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martedì, febbraio 26, 2013

La fiducia reciproca val più della Costituzione?

La Grande sezione della Corte di giustizia si pronuncia (in causa C-399/11) sulla interpretazione della Decisione quadro relativa alla istituzione del meccanismo di consegna di persone condannate o attinte da misura cautelare personale che va sotto il nome di Mandato di arresto europeo.
La vicenda è relativa alla annosa questione della compatibilità con il diritto spagnolo della esecuzione di sentenze emesse a seguito di processi tenuti in contumacia ovvero in assenza del soggetto sottoposto a procedimento penale.
E' da anni che si perpetua il confronto tra giurisdizione italiana e spagnola sulla esecuzione delle sentenze italiane emesse in assenza.
Secondo la Corte europea la Spagna non può più condizionare l'esecuzione di provvedimenti di arresto italiani alla garanzia offerta dalla Repubblica italiana di conentire un nuovo processo o la revisione della condanna.
Questo è il punto focale della Sentenza come dal dispositivo che si riporta in calce.
Ma la sentenza contiene qualcosa di più (p. 59) ed in particolare una regola di prevalenza del diritto dell'Unione sul diritto nazionale anche di rango costituzionale.
Ma siamo sicuri che tale regola sarà di buon grado accettata dalle Corti supreme nazionali?

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1)      L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nei casi indicati dalla medesima disposizione, subordini l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena alla condizione che la sentenza di condanna pronunciata in absentia possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente.
2)      L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, è compatibile con le esigenze derivanti dagli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3)      L’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e ai diritti della difesa garantiti dalla sua Costituzione.

martedì, gennaio 29, 2013

MAE: importante pronunzia della CGUE

Importante pronunzia della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) nel procedimento contraddistinto dal numero C-396/11 in materia di Mandato di arresto europeo.

Secondo la Corte:

La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che le autorità giudiziarie di esecuzione non possono rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale a motivo del fatto la persona ricercata non è stata sentita nello Stato membro emittente prima dell’emissione di tale mandato d’arresto.

venerdì, dicembre 14, 2012

Dopo El Dridi, ancora sulla Bossi Fini

Ancora una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla compatibilità comunitaria del Dlgs. n. 286/1998.
Questa volta i giudici di Lussemburgo sono stati interrogati dal Tribunale di Rovigo in relazione alla compatibilità col diritto dell'Unione europea degli articolo 6 e 10 del Testo unico sull'immigrazione e delle relative norme penali.

La Corte UE, in una sentenza resa lo scorso 6 dicembre, in causa C-430/11, ha così statuito:

"
La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che essa:
–        non osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che sanziona il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con una pena pecuniaria sostituibile con la pena dell’espulsione, e
–        osta alla normativa di uno Stato membro che consente di reprimere il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con un obbligo di permanenza domiciliare, senza garantire che l’esecuzione di tale pena debba cessare a partire dal momento in cui sia possibile il trasferimento fisico dell’interessato fuori di tale Stato membro.
"

giovedì, giugno 07, 2012

La CGUE ritorna sulla nozione di sanzione penale

Interessante sentenza della Corte di giustizia (in causa C-489/10) circa la possibilità di qualificare alcune sanzioni amministrative previste dalla normativa in materia di politica agricola comune come sanzioni penali ai fini dell'applicazione del principio del ne bis in idem, con la conseguente esclusione dell'applicazione della sanzione penale nazionale, per infrazioni già punite a livello UE.

La Corte nel caso di specie esclude l'applicazione del principio del ne bis in idem in virtù, appunto, della non qualificabilità come penale della sanzione europea e ciò alla stregua del noto test già elaborato in sede di giuridsprdenza della Corte di Strasburgo (v., in particolare, Corte eur. D.U., sentenze Engel e altri c. Paesi Bassi dell’8 giugno 1976, serie A, n. 22, §§ 80-82, nonché Zolotoukhine c. Russia del 10 febbraio 2009, ricorso n. 14939/03, §§ 52 e 53).

venerdì, marzo 30, 2012

CGUE: ancora sui giochi d'azzardo, ancora sulla legge italiana

Di seguito il dispositivo di una recentissima sentenza della Corte di giustizia (sezione quarta) ancora sulla illegittimità dlela normativa italiana in materia di giochi d'azzardo e  relativo regime autorizzatorio.
La Corte di nuovo giudica incompatibile col diritto UE la complicata legislazione italiana. La sentenza è stata resa nelle cause riunite Costa e Cifone, C- 72/10 e 77/10. Qui il link alla sentenza.

