martedì, ottobre 23, 2007

Diritto penale e diritto comunitario: no, forse, un pò

Un'altra saga nella vicenda delle competenze penali del diritto comunitario.
La Corte pronuncia l'attesa sentenza in causa C-440/05 ed annulla la Decisione quadro 2006/667/GAI in materia di repressione dell'inquinamento provocato dalle navi.
Se da un lato la Corte riafferma la competenza della Comunità ad imporre agli Stati membri l'obbligo di introduzione di sanzioni penali per garantire la piena efficacia delle norme comunitarie (anche se rimane aperta la questione del se possa fare ciò solo in materia ambientale), dall'altro esclude che possa legittimamente intervenire per quanto riguarda tipo e livello delle sanzioni penali applicabili.

MAE ed avviso all'imputato

SENTENZA N. 35000 UD.13/09/2007 - DEPOSITO DEL 17/09/2007


RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - CASSAZIONE - AVVISO ALL'IMPUTATO

La Corte, in tema di mandato di arresto europeo, ha ribadito che la disciplina dettata dall'art. 127 cod. proc. pen. deve essere coordinata e adeguata alle peculiari connotazioni e alla specifica regolamentazione del giudizio di cassazione, sicche', a norma dell'art. 613, comma quarto, stesso codice, nel procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione, gli avvisi devono essere notificati anche all'imputato soltanto quando egli non sia assistito da difensore di fiducia.

Sentenza n. 35000 del 13 settembre 2007 - depositata il 17 settembre 2007(Sezione Feriale, Presidente A. Morgigni, Relatore G. Paoloni)

La UE si dota anche di una polizia militare

Pronto il Trattato istitutivo della EUROGENDFOR che riunisce le polizie militari dei paesi UE (per l'Italia si tratta dei Carabinieri).
Viene così messo a punto un nuovo strumento da utilizzare nel corso di operazioni di gestione delle crisi al di fuori, ma non solo, dei confini dell'UE.
Questa innovazione rende l'UE sempre più pronta ad essere un attore importante sullo scenario globale. Tra l'altro la "Gendarmeria europea" potrebbe costituire uno dei principali organi esecutivi al servizio delle giurisdizioni penali internazionali ed una struttura da utilizzare e dispiegare in tempo breve in situazioni di crisi internazionali.

lunedì, ottobre 22, 2007

Legge comunitaria e decisioni quadro

Primo anno di applicazione della legge 11/2005 (legge Buttiglione), la disciplina che ha sostituito la celebre legge 86/89 (legge La Pergola).
Le novità sono rilevanti, anche in materia penale, perché si procede all'attuazione in diritto interno delle Decisioni quadro (la fonte normativa principale in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale) mediante delega concessa al Governo.
Per bilanciare, in questa materia delicata, il ruolo del Governo, favorendo un maggiore e più efficace coinvolgimento delle Camere, si è provveduto a stabilire una procedura "meditata" ed un ruolo più impegantivo per le Commissioni parlamentari.
In pratica quando il Governo non intende adeguarsi ai pareri espressi dalle Commissioni deve motivare tale rifiuto.
Tale innovazione non deve però essere stata ben compresa e digerita dalla Commissione giustizia della Camera che nella sua valutazione degli articoli di interesse della Legge comunitaria 2007 ha approvato un emendamento tendente proprio ad inserire quella garanzia che correttamente già era prevista dalla legge.
Questo il testo dell'emendamento approvato:

EMENDAMENTI
ART. 28.
(28. 1.Contento)
Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente: 4-bis. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui ai commi 3 e 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per i pareri definitivi delle Commissioni competenti. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Mentre al comma 6, il testo originario già conteneva:
6. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica; decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.

venerdì, ottobre 19, 2007

Cassazione e MAE: più spazio alla verifica dei gravi indizi di colpevolezza

SENTENZA N. 34999 UD.11/09/2007 - DEPOSITO DEL 17/09/2007
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - VERIFICA DEI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - MATERIALE CONOSCITIVO

In tema di mandato di arresto europeo, la Corte, nel ribadire il perimetro entro il quale l'autorità' giudiziaria italiana deve procedere alla verifica del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, ha ritenuto utilizzabile come patrimonio informativo cartolare anche una querela presentata dalle parti offese alle autorità italiane (nel caso di specie, la denuncia querela acquisita agli atti aveva dimostrato per tabulas l’inconsistenza del compendio indiziario posto a fondamento del mandato di arresto dall'autorità giudiziaria emittente).

