lunedì, agosto 13, 2007

Liste terroristi: il Consiglio UE approva nuova procedura

Come preannunciato su questo sito il Consiglio UE ha adottato una nuova procedura in materia di"listing and de-listing" per quanto riguarda l'inserimento di organizzazioni ed individui "terroristi" nelle liste alla base di provvedimenti di congelamento dei beni ed altre misure di contrasto al terrorismo internazionale.
La decisione del Consiglio segue le numerose pronunce dellaCGCE e delTPG che avevano reso intollerabile la situazione.
Vengono previsti degli obblighi di informazione e di consultazione delle organizzazioni e degli individui coinvolti; nulla ancora sotto il profilo di un concreto controllo "giurisdizionale" e di concrete garanzie esigibili e tutelabili in sede giudiziaria.

domenica, luglio 29, 2007

Corte di giustizia e ne bis in idem

Due nuove sentenze della Corte di giustizia chiamata a pronunciarsi sulla portata dell'art. 54 della Convenzione applicativa dell'accordo di Schengen: C-288/05 e C-367/05. Il leit motiv è sempre il medesimo: la valutazione dei fatti fa aggio sulla qualificazione giuridica.
Nella prima si poneva anche un problema di interpretazione dell'art. 54 alla luce della DQ sul MAE, mentre nella seconda la Corte si pronuncia nei termini che seguono sulla rilevanza del "medesimo disegno criminoso" nella valutazione della "medesimezza dei fatti":
"un nesso soggettivo tra fatti che hanno dato luogo a un procedimento penale in due Stati contraenti diversi non implica necessariamente l’esistenza di un nesso oggettivo tra i fatti materiali di cui è causa, i quali, di conseguenza, potrebbero essere diversi dal punto di vista temporale e spaziale, nonché per la loro natura."
C-288/05:
1) L’art. 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, dev’essere interpretato nel senso che:
– il criterio pertinente ai fini dell’applicazione del detto articolo è quello dell’identità dei fatti materiali inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato;
– fatti consistenti nel prendere possesso di tabacco estero di contrabbando in uno Stato contraente e nell’importazione e detenzione dello stesso tabacco in un altro Stato contraente, caratterizzati dalla circostanza che l’imputato che è stato perseguito in due Stati contraenti aveva fin dall’inizio l’intenzione di trasportare il tabacco, dopo la prima presa di possesso, verso una destinazione finale attraversando diversi Stati contraenti, costituiscono comportamenti che possono rientrare nella nozione di «medesimi fatti» ai sensi del detto art. 54. La valutazione definitiva a tal riguardo spetta ai giudici nazionali competenti.
2) Ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, la pena inflitta da un giudice di uno Stato contraente «è stata eseguita» o «è effettivamente in corso di esecuzione attualmente», allorché l’imputato, conformemente al diritto del detto Stato contraente, è stato condannato ad una pena detentiva alla cui esecuzione è stata applicata una sospensione condizionale.
3) Ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, la pena inflitta da un giudice di uno Stato contraente non dev’essere considerata come «eseguita» o «effettivamente in corso di esecuzione attualmente», quando l’imputato è stato posto brevemente in stato di arresto di polizia e/o di custodia cautelare e quando, secondo il diritto dello Stato di condanna, di tale privazione della libertà si deve tener conto nell’esecuzione successiva della pena detentiva.
4) Il fatto che uno Stato membro nel quale una persona ha costituito oggetto di una sentenza definitiva di condanna nel diritto interno possa emettere un mandato di arresto europeo inteso a far arrestare questa persona al fine di eseguire tale sentenza a titolo della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, non può incidere sull’interpretazione della nozione di «esecuzione» ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen.
C-367/05:
L’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, dev’essere interpretato nel senso che:
– il criterio pertinente ai fini dell’applicazione del detto articolo è quello dell’identità dei fatti materiali, inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato;
– fatti differenti, consistenti in particolare, da un lato, nel detenere in uno Stato contraente somme di denaro provenienti da un traffico di stupefacenti e, dall’altro, nel mettere in circolazione in uffici di cambio situati in un altro Stato contraente somme di denaro provenienti anch’esse da un tale traffico non devono essere considerati «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen per la sola circostanza che il giudice nazionale competente constata che i detti fatti sono collegati dallo stesso disegno criminoso;
– spetta al detto giudice nazionale valutare se il grado di identità e di connessione tra tutte le circostanze di fatto da comparare sia tale che, in considerazione del criterio pertinente sopramenzionato, si possa constatare che si tratta dei «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen.

