Vittime di reato e diritto al risarcimeto
Il diritto dell'Unione europea a partire dalla sentenza Cowan (1989) della Corte di giustizia ha ritenuto come centrale la tutela delle vittime di reato nello spazio giudiziario europeo.
Nel 2001 veniva adottata la decisione quadro (2001/220/GAI) relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale che prevedeva, all'articolo 9, il diritto della vittima a richiedere il risarcimento delle conseguenze dell'illecito mediante costituzione di parte civile nel processo penale di accertamento della responsabilità.
E' al contempo noto come la responsabilità derivante da reato degli enti giuridici sia stata introdotta nel nostro ordinamento come conseguenza di obblighi derivanti dal diritto comunitario e dell'Unione europea più in generale.
Parimenti risaputo è che la qualificazione di tale responsabilità come amministrativa sia conseguente al tentativo di rendere tale ipotesi di responsabilità immediatamente compatibile con l'impianto costituzionale e codicistico e che tale nomen nasconda di fatto una responsabilità di tipo penalistico che, conseguendo ad obblighi di tipo internazionale, è in via generale compatibile con l'impianto costituzionale così come ricostruito anche dalla giurisprudenza della Consulta a seguito dell'introduzione del nuovo art. 117 co. 1 CI.
Appare dunque essere in linea con le esigenze derivanti dal diritto comunitario ed internazionale una lettura (propugnata in questi giorni tra gli altri dal prof. C.F.Grosso) della normativa che ha introdotto la responsabilità degli enti (dlgs 231/2000) che tenga il più possibile conto delle esigenze delle vittime dei reati, consentendo a queste il più ampio soddisfacimento delle pretese, anche civilistiche, nel caso in cui una interpretazione di tal fatta non contrasti con preclusioni esplicite del nostro ordinamento o con principi generali e fondamentali recepiti dalla nostra Carta costituzionale.
Nel 2001 veniva adottata la decisione quadro (2001/220/GAI) relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale che prevedeva, all'articolo 9, il diritto della vittima a richiedere il risarcimento delle conseguenze dell'illecito mediante costituzione di parte civile nel processo penale di accertamento della responsabilità.
E' al contempo noto come la responsabilità derivante da reato degli enti giuridici sia stata introdotta nel nostro ordinamento come conseguenza di obblighi derivanti dal diritto comunitario e dell'Unione europea più in generale.
Parimenti risaputo è che la qualificazione di tale responsabilità come amministrativa sia conseguente al tentativo di rendere tale ipotesi di responsabilità immediatamente compatibile con l'impianto costituzionale e codicistico e che tale nomen nasconda di fatto una responsabilità di tipo penalistico che, conseguendo ad obblighi di tipo internazionale, è in via generale compatibile con l'impianto costituzionale così come ricostruito anche dalla giurisprudenza della Consulta a seguito dell'introduzione del nuovo art. 117 co. 1 CI.
Appare dunque essere in linea con le esigenze derivanti dal diritto comunitario ed internazionale una lettura (propugnata in questi giorni tra gli altri dal prof. C.F.Grosso) della normativa che ha introdotto la responsabilità degli enti (dlgs 231/2000) che tenga il più possibile conto delle esigenze delle vittime dei reati, consentendo a queste il più ampio soddisfacimento delle pretese, anche civilistiche, nel caso in cui una interpretazione di tal fatta non contrasti con preclusioni esplicite del nostro ordinamento o con principi generali e fondamentali recepiti dalla nostra Carta costituzionale.
1 commento:
MAW9403 4 cro gn00 200 ITA0403;
Apc-TANGENTI/ GUP: AGENZIA ENTRATE PARTE CIVILE CONTRO SOCIETA'
A giudizio Milano Logistica spa e 2 persone
Milano, 24 gen. (Apcom) - Il gup di Milano Giovanna Verga ha
rinviato a giudizio due persone e la societa' Milano Logistica
spa nell'ambito dell'inchiesta su alcuni episodi di corruzione in
cui sono coinvolti diversi funzionari e dipendenti dell'Agenzia
delle Entrate. Il 6 maggio iniziera' il processo per Francesco Di
Nardo, dirigente dell'area controllo dell'Agenzia delle Entrate
di Milano, per Giovanni Panciroli, rappresentante legale della
Milano Logistica e la societa' stessa, imputata per la legge 231
sulla responsabilita' oggettiva.
Come parte offesa dalla presunta violazione della legge 231, il
gup ha accolto la costituzione di parte civile la stessa Agenzia
delle Entrate, uno dei primi casi in Italia e per la prima volta
a Milano dove tale possibilità era stata esclusa da altri giudici
tra cui quello dell'udienza preliminare per la scalata ad
Antonveneta.
Di Nardo e' accusato di aver contribuito a cancellare un
accertamento fiscale da alcune centinaia di migliaia di euro a
carico della Milano Logistica, in cambio di una tangente da
50mila euro da Panciroli e da un altro imputato.
Gli altri sei imputati ricorreranno a riti altrernativi,
patteggiamenti e abbreviati.
Frk
241436 gen 08
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