 
"Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1)      Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti.
2)      Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara.
3)      Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione negli odierni procedimenti principali, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l’aggiudicatario della concessione per giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare".

martedì, dicembre 06, 2011

CGUE: No al carcere per l'immigrato da allontanare

La Corte di giustizia UE sipronuncia su un rinvio pregiudizuiale della Corte di appello di Parigi, in causa C-329/11, stabilendo che, ai sensi della direttiva 2008/115/CE, la detenzione dell'immigrato irregolare nel corso della procedura di allontanamento è possibile solo quale extrema ratio.

Il carcere inflitto all'immigrato irregolare, durante la procedura di rimpatrio, è in contrasto con il diritto comunitario. A meno che l'allontanamento non rischi di essere compromesso. Con la sentenza C-329 la Corte di Lussemburgo, in composizione collegiale, ha chiarito che la custodia in carcere per lo straniero che non rispetta l'ordine di allontanamento deve essere considerata un'estrema ratio e non può essere la regola. I giudici dell'Unione europea, sono stati chiamati in causa dalla Corte d'Appello di Parigi per pronunciarsi sulla legittimità del trattenimento in prigione, adottato nei confronti di un cittadino armeno. Alla base del provvedimento un doppio no dello straniero sia all'obbligo di partenza volontaria, entro un mese dalla decisione del prefetto, sia al decreto di allontanamento coattivo alla frontiera. Due rifiuti che avevano fatto scattare il fermo di polizia. La Grande chambre precisa, in proposito, che il trattenimento in carcere, adottato per default, non aiuta a raggiungere lo scopo della direttiva 2008/115/Ce che è appunto quello del rimpatrio. La giusta strada da percorre va ricercata nelle tappe, previste dagli articoli 7 e 8 della direttiva, che indicano, per gradi, la partenza volontaria e l'allontanamento. La direttiva non esclude però, con l'articolo 15, il trattenimento. Strumento che diventa possibile solo quando tutte le misure meno coercitive si sono dimostrate inefficaci e esiste il rischio concreto di compromettere l'allontanamento dello straniero irregolare, per il pericolo di fuga o perché il cittadino del paese terzo ostacola il rimpatrio. Il trattenimento incarcere, specifica comunque la sentenza, deve essere il più breve possibile e non superare in ogni caso i 18 mesi. La Corte di giustizia cambia però idea sulla legittimità, esclusa in passato, di una norma che prevede il reato di clandestinità, considerandola in linea con il diritto comunitario. Possibile dunque infliggere sanzioni penali agli irregolari ma nel rispetto dei diritti fondamantali.

lunedì, luglio 18, 2011

Conclusioni dell'AG in materia di immunità del Parlamentare europeo

Interessanti Conclusioni dell'Avvocato generale JÄÄSKINEN nel procedimento pregiudiziale (in causa C-163/10) attivato dal Tribunale d'Isernia (in un procedimento instauranto dei confronti del parlamentare Patriciello) al fine di comprendere l'estensione della immunità di un parlamentare europeo nel contesto di un processo per diffamazione.
Secondo l'Avvocato generale è fondamentale valutare l'esistenza di un nesso organico tra le opinioni espresse e l'attività parlamentare:

"101. Viceversa, più è intenso il collegamento nel merito con le attività dei membri del Parlamento europeo, più diviene ampia la portata dell’immunità sostanziale loro conferita. Soprattutto, la questione se l’intervento di un parlamentare europeo sui media rientri nell’ambito di applicazione dell’immunità sostanziale deve essere risolta in base a tali criteri. Mi sembra che l’immunità sostanziale debba riguardare le dichiarazioni che fanno direttamente seguito a dibattiti parlamentari che le riproducono o le commentano. Per quanto riguarda invece la partecipazione dei membri del Parlamento a dibattiti elettorali o ad altri dibattiti politici in generale, essi non dovrebbero essere collocati in una posizione giuridica migliore rispetto agli altri partecipanti a tali dibattiti".

