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venerdì, marzo 04, 2016

Presunzione di innocenza e diritto a partecipare al processo: approvata la nuova direttiva UE

Il 12 Febbraio 2016 il Consiglio ha adottato una direttiva che rafforza alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
La direttiva ha lo scopo di rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo. Il testo, basato su una Proposta della Commissione del 2013, ad oggi ancora non pubblicato in GUUE, è visionabile a questo link.

martedì, marzo 01, 2016

E' legittima la normativa interna in tema di diritto del terzo di impugnare un provvedimento di confisca che lo riguarda?

La Corte di cassazione (I sezione, relatore Magi) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per sostanziale violazione della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, delle norme di diritto interno (rito penale) che non prevedono la possibilità per il terzo, titolare di diritto reale pieno su bene oggetto di confisca, di promuovere ricorso avverso la decisione giudiziaria che dispone appunto la confisca del bene de quo.
 
Con l’ordinanza del 14.1.2016, dep. 01.03.2016, n. 68/2016/001 n. 8317/16, si solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579 co.3 e 593 c.p.p. (in relazione agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117 –in riferimento agli artt. 6 co.1, 13 e 1 prot.add. Conv.EDU- Cost.) nella parte i cui non prevedono, a favore di terzi incisi nel diritto di proprietà per effetto della sentenza di primo grado, la facoltà di proporre appello sul solo capo contenente la statuizione di confisca, indipendentemente dalla possibilità di agire nella fase cautelare con il ricorso a norma dell’art. 322 co1, c.p.p., ovvero 322bis c.p.p. e, in sede esecutiva, a norma dell’art. 676 c.p.p., non essendo prevista la possibilità di interloquire nel giudizio di merito a cognizione piena.
 
La vicenda de quo è maturata innanzi alla Corte di appello di Messina che aveva dichiarato inammissibile gli atti di appello presentati dai terzi titolari dei beni confiscati a norma dell’art. 12sexies, l. n. 356/1992, pur avendo gli stessi partecipati al giudizio.
I terzi (non imputati, perché parenti stretti, del delitto di cui all’art.12quinquies, l. n. 356/1992 in relazione alla interposizione) hanno presentato ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, la incostituzionalità della norma che impedisce la presentazione dell’impugnazione da parte del terzo che sia pregiudicato nel diritto di proprietà dalla confisca ordinata in primo grado (di beni di cui si è affermata la fittizia intestazione per conto di imputati di associazione di cui all’art. 416bis c.p.); la Corte ha sollevato la questione, anche evidenziando la disparità di trattamento con la diversa regolamentazione prevista per le misure di prevenzione (art. 20, d.l.gs n. 159/2011: il terzo esplica il suo diritto al contraddittorio sin dalla fase di primo grado ed è titolare del potere di impugnazione, a norma dell’art .23 co.1, stesso decreto), nonché mettendo in evidenza la inadeguatezza, dal punto di vista ontologico (in ragione della esistenza di una decisione definitiva), dell’incidente di esecuzione per porre rimedio alla situazione verificatasi.

martedì, febbraio 26, 2013

La fiducia reciproca val più della Costituzione?

La Grande sezione della Corte di giustizia si pronuncia (in causa C-399/11) sulla interpretazione della Decisione quadro relativa alla istituzione del meccanismo di consegna di persone condannate o attinte da misura cautelare personale che va sotto il nome di Mandato di arresto europeo.
La vicenda è relativa alla annosa questione della compatibilità con il diritto spagnolo della esecuzione di sentenze emesse a seguito di processi tenuti in contumacia ovvero in assenza del soggetto sottoposto a procedimento penale.
E' da anni che si perpetua il confronto tra giurisdizione italiana e spagnola sulla esecuzione delle sentenze italiane emesse in assenza.
Secondo la Corte europea la Spagna non può più condizionare l'esecuzione di provvedimenti di arresto italiani alla garanzia offerta dalla Repubblica italiana di conentire un nuovo processo o la revisione della condanna.
Questo è il punto focale della Sentenza come dal dispositivo che si riporta in calce.
Ma la sentenza contiene qualcosa di più (p. 59) ed in particolare una regola di prevalenza del diritto dell'Unione sul diritto nazionale anche di rango costituzionale.
Ma siamo sicuri che tale regola sarà di buon grado accettata dalle Corti supreme nazionali?