martedì, luglio 24, 2007

Cassazione: indagini difensive e monopolio pubblico

La Corte di Cassazione, sezione prima, si pronuncia sulla validità, nel nostro sistema processuale, delle indagini difensive condotte all'estero dal difensore (nel caso si tratta di un paese di nuova adesione all'UE, la Bulgaria).
La Suprema corte ritiene di poter affermare che l'unico mezzo esperibile è quello della rogatoria nelle forme ordinaria o semplificata secondo la Convenzione applicativa di Schenghen (che nel caso della Bulgaria non era esperibile).
La pronuncia rappresenta la prova di come il processo di creazione di uno spazio giudiziario europeo, almeno per il momento, viaggi su un doppio binario, ad alta velocità quello relativo al rafforzamento dei poteri di indagine e di enforcement delle misure preventive emesse dall'autorità, assai più lento ed ineffettivo quello che concerne gli strumenti di garanzia e di tutela degli imputati (cartina di tornasole è la annosa questione relativa alla decisione quadro sui diritti delle persone imputate).
In effetti la rogatoria rimane uno strumento nelle mani della pubblica accusa che può benissimo disattendere le richieste investigative della difesa in questo modo mettendo seriamente in crisi quel principio della parità delle armi tra accusa e difesa, così strenuamente difeso quando si tratta delle prerogative della pubblica accusa ma sovente obliterato quando eventuali beneficiari sono gli avvocati.

La massima:

SENTENZA N. 23967 UD.29/05/2007 - DEPOSITO DEL 19/06/2007, sez. I

PROVE - INDAGINI DIFENSIVE SVOLTE ALL'ESTERO - UTILIZZABILITA' - ESCLUSIONE
La Corte ha affrontato l’interessante questione concernente la possibilità del difensore di svolgere all’estero indagini difensive. Ha stabilito che, in base ai principi generali del codice di rito, l’unica forma per la raccolta della prova all’estero è la rogatoria, con la conseguenza che il difensore non è direttamente abilitato ad esperire le indagini ex art. 391 bis c.p.p., ma deve rivolgersi all’autorità giudiziaria italiana affinché questa attivi una domanda di assistenza giudiziaria internazionale. Nella specie, la Corte ha ritenuto inutilizzabili i risultati delle investigazioni prodotte dal difensore, consistenti in dichiarazioni di persone informate sui fatti raccolte in Bulgaria.

Liste di terroristi e Tribunale di Milano: tanto rumore per nulla

Occupa le pagine dei quotidiani la notizia di una presa di posizione della Procura di Milano in merito al valore probatorio delle liste di terroristi stilate dalla NU e riprese dall'UE ai fini del congelamento dei beni riconducibili alle organizzazioni del terrorismo internazionale.
Si tratta di vicenda assai complessa e che sta occupando in maniera seria le diverse giurisdizioni nazionali ed internazionali, soprattuto per quanto riguarda la tutela del diritto ad un ricorso effettivo, ovvero la possibilità di ricorrere ad una istanza giudiziaria avverso l'inclusione di un nominativo nelle liste; ciò in quanto il sistema istituito dal Consiglio di sicurezza, e di cui pure ci siamo occupati, appare assai carente sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali. Questo blog ha del resto pubblicato le numerose pronunce del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Per quanto riguarda Milano invece il punto è diverso.
La Procura ha semplicemente riconosciuto che le liste hanno un valore investigativo, indiziario ma non possono e non devono costituire prova legale dell'appartenenza ad un gruppo terroristico.
Nulla di nuovo. Sul punto si era già soffermata la stessa Corte di Cassazione, sezione prima, nel gennaio 2007.

venerdì, luglio 20, 2007

Tra insider trading e market abuse

La Corte di giustzia delinea i campi di applicazione delle nozioni di insider trading e market abuse.
Assai interessanti i punti 30 e seguenti della sentenza della Corte, III sezione, rel. Lohmus, in causa C-391/04 - Georgakis.