"107. Riassumendo, data la natura dell’immunità dei membri del Parlamento, intesa quale immunità dell’Unione indispensabile all’assolvimento dei suoi compiti, gli atti rientranti nel dibattito politico in generale, o con cui il deputato si esprime in quanto garante degli interessi degli elettori a livello nazionale o regionale non possono, alla luce del criterio organico, essere considerati inclusi nell’ambito dell’immunità sostanziale ai sensi dell’art. 8 del Protocollo".

giovedì, marzo 24, 2011

Rimpatrio clandestini: le questioni della Cassazione alla CGUE

SICUREZZA PUBBLICA – IMMIGRAZIONE CLANDESTINA - DIRETTIVA 2008/115/CE - INTERPRETAZIONE - RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA


La prima sezione della Corte di cassazione ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, e con applicazione del procedimento d’urgenza, su una serie di questioni di interpretazione degli articoli 2, par. 2, lett. b); 7, par. 1 e 4; 8, par. 1 e 4; 15, par. 1, 4, 5 e 6, della Direttiva 2008/115/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare). La Corte di giustizia è stata chiamata, in particolare, a chiarire: (a) se gli artt. 7 (par. 1 e 4), 8 (par. 1, 3 e 4) e 15 (par. 1) della Direttiva vadano interpretati nel senso che è precluso allo Stato membro, invertendo le priorità e l’ordine procedurale indicato dalle predette disposizioni, intimare allo straniero irregolare di lasciare il territorio nazionale quando non sia possibile dar corso all’allontanamento coattivo, immediato o previo trattenimento; (b) se l’art. 15, par. 1, 4, 5 e 6 della Direttiva, vadano quindi interpretati nel senso che è precluso allo Stato membro far conseguire all’ingiustificata mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio volontario, e per questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di delitto, con una sanzione detentiva (la reclusione) quantitativamente superiore (fino a dieci volte) rispetto al già esaurito, od oggettivamente impossibile, trattenimento ai fini di allontanamento; (c) se l’art. 2, par. 2, lett. b), della Direttiva possa essere interpretato, alla luce dell’art. 8 della stessa Direttiva e degli ambiti della politica comune individuati dall’art. 79 del Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE), nel senso che sia sufficiente che lo Stato membro decida di configurare come reato la mancata cooperazione dello straniero al suo rimpatrio volontario, perché la Direttiva non trovi applicazione; (d) se gli artt. 2 (par. 2, lett. b) e 15 (par. 4, 5 e 6) della Direttiva vadano, all’inverso, interpretati, anche alla luce dell’art. 5 della Convenzione EDU, nel senso che essi siano d’ostacolo alla sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non sia oggettivamente possibile, o non sia più possibile, il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della libertà che dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni; (e) se, conclusivamente, anche alla luce del decimo “considerando”, del previgente art. 23 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS), delle raccomandazioni e degli orientamenti richiamati in premessa dalla Direttiva e dell’art. 5 della Convenzione EDU, sia possibile affermare che gli artt. 7 (par. 1 e 4), 8 (par. 1, 3 e 4) e 15 (par. 1, 4, 5 e 6) della Direttiva conferiscono valore di regola ai principi che la restrizione della libertà ai fini del rimpatrio va considerata alla stregua di extrema ratio, e che nessuna misura detentiva è giustificata se collegata ad una procedura espulsiva in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva ragionevole di rimpatrio.


Ordinanza n. 11050 del 18 febbraio 2011 - depositata l'8 marzo 2011 (Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore E. Iannelli)



mercoledì, marzo 16, 2011

Ancora in materia di giochi d'azzardo

Nuova interessante pronuncia della CGUE in materia di giochi d'azzardo. Questa volta l'attenzione del giudice europeo si appunta sulla legislazione austriaca.
Secondo la Corte, in causa C-64/08:

1) L’art. 43 CE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che limita la gestione dei giochi d’azzardo nelle case da gioco esclusivamente agli operatori che abbiano la loro sede nel territorio di tale Stato membro.


2) L’obbligo di trasparenza derivante dagli artt. 43 CE e 49 CE, nonché dai principi di parità di trattamento e di non discriminazione a causa della nazionalità, osta all’attribuzione, senza alcuna apertura alla concorrenza, della totalità delle concessioni relative alla gestione delle case da gioco nel territorio di uno Stato membro.



venerdì, gennaio 28, 2011

CGUE: libera circolazione e limiti alla tutela rafforzata

La Corte di giustizia (Grande sezione) si è pronunziata in materia di libera circolazione (attuazione della direttiva 2004/38/CE) e limiti alla tutela dei cittadini UE determinata da motivi imperativi di sicurezza pubblica.
Secondo la Corte, in causa C-145/09:

1) L’art. 28, n. 3, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che, per stabilire se un cittadino dell’Unione abbia soggiornato nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti la decisione di allontanamento, criterio determinante per la concessione della protezione rafforzata accordata da tale disposizione, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti in ciascun caso di specie, in particolare la durata di ciascuna delle assenze dell’interessato dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, nonché le ragioni che hanno indotto l’interessato a lasciare tale Stato membro e che possono determinare se dette assenze comportino o meno lo spostamento verso un altro Stato del centro dei suoi interessi personali, familiari o professionali.



