giovedì, marzo 31, 2011

Responsabilità civile & attività giudiziaria

In questi giorni sono numerose le notizie in circolazione sulla stampa che riguardano la vicenda (sollevata da questo blog) e relative alla responsabilità dello Stato per violazioni del diritto derivanti da decisioni giudiziarie.
Innanzitutto va ribadito come la richiesta dell'UE riguardi una responsabilità dello Stato (ma per regresso anche dei magistrati, come nel sistema della Legge Vassalli) per violazione manifesta del diritto (UE ma sarebbe il caso di estendere l'ipotesi) derivante da decisione giudiziaria definitiva secondo l'ordinamento interno (è ad esempio il caso di decisioni pregiudizievoli derivanti da interpretazioni poi smentite, anche in vicende non connesse, in sede di ricorso dinanzi a Corte costituzionale, giurisdizione UE o Corte di Strasburgo!).
La logica dietro la richiesta è semplice: il mezzo ordinario per riparare errori giudiziari è il normale sistema delle impugnazioni, ma cosa succese se le giurisdizioni (soprattutto quelle di ultima istanza) assumono decisioni errate semmai rifiutandosi di attivare gli strumenti di collaborazione con i diversi giudici delle leggi operanti nel nsotro sistema (Corti costituzionali e Corte di giustizia UE)?

A dispetto dell'eccitato dibattito la questione appare abbastanza semplice. I toni particolari sono probabilmente dovuti ad un rapporto politica-ordine giudiziario assai sensibile da parecchi decenni che potrà solo essere riequilibrato da una ponderata revisione costrituzionale.

Su una cosa però questo blog non può non prendere posizione.
Alcune delle critiche alla revisione del sistema della responsabilità sono irricevibili perchè si fondano su un equivoco di fondo.
Le limitazioni alla responsabilità dei giudici (come l'interposizione dello Stato o la limitazione a casi di dolo e colpa grave o manifesta violazione del diritto) sono accettabili se e nella misura in cui tutelano l'esercizio della giurisdizione e non possono essere invocate (e non lo sono in quasi tutti i sistemi civili) per i titolari del potere di esercizio e conduzione dell'azione penale per i quali il regime della responsabilità andrebbe equiparato a quello di ogni altro funzionario pubblico (vedi su tutti l'esempio tedesco che prevede sostanziale immunità personale dei giudici e responsabilità piena dei PM!).

Il dibattito italiano sul tema appare sostanzialmente falsato da una carriera unica tra PM e giudici ormai indifendibile dal punto di vista della Costituzione ma anche e soprattutto degli standard internazionali relativi alla organizzazione dei sistemi giudiziari.
E' quello della separazione il vero punto nodale della intera vicenda, senza una vera e sostanziale distinzione di funzioni, carriere ed ordinamento tra accusa e giurisdizione ogni avanzamento pare difficile.

ps
Il dibattito italiano pare poi non essere sufficientemente consapevole che essenziale ad un ordinato funzionamento del sistema giudiziario è anche il modello di azione disciplinare che allo stato pare assai carente per giudici, Pm ed avvocati!

lunedì, marzo 28, 2011

Secondo il Tribunale costituzionale tedesco se lo Stato non riesce a garantire una detenzione dignitosa il detenuto va rilasciato



Due persone, rinchiuse per 23 ore in una cella di 8 metri quadrati con annessa toilette non separata: una detenzione in simili condizioni lede la dignità umana. Così ha stabilito il I Senato del Tribunale costituzionale tedesca (Bverfg) il 9 marzo nella procedura 1 BVR 409/09. Ma la sentenza sorprende soprattutto per l’osservazione aggiuntiva: se, per motivi di sovraffollamento non è possibile garantire una detenzione rispettosa della dignità umana, all’occorrenza i detenuti devono essere rilasciati.

Il caso riguardava un ex detenuto del Nord Reno-Westfalia, che ha vissuto 23 ore al giorno per 151 giorni in una cella di 8 mq con il gabinetto diviso da un paravento ma senza aerazione; con lui un secondo detenuto - sempre diverso. La doccia gli spettava solo due volte alla settimana, i suoi compagni di cella erano per lo più fumatori, sicché l’ambiente diventava un mix insopportabile di fumo, odori corporali e puzzo di gabinetto. La sua richiesta d’essere trasferito in una cella singola venne respinta. Date queste condizioni, l’uomo ha chiesto un risarcimento pecuniario alla Regione, ma senza successo. Ora, la Corte costituzionale federale gli ha dato ragione: le condizioni in cui ha vissuto giustificano la richiesta di un indennizzo.

