lunedì, agosto 13, 2007
domenica, luglio 29, 2007
Corte di giustizia e ne bis in idem
– il criterio pertinente ai fini dell’applicazione del detto articolo è quello dell’identità dei fatti materiali inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato;
– fatti consistenti nel prendere possesso di tabacco estero di contrabbando in uno Stato contraente e nell’importazione e detenzione dello stesso tabacco in un altro Stato contraente, caratterizzati dalla circostanza che l’imputato che è stato perseguito in due Stati contraenti aveva fin dall’inizio l’intenzione di trasportare il tabacco, dopo la prima presa di possesso, verso una destinazione finale attraversando diversi Stati contraenti, costituiscono comportamenti che possono rientrare nella nozione di «medesimi fatti» ai sensi del detto art. 54. La valutazione definitiva a tal riguardo spetta ai giudici nazionali competenti.
2) Ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, la pena inflitta da un giudice di uno Stato contraente «è stata eseguita» o «è effettivamente in corso di esecuzione attualmente», allorché l’imputato, conformemente al diritto del detto Stato contraente, è stato condannato ad una pena detentiva alla cui esecuzione è stata applicata una sospensione condizionale.
3) Ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, la pena inflitta da un giudice di uno Stato contraente non dev’essere considerata come «eseguita» o «effettivamente in corso di esecuzione attualmente», quando l’imputato è stato posto brevemente in stato di arresto di polizia e/o di custodia cautelare e quando, secondo il diritto dello Stato di condanna, di tale privazione della libertà si deve tener conto nell’esecuzione successiva della pena detentiva.
4) Il fatto che uno Stato membro nel quale una persona ha costituito oggetto di una sentenza definitiva di condanna nel diritto interno possa emettere un mandato di arresto europeo inteso a far arrestare questa persona al fine di eseguire tale sentenza a titolo della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, non può incidere sull’interpretazione della nozione di «esecuzione» ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen.
– il criterio pertinente ai fini dell’applicazione del detto articolo è quello dell’identità dei fatti materiali, inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato;
– fatti differenti, consistenti in particolare, da un lato, nel detenere in uno Stato contraente somme di denaro provenienti da un traffico di stupefacenti e, dall’altro, nel mettere in circolazione in uffici di cambio situati in un altro Stato contraente somme di denaro provenienti anch’esse da un tale traffico non devono essere considerati «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen per la sola circostanza che il giudice nazionale competente constata che i detti fatti sono collegati dallo stesso disegno criminoso;
– spetta al detto giudice nazionale valutare se il grado di identità e di connessione tra tutte le circostanze di fatto da comparare sia tale che, in considerazione del criterio pertinente sopramenzionato, si possa constatare che si tratta dei «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen.
martedì, luglio 24, 2007
Cassazione: indagini difensive e monopolio pubblico
La Suprema corte ritiene di poter affermare che l'unico mezzo esperibile è quello della rogatoria nelle forme ordinaria o semplificata secondo la Convenzione applicativa di Schenghen (che nel caso della Bulgaria non era esperibile).
La pronuncia rappresenta la prova di come il processo di creazione di uno spazio giudiziario europeo, almeno per il momento, viaggi su un doppio binario, ad alta velocità quello relativo al rafforzamento dei poteri di indagine e di enforcement delle misure preventive emesse dall'autorità, assai più lento ed ineffettivo quello che concerne gli strumenti di garanzia e di tutela degli imputati (cartina di tornasole è la annosa questione relativa alla decisione quadro sui diritti delle persone imputate).
In effetti la rogatoria rimane uno strumento nelle mani della pubblica accusa che può benissimo disattendere le richieste investigative della difesa in questo modo mettendo seriamente in crisi quel principio della parità delle armi tra accusa e difesa, così strenuamente difeso quando si tratta delle prerogative della pubblica accusa ma sovente obliterato quando eventuali beneficiari sono gli avvocati.
La massima:
SENTENZA N. 23967 UD.29/05/2007 - DEPOSITO DEL 19/06/2007, sez. I
PROVE - INDAGINI DIFENSIVE SVOLTE ALL'ESTERO - UTILIZZABILITA' - ESCLUSIONE
La Corte ha affrontato l’interessante questione concernente la possibilità del difensore di svolgere all’estero indagini difensive. Ha stabilito che, in base ai principi generali del codice di rito, l’unica forma per la raccolta della prova all’estero è la rogatoria, con la conseguenza che il difensore non è direttamente abilitato ad esperire le indagini ex art. 391 bis c.p.p., ma deve rivolgersi all’autorità giudiziaria italiana affinché questa attivi una domanda di assistenza giudiziaria internazionale. Nella specie, la Corte ha ritenuto inutilizzabili i risultati delle investigazioni prodotte dal difensore, consistenti in dichiarazioni di persone informate sui fatti raccolte in Bulgaria.
Liste di terroristi e Tribunale di Milano: tanto rumore per nulla
venerdì, luglio 20, 2007
Tra insider trading e market abuse
Corruzione nel settore privato, ora anche in Italia
mercoledì, luglio 11, 2007
Terrorismo: il TPG interviene sulle liste di terroristi
martedì, luglio 10, 2007
OLAF: disponibile la relazione 2006
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione: intensificare la cooperazione con gli Stati membri
La Commissione europea ha pubblicato quest'oggi la relazione annuale 2006 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e sulla lotta contro le frodi. Si tratta di un settore per il quale la competenza è divisa fra la Commissione e gli Stati membri. La relazione illustra i principali provvedimenti assunti nel 2006 dagli Stati membri e dalla Commissione per migliorare la prevenzione e l'azione di contrasto delle frodi. Una valutazione statistica di tutte le irregolarità comunicate alla Commissione dagli Stati membri evidenzia che il numero totale di irregolarità è cresciuto nei settori dell'agricoltura, della coesione e dei fondi preadesione, mentre è sceso nel campo delle risorse proprie e dei fondi strutturali. Nonostante ne siano state notificate oltre 12 000, resta prioritario l'obiettivo di accelerare e migliorare la segnalazione delle irregolarità.
lunedì, luglio 02, 2007
Corte di giustizia: novità in materia penale
Trattato UE e spazio penale
Il professor Steve Peers ha predisposto un documento che svela il volto delle norme in materia di Giustizia ed Affari interni come definite nel vertice di Bruxelles, che ha rilanciato (!?) il processo di riforma dei Trattati UE.