2) Qualora il giudice del rinvio accerti che il cittadino dell’Unione di cui trattasi beneficia della protezione dell’art. 28, n. 3, della direttiva 2004/38, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale può rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» che possono giustificare un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell’Unione che ha soggiornato nello Stato membro ospitante durante i precedenti dieci anni. Qualora il giudice del rinvio accerti che il cittadino dell’Unione di cui trattasi beneficia della protezione dell’art. 28, n. 2, della direttiva 2004/38, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale rientra nella nozione di «gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».



domenica, ottobre 10, 2010

Responsabilità civile dei magistrati: si va in Corte

Della vicenda se ne sono occupati in pochi, forse solo Dell'Europa e delle pene.
Il silenzio della stampa è stato assordante ed anche l'attenzione degli studiosi scarsa!
Dalle sole iniziative di questo blog, e dall'attenzione di alcuni parlamentari (i radicali Meccacci alla Camera dei deputati e Cappato al Parlamento europeo) sono scaturite infatti le interrogazioni parlamentari e solo successivamente l'apertura della procedura di infrazione UE.
La vicenda è però andata avanti ed un ulteriore passo è stato compiuto dalla Commissione nella riunione del Collegio del 24 giugno scorso.
L'Italia è stata finalmente deferita alla Corte di giustizia  dell'Unione europea per violazione del diritto UE.
La violazione sarebbe costituita, secondo l'insegammento della Sentenza Traghetti del  Mediterraneo (C-173/03), dalla eccessiva restrittività delle previsioni contenute dalla legge italina che disciplina (o meglio esclude!) la responsabilità civile dei magistrati italiani (e dello Stato italiano per fatti commessi da magistrati).
La vicenda potrebbe essere una occasione irripetibile per ripensare e riformare la Legge Vassalli che appare assolutamente inidonea a disciplinare la materia secpondi principi di equità e giustizia oltrechè rappresentare un patente tradimento della volonta dei cittadini italiani espressa col referendum del 1988.
Abbiamo anche il numero del caso: C-379/10, speriamo che possa diventare un numero importante per l'organizzazione della nostra Giustizia nel nostro paese.

venerdì, agosto 27, 2010

A un anno dalla sentenza Lissabon Karlsruhe fa un passo indietro

Il BVG ammorbidisce i toni.
Lo scorso 26 agosto i giudici del Tribunale costituzionale tedesco si sono pronunciati con una attesa ed importante sentenza che sicuramente farà discutere.
La decisione è stata presa con una risicata maggioranza (8 contro 7 giudici).
La questione è quella relativa alla costituzionalità della decisione della Corte di giustizia nel famigerato caso Mangold.
Sulla vicenda si era pronunciato con un paper molto duro lo stesso ex Presidente federale e noto costituzionalista Roman Herzog, chiedendo esplicitamente di fermare le invasioni di campo della Corte di giustizia.
Il Tribunale costituzionale tedesco, in sintesi, ha effettuato una operazione di self restraint pronunciandosi nel senso che il BVG può intervenire su atti delle istituzioni europee solo allorquando questi intervengano  compromettendoin maniera significativa le competenze degli Stati membri, stabilendo più o meno letteralmente che: "le decisioni della Corte UE possono essere riesaminate slamente se la violazione del riparto delle competenze da parte delle Istituzioni europee è chiaro ed ovvio e l'atto in questione determina una redistribuzione strutturale delle stesse a svantaggio degli Stati membri".

mercoledì, febbraio 03, 2010

Giochi e scommesse: di nuovo la parola alla Corte di giustizia

La Cassazione penale rimette alla Corte di giustizia una questione preliminare concernente l'intepretazione ed applicazione della normativa italiana alla luce dell'intricato reticolo giurisprudenziale che si è determinato sulla materia.