Secondo i giudici di Karlsruhe, la superficie minima è di 6 - 7 metri quadrati per recluso. Qualora non sia possibile garantire una sistemazione umanamente dignitosa, si deve arrivare anche a liberare i detenuti. In certi casi, lo Stato ha il dovere “di rinunciare all’esecuzione della condanna”. I detenuti potrebbero quindi “richiedere l’interruzione, oppure il rinvio della pena”.
 
Anche la Germania va verso le liste di attesa come già alcuni paesi scandinavi?
 
In Italia invece tanta apatia nonostante che il nostro paese sia stato già più volte condannato dalla Corte di Strasburgo per le condizioni di detenzione non dignitose; una presa di coscienza della condizone nelle carceri forse sarebbe necessaria anche nella nostra giurisdizione.

giovedì, marzo 24, 2011

Rimpatrio clandestini: le questioni della Cassazione alla CGUE

SICUREZZA PUBBLICA – IMMIGRAZIONE CLANDESTINA - DIRETTIVA 2008/115/CE - INTERPRETAZIONE - RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA


La prima sezione della Corte di cassazione ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, e con applicazione del procedimento d’urgenza, su una serie di questioni di interpretazione degli articoli 2, par. 2, lett. b); 7, par. 1 e 4; 8, par. 1 e 4; 15, par. 1, 4, 5 e 6, della Direttiva 2008/115/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare). La Corte di giustizia è stata chiamata, in particolare, a chiarire: (a) se gli artt. 7 (par. 1 e 4), 8 (par. 1, 3 e 4) e 15 (par. 1) della Direttiva vadano interpretati nel senso che è precluso allo Stato membro, invertendo le priorità e l’ordine procedurale indicato dalle predette disposizioni, intimare allo straniero irregolare di lasciare il territorio nazionale quando non sia possibile dar corso all’allontanamento coattivo, immediato o previo trattenimento; (b) se l’art. 15, par. 1, 4, 5 e 6 della Direttiva, vadano quindi interpretati nel senso che è precluso allo Stato membro far conseguire all’ingiustificata mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio volontario, e per questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di delitto, con una sanzione detentiva (la reclusione) quantitativamente superiore (fino a dieci volte) rispetto al già esaurito, od oggettivamente impossibile, trattenimento ai fini di allontanamento; (c) se l’art. 2, par. 2, lett. b), della Direttiva possa essere interpretato, alla luce dell’art. 8 della stessa Direttiva e degli ambiti della politica comune individuati dall’art. 79 del Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE), nel senso che sia sufficiente che lo Stato membro decida di configurare come reato la mancata cooperazione dello straniero al suo rimpatrio volontario, perché la Direttiva non trovi applicazione; (d) se gli artt. 2 (par. 2, lett. b) e 15 (par. 4, 5 e 6) della Direttiva vadano, all’inverso, interpretati, anche alla luce dell’art. 5 della Convenzione EDU, nel senso che essi siano d’ostacolo alla sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non sia oggettivamente possibile, o non sia più possibile, il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della libertà che dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni; (e) se, conclusivamente, anche alla luce del decimo “considerando”, del previgente art. 23 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS), delle raccomandazioni e degli orientamenti richiamati in premessa dalla Direttiva e dell’art. 5 della Convenzione EDU, sia possibile affermare che gli artt. 7 (par. 1 e 4), 8 (par. 1, 3 e 4) e 15 (par. 1, 4, 5 e 6) della Direttiva conferiscono valore di regola ai principi che la restrizione della libertà ai fini del rimpatrio va considerata alla stregua di extrema ratio, e che nessuna misura detentiva è giustificata se collegata ad una procedura espulsiva in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva ragionevole di rimpatrio.