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1)      L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nei casi indicati dalla medesima disposizione, subordini l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena alla condizione che la sentenza di condanna pronunciata in absentia possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente.
2)      L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, è compatibile con le esigenze derivanti dagli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3)      L’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e ai diritti della difesa garantiti dalla sua Costituzione.

giovedì, giugno 07, 2012

Anche l'UE ha la sua Miranda rule: garanzie minime nel procedimento penale

La nuova direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle procedure d'impugnazione.

Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l'esercizio effettivo di tali diritti:
  • a) il diritto a un avvocato;
  • b) le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;
  • c) il diritto di essere informato dell'accusa, a norma dell'art. 6;
  • d) il diritto all'interpretazione e alla traduzione;
  • e) il diritto al silenzio.
Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità.
Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto.
A queste persone è data la possibilità di leggere la comunicazione e hanno la facoltà di conservarla per tutto 
il periodo in cui esse sono private della libertà.

Oltre alle informazioni la comunicazione contiene informazioni sui seguenti diritti che si applicano ai sensi del diritto nazionale:
  • a) il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine;
  • b) il diritto di informare le autorità consolari e un'altra persona;
  • c) il diritto di accesso all'assistenza medica d'urgenza; e
  • d) il numero massimo di ore o giorni in cui l'indagato o l'imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un'autorità giudiziaria.
La comunicazione dei diritti contiene anche informazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell'arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria.

La comunicazione dei diritti è redatta in linguaggio semplice e accessibile.

L'Allegato I contiene un modello indicativo della comunicazione.

Gli Stati membri provvedono affinché l'indagato o l'imputato riceva la comunicazione redatta in una lingua a lui comprensibile.

Qualora la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l'indagato o l'imputato è informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui comprensibile.
Senza indugio gli verrà quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile. 

La CGUE ritorna sulla nozione di sanzione penale

Interessante sentenza della Corte di giustizia (in causa C-489/10) circa la possibilità di qualificare alcune sanzioni amministrative previste dalla normativa in materia di politica agricola comune come sanzioni penali ai fini dell'applicazione del principio del ne bis in idem, con la conseguente esclusione dell'applicazione della sanzione penale nazionale, per infrazioni già punite a livello UE.

La Corte nel caso di specie esclude l'applicazione del principio del ne bis in idem in virtù, appunto, della non qualificabilità come penale della sanzione europea e ciò alla stregua del noto test già elaborato in sede di giuridsprdenza della Corte di Strasburgo (v., in particolare, Corte eur. D.U., sentenze Engel e altri c. Paesi Bassi dell’8 giugno 1976, serie A, n. 22, §§ 80-82, nonché Zolotoukhine c. Russia del 10 febbraio 2009, ricorso n. 14939/03, §§ 52 e 53).

lunedì, aprile 23, 2012

Prescrizione: di chi è la colpa? (e uno sguardo comparato)


(di Maria Mercdes Pisani) - L’istituto della prescrizione ha lo scopo di rispondere ad una esigenza di certezza giuridica,  serve ad evitare l’infinito prolungarsi di situazioni giudiziarie dall’esito incerto.

Si può affermare che il principio fosse già conosciuto ed applicato. Alcuni testi attribuiti a Demostene  e, n particolare a Lisia, fanno ritenere che la prescrizione fosse applicabile a tutti i reati in Grecia. In una orazione a lui attribuita, Lisia, manifesta vigorosamente la sua contrarietà alla prescrizione dei gravi reati (l’uccisione di numerosi cittadini) di cui è accusato Agòrato.

La prescrizione moderna è nata nel codice penale francese del 25 settembre -6 ottobre 1791.
Il titolo VI prevedeva la prescrizione per tutti  i delitti  se, nell’arco di tre anni dal fatto, non si fosse iniziata l’azione penale, senza  alcuna eccezione di imprescrittibilità. La prescrizione della pena interveniva in 20 anni dalla data della sentenza. In seguito, il “Code d’instruction criminelle” del 26 dicembre 1808 ha introdotto le prime sostanziali modifiche, graduando la durata della prescrizione in relazione alla gravità del reato (cap V titolo VI art. 637 e ss).

Non voglio andare a scomodare anche Cesare Beccaria e provo a dare un’occhiata ai codici dei paesi a noi vicini.

La legislazione francese, quanto quella belga e quella  spagnola disciplinano sia le ipotesi di prescrizione del reato che la prescrizione della pena.

