, ne peut être justifiée que si elle est nécessaire pour atteintre l'objectif consistant à prévenir l'exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables ou l'objectif tenant à la réduction des occasions de jeux, et qu'une telle restriction n'est susceptible d'être justifiée au regard de ce dernier objectif que si la réglementation la prévoyant répond véritablement, au vu de ses modalités concrètes d'application, au souci de réduire véritablement les occasions de jeux et de limiter les activités dans ce domaine d'une manière cohérente et systématique, ce qui est exclu lorsque les autorités nationales adoptent une politique expansive dans le secteur des jeux afin d'augmenter les recettes du trésor public, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments dont elle ne pouvait déduire que la réglementation en cause tendrait à éviter les risques de délits et de fraude et à limiter les paris et les occasions de jeux et qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les autorités nationales n'adoptaient pas une politique expansive dans le secteur des jeux afin d'augmenter les recettes du Trésor public, a privé sa décision de base légale ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 809, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour retenir que la réglementation en cause n'apporte pas de restriction disproportionnée à la libre prestation de services, l'arrêt relève que cette réglementation, outre qu'elle s'applique de manière non discriminatoire, permet, notamment, de prévenir les risques d'exploitation frauduleuse des activités de jeux et de limiter les paris et les occasions de jeux, par un système qui ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Commission/Allemagne, 4 décembre 1986, C-205/84, Commission/Italie et Commission/Grèce, 26 février 1991, C-154/89, C-180/89, C-198/89, Säger, 25 juillet 1991, C-76/90, Vander Elst, 9 août 1994, C-43/93, Reisebüro Broede, 12 décembre 1996, C-205/84, Gambelli e.a., 6 mars 2003, C-243/01) que la libre prestation de services ne peut être limitée que par des réglementations justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général et s'appliquant à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l'Etat de destination de la prestation de services, uniquement dans la mesure où cet intérêt n'est pas sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l'Etat membre où il est établi, de sorte que les autorités de l'Etat de destination de la prestation de services doivent prendre en considération les contrôles et vérifications déjà effectuées par l'Etat d'origine de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'intérêt général sur lequel se fondent les objectifs consistant à limiter les occasions de jeux et à prévenir l'exploitation de ces activités à des fins criminelles ou frauduleuses n'est pas déjà sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire de services est soumis dans l'Etat membre où il est établi, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu à questions préjudicielles et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a refusé d'annuler l'ordonnance d'entreprise, l'arrêt rendu le 4 janvier 2006 rectifié par arrêt du 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Président : M. TricotRapporteur : Mme Maitrepierre, conseiller référendaireAvocat général : M. MainAvocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Baraduc et Duhamel

martedì, gennaio 08, 2008

Responsabilità civile dei magistrati e diritto comunitario

Il 13 giugno del 2006 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto che la normativa italiana (ed in specie la legge Vassalli del 1988, n. 117) fosse incompatibile con il diritto comunitario nella parte in cui non consente di affermare la responsabilità dello Stato per danni arrecati ai singoli da una cattiva interpretazione del diritto comunitario operata da un giudice di ultima istanza.
Il dispositivo della Sentenza della Grande Sezione, in causa C-173/03, così recita:
"47 [...]
Il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un'interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale.
Il diritto comunitario osta altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente, quale precisata ai punti 53-56 della sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler".
La legge sulla responsabilità civile dei magistrati (la legge Vassalli) veniva approvata a seguito della vittoria dei si in occasione del cosiddetto Referendum Tortora, finalizzato proprio ad introdurre nel nostro ordinamento ipotesi di responsabilità civile dei magistrati.
L’intervento normativo che a seguito del referendum veniva posto in essere dal Parlamento tradiva, di fatto, le aspirazioni espresse mediante voto popolare, predisponendo una normativa giudicata dalla quasi totalità dei commentatori eccessivamente restrittiva.
Ora, a seguito della sentenza della Corte di Lussemburgo, la norma italiana viene ad essere disapplicabile (dallo stesso giudice interno, che viene a trovarsi nella non agevole condizione di dover censurare l’operato dei giudici di ultima istanza!) ogni qualvolta sia ravvisabile una responsabilità di questi per cattiva interpretazione e conseguente cattiva applicazione del diritto comunitario.
Si viene in tal modo a determinare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a situazioni assimilabili nelle quali vengono coinvolti cittadini che subiscono danni in conseguenza di una riscontrata o riscontrabile cattiva interpretazione e conseguente erronea applicazione di norme giuridiche non di rilevanza comunitaria, e dunque anche di norme penali.
E’ probabilmente giunto il momento per una revisione dell'intero impianto della legge Vassalli, in tal modo recuperando, dopo 20 anni, anche grazie al'intervento dei giudici di Lussemburgo, lo spirito del voto referendario di allora.
Tale intervento normativo dovrebbe da un lato ricondurre l’ordinamento interno in linea con gli obblighi comunitari e dall’altro riportare a coerenza l’intero sistema per quanto concerne le ipotesi non direttamente coinvolte dalle richieste comunitarie.
Non è detto, inoltre, che, a seguito della decisione assai chiara della Corte di giustizia, non ci sia spazio anche per un intervento, ove richiesto, della Corte costituzionali sulla base degli artt. 3 e 117, c. 1, Cost.

