Visualizzazione post con etichetta MAE. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta MAE. Mostra tutti i post

martedì, febbraio 26, 2013

La fiducia reciproca val più della Costituzione?

La Grande sezione della Corte di giustizia si pronuncia (in causa C-399/11) sulla interpretazione della Decisione quadro relativa alla istituzione del meccanismo di consegna di persone condannate o attinte da misura cautelare personale che va sotto il nome di Mandato di arresto europeo.
La vicenda è relativa alla annosa questione della compatibilità con il diritto spagnolo della esecuzione di sentenze emesse a seguito di processi tenuti in contumacia ovvero in assenza del soggetto sottoposto a procedimento penale.
E' da anni che si perpetua il confronto tra giurisdizione italiana e spagnola sulla esecuzione delle sentenze italiane emesse in assenza.
Secondo la Corte europea la Spagna non può più condizionare l'esecuzione di provvedimenti di arresto italiani alla garanzia offerta dalla Repubblica italiana di conentire un nuovo processo o la revisione della condanna.
Questo è il punto focale della Sentenza come dal dispositivo che si riporta in calce.
Ma la sentenza contiene qualcosa di più (p. 59) ed in particolare una regola di prevalenza del diritto dell'Unione sul diritto nazionale anche di rango costituzionale.
Ma siamo sicuri che tale regola sarà di buon grado accettata dalle Corti supreme nazionali?

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1)      L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nei casi indicati dalla medesima disposizione, subordini l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena alla condizione che la sentenza di condanna pronunciata in absentia possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente.
2)      L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, è compatibile con le esigenze derivanti dagli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3)      L’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e ai diritti della difesa garantiti dalla sua Costituzione.

martedì, gennaio 29, 2013

MAE: importante pronunzia della CGUE

Importante pronunzia della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) nel procedimento contraddistinto dal numero C-396/11 in materia di Mandato di arresto europeo.

Secondo la Corte:

La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che le autorità giudiziarie di esecuzione non possono rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale a motivo del fatto la persona ricercata non è stata sentita nello Stato membro emittente prima dell’emissione di tale mandato d’arresto.

martedì, luglio 19, 2011

MAE: motivo di rifiuto e competenza italiana

Interessante sentenza della Cassazione che chiarisce come il rifiuto della consegna ex art. 18, comma 1 let. p) sia invocabile solo allorquando in concreto ipotizzabile una competenza della giustizia italiana.
Cass. pen. Sez. VI, 25 febbraio 2011, n. 7580

In tema di mandato d'arresto europeo, sussiste il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), della L. n. 69 del 2005, solo quando la consumazione dei reati oggetto del m.a.e. sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio italiano, e le relative condotte, sufficientemente precisate nei loro estremi oggettivi con riferimento a fonti specifiche di prova, siano idonee a fondare una notizia di reato che consenta all'autorità giudiziaria italiana l'immediato e contestuale esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero. (Rigetta, App. Roma, 25/01/2011)

mercoledì, gennaio 12, 2011

MAE: applicazione dell'art. 18, let.p della L. 69/05

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - CONSEGNA PER L'ESTERO - APPLICAZIONE DEL MOTIVO DI RIFIUTO DI CUI ALL'ART. 18, LETT. P), L. N. 69/2005 - CONDIZIONI


In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna presentata dall’autorità giudiziaria straniera riguardi fatti commessi in parte nel territorio dello Stato ed in parte in territorio estero, la verifica della sussistenza della condizione ostativa prevista dall’art. 18, comma primo, lett. p), della l. n. 69/2005, deve essere coordinata con la previsione della clausola di salvezza contenuta nell’ art. 31 della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, secondo cui “gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell’adozione della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest’ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato”. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale emesso dall’autorità tedesca per reati concernenti il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in Germania, in cui la S.C. ha rigettato il ricorso, ritenendo applicabile l’art. II dell’Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con l. 11 dicembre 1984, n. 969, con il quale le parti hanno inteso facilitare l’applicazione della Convenzione europea di estradizione del 1957, nell’ipotesi in cui la domanda di consegna riguardi anche altri reati non soggetti alla giurisdizione dello Stato di rifugio e risulti opportuno far giudicare tutti i reati nello Stato richiedente).