Ordinanza n. 11050 del 18 febbraio 2011 - depositata l'8 marzo 2011 (Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore E. Iannelli)



domenica, marzo 20, 2011

Sulla riforma costituzionale della giustizia (II)

Continuando nella rassegna di opinioni ed informazioni relative alla proposta di riforma costituzionale della Giustizia riportiamo l'opinione (che Dell'Europa e delle pene condivide!) di uno storico esponente di Magistratura Democratica: Nello Rossi.
Tra l'altro cogliamo l'occasione per ricordare come l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento è anche un obbligo internazionale (e dunque costoituzionale) essendo ale principio inserito nel Patto internazionale sui diritto civili e politici elabporatop in sede onusiana (art. 14).

Dal Corsera del 18.11.11
ROMA - La voce del procuratore aggiunto di Roma Nello Rossi è molto ascoltata all' interno di Magistratura democratica (la corrente di sinistra dei magistrati) e lui come in passato, quando era consigliere del Csm, ripete che nei momenti difficili bisogna «sapersi sporcare le mani senza cedere alla tentazione dell' immobilismo». Bisogna «avere coraggio». Anche accettando, «con un paio di corollari sulla prescrizione e sulla collegialità del giudice», la proposta di un «interlocutore ostile» come Silvio Berlusconi che ha rilanciato l' inappellabilità delle sentenze di primo grado. Berlusconi dice: se un giudice indipendente ti assolve in primo grado la partita deve finire lì. Condivide? «La inappellabilità delle sentenze di assoluzione è una scelta giusta. L' ho detto dieci anni fa, assai prima della legge Pecorella, e lo ripeto ora».

Quindi è giusto impedire alla pubblica accusa di fare appello. «In termini di principio, la questione è chiarissima. Se un imputato può essere condannato solo quando la sua colpevolezza è provata "al di là di ogni ragionevole dubbio", come si può negare che una sentenza di assoluzione in primo grado attesti in modo concretissimo che un giudice si è già convinto della innocenza o almeno ha già concretamente dubitato della colpevolezza dell' imputato?». E se il giudice, quel giorno, ha bevuto? «E allora la sentenza di assoluzione è illogica e contraddittoria e in questo caso è la Corte di Cassazione che deve annullarla».

Con quale frequenza i pm vanno in appello? «Gli appelli del pm sono assai pochi. La strada da imboccare è un' altra: valorizzare al massimo il processo di primo grado con la prova che si forma nel contraddittorio». A quali condizioni? «Con 2 indispensabili corollari: aumentare il numero di reati su cui giudica un collegio ed agganciare la prescrizione solo al primo grado. La prescrizione dovrebbe correre sin quando lo Stato tiene sotto processo un individuo. Se è l' imputato che chiede l' appello si va oltre la prescrizione». La Consulta ha già bocciato la legge Pecorella. «Si potrebbe riproporre l' inappellabilità con legge costituzionale. E poi la parità delle parti non mi sembra un argomento insormontabile. E' difficile mettere sullo stesso piano l' imputato che soffre il processo ed un ufficio che può appellare burocraticamente». Perché il premier ha rilanciato l' inappellabilità? «Non so se serve a Berlusconi e non mi interessa neppure. Come ha scritto Fernando Braudel "dirigere i propri pensieri contro qualcuno significa rimanere nella sua orbita". E non ce lo possiamo più permettere».

Dino Martirano


Chi è Nello Rossi: 62 anni, già consigliere del Csm ed ex segretario dell' Associazione nazionale magistrati, è procuratore aggiunto di Roma e appartiene alla corrente di Magistratura democratica

giovedì, marzo 17, 2011

Riforma della giustizia e visione comparata: responsabilità disciplinare

Questo blog è a favore di una ampia (e forse per questo, ahinoi, velleitaria in questo paese!) riforma della Giustizia, a partire da separazione delle carriere, nuovo procedimento disciplinare sino ad un nuovo modello di reclutamento dei magistrati ed ad un nuovo approccio in materia di responsabilità dello stato e dei funzionari pubblici che sappia contemperare indipendenza nel giudizio e tutela dei diritti.