venerdì, dicembre 21, 2007

MAE: limiti alla consegna e principio di territorialità

Sentenza n. 46843 del 10 dicembre 2007 - depositata il 17 dicembre 2007
(Sezione Sesta Penale, Presidente A. Di Virgilio, Relatore G. Conti)
In tema di mandato d’arresto europeo, deve essere rifiutata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, la consegna richiesta dall’autorità giudiziaria straniera, allorquando una parte della condotta criminosa si sia verificata nel territorio italiano. (Fattispecie nella quale, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, era stata disposta la consegna all’autorità giudiziaria della Repubblica austriaca di un cittadino italiano imputato, assieme ad altre persone, dei delitti di associazione per delinquere e truffa, la cui condotta criminosa si era realizzata nella sua parte iniziale in territorio italiano, mentre l’attività svolta in territorio austriaco era materialmente attribuibile solo ai coimputati).

mercoledì, dicembre 05, 2007

MAE e cittadino italiano

Sentenza n. 42767 del 5 aprile 2007 - depositata il 20 novembre 2007(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore S. F. Mannino)

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE – M.A.E. - MISURE CAUTELARI PERSONALI - CITTADINO ITALIANO
Il particolare regime previsto dagli artt. 18, lett. R) e 19 lett. C) l. 69/2005, nel caso in cui il mandato d'arresto europeo sia stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale nei confronti di un cittadino italiano, non impedisce l’applicabilità della misura cautelare che ne assicuri l’esecuzione.

venerdì, novembre 16, 2007

MAE: la Cassazione sul termine per l'integrazione del fascicolo

SENTENZA N. 40412 UD.26/10/2007 - DEPOSITO DEL 31/10/2007

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE – M.A.E. - DECISIONE - INFORMAZIONI INTEGRATIVE - TERMINE DI TRENTA GIORNI
Nell’ambito della disciplina del mandato di arresto europeo, la Corte è nuovamente tornata sulla natura del termine di trenta giorni, entro il quale deve essere prodotta dallo Stato istante la documentazione integrativa di cui all'art. 16, primo comma, L. 25 aprile 2005, n. 69 (informazioni integrative diverse da quelle essenziali ai fini della decisione di consegna indicate dall’art. 6 legge. Cit.). La Corte ha ribadito che trattasi di termine ordinatorio con la conseguenza che, una volta trascorso inutilmente - dopo che la corte di appello l’abbia espressamente fissato e comunicato all’autorità emittente - la stessa corte di appello è legittimata a decidere allo stato degli atti, ma non vincolata a respingere la domanda.

Sentenza n. 40412 del 26 ottobre 2007 - depositata il 31 ottobre 2007(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore G. De Roberto)

martedì, ottobre 23, 2007

MAE ed avviso all'imputato

SENTENZA N. 35000 UD.13/09/2007 - DEPOSITO DEL 17/09/2007


RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - CASSAZIONE - AVVISO ALL'IMPUTATO

La Corte, in tema di mandato di arresto europeo, ha ribadito che la disciplina dettata dall'art. 127 cod. proc. pen. deve essere coordinata e adeguata alle peculiari connotazioni e alla specifica regolamentazione del giudizio di cassazione, sicche', a norma dell'art. 613, comma quarto, stesso codice, nel procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione, gli avvisi devono essere notificati anche all'imputato soltanto quando egli non sia assistito da difensore di fiducia.

Sentenza n. 35000 del 13 settembre 2007 - depositata il 17 settembre 2007(Sezione Feriale, Presidente A. Morgigni, Relatore G. Paoloni)