Sentenza n. 45524 del 20 dicembre 2010 - depositata il 27 dicembre 2010

(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore E. Calvanese)



sabato, dicembre 18, 2010

MAE: la consegna si effettua sulla base di sentenze esecutive anche se non irrevocabili

Sentenza n. 42159 udienza del 16 novembre 2010 - depositata il 29 novembre 2010

(Sesta Sezione Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore E. Calvanese)


In tema di mandato di arresto europeo, nell’ipotesi in cui la consegna sia stata richiesta dall’autorità estera ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, occorre che la relativa richiesta sia basata su una sentenza di condanna dotata di forza esecutiva, dovendosi ritenere che il nuovo sistema introdotto dalla decisione quadro n. 2002/584/GAI (ex art. 8, par. 1, lett. c) ) abbia inteso dare rilevanza alla sola “esecutività”, e non certo alla “irrevocabilità” della sentenza, quale condizione veramente essenziale della cooperazione per la consegna delle persone ricercate tra gli Stati membri dell’U.E. (Fattispecie relativa ad una richiesta di consegna avanzata dall’autorità giudiziaria francese, la quale ha affermato nel m.a.e. che la sentenza emessa dal giudice di secondo grado era “esecutiva”, benché ancora ricorribile per cassazione).

sabato, maggio 31, 2008

MAE: molteplicità di mandati provenienti da medesimo stato

Sentenza n. 17951 del 28 aprile 2008 - depositata il 5 maggio 2008

La procedura di cui all’art. 20 l. 69/2005, relativa al caso in cui due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, non viene in applicazione quando più mandati d'arresto europeo siano emessi da diverse autorità dello stesso Stato, in quanto, come si desume dall’art. 23, comma 1 della stessa legge, la persona è consegnata “allo Stato membro di emissione, spettando quindi a quest’ultimo di regolare gli adempimenti conseguenti alla consegna e le competenze delle singole autorità giudiziarie richiedenti.

mercoledì, maggio 07, 2008

MAE: la Consulta non decide...decidendo

In merito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 (nella parte in cui non consente l'esecuzione del MAE ove la legislazione del paese richiedente non preveda termini massimi per la carcerazione preventiva) della legge italiana di attuazione del Mandato di arresto europeo (L. n. 69 del 2005) la Corte costituzionale (ordinanza 109 del 2008) compie un operazione non immediatamente condivisibile.
Conscia della delicatezza della questione e della rilevante portata delle posizioni che avrebbe potuto assumere, decide di non assumere l'onere della scelta, pronunziandosi con ordinanza con la quale dichiara la manifesta inammissibilità della questione proposta...questione che pure tanto irrilevante non appariva.
I giudici della Consulta fanno numerosi richiami, non impegnandosi apertamente a favore di nessuna opzione; richiamano la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione che si pronunciarono a favore di una interpretazione conforme (ai limiti se non oltre il contra legem), paventano ipotesi di "cedevolezza" delle norme interne, pur costituzionalmente ancorate (art. 13), dinanzi a strumenti europei (di stampo internazionalistico) come le decisioni quadro ed ipotizzano interpretazioni complesse delle normative di altri Stati membri (nel caso la Germania), tutto ciò senza una definitiva presa di posizione.
In ogni caso la Corte decide di non decidere e ciò facendo, si desume, conferma la via assunta dalla Corte di cassazione.
Si tratta probabilmente dell'unica strada perseguibile a legislazione invariata ma forse non è la via maestra posto che mai la Corte di giustizia nella sua giurisprudenza ha preteso interpretazioni conformi (anche nel famigerato caso Pupino si trattava di estendere una garanzia non di disattenderne una!) contra legem, pur arrivandoci vicino in talune circostanze (caso Pfeiffer), ma mai ciò facendo in materia penale.
Tuttò ciò, sommessamente riteniamo, non ci sembra faccia bene alle ragioni della integrazione europea, legittimando comprensibili reazioni e levate di scudi antieuropee (quando di tutto ciò l'Europa non ha colpa) che, d'altro canto, ci appaiono pericolose ed antistoriche.

