Aggravante di clandestinità e cittadini UE
Sembrava scontato ma pare che la questione abbia sollevato dubbi. E' chiaro che l'aggravante di clandestinità non possa essere applicata ai cittadini comunitari, nemmeno nelle ipotesi questi non riempiano integralmente le condizioni (spesso ridicole come nel caso della presunzione di soggiorno da oltre 3 mesi) previste dal testo "aggravato" del d.lgs. n. 30 del 2007. Si tratterebbe infatti di una discriminazione contraria al diritto comunitario.
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BRUXELLES, 17 settembre 2008 - L'aggravante di clandestinità é contraria al diritto comunitario quando viene applicata ad un cittadino della Ue. E' quanto sostiene il parere emesso dai servizi giuridici del Parlamento europeo a seguito di un'apposita richiesta di chiarimenti avanzata da Gerard Deprez, presidente della commissione libertà pubbliche dello stesso Europarlamento, sulle norme adottate dall'Italia. Il parere, presentato ieri al commissario Ue alla giustizia, libertà e sicurezza Jacques Barrot, afferma che "le disposizioni concernenti il diritto comunitario si oppongono a una legislazione nazionale che stabilisce una circostanza aggravante generale, in relazione a un crimine o a un delitto, per il solo fatto che la persona interessata sia un cittadino di uno Stato membro che si trova irregolarmente sul territorio di un altro Stato membro". Secondo il parere, quindi, se l'irregolare è comunitario allora non può venirgli applicata alcuna aggravante, mentre il caso di un extracomunitario rientra nelle esclusiva competenza del Paese interessato. Il decreto sicurezza, convertito in legge il 23 luglio scorso dal Senato, prevede un aggravante pari a un terzo della pena se a compiere il delitto è un soggetto presente illegalmente in Italia, senza specificare se il soggetto in questione è comunitario o extracomunitario.
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