(di Maria Mercdes Pisani) - L’istituto della
prescrizione ha lo scopo di rispondere ad una esigenza di certezza
giuridica, serve ad evitare l’infinito prolungarsi di situazioni
giudiziarie dall’esito incerto.
Si può affermare che il principio
fosse già conosciuto ed applicato. Alcuni testi attribuiti a Demostene
e, n particolare a Lisia, fanno ritenere che la prescrizione fosse
applicabile a tutti i reati in Grecia. In una orazione a lui attribuita,
Lisia, manifesta vigorosamente la sua contrarietà alla prescrizione dei
gravi reati (l’uccisione di numerosi cittadini) di cui è accusato
Agòrato.
La prescrizione moderna è nata nel codice penale francese
del 25 settembre -6 ottobre 1791.
Il titolo VI prevedeva la
prescrizione per tutti i delitti se, nell’arco di tre anni dal fatto,
non si fosse iniziata l’azione penale, senza alcuna eccezione di
imprescrittibilità. La prescrizione della pena interveniva in 20 anni
dalla data della sentenza. In seguito, il “Code d’instruction criminelle”
del 26 dicembre 1808 ha introdotto le prime sostanziali modifiche,
graduando la durata della prescrizione in relazione alla gravità del
reato (cap V titolo VI art. 637 e ss).
Non voglio andare a scomodare anche Cesare Beccaria e provo a dare un’occhiata ai codici dei paesi a noi vicini.
La
legislazione francese, quanto quella belga e quella spagnola
disciplinano sia le ipotesi di prescrizione del reato che la
prescrizione della pena.
Per il diritto belga, la prescrizione è la scadenza matematicamente calcolata, entro la quale una infrazione
deve essere giudicata definitivamente.
Solo tre sono i reati
imprescrittibili : i crimini contro l’umanità, il genocidio e i crimini
di guerra.
Tutte le altre infrazioni sono soggette ad un termine di prescrizione determinato dal legislatore come segue (art 21 titre préliminaire du code d’instruction criminelle):
-crimes non correctionnalisables : 15 ans ;
-crimes correctionnalisables mais non correctionnalisés : 10 ans ;
-crimes
punissables de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion de vingt à
trente ans qui ont été correctionnalisés par la juridiction
d’instruction ou par le ministère public : 10 ans ;
- certains crimes sexuels commis envers des mineurs qui ont été correctionnalisés : 10 ans ;
- crimes punissables de la réclusion n’excédant pas vingt ans qui ont été correctionnalisés (sauf certains crimes sexuels commis envers des mineurs) : 5 ans ;
- délits : 5 ans ;
- délits contraventionnalisés : 1 an ;
- contraventions : 6 mois.
Va detto che la durata media dell’istruttoria preliminare è di circa 6 mesi, che la detenzione cautelare è limitata ad un massimo di 6 mesi (ed è soggetta a riesame ogni 30 giorni) e la durata complessiva di un processo penale è di meno di 4 anni.
Inoltre per una serie di reati è possibile applicare una procedura di
mediazione che estingue l’azione attraverso l’esecuzione di forme di
compensazione in favore della vittima, ore di lavoro di interesse
generale, sottoposizione a trattamenti o terapie, periodi di formazione.
La durata di questo percorso alternativo è al massimo sei mesi.
Diverso dalla prescrizione è il principio della durata ragionevole del processo,
per il quale, una volta iniziata l’azione penale essa deve concludersi
in un tempo ragionevole. Se questo termine ragionevole è superato,senza
che vi sia stata perdita degli elementi di prova, sarà il
Giudice ad avere il compito di trarne le conseguenze, sia pronunciando
una semplice dichiarazione di colpevolezza senza pronunziare una pena,
sia applicando una pena ridotta (art. 21 ter titolo preliminare del Codice di procedura penale).
Una
volta pronunciata la condanna, invece, le pene criminali si prescrivono
in 20 anni dalla data della sentenza con cui sono pronunciate, quelle
correzionali in 5 anni, quelle di polizia in un anno.
La
legislazione francese è simile: l’azione penale si prescrive (art. 7, 8,
9 c. proc. Pen) in 10 anni per i crimini, 3 anni per i delitti, 1 anno
per le contravvenzioni.
La durata media di un processo penale è inferiore ai 4 anni.