lunedì, ottobre 15, 2007

Giro di vite della CGCE in materia di norme antiterrorismo

I giudici della CGCE si pronunciano nella causa C-117/06 e forniscono una lettura piuttosto rigida del regolamento CE 881/2002 in materia di misure rivolte contro persone ed entità giuridiche affiliate ad Al-Qaeda.
Il dispositivo della sentenza recita in questo modo:
"L’art. 2, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al‑Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) del Consiglio n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 2003, n. 561, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui tanto il contratto di compravendita di un bene immobile quanto l’accordo sul trasferimento della proprietà di tale bene siano stati conclusi prima della data di iscrizione dell’acquirente nell’elenco di cui all’allegato I del detto regolamento n. 881/2002, come modificato dal regolamento n. 561/2003, e in cui il prezzo di vendita sia stato del pari pagato prima di tale data, la detta disposizione vieta la trascrizione definitiva, in esecuzione del contratto summenzionato, del trasferimento di proprietà nel registro fondiario successivamente a tale data".

mercoledì, ottobre 03, 2007

Trattato di Lisbona: raggiunto l'accordo tecnico

BRUSSELS - The European Union came one step closer to having a new treaty on Tuesday (2 October) when legal experts from the 27 member states agreed its content.The draft has been "provisionally accepted" by the lawyers and "will be translated, revised and made available" by the end of the week, said Portugal, which is chairing the EU until the end of the year.Currently mainly in French, the text has to be translated into the other official languages of the EU, after which it will be further scrutinised by national experts.
In the last days, negotiations mainly focussed on Britain's opt-out from judicial co-operation and the extent to which the EU court should have jurisdiction over member states and their compliance with rules in this area.
The draft stays as close as possible to the outline agreed by EU leaders at a fraught summit in June.
But the technical agreement is just the first hurdle.The draft also has to be given the political go ahead, with EU leaders to discuss the text at the summit in Lisbon on 18 October.
EU diplomats are hoping that because it remains as close to the original outline as possible then there will be less chance of disagreement at the summit - but they admit this remains a possibility.
Among the most unpredictable states is Poland which is facing elections two days after the Lisbon summit.
It may push ahead with demands that a mechanism allowing countries to block an EU decision for up to two years be written into the treaty, instead of into a weaker protocol.
This is opposed by the vast majority of member states. However, both during the June EU summit and during recent discussions on creating an EU anti death penalty day, Poland has demonstrated that opposition from the majority of others is not a guarantee for it backing down.
The first political forum for possible complaints will be at a foreign ministers meeting just three days before the summit.But with an agreement on the treaty possibly in sight, the next major political focus will be ratification of the text for it to come into place before the European elections in mid-2009.
The original EU constitution failed at the referendum stage when it was rejected by French and Dutch voters in 2005.So far Ireland is the only country certain to have a referendum – something that still remains open in Britain, where the EU is a highly-charged political issue, and in Denmark.
If it goes through, the treaty will introduce an EU foreign minister, a president of the bloc and give the European Parliament greater decision-making powers.

