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venerdì, ottobre 07, 2011

Spazio giudiziario europeo, fiducia reciproca e detenzione

Interessante documento della Commissione europea di riflessione e consultazione in materia di cooperazione penale e detenzione.
Anche il settore della detenzione, preliminare e definitiva, ha bisogno di nuovi strumenti che consentano di accrescere la fiducia reciproca tra gli Stati membri; tale fiducia reciproca non può prescindere, però, da una maggiore conoscenza dei sistemi nazionali e dalla redazione, che si auspica in sede politica, di norme e garanzie minime anche in materia di detenzione.
Questo libro verde si inserisce nel contesto italiano nel quale è in corso una profonda riflessione sulla detenzione e sulle condizioni di detenzione garantite dalla Repubblica, spesso indegne di un paese civile.

Il testo italiano del libro verde è scaricabile qui.

mercoledì, gennaio 12, 2011

MAE: applicazione dell'art. 18, let.p della L. 69/05

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - CONSEGNA PER L'ESTERO - APPLICAZIONE DEL MOTIVO DI RIFIUTO DI CUI ALL'ART. 18, LETT. P), L. N. 69/2005 - CONDIZIONI


In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna presentata dall’autorità giudiziaria straniera riguardi fatti commessi in parte nel territorio dello Stato ed in parte in territorio estero, la verifica della sussistenza della condizione ostativa prevista dall’art. 18, comma primo, lett. p), della l. n. 69/2005, deve essere coordinata con la previsione della clausola di salvezza contenuta nell’ art. 31 della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, secondo cui “gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell’adozione della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest’ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato”. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale emesso dall’autorità tedesca per reati concernenti il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in Germania, in cui la S.C. ha rigettato il ricorso, ritenendo applicabile l’art. II dell’Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con l. 11 dicembre 1984, n. 969, con il quale le parti hanno inteso facilitare l’applicazione della Convenzione europea di estradizione del 1957, nell’ipotesi in cui la domanda di consegna riguardi anche altri reati non soggetti alla giurisdizione dello Stato di rifugio e risulti opportuno far giudicare tutti i reati nello Stato richiedente).

Sentenza n. 45524 del 20 dicembre 2010 - depositata il 27 dicembre 2010

(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore E. Calvanese)



lunedì, agosto 23, 2010

Il Tribunale costituzionale tedesco definisce i confini tra necessità securitarie e diritti fondamentali

Alcune  importanti decisioni dello scorso marzo (1BvR 256/08, 1BvR 263/08 e 1 BvR 586/08) hanno consentito al Tribunale costituzionale tedesco di diffondersi su una tematica di estrema attualità anche nel dibattito pubblico italiano: il giusto bilanciamento delle politiche di sicurezza con i diritti fondamentali, riservatezza in primis.
Il Tribunale tedesco si pronuncia infatti sulle norme interne che disciplinano la conservazione dei dati relativi al traffico telefonico ed alla navigazione in internet, dichiarando le norme nazionali incostituzionali per violazione degli articoli costituzionali in materia di riservatezza (art. 10 LF) e del generale principio di propoirzionalità.
Il Tribunale si pronuncia in maniera assai severa sulla possibilità per lo Stato di una gestione di una così rilevante massa di dati anche a prescindere da evidenti indizi e specifici fatti indiazianti la commissione di un reato. Una tale possibilità in capo alle Istituzioni pubbliche sarebbe infatti idonea, secondo il Tribunale, "a creare una diffusa minaccia d'essere spiati (Gefühl der diffusen Bedrohlichkeit) la quale può comprimere il libero esercizio dei diritti fondamentali in molti campi della vita umana".

venerdì, marzo 26, 2010

Cassazione e interpretazione conforme: il caso della pedopornografia

In virtù del carattere vincolante delle decisioni quadro assunte dall'Unione Europea, così come stabilito dall'art. 34, comma 2, del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, il giudice nazionale ha l'obbligo di interpretare il diritto nazionale conformemente alle decisioni quadro di cui sopra, ovviamente entro i limiti stabiliti dai principi generali del diritto. Dette decisioni, infatti, tracciano le linee guida a cui le legislazioni nazioni sono obbligate ad uniformarsi in materia di giustizia ed affari interni. Il giudice nazionale, allora, può discostarsene solo nel caso in cui la norma di diritto nazionale risulti del tutto incompatibile con il risultato perseguito dalla decisione quadro, quando, cioè, l'applicazione di quest'ultima determinerebbe un'interpretazione contra legem della prima.

In virtù dell'art. 34, comma 2 del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 (il quale sancisce sostanzialmente l'obbligo del giudice nazionale di interpretare la normativa nazionale conformemente alle decisioni - quadro assunte in sede di Unione Europea) il concetto di pornografia minorile di cui all'art. 600-ter c.p., deve essere interpretato alla luce del concetto di pedopornografia esplicitato nell'art. 1 della decisione - quadro 2004/68/GAI. Può essere quindi definito come materiale pedopornografico quel materiale che ritrae o rappresenta visivamente un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessuale esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica. Nel caso specifico, la connotazione esplicitamente sessuale del materiale oggetto della condotta de quo vale ad escludere la configurabilità di detto reato in capo al soggetto sorpreso a fotografare, su di una spiaggia, bambini in costume da bagno impegnati in attività del tutto innocenti ed ordinarie (come stare in piedi su una roccia o chinati per salirvi con l'aiuto delle mani) laddove non è ravvisabile, quindi, nessuna esibizione lasciva - essendo le zone pubiche sempre e comunque nascoste alla vista dal costume da bagno - e nessun atteggiamento sessualmente allusivo - data la "ordinarietà" delle pose catturate.