In Spagna la graduazione segue questo tipo di schema (art130 e ss ley orgnica 10/1995) :
20 anni per i delitti (delito) con pena massima della prigione di 15
anni o più. Se il delitto, invece, è punito con pena di inabilitazione o
di prigione superiore, nel massimo, a dieci anni, ma inferiore 15, la
prescrizione è di 15 anni. Se la pena massima della inabilitazione o
della prigione è superiore ai 5 anni ma inferiore a 10, in 10 anni, per
tutti gli altri delitti la prescrizione è di cinque anni, ad eccezione
delle ingiurie e calunnie che s prescrivono in un anno. Le
contravvenzioni si prescrivono in sei mesi.
Certo, conoscere il
senso della ripartizione tra crimini, delitti e contravvenzioni, o la
suddivisione delle pene in “gravi”, meno gravi e lievi, oppure la
suddivisione in pene criminali, correzionali e di polizia, permette di
apprezzare meglio la portata di queste norme, e di rendersi conto che la
percentuale più alta di episodi delittuosi è soggetta ad una
prescrizione compresa tra 3 e 5 anni. Ma i processi, non solo vengono
iniziati, mediamente, nei sei mesi dal fatto, ma si concludono, per lo
più, entro 4 anni.
Se poi volessimo dare uno sguardo al Regno
Unito, scopriremo che l’istituto della prescrizione riguarda
essenzialmente le cause civili, mentre esiste un termine generale di 2
anni per perseguire i “misdemeanors”. In assoluto, però vige il
principio della ragionevole durata del processo, in funzione del quale
l’azione repressiva e punitiva dello Stato non è giustificata se,
secondo la valutazione discrezionale del Giudice, è trascorso troppo
tempo dal momento del compimento del fatto. Il Giudice, quindi, potrà
dichiarare con sentenza che dato il lasso di tempo trascorso, la
persecuzione della condotta non è più giustificata.
Per finire, si
può ancora notare che negli Stati Uniti ed in Canada, pochi, gravi,
individuati delitti sono imprescrittibili, mentre per altri reati c’è un
termine per l’esercizio dell’azione compreso tra 6 mesi ed 1 anno.
Mi
sembra evidente che è il sistema di amministrazione della giustizia
che, negli altri paesi è retto da logiche e principi diversi, per i quali
la prescrizione è chiaramente un incidente dovuto alla inattività
degli organi amministrativi e giudiziari.
In Italia, no.
Per
principio, pregiudizio, partito preso da parte di chi, molto
evidentemente, non fa attività giudiziaria, non entra nelle aule dei
Tribunali, la prescrizione è il risultato delle “strategie dilatorie
della difesa”.
Nessuna riflessione sul fatto che la percentuale di
rinvio a giudizio emessa nei sei mesi, ma che dico! anche entro un anno
dai fatti, è bassissima, ed è quasi esclusivamente limitata ai giudizi
immediati che seguono convalide di arresto dei soliti extracomunitari;
nessuna considerazione sul fatto che anche quando le indagini dei PM,
pure delegate, finiscono con il risultare carentissime, al punto da
sollecitare l’istinto di conservazione del Giudicante, attraverso l’uso
dell’art. 507 c.p.p. non c’è nessuna accelerazione dei tempi
preliminari all’esercizio dell’azione penale. Nessuna riflessione sul
fatto che in alcuni Tribunali le carenze di organico giudiziario (es.
oltre 12.000 notizie di reato l’anno, al mod 21, senza contare i 21 bis e
gli altri modelli, per quattro PM) ed amministrativo (risultato:
decreto penale di condanna richiesto ad ottobre 2009, emesso dal GIP a
novembre 2009, notificato marzo 2012) portano all’accumulo patologico ed
alla selezione delle azioni da coltivare in base a criteri più o meno
individuati dai Procuratori Capo.
Nello Stato italiano, si sta
consolidando, anche grazie all’atteggiamento di chi irride e disprezza e
svilisce anche con la propria poco specchiata condotta, le figure
istituzionalmente destinate a sostenere la tutela dei diritti
individuali, in tutti i campi, un sistema vessatorio nei confronti del
cittadino che subisce l’accanimento della macchina burocratica, il quale
è punito per la sua pretesa di ricevere assistenza da parte delle
strutture istituzionali con la malevola considerazione, con la
prevaricazione della macchina istituzionale e col disprezzo dei suoi
diritti individuali e fondamentali.