Avviata in Francia la riforma del processo penale: verso un modello radicalmente accusatorio
(da ApCom) - Nicolas Sarkozy si appresta ad abolire la figura del giudice istruttore, una rivoluzione per l'ordinamento giudiziario francese. Ereditata da Napoleone la funzione e' svolta oggi da un magistrato indipendente. Nel disegno di riforma anticipato da Le Monde e che il presidente della Repubblica dovrebbe annunciare questo pomeriggio in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, le funzioni del giudice istruttore verrebbero svolte dalla procura della Repubblica, attualmente sottoposta direttamente all'autorita' del ministero della Giustizia, e sotto il controllo di un giudice dell'istruttoria, con le funzioni di arbitro tra l'accusa (la Procura) e la difesa. Quest'ultimo dovrebbe pronunciarsi sulle misure che limitano la liberta' degli imputati (intercettazioni, detenzione provvisoria, ecc.).
Si tratta di una riforma che viene accusata di voler tarpare l'indipendenza della magistratura. Il giudice istruttore e' indipendente, contrariamente al procuratore della Repubblica, che risponde al ministero della Giustizia, che lo nomina e che definisce gli orientamenti e le priorita' dell'azione della giustizia.
Attualmente nel procedimento penale per le vicende piu' gravi (delitti, crimini, vicende che coinvolgono lo Stato, che rappresentano meno del 5 % dei procedimenti giudiziari), il giudice istruttore e' il magistrato incaricato di svolgere le indagini dopo che il procuratore ha avviato un procedimento. Dispone per questo della polizia giudiziaria e deve raccogliere gli elementi a favore e a sfavore della persona indagata e può chiederne l'arresto o la detenzione provvisoria al giudice della liberta'. Non puo' pronunciare sentenze: questo compito spetta ai tribunali.
Nel processo inquisitorio in vigore in Francia il giudice istruttore non decide quindi autonomamente di aprire un'inchiesta, ma puo' farlo solo su richiesta della procura o di una vittima che si e' costituita parte civile. La procura delimita anche l'ambito delle indagini che puo' compiere.
Un'inchiesta puo' essergli tolta solo dalla Corte di cassazione, su richiesta del Procuratore generale presso la corte d'appello o del procuratore generale presso la cassazione su iniziativa propria o delle parti civili.
Una volta conclusa l'inchiesta, il giudice istruttore decide se ci sono elementi sufficienti per il rinvio a giudizio dell'imputato dinanzi a un tribunale o alla Corte d'assise o pronuncia il non luogo a procedere. Nel primo caso il procuratore della Repubblica puo' chiedergli di procedere a una nuova inchiesta.
Si tratta di una riforma che viene accusata di voler tarpare l'indipendenza della magistratura. Il giudice istruttore e' indipendente, contrariamente al procuratore della Repubblica, che risponde al ministero della Giustizia, che lo nomina e che definisce gli orientamenti e le priorita' dell'azione della giustizia.
Attualmente nel procedimento penale per le vicende piu' gravi (delitti, crimini, vicende che coinvolgono lo Stato, che rappresentano meno del 5 % dei procedimenti giudiziari), il giudice istruttore e' il magistrato incaricato di svolgere le indagini dopo che il procuratore ha avviato un procedimento. Dispone per questo della polizia giudiziaria e deve raccogliere gli elementi a favore e a sfavore della persona indagata e può chiederne l'arresto o la detenzione provvisoria al giudice della liberta'. Non puo' pronunciare sentenze: questo compito spetta ai tribunali.
Nel processo inquisitorio in vigore in Francia il giudice istruttore non decide quindi autonomamente di aprire un'inchiesta, ma puo' farlo solo su richiesta della procura o di una vittima che si e' costituita parte civile. La procura delimita anche l'ambito delle indagini che puo' compiere.
Un'inchiesta puo' essergli tolta solo dalla Corte di cassazione, su richiesta del Procuratore generale presso la corte d'appello o del procuratore generale presso la cassazione su iniziativa propria o delle parti civili.
Una volta conclusa l'inchiesta, il giudice istruttore decide se ci sono elementi sufficienti per il rinvio a giudizio dell'imputato dinanzi a un tribunale o alla Corte d'assise o pronuncia il non luogo a procedere. Nel primo caso il procuratore della Repubblica puo' chiedergli di procedere a una nuova inchiesta.
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