Cass. pen., Sez. II, ud. 3 marzo 2010 - dep. 22 marzo 2010, n. 10948

lunedì, aprile 20, 2009

Il Consiglio UE prepara un giro di vite su tratta degli esseri umani ed abuso dei minori

La tratta di esseri umani e l'abuso e lo sfruttamento di minori sono reati gravi, spesso collegati alla criminalità organizzata. I ministri della giustizia hanno proceduto a un dibattito preliminare su questi problemi il 6 aprile e hanno discusso due proposte della Commissione intese a migliorare la normativa dell'UE in vigore al riguardo.

I suddetti reati costituiscono violazioni gravi dei diritti umani, i cui autori approfittano della vulnerabilità delle vittime. La tratta di esseri umani può essere considerata una nuova forma di schiavitù, in cui una persona è obbligata con le minacce o con la forza alla servitù domestica, alla prostituzione, alla manodopera a basso costo, all'accattonaggio o ad attività illecite. Una persona può essere oggetto della tratta anche ai fini dell'espianto d'organi. Le donne e i bambini sono le principali vittime di questo tipo di sfruttamento.

L'UE ha già adottato iniziative per affrontare questo problema mondiale; la normativa, tuttavia, deve essere adeguata all'evoluzione della criminalità e alle norme internazionali adottate di recente. L'espandersi del fenomeno della tratta di esseri umani e la crescente diffusione di materiale pedopornografico su Internet rendono ancor più urgente un'azione.

Gli strumenti proposti renderanno più severa la normativa in vigore. Un numero maggiore di casi di sfruttamento e di abuso sessuale, come il turismo sessuale (anche se commesso all'estero) e l'adescamento di minorenni (adescamento di bambini online a fini sessuali), saranno perseguibili penalmente e punibili con la reclusione. La presenza di circostanze aggravanti darà luogo a un inasprimento delle pene. Sono introdotti nuovi strumenti di indagine già utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata, quali le intercettazioni telefoniche e la sorveglianza elettronica, ed è estesa la protezione e l'assistenza alle vittime.

martedì, aprile 07, 2009

Il momento del "casellario giudiziario europeo"

Pubblicate in Gazzetta ufficiale dell'UE (7 aprile 2009) due importanti documenti relativi allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia:
1) Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario e
2) Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.
Diviene realtà dunque il "casellario giudiziario europeo".

lunedì, gennaio 05, 2009

Consiglio UE: valanga di decisioni quadro in materia penale

Numerose decisioni quadro in materia penale sono state adottate dal Consiglio negli ultimi mesi.

Una veloce rassegna ci impone di ricordare:
- 2008/841/GAI in materia di criminalità organizzata e definizione comune del reato;
- 2008/913/GAI in materia di razzismo e xenofobia;
- 2008/919/GAI che modifica la decisione quadro in materia di lotta al terrorismo;
- 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in campo penale;
- 2008/978/GAI sul mandato europeo di assunzioine delle prove;
- 2008/909/GAI in materia di mutuo riconoscimento di misure relative alla restrizione della libertà personale, relativa al trasferimento delle eprsone condannate;
- 2008/947/GAI in materia di mutuo riconoscimento delle misure alternative al carcere.

giovedì, aprile 03, 2008

MAE ed errori materiali


MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - PROCEDURA PASSIVA - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - POSSIBILITÀ - FATTISPECIE

In tema di mandato di arresto europeo, rientra nel potere dell'autorità giudiziaria straniera di emissione modificare errori materiali o supplire ad omissioni nel provvedimento, ascrivibili alla medesima tipologia di imprecisioni che nel nostro sistema consentono il ricorso alla procedura ex art. 130 c.p.p., non integrando esse una modificazione essenziale dell'atto, purchè cio' avvenga prima dell'udienza camerale fissata per la decisione sulla richiesta di consegna. (Fattispecie relativa alla correzione da parte dell'autorità giudiizaria spagnola di erronei dati anagrafici contenuti nel mandato d'arresto europeo e nella segnalazione fatta nel S.I.S.).
Sentenza n. 13218 del 27 marzo 2008 - depositata il 28 marzo 2008 (Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore L. Lanza)