COMPATIBILITA' DELLA DISCIPLINA NAZIONALE CON QUELLA COMUNITARIA - QUESTIONE PREGIUDIZIALE - RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E.
Con la decisione in esame (e con altra, di identico contenuto, recante il n. 2994, assunta alla medesima udienza camerale e depositata in pari data), la Corte, in una fattispecie nella quale era contestata all’indagato la violazione dell’art. 4 della L. n. 401/1989, ha rimesso alla Corte di Giustizia U.E. - ai sensi dell’art. 234, comma terzo, Trattato C.E. - la questione pregiudiziale circa la compatibilità della normativa nazionale (in particolare, l’art. 38 del d.l. n. 223/2006, c.d. decreto Bersani, conv. con modd. in L. n. 248/2006) con gli artt. 43 e 49 del Trattato C.E., ritenendo che permangano, nonostante i plurimi interventi del giudice comunitario e della giurisprudenza di legittimità sul punto, dubbi interpretativi circa l’estensione delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, essendovi la necessità di chiarire se le predette libertà possano trovare limitazione nell’ordinamento italiano fondato sul rilascio di un numero limitato di concessioni e di successive licenze di P.S.

Ordinanza n. 2993 del 10 novembre 2009 - depositata il 5 gennaio 2010

lunedì, dicembre 28, 2009

Market-abuse e responsabilità oggettiva

La Corte di giustizia (in causa C-45/83)interpreta in senso restrittivo la direttiva comunitaria in materia di market-abuse individuando una vera e prorpia presunzione di responsabilità (fino a che punto solo amministrativa è tutto da verificare); secondo i giudici di Lussemburgo:
"L’art. 2, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/6/CE, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), deve essere interpretato nel senso che il fatto che una persona di cui al secondo comma di tale disposizione che detiene informazioni privilegiate acquisisca o ceda, o cerchi di acquisire o cedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono comporta che tale persona ha «utilizzato tali informazioni» ai sensi di detta disposizione, fatto salvo il rispetto dei diritti della difesa e, in particolare, del diritto di poter confutare tale presunzione".

venerdì, novembre 20, 2009

UE e responsabilità civile dei magistrati

Come blog l'avevamo invocata, avevamo stimolato interrogazioni parlamentari in Italia ed in Europa, il Ministro Alfano ci aveva risposto in maniera liquidativa (vedi uno dei post di Dell'Europa...) ma alla file è arrivata la procedura di infrazione relativa alla legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati:


"Proc. n. 2009_2230, Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati - JLS Giustizia - Violazione diritto comunitario - Messa in mora Art. 226" (da EUR-infra)

mercoledì, settembre 09, 2009

CGCE e scommesse on line

La Corte di giustizia ritorna sulla legittimità delle scommesse on line offerte da provider di servizi legalmente stabiliti in uno Stato membro diverso da quello di prestazione ma questa volta ritiene le limitazioni nazionali legitime sulla base di uno stringente test di proporzionalità.
Il risultato getta però qualche ombra sulla capacità della Repubblica italiana di difendere correttamente i prorpi interessi e di rappresnetare a livello di giurisdizione comunitaria le proprie posizioni, in quanto questioni non dissimili da quelle offerte dalla difesa portoghese erano state avanzate anche nelle numeros ecause "italiane" intervenute sull'argomento.

martedì, maggio 13, 2008

Protezione dei dati personali, codici deontologici e diritto comunitario

Interessante pronuncia della Cassazione penale che si mpegna in una complessa operazione ermeneutica alla luce anche del diritto comunitario.

Sentenza n. 16145 del 5 marzo 2008 - depositata il 17 aprile 2008

(Sezione Terza Penale, Presidente E. Altieri, Relatore M. S. Sensini )

La Corte, con riferimento al reato di trattamento illecito di dati personali sensibili già contemplato dall’art.35 della legge n. 675 del 1996, successivamente modificato dal d. lgs. n.171 del 1998 (oggi art. 167 del codice in materia di protezione dei dati personali), precisa che il codice deontologico dei giornalisti è un atto di natura normativa, essendo pertanto vincolante ed applicabile all’attività giornalistica onde verificare la correttezza del trattamento dei dati personali e, in particolare, di quelli relativi alla salute ed alla sfera sessuale, indipendentemente da un richiamo contenuto in norme di legge.
Aggiunge la Corte che dal sistema della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dalla costante giurisprudenza comunitaria si ricava una tutela rigida e non comprimibile dei dati concernenti la salute, sì che le norme del codice deontologico dei giornalisti devono essere interpretate nel senso che non è consentito un trattamento di tali dati se non nelle forme e nei limiti previsti dalla direttiva.

