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venerdì, marzo 04, 2016

Presunzione di innocenza e diritto a partecipare al processo: approvata la nuova direttiva UE

Il 12 Febbraio 2016 il Consiglio ha adottato una direttiva che rafforza alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
La direttiva ha lo scopo di rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo. Il testo, basato su una Proposta della Commissione del 2013, ad oggi ancora non pubblicato in GUUE, è visionabile a questo link.

martedì, febbraio 26, 2013

La fiducia reciproca val più della Costituzione?

La Grande sezione della Corte di giustizia si pronuncia (in causa C-399/11) sulla interpretazione della Decisione quadro relativa alla istituzione del meccanismo di consegna di persone condannate o attinte da misura cautelare personale che va sotto il nome di Mandato di arresto europeo.
La vicenda è relativa alla annosa questione della compatibilità con il diritto spagnolo della esecuzione di sentenze emesse a seguito di processi tenuti in contumacia ovvero in assenza del soggetto sottoposto a procedimento penale.
E' da anni che si perpetua il confronto tra giurisdizione italiana e spagnola sulla esecuzione delle sentenze italiane emesse in assenza.
Secondo la Corte europea la Spagna non può più condizionare l'esecuzione di provvedimenti di arresto italiani alla garanzia offerta dalla Repubblica italiana di conentire un nuovo processo o la revisione della condanna.
Questo è il punto focale della Sentenza come dal dispositivo che si riporta in calce.
Ma la sentenza contiene qualcosa di più (p. 59) ed in particolare una regola di prevalenza del diritto dell'Unione sul diritto nazionale anche di rango costituzionale.
Ma siamo sicuri che tale regola sarà di buon grado accettata dalle Corti supreme nazionali?

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1)      L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nei casi indicati dalla medesima disposizione, subordini l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena alla condizione che la sentenza di condanna pronunciata in absentia possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente.
2)      L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, è compatibile con le esigenze derivanti dagli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3)      L’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e ai diritti della difesa garantiti dalla sua Costituzione.

martedì, gennaio 29, 2013

MAE: importante pronunzia della CGUE

Importante pronunzia della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) nel procedimento contraddistinto dal numero C-396/11 in materia di Mandato di arresto europeo.

Secondo la Corte:

La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che le autorità giudiziarie di esecuzione non possono rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale a motivo del fatto la persona ricercata non è stata sentita nello Stato membro emittente prima dell’emissione di tale mandato d’arresto.

giovedì, giugno 07, 2012

Anche l'UE ha la sua Miranda rule: garanzie minime nel procedimento penale

La nuova direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle procedure d'impugnazione.

Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l'esercizio effettivo di tali diritti:
  • a) il diritto a un avvocato;
  • b) le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;
  • c) il diritto di essere informato dell'accusa, a norma dell'art. 6;
  • d) il diritto all'interpretazione e alla traduzione;
  • e) il diritto al silenzio.
Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità.
Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto.
A queste persone è data la possibilità di leggere la comunicazione e hanno la facoltà di conservarla per tutto 
il periodo in cui esse sono private della libertà.

Oltre alle informazioni la comunicazione contiene informazioni sui seguenti diritti che si applicano ai sensi del diritto nazionale:
  • a) il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine;
  • b) il diritto di informare le autorità consolari e un'altra persona;
  • c) il diritto di accesso all'assistenza medica d'urgenza; e
  • d) il numero massimo di ore o giorni in cui l'indagato o l'imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un'autorità giudiziaria.
La comunicazione dei diritti contiene anche informazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell'arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria.

La comunicazione dei diritti è redatta in linguaggio semplice e accessibile.

L'Allegato I contiene un modello indicativo della comunicazione.

Gli Stati membri provvedono affinché l'indagato o l'imputato riceva la comunicazione redatta in una lingua a lui comprensibile.

Qualora la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l'indagato o l'imputato è informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui comprensibile.
Senza indugio gli verrà quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile. 

venerdì, ottobre 07, 2011

Spazio giudiziario europeo, fiducia reciproca e detenzione

Interessante documento della Commissione europea di riflessione e consultazione in materia di cooperazione penale e detenzione.
Anche il settore della detenzione, preliminare e definitiva, ha bisogno di nuovi strumenti che consentano di accrescere la fiducia reciproca tra gli Stati membri; tale fiducia reciproca non può prescindere, però, da una maggiore conoscenza dei sistemi nazionali e dalla redazione, che si auspica in sede politica, di norme e garanzie minime anche in materia di detenzione.
Questo libro verde si inserisce nel contesto italiano nel quale è in corso una profonda riflessione sulla detenzione e sulle condizioni di detenzione garantite dalla Repubblica, spesso indegne di un paese civile.

