La fiducia reciproca val più della Costituzione?
La Grande sezione della Corte di giustizia si pronuncia (in causa C-399/11) sulla interpretazione della Decisione quadro relativa alla istituzione del meccanismo di consegna di persone condannate o attinte da misura cautelare personale che va sotto il nome di Mandato di arresto europeo.
La vicenda è relativa alla annosa questione della compatibilità con il diritto spagnolo della esecuzione di sentenze emesse a seguito di processi tenuti in contumacia ovvero in assenza del soggetto sottoposto a procedimento penale.
E' da anni che si perpetua il confronto tra giurisdizione italiana e spagnola sulla esecuzione delle sentenze italiane emesse in assenza.
Secondo la Corte europea la Spagna non può più condizionare l'esecuzione di provvedimenti di arresto italiani alla garanzia offerta dalla Repubblica italiana di conentire un nuovo processo o la revisione della condanna.
Questo è il punto focale della Sentenza come dal dispositivo che si riporta in calce.
Ma la sentenza contiene qualcosa di più (p. 59) ed in particolare una regola di prevalenza del diritto dell'Unione sul diritto nazionale anche di rango costituzionale.
Ma siamo sicuri che tale regola sarà di buon grado accettata dalle Corti supreme nazionali?
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) L’articolo 4 bis, paragrafo 1,
della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al mandato
d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del
Consiglio,
del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che
osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nei casi indicati
dalla medesima disposizione, subordini l’esecuzione di un
mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una
pena alla condizione che la sentenza di condanna pronunciata
in absentia possa essere oggetto di revisione nello Stato membro
emittente.
2) L’articolo 4 bis, paragrafo 1,
della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro
2009/299, è compatibile
con le esigenze derivanti dagli articoli 47 e 48, paragrafo
2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3) L’articolo 53 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel
senso che non consente
a uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona
condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna
possa essere oggetto di revisione nello Stato membro
emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo
equo e ai diritti della difesa garantiti dalla sua
Costituzione.