Per il diritto belga, la prescrizione è la scadenza matematicamente calcolata, entro la quale una infrazione deve essere giudicata definitivamente.
Solo tre sono i reati imprescrittibili : i crimini contro l’umanità, il genocidio e i crimini di guerra.
Tutte le altre infrazioni sono soggette ad un termine di prescrizione determinato dal legislatore come segue (art 21 titre préliminaire du code d’instruction criminelle):
 -crimes non correctionnalisables : 15 ans ;
 -crimes correctionnalisables mais non correctionnalisés : 10 ans ;
 -crimes punissables de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion de vingt à trente ans qui ont été correctionnalisés par la juridiction d’instruction ou par le ministère public : 10 ans ;
- certains crimes sexuels commis envers des mineurs qui ont été correctionnalisés : 10 ans ;
crimes punissables de la réclusion n’excédant pas vingt ans qui ont été correctionnalisés (sauf certains crimes sexuels commis envers des mineurs) : 5 ans ;
délits : 5 ans ;
- délits contraventionnalisés : 1 an ;
-  contraventions : 6 mois.

Va detto che la durata media dell’istruttoria preliminare è di circa 6 mesi, che la detenzione cautelare è limitata ad un massimo di 6 mesi (ed è soggetta a riesame ogni 30 giorni) e la durata complessiva di un processo penale è di meno di 4 anni. Inoltre per una serie di reati è possibile applicare una procedura di mediazione che estingue l’azione attraverso l’esecuzione di forme di compensazione in favore della vittima, ore di lavoro di interesse generale, sottoposizione a trattamenti o terapie, periodi di formazione. La durata di questo percorso alternativo è al massimo sei mesi.

Diverso dalla prescrizione è il principio della durata ragionevole del processo, per il quale, una volta iniziata l’azione penale essa deve concludersi in un tempo ragionevole. Se questo termine ragionevole è superato,senza che vi sia stata perdita degli elementi di prova, sarà il Giudice ad avere il compito di trarne le conseguenze, sia pronunciando una semplice dichiarazione di colpevolezza senza pronunziare una pena, sia applicando una pena ridotta (art. 21 ter titolo preliminare del Codice di procedura penale).

Una volta pronunciata la condanna, invece, le pene criminali si prescrivono in 20 anni dalla data della sentenza con cui sono pronunciate, quelle correzionali in 5 anni, quelle di polizia in un anno.

La legislazione francese è simile: l’azione penale si prescrive (art. 7, 8, 9 c. proc. Pen) in 10 anni per i crimini, 3 anni per i delitti, 1 anno per le contravvenzioni.
La durata media di un processo penale è inferiore ai 4 anni.