venerdì, maggio 02, 2008

Mandato di arresto europeo e computo della prescrizione

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA PER L'ESTERO - CONDIZIONE OSTATIVA DI CUI ALL'ART. 18, LETT. N) L. N. 69 DEL 2005 - PRESCRIZIONE - COMPUTO DEL TERMINE

In relazione ad una richiesta di consegna avente ad oggetto fatti che potevano essere giudicati in Italia ai sensi dell'art. 9 c.p., la Corte ha stabilito che l'emissione da parte dell'autorità giudiziaria straniera del mandato di arresto europeo fa cessare sui quei fatti la possibile giurisdizione italiana, con l'effetto di interrompere il periodo valutabile ai fini prescrizione di cui all'art. 18 lett. n) della legge 22 aprile 2005 n. 69. Nella specie, la Corte ha ritenuto non ricorrere la condizione ostativa prevista dalla citata norma, in relazione ai reati di omesso versamento dell'IVA e omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie, essendo intervenuto il mandato di arresto europeo quando non erano ancora trascorsi cinque anni dalla commissione dei fatti.


Sentenza n. 15004 dell 8 aprile 2008 - depositata il 10 aprile 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore A.S. Agro')

giovedì, aprile 03, 2008

MAE ed errori materiali


MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - PROCEDURA PASSIVA - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - POSSIBILITÀ - FATTISPECIE

In tema di mandato di arresto europeo, rientra nel potere dell'autorità giudiziaria straniera di emissione modificare errori materiali o supplire ad omissioni nel provvedimento, ascrivibili alla medesima tipologia di imprecisioni che nel nostro sistema consentono il ricorso alla procedura ex art. 130 c.p.p., non integrando esse una modificazione essenziale dell'atto, purchè cio' avvenga prima dell'udienza camerale fissata per la decisione sulla richiesta di consegna. (Fattispecie relativa alla correzione da parte dell'autorità giudiizaria spagnola di erronei dati anagrafici contenuti nel mandato d'arresto europeo e nella segnalazione fatta nel S.I.S.).
Sentenza n. 13218 del 27 marzo 2008 - depositata il 28 marzo 2008 (Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore L. Lanza)

giovedì, marzo 13, 2008

MAE: La Corte applica la "procedura accelerata" prima che entri in vigore

Interessante Ordinanza della Corte di giustizia, del 22 febbraio scorso (caso Kozlowski), con la quale, in risposta ad un rinvio pregiudiziale dell'Oberladsgericht di Stoccarda, i giudici del Lussemburgo decidono di accordare un binario privilegiato ad un rinvio pregiudiziale in materia di applicazione del mandato di arresto europeo.
La questione concerne un cittadino polacco, illegalmente dimorante in Germania ed ivi detenuto per altro, raggiunto da mandato di arresto a seguito della condanna da parte di un Tribunale polacco a cinque mesi di reclusione (!).
La procedura d'urgenza è resa necessaria dal fatto che la detenzione del cittadino polacco sulla base della condanna inflitta dai giudici tedeschi verrebbe meno in un momento antecedente a quello necessario alla Corte per pronunciarsi seguendo la propria procedura ordinaria (il cui tempo medio di durata è di circa 21 mesi).
Interessanti anche le questioni pregiudiziali sottoposte dai giudici del Baden Wurttemberg relative alla corretta interpretazione dell'articolo 4 in relazione al principio di non discriminazione ed alla cittadinanza europea (art. 17 TCE).

martedì, febbraio 26, 2008

Cassazione su processo equo e diritto ad un secondo grado di giudizio

Una pronuncia interessante della VI sezione dela Cassazzione penale. Si offre una interpretazione forse un pò 'restrittiva' del principio del giusto processo (ex art. 6 CEDU) e del diritto ad un riesame gidiziario (di merito?) della condanna, così come previsto dall'art. 7 del protocollo CEDU n. 7 in materia penale e dall'art. 15 del Patto sui diritti civili e politici.

