Cassazione: no all'indulto se si applica la pena inflitta altrove
PENA – INDULTO – APPLICABILITA’ A CONDANNA INFLITTA ALL’ESTERO ED ESPIATA IN ITALIA – ESCLUSIONE
La disciplina della esecuzione di condanne inflitte da uno Stato estero è regolamentata dalla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 e ratificata dall’Italia con legge n. 334 del 25/7/1988, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 dell’11/8/88. L’art. 9.3 della Convenzione stabilisce che l’esecuzione della pena è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione e non da quella dello Stato di condanna, ad eccezione del vincolo legato alla natura ed alla durata della sanzione (art. 10). L’art. 12 della Convenzione stabilisce, a sua volta, che una modifica della durata della pena può avvenire solo per effetto della concessione della grazia, dell’amnistia e della commutazione della pena, sicché tra le possibili cause modificatrici della durata della pena in esecuzione non rientra l’indulto.
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