Impronte digitali & CEDU: problemi per l'eventuale implementazione italiana del Trattato di Prum?
Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 4 dicembre 2008, ric. 30562/04, S. e Marper c. Regno Unito
Violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu
La Corte stigmatizza, all’unanimità, la mancanza di una legislazione nazionale che non preveda la possibilità di distruggere le impronte digitali e i campioni di Dna una volta che gli individui sospettati di aver compiuto reati penali risultino scagionati. Tale tipo di conservazione, prevista dalla legge per un tempo illimitato (unica legislazione a non prevedere un limite di tempo a tale conservazione in seno al Consiglio d’Europa), costituisce una violazione del rispetto alla vita privata degli individui.
Nonostante tale legge persegua un fine legittimo, la mancanza di un termine temporale alla conservazione, la mancata differenziazione in base alla gravità del reato commesso, l’impossibilità per l’individuo di ottenere la distruzione di tali dati, l’indifferenziato trattamento nei confronti dei minori, la Corte ritiene che il margine di apprezzamento statale superi l’accettabile.
Nonostante tale legge persegua un fine legittimo, la mancanza di un termine temporale alla conservazione, la mancata differenziazione in base alla gravità del reato commesso, l’impossibilità per l’individuo di ottenere la distruzione di tali dati, l’indifferenziato trattamento nei confronti dei minori, la Corte ritiene che il margine di apprezzamento statale superi l’accettabile.
(a cura di Diletta Tega)
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