lunedì, maggio 14, 2012

Circolare in materia di esecuzione delle sentenze penali UE


Via Arenula rammenta, peraltro, che ai fini degli effetti giuridici del riconoscimento, non sarà sufficiente indicare semplicemente che la sentenza straniera è riconosciuta agli effetti della legge italiana, ma occorrerà sempre precisare i reati per i quali il riconoscimento è effettuato.
Ciò, in particolare, in relazione a conseguenze quali, tra le altre, le preclusioni ai benefici penitenziari di cui all'art. 4-bis Ord. Pen. (così, ad esempio, si indicherà se la specifica condotta di commercio di sostanze stupefacenti sia riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti).
Il D.Lgs. 7 settembre 2010 n. 161 ha attuato nel nostro ordinamento la Dec. Quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea.
Lo strumento ha la finalità di consentire l'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione Europea nello Stato membro di cittadinanza della persona condannata o in un altro Stato membro che abbia espresso il consenso a riceverla. Il riconoscimento della sentenza non presuppone la condizione di detenzione del soggetto.
L'eventuale trasferimento, a sua volta, non presuppone il consenso della persona condannata, almeno nella maggior parte dei casi (v. art. 10, comma 4, D.Lgs. cit.). Unico presupposto indefettibile della procedura è quello della presenza del soggetto nello Stato membro di emissione della sentenza o in quello di esecuzione della stessa.
Nella procedura attiva, l'autorità italiana competente a chiedere l'esecuzione all'estero della sentenza di condanna è il pubblico ministero presso il giudice indicato all'art. 665 c.p.p. per quanto attiene all'esecuzione delle pene detentive e quello individuato ai sensi dell'art. 658 c.p.p. per l'esecuzione di misure di sicurezza personali detentive (v. art. 4, D.Lgs. cit.).
Nella procedura passiva, invece, competente a decidere sulla richiesta di esecuzione in Italia di una sentenza straniera è la Corte di Appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto della persona condannata oppure di quello del luogo di residenza, dimora o domicilio della stessa (v. art. 9 D.Lgs. cit.).
La decisione è soggetta a ricorso per cassazione.

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