giovedì, marzo 13, 2008

MAE: La Corte applica la "procedura accelerata" prima che entri in vigore

Interessante Ordinanza della Corte di giustizia, del 22 febbraio scorso (caso Kozlowski), con la quale, in risposta ad un rinvio pregiudiziale dell'Oberladsgericht di Stoccarda, i giudici del Lussemburgo decidono di accordare un binario privilegiato ad un rinvio pregiudiziale in materia di applicazione del mandato di arresto europeo.
La questione concerne un cittadino polacco, illegalmente dimorante in Germania ed ivi detenuto per altro, raggiunto da mandato di arresto a seguito della condanna da parte di un Tribunale polacco a cinque mesi di reclusione (!).
La procedura d'urgenza è resa necessaria dal fatto che la detenzione del cittadino polacco sulla base della condanna inflitta dai giudici tedeschi verrebbe meno in un momento antecedente a quello necessario alla Corte per pronunciarsi seguendo la propria procedura ordinaria (il cui tempo medio di durata è di circa 21 mesi).
Interessanti anche le questioni pregiudiziali sottoposte dai giudici del Baden Wurttemberg relative alla corretta interpretazione dell'articolo 4 in relazione al principio di non discriminazione ed alla cittadinanza europea (art. 17 TCE).

martedì, febbraio 19, 2008

La Cassazione francese sulle scommesse on line

La giurisprudenza italiana in materia di scommesse on line fa proseliti in Europa.
Ci hanno provato anche i giudici francesi a disapplicare norme che imponendo un monopolio nella gestione delle scommesse a livello nazionale costituiscono misure restrittive in materia di libera prestazione dei servizi.
La reazione della Cassazione francese (camera commerciale), successiva di qualche messe alla sentenza Placanica della CGCE, è però interlocutoria seppur assai attenta ai profili comunitari che appropriatamente cita.
Memore forse della lezione subita dalle Sezioni penali italiane il giudice francese annulla le sentenze dei giudici di merito che disapplicavano le norme nazionali restrittive, imponendo a questi un'analisi più stringente dei profili di compatibilità delle norme interne con le libertà comunitarie.
Il giudice del merito viene invitato a fare un'analisi della legislazione nazionale per verificare se questa non sia giustificata da motivi di interesse generale e se dunque le restrizioni non siano strettamente necessarie al raggiungimento di legittimi fini statali quali la riduzione delle occasioni di gioco d'azzardo ed il controllo delle possibili infiltrazioni criminali nella gestione delle scommesse.
Rispetto alle simili vicende italiane nella situazione prospettata al giudice di legittimità francese non v'è alcuna connessione col diritto penale, non applicandosi nel caso di specie alcuna sanzione criminale.
06-13.986Arrêt n° 1023 du 10 juillet 2007
Cour de cassation - Chambre commerciale

Cassation partielle


Demandeur(s) à la cassation : société Zeturf limited, société de droit maltaisDéfendeur(s) à la cassation : groupement d'intérêt économique GIE Pari mutuel urbain (PMU) et autre