lunedì, ottobre 01, 2007

Corruzione nel settore privato: abbaglio del Senato

Il Senato avanza nella procedura di approvazione della Legge comunitaria 2007 e con questa avanza anche l'iter di recepimento della "Decisione quadro relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" (2003/568/GAI). Il cammino appare, però, abbastanza accidentato.
Tra le altre cose, infatti, nella definizione della fattispecie (abbastanza articolata già nella delega) l'articolo 31, relativo appunto al recepimento della Decisione quadro, interviene in una maniera che ci appare impropria, contraria allo spirito ed alla stessa chiara lettera della norma europea.
Protagonisti della presentanazione e dell'approvazione dell'emendamento che rende, a parere di chi scrive, la norma italina non conforme alla disciplina UE, alcuni parlamentari della sinistra comunista (Allocca ed Alfonzi) con il parere favorevole del Governo, in quel momento rappresentato dal sottosegretario Scotti, in quota Comunisti italiani.
Ora se è vero che in materia di Decisioni quadro (III pilastro) non è possibile la procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana (ex art. 226 TCE), sarà ben possibile, un domani, per i Tribunali italiani una interpretazione conforme e forzata (perché contra legem) della disposizione - nel caso previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per ottenere la lettura più corretta della norma o una più appropriata rimessione degli atti alla Corte perchè ne vagli la costituzionalità (alla luce dell parametro europeo) per il tramite dell'art. 117 Cost.
L'emendamento approvato, il 31.101, prevede infatti: Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «o lavorative di qualsiasi tipo» con le seguenti: «o lavorative non meramente esecutive», mentre la disposizione UE all'articolo 2, comma 1, let. a) e b), esclude la possibilità di effettuare la suddetta distinzione stabilendo: "...nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato...".
Ci appare chiaro come la formulazione approvata dal Parlamento (con il citato emendamento), pur mossa da aspirazioni di tutela dei soggetti con posizioni marginali, sia inidonea a raggiungere gli obiettivi posti dalla direttiva e probabilmente le stesse finalità dei suoi proponenti.

Immunità parlamentari europei

Se ne parla molto in questi giorni; queste fondamentali e sacrosante guarentigie democratiche sono state usate come escamotage per rinviare la richiesta del giudice Forleo, indirizzata alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati, con la quale si chiedeva l'utilizzazione delle intercettazioni (tra gli intercettati figurava anche il ministro D'Alema all'epoca parlamentare europeo) nel caso giudiziario relativo alla scalata UNIPOL di BNL.
Le immunità, secondo il Protocollo relativo (artt. 9 e 10) ch gode del medesimo rango normativo dei Trattati istitutivi, sono modellate su quelle nazionali e come queste funzionano. Sul modo di interpretare tali disposizioni i è interrogato, già qualche anno fa, lo stesso PE.

giovedì, settembre 27, 2007

Eirojust si interroga sul proprio futuro

Interessante contributo di Eurojust al dialogo in corso sul futuro della agenzia UE che si occupa di cooperazione giudiziaria in materia penale.
Il collegio dei magistrati analizza gli aspetti critici emersi in questi primi anni di pur proficuo lavoro ed invoca quelle riforme che ritiene necessarie a rendere più efficace il contrasto alla criminalità transfrontaliera.
Tra le altre il paper contiene anche la proposta di riconoscere alla stessa Eurojust il potere di emettere mandati di arresto europei.

martedì, settembre 18, 2007

segreto professionale (legal privilege): il TPG fornisce la sua versione

E' di lunedi 17 settembre un'attesa pronunzia del Tribunale di primo grado (Akzo Nobel Chemicals, T-125/03).
I giudici comunitari si pronunciano sui limiti e sui contenuti del segreto professionale ovvero su quella serie di guarentigie previste a favore degli avvocati e che gli anglosassoni definiscono legal privilege.
Quest'anno il segreto professionale era stato già oggetto di un grand arret della Grande sezione della Corte, in occasione della questione portata a conoscenza dei giudici di Lussemburgo per opera della Cour d'arbitrage belga.
Nella sentenza del TPG i giudici stabiliscono, o meglio riaffermano, l'importante principio secondo il quale i legali d'impresa o meglio gli avvocati interni all'organizzazione aziendale non sono coperti da legal privilege e dunque non è coperta da segreto la corrispondenza interna anche quando indirizzata all'ufficio legale.
Di più i giudici si soffermano sulle ipotesi di conflitto circa il carattere confidenziale o meno dei documenti in contestazione.
Secondo i giudici alla Commissione non va riconosciuto nemmeno il diritto alla visione dei documenti - spingendo il limite ben al di là della utilizzazione dei documenti!
In caso di conflitto di punti di vista i documenti in questione vanno conservati in busta sigillata in attesa che il Tribunale si pronunci sul loro carattere confidenziale o meno.
Tale procedura appare al Tribunale la sola idonea a garantire un pieno diritto alla difesa della parte indagata contemperando al contempo anche le esigenze della Commissione di non veder vanificata la propria opera da invocazioni estemporanee ed infondate dei diritti fondamentali.

sabato, settembre 15, 2007

Si allo spazio giudiziario europeo

Ben sei ministri della giustizia di altrettanti paesi membri dell'UE (Italia, Portogallo, Francia, Germania, Slovenia, Spagna) sono intervenuti oggi sulla stampa europea per perorare la causa di un rafforzamento della cooperazione europea in materia di giustizia penale.
Il documento parte da alcune notizie di cronaca utilizzate per dimostrare utilità ed urgenza di ulteriori avanzamenti nella costruzione dello spazio giudiziario europeo.
Tra gli obbiettivi indicati dai responsabili della giustizia: il rafforzamento di Eurojust, il mutuo riconoscimento delle decisioni in materia di confisca, la circolazione delle informazioni e rafforzamento della giustizia elettronica (il documento dei ministri).