Corruzione nel settore privato, ora anche in Italia

La legge comunitaria per il 2007 introduce nel nostro ordinamento anche la fattispecie criminale relativa alla corruzione nel settore privato in adempimento alla Decisione quadro dell'UE.
art. 30
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell’ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all’acquisizione di beni o servizi commerciali;
b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell’ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);
c) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.

mercoledì, luglio 11, 2007

Terrorismo: il TPG interviene sulle liste di terroristi

La saga giudiziaria relativa alle liste dei terroristi si arricchisce di altre due fondamentali pronunce (Sison ed Al-Aqsa).
Le sentenze emesse dalla giurisdizione europea, in questo caso è il Tribunale di primo grado, sulla questione delle liste di terroristi, questa volta sono nette nel difendere i diritti dei ricorrenti.
Il Tribunale UE non ha remore a dichiarare che il sistema delle liste, per come è organizzato a livello comunitario, viola elementari diritti individuali.

martedì, luglio 10, 2007

OLAF: disponibile la relazione 2006

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione: intensificare la cooperazione con gli Stati membri


La Commissione europea ha pubblicato quest'oggi la relazione annuale 2006 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e sulla lotta contro le frodi. Si tratta di un settore per il quale la competenza è divisa fra la Commissione e gli Stati membri. La relazione illustra i principali provvedimenti assunti nel 2006 dagli Stati membri e dalla Commissione per migliorare la prevenzione e l'azione di contrasto delle frodi. Una valutazione statistica di tutte le irregolarità comunicate alla Commissione dagli Stati membri evidenzia che il numero totale di irregolarità è cresciuto nei settori dell'agricoltura, della coesione e dei fondi preadesione, mentre è sceso nel campo delle risorse proprie e dei fondi strutturali. Nonostante ne siano state notificate oltre 12 000, resta prioritario l'obiettivo di accelerare e migliorare la segnalazione delle irregolarità.

lunedì, luglio 02, 2007

Corte di giustizia: novità in materia penale

Il 28 giugno sono state presentate le conclusioni dell'avvocato generale Mazak nella Causa C-440/05, Commissione c. Consiglio (il seguito della vicenda in causa C-176/03) ed è stata depositata la sentenza in causa C-467/05, Dell'Orto.

Trattato UE e spazio penale

Il professor Steve Peers ha predisposto un documento che svela il volto delle norme in materia di Giustizia ed Affari interni come definite nel vertice di Bruxelles, che ha rilanciato (!?) il processo di riforma dei Trattati UE.

Riforma del codice penale

Ecco la bozza della Commissione Pisapia per la riforma del codice penale; un'altra ipotesi di riforma da mettere in archivio?

mercoledì, giugno 27, 2007

CGCE: obblighi antiriciclaggio degli avvocati

La Corte di giustizia, Grande sezione, in causa C-305/06, salva la direttiva in materia di obblighi antiriciclaggio imposti agli avvocati.
La linea adottata non è difforme da quella proposta dall'AG Maduro che riteneva compatibile la direttiva a patto di fornirne una interpretazione conforme ai diritti fondamentali; posizione a suo tempo difesa anche dal nostro blog.

mercoledì, giugno 20, 2007

Corruzione nel settore privato: l'evaluation della Commissione

La Commissione ha predisposto il rapporto sullo stato delle misure di recepimento della Decisione quadro in materia di corruzione nel settore privato: il link.

domenica, giugno 17, 2007

Pena di morte-moratoria: il Parlamento mette in mora il Governo

Pena di morte: la Commissione Esteri della Camera invita il Governo a procedere con urgenza alla presentazione della Moratoria all'ONU