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué tel que rectifié, que la société maltaise Zeturf, constituée le 13 janvier 2005, s'est engagée, le 17 juin de la même année, dans une activité d'organisation et d'exploitation de paris en ligne, par la voie de son site internet sur des courses hippiques se déroulant notamment en France ; que, le 27 juin 2005, le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain (le PMU) a fait assigner, en référé d'heure à heure, cette société ainsi que la société française Eturf, anciennement dirigée par l'actuel dirigeant de la société Zeturf et qui fournirait à cette dernière des données sur les courses sélectionnées pour la prise de paris en ligne, afin qu'il soit ordonné à ces deux sociétés, sous astreinte, de cesser de se livrer ou de participer à une telle activité en ce qui concerne les courses hippiques organisées en France ; que, par ordonnance du 8 juillet 2005, le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référés, a constaté que l'activité entreprise par la société Zeturf causait un trouble manifestement illicite en ce qu'elle portait atteinte au droit exclusif réservé par la loi au PMU pour organiser, hors des hippodromes, des paris sur les courses de chevaux se déroulant en France et, en conséquence, a ordonné, d'une part, à la société Zeturf de mettre fin à une telle activité sur son site, sous astreinte provisoire de 15 000 euros par jour de retard à l'expiration du délai de 48 heures faisant suite à la signification de l'ordonnance et, d'autre part, à la société Eturf, également sous astreinte, de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour cesser toute contribution à l'exploitation de cette activité ;
Sur le premier moyen :
[...]
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société Zeturf fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait de son activité de prise de paris en ligne sur les courses hippiques françaises et ordonné la publication du dispositif de l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordre public social tenant à la nécessité de réduire les occasions de jeu ne peut justifier une restriction à la libre prestation de services de paris que s'il apparaît que l'Etat ne retire aucun bénéfice de cette activité sur le plan financier ; que selon le rapport d'information sur les jeux de hasard et d'argent en France dit "rapport Trucy" (p. 246), l'Etat, "censeur et rentier" (...), "fait respecter d'un côté l'ordre public avec une efficacité qui ne lui est généralement pas contestée (et) encaisse par ailleurs sans trop d'état d'âme les recettes que les jeux lui procurent auxquelles s'ajoutent dans le cas de la Française des jeux ses dividendes d'actionnaire principal" faisant ainsi prévaloir une logique juridique et financière sur les aspects économiques et concurrentiels ; qu'en retenant, pour dire que la restriction à la prestation de services de paris était justifiée par un motif impérieux d'intérêt général qu'il résulte du rapport Trucy (page 246) que les dispositions françaises tendent à éviter les risques de délits et de fraude avec une efficacité qui n'est généralement pas contestée, tout en occultant qu'il en ressortait également que l'Etat retirait des profits financiers importants de cette activité sans aucun état d'âme, ce qui ôtait toute portée à la justification avancée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, 59 et 60 du traité de l'Union européenne et 809 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que l'ordre public social tenant à la nécessité de réduire les occasions de jeu ne peut justifier une restriction à la libre prestation de services de paris que s'il apparaît que l'Etat ne retire aucun bénéfice de cette activité sur le plan financier ; que le montant des prélèvements sur les sommes engagées au PMU, ainsi que les montants des prélèvements spéciaux opérés sur les mises gagnantes, à l'exception de la part attribuée aux sociétés de courses, sont versées au Trésor public et deviennent la propriété de l'Etat dès que les rapports des enjeux ont été déterminés ; qu'en retenant, pour dire que les dispositions françaises relatives aux paris sur les courses de chevaux en dehors des hippodromes ne poursuivent pas un objectif de nature économique, qu'il résulte des statuts du GIE PMU que cet organisme, contrôlé par l'Etat est désintéressé et à but non lucratif, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que l'Etat français ne tire quant à lui aucun bénéfice de l'activité du PMU, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 59 et 60 du traité de l'Union européenne ;
Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Zenatti, 21 octobre 1999, C-67/98, Gambelli e.a, 6 novembre 2003, C-243/01, Placanica e.a., 6 mars 2007, C-338/04, C-359/04, C-360/04) qu'une restriction à la libre prestation de services, découlant d'une autorisation limitée des jeux d'argent dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, peut être justifiée soit au regard de l'objectif consistant à prévenir l'exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables, soit au regard de l'objectif tenant à la réduction des occasions de jeux et, que cette restriction ne peut être justifiée au regard de ce dernier objectif que si la réglementation qui la prévoit répond, au vu de ses modalités concrètes d'application, au souci de réduire véritablement les occasions de jeux et de limiter les activités dans ce domaine d'une manière cohérente et systématique, ce qui est exclu lorsque les autorités nationales adoptent une politique expansive dans le secteur des jeux afin d'augmenter les recettes du trésor public ; qu'il résulte également de la jurisprudence communautaire (Zenatti, 21 octobre 1999 C-67/98), que le financement d'activités sociales ou d'intérêt général au moyen de prélèvements sur les recettes provenant des jeux autorisés doit se limiter à constituer une conséquence bénéfique accessoire de la restriction en cause, et non sa justification réelle, pour que cette restriction soit objectivement justifiée ; qu'il en découle que la seule circonstance que l'Etat retire de l'activité de jeux d'argent des bénéfices sur le plan financier ne suffit pas à écarter toute possibilité de justifier, au regard de l'objectif visant à réduire les occasions de jeux, une réglementation qui opère une restriction à la libre prestation de services en réservant à un organisme le droit exclusif d'organiser de tels jeux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 809, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt relève que la réglementation en cause, qui restreint la libre prestation de services en réservant au PMU un droit exclusif pour organiser hors des hippodromes des paris sur les courses hippiques ayant lieu en France, ne poursuit pas un objectif de nature économique dès lors que le PMU, contrôlé par l'Etat, est, selon ses statuts, désintéressé et à but non lucratif, et se trouve justifiée en ce qu'elle tend, tout d'abord, à empêcher que les paris ne soient une source de profits individuels, ensuite, à éviter les risques de délits et de fraudes en prévoyant un contrôle des courses et des chevaux avec une efficacité qui n'est généralement pas contestée et, enfin, à limiter les paris et les occasions de jeux, sans qu'une publicité contrôlée ne soit contraire à un tel objectif ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Zenatti, 21 octobre 1999, Gambelli e.a, 6 novembre 2003, Placanica e.a., 6 mars 2007) qu'une restriction à la libre prestation de services, découlant d'une autorisation limitée des jeux d'argent dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, ne peut être justifiée que si elle est nécessaire pour atteintre l'objectif consistant à prévenir l'exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables ou l'objectif tenant à la réduction des occasions de jeux, et qu'une telle restriction n'est susceptible d'être justifiée au regard de ce dernier objectif que si la réglementation la prévoyant répond véritablement, au vu de ses modalités concrètes d'application, au souci de réduire véritablement les occasions de jeux et de limiter les activités dans ce domaine d'une manière cohérente et systématique, ce qui est exclu lorsque les autorités nationales adoptent une politique expansive dans le secteur des jeux afin d'augmenter les recettes du trésor public, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments dont elle ne pouvait déduire que la réglementation en cause tendrait à éviter les risques de délits et de fraude et à limiter les paris et les occasions de jeux et qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les autorités nationales n'adoptaient pas une politique expansive dans le secteur des jeux afin d'augmenter les recettes du Trésor public, a privé sa décision de base légale ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 809, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour retenir que la réglementation en cause n'apporte pas de restriction disproportionnée à la libre prestation de services, l'arrêt relève que cette réglementation, outre qu'elle s'applique de manière non discriminatoire, permet, notamment, de prévenir les risques d'exploitation frauduleuse des activités de jeux et de limiter les paris et les occasions de jeux, par un système qui ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Commission/Allemagne, 4 décembre 1986, C-205/84, Commission/Italie et Commission/Grèce, 26 février 1991, C-154/89, C-180/89, C-198/89, Säger, 25 juillet 1991, C-76/90, Vander Elst, 9 août 1994, C-43/93, Reisebüro Broede, 12 décembre 1996, C-205/84, Gambelli e.a., 6 mars 2003, C-243/01) que la libre prestation de services ne peut être limitée que par des réglementations justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général et s'appliquant à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l'Etat de destination de la prestation de services, uniquement dans la mesure où cet intérêt n'est pas sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l'Etat membre où il est établi, de sorte que les autorités de l'Etat de destination de la prestation de services doivent prendre en considération les contrôles et vérifications déjà effectuées par l'Etat d'origine de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'intérêt général sur lequel se fondent les objectifs consistant à limiter les occasions de jeux et à prévenir l'exploitation de ces activités à des fins criminelles ou frauduleuses n'est pas déjà sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire de services est soumis dans l'Etat membre où il est établi, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu à questions préjudicielles et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a refusé d'annuler l'ordonnance d'entreprise, l'arrêt rendu le 4 janvier 2006 rectifié par arrêt du 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Président : M. TricotRapporteur : Mme Maitrepierre, conseiller référendaireAvocat général : M. MainAvocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Baraduc et Duhamel

