Disciplina dell'immigrazione, reato di inottemperanza e diritto dell'Unione europea
Rinviamo ad una interessante pronunzia di un giudice cagliaritano in materia di disapplicazione della norma penale che sanziona l'inottemperanza all'ordine di espulsione emanato dal Prefetto, per contrasto con la dirfettiva 2008/115/CE non ancora recepita nel nostro ordinamento. Si tratta di questione interessante risolta in via disapplicativa dal Tribunale sardo; probabilmente non si tratta dell'unica soluzione possibile, forse nemmeno della più corretta.
Tribunale di Cagliari, 14 gennaio 2011 (sent.), Giud. Renoldi
STRANIERI – INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE – Direttiva 2008/115/CE – Norme della direttiva che disciplinano il procedimento amministrativo di rimpatrio – Effetti diretti – Sussistenza – Contrasto di tali norme con le disposizioni del t.u. imm. che disciplinano il procedimento amministrativo di espulsione (artt. 13 e 14) – Sussistenza – Illegittimità sopravvenuta dopo la scadenza del termine di attuazione della direttiva dei provvedimenti emanati nell'ambito del procedimento amministrativo di espulsione prima di tale termine – Sussistenza – Disapplicazione dei provvedimenti stessi da parte del giudice penale – Delitto di inottemperanza all'ordine di allontanamento – Insussistenza del fatto di reato
In ordine alla disciplina prevista dall'art. 14 T.U. D. Lgs. n. 286/1998, il decreto prefettizio e l'ordine questorile emessi prima della scadenza del termine per l'attuazione della direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008, pur legittimamente assunti, devono essere disapplicati a seguito del sopravvenuto contrasto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo di espulsione (contenute in particolare negli artt. 13 e 14 T.U. immigrazione) con le disposizioni pertinenti della direttiva, a cui devono riconoscersi effetti diretti, trattandosi di norme chiare, precise e incondizionate, dalle quali discende un effetto giuridico favorevole per lo straniero nei confronti dello Stato inadempiente
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