Su questi punti appare utile un confronto con altre esperienze; per questo proveremo a diffondere e suggerire documenti utili all'approfondimento.
Iniziamo col segnalare un dossier della Camera sulla responsabilità disciplinare dei magistrati in alcune esperienze europee:
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/MLC16007.htm

mercoledì, marzo 16, 2011

Ancora in materia di giochi d'azzardo

Nuova interessante pronuncia della CGUE in materia di giochi d'azzardo. Questa volta l'attenzione del giudice europeo si appunta sulla legislazione austriaca.
Secondo la Corte, in causa C-64/08:

1) L’art. 43 CE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che limita la gestione dei giochi d’azzardo nelle case da gioco esclusivamente agli operatori che abbiano la loro sede nel territorio di tale Stato membro.


2) L’obbligo di trasparenza derivante dagli artt. 43 CE e 49 CE, nonché dai principi di parità di trattamento e di non discriminazione a causa della nazionalità, osta all’attribuzione, senza alcuna apertura alla concorrenza, della totalità delle concessioni relative alla gestione delle case da gioco nel territorio di uno Stato membro.



lunedì, marzo 14, 2011

Inottemperanza dello straniero: anche la Cassazione rinvia alla CGUE



La prima sezione penale della Corte suprema di Cassazione, nel procedimento a carico di Demba Ngagne, in esito all’udienza pubblica dell'8 marzo 2011, ha deliberato di proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea in merito alla direttiva 2008/115/CE, del 16 dicembre 2008, recante «norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

Nel caso di specie, il Procuratore generale presso la Corte ha proposto richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza di condanna del ricorrente per il delitto di cui all’art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante dalle modifiche introdotte ex art. 1, comma 22, lettera m) della legge15 luglio 2009, n. 94 (approvata in pendenza del termine per l'adeguamento della normativa interna alla direttiva). La richiesta di annullamento è stata formulata per la ritenuta insussistenza del fatto ascritto al ricorrente, sul presupposto che la disciplina interna in materia di inottemperanza all’ordine di allontanamento contrasti con la citata direttiva.

La Cassazione, come detto, ha sollecitato la Corte europea affinché si pronunci in via pregiudiziale sulle questioni di interpretazione dell’art. 2, par. 2, lett. b), dell’art. 7, par. 1 e 4, dell’art. 8, par. 1 e 4, dell’art. 15, par. 1, 4, 5, 6 della suddetta direttiva.

Cass. pen., sez. I, 8.3.2011, Pres. Chieffi, Rel. Di Tomassi, Ric. Ngagne

sabato, febbraio 26, 2011

Due o tre brevi considerazioni sulla direttiva rimpatri e i suoi effetti nell'ordinamento interno

La direttiva rimpatri (2008/115/CE) ha visto scadere il termine per la trasposizione lo scorso 24 dicembre. Da allora la direttiva è invocabile (ed applicabile) nei sistemi giudiziari e dinanzi alle Autorità amministrative dei paesi che non l'hanno ancora trasposta, almeno nelle sue parti idonee alla immediata applicazione.
La direttiva di per sè non contiene obblighi di penalizzazione nè di depenalizzazione (come pure in astratto, e nonostante le varie tesi che si susseguono in questi giorni, potrebbe), acendo una posizione piuttosto agnostica per quanto riguarda le potestà sanzionatorie penali degli Stati membri.
In secondo luogo la direttiva si applica solo ai soggetti già presenti sul territorio degli Stati UE, non estendendosi il suo campo di applicazione ai soggetti in fase di ingresso nello spazio UE.
La direttiva garantisce, però, alcuni diritti minimi ai cirttadini dei paesi terzi sottoposti a procedure di rimpatrio.
Non molti, non essenso il tenore politico e giuridico della direttiva particolarmente garantista (vedi l'amplissimo termine di detenzione amministrativa dalla stessa consentito).

E' probabile che la direttiva non consenta la carcerizzazione di soggetti rispetto ai quali si sia adottato un ordine di abbandonare il terruitorio dello Stato non conforme alla disciplina della direttiva in materia di rimpatrio volontario (o comunque ai termini della stessa disciplina UE).
E' sicuro che la direttiva non consenta in via ordinaria l'accompagnamento coatto dei cittadini extracomunuitari nei loro paesi di origine.
E' sicuro che conceda a questi un termine per il ritorno volontario che vada da un minimo di 7 ad un massimo (estensibile) di 30 giorni.
E' certo che la direttiva riduca il termine per il divieto di reingresso nel territorio dell'Unione in maniera considerevole rispetto alla attuale disciplina italiana (max 5 anni in genere).
In breve, la direttiva, in un quadro come duicevamo non particolarmente garantista, prova a razionalizzare le procedure di rimpatrio ed espulsione introducendo alcuni diritti minimi.
E' chiaro che le norme della direttiva, in primis quelle in questa sede citate, sono direttamente applicabili e direttamente vincolanti per i giudici interni e per la amministrazione dipendente dal Ministero dell'Interno.
Ciò nonostante e nonostrante le numerose pronunce giudiziarie che si rincorrono in giro per l'Italia alla ricerca di interpretazioni non sempre estremamente convincenti, le Prefetture e le Questure italiane predispongono ancora gli accompagnamenti coatti col beneplacito dei Giudici di pace sui quali è stata scaricata una immane responsabilità, come comprovato dal provvedimento predisposto dalla Questura di Caserta che Dell'Europa e delle pene mette qui a disposizione.

lunedì, gennaio 31, 2011

Disciplina dell'immigrazione, reato di inottemperanza e diritto dell'Unione europea

Rinviamo ad una interessante pronunzia di un giudice cagliaritano in materia di disapplicazione della norma penale che sanziona l'inottemperanza all'ordine di espulsione emanato dal Prefetto, per contrasto con la dirfettiva 2008/115/CE non ancora recepita nel nostro ordinamento. Si tratta di questione interessante risolta in via disapplicativa dal Tribunale sardo; probabilmente non si tratta dell'unica soluzione possibile, forse nemmeno della più corretta.

Tribunale di Cagliari, 14 gennaio 2011 (sent.), Giud. Renoldi

STRANIERI – INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE – Direttiva 2008/115/CE – Norme della direttiva che disciplinano il procedimento amministrativo di rimpatrio – Effetti diretti – Sussistenza – Contrasto di tali norme con le disposizioni del t.u. imm. che disciplinano il procedimento amministrativo di espulsione (artt. 13 e 14) – Sussistenza – Illegittimità sopravvenuta dopo la scadenza del termine di attuazione della direttiva dei provvedimenti emanati nell'ambito del procedimento amministrativo di espulsione prima di tale termine – Sussistenza – Disapplicazione dei provvedimenti stessi da parte del giudice penale – Delitto di inottemperanza all'ordine di allontanamento – Insussistenza del fatto di reato


In ordine alla disciplina prevista dall'art. 14 T.U. D. Lgs. n. 286/1998, il decreto prefettizio e l'ordine questorile emessi prima della scadenza del termine per l'attuazione della direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008, pur legittimamente assunti, devono essere disapplicati a seguito del sopravvenuto contrasto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo di espulsione (contenute in particolare negli artt. 13 e 14 T.U. immigrazione) con le disposizioni pertinenti della direttiva, a cui devono riconoscersi effetti diretti, trattandosi di norme chiare, precise e incondizionate, dalle quali discende un effetto giuridico favorevole per lo straniero nei confronti dello Stato inadempiente

venerdì, gennaio 28, 2011

CGUE: libera circolazione e limiti alla tutela rafforzata

La Corte di giustizia (Grande sezione) si è pronunziata in materia di libera circolazione (attuazione della direttiva 2004/38/CE) e limiti alla tutela dei cittadini UE determinata da motivi imperativi di sicurezza pubblica.
Secondo la Corte, in causa C-145/09:

1) L’art. 28, n. 3, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che, per stabilire se un cittadino dell’Unione abbia soggiornato nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti la decisione di allontanamento, criterio determinante per la concessione della protezione rafforzata accordata da tale disposizione, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti in ciascun caso di specie, in particolare la durata di ciascuna delle assenze dell’interessato dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, nonché le ragioni che hanno indotto l’interessato a lasciare tale Stato membro e che possono determinare se dette assenze comportino o meno lo spostamento verso un altro Stato del centro dei suoi interessi personali, familiari o professionali.