mercoledì, febbraio 13, 2008

Corte costituzionale: storico rinvio alla CGCE

Il Comunicato dal Palazzo della Consulta, 13 febbraio 2008

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale: a) dell’imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico, prevista dall’art. 2 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006 , sia nel testo previgente che in quello attualmente in vigore; b) dell’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico, prevista dall’art. 3 della medesima legge regionale, sia nel testo previgente che in quello attualmente in vigore.
La Corte ha altresì dichiarato non fondate le questioni di illegittimità costituzionale riguardanti: a) l’imposta di soggiorno prevista dall’art. 5 della legge reg. n. 2 del 2007; b) l’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto, prevista dall’art. 4 della suddetta legge regionale, sia nel testo previgente che in quello attualmente in vigore. Per quest’ultima imposta, la pronuncia di non fondatezza non riguarda né le ipotesi di scalo effettuato da unità da diporto esercite a fini di lucro né le ipotesi di scalo effettuato da aeromobili che svolgono operazioni di “aviazione generale di affari” (cioè, operazioni di trasporto di persone compiute senza remunerazione per motivi attinenti all’attività di impresa).
Con riferimento a dette due ipotesi, la Corte costituzionale ha sospeso il giudizio ed ha chiesto alla Corte di giustizia CE di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla compatibilità dell’imposta con le norme del Trattato CE. È la prima volta che la Corte costituzionale effettua il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE, ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE .