La Corte di giustizia chiarisce i contorni dell'immunità (insindacabilità dei voti espressi e delle opinioni date) dei parlamentari europei
La Corte di giustizia, pronunciandosi nelle cause riunite C-200/07 e C-201/07, relative alla vicenda giudiziaria dell'ex parlamentare Marra, ha stabilito che:
Le norme comunitarie relative alle immunità dei membri del Parlamento europeo devono essere interpretate nel senso che, nell’ambito di un’azione per risarcimento danni promossa nei confronti di un deputato europeo a causa delle opinioni che egli ha espresso,
– il giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su tale azione, qualora non abbia ricevuto alcuna informazione in merito a una richiesta presentata al Parlamento europeo dal deputato di cui trattasi per ottenere la difesa dell’immunità prevista dall’art. 9 del Protocollo 8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, non è tenuto a domandare al Parlamento europeo di pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti dell’immunità;
– il giudice nazionale, qualora sia informato del fatto che lo stesso deputato ha presentato al Parlamento una richiesta di difesa della propria immunità, ai sensi dell’art. 6, n. 3, del regolamento interno del Parlamento europeo, deve sospendere il procedimento giudiziario e chiedere al Parlamento europeo che emetta al più presto un parere;
– il giudice nazionale, qualora ritenga che il deputato europeo goda dell’immunità prevista dall’art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, è tenuto a non dar seguito all’azione promossa nei confronti del deputato europeo di cui trattasi.
Nessun commento:
Posta un commento