martedì, maggio 11, 2021

Tabulati telefonici. Il Tribunale di Rieti rimette gli atti alla CGUE. L'ordinanza presenta alcune problematicità dal punto di vista UE e probabilmente "chiede troppo" alla Corte UE.

 

Il Tribunale penale di Rieti, con ordinanza del 4 maggio 2021, ha sollevato domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia dell’Unione europea in relazione ai conseguenti dubbi applicativi della sentenza 2 marzo 2021, nella causa C 746/18, emessa dalla stessa Corte in materia di acquisizione dei tabulati telefonici e individuazione dell’organo competente ad autorizzare tali operazioni.
Nella citata sentenza infatti la CGUE aveva dichiarato in contrasto con il diritto dell’Unione europea la normativa estone in quanto, al pari di quella italiana, permette la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico telefonico e informatico, nonché dei dati relativi all’ubicazione, e la necessità che l’acquisizione di tali dati sia autorizzata da un’autorità indipendente o di un giudice terzo e imparziale.
 
I principi espressi dalla Corte di Giustizia stanno dando origine a una serie “contrasti interpretativi” che si ripercuotono in prima battuta sui procedimenti in corso.
«Ritiene il Giudice remittente che alla luce dei profili di “criticità applicativa” dei princìpi elaborati dalla CGUE nella sentenza del 2 marzo 2021», si legge nell’ordinanza, «tali principi non possano costituire presupposto per una diretta disapplicazione della normativa nazionale in ipotesi contrastante: ma debba essere sollecitato un espresso chiarimento da parte del Giudice Europeo in punto di efficacia della predetta sentenza interpretativa, in primo luogo valutando la possibilità di ritenere che il P.M. per come disegnato dall’ordinamento italiano offra sufficienti garanzie di giurisdizionalità, per continuare ad essere titolare in proprio di tale potere di acquisizione, considerando anche il vaglio
comunque rimesso ex post al giudice che deve emettere la decisione; ovvero di modulare gli effetti della sentenza in chiave irretroattiva, al fine di non pregiudicare fondamentali esigenze di certezza del diritto e “certezza investigativa”, limitatamente ai giudizi tuttora pendenti, in chiave di prevenzione e repressione di gravi reati, nell’ottica anche di consentire un possibile e auspicabile intervento del legislatore nazionale in materia senza che si realizzino ingiustificate disparità di trattamento con altri istituti della legislazione nazionale, ad esempio in tema di intercettazioni telefoniche».
 
Sono dunque sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:
 
1) se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza, in forza anche dei princìpi stabiliti dalla stessa CGUE nella sentenza del 2 marzo 2021 nella causa C13 746/18, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, prevista dall’art. 132, comma 3 del decreto legislativo n. 196/2003, la quale renda il pubblico ministero, organo dotato di piene e totali garanzie di indipendenza e autonomia come previsto dalle norme del Titolo IV della Costituzione italiana, competente a disporre, mediante decreto motivato, l’acquisizione dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione ai fini di un’istruttoria penale.
 
2) Nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta negativa, se sia possibile fornire ulteriori chiarimenti interpretativi riguardanti una eventuale applicazione irretroattiva dei princìpi stabiliti nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18, tenuto conto delle preminenti esigenze di certezza del diritto nell’ambito della prevenzione, accertamento e contrasto di gravi forme di criminalità o minacce alla sicurezza;
 
3) Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza, in forza anche dei princìpi stabiliti dalla stessa CGUE nella sentenza del 2 marzo 2021 nella causa C-746/18, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, prevista dall’art. 132, comma 3 del decreto legislativo n. 196/2003, letto alla luce dell’art. 267, comma 2, Codice di procedura penale, la quale consenta al Pubblico Ministero, in casi di urgenza, l’immediata acquisizione dei dati del traffico telefonico con successivo vaglio e controllo del Giudice procedente.

lunedì, marzo 08, 2021

La Corte di giustizia interviene sulla acquisibilità dei tabulati. O della privacy presa sul serio.

 

La Corte di giustizia interviene sulla acquisibilità dei tabulati. 

O della privacy presa sul serio.

 

Lo scorso 2 marzo la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sua massima composizione (Grande camera), in causa C-746/18, ha emesso una sentenza dal sicuro impatto anche per il diritto interno e nel caso di specie per il processo penale.

Chiamata a pronunciarsi sulla base di un rinvio pregiudiziale della Corte suprema estone la Corte di giustizia ha ribadito la sua precedente giurisprudenza chiarendola per quanto riguarda gli effetti anche nell’ambito del processo penale.

La questione è relativa possibilità di acquisire nel processo penale tabulati relativi a dati idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente o sulla ubicazione delle apparecchiature terminali utilizzate allorquando tali informazioni consentano anche di trarre precise conclusioni sulla vita privata senza che tale possibilità sia circoscritta a forme gravi di criminalità.

Di conseguenza si pone un limite oggettivo alla acquisibilità di tabulati relativi a comunicazioni elettroniche e si provvede inoltre a individuare anche un limite soggettivo quanto alla autorità alla quale un tale accesso alle informazioni è consentito.

Secondo la Corte “L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l’accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull’ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l’accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo.

Ma non solo. La Corte ha modo di pronunciarsi anche su quale sia l’Autorità nazionale che possa autorizzare l’accesso alle banche dati dei gestori del traffico telefonico ed elettronico in senso lato; secondo la Corte:

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l’azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione ai fini di un’istruttoria penale”.

 

Si impone a questo punto, e nonostante i ripetuti interventi della Cassazione che hanno inteso ritenere la disciplina italiana compatibile con il diritto UE, la revisione della disciplina italiana, ponendosi al contempo un serio problema quanto alla utilizzabilità dei dati, acquisiti nei procedimenti penali d’iniziativa del Pubblico ministero per fatti diversi da condotte integranti forme gravi di criminalità o che determinino gravi minaccia alla sicurezza pubblica.

giovedì, settembre 24, 2020

Diritto dell'Unione europea e interdittive antimafia: inammissibile il rinvio pregiudiziale del Tar Puglia

 

La Corte di Giustizia dichiara irricevibile la domanda di pronunzia pregiudiziale sollevata dal TAR Puglia (Bari) in materia di interdittiva antimafia.
Purtroppo il Tribunale pugliese ha errato nel formulare il quesito pregiudiziale enon ha individuato alcun punto di collegamento cona la disciplina dell'Unione europea.
 

 
 
Di seguito l'Ordinanza:
 
 
ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
 
28 maggio 2020 (*)
 
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta – Principi generali di diritto dell’Unione europea – Diritto a una buona amministrazione – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Atto adottato dalla prefettura inteso al divieto dell’attività in ragione di una presunta infiltrazione mafiosa – Normativa che non prevede un procedimento amministrativo in contraddittorio»
 
