La Cassazione richiama la Carta di Nizza come recepita nel Trattato di Lisbona
L'effetto vincolante per il giudice italiano della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, detta Carta di Nizza proclamata il 7 dicembre 2000 e recentemente recepita dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, è stata per la prima volta affermata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 2352/2010 di cui diamo notizia in questo lancio.
Tra le norme della Carta di Nizza che certamente incidono sull'ordinamento italiano, rafforzando i principi della nostra Costituzione, devono ricordarsi in particolare l'art. 1 "La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata", l'art. 15 "Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata", l'art. 30 "Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali".
La sentenza Cass. n. 2352 del 2010 recepisce peraltro una precisa indicazione contenuta nella relazione del Primo Presidente della Suprema Corte sull'amministrazione della Giustizia nel 2009, che ha sottolineato come la tutela della dignità umana prevista della Carta di Nizza potrà diventare matrice di nuovi diritti, individuati dalla giurisprudenza.
"L'espressa menzione, nella Carta di Nizza, dell'inviolabilità della dignità umana - si legge nella relazione - suggerirà uno scambio dialettico di reciproco arricchimento con l'interpretazione dell'art. 2 Cost. italiana sui diritti inviolabili dell'uomo. D'altra parte ciò è accaduto in passato e accadrà sempre di più in futuro sulla base di un confronto e di un uso giurisprudenziale della comparazione giuridica con quegli ordinamenti europei che già rinvengono espressamente il loro cardine nella intangibilità della dignità umana, come l'ordinamento tedesco (art. 1 Grundgesetz). Ove si tratti della concretizzazione di un principio come quello della dignità umana, il reciproco confronto e influenzamento fra i tratti della situazione di fatto possibilmente rilevanti e i tratti della norma giuridica possibilmente applicabili, che sempre caratterizzano l'attività di applicazione delle norme giuridiche ai casi della vita, si profilano per un'intensa proiezione sul parametro normativo delle istanze di regolazione del caso concreto. Così la dignità umana può diventare matrice di nuovi diritti che rispondono ai nuovi bisogni della realtà sociale. Ciò è attestato in modo esemplare dalla recente sentenza della Corte Costituzionale tedesca che, anche sulla base dell'intangibilità della dignità umana, ha coniato un nuovo diritto fondamentale alla riservatezza e alla integrità del comuter. cfr. BVerfG, 27 febbraio 2008, 1 BvR 370/07, in BVerfGE 120, 274)."
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