2) Qualora il giudice del rinvio accerti che il cittadino dell’Unione di cui trattasi beneficia della protezione dell’art. 28, n. 3, della direttiva 2004/38, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale può rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» che possono giustificare un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell’Unione che ha soggiornato nello Stato membro ospitante durante i precedenti dieci anni. Qualora il giudice del rinvio accerti che il cittadino dell’Unione di cui trattasi beneficia della protezione dell’art. 28, n. 2, della direttiva 2004/38, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale rientra nella nozione di «gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».



mercoledì, gennaio 12, 2011

MAE: applicazione dell'art. 18, let.p della L. 69/05

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - CONSEGNA PER L'ESTERO - APPLICAZIONE DEL MOTIVO DI RIFIUTO DI CUI ALL'ART. 18, LETT. P), L. N. 69/2005 - CONDIZIONI


In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna presentata dall’autorità giudiziaria straniera riguardi fatti commessi in parte nel territorio dello Stato ed in parte in territorio estero, la verifica della sussistenza della condizione ostativa prevista dall’art. 18, comma primo, lett. p), della l. n. 69/2005, deve essere coordinata con la previsione della clausola di salvezza contenuta nell’ art. 31 della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, secondo cui “gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell’adozione della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest’ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato”. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale emesso dall’autorità tedesca per reati concernenti il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in Germania, in cui la S.C. ha rigettato il ricorso, ritenendo applicabile l’art. II dell’Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con l. 11 dicembre 1984, n. 969, con il quale le parti hanno inteso facilitare l’applicazione della Convenzione europea di estradizione del 1957, nell’ipotesi in cui la domanda di consegna riguardi anche altri reati non soggetti alla giurisdizione dello Stato di rifugio e risulti opportuno far giudicare tutti i reati nello Stato richiedente).

Sentenza n. 45524 del 20 dicembre 2010 - depositata il 27 dicembre 2010

(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore E. Calvanese)



martedì, gennaio 04, 2011

Diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010: diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (2010/64/UE)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:IT:PDF
(pubblicata in G.U.C.E. il 26 ottobre 2010)

Dopo aver rammentato il carattere fondamentale, nell'ambito della politica europea di reciproco riconoscimento delle decisioni civili e penali, della fiducia fra Stati e dell'affidamento degli stessi circa le normative vigenti e il modo di applicazione delle stesse, la direttiva ribadisce i principi ispiratori del giusto processo, come sanciti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Fra le nuove prospettive apportate dal TFUE si ricorda, fra l’altro, l'invito a creare norme minime comuni atte a facilitare il reciproco riconoscimento delle decisioni, ricomprendendo fra le stesse quelle relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione dei procedimenti penali.

Il sistema deve tendere ad un costante e continuo miglioramento, e si sottolinea come il livello di tutela previsto dalle normative interne non possa mai essere inferiore a quanto stabilito in tema di giusto processo.

lunedì, dicembre 20, 2010

Lotta alle frodi fiscali IVA: nasce EUROFISC

Eurofisc è uno nuovo strumento nelle mani dei paesi membri dell'Unione europea per combattere le frodi Iva.
Suo obiettivo è creare una struttura per la cooperazione permanente alla lotta contro le frodi e l'evasione fiscale.
Inoltre, è in grado di interdire la pratica illecita del ricorrere ai paradisi fiscali.
È il Regolamento 7 ottobre n. 904/2010 del Consiglio in materia di cooperazione amministrativa e lotta alle frodi Iva, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 12 ottobre 2010 a introdurre Eurofisc in qualità di meccanismo capace di coinvolgere, con un programma di controlli e monitoraggio, tutti gli Stati membri con un coordinamento centrale affidato invece a un singolo Stato.
I compiti principali sono favorire lo sviluppo di un sistema multilaterale per il contrasto alle frodi, per il coordinamento dello scambio di informazioni e per l'uso che ne viene fatto.
In particolare, diffonderà modelli di frode individuati e buone pratiche, ma trasmetterà anche i dati relativi a fornitori e clienti, mettendoli a disposizione delle autorità interessate.
Un altro punto di forza di Eurofisc deriva dall'archiviazione in un sistema elettronico delle informazioni su identità, attività, organizzazione e indirizzo delle persone che hanno un numero di identificazione Iva e l'accesso da parte degli altri Stati è automatico.
In questo modo sarà sviluppato e implementato un database accessibile a tutti i partecipanti che sarà coperto da segreto professionale.
Nel caso in cui le indagini su un caso richiedano un onere eccessivo, uno Stato può rifiutarsi di rispondere a un altro Stato se le notizie non sono raccolte per esigenze interne e se il Paese richiedente non può inviare informazioni equipollenti.
Inoltre, gli stati dell'Unione si impegnano a scambi spontanei di informazioni che possano essere utili per i controlli disposti da autorità di un altro Paese. Previsto anche il controllo simultaneo della situazione tributaria di uno o più soggetti passivi collegati tra loro.
Fanno parte di Eurofisc i rappresentanti dei 27 Paesi membri coordinati da un responsabile a cui sarà affidato il compito di orientare e definire il controllo delle attività.