Il testo italiano del libro verde è scaricabile qui.

martedì, luglio 19, 2011

MAE: motivo di rifiuto e competenza italiana

Interessante sentenza della Cassazione che chiarisce come il rifiuto della consegna ex art. 18, comma 1 let. p) sia invocabile solo allorquando in concreto ipotizzabile una competenza della giustizia italiana.
Cass. pen. Sez. VI, 25 febbraio 2011, n. 7580

In tema di mandato d'arresto europeo, sussiste il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), della L. n. 69 del 2005, solo quando la consumazione dei reati oggetto del m.a.e. sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio italiano, e le relative condotte, sufficientemente precisate nei loro estremi oggettivi con riferimento a fonti specifiche di prova, siano idonee a fondare una notizia di reato che consenta all'autorità giudiziaria italiana l'immediato e contestuale esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero. (Rigetta, App. Roma, 25/01/2011)

mercoledì, gennaio 12, 2011

MAE: applicazione dell'art. 18, let.p della L. 69/05

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - CONSEGNA PER L'ESTERO - APPLICAZIONE DEL MOTIVO DI RIFIUTO DI CUI ALL'ART. 18, LETT. P), L. N. 69/2005 - CONDIZIONI


In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna presentata dall’autorità giudiziaria straniera riguardi fatti commessi in parte nel territorio dello Stato ed in parte in territorio estero, la verifica della sussistenza della condizione ostativa prevista dall’art. 18, comma primo, lett. p), della l. n. 69/2005, deve essere coordinata con la previsione della clausola di salvezza contenuta nell’ art. 31 della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, secondo cui “gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell’adozione della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest’ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato”. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale emesso dall’autorità tedesca per reati concernenti il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in Germania, in cui la S.C. ha rigettato il ricorso, ritenendo applicabile l’art. II dell’Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con l. 11 dicembre 1984, n. 969, con il quale le parti hanno inteso facilitare l’applicazione della Convenzione europea di estradizione del 1957, nell’ipotesi in cui la domanda di consegna riguardi anche altri reati non soggetti alla giurisdizione dello Stato di rifugio e risulti opportuno far giudicare tutti i reati nello Stato richiedente).

Sentenza n. 45524 del 20 dicembre 2010 - depositata il 27 dicembre 2010

(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore E. Calvanese)



sabato, dicembre 18, 2010

MAE: la consegna si effettua sulla base di sentenze esecutive anche se non irrevocabili

Sentenza n. 42159 udienza del 16 novembre 2010 - depositata il 29 novembre 2010

(Sesta Sezione Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore E. Calvanese)


In tema di mandato di arresto europeo, nell’ipotesi in cui la consegna sia stata richiesta dall’autorità estera ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, occorre che la relativa richiesta sia basata su una sentenza di condanna dotata di forza esecutiva, dovendosi ritenere che il nuovo sistema introdotto dalla decisione quadro n. 2002/584/GAI (ex art. 8, par. 1, lett. c) ) abbia inteso dare rilevanza alla sola “esecutività”, e non certo alla “irrevocabilità” della sentenza, quale condizione veramente essenziale della cooperazione per la consegna delle persone ricercate tra gli Stati membri dell’U.E. (Fattispecie relativa ad una richiesta di consegna avanzata dall’autorità giudiziaria francese, la quale ha affermato nel m.a.e. che la sentenza emessa dal giudice di secondo grado era “esecutiva”, benché ancora ricorribile per cassazione).

lunedì, agosto 09, 2010

La Cassazione riconosce la validità di una misura sospensiva della CEDU

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - ESPULSIONE DAL TERRITORIO DELLO STATO - TUNISIA - RISCHIO DI TRATTAMENTI CONTRARI ALL'ART. 3 DELLA CEDU - MISURA CAUTELARE SOSPENSIVA EMESSA DALLA CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL'UOMO - CONSEGUENZE


