giovedì, settembre 27, 2007

Eirojust si interroga sul proprio futuro

Interessante contributo di Eurojust al dialogo in corso sul futuro della agenzia UE che si occupa di cooperazione giudiziaria in materia penale.
Il collegio dei magistrati analizza gli aspetti critici emersi in questi primi anni di pur proficuo lavoro ed invoca quelle riforme che ritiene necessarie a rendere più efficace il contrasto alla criminalità transfrontaliera.
Tra le altre il paper contiene anche la proposta di riconoscere alla stessa Eurojust il potere di emettere mandati di arresto europei.

martedì, settembre 18, 2007

segreto professionale (legal privilege): il TPG fornisce la sua versione

E' di lunedi 17 settembre un'attesa pronunzia del Tribunale di primo grado (Akzo Nobel Chemicals, T-125/03).
I giudici comunitari si pronunciano sui limiti e sui contenuti del segreto professionale ovvero su quella serie di guarentigie previste a favore degli avvocati e che gli anglosassoni definiscono legal privilege.
Quest'anno il segreto professionale era stato già oggetto di un grand arret della Grande sezione della Corte, in occasione della questione portata a conoscenza dei giudici di Lussemburgo per opera della Cour d'arbitrage belga.
Nella sentenza del TPG i giudici stabiliscono, o meglio riaffermano, l'importante principio secondo il quale i legali d'impresa o meglio gli avvocati interni all'organizzazione aziendale non sono coperti da legal privilege e dunque non è coperta da segreto la corrispondenza interna anche quando indirizzata all'ufficio legale.
Di più i giudici si soffermano sulle ipotesi di conflitto circa il carattere confidenziale o meno dei documenti in contestazione.
Secondo i giudici alla Commissione non va riconosciuto nemmeno il diritto alla visione dei documenti - spingendo il limite ben al di là della utilizzazione dei documenti!
In caso di conflitto di punti di vista i documenti in questione vanno conservati in busta sigillata in attesa che il Tribunale si pronunci sul loro carattere confidenziale o meno.
Tale procedura appare al Tribunale la sola idonea a garantire un pieno diritto alla difesa della parte indagata contemperando al contempo anche le esigenze della Commissione di non veder vanificata la propria opera da invocazioni estemporanee ed infondate dei diritti fondamentali.

sabato, settembre 15, 2007

Si allo spazio giudiziario europeo

Ben sei ministri della giustizia di altrettanti paesi membri dell'UE (Italia, Portogallo, Francia, Germania, Slovenia, Spagna) sono intervenuti oggi sulla stampa europea per perorare la causa di un rafforzamento della cooperazione europea in materia di giustizia penale.
Il documento parte da alcune notizie di cronaca utilizzate per dimostrare utilità ed urgenza di ulteriori avanzamenti nella costruzione dello spazio giudiziario europeo.
Tra gli obbiettivi indicati dai responsabili della giustizia: il rafforzamento di Eurojust, il mutuo riconoscimento delle decisioni in materia di confisca, la circolazione delle informazioni e rafforzamento della giustizia elettronica (il documento dei ministri).

Protezione dati personali: anche l'OLAF deve rispettare la legge

Anche l'OLAF deve rispettare il regolamento in materia di protezione dei dati personali (Direttiva n. 95/46/CE e Reg. n. 45/2001); è quanto ha stabilito il Tribunale di primo grado in una sentenza del 12 settembre scorso in causa T-249/03, Nikolaou, che ha riconosciuto la responsabilità dell'organismo antifrode dell'UE, per divulgazione di notizie arrecanti danno alla reputazione dell'odierno attore, condannando la Commissione al risarcimento dei danni.

giovedì, settembre 13, 2007

Terrorsimo: normativa italiana su congelamento dei fondi

Il Governo italiano ha finalmente dato attuazione alla delega normativa circa il recepimento in diritto interno della direttiva 2005/60/CE, per quanto concerne le misure atte a prevenire e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il testo del provvedimento è stato approvato con decreto legislativo n. 109 del 22 giugno 2007.
Di interesse l'istituzione del Comitato di sicurezza finanziaria (art. 3) e l'attribuzione di vari compiti a differenti amministrazioni statali tra cui rilevanti quelli attribuiti all'Agenzia del Demanio (art. 12). La competenza giurisdizionale è accentrata in capo al TAR del Lazio (art. 14).

lunedì, settembre 10, 2007

Liste di terroristi e risoluzione ONU: il TPG a tutela di diritti fondamentali

Ancora una puntata nella lunga saga giudiziaria relativa alla battaglia contro le liste di terroristi stilate dalle NU, le loro modalità di formazione, nonché rispetto le garanzie procedurali previste dal sistema.
Il TPG ci ritorna e riscontra altre violazioni (impossibile non vederle) dei diritti fondamentali. I due casi (T-47/03 e T-327/03) posti all'attenzione del Tribunale di primo grado sono assai simili a quello del dicembre scorso portato all'attenzione della giurisdizione comunitaria dai Mujaedin iraniani dell'OMPI (T-228/02).
Anche in questi caso si chiede l'annullamento della decisione del Consiglio. Questa domanda viene accompagnata da una richiesta di risarcimento; risarcimento che il Tribunale ritiene essere integrato dall'annullamento della decisione stessa.

giovedì, settembre 06, 2007

Parlamento europeo: Frattini rilancia l'allarme terorismo

European ParliamentStrasbourg, 5 September 2007

The Commission continues to be fully committed to the implementation of the EU counter-terrorism strategy.
Our political goal remains to strike the right balance between the fundamental right to security of citizens, which is first, right to life, and the other fundamental rights of individuals, including privacy and procedural rights.
All sources indicate that the threat of new terrorist attacks continues to be high. Our member states' authorities have been able to prevent a number of attacks, for which we must be grateful.
I am talking about Spain, Italy, Belgium, United Kingdom and Germany. Yesterday, Danish authorities dismantled a group of young terrorists, also of Danish nationality; ready to move to a bombing attack. Minister Espersen of Denmark said that this was the most serious terrorist case in Denmark so far. This morning, we learned that suspect terrorists have been arrested in Frankfurt and the German Minister of Defence said that: "an attack was imminent". Would you say that in all this cases no results have been achieved? Don't you believe that stopping the final stage of a terror attack is in itself a fantastic result? But it is shows that, there is no room for complacency or letting our guard down.
I would first of all like to take this opportunity to inform you on a package of measures which are in preparation by my services, and which will be adopted by the Commission this autumn. We work on prevention and prosecution.
This package will consist of an EU Action Plan on the security of explosives, a proposal for an amendment of the Framework Decision on terrorism to deal with terrorist use of the internet, and an EU Passengers Name Record (PNR) policy. In addition, the package will contain a report on the evaluation of the implementation by the Member States of the Framework Decision on terrorism. A few words on each of these elements.
The EU action plan on explosives is a follow-up to the 2005 Commission communication on this topic, and aims to respond to the repeated call from the European Council and JHA Council meetings to improve the explosives situation in Europe.
You will no doubt recall that the attacks in Madrid were committed using commercially available explosives and detonators, which prompted the call for EU action in this area. I am glad that I can report to you that a lot of good work has been done by our services together with a wide rage of representatives of the private sector. I have received what I think will prove to be a ground-breaking report from a public-private expert group which I have established which contains around 50 valuable recommendations to improve the security of explosives, precursors and detonators across the EU.
These recommendations will form the basis for the EU Action Plan which should be adopted in November. Amongst the measures that will be proposed there are, for example: the setting up of an EU Explosives database at Europol, with links to the responsible services in the Member States, an early warning system so that these services are informed quickly for example when explosives have been stolen, or a new terrorist modus operandi is discovered from credible intelligence informations.
This brings me to the Internet and the way this tool, which has brought amazing advantages to our world, is being misused by terrorists. We all know that terrorists enjoy the benefits of the internet just as much – or even more so – as ordinary citizens, for instance to plan their attacks or to disseminate messages of concrete incitement to commit terror attacks.
The benefits of e-learning have also not escaped the attention of terrorists – you can find detailed instructions on all kinds of terrorist tactics, including the production of explosives, on the internet.
The proposal I mentioned just now will aim at ensuring that these forms of behaviour will be made punishable across the EU.
Another element of the package of measures relates to a European policy on PNR. Reflection on the details of the proposal is still ongoing but the Commission's main intention is to ensure that each Member State collects the PNR records, processes them and, where appropriate, exchanges them with others.
Up until now, PNR has been associated mostly with negotiations aimed at securing that EU citizens data are correctly processed by our partners and allies, in particular the United States. The Commission thinks the time has come to change focus and devote resources to the security of the Union. The Union is at least as much a potential target of a terrorist attack as the United States and the use and analysis of Passenger Name Records is an important law enforcement tool, to protect our citizens.
The final element of the package consists of the second report on the implementation of the Framework Decision on combating terrorism by the Member States. The new report will also include information on the situation in the new Member States, which was not yet available in 2004.
This brings me to the more general question raised concerning an overall comprehensive evaluation of all counter-terrorism measures adopted until now.
Of course, the Commission is in favour of the principle of evaluating the effectiveness of policies. As regards JLS policies, in particular, you might be aware that work is ongoing on the development of a global evaluation mechanism. I am ready to cooperate as I have been doing in the past, with the Parliament and LIBE Committee to carry out the evaluation of the existing measures, including the international and EU agreement with our international partners. To be clear, my aim will be to strengthen, not to weaken our ability to prevent and prosecute terrorism in a more effective way.
As regards the exchange of information between the Member States and the EU institutions, I fully agree that this is as an essential aspect of the fight against terrorism.
As you know, I have been active in this area and put forward a number of legislative proposals over the past years: on data protection in the third pillar, on the principle of availability and on data retention of electronic communications. Unfortunately, except for the data retention initiative, it has not been possible yet to reach agreement on these proposals in Council, but I will continue to strive for their adoption.
It is often said that mutual trust is needed for effective co-operation, especially when combating terrorism. My view on this is that trust can be stimulated by us mainly in two ways: first through ensuring that there is a clear and appropriate legal framework in place which provides confidence that information supplied will be treated in an appropriate manner, and secondly through stimulating as many shared international experiences as possible, including joint training exercises, so that people working in the field get to know and appreciate each other.
Concerning Sit-Cen, I should mention that, although it has certainly provided the Council with valuable strategic analyses of the terrorist threat and I have established with M. Solana a good practical cooperation on sharing info and data. Nevertheless I don't see a role for SitCen in the area of operational co-operation – certainly not as a co-ordinating tool for investigations - since its mandate is limited to dealing with non-personal information.
This is rather a task for Europol and Eurojust, I believe, which are the organisations set up and better equipped to deal with such tasks.
We should not forget that an overwhelming majority of our citizens – 84% percent according to a recent Eurobarometer poll – are strongly in favour of EU action to combat terrorism and organised crime.
Naturally any action which we take must be in line with fundamental rights acquis and with Article 6 of the Treaty. I intend to submit to the member States a questionnaire on anti-terrorism measures they have adopted on their effectiveness and how these relate to the human rights framework. I am ready to share with you data and results of this exercise.
Finally I would stress that our counter-terrorism efforts clearly require joint action and dedication from the Parliament, the Council and the Commission, and I am committed to continuing this work together with you, and to respond positively to further invitations from the LIBE Committee, as I have been doing since my appointment at the European Commission.