Roma, 14 giugno 2007

-->La Commissione esteri della Camera dei Deputati ha approvato oggi all'unanimità una risoluzione presentata da Sergio D'Elia che "invita con rinnovata fiducia il Governo, ribadendo il mandato, a procedere con la massima urgenza e senza altri rinvii alla presentazione della Risoluzione pro moratoria alla Assemblea generale attualmente in corso, non essendo accettabile che, dopo un decennio di ostracismi, si impedisca ancora una volta (sotto forma di "rinvio") alle Nazioni Unite, dove è indiscutibilmente maggioritaria la posizione pro moratoria, di votarla e così manifestarla."Lo rende noto l'associazione radicale Nessuno tocchi Caino.
Il testo integrale della Risoluzione
Risoluzione in Commissione Esteri
La Commissione,
- Dinanzi alla straordinaria mobilitazione internazionale e all’Appello al Governo italiano che in poche ore è stato sottoscritto da 27 Premi Nobel [nel frattempo diventati 47] e molte altre personalità internazionali della cultura, da 201 parlamentari da tutto il mondo [intanto divenuti oltre 500] e – per le istituzioni italiane - da tutti i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, i Senatori a vita e 14 Presidenti di Regione;
- prendendo atto con soddisfazione che nel suddetto Appello si afferma di “conoscere fin dal 1994, e riconoscere nelle ultime settimane, la leadership dei Governi e del Movimento Pro-Moratoria italiani a favore della proclamazione di una Moratoria universale della pena di morte alle Nazioni unite”;
- prendendo atto anche che si esprime, come già, unanimi, il Parlamento italiano e il Parlamento europeo, che “dopo anni di rinvii e ricerche di consensi dell'Unione europea in quanto tale non richiesti né necessari, il tempo per l'azione al Palazzo di Vetro sia dunque arrivato”;
- apprezzando e ringraziando per la forza e l’onore così conferiti “al Presidente del Consiglio Romano Prodi affinché, dando seguito alle delibere del Parlamento italiano e agli inviti e riconoscimenti del Parlamento europeo, depositi nelle prossime ore, assieme al gruppo di paesi di tutti i continenti che si sono già manifestati, il progetto di risoluzione definito sulla base della Dichiarazione di associazione del dicembre scorso già sottoscritta da 93 paesi, per la Moratoria universale della pena di morte, al fine di porlo al voto entro la sessione in corso dell'Assemblea generale.”
Invita con rinnovata fiducia il Governo, ribadendo il mandato, a procedere con la massima urgenza e senza altri rinvii alla presentazione della Risoluzione pro moratoria alla Assemblea generale attualmente in corso, non essendo accettabile che, dopo un decennio di ostracismi, si impedisca ancora una volta (sotto forma di “rinvio”) alle Nazioni Unite, dove è indiscutibilmente maggioritaria la posizione pro moratoria, di votarla e così manifestarla.

Sergio D’Elia

Costituzione UE: la Presidenza è pronta al rush finale

Ecco il documento della presidenza tedesca, indirizzato alle delegazioni degli Stati membri, che mette a fuoco le principali difficoltà in vista del Consiglio che dovrà decidere come uscire dalle sabbie mobili del processo di ratifica del Trattato costituzionale.
In maniera sorprendente tra i punti aperti non figura il meccanismo di voto, rimesso con forza in discussione dal governo di Varsavia.
Punti ancora aperti alla discussionesono: l'inserimento dei simboli (inno, bandiera etc.), l'inclusione del riferimento alla Carta dei diritti, del principio della primazia del diritto UE, la politica estera e di sicurezza, l'ampliamento delle aree di competenza (con un riferimento ai cambiamenti climatici) nonché una più chiara ripartizione delle competenze tra stati membri (e soprattutto Parlamenti nazionali) ed UE.
Chiara ed ormai definitiva l'opzione per una riforma dei trattati esistenti e l'abbandono dell'approccio "costituzionale"; che il modello sia il testo messo in circolazione dal gruppo Amato?

venerdì, giugno 15, 2007

Falso in bilancio, la Corte costituzionale restituisce gli atti

Il giudice Flick deposita una lunga ordinanza di restituzione degli atti ai giudici che avevano eccepito l'incostituzionalità (da "inadeguatezza comunitaria") della norma sul falso in bilancio introdotta col d.lgs. 61/2002 in quanto detta riforma è stata superata dall'intervento normativo adottato con la legge 262/2005, in materia di risparmio.