La Corte, con la sentenza in esame, ha preso in considerazione la misura emessa in data 13 aprile 2010 dalla Corte europea per i diritti dell’uomo, ai sensi dell’art. 34 della Cedu, con la quale veniva sospesa in via cautelare un’espulsione disposta dall’A.G. italiana verso la Tunisia, in considerazione del rischio reale di trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione che la persona ad essa sottoposta possa subire in detto Stato. La Suprema Corte ha stabilito che da tale pronuncia deriva per ogni articolazione dello Stato italiano la necessità di verificare il rigoroso rispetto dell’art. 3 cit. ed in particolare per le autorità giudiziarie competenti a deliberare decisioni che comportino trasferimenti di persone verso la Tunisia il dovere di individuare ed adottare, in caso di ritenuta pericolosità della persona, misure appropriate di sicurezza diverse dall’espulsione. E ciò fino a quando la situazione di allarme descritta dalla Corte europea non venga a mutare.

Sentenza n. 20514 del 28 aprile 2010 – depositata il 28 maggio 2010
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore F. Ippolito)

venerdì, marzo 26, 2010

Cassazione e interpretazione conforme: il caso della pedopornografia

In virtù del carattere vincolante delle decisioni quadro assunte dall'Unione Europea, così come stabilito dall'art. 34, comma 2, del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, il giudice nazionale ha l'obbligo di interpretare il diritto nazionale conformemente alle decisioni quadro di cui sopra, ovviamente entro i limiti stabiliti dai principi generali del diritto. Dette decisioni, infatti, tracciano le linee guida a cui le legislazioni nazioni sono obbligate ad uniformarsi in materia di giustizia ed affari interni. Il giudice nazionale, allora, può discostarsene solo nel caso in cui la norma di diritto nazionale risulti del tutto incompatibile con il risultato perseguito dalla decisione quadro, quando, cioè, l'applicazione di quest'ultima determinerebbe un'interpretazione contra legem della prima.

In virtù dell'art. 34, comma 2 del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 (il quale sancisce sostanzialmente l'obbligo del giudice nazionale di interpretare la normativa nazionale conformemente alle decisioni - quadro assunte in sede di Unione Europea) il concetto di pornografia minorile di cui all'art. 600-ter c.p., deve essere interpretato alla luce del concetto di pedopornografia esplicitato nell'art. 1 della decisione - quadro 2004/68/GAI. Può essere quindi definito come materiale pedopornografico quel materiale che ritrae o rappresenta visivamente un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessuale esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica. Nel caso specifico, la connotazione esplicitamente sessuale del materiale oggetto della condotta de quo vale ad escludere la configurabilità di detto reato in capo al soggetto sorpreso a fotografare, su di una spiaggia, bambini in costume da bagno impegnati in attività del tutto innocenti ed ordinarie (come stare in piedi su una roccia o chinati per salirvi con l'aiuto delle mani) laddove non è ravvisabile, quindi, nessuna esibizione lasciva - essendo le zone pubiche sempre e comunque nascoste alla vista dal costume da bagno - e nessun atteggiamento sessualmente allusivo - data la "ordinarietà" delle pose catturate.


Cass. pen., Sez. II, ud. 3 marzo 2010 - dep. 22 marzo 2010, n. 10948

martedì, aprile 07, 2009

Il momento del "casellario giudiziario europeo"

Pubblicate in Gazzetta ufficiale dell'UE (7 aprile 2009) due importanti documenti relativi allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia:
1) Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario e
2) Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.
Diviene realtà dunque il "casellario giudiziario europeo".

lunedì, gennaio 05, 2009

Consiglio UE: valanga di decisioni quadro in materia penale

Numerose decisioni quadro in materia penale sono state adottate dal Consiglio negli ultimi mesi.

Una veloce rassegna ci impone di ricordare:
- 2008/841/GAI in materia di criminalità organizzata e definizione comune del reato;
- 2008/913/GAI in materia di razzismo e xenofobia;
- 2008/919/GAI che modifica la decisione quadro in materia di lotta al terrorismo;
- 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in campo penale;
- 2008/978/GAI sul mandato europeo di assunzioine delle prove;
- 2008/909/GAI in materia di mutuo riconoscimento di misure relative alla restrizione della libertà personale, relativa al trasferimento delle eprsone condannate;
- 2008/947/GAI in materia di mutuo riconoscimento delle misure alternative al carcere.

