giovedì, febbraio 25, 2010

La Cassazione richiama la Carta di Nizza come recepita nel Trattato di Lisbona

L'effetto vincolante per il giudice italiano della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, detta Carta di Nizza proclamata il 7 dicembre 2000 e recentemente recepita dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, è stata per la prima volta affermata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 2352/2010 di cui diamo notizia in questo lancio.

Tra le norme della Carta di Nizza che certamente incidono sull'ordinamento italiano, rafforzando i principi della nostra Costituzione, devono ricordarsi in particolare l'art. 1 "La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata", l'art. 15 "Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata", l'art. 30 "Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali".

La sentenza Cass. n. 2352 del 2010 recepisce peraltro una precisa indicazione contenuta nella relazione del Primo Presidente della Suprema Corte sull'amministrazione della Giustizia nel 2009, che ha sottolineato come la tutela della dignità umana prevista della Carta di Nizza potrà diventare matrice di nuovi diritti, individuati dalla giurisprudenza.

"L'espressa menzione, nella Carta di Nizza, dell'inviolabilità della dignità umana - si legge nella relazione - suggerirà uno scambio dialettico di reciproco arricchimento con l'interpretazione dell'art. 2 Cost. italiana sui diritti inviolabili dell'uomo. D'altra parte ciò è accaduto in passato e accadrà sempre di più in futuro sulla base di un confronto e di un uso giurisprudenziale della comparazione giuridica con quegli ordinamenti europei che già rinvengono espressamente il loro cardine nella intangibilità della dignità umana, come l'ordinamento tedesco (art. 1 Grundgesetz). Ove si tratti della concretizzazione di un principio come quello della dignità umana, il reciproco confronto e influenzamento fra i tratti della situazione di fatto possibilmente rilevanti e i tratti della norma giuridica possibilmente applicabili, che sempre caratterizzano l'attività di applicazione delle norme giuridiche ai casi della vita, si profilano per un'intensa proiezione sul parametro normativo delle istanze di regolazione del caso concreto. Così la dignità umana può diventare matrice di nuovi diritti che rispondono ai nuovi bisogni della realtà sociale. Ciò è attestato in modo esemplare dalla recente sentenza della Corte Costituzionale tedesca che, anche sulla base dell'intangibilità della dignità umana, ha coniato un nuovo diritto fondamentale alla riservatezza e alla integrità del comuter. cfr. BVerfG, 27 febbraio 2008, 1 BvR 370/07, in BVerfGE 120, 274)."


giovedì, febbraio 18, 2010

La Cassazione interpreta conformemente alla CEDU in materia di confisca

In materia di sequestro confisca di immobili abusivamente lottizzati, l'art. 44 T.U. edilizia - D.P.R. n. 380/2001 - deve essere interpretato in modo conforme alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, e pertanto nel senso che il terzo acquirente di un immobile abusivamente lottizzato, pur partecipando materialmente, con il proprio atto di acquisto, al reato di lottizzazione abusiva, non può essere assoggettato alla misura ablatoria sopra ricordata, salvo che tale partecipazione non sia accompagnata anche da un elemento soggettivo costituito da una condotta almeno colposa in ordine al carattere abusivo della lottizzazione negoziale o materiale.


Cass. pen. Sez. III Sent., 29-09-2009, n. 42178

mercoledì, febbraio 03, 2010

Giochi e scommesse: di nuovo la parola alla Corte di giustizia

La Cassazione penale rimette alla Corte di giustizia una questione preliminare concernente l'intepretazione ed applicazione della normativa italiana alla luce dell'intricato reticolo giurisprudenziale che si è determinato sulla materia.


COMPATIBILITA' DELLA DISCIPLINA NAZIONALE CON QUELLA COMUNITARIA - QUESTIONE PREGIUDIZIALE - RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E.
Con la decisione in esame (e con altra, di identico contenuto, recante il n. 2994, assunta alla medesima udienza camerale e depositata in pari data), la Corte, in una fattispecie nella quale era contestata all’indagato la violazione dell’art. 4 della L. n. 401/1989, ha rimesso alla Corte di Giustizia U.E. - ai sensi dell’art. 234, comma terzo, Trattato C.E. - la questione pregiudiziale circa la compatibilità della normativa nazionale (in particolare, l’art. 38 del d.l. n. 223/2006, c.d. decreto Bersani, conv. con modd. in L. n. 248/2006) con gli artt. 43 e 49 del Trattato C.E., ritenendo che permangano, nonostante i plurimi interventi del giudice comunitario e della giurisprudenza di legittimità sul punto, dubbi interpretativi circa l’estensione delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, essendovi la necessità di chiarire se le predette libertà possano trovare limitazione nell’ordinamento italiano fondato sul rilascio di un numero limitato di concessioni e di successive licenze di P.S.

