MAE: disciplina applicabile per i paesi di nuova accessione
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE – MANDATO D’ARRESTO EUROPEO – DISCIPLINA TRANSITORIA – APPLICABILITA’
In tema di mandato di arresto europeo, la Corte ha stabilito che, ai fini dell’individuazione della disciplina transitoria da applicare nell’ipotesi di successivo ingresso di uno Stato nell’Unione Europea, non può avere alcun effetto, in ordine alla “pendenza” della procedura estradizionale, la mera diffusione delle ricerche in campo internazionale, mediante la trasmissione del provvedimento restrittivo o della sentenza di condanna agli organi di polizia internazionale, ovvero mediante la “segnalazione S.I.S.”, in quanto il primo atto rilevante è l’arresto a fini di “consegna”, con l’estradizione o con il mandato d’arresto europeo. Ne consegue che è applicabile la disciplina del mandato d’arresto europeo se, a seguito di una diffusione di ricerche in campo internazionale o di una segnalazione S.I.S. effettuate prima dell’ingresso del Paese estero nell’Unione Europea, l’arresto d’iniziativa degli organi di polizia è stato in concreto operato dopo l’entrata in vigore, anche per tale Stato, della nuova disciplina del mandato d’arresto europeo, mentre è da ritenere “pendente” la procedura di estradizione nella diversa ipotesi in cui il ricercato sia arrestato ex art. 716 c.p.p., ovvero a seguito di una misura cautelare “provvisoria” ex art. 715 c.p.p., prima dell’ingresso dello Stato estero nell’Unione Europea. (Nel caso di specie, non vi era la pendenza della procedura di estradizione, in quanto il mandato d’arresto europeo è stato emesso a seguito dell’ingresso della Romania nell’U.E., avvenuto il 1° gennaio 2007, ed erano state anteriormente diffuse solo le ricerche in campo internazionale per la localizzazione della persona richiesta in consegna). V., anche, Sez. VI, 22 maggio 2007, n. 20627, Moraru, Rv. 236620 e Sez. VI, 9 maggio 2007, n. 21184, Mitraj, Rv. 236587.