giovedì, giugno 07, 2012

Anche l'UE ha la sua Miranda rule: garanzie minime nel procedimento penale

La nuova direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle procedure d'impugnazione.

Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l'esercizio effettivo di tali diritti:
  • a) il diritto a un avvocato;
  • b) le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;
  • c) il diritto di essere informato dell'accusa, a norma dell'art. 6;
  • d) il diritto all'interpretazione e alla traduzione;
  • e) il diritto al silenzio.
Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità.
Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto.
A queste persone è data la possibilità di leggere la comunicazione e hanno la facoltà di conservarla per tutto 
il periodo in cui esse sono private della libertà.

Oltre alle informazioni la comunicazione contiene informazioni sui seguenti diritti che si applicano ai sensi del diritto nazionale:
  • a) il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine;
  • b) il diritto di informare le autorità consolari e un'altra persona;
  • c) il diritto di accesso all'assistenza medica d'urgenza; e
  • d) il numero massimo di ore o giorni in cui l'indagato o l'imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un'autorità giudiziaria.
La comunicazione dei diritti contiene anche informazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell'arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria.

La comunicazione dei diritti è redatta in linguaggio semplice e accessibile.

L'Allegato I contiene un modello indicativo della comunicazione.

Gli Stati membri provvedono affinché l'indagato o l'imputato riceva la comunicazione redatta in una lingua a lui comprensibile.

Qualora la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l'indagato o l'imputato è informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui comprensibile.
Senza indugio gli verrà quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile. 

La CGUE ritorna sulla nozione di sanzione penale

Interessante sentenza della Corte di giustizia (in causa C-489/10) circa la possibilità di qualificare alcune sanzioni amministrative previste dalla normativa in materia di politica agricola comune come sanzioni penali ai fini dell'applicazione del principio del ne bis in idem, con la conseguente esclusione dell'applicazione della sanzione penale nazionale, per infrazioni già punite a livello UE.

La Corte nel caso di specie esclude l'applicazione del principio del ne bis in idem in virtù, appunto, della non qualificabilità come penale della sanzione europea e ciò alla stregua del noto test già elaborato in sede di giuridsprdenza della Corte di Strasburgo (v., in particolare, Corte eur. D.U., sentenze Engel e altri c. Paesi Bassi dell’8 giugno 1976, serie A, n. 22, §§ 80-82, nonché Zolotoukhine c. Russia del 10 febbraio 2009, ricorso n. 14939/03, §§ 52 e 53).