mercoledì, maggio 07, 2008

MAE: la Consulta non decide...decidendo

In merito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 (nella parte in cui non consente l'esecuzione del MAE ove la legislazione del paese richiedente non preveda termini massimi per la carcerazione preventiva) della legge italiana di attuazione del Mandato di arresto europeo (L. n. 69 del 2005) la Corte costituzionale (ordinanza 109 del 2008) compie un operazione non immediatamente condivisibile.
Conscia della delicatezza della questione e della rilevante portata delle posizioni che avrebbe potuto assumere, decide di non assumere l'onere della scelta, pronunziandosi con ordinanza con la quale dichiara la manifesta inammissibilità della questione proposta...questione che pure tanto irrilevante non appariva.
I giudici della Consulta fanno numerosi richiami, non impegnandosi apertamente a favore di nessuna opzione; richiamano la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione che si pronunciarono a favore di una interpretazione conforme (ai limiti se non oltre il contra legem), paventano ipotesi di "cedevolezza" delle norme interne, pur costituzionalmente ancorate (art. 13), dinanzi a strumenti europei (di stampo internazionalistico) come le decisioni quadro ed ipotizzano interpretazioni complesse delle normative di altri Stati membri (nel caso la Germania), tutto ciò senza una definitiva presa di posizione.
In ogni caso la Corte decide di non decidere e ciò facendo, si desume, conferma la via assunta dalla Corte di cassazione.
Si tratta probabilmente dell'unica strada perseguibile a legislazione invariata ma forse non è la via maestra posto che mai la Corte di giustizia nella sua giurisprudenza ha preteso interpretazioni conformi (anche nel famigerato caso Pupino si trattava di estendere una garanzia non di disattenderne una!) contra legem, pur arrivandoci vicino in talune circostanze (caso Pfeiffer), ma mai ciò facendo in materia penale.
Tuttò ciò, sommessamente riteniamo, non ci sembra faccia bene alle ragioni della integrazione europea, legittimando comprensibili reazioni e levate di scudi antieuropee (quando di tutto ciò l'Europa non ha colpa) che, d'altro canto, ci appaiono pericolose ed antistoriche.

venerdì, maggio 02, 2008

Mandato di arresto europeo e computo della prescrizione

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA PER L'ESTERO - CONDIZIONE OSTATIVA DI CUI ALL'ART. 18, LETT. N) L. N. 69 DEL 2005 - PRESCRIZIONE - COMPUTO DEL TERMINE

In relazione ad una richiesta di consegna avente ad oggetto fatti che potevano essere giudicati in Italia ai sensi dell'art. 9 c.p., la Corte ha stabilito che l'emissione da parte dell'autorità giudiziaria straniera del mandato di arresto europeo fa cessare sui quei fatti la possibile giurisdizione italiana, con l'effetto di interrompere il periodo valutabile ai fini prescrizione di cui all'art. 18 lett. n) della legge 22 aprile 2005 n. 69. Nella specie, la Corte ha ritenuto non ricorrere la condizione ostativa prevista dalla citata norma, in relazione ai reati di omesso versamento dell'IVA e omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie, essendo intervenuto il mandato di arresto europeo quando non erano ancora trascorsi cinque anni dalla commissione dei fatti.


Sentenza n. 15004 dell 8 aprile 2008 - depositata il 10 aprile 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore A.S. Agro')

venerdì, dicembre 21, 2007

Procedura penale: si accende il dibattito sulla bozza Riccio

Inizia a salire d'intensità il dibattito sulla c.d. bozza Riccio di riforma della procedura penale.
Il testo contiene, tra l'altro, anche degli interventi atti ad introdurre nel codice i principi relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale e soprattutto quello del mutuo riconoscimento, riconosciuto già al Consiglio europeo di Tampere (1999) come la "pietra angolare" della costruzione di uno spazio giudiziario in materia penale. Il testo del documento.

venerdì, novembre 16, 2007

MAE: la Cassazione sul termine per l'integrazione del fascicolo

SENTENZA N. 40412 UD.26/10/2007 - DEPOSITO DEL 31/10/2007

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE – M.A.E. - DECISIONE - INFORMAZIONI INTEGRATIVE - TERMINE DI TRENTA GIORNI
Nell’ambito della disciplina del mandato di arresto europeo, la Corte è nuovamente tornata sulla natura del termine di trenta giorni, entro il quale deve essere prodotta dallo Stato istante la documentazione integrativa di cui all'art. 16, primo comma, L. 25 aprile 2005, n. 69 (informazioni integrative diverse da quelle essenziali ai fini della decisione di consegna indicate dall’art. 6 legge. Cit.). La Corte ha ribadito che trattasi di termine ordinatorio con la conseguenza che, una volta trascorso inutilmente - dopo che la corte di appello l’abbia espressamente fissato e comunicato all’autorità emittente - la stessa corte di appello è legittimata a decidere allo stato degli atti, ma non vincolata a respingere la domanda.