lunedì, agosto 13, 2007

Liste terroristi: il Consiglio UE approva nuova procedura

Come preannunciato su questo sito il Consiglio UE ha adottato una nuova procedura in materia di"listing and de-listing" per quanto riguarda l'inserimento di organizzazioni ed individui "terroristi" nelle liste alla base di provvedimenti di congelamento dei beni ed altre misure di contrasto al terrorismo internazionale.
La decisione del Consiglio segue le numerose pronunce dellaCGCE e delTPG che avevano reso intollerabile la situazione.
Vengono previsti degli obblighi di informazione e di consultazione delle organizzazioni e degli individui coinvolti; nulla ancora sotto il profilo di un concreto controllo "giurisdizionale" e di concrete garanzie esigibili e tutelabili in sede giudiziaria.

domenica, luglio 29, 2007

Corte di giustizia e ne bis in idem

Due nuove sentenze della Corte di giustizia chiamata a pronunciarsi sulla portata dell'art. 54 della Convenzione applicativa dell'accordo di Schengen: C-288/05 e C-367/05. Il leit motiv è sempre il medesimo: la valutazione dei fatti fa aggio sulla qualificazione giuridica.
Nella prima si poneva anche un problema di interpretazione dell'art. 54 alla luce della DQ sul MAE, mentre nella seconda la Corte si pronuncia nei termini che seguono sulla rilevanza del "medesimo disegno criminoso" nella valutazione della "medesimezza dei fatti":
"un nesso soggettivo tra fatti che hanno dato luogo a un procedimento penale in due Stati contraenti diversi non implica necessariamente l’esistenza di un nesso oggettivo tra i fatti materiali di cui è causa, i quali, di conseguenza, potrebbero essere diversi dal punto di vista temporale e spaziale, nonché per la loro natura."
C-288/05:
1) L’art. 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, dev’essere interpretato nel senso che:
– il criterio pertinente ai fini dell’applicazione del detto articolo è quello dell’identità dei fatti materiali inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato;
– fatti consistenti nel prendere possesso di tabacco estero di contrabbando in uno Stato contraente e nell’importazione e detenzione dello stesso tabacco in un altro Stato contraente, caratterizzati dalla circostanza che l’imputato che è stato perseguito in due Stati contraenti aveva fin dall’inizio l’intenzione di trasportare il tabacco, dopo la prima presa di possesso, verso una destinazione finale attraversando diversi Stati contraenti, costituiscono comportamenti che possono rientrare nella nozione di «medesimi fatti» ai sensi del detto art. 54. La valutazione definitiva a tal riguardo spetta ai giudici nazionali competenti.
2) Ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, la pena inflitta da un giudice di uno Stato contraente «è stata eseguita» o «è effettivamente in corso di esecuzione attualmente», allorché l’imputato, conformemente al diritto del detto Stato contraente, è stato condannato ad una pena detentiva alla cui esecuzione è stata applicata una sospensione condizionale.
3) Ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, la pena inflitta da un giudice di uno Stato contraente non dev’essere considerata come «eseguita» o «effettivamente in corso di esecuzione attualmente», quando l’imputato è stato posto brevemente in stato di arresto di polizia e/o di custodia cautelare e quando, secondo il diritto dello Stato di condanna, di tale privazione della libertà si deve tener conto nell’esecuzione successiva della pena detentiva.
4) Il fatto che uno Stato membro nel quale una persona ha costituito oggetto di una sentenza definitiva di condanna nel diritto interno possa emettere un mandato di arresto europeo inteso a far arrestare questa persona al fine di eseguire tale sentenza a titolo della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, non può incidere sull’interpretazione della nozione di «esecuzione» ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen.
C-367/05:
L’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, dev’essere interpretato nel senso che:
– il criterio pertinente ai fini dell’applicazione del detto articolo è quello dell’identità dei fatti materiali, inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato;
– fatti differenti, consistenti in particolare, da un lato, nel detenere in uno Stato contraente somme di denaro provenienti da un traffico di stupefacenti e, dall’altro, nel mettere in circolazione in uffici di cambio situati in un altro Stato contraente somme di denaro provenienti anch’esse da un tale traffico non devono essere considerati «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen per la sola circostanza che il giudice nazionale competente constata che i detti fatti sono collegati dallo stesso disegno criminoso;
– spetta al detto giudice nazionale valutare se il grado di identità e di connessione tra tutte le circostanze di fatto da comparare sia tale che, in considerazione del criterio pertinente sopramenzionato, si possa constatare che si tratta dei «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen.

martedì, luglio 24, 2007

Cassazione: indagini difensive e monopolio pubblico

La Corte di Cassazione, sezione prima, si pronuncia sulla validità, nel nostro sistema processuale, delle indagini difensive condotte all'estero dal difensore (nel caso si tratta di un paese di nuova adesione all'UE, la Bulgaria).
La Suprema corte ritiene di poter affermare che l'unico mezzo esperibile è quello della rogatoria nelle forme ordinaria o semplificata secondo la Convenzione applicativa di Schenghen (che nel caso della Bulgaria non era esperibile).
La pronuncia rappresenta la prova di come il processo di creazione di uno spazio giudiziario europeo, almeno per il momento, viaggi su un doppio binario, ad alta velocità quello relativo al rafforzamento dei poteri di indagine e di enforcement delle misure preventive emesse dall'autorità, assai più lento ed ineffettivo quello che concerne gli strumenti di garanzia e di tutela degli imputati (cartina di tornasole è la annosa questione relativa alla decisione quadro sui diritti delle persone imputate).
In effetti la rogatoria rimane uno strumento nelle mani della pubblica accusa che può benissimo disattendere le richieste investigative della difesa in questo modo mettendo seriamente in crisi quel principio della parità delle armi tra accusa e difesa, così strenuamente difeso quando si tratta delle prerogative della pubblica accusa ma sovente obliterato quando eventuali beneficiari sono gli avvocati.

La massima:

SENTENZA N. 23967 UD.29/05/2007 - DEPOSITO DEL 19/06/2007, sez. I

PROVE - INDAGINI DIFENSIVE SVOLTE ALL'ESTERO - UTILIZZABILITA' - ESCLUSIONE
La Corte ha affrontato l’interessante questione concernente la possibilità del difensore di svolgere all’estero indagini difensive. Ha stabilito che, in base ai principi generali del codice di rito, l’unica forma per la raccolta della prova all’estero è la rogatoria, con la conseguenza che il difensore non è direttamente abilitato ad esperire le indagini ex art. 391 bis c.p.p., ma deve rivolgersi all’autorità giudiziaria italiana affinché questa attivi una domanda di assistenza giudiziaria internazionale. Nella specie, la Corte ha ritenuto inutilizzabili i risultati delle investigazioni prodotte dal difensore, consistenti in dichiarazioni di persone informate sui fatti raccolte in Bulgaria.

Liste di terroristi e Tribunale di Milano: tanto rumore per nulla

Occupa le pagine dei quotidiani la notizia di una presa di posizione della Procura di Milano in merito al valore probatorio delle liste di terroristi stilate dalla NU e riprese dall'UE ai fini del congelamento dei beni riconducibili alle organizzazioni del terrorismo internazionale.
Si tratta di vicenda assai complessa e che sta occupando in maniera seria le diverse giurisdizioni nazionali ed internazionali, soprattuto per quanto riguarda la tutela del diritto ad un ricorso effettivo, ovvero la possibilità di ricorrere ad una istanza giudiziaria avverso l'inclusione di un nominativo nelle liste; ciò in quanto il sistema istituito dal Consiglio di sicurezza, e di cui pure ci siamo occupati, appare assai carente sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali. Questo blog ha del resto pubblicato le numerose pronunce del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Per quanto riguarda Milano invece il punto è diverso.
La Procura ha semplicemente riconosciuto che le liste hanno un valore investigativo, indiziario ma non possono e non devono costituire prova legale dell'appartenenza ad un gruppo terroristico.
Nulla di nuovo. Sul punto si era già soffermata la stessa Corte di Cassazione, sezione prima, nel gennaio 2007.

venerdì, luglio 20, 2007

Tra insider trading e market abuse

La Corte di giustzia delinea i campi di applicazione delle nozioni di insider trading e market abuse.
Assai interessanti i punti 30 e seguenti della sentenza della Corte, III sezione, rel. Lohmus, in causa C-391/04 - Georgakis.