In Spagna la graduazione segue questo tipo di schema (art130  e ss ley orgnica 10/1995) : 20 anni per i delitti (delito) con pena massima della prigione di 15 anni o più. Se il delitto, invece, è punito con pena di inabilitazione o di prigione superiore, nel massimo, a dieci anni, ma inferiore 15, la prescrizione è di 15 anni. Se la pena massima della inabilitazione o della prigione è superiore ai 5 anni ma inferiore a 10, in 10 anni, per tutti gli altri delitti la prescrizione è di cinque anni, ad eccezione delle ingiurie e calunnie che s prescrivono in un anno. Le contravvenzioni si prescrivono in sei mesi.
Certo, conoscere il senso della ripartizione tra crimini, delitti e contravvenzioni, o la suddivisione delle pene in “gravi”, meno gravi e lievi, oppure la suddivisione in pene criminali, correzionali e di polizia, permette di apprezzare meglio la portata di queste norme, e di rendersi conto che la percentuale più alta di episodi delittuosi è soggetta ad una prescrizione compresa tra 3 e 5 anni. Ma i processi, non solo vengono iniziati, mediamente, nei sei mesi dal fatto, ma si concludono, per lo più, entro 4 anni.
Se poi volessimo dare uno sguardo al Regno Unito, scopriremo che l’istituto della prescrizione riguarda essenzialmente le cause civili, mentre esiste un termine generale di 2 anni per perseguire i “misdemeanors”. In assoluto, però vige il principio della ragionevole durata del processo, in funzione del quale l’azione repressiva e punitiva dello Stato non è giustificata se, secondo la valutazione discrezionale del Giudice, è trascorso troppo tempo dal momento del compimento del fatto. Il Giudice, quindi, potrà dichiarare con sentenza che dato il lasso di tempo trascorso, la persecuzione della condotta non è più giustificata.
Per finire, si può ancora notare che negli Stati Uniti ed in Canada, pochi, gravi, individuati delitti sono imprescrittibili, mentre per altri reati c’è un termine per l’esercizio dell’azione compreso tra 6 mesi ed 1 anno.
Mi sembra evidente che è il sistema di amministrazione della giustizia che, negli altri paesi è retto da logiche e principi diversi, per i quali la prescrizione è chiaramente  un incidente dovuto alla inattività degli organi amministrativi e giudiziari.
In Italia, no.
Per principio, pregiudizio, partito preso da parte di chi, molto evidentemente, non fa attività giudiziaria, non entra nelle aule dei Tribunali, la prescrizione è il risultato delle “strategie dilatorie della difesa”.
Nessuna riflessione sul fatto che la percentuale di rinvio a giudizio emessa nei sei mesi, ma che dico! anche entro un anno dai fatti, è bassissima, ed è quasi esclusivamente limitata ai giudizi immediati che seguono convalide di arresto dei soliti extracomunitari; nessuna considerazione sul fatto che anche quando le indagini dei PM, pure delegate, finiscono con il risultare carentissime, al punto da sollecitare l’istinto di conservazione del Giudicante, attraverso l’uso dell’art. 507 c.p.p.  non c’è nessuna accelerazione dei tempi preliminari all’esercizio dell’azione penale. Nessuna riflessione sul fatto che in alcuni Tribunali le carenze di organico giudiziario (es. oltre 12.000 notizie di reato l’anno, al mod 21, senza contare i 21 bis e gli altri modelli, per quattro PM) ed amministrativo  (risultato: decreto penale di condanna richiesto ad ottobre 2009, emesso dal GIP a novembre 2009, notificato marzo 2012) portano all’accumulo patologico ed alla selezione delle azioni da coltivare in base a criteri più o meno individuati dai Procuratori Capo.

Nello Stato italiano, si sta consolidando, anche grazie all’atteggiamento di chi irride e disprezza e svilisce anche con la propria poco specchiata condotta, le figure istituzionalmente destinate a sostenere la tutela dei diritti individuali,  in tutti i campi, un sistema vessatorio nei confronti del cittadino che subisce l’accanimento della macchina burocratica, il quale è punito per la sua pretesa di ricevere assistenza da parte delle strutture istituzionali con la malevola considerazione, con  la prevaricazione della macchina istituzionale e col disprezzo dei suoi diritti individuali e fondamentali.

venerdì, marzo 02, 2012

La Corte di Strasburgo condanna l’Italia per gli insufficienti standard sanitari in carcere

Corte EDU, sez. II, sent. 7 febbraio 2012, ric. n. 2447/05, Cara-Damiani c. Italia
 
La Corte europea fornisce un giudizio poco rassicurante sulle nostre carceri. 
La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per aver sottoposto a trattamento inumano e degradante Nicola Cara-Damiani, detenuto nel carcere di Parma. 
All'interno della struttura, l'uomo non non aveva possibilità di ricevere cure adeguate e, considerando la sua disabilità e la barriere architettoniche, neanche quella di muoversi agevolmente. 
La Corte ha quindi disposto il versamento di 10mila euro al detenuto, ribadendo l'obbligo di assicurare a tutte le persone sottoposte a regime di detenzione “condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana”.

martedì, dicembre 06, 2011

CGUE: No al carcere per l'immigrato da allontanare

La Corte di giustizia UE sipronuncia su un rinvio pregiudizuiale della Corte di appello di Parigi, in causa C-329/11, stabilendo che, ai sensi della direttiva 2008/115/CE, la detenzione dell'immigrato irregolare nel corso della procedura di allontanamento è possibile solo quale extrema ratio.

