venerdì, ottobre 07, 2011
mercoledì, gennaio 12, 2011
MAE: applicazione dell'art. 18, let.p della L. 69/05
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - CONSEGNA PER L'ESTERO - APPLICAZIONE DEL MOTIVO DI RIFIUTO DI CUI ALL'ART. 18, LETT. P), L. N. 69/2005 - CONDIZIONI
lunedì, agosto 23, 2010
Il Tribunale costituzionale tedesco definisce i confini tra necessità securitarie e diritti fondamentali
venerdì, marzo 26, 2010
Cassazione e interpretazione conforme: il caso della pedopornografia
In virtù del carattere vincolante delle decisioni quadro assunte dall'Unione Europea, così come stabilito dall'art. 34, comma 2, del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, il giudice nazionale ha l'obbligo di interpretare il diritto nazionale conformemente alle decisioni quadro di cui sopra, ovviamente entro i limiti stabiliti dai principi generali del diritto. Dette decisioni, infatti, tracciano le linee guida a cui le legislazioni nazioni sono obbligate ad uniformarsi in materia di giustizia ed affari interni. Il giudice nazionale, allora, può discostarsene solo nel caso in cui la norma di diritto nazionale risulti del tutto incompatibile con il risultato perseguito dalla decisione quadro, quando, cioè, l'applicazione di quest'ultima determinerebbe un'interpretazione contra legem della prima.
In virtù dell'art. 34, comma 2 del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 (il quale sancisce sostanzialmente l'obbligo del giudice nazionale di interpretare la normativa nazionale conformemente alle decisioni - quadro assunte in sede di Unione Europea) il concetto di pornografia minorile di cui all'art. 600-ter c.p., deve essere interpretato alla luce del concetto di pedopornografia esplicitato nell'art. 1 della decisione - quadro 2004/68/GAI. Può essere quindi definito come materiale pedopornografico quel materiale che ritrae o rappresenta visivamente un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessuale esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica. Nel caso specifico, la connotazione esplicitamente sessuale del materiale oggetto della condotta de quo vale ad escludere la configurabilità di detto reato in capo al soggetto sorpreso a fotografare, su di una spiaggia, bambini in costume da bagno impegnati in attività del tutto innocenti ed ordinarie (come stare in piedi su una roccia o chinati per salirvi con l'aiuto delle mani) laddove non è ravvisabile, quindi, nessuna esibizione lasciva - essendo le zone pubiche sempre e comunque nascoste alla vista dal costume da bagno - e nessun atteggiamento sessualmente allusivo - data la "ordinarietà" delle pose catturate.
Cass. pen., Sez. II, ud. 3 marzo 2010 - dep. 22 marzo 2010, n. 10948
lunedì, aprile 20, 2009
Il Consiglio UE prepara un giro di vite su tratta degli esseri umani ed abuso dei minori
I suddetti reati costituiscono violazioni gravi dei diritti umani, i cui autori approfittano della vulnerabilità delle vittime. La tratta di esseri umani può essere considerata una nuova forma di schiavitù, in cui una persona è obbligata con le minacce o con la forza alla servitù domestica, alla prostituzione, alla manodopera a basso costo, all'accattonaggio o ad attività illecite. Una persona può essere oggetto della tratta anche ai fini dell'espianto d'organi. Le donne e i bambini sono le principali vittime di questo tipo di sfruttamento.
L'UE ha già adottato iniziative per affrontare questo problema mondiale; la normativa, tuttavia, deve essere adeguata all'evoluzione della criminalità e alle norme internazionali adottate di recente. L'espandersi del fenomeno della tratta di esseri umani e la crescente diffusione di materiale pedopornografico su Internet rendono ancor più urgente un'azione.
Gli strumenti proposti renderanno più severa la normativa in vigore. Un numero maggiore di casi di sfruttamento e di abuso sessuale, come il turismo sessuale (anche se commesso all'estero) e l'adescamento di minorenni (adescamento di bambini online a fini sessuali), saranno perseguibili penalmente e punibili con la reclusione. La presenza di circostanze aggravanti darà luogo a un inasprimento delle pene. Sono introdotti nuovi strumenti di indagine già utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata, quali le intercettazioni telefoniche e la sorveglianza elettronica, ed è estesa la protezione e l'assistenza alle vittime.
martedì, aprile 07, 2009
Il momento del "casellario giudiziario europeo"
lunedì, gennaio 05, 2009
Consiglio UE: valanga di decisioni quadro in materia penale
Numerose decisioni quadro in materia penale sono state adottate dal Consiglio negli ultimi mesi.
Una veloce rassegna ci impone di ricordare:
- 2008/841/GAI in materia di criminalità organizzata e definizione comune del reato;
- 2008/913/GAI in materia di razzismo e xenofobia;
- 2008/919/GAI che modifica la decisione quadro in materia di lotta al terrorismo;
- 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in campo penale;
- 2008/978/GAI sul mandato europeo di assunzioine delle prove;
- 2008/909/GAI in materia di mutuo riconoscimento di misure relative alla restrizione della libertà personale, relativa al trasferimento delle eprsone condannate;
- 2008/947/GAI in materia di mutuo riconoscimento delle misure alternative al carcere.
giovedì, aprile 03, 2008
MAE ed errori materiali
MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - PROCEDURA PASSIVA - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - POSSIBILITÀ - FATTISPECIE
In tema di mandato di arresto europeo, rientra nel potere dell'autorità giudiziaria straniera di emissione modificare errori materiali o supplire ad omissioni nel provvedimento, ascrivibili alla medesima tipologia di imprecisioni che nel nostro sistema consentono il ricorso alla procedura ex art. 130 c.p.p., non integrando esse una modificazione essenziale dell'atto, purchè cio' avvenga prima dell'udienza camerale fissata per la decisione sulla richiesta di consegna. (Fattispecie relativa alla correzione da parte dell'autorità giudiizaria spagnola di erronei dati anagrafici contenuti nel mandato d'arresto europeo e nella segnalazione fatta nel S.I.S.).
giovedì, marzo 13, 2008
MAE: La Corte applica la "procedura accelerata" prima che entri in vigore
mercoledì, febbraio 13, 2008
Prum: le due proposte in discussione
mercoledì, dicembre 05, 2007
MAE e cittadino italiano
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE – M.A.E. - MISURE CAUTELARI PERSONALI - CITTADINO ITALIANO
Il particolare regime previsto dagli artt. 18, lett. R) e 19 lett. C) l. 69/2005, nel caso in cui il mandato d'arresto europeo sia stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale nei confronti di un cittadino italiano, non impedisce l’applicabilità della misura cautelare che ne assicuri l’esecuzione.