Immunità parlamentari europei: la Corte fornisce una interpretazione restrittiva
La Corte di giustizia si è pronunciata sul rinvio prodotto nel caso giudiziario che vede coinvolto un parlamentare europeo eletto in Italia fornendo una interpretazione assai restrittiva della immunità dei parlamentari europei e lasciando al giudice nazionale, anche ove vi fosse contrasto col voto del Parlamento europeo (voto qualificato come parere senza effetto vincolante), la valutazione del nesso pertinenziale tra le dichiarazioni del parlamenatre e l'esercizio dell'attività parlamentare.
Secondo la Corte, in causa C-163/10:
Secondo la Corte, in causa C-163/10:
"L’art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, deve essere interpretato nel senso che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell’interessato per il reato di calunnia, costituisce un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari beneficiante dell’immunità prevista dalla citata disposizione soltanto nel caso in cui essa corrisponda ad una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l’esercizio di funzioni siffatte. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tali presupposti risultino soddisfatti nella causa principale".
E' chiaro che tale decisione scarica una serie di responsabilità sul giudice nazionale lasciando il politico sprovvisto di quell'ulteriore tutela che in Italia sarebbe costituita dalla possibilità di ricorrere al conflitto di attribuzione tra poteri dello stato.
Si tratta di una sentenza assai rilevante!
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