Ordinanza n. 2993 del 10 novembre 2009 - depositata il 5 gennaio 2010

mercoledì, gennaio 13, 2010

In favore di una nuova "Legge Pecorella": contro l'appello avverso le assoluzioni

L'intenzione espressa oggi dal presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, di riproporre la "inappellabilità delle sentenze di assoluzione in primo grado" da parte dell'accusa ha scandalizzato il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, secondo cui sarebbe la prova che il premier "cerca sempre di trovare una scappatoia per assicurare l'impunità ai delinquenti". Eppure, in Occidente sono centinaia di milioni i cittadini che vivono sotto sistemi giudiziari che non consentono alla pubblica accusa di impugnare le sentenze di assoluzione (Stati Uniti e Gran Bretagna, per esempio), o che comunque ne limitano la facoltà (come in Francia). Si tratta forse di nazioni in cui si vuole "assicurare l'impunità ai delinquenti"? Negli Stati Uniti è il quinto emendamento a stabilire che "nessuno può essere processato due volte per la stessa accusa". Dunque, in caso di proscioglimento dell'imputato in primo grado in America la pubblica accusa non può ricorrere in appello. Il quinto emendamento è contenuta nella Carta dei diritti approvata dal Congresso Usa nel settembre del 1789 e ratificata dagli stati membri entro il dicembre del 1791. È quindi da 218 anni che i cittadini americani godono del diritto a non venire processati una seconda volta dopo un verdetto di assoluzione.

Anche il modello accusatorio inglese, verso cui il nostro sistema giudiziario da anni si sta indirizzando, prevede l'intangibilità delle assoluzioni in primo grado. Le sentenze di assoluzione chiudono definitivamente la vicenda processuale. L'unica eccezione prevista è quella di un imputato prosciolto per infermità mentale, al quale è riconosciuto il diritto di impugnare la sentenza. In nessun caso, invece, il pubblico ministero ha il diritto di impugnare le sentenze che assolvono l'imputato. Esiste il ricorso alla High Court per "errores in procedendo e vitia in giudicando", che può essere proposto sia dal condannato che dall'accusa ma solo nei casi di difetto di giurisdizione o competenza, o di inosservanza delle norme processuali. In Francia vige invece il modello inquisitorio, temperato però dal recepimento del contraddittorio tra le parti e del principio della parità tra accusa e difesa, sia durante il dibattimento che nella fase antecedente. Il codice riconosce ad ogni parte processuale la possibilità di presentare appello avverso ogni sentenza. Fino a poco tempo fa il giudizio proveniente dalla giuria popolare (jury) della Corte d'assise non ammetteva impugnazione. Le sentenze di assoluzione potevano essere impugnate in Cassazione ma solo "nell'interesse della legge", senza provocare alcun pregiudizio alla parte assolta. Poi è stata aperta la strada all'appello anche avverso le sentenze delle Corti d'assise. E ritenendo l'impossibilità per l'accusa di impugnare le sentenze di assoluzione una violazione del principio di parità tra le parti, è stata attribuita, ma al solo procuratore generale, la facoltà di impugnare le sentenze di assoluzione delle Corti d'assise.

In Italia la legge Pecorella - la legge n. 46 del 20 febbriao 2006 - introduceva il principio dell'inappellabilità delle sentenze di assoluzione. Il pubblico ministero e l'imputato, prevedeva quella legge, possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle "ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva". Ma con la sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007 la Corte costituzionale dichiarava costituzionalmente illegittima la legge Pecorella, perché in contrasto con il principio del giusto processo, della parità tra le parti, sancito nell'articolo 111 della Costituzione, nella parte in cui vietava ad una di esse, al pubblico ministero, di ricorrere in appello contro le sentenze di assoluzione. Ma su come si debba intendere il principio della parità tra le parti il dibattito è ancora aperto. Il principio della parità tra le parti viene invocato, infatti, per garantire al pubblico ministero il diritto ad un secondo grado di giudizio per ottenere quella condanna che non ha ottenuto in primo grado, così come all'imputato è offerta la possibilità di appellarsi a una sentenza di condanna. Eppure, come abbiamo visto, nel modello accusatorio, dove nasce quel principio, all'accusa non è concessa la facoltà di ricorrere in appello contro una sentenza di assoluzione.

Spesso si è richiamato il concetto di "égalité des armes" nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale però ha chiarito che non esiste alcun diritto dell'accusa ad un "secondo colpo in canna", cioè ad un secondo grado di giudizio, né nel principio di "égalité des armes" né nell'articolo 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. Nel dicembre del 2005 la Corte di Strasburgo si è espressamente pronunciata in materia nella sentenza "Guillemot", ricordando che l'articolo 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo non garantisce affatto il diritto di far perseguire o condannare i cittadini, né il diritto ad un doppio grado di giudizio che invece l'art. 2 del Protocollo n. 7 definisce come diritto esclusivo del condannato. Secondo la Corte, dunque, nel reclamare a favore del pubblico ministero un diritto all'appello contro le sentenze di proscioglimento si invoca un diritto che non è garantito dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. Un diritto che anzi essa riconosce solo al condannato, né all'accusa né alla parte civile. Non può, quindi essere pretesa la sua tutela ricorrendo al concetto di "égalitè des armes".

Nel 2006 il costituzionalista Tommaso Edoardo Frosini, professore ordinario di Diritto pubblico comparato, riconosceva nella legge Pecorella una "legge che concretizza ulteriormente il processo accusatorio, così come questo è disciplinato in Gran Bretagna e negli Stati Uniti". "Come fa - si chiedeva - un pubblico ministero a motivare un appello se non riesce a dimostrare al giudice di primo grado la fondatezza della sua accusa? Ha un senso replicare e quindi duplicare un processo, dal momento che un giudice terzo e imparziale si è pronunciato per l'innocenza di un imputato? Certo, se dovessero emergere nuove prove, ovvero nuove testimonianze, queste potranno essere fatte valere in Cassazione". "Chiedere un nuovo pronunciamento in appello - concludeva Frosini - da parte di chi come il pubblico ministero non è stato in grado di dimostrare la fondatezza dell'imputazione, vuol dire, alla fin fine, diffidare di quanto è stato deciso dal giudice di primo grado, e quindi sperare in un ribaltamento del giudizio. Su quali basi? E poi, perché questo dovrebbe avvenire? Cosa dovrebbe indurre il giudice di appello a sconfessare il pronunciamento del suo collega di primo grado? Solo a condizione che siano venute fuori nuove prove, nuovi fatti, tali da riconsiderare il giudicato e la posizione processuale dell'imputato. Ma per questo c'è la Cassazione" (Federico Punzi da il Velino 13.01.10).

martedì, gennaio 05, 2010

Riformato il Model Penal Code USA, no alla pena di morte

L'American Law Institute una delle più grandi istituzioni del mondo giuridico americano ha assunto la decisione di abrogare la Sezione 210.6 del Model penal Code che dettava le regole e le condizioni per l'applicazione della pena di morte.
La decisione segue un lunghissimo dibattito organizzato dall'ALI che ha prodotto un corposo Report che assume una posizione assolutamente non ideologia ma ma pragmatica nella migliore tradizione anglosassone.
Si tratta di un grande successo, anche se non definitivo, del movimento abolizionista nordamericano.

lunedì, dicembre 28, 2009

Market-abuse e responsabilità oggettiva

La Corte di giustizia (in causa C-45/83)interpreta in senso restrittivo la direttiva comunitaria in materia di market-abuse individuando una vera e prorpia presunzione di responsabilità (fino a che punto solo amministrativa è tutto da verificare); secondo i giudici di Lussemburgo:
"L’art. 2, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/6/CE, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), deve essere interpretato nel senso che il fatto che una persona di cui al secondo comma di tale disposizione che detiene informazioni privilegiate acquisisca o ceda, o cerchi di acquisire o cedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono comporta che tale persona ha «utilizzato tali informazioni» ai sensi di detta disposizione, fatto salvo il rispetto dei diritti della difesa e, in particolare, del diritto di poter confutare tale presunzione".

venerdì, dicembre 18, 2009

Regolazione europea dei conflitti di giurisdizione penale

In Gazzetta ufficiale UE la Decisione quadro, a questo punto probabilmente l'utima essendo lo strumento estinto col Trattato di Lisbona, relativa alla regolazione e prevenzione dei conflitti di giurisdizione in materia di esercizio dell'azione penale. Uno strumento assai atteso da anni ma comunque non all'altezza delle aspettative e del grande dibattito giuridico sollevato dalla materia.

giovedì, dicembre 03, 2009

Democrazia diretta nel Trattato di Lisbona?

Pochi se ne sono accorti ma l'articolo 11, paragrafo 4 del Trattato UE come riformato a Lisbona introduce un primo embrio, nel diritto costituzionale dell'Unione, di democrazia diretta. Il futuro ci dirà quanto questo esperimento potrà suscitare un maggiore inetresse politico ed una più intensa partecipazione dei cittadini europei.

Trattato UE, art. 11.4:
4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.

Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabilite conformemente all'articolo 24, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

giovedì, novembre 26, 2009

'Scudo fiscale' anticomunitario ed incostituzionale?

Un importante think tank conservatore britannico ha realizzato un dettagliato paper nel quale si denuncia la illegittimità comunitaria dello scudo fiscale italiano (strumenti di tax amnesty sono stati però adottati da pressocchè tutti i paesi di area OCSE). Ove questa dovesse essere accertata si aprirebbero le porte per ipotesi di disapplicazione e declaratoria di concostituzionalità della normativa italiana, con riferimento alle parti in contrasto con l'ordinamento continentale. Lo scudo contiene anche rilevanti previsioni in materia penale. Più informazioni a richiesta.

venerdì, novembre 20, 2009

UE e responsabilità civile dei magistrati

Come blog l'avevamo invocata, avevamo stimolato interrogazioni parlamentari in Italia ed in Europa, il Ministro Alfano ci aveva risposto in maniera liquidativa (vedi uno dei post di Dell'Europa...) ma alla file è arrivata la procedura di infrazione relativa alla legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati:


"Proc. n. 2009_2230, Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati - JLS Giustizia - Violazione diritto comunitario - Messa in mora Art. 226" (da EUR-infra)

giovedì, novembre 19, 2009

Il nuovo programma UE in materia di Giustizia

Segnaliamo ai lettori di "Dell'Europa e delle pene" la bozza in discussione (del 16 ottobre scorso) del nuovo programma pluriennale dell'UE in materia di Goiustizia e affari interni: il programma di Stoccolma, che fa seguito al precedente programma dell'Aia (che a sua volta era stato preceduto dall'ormai celeberrimo programma di Tampere).

venerdì, ottobre 30, 2009

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA CONDIZIONATA - RESIDENTE O CITTADINO - RINVIO - ESAURIMENTO DEL PROCESSO A SUO CARICO


Sentenza n. 38640 del 30 settembre 2009 - depositata il 5 ottobre 2009
(Sezioni Sesta Penale, Presidente A. S. Agrò, Relatore F. Ippolito)

La Corte ha chiarito che la condizione prevista dall’art. 19 lett. c) della legge n.69/2005 per la consegna del cittadino o del residente ai fini di un'azione penale va intesa nel senso che la persona consegnata sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione, solo una volta esaurito il procedimento penale pendente in detto Stato, ovvero sino all’esecutività della sentenza (ovviamente secondo la disciplina prevista da quell’ordinamento).

mercoledì, ottobre 14, 2009

Il PE sul Programma di Stoccolma

La proposta di risoluzione del Parlamento europeo relativa al Programma di Stoccolma sullo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

venerdì, settembre 25, 2009

Presentato a Madrid PenalNet

Nell’ambito del programma comunitario Giustizia Penale 2007-2013, il Consiglio Nazionale Forense, insieme alle avvocature della Spagna, Francia, Ungheria e Romania, ha lanciato nel luglio 2008 il Progetto PenalNet. Con PenalNet il CNF contribuirà a facilitare la cooperazione tra gli avvocati attraverso la creazione di una piattaforma tecnologica internazionale per garantire la sicurezza dello scambio di documenti e delle comunicazioni in questioni che rilevano aspetti transnazionali (per esempio nell’ambito del mandato di arresto europeo). Il Progetto muove dall’esigenza di garantire il segreto professionale, pilastro della tutela dei diritti del cittadino-cliente, al fine di permettere un sistema sicuro di scambio immediato delle informazioni nell’ambito dei casi transnazionali. Magistrati, avvocati e polizia lavorano da anni attraverso le istituzioni comunitarie, EUROJUST e EUROPOL.


Esiste oggi un bisogno concreto di coordinamento tra avvocati penalisti – coordinamento necessario per garantire la difesa e il principio del contraddittorio. Con il Progetto PenalNet si crea l’infrastruttura necessaria per mettere in pratica tale coordinamento nel rispetto del diritto comunitario e dell’obbligo di segretezza e sicurezza delle comunicazioni. Si tratta si un meccanismo informatico ad alta sicurezza che garantisce l’identità dell’interlocutore autorizzato e la sicurezza dello scambio di informazioni e/o documentazione – che non potranno essere modificate o rifiutate – questo anche grazie allo strumento della firma elettronica. Ciascun Partner del Progetto PenalNet, tra cui il CNF, sarà responsabile del processo selettivo dei 300 avvocati penalisti che beneficeranno della Smart Card PenalNet e della relativa formazione per tutto il periodo pilota (fino al 2010 circa).