Sentenza n. 40412 del 26 ottobre 2007 - depositata il 31 ottobre 2007(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore G. De Roberto)

giovedì, settembre 27, 2007

Eirojust si interroga sul proprio futuro

Interessante contributo di Eurojust al dialogo in corso sul futuro della agenzia UE che si occupa di cooperazione giudiziaria in materia penale.
Il collegio dei magistrati analizza gli aspetti critici emersi in questi primi anni di pur proficuo lavoro ed invoca quelle riforme che ritiene necessarie a rendere più efficace il contrasto alla criminalità transfrontaliera.
Tra le altre il paper contiene anche la proposta di riconoscere alla stessa Eurojust il potere di emettere mandati di arresto europei.

sabato, settembre 15, 2007

Si allo spazio giudiziario europeo

Ben sei ministri della giustizia di altrettanti paesi membri dell'UE (Italia, Portogallo, Francia, Germania, Slovenia, Spagna) sono intervenuti oggi sulla stampa europea per perorare la causa di un rafforzamento della cooperazione europea in materia di giustizia penale.
Il documento parte da alcune notizie di cronaca utilizzate per dimostrare utilità ed urgenza di ulteriori avanzamenti nella costruzione dello spazio giudiziario europeo.
Tra gli obbiettivi indicati dai responsabili della giustizia: il rafforzamento di Eurojust, il mutuo riconoscimento delle decisioni in materia di confisca, la circolazione delle informazioni e rafforzamento della giustizia elettronica (il documento dei ministri).

martedì, luglio 24, 2007

Cassazione: indagini difensive e monopolio pubblico

La Corte di Cassazione, sezione prima, si pronuncia sulla validità, nel nostro sistema processuale, delle indagini difensive condotte all'estero dal difensore (nel caso si tratta di un paese di nuova adesione all'UE, la Bulgaria).
La Suprema corte ritiene di poter affermare che l'unico mezzo esperibile è quello della rogatoria nelle forme ordinaria o semplificata secondo la Convenzione applicativa di Schenghen (che nel caso della Bulgaria non era esperibile).
La pronuncia rappresenta la prova di come il processo di creazione di uno spazio giudiziario europeo, almeno per il momento, viaggi su un doppio binario, ad alta velocità quello relativo al rafforzamento dei poteri di indagine e di enforcement delle misure preventive emesse dall'autorità, assai più lento ed ineffettivo quello che concerne gli strumenti di garanzia e di tutela degli imputati (cartina di tornasole è la annosa questione relativa alla decisione quadro sui diritti delle persone imputate).
In effetti la rogatoria rimane uno strumento nelle mani della pubblica accusa che può benissimo disattendere le richieste investigative della difesa in questo modo mettendo seriamente in crisi quel principio della parità delle armi tra accusa e difesa, così strenuamente difeso quando si tratta delle prerogative della pubblica accusa ma sovente obliterato quando eventuali beneficiari sono gli avvocati.

La massima:

SENTENZA N. 23967 UD.29/05/2007 - DEPOSITO DEL 19/06/2007, sez. I

PROVE - INDAGINI DIFENSIVE SVOLTE ALL'ESTERO - UTILIZZABILITA' - ESCLUSIONE
La Corte ha affrontato l’interessante questione concernente la possibilità del difensore di svolgere all’estero indagini difensive. Ha stabilito che, in base ai principi generali del codice di rito, l’unica forma per la raccolta della prova all’estero è la rogatoria, con la conseguenza che il difensore non è direttamente abilitato ad esperire le indagini ex art. 391 bis c.p.p., ma deve rivolgersi all’autorità giudiziaria italiana affinché questa attivi una domanda di assistenza giudiziaria internazionale. Nella specie, la Corte ha ritenuto inutilizzabili i risultati delle investigazioni prodotte dal difensore, consistenti in dichiarazioni di persone informate sui fatti raccolte in Bulgaria.