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - M.A.E. - CONSEGNA DEL CITTADINO
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - M.A.E. - "PROCESSO EQUO" - NOZIONE
In tema di mandato di arresto europeo, la Corte ha ribadito il recente orientamento secondo cui, una volta manifestata dal cittadino italiano, richiesto in consegna per l’esecuzione di una pena sulla base di una sentenza irrevocabile, la volontà di scontare la pena in Italia, la corte di appello deve rifiutare la consegna e, applicando in via analogica i criteri indicati dall’art. 735 c.p.p., determinare la pena da porre in esecuzione in Italia. Nella stessa sentenza, la Corte ha ritenuto tra l’altro non ostativa alla consegna la circostanza che il procedimento di merito a cui sia stato sottoposto la persona richiesta sia stato condotto in violazione dei diritti minimi dell’accusato di cui all’art. 6 CEDU, qualora quest’ultimo abbia avuto, attraverso la presentazione del ricorso per cassazione, la possibilità di far valere i vizi della procedura. Il diritto all’impugnazione, ancorché di legittimità – ha ricordato inoltre la Corte – realizza il diritto al doppio grado di giudizio in materia penale, di cui all’art. 2 del protocollo n. 7 Cedu , richiamato dall’art. 18, lett. g) legge 69/2005.

Sentenza n. 7812 del 12 febbraio 2008 - depositata il 20 febbraio 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore L. Matera)

venerdì, dicembre 21, 2007

MAE: limiti alla consegna e principio di territorialità

Sentenza n. 46843 del 10 dicembre 2007 - depositata il 17 dicembre 2007
(Sezione Sesta Penale, Presidente A. Di Virgilio, Relatore G. Conti)
In tema di mandato d’arresto europeo, deve essere rifiutata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, la consegna richiesta dall’autorità giudiziaria straniera, allorquando una parte della condotta criminosa si sia verificata nel territorio italiano. (Fattispecie nella quale, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, era stata disposta la consegna all’autorità giudiziaria della Repubblica austriaca di un cittadino italiano imputato, assieme ad altre persone, dei delitti di associazione per delinquere e truffa, la cui condotta criminosa si era realizzata nella sua parte iniziale in territorio italiano, mentre l’attività svolta in territorio austriaco era materialmente attribuibile solo ai coimputati).

mercoledì, dicembre 05, 2007

MAE e cittadino italiano

Sentenza n. 42767 del 5 aprile 2007 - depositata il 20 novembre 2007(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore S. F. Mannino)

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE – M.A.E. - MISURE CAUTELARI PERSONALI - CITTADINO ITALIANO
Il particolare regime previsto dagli artt. 18, lett. R) e 19 lett. C) l. 69/2005, nel caso in cui il mandato d'arresto europeo sia stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale nei confronti di un cittadino italiano, non impedisce l’applicabilità della misura cautelare che ne assicuri l’esecuzione.

giovedì, novembre 29, 2007

MAE: disciplina applicabile per i paesi di nuova accessione

Sentenza n. 40526 del 24 ottobre 2007 - depositata il 5 novembre 2007(Sezione Quinta Penale, Presidente A. Di Virginio, Relatore D. Carcano)


RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE – MANDATO D’ARRESTO EUROPEO – DISCIPLINA TRANSITORIA – APPLICABILITA’