Protezione dati personali: anche l'OLAF deve rispettare la legge

Anche l'OLAF deve rispettare il regolamento in materia di protezione dei dati personali (Direttiva n. 95/46/CE e Reg. n. 45/2001); è quanto ha stabilito il Tribunale di primo grado in una sentenza del 12 settembre scorso in causa T-249/03, Nikolaou, che ha riconosciuto la responsabilità dell'organismo antifrode dell'UE, per divulgazione di notizie arrecanti danno alla reputazione dell'odierno attore, condannando la Commissione al risarcimento dei danni.

giovedì, settembre 13, 2007

Terrorsimo: normativa italiana su congelamento dei fondi

Il Governo italiano ha finalmente dato attuazione alla delega normativa circa il recepimento in diritto interno della direttiva 2005/60/CE, per quanto concerne le misure atte a prevenire e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il testo del provvedimento è stato approvato con decreto legislativo n. 109 del 22 giugno 2007.
Di interesse l'istituzione del Comitato di sicurezza finanziaria (art. 3) e l'attribuzione di vari compiti a differenti amministrazioni statali tra cui rilevanti quelli attribuiti all'Agenzia del Demanio (art. 12). La competenza giurisdizionale è accentrata in capo al TAR del Lazio (art. 14).

lunedì, settembre 10, 2007

Liste di terroristi e risoluzione ONU: il TPG a tutela di diritti fondamentali

Ancora una puntata nella lunga saga giudiziaria relativa alla battaglia contro le liste di terroristi stilate dalle NU, le loro modalità di formazione, nonché rispetto le garanzie procedurali previste dal sistema.
Il TPG ci ritorna e riscontra altre violazioni (impossibile non vederle) dei diritti fondamentali. I due casi (T-47/03 e T-327/03) posti all'attenzione del Tribunale di primo grado sono assai simili a quello del dicembre scorso portato all'attenzione della giurisdizione comunitaria dai Mujaedin iraniani dell'OMPI (T-228/02).
Anche in questi caso si chiede l'annullamento della decisione del Consiglio. Questa domanda viene accompagnata da una richiesta di risarcimento; risarcimento che il Tribunale ritiene essere integrato dall'annullamento della decisione stessa.

