giovedì, marzo 31, 2011

Responsabilità civile & attività giudiziaria

In questi giorni sono numerose le notizie in circolazione sulla stampa che riguardano la vicenda (sollevata da questo blog) e relative alla responsabilità dello Stato per violazioni del diritto derivanti da decisioni giudiziarie.
Innanzitutto va ribadito come la richiesta dell'UE riguardi una responsabilità dello Stato (ma per regresso anche dei magistrati, come nel sistema della Legge Vassalli) per violazione manifesta del diritto (UE ma sarebbe il caso di estendere l'ipotesi) derivante da decisione giudiziaria definitiva secondo l'ordinamento interno (è ad esempio il caso di decisioni pregiudizievoli derivanti da interpretazioni poi smentite, anche in vicende non connesse, in sede di ricorso dinanzi a Corte costituzionale, giurisdizione UE o Corte di Strasburgo!).
La logica dietro la richiesta è semplice: il mezzo ordinario per riparare errori giudiziari è il normale sistema delle impugnazioni, ma cosa succese se le giurisdizioni (soprattutto quelle di ultima istanza) assumono decisioni errate semmai rifiutandosi di attivare gli strumenti di collaborazione con i diversi giudici delle leggi operanti nel nsotro sistema (Corti costituzionali e Corte di giustizia UE)?

A dispetto dell'eccitato dibattito la questione appare abbastanza semplice. I toni particolari sono probabilmente dovuti ad un rapporto politica-ordine giudiziario assai sensibile da parecchi decenni che potrà solo essere riequilibrato da una ponderata revisione costrituzionale.

Su una cosa però questo blog non può non prendere posizione.
Alcune delle critiche alla revisione del sistema della responsabilità sono irricevibili perchè si fondano su un equivoco di fondo.
Le limitazioni alla responsabilità dei giudici (come l'interposizione dello Stato o la limitazione a casi di dolo e colpa grave o manifesta violazione del diritto) sono accettabili se e nella misura in cui tutelano l'esercizio della giurisdizione e non possono essere invocate (e non lo sono in quasi tutti i sistemi civili) per i titolari del potere di esercizio e conduzione dell'azione penale per i quali il regime della responsabilità andrebbe equiparato a quello di ogni altro funzionario pubblico (vedi su tutti l'esempio tedesco che prevede sostanziale immunità personale dei giudici e responsabilità piena dei PM!).

Il dibattito italiano sul tema appare sostanzialmente falsato da una carriera unica tra PM e giudici ormai indifendibile dal punto di vista della Costituzione ma anche e soprattutto degli standard internazionali relativi alla organizzazione dei sistemi giudiziari.
E' quello della separazione il vero punto nodale della intera vicenda, senza una vera e sostanziale distinzione di funzioni, carriere ed ordinamento tra accusa e giurisdizione ogni avanzamento pare difficile.

ps
Il dibattito italiano pare poi non essere sufficientemente consapevole che essenziale ad un ordinato funzionamento del sistema giudiziario è anche il modello di azione disciplinare che allo stato pare assai carente per giudici, Pm ed avvocati!

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