CGCE: interessante pronuncia sulla nozione di "dimora" nel MAE
La Corte di giustizia rende una interessante pronuncia interpretativa, in causa C-66/08, della decisione quadro sul mandato di arresto europeo e specificamente sull'articolo 4, punto 6) dello strumento normativo dell'UE.
L'interesse della sentenza è inoltre rappresentato dal fatto che si tratta di decisione assunta in tempi rapidissimi ottenuti facendo applicazione della disciplina accelerata già prevista dallo Statuto della Corte e non già della nuova disciplina adottata nel febbraio scorso.
La Corte in buona sostanza ha affermato la necessità di interpretare il "dimora" nel senso dell'acquisizione di legami stabili con il territorio di intensità simile a quella dei legami di collegamento che si instaurano con la residenza:
L’art. 4, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che:
– una persona ricercata «risiede» nello Stato membro di esecuzione qualora essa abbia ivi stabilito la propria residenza effettiva, ed essa «dimora» in tale Stato qualora, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia acquisito legami di collegamento con tale Stato di intensità simile a quella dei legami di collegamento che si instaurano in caso di residenza;
– per stabilire se tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano legami di collegamento che consentano di constatare che tale persona ricade nella fattispecie designata dal termine «dimori» di cui al detto art. 4, punto 6, spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione effettuare una valutazione complessiva di un certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali figurano, segnatamente, la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione.
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