Il carcere inflitto all'immigrato irregolare, durante la procedura di rimpatrio, è in contrasto con il diritto comunitario. A meno che l'allontanamento non rischi di essere compromesso. Con la sentenza C-329 la Corte di Lussemburgo, in composizione collegiale, ha chiarito che la custodia in carcere per lo straniero che non rispetta l'ordine di allontanamento deve essere considerata un'estrema ratio e non può essere la regola. I giudici dell'Unione europea, sono stati chiamati in causa dalla Corte d'Appello di Parigi per pronunciarsi sulla legittimità del trattenimento in prigione, adottato nei confronti di un cittadino armeno. Alla base del provvedimento un doppio no dello straniero sia all'obbligo di partenza volontaria, entro un mese dalla decisione del prefetto, sia al decreto di allontanamento coattivo alla frontiera. Due rifiuti che avevano fatto scattare il fermo di polizia. La Grande chambre precisa, in proposito, che il trattenimento in carcere, adottato per default, non aiuta a raggiungere lo scopo della direttiva 2008/115/Ce che è appunto quello del rimpatrio. La giusta strada da percorre va ricercata nelle tappe, previste dagli articoli 7 e 8 della direttiva, che indicano, per gradi, la partenza volontaria e l'allontanamento. La direttiva non esclude però, con l'articolo 15, il trattenimento. Strumento che diventa possibile solo quando tutte le misure meno coercitive si sono dimostrate inefficaci e esiste il rischio concreto di compromettere l'allontanamento dello straniero irregolare, per il pericolo di fuga o perché il cittadino del paese terzo ostacola il rimpatrio. Il trattenimento incarcere, specifica comunque la sentenza, deve essere il più breve possibile e non superare in ogni caso i 18 mesi. La Corte di giustizia cambia però idea sulla legittimità, esclusa in passato, di una norma che prevede il reato di clandestinità, considerandola in linea con il diritto comunitario. Possibile dunque infliggere sanzioni penali agli irregolari ma nel rispetto dei diritti fondamantali.

venerdì, ottobre 07, 2011

Spazio giudiziario europeo, fiducia reciproca e detenzione

Interessante documento della Commissione europea di riflessione e consultazione in materia di cooperazione penale e detenzione.
Anche il settore della detenzione, preliminare e definitiva, ha bisogno di nuovi strumenti che consentano di accrescere la fiducia reciproca tra gli Stati membri; tale fiducia reciproca non può prescindere, però, da una maggiore conoscenza dei sistemi nazionali e dalla redazione, che si auspica in sede politica, di norme e garanzie minime anche in materia di detenzione.
Questo libro verde si inserisce nel contesto italiano nel quale è in corso una profonda riflessione sulla detenzione e sulle condizioni di detenzione garantite dalla Repubblica, spesso indegne di un paese civile.

Il testo italiano del libro verde è scaricabile qui.

lunedì, luglio 18, 2011

Conclusioni dell'AG in materia di immunità del Parlamentare europeo

Interessanti Conclusioni dell'Avvocato generale JÄÄSKINEN nel procedimento pregiudiziale (in causa C-163/10) attivato dal Tribunale d'Isernia (in un procedimento instauranto dei confronti del parlamentare Patriciello) al fine di comprendere l'estensione della immunità di un parlamentare europeo nel contesto di un processo per diffamazione.
Secondo l'Avvocato generale è fondamentale valutare l'esistenza di un nesso organico tra le opinioni espresse e l'attività parlamentare:

"101. Viceversa, più è intenso il collegamento nel merito con le attività dei membri del Parlamento europeo, più diviene ampia la portata dell’immunità sostanziale loro conferita. Soprattutto, la questione se l’intervento di un parlamentare europeo sui media rientri nell’ambito di applicazione dell’immunità sostanziale deve essere risolta in base a tali criteri. Mi sembra che l’immunità sostanziale debba riguardare le dichiarazioni che fanno direttamente seguito a dibattiti parlamentari che le riproducono o le commentano. Per quanto riguarda invece la partecipazione dei membri del Parlamento a dibattiti elettorali o ad altri dibattiti politici in generale, essi non dovrebbero essere collocati in una posizione giuridica migliore rispetto agli altri partecipanti a tali dibattiti".

"107. Riassumendo, data la natura dell’immunità dei membri del Parlamento, intesa quale immunità dell’Unione indispensabile all’assolvimento dei suoi compiti, gli atti rientranti nel dibattito politico in generale, o con cui il deputato si esprime in quanto garante degli interessi degli elettori a livello nazionale o regionale non possono, alla luce del criterio organico, essere considerati inclusi nell’ambito dell’immunità sostanziale ai sensi dell’art. 8 del Protocollo".

giovedì, maggio 05, 2011

Riforma Schengen: la proposta della Commissione

Si tratta di un testo interessante che prova a comunitarizzare "l'Europa senza frontiere", da un lato ampliando le ipotesi di riapposizione dei controlli, dall'altro razionalizzando e creando meccanismi comuni di valutazione e scelta in un ambito nel quale allo stato la Commissione è sprovvista di proprie competenze rimanendo tutto il potere decisionale in capo agli Stati. Il Sistema Schengen infatti è un ambito di cooperazione intergovernativa governato dagli Stati (le critiche all'Europa istituzionale sul punto sono solo propaganda!).  
Tuttosommato ci sembra una buona proposta. Infatti ampliare le ipotesi di sospensione del Trattato lascioandone l'attivazione all'arbitrio degli Stati significherebbe semplicemente distruggere il sistema, ritornando indietro di decenni.