Primo processo in Italia radicato sulla base della Convenzione di New York del 1984

La notizia: LECCE, 20 DIC - Otto tra magistrati e poliziotti messicani sono stati rinviati a giudizio dal gup del Tribunale di Lecce Vincenzo Brancato per l'omicidio volontario del bancario leccese Simone Renda, di 34 anni, compiuto il 3 marzo 2007 nel carcere di Playa del Carmen, dove era in vacanza. Si tratta della prima applicazione in Italia della Convenzione di New York del 1988 la quale prevede, in caso di trattamenti disumani e degradanti, la giurisdizione nel Paese della vittima di tali soprusi.
Il link alla Convenzione

sabato, dicembre 18, 2010

MAE: la consegna si effettua sulla base di sentenze esecutive anche se non irrevocabili

Sentenza n. 42159 udienza del 16 novembre 2010 - depositata il 29 novembre 2010

(Sesta Sezione Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore E. Calvanese)


In tema di mandato di arresto europeo, nell’ipotesi in cui la consegna sia stata richiesta dall’autorità estera ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, occorre che la relativa richiesta sia basata su una sentenza di condanna dotata di forza esecutiva, dovendosi ritenere che il nuovo sistema introdotto dalla decisione quadro n. 2002/584/GAI (ex art. 8, par. 1, lett. c) ) abbia inteso dare rilevanza alla sola “esecutività”, e non certo alla “irrevocabilità” della sentenza, quale condizione veramente essenziale della cooperazione per la consegna delle persone ricercate tra gli Stati membri dell’U.E. (Fattispecie relativa ad una richiesta di consegna avanzata dall’autorità giudiziaria francese, la quale ha affermato nel m.a.e. che la sentenza emessa dal giudice di secondo grado era “esecutiva”, benché ancora ricorribile per cassazione).

venerdì, dicembre 03, 2010

Consiglio d'Europa su indipendenza e responsabilità dei giudici

Interessante documento del Consiglio d'Europa in materia di indipendenza, status e responsabilità dei magistrati.

mercoledì, dicembre 01, 2010

Scudo fiscale: la Commissione continua l'esame

Non c'è ancora il disco verde definitivo circa la legittimità dello scudo fiscale italiano.
Il Reclamo presentato da alcuni parlamentari italiani è ancora all'attenzione dei competenti uffici della Commissione europea. Di seguito la risposta del Commisario competente alla Giustizia ed agli affari interni, Barnier, ad una interrogazione dell'Italia dei Valori che chiedeva di conoscere lo Stato della procedura.

E-7029/10IT - E-7030/10IT

Risposta di Michel Barnier a nome della Commissione (29.11.2010)

La Commissione riconosce che finora non è ancora stata data una risposta definitiva alle questioni sollevate dagli onorevoli parlamentari in merito allo "scudo fiscale" italiano. Ciò non è dovuto a ritardi amministrativi. La complessità della normativa italiana ha sollevato numerose e complesse questioni in relazione a importanti aspetti del diritto dell'UE, in particolare la fiscalità, i movimenti di capitali e il riciclaggio, che hanno richiesto un'analisi approfondita e coordinata da parte di diverse Direzioni generali della Commissione.