giovedì, marzo 13, 2008

MAE: La Corte applica la "procedura accelerata" prima che entri in vigore

Interessante Ordinanza della Corte di giustizia, del 22 febbraio scorso (caso Kozlowski), con la quale, in risposta ad un rinvio pregiudiziale dell'Oberladsgericht di Stoccarda, i giudici del Lussemburgo decidono di accordare un binario privilegiato ad un rinvio pregiudiziale in materia di applicazione del mandato di arresto europeo.
La questione concerne un cittadino polacco, illegalmente dimorante in Germania ed ivi detenuto per altro, raggiunto da mandato di arresto a seguito della condanna da parte di un Tribunale polacco a cinque mesi di reclusione (!).
La procedura d'urgenza è resa necessaria dal fatto che la detenzione del cittadino polacco sulla base della condanna inflitta dai giudici tedeschi verrebbe meno in un momento antecedente a quello necessario alla Corte per pronunciarsi seguendo la propria procedura ordinaria (il cui tempo medio di durata è di circa 21 mesi).
Interessanti anche le questioni pregiudiziali sottoposte dai giudici del Baden Wurttemberg relative alla corretta interpretazione dell'articolo 4 in relazione al principio di non discriminazione ed alla cittadinanza europea (art. 17 TCE).

mercoledì, febbraio 13, 2008

Prum: le due proposte in discussione

Procede la discussione sulle proposte di Decisione UE (proposte e fortemente volute dalla Germania) finalizzate all'integrazione nel quadro istituzionale dell'UE del Trattato di Prum (cosiddetto Schengen III).
In Italia il Consiglio dei Ministri ha da poco licenziato i testi italiani relativi al recepimento degli obblighi derivanti dal Trattato di Prum (nel c.d. Pacchetto sicurezza).
Disponibili: 1) una decisione finalizzata al miglioramento dello scambio di dati ed all'accessibilità delle informazioni relative a DNA e veicoli ed 2) una decisione finalizzata al rafforzamento della cooperazione di polizia ed alla semplificazione delle operazioni transfrontaliere, incluse misure di contrasto al terrorismo internazionale.
Di interesse anche l'opinione dell'autorità UE competente per la tutela dei dati personali.

mercoledì, dicembre 05, 2007

MAE e cittadino italiano

Sentenza n. 42767 del 5 aprile 2007 - depositata il 20 novembre 2007(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore S. F. Mannino)

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE – M.A.E. - MISURE CAUTELARI PERSONALI - CITTADINO ITALIANO
Il particolare regime previsto dagli artt. 18, lett. R) e 19 lett. C) l. 69/2005, nel caso in cui il mandato d'arresto europeo sia stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale nei confronti di un cittadino italiano, non impedisce l’applicabilità della misura cautelare che ne assicuri l’esecuzione.

martedì, ottobre 23, 2007

Diritto penale e diritto comunitario: no, forse, un pò

Un'altra saga nella vicenda delle competenze penali del diritto comunitario.
La Corte pronuncia l'attesa sentenza in causa C-440/05 ed annulla la Decisione quadro 2006/667/GAI in materia di repressione dell'inquinamento provocato dalle navi.
Se da un lato la Corte riafferma la competenza della Comunità ad imporre agli Stati membri l'obbligo di introduzione di sanzioni penali per garantire la piena efficacia delle norme comunitarie (anche se rimane aperta la questione del se possa fare ciò solo in materia ambientale), dall'altro esclude che possa legittimamente intervenire per quanto riguarda tipo e livello delle sanzioni penali applicabili.

lunedì, ottobre 01, 2007

Corruzione nel settore privato: abbaglio del Senato

Il Senato avanza nella procedura di approvazione della Legge comunitaria 2007 e con questa avanza anche l'iter di recepimento della "Decisione quadro relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" (2003/568/GAI). Il cammino appare, però, abbastanza accidentato.
Tra le altre cose, infatti, nella definizione della fattispecie (abbastanza articolata già nella delega) l'articolo 31, relativo appunto al recepimento della Decisione quadro, interviene in una maniera che ci appare impropria, contraria allo spirito ed alla stessa chiara lettera della norma europea.
Protagonisti della presentanazione e dell'approvazione dell'emendamento che rende, a parere di chi scrive, la norma italina non conforme alla disciplina UE, alcuni parlamentari della sinistra comunista (Allocca ed Alfonzi) con il parere favorevole del Governo, in quel momento rappresentato dal sottosegretario Scotti, in quota Comunisti italiani.
Ora se è vero che in materia di Decisioni quadro (III pilastro) non è possibile la procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana (ex art. 226 TCE), sarà ben possibile, un domani, per i Tribunali italiani una interpretazione conforme e forzata (perché contra legem) della disposizione - nel caso previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per ottenere la lettura più corretta della norma o una più appropriata rimessione degli atti alla Corte perchè ne vagli la costituzionalità (alla luce dell parametro europeo) per il tramite dell'art. 117 Cost.
L'emendamento approvato, il 31.101, prevede infatti: Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «o lavorative di qualsiasi tipo» con le seguenti: «o lavorative non meramente esecutive», mentre la disposizione UE all'articolo 2, comma 1, let. a) e b), esclude la possibilità di effettuare la suddetta distinzione stabilendo: "...nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato...".
Ci appare chiaro come la formulazione approvata dal Parlamento (con il citato emendamento), pur mossa da aspirazioni di tutela dei soggetti con posizioni marginali, sia inidonea a raggiungere gli obiettivi posti dalla direttiva e probabilmente le stesse finalità dei suoi proponenti.