In allegato alla Comunucazione ci sono delle interessanti tabelle che provano a mettere un pò di ordine e di certezze tra i numeri relativi all'immigrazione. Maggiore consapevolezza e dati precisi a volte sono il miglior nemico del populismo immigratorio!

mercoledì, aprile 06, 2011

Corte costituzionale su applicabilità CEDU

La Corte costituzionale in una importante pronuncia, la n. 80 del 2011, fa il punto circa il rapporto tra CEDU ed ordinamento interno, sostanzialmente sconfessando alcuni pronunciamenti della Giustizia amministrativa i quali militavano nel senso di una diretta applicabilità, nel senso della disapplicazione, delle norme contenute nella Convenzione sui diritti dell'uomo.
Secondo i giudici il diritto di provenienza Consiglio d'Europa non gode dello status del diritto UE quanto alla produzione di effetti nell'ordinamento interno non concentendo la non applicazione di norme interne in cpontrasto con le previsioni CEDU.

lunedì, marzo 28, 2011

Secondo il Tribunale costituzionale tedesco se lo Stato non riesce a garantire una detenzione dignitosa il detenuto va rilasciato



Due persone, rinchiuse per 23 ore in una cella di 8 metri quadrati con annessa toilette non separata: una detenzione in simili condizioni lede la dignità umana. Così ha stabilito il I Senato del Tribunale costituzionale tedesca (Bverfg) il 9 marzo nella procedura 1 BVR 409/09. Ma la sentenza sorprende soprattutto per l’osservazione aggiuntiva: se, per motivi di sovraffollamento non è possibile garantire una detenzione rispettosa della dignità umana, all’occorrenza i detenuti devono essere rilasciati.

Il caso riguardava un ex detenuto del Nord Reno-Westfalia, che ha vissuto 23 ore al giorno per 151 giorni in una cella di 8 mq con il gabinetto diviso da un paravento ma senza aerazione; con lui un secondo detenuto - sempre diverso. La doccia gli spettava solo due volte alla settimana, i suoi compagni di cella erano per lo più fumatori, sicché l’ambiente diventava un mix insopportabile di fumo, odori corporali e puzzo di gabinetto. La sua richiesta d’essere trasferito in una cella singola venne respinta. Date queste condizioni, l’uomo ha chiesto un risarcimento pecuniario alla Regione, ma senza successo. Ora, la Corte costituzionale federale gli ha dato ragione: le condizioni in cui ha vissuto giustificano la richiesta di un indennizzo.

Secondo i giudici di Karlsruhe, la superficie minima è di 6 - 7 metri quadrati per recluso. Qualora non sia possibile garantire una sistemazione umanamente dignitosa, si deve arrivare anche a liberare i detenuti. In certi casi, lo Stato ha il dovere “di rinunciare all’esecuzione della condanna”. I detenuti potrebbero quindi “richiedere l’interruzione, oppure il rinvio della pena”.
 
Anche la Germania va verso le liste di attesa come già alcuni paesi scandinavi?
 
In Italia invece tanta apatia nonostante che il nostro paese sia stato già più volte condannato dalla Corte di Strasburgo per le condizioni di detenzione non dignitose; una presa di coscienza della condizone nelle carceri forse sarebbe necessaria anche nella nostra giurisdizione.

venerdì, gennaio 28, 2011

CGUE: libera circolazione e limiti alla tutela rafforzata

La Corte di giustizia (Grande sezione) si è pronunziata in materia di libera circolazione (attuazione della direttiva 2004/38/CE) e limiti alla tutela dei cittadini UE determinata da motivi imperativi di sicurezza pubblica.
Secondo la Corte, in causa C-145/09:

1) L’art. 28, n. 3, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che, per stabilire se un cittadino dell’Unione abbia soggiornato nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti la decisione di allontanamento, criterio determinante per la concessione della protezione rafforzata accordata da tale disposizione, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti in ciascun caso di specie, in particolare la durata di ciascuna delle assenze dell’interessato dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, nonché le ragioni che hanno indotto l’interessato a lasciare tale Stato membro e che possono determinare se dette assenze comportino o meno lo spostamento verso un altro Stato del centro dei suoi interessi personali, familiari o professionali.