Riforma del codice penale
Ecco la bozza della Commissione Pisapia per la riforma del codice penale; un'altra ipotesi di riforma da mettere in archivio?
mercoledì, giugno 27, 2007
CGCE: obblighi antiriciclaggio degli avvocati
mercoledì, giugno 20, 2007
Corruzione nel settore privato: l'evaluation della Commissione
La Commissione ha predisposto il rapporto sullo stato delle misure di recepimento della Decisione quadro in materia di corruzione nel settore privato: il link.
domenica, giugno 17, 2007
Pena di morte-moratoria: il Parlamento mette in mora il Governo
Pena di morte: la Commissione Esteri della Camera invita il Governo a procedere con urgenza alla presentazione della Moratoria all'ONU
Roma, 14 giugno 2007
Il testo integrale della Risoluzione
Risoluzione in Commissione Esteri
La Commissione,
- Dinanzi alla straordinaria mobilitazione internazionale e all’Appello al Governo italiano che in poche ore è stato sottoscritto da 27 Premi Nobel [nel frattempo diventati 47] e molte altre personalità internazionali della cultura, da 201 parlamentari da tutto il mondo [intanto divenuti oltre 500] e – per le istituzioni italiane - da tutti i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, i Senatori a vita e 14 Presidenti di Regione;
- prendendo atto con soddisfazione che nel suddetto Appello si afferma di “conoscere fin dal 1994, e riconoscere nelle ultime settimane, la leadership dei Governi e del Movimento Pro-Moratoria italiani a favore della proclamazione di una Moratoria universale della pena di morte alle Nazioni unite”;
- prendendo atto anche che si esprime, come già, unanimi, il Parlamento italiano e il Parlamento europeo, che “dopo anni di rinvii e ricerche di consensi dell'Unione europea in quanto tale non richiesti né necessari, il tempo per l'azione al Palazzo di Vetro sia dunque arrivato”;
- apprezzando e ringraziando per la forza e l’onore così conferiti “al Presidente del Consiglio Romano Prodi affinché, dando seguito alle delibere del Parlamento italiano e agli inviti e riconoscimenti del Parlamento europeo, depositi nelle prossime ore, assieme al gruppo di paesi di tutti i continenti che si sono già manifestati, il progetto di risoluzione definito sulla base della Dichiarazione di associazione del dicembre scorso già sottoscritta da 93 paesi, per la Moratoria universale della pena di morte, al fine di porlo al voto entro la sessione in corso dell'Assemblea generale.”
Invita con rinnovata fiducia il Governo, ribadendo il mandato, a procedere con la massima urgenza e senza altri rinvii alla presentazione della Risoluzione pro moratoria alla Assemblea generale attualmente in corso, non essendo accettabile che, dopo un decennio di ostracismi, si impedisca ancora una volta (sotto forma di “rinvio”) alle Nazioni Unite, dove è indiscutibilmente maggioritaria la posizione pro moratoria, di votarla e così manifestarla.
Costituzione UE: la Presidenza è pronta al rush finale
venerdì, giugno 15, 2007
Falso in bilancio, la Corte costituzionale restituisce gli atti
Il giudice Flick deposita una lunga ordinanza di restituzione degli atti ai giudici che avevano eccepito l'incostituzionalità (da "inadeguatezza comunitaria") della norma sul falso in bilancio introdotta col d.lgs. 61/2002 in quanto detta riforma è stata superata dall'intervento normativo adottato con la legge 262/2005, in materia di risparmio.
Cassazione-MAE: ancora sui termini massimi della custodia cautelare
La Corte ha stabilito che, nel caso in cui sia lo stesso mandato di arresto a prevedere un termine di durata della custodia cautelare, è irrilevante la dimostrazione della mancanza nella legislazione dello Stato di emissione di limiti massimi per la carcerazione preventiva (fattispecie relativa alla Polonia).
Sentenza n. 17810 del 24 aprile 2007 - depositata il 9 maggio 2007
(Sezione Sesta Penale, Presidente L. Sansone, Relatore G. Paoloni)
mercoledì, giugno 13, 2007
Protezione dei dati personali, interviene la Commissione
Protezione dei dati – Proposta di decisione quadro sulla protezione dei dati personali nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
Il Consiglio ha concluso che la decisione quadro si fonderà sui principi minimi di protezione dei dati emanati dal Consiglio d'Europa ed ha inoltre annunciato che esaminerà tutte le soluzioni proposte dal Parlamento europeo, del cui parere terrà conto. Il Consiglio intende inoltre raggiungere un accordo politico sulla decisione quadro quanto prima e comunque entro la fine del 2007.
La Commissione si rammarica che la decisione quadro non sia stata ancora adottata, visto soprattutto che la proposta era stata presentata già nel 2005 e si limita a stabilire un livello minimo di armonizzazione dei principi di protezione dei dati.
La Commissione esorta il Consiglio a dare priorità al dibattito sulla decisione quadro per raggiungere un accordo politico quanto prima.