Circolare in materia di esecuzione delle sentenze penali UE
Via Arenula rammenta, peraltro, che
ai fini degli effetti giuridici del riconoscimento, non sarà sufficiente
indicare semplicemente che la sentenza straniera è riconosciuta agli
effetti della legge italiana, ma occorrerà sempre precisare i reati per i
quali il riconoscimento è effettuato.
Ciò, in particolare, in relazione a conseguenze quali, tra le altre, le preclusioni ai benefici penitenziari di cui all'art. 4-bis
Ord. Pen. (così, ad esempio, si indicherà se la specifica condotta di
commercio di sostanze stupefacenti sia riconducibile all'ipotesi di cui
all'art. 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti).
Il D.Lgs. 7 settembre 2010 n. 161 ha attuato nel nostro ordinamento la Dec. Quadro 2008/909/GAI
relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento
alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative
della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione
Europea.
Lo strumento ha la finalità di consentire l'esecuzione
di una sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno
Stato membro dell'Unione Europea nello Stato membro di cittadinanza
della persona condannata o in un altro Stato membro che abbia espresso
il consenso a riceverla. Il riconoscimento della sentenza non presuppone
la condizione di detenzione del soggetto.
L'eventuale
trasferimento, a sua volta, non presuppone il consenso della persona
condannata, almeno nella maggior parte dei casi (v. art. 10, comma 4,
D.Lgs. cit.). Unico presupposto indefettibile della procedura è quello
della presenza del soggetto nello Stato membro di emissione della
sentenza o in quello di esecuzione della stessa.
Nella procedura
attiva, l'autorità italiana competente a chiedere l'esecuzione
all'estero della sentenza di condanna è il pubblico ministero presso il
giudice indicato all'art. 665 c.p.p. per quanto attiene all'esecuzione delle pene detentive e quello individuato ai sensi dell'art. 658 c.p.p. per l'esecuzione di misure di sicurezza personali detentive (v. art. 4, D.Lgs. cit.).
Nella
procedura passiva, invece, competente a decidere sulla richiesta di
esecuzione in Italia di una sentenza straniera è la Corte di Appello del
distretto in cui è avvenuto l'arresto della persona condannata oppure
di quello del luogo di residenza, dimora o domicilio della stessa (v.
art. 9 D.Lgs. cit.).
La decisione è soggetta a ricorso per cassazione.
Nessun commento:
Posta un commento