2) Qualora il giudice del rinvio accerti che il cittadino dell’Unione di cui trattasi beneficia della protezione dell’art. 28, n. 3, della direttiva 2004/38, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale può rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» che possono giustificare un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell’Unione che ha soggiornato nello Stato membro ospitante durante i precedenti dieci anni. Qualora il giudice del rinvio accerti che il cittadino dell’Unione di cui trattasi beneficia della protezione dell’art. 28, n. 2, della direttiva 2004/38, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale rientra nella nozione di «gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».



domenica, ottobre 10, 2010

Responsabilità civile dei magistrati: si va in Corte

Della vicenda se ne sono occupati in pochi, forse solo Dell'Europa e delle pene.
Il silenzio della stampa è stato assordante ed anche l'attenzione degli studiosi scarsa!
Dalle sole iniziative di questo blog, e dall'attenzione di alcuni parlamentari (i radicali Meccacci alla Camera dei deputati e Cappato al Parlamento europeo) sono scaturite infatti le interrogazioni parlamentari e solo successivamente l'apertura della procedura di infrazione UE.
La vicenda è però andata avanti ed un ulteriore passo è stato compiuto dalla Commissione nella riunione del Collegio del 24 giugno scorso.
L'Italia è stata finalmente deferita alla Corte di giustizia  dell'Unione europea per violazione del diritto UE.
La violazione sarebbe costituita, secondo l'insegammento della Sentenza Traghetti del  Mediterraneo (C-173/03), dalla eccessiva restrittività delle previsioni contenute dalla legge italina che disciplina (o meglio esclude!) la responsabilità civile dei magistrati italiani (e dello Stato italiano per fatti commessi da magistrati).
La vicenda potrebbe essere una occasione irripetibile per ripensare e riformare la Legge Vassalli che appare assolutamente inidonea a disciplinare la materia secpondi principi di equità e giustizia oltrechè rappresentare un patente tradimento della volonta dei cittadini italiani espressa col referendum del 1988.
Abbiamo anche il numero del caso: C-379/10, speriamo che possa diventare un numero importante per l'organizzazione della nostra Giustizia nel nostro paese.

lunedì, settembre 20, 2010

Censimento Rom, o dell'illegittimità dell'atto del Governo

Nei giorni scorsi si è tenuta a Milano, dinanzi al TAR, l'udienza relativa al ricorso di alcuni dei soggetti toccati dal provvedimento che hanno domandato l'annullamento della misura adottata dal Ministero dell'Interno. Numerose le associazioni ed i gruppi a difesa dei diritti umani intervenuti dinanzi al TAR Lombardia, tra questi anche l'Open Society Justice Initiative che fa capo al miliardario americano e noto filantropo George Soros.
L'organizzazione è patrocinata dal Presidente emerito della Corte costituzionale, prof. avv. Valerio Onida, che ha depositato un atto di intervento che abbiamo il piacere di mettere a disposizione dei lettori del blog.

mercoledì, settembre 15, 2010

diritti umani e diritto internazionale nel Canale di Sicilia

Le notizie delle ultime ore relative alle raffiche di mitragliatrice partite da una motovedetta libica, con personale italiano a bordo, nei confronti di un peschereccio italiano, pongono complesse questioni etiche ma anche giuridiche.
La domanda fondamentale è: ora ce ne siamo accorti, ma quando sparano sui barconi degli immigrati?

Accanto a questo tragico interrogativo c'è però una certezza. Il Governo italiano si è messo in un altro formidabile "impiccio".

Vale forse la pena ricordare ai consiglieri giuridici di Farnesina, Presidenza del Consiglio e Ministero dell'Interno (ed ai relativi responsabili politici) come l'accordo internazionale che hanno siglato (a quanto pare semplificato, o forse solo un memorandum) non valga ad escludere la giurisdizione sui cittadini italiani (tecnici e finanzieri presenti sulle motovedette, responsabili in concorso o per non aver impedito un evento antigiuridico) che rimangono dunque perseguibili dalla Procura di Agrigento. Ed al caso di specie non è applicabile nemmeno la giurisprudenza formatasi sul caso Calipari (di cui pure questo blog si è occupato).