mercoledì, settembre 09, 2009

CGCE e scommesse on line

La Corte di giustizia ritorna sulla legittimità delle scommesse on line offerte da provider di servizi legalmente stabiliti in uno Stato membro diverso da quello di prestazione ma questa volta ritiene le limitazioni nazionali legitime sulla base di uno stringente test di proporzionalità.
Il risultato getta però qualche ombra sulla capacità della Repubblica italiana di difendere correttamente i prorpi interessi e di rappresnetare a livello di giurisdizione comunitaria le proprie posizioni, in quanto questioni non dissimili da quelle offerte dalla difesa portoghese erano state avanzate anche nelle numeros ecause "italiane" intervenute sull'argomento.

sabato, agosto 29, 2009

Corte di Strasburgo: carceri italiane illegali

Il link alla Sentenza della Corte europea dei diritti umani che ha giudicato contrarie alle previsioni della Convenzione europea le condizioni di detenzione nelle carceri italiane.
La sentenza arriva nel pieno della emergenza carceraria italiana e non è detto che a questa condanna ne possano seguire altre.

martedì, agosto 25, 2009

La House of Lords e il MAE "napoletano"

La House of Lords si pronuncia (nell'interessante Opinione di Lord Bingham of Cornhill cui si rinvia) su un MAE emesso dal GIP di Napoli, confrontandosi con la complicatezza e lunghezza del sistema processual-penalistico italiano.
Nello specifico il problema risiedeva nella circostanza per cui il MAE emesso dal GIP napoletano faceva riferimento a persona sottoposta a processo penale mentre nel frattempo l'iputato veniva condannato in contumacia dalla I sezione del Tribunale partenopeo e la condanna confermata dalla Corte di Appello, ragion per cui, secondo gli avvocati della difesa, il MAE doveva essere emesso ai fini dell'espiazione della pena; ciò nonostante il fatto che, secondo il nostro sistema preocessuale, a differenza di quanto avviene per lo più in Europa, una condanna, ancorchè confermata (o ahimè emessa!) in Appello non è ancora esecutiva, essendo necessario per il passaggio in giudicato il trascorrere infruttuoso del tempo concesso per l'eventuale Ricorso in Cassazione.

mercoledì, luglio 15, 2009

In GURI la legge di ratifica del Trattato di Prum

Adesione dell'Italia al Trattato di Prum sul contrasto alla criminalita'


Pubblicata in Gazzatta la legge di ratifica del Trattato di Prum da parte dell'Italia.Il Trattato ha l'obbietivo di rafforzare la cooperazione transfrontaliera per contrastare il terrorismo, la criminalità a e l'immigrazione clandestina.A tale scopo si prevede l'istituzione di una banca dati nazionale del DNA, e vengono apportate modifiche al codice di procedura penale.
(Legge 30 giugno 2009, n. 85, G.U. 13/07/2009, n. 160)

martedì, luglio 07, 2009

Persone detenute: le statistiche europee

Il 19 giugno la Commissione europea ha diffuso i dati relativi alla popolazione carceraria nell'Unione europea (qui).
I dati UE sono ben lontano da quelli americani, la popolazione carceraria è relativamente ed in termini assoluti minore rispetto aquella degli Stati Uniti d'America, anche se le condizioni di deternzione sono spesso assai peggiore, soprattutto nei paesi dell'Europa orientale ma non solo!
Dell'Europa e delle pene ne approfitta per sottolineare la gravità della situazione italiana: nel nostro paese il numero di detenuti è assai superiore alla capienza dei penitenziari e le condizioni di vita sonoi assai deteriori.
Anche per questo e per ritrovare una piena effettività del processo penale e della sanzione penale il nostro blog si dichiara favorevole all'ipotesi di amnistia, la sola che permetterebbe di porre un punto definitivo alla progressiva involuzione del sistema penale italiano ritrovando certezza del diritto, celerità dei processi ed effettività (e legalità costituzionale) della pena.

mercoledì, luglio 01, 2009

Il tribunale costituzionale tedesco da disco verde al Trattato di Lisbona

Il II Senato del Tribunale costituzionale tedesco si pronuncia a favore della ratifica del Trattato di Lisbona e della sua compatibilità con la Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca. I giudici di Karlsruhe danno così il loro contributo alla finalizzazione del lungo e tortuoso percorso di ratifica del c.d. "Trattato semplificato" (secondo l'espressione celebre di Sarkozy) nato dalle ceneri della Costituzione europea.