giovedì, settembre 06, 2007

Parlamento europeo: Frattini rilancia l'allarme terorismo

European ParliamentStrasbourg, 5 September 2007

The Commission continues to be fully committed to the implementation of the EU counter-terrorism strategy.
Our political goal remains to strike the right balance between the fundamental right to security of citizens, which is first, right to life, and the other fundamental rights of individuals, including privacy and procedural rights.
All sources indicate that the threat of new terrorist attacks continues to be high. Our member states' authorities have been able to prevent a number of attacks, for which we must be grateful.
I am talking about Spain, Italy, Belgium, United Kingdom and Germany. Yesterday, Danish authorities dismantled a group of young terrorists, also of Danish nationality; ready to move to a bombing attack. Minister Espersen of Denmark said that this was the most serious terrorist case in Denmark so far. This morning, we learned that suspect terrorists have been arrested in Frankfurt and the German Minister of Defence said that: "an attack was imminent". Would you say that in all this cases no results have been achieved? Don't you believe that stopping the final stage of a terror attack is in itself a fantastic result? But it is shows that, there is no room for complacency or letting our guard down.
I would first of all like to take this opportunity to inform you on a package of measures which are in preparation by my services, and which will be adopted by the Commission this autumn. We work on prevention and prosecution.
This package will consist of an EU Action Plan on the security of explosives, a proposal for an amendment of the Framework Decision on terrorism to deal with terrorist use of the internet, and an EU Passengers Name Record (PNR) policy. In addition, the package will contain a report on the evaluation of the implementation by the Member States of the Framework Decision on terrorism. A few words on each of these elements.
The EU action plan on explosives is a follow-up to the 2005 Commission communication on this topic, and aims to respond to the repeated call from the European Council and JHA Council meetings to improve the explosives situation in Europe.
You will no doubt recall that the attacks in Madrid were committed using commercially available explosives and detonators, which prompted the call for EU action in this area. I am glad that I can report to you that a lot of good work has been done by our services together with a wide rage of representatives of the private sector. I have received what I think will prove to be a ground-breaking report from a public-private expert group which I have established which contains around 50 valuable recommendations to improve the security of explosives, precursors and detonators across the EU.
These recommendations will form the basis for the EU Action Plan which should be adopted in November. Amongst the measures that will be proposed there are, for example: the setting up of an EU Explosives database at Europol, with links to the responsible services in the Member States, an early warning system so that these services are informed quickly for example when explosives have been stolen, or a new terrorist modus operandi is discovered from credible intelligence informations.
This brings me to the Internet and the way this tool, which has brought amazing advantages to our world, is being misused by terrorists. We all know that terrorists enjoy the benefits of the internet just as much – or even more so – as ordinary citizens, for instance to plan their attacks or to disseminate messages of concrete incitement to commit terror attacks.
The benefits of e-learning have also not escaped the attention of terrorists – you can find detailed instructions on all kinds of terrorist tactics, including the production of explosives, on the internet.
The proposal I mentioned just now will aim at ensuring that these forms of behaviour will be made punishable across the EU.
Another element of the package of measures relates to a European policy on PNR. Reflection on the details of the proposal is still ongoing but the Commission's main intention is to ensure that each Member State collects the PNR records, processes them and, where appropriate, exchanges them with others.
Up until now, PNR has been associated mostly with negotiations aimed at securing that EU citizens data are correctly processed by our partners and allies, in particular the United States. The Commission thinks the time has come to change focus and devote resources to the security of the Union. The Union is at least as much a potential target of a terrorist attack as the United States and the use and analysis of Passenger Name Records is an important law enforcement tool, to protect our citizens.
The final element of the package consists of the second report on the implementation of the Framework Decision on combating terrorism by the Member States. The new report will also include information on the situation in the new Member States, which was not yet available in 2004.
This brings me to the more general question raised concerning an overall comprehensive evaluation of all counter-terrorism measures adopted until now.
Of course, the Commission is in favour of the principle of evaluating the effectiveness of policies. As regards JLS policies, in particular, you might be aware that work is ongoing on the development of a global evaluation mechanism. I am ready to cooperate as I have been doing in the past, with the Parliament and LIBE Committee to carry out the evaluation of the existing measures, including the international and EU agreement with our international partners. To be clear, my aim will be to strengthen, not to weaken our ability to prevent and prosecute terrorism in a more effective way.
As regards the exchange of information between the Member States and the EU institutions, I fully agree that this is as an essential aspect of the fight against terrorism.
As you know, I have been active in this area and put forward a number of legislative proposals over the past years: on data protection in the third pillar, on the principle of availability and on data retention of electronic communications. Unfortunately, except for the data retention initiative, it has not been possible yet to reach agreement on these proposals in Council, but I will continue to strive for their adoption.
It is often said that mutual trust is needed for effective co-operation, especially when combating terrorism. My view on this is that trust can be stimulated by us mainly in two ways: first through ensuring that there is a clear and appropriate legal framework in place which provides confidence that information supplied will be treated in an appropriate manner, and secondly through stimulating as many shared international experiences as possible, including joint training exercises, so that people working in the field get to know and appreciate each other.
Concerning Sit-Cen, I should mention that, although it has certainly provided the Council with valuable strategic analyses of the terrorist threat and I have established with M. Solana a good practical cooperation on sharing info and data. Nevertheless I don't see a role for SitCen in the area of operational co-operation – certainly not as a co-ordinating tool for investigations - since its mandate is limited to dealing with non-personal information.
This is rather a task for Europol and Eurojust, I believe, which are the organisations set up and better equipped to deal with such tasks.
We should not forget that an overwhelming majority of our citizens – 84% percent according to a recent Eurobarometer poll – are strongly in favour of EU action to combat terrorism and organised crime.
Naturally any action which we take must be in line with fundamental rights acquis and with Article 6 of the Treaty. I intend to submit to the member States a questionnaire on anti-terrorism measures they have adopted on their effectiveness and how these relate to the human rights framework. I am ready to share with you data and results of this exercise.
Finally I would stress that our counter-terrorism efforts clearly require joint action and dedication from the Parliament, the Council and the Commission, and I am committed to continuing this work together with you, and to respond positively to further invitations from the LIBE Committee, as I have been doing since my appointment at the European Commission.