Cassazione-MAE: ancora sui termini massimi della custodia cautelare

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - PREVISIONE DI LIMITI MASSIMI DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA - MANDATO DI ARRESTO "A TERMINE"

La Corte ha stabilito che, nel caso in cui sia lo stesso mandato di arresto a prevedere un termine di durata della custodia cautelare, è irrilevante la dimostrazione della mancanza nella legislazione dello Stato di emissione di limiti massimi per la carcerazione preventiva (fattispecie relativa alla Polonia).

Sentenza n. 17810 del 24 aprile 2007 - depositata il 9 maggio 2007
(Sezione Sesta Penale, Presidente L. Sansone, Relatore G. Paoloni)

mercoledì, giugno 13, 2007

Protezione dei dati personali, interviene la Commissione

Protezione dei dati – Proposta di decisione quadro sulla protezione dei dati personali nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale

Il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha adottato conclusioni relative alla decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito di questa specifica cooperazione.
Il Consiglio ha concluso che la decisione quadro si fonderà sui principi minimi di protezione dei dati emanati dal Consiglio d'Europa ed ha inoltre annunciato che esaminerà tutte le soluzioni proposte dal Parlamento europeo, del cui parere terrà conto. Il Consiglio intende inoltre raggiungere un accordo politico sulla decisione quadro quanto prima e comunque entro la fine del 2007.
La Commissione si rammarica che la decisione quadro non sia stata ancora adottata, visto soprattutto che la proposta era stata presentata già nel 2005 e si limita a stabilire un livello minimo di armonizzazione dei principi di protezione dei dati.
La Commissione esorta il Consiglio a dare priorità al dibattito sulla decisione quadro per raggiungere un accordo politico quanto prima.

martedì, giugno 12, 2007

La Commisione UE ed il cybercrime

La Commissione ha reso noto un documento di lavoro in materia di crimini informatici e telematici. Nessuna nuova misura all'orizzonte ma la presa d'atto di come tutti gli Stati membri siano firmatari della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2001.

venerdì, giugno 01, 2007

Affaire Litvinenko: un crocevia dello spazio giudiziario europeo

La notizia ha copiosamente occupato la stampa ed anche l'attenzione dei law blogs.
Il caso dell'ex spia russa assassinata a Londra, con notevoli implicazioni di politica internazionale , è ora divenuto un caso giudiziario di portata europea.
Siamo al crocevia dell'interazione tra i sistemi penali nazionali ed i due grandi spazi giuridici continentali: Unione europea e Consiglio di Europa (di quest'ultimo anche la Russia, più male che bene, fa parte!).
L'autorità britannica ha richiesto alle autorità russe l'estradizione secondo le regole della Convenzione CoE del 1957.
Le autorità russe negano l'estradizione e lo fanno legalmente:
1) La Costituzione russa nega (come molte costituzioni nazionali) l'estradizione del cittadino;
2) la Convenzione europea in materia di estradizione, all'articolo 6, legittima il rifiuto delle autorità russe.
Nonostante ciò le autorità britanniche, Lord Goldsmith in testa, insistono, ma senza fondamento giuridico nella richiesta di consegna.
Proprio alla posizione dell'Attorney general potrebbe in questo caso tornare utile il tanto vituperato (dagli inglesi) diritto dell'Unione europea- ancora oggi il Regno unito è il più freddo, nei colloqui in corso sul futuro del Trattato UE, rispetto all'abolizione della regola dell'unanimità per l'adozione degli strumenti normativi in materia di Spazio di libertò sicurezza e giustizia.
I britannici potrebbero, infatti, emettere un Mandato di arresto europeo.
Il MAE, una volta immesso nel sistema SIS (Schengen), ed indirizzato a tutte le autorità giudiziarie e di polizia dei 27, pur non potendosi rivolgere alle autorità russe, di fatto impedirebbe a Lugovoi (il sospetto n.1 dell'omicidio di Litvienko) anche solo di transitare in uno dei 27 paesi dell'UE, pena l'arresto e la consegna ai giudici di Londra.
Un esempio di come la cooperazione giudiziaria europea e la creazione di uno Spazio di libertà sicurezza e giustizia non mettano in alcun modo a rischio la "sovranità penale" degli Stati membri bensì fungano da moltiplicatori dell'effettività degli ordinamenti e delle regole giuridiche nazionali (amedeo barletta).