La Corte non segue l'AG: niente costituzione di parte civile per responsabilità degli enti
Con sentenza n. C-79/11 del 12 luglio 2012 la Corte di giustizia UE,
adita dal pubblico ministero del Tribunale di Firenze, ha risposto in
ordine al quesito se il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in
materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato, nel non prevedere “espressamente” la possibilità
che gli stessi siano chiamati a rispondere dei danni cagionati alle
vittime dei reati nel processo penale, sia conforme alle norme
comunitarie in materia di tutela della vittima dei reati nel processo
penale.
Sul punto la Corte riconosce come il D.Lgs. n. 231/2001 non detti
espresse disposizioni riguardo alla possibilità di effettuare la
costituzione di parte civile nei confronti di persone giuridiche
chiamate a rispondere della responsabilità «amministrativa» da reato
presa in considerazione dal summenzionato decreto.
Altresì ricorda come la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione e di merito depone, in senso maggioritario, nel negare l’ammissibilità di siffatte domande di costituzione di parte civile.
Altresì ricorda come la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione e di merito depone, in senso maggioritario, nel negare l’ammissibilità di siffatte domande di costituzione di parte civile.
Nel decidere la vertenza la Corte afferma come l’articolo 9, paragrafo
1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001,
relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, deve
essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un
regime di responsabilità delle persone giuridiche come quello di cui al
D.Lgs. n. 231/2001, la vittima di un reato non possa chiedere il
risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato, nell’ambito
del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito
amministrativo da reato.
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