In tema di mandato di arresto europeo, la Corte ha stabilito che, ai fini dell’individuazione della disciplina transitoria da applicare nell’ipotesi di successivo ingresso di uno Stato nell’Unione Europea, non può avere alcun effetto, in ordine alla “pendenza” della procedura estradizionale, la mera diffusione delle ricerche in campo internazionale, mediante la trasmissione del provvedimento restrittivo o della sentenza di condanna agli organi di polizia internazionale, ovvero mediante la “segnalazione S.I.S.”, in quanto il primo atto rilevante è l’arresto a fini di “consegna”, con l’estradizione o con il mandato d’arresto europeo. Ne consegue che è applicabile la disciplina del mandato d’arresto europeo se, a seguito di una diffusione di ricerche in campo internazionale o di una segnalazione S.I.S. effettuate prima dell’ingresso del Paese estero nell’Unione Europea, l’arresto d’iniziativa degli organi di polizia è stato in concreto operato dopo l’entrata in vigore, anche per tale Stato, della nuova disciplina del mandato d’arresto europeo, mentre è da ritenere “pendente” la procedura di estradizione nella diversa ipotesi in cui il ricercato sia arrestato ex art. 716 c.p.p., ovvero a seguito di una misura cautelare “provvisoria” ex art. 715 c.p.p., prima dell’ingresso dello Stato estero nell’Unione Europea. (Nel caso di specie, non vi era la pendenza della procedura di estradizione, in quanto il mandato d’arresto europeo è stato emesso a seguito dell’ingresso della Romania nell’U.E., avvenuto il 1° gennaio 2007, ed erano state anteriormente diffuse solo le ricerche in campo internazionale per la localizzazione della persona richiesta in consegna). V., anche, Sez. VI, 22 maggio 2007, n. 20627, Moraru, Rv. 236620 e Sez. VI, 9 maggio 2007, n. 21184, Mitraj, Rv. 236587.

venerdì, novembre 16, 2007

MAE: la Cassazione sul termine per l'integrazione del fascicolo

SENTENZA N. 40412 UD.26/10/2007 - DEPOSITO DEL 31/10/2007

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE – M.A.E. - DECISIONE - INFORMAZIONI INTEGRATIVE - TERMINE DI TRENTA GIORNI
Nell’ambito della disciplina del mandato di arresto europeo, la Corte è nuovamente tornata sulla natura del termine di trenta giorni, entro il quale deve essere prodotta dallo Stato istante la documentazione integrativa di cui all'art. 16, primo comma, L. 25 aprile 2005, n. 69 (informazioni integrative diverse da quelle essenziali ai fini della decisione di consegna indicate dall’art. 6 legge. Cit.). La Corte ha ribadito che trattasi di termine ordinatorio con la conseguenza che, una volta trascorso inutilmente - dopo che la corte di appello l’abbia espressamente fissato e comunicato all’autorità emittente - la stessa corte di appello è legittimata a decidere allo stato degli atti, ma non vincolata a respingere la domanda.

Sentenza n. 40412 del 26 ottobre 2007 - depositata il 31 ottobre 2007(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore G. De Roberto)

martedì, ottobre 23, 2007

MAE ed avviso all'imputato

SENTENZA N. 35000 UD.13/09/2007 - DEPOSITO DEL 17/09/2007


RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - CASSAZIONE - AVVISO ALL'IMPUTATO

La Corte, in tema di mandato di arresto europeo, ha ribadito che la disciplina dettata dall'art. 127 cod. proc. pen. deve essere coordinata e adeguata alle peculiari connotazioni e alla specifica regolamentazione del giudizio di cassazione, sicche', a norma dell'art. 613, comma quarto, stesso codice, nel procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione, gli avvisi devono essere notificati anche all'imputato soltanto quando egli non sia assistito da difensore di fiducia.

Sentenza n. 35000 del 13 settembre 2007 - depositata il 17 settembre 2007(Sezione Feriale, Presidente A. Morgigni, Relatore G. Paoloni)

venerdì, ottobre 19, 2007

Cassazione e MAE: più spazio alla verifica dei gravi indizi di colpevolezza

SENTENZA N. 34999 UD.11/09/2007 - DEPOSITO DEL 17/09/2007
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - VERIFICA DEI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - MATERIALE CONOSCITIVO

In tema di mandato di arresto europeo, la Corte, nel ribadire il perimetro entro il quale l'autorità' giudiziaria italiana deve procedere alla verifica del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, ha ritenuto utilizzabile come patrimonio informativo cartolare anche una querela presentata dalle parti offese alle autorità italiane (nel caso di specie, la denuncia querela acquisita agli atti aveva dimostrato per tabulas l’inconsistenza del compendio indiziario posto a fondamento del mandato di arresto dall'autorità giudiziaria emittente).