Corruzione nel settore privato, ora anche in Italia

La legge comunitaria per il 2007 introduce nel nostro ordinamento anche la fattispecie criminale relativa alla corruzione nel settore privato in adempimento alla Decisione quadro dell'UE.
art. 30
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell’ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all’acquisizione di beni o servizi commerciali;
b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell’ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);
c) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.

mercoledì, luglio 11, 2007

Terrorismo: il TPG interviene sulle liste di terroristi

La saga giudiziaria relativa alle liste dei terroristi si arricchisce di altre due fondamentali pronunce (Sison ed Al-Aqsa).
Le sentenze emesse dalla giurisdizione europea, in questo caso è il Tribunale di primo grado, sulla questione delle liste di terroristi, questa volta sono nette nel difendere i diritti dei ricorrenti.
Il Tribunale UE non ha remore a dichiarare che il sistema delle liste, per come è organizzato a livello comunitario, viola elementari diritti individuali.

martedì, luglio 10, 2007

OLAF: disponibile la relazione 2006

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione: intensificare la cooperazione con gli Stati membri


La Commissione europea ha pubblicato quest'oggi la relazione annuale 2006 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e sulla lotta contro le frodi. Si tratta di un settore per il quale la competenza è divisa fra la Commissione e gli Stati membri. La relazione illustra i principali provvedimenti assunti nel 2006 dagli Stati membri e dalla Commissione per migliorare la prevenzione e l'azione di contrasto delle frodi. Una valutazione statistica di tutte le irregolarità comunicate alla Commissione dagli Stati membri evidenzia che il numero totale di irregolarità è cresciuto nei settori dell'agricoltura, della coesione e dei fondi preadesione, mentre è sceso nel campo delle risorse proprie e dei fondi strutturali. Nonostante ne siano state notificate oltre 12 000, resta prioritario l'obiettivo di accelerare e migliorare la segnalazione delle irregolarità.

lunedì, luglio 02, 2007

Corte di giustizia: novità in materia penale

Il 28 giugno sono state presentate le conclusioni dell'avvocato generale Mazak nella Causa C-440/05, Commissione c. Consiglio (il seguito della vicenda in causa C-176/03) ed è stata depositata la sentenza in causa C-467/05, Dell'Orto.

Trattato UE e spazio penale

Il professor Steve Peers ha predisposto un documento che svela il volto delle norme in materia di Giustizia ed Affari interni come definite nel vertice di Bruxelles, che ha rilanciato (!?) il processo di riforma dei Trattati UE.

Riforma del codice penale

Ecco la bozza della Commissione Pisapia per la riforma del codice penale; un'altra ipotesi di riforma da mettere in archivio?

mercoledì, giugno 27, 2007

CGCE: obblighi antiriciclaggio degli avvocati

La Corte di giustizia, Grande sezione, in causa C-305/06, salva la direttiva in materia di obblighi antiriciclaggio imposti agli avvocati.
La linea adottata non è difforme da quella proposta dall'AG Maduro che riteneva compatibile la direttiva a patto di fornirne una interpretazione conforme ai diritti fondamentali; posizione a suo tempo difesa anche dal nostro blog.

mercoledì, giugno 20, 2007

Corruzione nel settore privato: l'evaluation della Commissione

La Commissione ha predisposto il rapporto sullo stato delle misure di recepimento della Decisione quadro in materia di corruzione nel settore privato: il link.