A questo riguardo, si sono tenute delle riunioni con le autorità italiane dirette a chiarire l'esatta portata e le implicazioni della normativa in oggetto. Successivamente all'introduzione dello "scudo fiscale" le autorità italiane hanno emanato varie circolari che andavano anch'esse analizzate per poter avere un quadro completo della normativa. Inoltre, le autorità italiane hanno trasmesso solo recentemente al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) le informazioni richieste sui risultati effettivi conseguiti con lo scudo fiscale, in particolare sotto il profilo del riciclaggio di fondi illeciti. Tali informazioni complementari, ad avviso della Commissione, erano indispensabili per poter procedere ad un esame completo delle implicazioni dello scudo fiscale.



I servizi della Commissione stanno ultimando la loro analisi. Non appena tale lavoro sarà completato, la Commissione informerà gli onorevoli parlamentari del suo esito.

lunedì, novembre 22, 2010

MAE: nozione di stessi fatti secondo la CGUE

La Corte di giustizia dell'Unione si pronuncia in un procedimento (C-261/09) originato dal rinvio di una Corte penale tedesca ed affronta la questione relativa alla corretta interpretazione della nozione di "stessi fatti".
Secondo la Grande sezione della giurisdizione europea:

Ai fini dell’emissione e dell’esecuzione di un mandato di arresto europeo, la nozione di «stessi fatti», di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione;

In presenza di circostanze come quelle oggetto della causa principale, in cui l’autorità giudiziaria emittente, rispondendo ad una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 15, n. 2, della decisione quadro formulata dall’autorità giudiziaria di esecuzione, abbia espressamente rilevato, in applicazione della propria legge nazionale e nel rispetto delle esigenze derivanti dalla nozione di «stessi fatti» consacrata nell’art. 3, n. 2, della decisione quadro, che la precedente decisione pronunciata nel proprio ordinamento giuridico non costituiva una sentenza definitiva riguardante gli stessi fatti oggetto del proprio mandato di arresto e non ostava quindi al perseguimento dei reati indicati nel mandato di arresto medesimo, l’autorità giudiziaria di esecuzione non ha alcun motivo per applicare, con riguardo alla sentenza medesima, il motivo di non esecuzione obbligatoria previsto dall’art. 3, n. 2, della menzionata decisione quadro.



lunedì, ottobre 18, 2010

ROM e diritto UE: la Francia fa marcia indietro

La Francia fa marcia indietro ed accetta di cambiare le proprie normne ritenute incompatibili col diritto UE ed in specialmodo con la direttiva 2004/38/CE (qui il link al comunicato del Ministero degli esteri francese).
Di qualche settimana fa la grave polemica tra il commissarioalla Giustizia Vivianne Reding ed il Presidente francese. Pare che le ragioni del diritto abbiano avuto la meglio.

domenica, ottobre 10, 2010

Responsabilità civile dei magistrati: si va in Corte

Della vicenda se ne sono occupati in pochi, forse solo Dell'Europa e delle pene.
Il silenzio della stampa è stato assordante ed anche l'attenzione degli studiosi scarsa!
Dalle sole iniziative di questo blog, e dall'attenzione di alcuni parlamentari (i radicali Meccacci alla Camera dei deputati e Cappato al Parlamento europeo) sono scaturite infatti le interrogazioni parlamentari e solo successivamente l'apertura della procedura di infrazione UE.
La vicenda è però andata avanti ed un ulteriore passo è stato compiuto dalla Commissione nella riunione del Collegio del 24 giugno scorso.
L'Italia è stata finalmente deferita alla Corte di giustizia  dell'Unione europea per violazione del diritto UE.
La violazione sarebbe costituita, secondo l'insegammento della Sentenza Traghetti del  Mediterraneo (C-173/03), dalla eccessiva restrittività delle previsioni contenute dalla legge italina che disciplina (o meglio esclude!) la responsabilità civile dei magistrati italiani (e dello Stato italiano per fatti commessi da magistrati).
La vicenda potrebbe essere una occasione irripetibile per ripensare e riformare la Legge Vassalli che appare assolutamente inidonea a disciplinare la materia secpondi principi di equità e giustizia oltrechè rappresentare un patente tradimento della volonta dei cittadini italiani espressa col referendum del 1988.
Abbiamo anche il numero del caso: C-379/10, speriamo che possa diventare un numero importante per l'organizzazione della nostra Giustizia nel nostro paese.