lunedì, agosto 13, 2007

Liste terroristi: il Consiglio UE approva nuova procedura

Come preannunciato su questo sito il Consiglio UE ha adottato una nuova procedura in materia di"listing and de-listing" per quanto riguarda l'inserimento di organizzazioni ed individui "terroristi" nelle liste alla base di provvedimenti di congelamento dei beni ed altre misure di contrasto al terrorismo internazionale.
La decisione del Consiglio segue le numerose pronunce dellaCGCE e delTPG che avevano reso intollerabile la situazione.
Vengono previsti degli obblighi di informazione e di consultazione delle organizzazioni e degli individui coinvolti; nulla ancora sotto il profilo di un concreto controllo "giurisdizionale" e di concrete garanzie esigibili e tutelabili in sede giudiziaria.

domenica, luglio 29, 2007

Corte di giustizia e ne bis in idem

Due nuove sentenze della Corte di giustizia chiamata a pronunciarsi sulla portata dell'art. 54 della Convenzione applicativa dell'accordo di Schengen: C-288/05 e C-367/05. Il leit motiv è sempre il medesimo: la valutazione dei fatti fa aggio sulla qualificazione giuridica.
Nella prima si poneva anche un problema di interpretazione dell'art. 54 alla luce della DQ sul MAE, mentre nella seconda la Corte si pronuncia nei termini che seguono sulla rilevanza del "medesimo disegno criminoso" nella valutazione della "medesimezza dei fatti":
"un nesso soggettivo tra fatti che hanno dato luogo a un procedimento penale in due Stati contraenti diversi non implica necessariamente l’esistenza di un nesso oggettivo tra i fatti materiali di cui è causa, i quali, di conseguenza, potrebbero essere diversi dal punto di vista temporale e spaziale, nonché per la loro natura."
C-288/05:
1) L’art. 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, dev’essere interpretato nel senso che:
– il criterio pertinente ai fini dell’applicazione del detto articolo è quello dell’identità dei fatti materiali inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato;
– fatti consistenti nel prendere possesso di tabacco estero di contrabbando in uno Stato contraente e nell’importazione e detenzione dello stesso tabacco in un altro Stato contraente, caratterizzati dalla circostanza che l’imputato che è stato perseguito in due Stati contraenti aveva fin dall’inizio l’intenzione di trasportare il tabacco, dopo la prima presa di possesso, verso una destinazione finale attraversando diversi Stati contraenti, costituiscono comportamenti che possono rientrare nella nozione di «medesimi fatti» ai sensi del detto art. 54. La valutazione definitiva a tal riguardo spetta ai giudici nazionali competenti.
2) Ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, la pena inflitta da un giudice di uno Stato contraente «è stata eseguita» o «è effettivamente in corso di esecuzione attualmente», allorché l’imputato, conformemente al diritto del detto Stato contraente, è stato condannato ad una pena detentiva alla cui esecuzione è stata applicata una sospensione condizionale.
3) Ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, la pena inflitta da un giudice di uno Stato contraente non dev’essere considerata come «eseguita» o «effettivamente in corso di esecuzione attualmente», quando l’imputato è stato posto brevemente in stato di arresto di polizia e/o di custodia cautelare e quando, secondo il diritto dello Stato di condanna, di tale privazione della libertà si deve tener conto nell’esecuzione successiva della pena detentiva.
4) Il fatto che uno Stato membro nel quale una persona ha costituito oggetto di una sentenza definitiva di condanna nel diritto interno possa emettere un mandato di arresto europeo inteso a far arrestare questa persona al fine di eseguire tale sentenza a titolo della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, non può incidere sull’interpretazione della nozione di «esecuzione» ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen.
C-367/05:
L’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, dev’essere interpretato nel senso che:
– il criterio pertinente ai fini dell’applicazione del detto articolo è quello dell’identità dei fatti materiali, inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato;
– fatti differenti, consistenti in particolare, da un lato, nel detenere in uno Stato contraente somme di denaro provenienti da un traffico di stupefacenti e, dall’altro, nel mettere in circolazione in uffici di cambio situati in un altro Stato contraente somme di denaro provenienti anch’esse da un tale traffico non devono essere considerati «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen per la sola circostanza che il giudice nazionale competente constata che i detti fatti sono collegati dallo stesso disegno criminoso;
– spetta al detto giudice nazionale valutare se il grado di identità e di connessione tra tutte le circostanze di fatto da comparare sia tale che, in considerazione del criterio pertinente sopramenzionato, si possa constatare che si tratta dei «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen.