Dunque si attendono prossimi sviluppi nella speranza che ci sia un magistrato ad Agrigento che voglia approfondire la questione.

venerdì, agosto 27, 2010

A un anno dalla sentenza Lissabon Karlsruhe fa un passo indietro

Il BVG ammorbidisce i toni.
Lo scorso 26 agosto i giudici del Tribunale costituzionale tedesco si sono pronunciati con una attesa ed importante sentenza che sicuramente farà discutere.
La decisione è stata presa con una risicata maggioranza (8 contro 7 giudici).
La questione è quella relativa alla costituzionalità della decisione della Corte di giustizia nel famigerato caso Mangold.
Sulla vicenda si era pronunciato con un paper molto duro lo stesso ex Presidente federale e noto costituzionalista Roman Herzog, chiedendo esplicitamente di fermare le invasioni di campo della Corte di giustizia.
Il Tribunale costituzionale tedesco, in sintesi, ha effettuato una operazione di self restraint pronunciandosi nel senso che il BVG può intervenire su atti delle istituzioni europee solo allorquando questi intervengano  compromettendoin maniera significativa le competenze degli Stati membri, stabilendo più o meno letteralmente che: "le decisioni della Corte UE possono essere riesaminate slamente se la violazione del riparto delle competenze da parte delle Istituzioni europee è chiaro ed ovvio e l'atto in questione determina una redistribuzione strutturale delle stesse a svantaggio degli Stati membri".

lunedì, agosto 23, 2010

Il Tribunale costituzionale tedesco definisce i confini tra necessità securitarie e diritti fondamentali

Alcune  importanti decisioni dello scorso marzo (1BvR 256/08, 1BvR 263/08 e 1 BvR 586/08) hanno consentito al Tribunale costituzionale tedesco di diffondersi su una tematica di estrema attualità anche nel dibattito pubblico italiano: il giusto bilanciamento delle politiche di sicurezza con i diritti fondamentali, riservatezza in primis.
Il Tribunale tedesco si pronuncia infatti sulle norme interne che disciplinano la conservazione dei dati relativi al traffico telefonico ed alla navigazione in internet, dichiarando le norme nazionali incostituzionali per violazione degli articoli costituzionali in materia di riservatezza (art. 10 LF) e del generale principio di propoirzionalità.
Il Tribunale si pronuncia in maniera assai severa sulla possibilità per lo Stato di una gestione di una così rilevante massa di dati anche a prescindere da evidenti indizi e specifici fatti indiazianti la commissione di un reato. Una tale possibilità in capo alle Istituzioni pubbliche sarebbe infatti idonea, secondo il Tribunale, "a creare una diffusa minaccia d'essere spiati (Gefühl der diffusen Bedrohlichkeit) la quale può comprimere il libero esercizio dei diritti fondamentali in molti campi della vita umana".

lunedì, agosto 09, 2010

La Cassazione riconosce la validità di una misura sospensiva della CEDU

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - ESPULSIONE DAL TERRITORIO DELLO STATO - TUNISIA - RISCHIO DI TRATTAMENTI CONTRARI ALL'ART. 3 DELLA CEDU - MISURA CAUTELARE SOSPENSIVA EMESSA DALLA CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL'UOMO - CONSEGUENZE


La Corte, con la sentenza in esame, ha preso in considerazione la misura emessa in data 13 aprile 2010 dalla Corte europea per i diritti dell’uomo, ai sensi dell’art. 34 della Cedu, con la quale veniva sospesa in via cautelare un’espulsione disposta dall’A.G. italiana verso la Tunisia, in considerazione del rischio reale di trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione che la persona ad essa sottoposta possa subire in detto Stato. La Suprema Corte ha stabilito che da tale pronuncia deriva per ogni articolazione dello Stato italiano la necessità di verificare il rigoroso rispetto dell’art. 3 cit. ed in particolare per le autorità giudiziarie competenti a deliberare decisioni che comportino trasferimenti di persone verso la Tunisia il dovere di individuare ed adottare, in caso di ritenuta pericolosità della persona, misure appropriate di sicurezza diverse dall’espulsione. E ciò fino a quando la situazione di allarme descritta dalla Corte europea non venga a mutare.

Sentenza n. 20514 del 28 aprile 2010 – depositata il 28 maggio 2010
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore F. Ippolito)