Scommesse: la Cassazione ritorna in linea con la CGCE
LEGGI PENALI SPECIALI - RACCOLTA DI SCOMMESSE NON AUTORIZZATA PER CONTO DI SOCIETA' QUOTATE CON AZIONI ANONIME - REATI DI CUI ALL'ART. 4 L. N. 401/89 - CONFIGURABILITA' - ESCLUSIONE
L’attività organizzata per la accettazione e raccolta di scommesse, se operata per conto di società quotate aventi sede in altro Stato membro da soggetti esclusi dal rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 88 del TULPS per il solo fatto che la raccolta viene effettuata per conto di società con azionariato anonimo, e che non hanno potuto partecipare per tale ragione alle gare per l’attribuzione delle licenze sebbene in possesso delle necessarie autorizzazioni per la gestione organizzata di scommesse in altro Stato membro, non può integrare il reato di cui all’art. 4 della legge 13 febbraio 1989 n. 401, e successive modificazioni, in quanto in contrasto con i principi comunitari di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (la Corte ha ritenuto così di superare, a seguito della decisione 6 marzo 2007 della Corte di Giustizia – cause 338/04, 359/04 e 360/04, Placanica ed altri, l’arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite 26 aprile 2004 n. 23271, che aveva valutato non in contrasto con i principi comunitari le restrizioni nazionali in quanto giustificate da finalità di controllo per motivi di ordine pubblico).
Sentenza n. 16969 del 28 marzo 2007 - depositata il 4 maggio 2007
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