martedì, luglio 24, 2007

Cassazione: indagini difensive e monopolio pubblico

La Corte di Cassazione, sezione prima, si pronuncia sulla validità, nel nostro sistema processuale, delle indagini difensive condotte all'estero dal difensore (nel caso si tratta di un paese di nuova adesione all'UE, la Bulgaria).
La Suprema corte ritiene di poter affermare che l'unico mezzo esperibile è quello della rogatoria nelle forme ordinaria o semplificata secondo la Convenzione applicativa di Schenghen (che nel caso della Bulgaria non era esperibile).
La pronuncia rappresenta la prova di come il processo di creazione di uno spazio giudiziario europeo, almeno per il momento, viaggi su un doppio binario, ad alta velocità quello relativo al rafforzamento dei poteri di indagine e di enforcement delle misure preventive emesse dall'autorità, assai più lento ed ineffettivo quello che concerne gli strumenti di garanzia e di tutela degli imputati (cartina di tornasole è la annosa questione relativa alla decisione quadro sui diritti delle persone imputate).
In effetti la rogatoria rimane uno strumento nelle mani della pubblica accusa che può benissimo disattendere le richieste investigative della difesa in questo modo mettendo seriamente in crisi quel principio della parità delle armi tra accusa e difesa, così strenuamente difeso quando si tratta delle prerogative della pubblica accusa ma sovente obliterato quando eventuali beneficiari sono gli avvocati.

La massima:

SENTENZA N. 23967 UD.29/05/2007 - DEPOSITO DEL 19/06/2007, sez. I

PROVE - INDAGINI DIFENSIVE SVOLTE ALL'ESTERO - UTILIZZABILITA' - ESCLUSIONE
La Corte ha affrontato l’interessante questione concernente la possibilità del difensore di svolgere all’estero indagini difensive. Ha stabilito che, in base ai principi generali del codice di rito, l’unica forma per la raccolta della prova all’estero è la rogatoria, con la conseguenza che il difensore non è direttamente abilitato ad esperire le indagini ex art. 391 bis c.p.p., ma deve rivolgersi all’autorità giudiziaria italiana affinché questa attivi una domanda di assistenza giudiziaria internazionale. Nella specie, la Corte ha ritenuto inutilizzabili i risultati delle investigazioni prodotte dal difensore, consistenti in dichiarazioni di persone informate sui fatti raccolte in Bulgaria.

Liste di terroristi e Tribunale di Milano: tanto rumore per nulla

Occupa le pagine dei quotidiani la notizia di una presa di posizione della Procura di Milano in merito al valore probatorio delle liste di terroristi stilate dalla NU e riprese dall'UE ai fini del congelamento dei beni riconducibili alle organizzazioni del terrorismo internazionale.
Si tratta di vicenda assai complessa e che sta occupando in maniera seria le diverse giurisdizioni nazionali ed internazionali, soprattuto per quanto riguarda la tutela del diritto ad un ricorso effettivo, ovvero la possibilità di ricorrere ad una istanza giudiziaria avverso l'inclusione di un nominativo nelle liste; ciò in quanto il sistema istituito dal Consiglio di sicurezza, e di cui pure ci siamo occupati, appare assai carente sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali. Questo blog ha del resto pubblicato le numerose pronunce del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Per quanto riguarda Milano invece il punto è diverso.
La Procura ha semplicemente riconosciuto che le liste hanno un valore investigativo, indiziario ma non possono e non devono costituire prova legale dell'appartenenza ad un gruppo terroristico.
Nulla di nuovo. Sul punto si era già soffermata la stessa Corte di Cassazione, sezione prima, nel gennaio 2007.