Nella causa C‑17/20,
 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Italia), con ordinanza del 27 novembre 2019, pervenuta in cancelleria il 14 gennaio 2020, nel procedimento
MC
contro
Ufficio territoriale del governo (U.T.G.) – Prefettura di Foggia,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da S. Rodin, presidente di sezione, D. Šváby (relatore) e K. Jürimäe, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e del principio generale del diritto dell’Unione a un procedimento in contraddittorio.
2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la MC e l’Ufficio territoriale del governo (U.T.G.) – Prefettura di Foggia (in prosieguo: la «prefettura di Foggia») con riguardo all’adozione, da parte di quest’ultima, il 9 giugno 2017, di un’informazione antimafia interdittiva.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, intitolato «Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale», dispone quanto segue:
«Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:
a) un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;
b) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;
c) l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».
Diritto italiano
4 L’articolo 84 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Supplemento ordinario alla GURI n. 226, del 28 settembre 2011), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice antimafia»), al comma 3, dispone quanto segue:
«L’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4».
5 A termini dell’articolo 90, comma 1, di detto codice, l’informazione antimafia è conseguita mediante consultazione, da parte della prefettura competente, della banca dati nazionale specifica.
6 Ai sensi dell’articolo 92, comma 2, del codice antimafia, un’informazione interdittiva è rilasciata quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del codice medesimo o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, di detto codice, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, dello stesso codice.
7 Se dalla consultazione della banca dati nazionale emerge l’esistenza delle cause previste dall’articolo 84, comma 4, del codice antimafia, un’informazione interdittiva in ragione di un tentativo di infiltrazione mafiosa è comunicata all’impresa interessata ai sensi dell’articolo 92, comma 2 bis, di detto codice. I pubblici poteri revocano le concessioni o recedono dai contratti di lavori o servizi in corso con l’impresa.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
8 Su domanda di un Comune italiano, la prefettura di Foggia ha avviato, ai sensi dell’articolo 91 del codice antimafia, un’indagine sulla MC, società che esercita un’attività edile.
9 Dal momento che da tale indagine sono risultati elementi oggettivi costitutivi di un insieme di indizi della presenza di possibili casi di infiltrazione mafiosa, volti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’attività imprenditoriale svolta dalla società di cui trattasi, la prefettura di Foggia ha adottato, il 9 giugno 2017, un’informazione antimafia interdittiva nei confronti di detta società, che le è stata comunicata il 14 giugno 2017.
10 Il Comune che aveva sollecitato l’avvio delle indagini, fondandosi su tale informazione, ha avviato un procedimento di revoca della concessione di un terreno utilizzato dalla MC per lo svolgimento della sua attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione di sabbia, pietre, marmi e materiali di risulta provenienti da una cava a cielo aperto.
11 La MC ha presentato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Italia) un ricorso per l’annullamento del provvedimento oggetto del procedimento principale.
12 Detto giudice rileva che l’adozione di tale informazione non è stata preceduta da un contraddittorio tra l’amministrazione prefettizia e la MC, pur essendo sfociata nel divieto di esercizio dell’attività da parte della MC, sul fondamento di una presunzione di infiltrazione della mafia in detta società, che può risultare anche da semplici indizi, presunzioni o inferenze argomentative.
13 Risulterebbe dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Italia), segnatamente da una sentenza pronunciata in seduta plenaria, il 6 aprile 2018, che un’informazione antimafia costituisce una misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e che è intesa ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alla criminalità organizzata.
14 Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia contesta tuttavia tale interpretazione in base al rilievo secondo cui un’informazione antimafia interdittiva comporta la dissoluzione del rapporto giuridico tra l’impresa interessata e la pubblica amministrazione. Tale atto avrebbe pertanto conseguenze durevoli, se non addirittura permanenti, indelebili e inemendabili, dal momento che sfocerebbe nel ritiro di un titolo pubblico, nel recesso o nella risoluzione di un contratto. Secondo il giudice del rinvio, un tale atto ha l’effetto di escludere definitivamente l’impresa e l’imprenditore interessati dal circuito economico dei rapporti con la pubblica amministrazione.
15 Orbene, nonostante le conseguenze particolarmente pesanti per l’impresa interessata da tale atto, quest’ultima non partecipa al procedimento che conduce alla sua adozione. In un procedimento come quello di cui trattasi nel procedimento principale, l’eventualità che si instauri un contraddittorio dipenderebbe dalla valutazione discrezionale del prefetto competente, alla luce delle proprie esigenze istruttorie.
16 Secondo il giudice del rinvio, un contraddittorio sarebbe necessario per consentire all’impresa interessata di tutelare la sua situazione giuridica, salvo violare il principio del contraddittorio che è garantito dall’articolo 41 della Carta e che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE.
17 Ne conseguirebbe che un’impresa dovrebbe poter fornire al prefetto prove e argomenti convincenti per ottenere un’informazione liberatoria, nonostante l’esistenza di elementi o di indizi sfavorevoli, mentre sarebbe più difficile che il giudice amministrativo sostituisse il proprio convincimento a quello del prefetto, una volta che quest’ultimo avesse adottato una informazione interdittiva antimafia.
18 In tale contesto, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«[S]e gli articoli 91, 92 e 93 del [codice antimafia], nella parte in cui non prevedono il contraddittorio endoprocedimentale in favore del soggetto nei cui riguardi l’Amministrazione si propone di rilasciare una informativa antimafia interdittiva, siano compatibili con il principio del contraddittorio, così come ricostruito e riconosciuto quale principio di diritto dell’Unione».
Sulla questione pregiudiziale
19 Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
20 Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa.
21 Secondo giurisprudenza costante della Corte, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione fra la Corte ed i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a dirimere (v., segnatamente, sentenza del 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, punto 83, nonché ordinanza dell’8 settembre 2016, Google Ireland e Google Italy, C‑322/15, EU:C:2016:672, punto 14).
22 I requisiti concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano in modo esplicito nell’articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio, nel quadro della cooperazione prevista all’articolo 267 TFUE, deve conoscere e osservare scrupolosamente (ordinanze del 3 luglio 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, punto 21, nonché dell’8 settembre 2016, Google Ireland e Google Italy, C‑322/15, EU:C:2016:672, punto 15).
23 Tali requisiti sono inoltre richiamati ai punti 13 e 15 delle raccomandazioni della Corte all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1).
24 Pur essendo destinate a permettere ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, le informazioni che devono essere contenute nella decisione di rinvio hanno anche la funzione di consentire alla Corte, da un lato, di verificare la ricevibilità di tale domanda e, dall’altro, di fornire risposte utili alle questioni sollevate dal giudice del rinvio.
25 Poiché la domanda di pronuncia pregiudiziale funge da fondamento per il procedimento dinanzi alla Corte, è indispensabile che in tale domanda il giudice nazionale chiarisca, in particolare, il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale. Tale obbligo deve essere osservato, in particolare, in taluni settori, caratterizzati da situazioni di diritto e di fatto complesse (v., segnatamente, sentenza del 26 gennaio 1993, Telemarsicabruzzo e a., da C‑320/90 a C‑322/90, EU:C:1993:26, punti 6 e 7; ordinanza del 19 marzo 1993, Banchero, C‑157/92, EU:C:1993:107, punti 4 e 5; sentenza del 12 dicembre 2013, Ragn-Sells, C‑292/12, EU:C:2013:820, punto 39, nonché ordinanza del 25 aprile 2018, Secretaria Regional de Saúde dos Açores, C‑102/17, EU:C:2018:294, punti 28 e 29).
26 Nel caso di specie, la questione posta verte, in sostanza, sull’interpretazione del principio di buona amministrazione.
27 Infatti, anche se la decisione di rinvio si riferisce all’articolo 41 della Carta, occorre rilevare che risulta chiaramente dal tenore di questa disposizione che essa si rivolge non agli Stati membri, bensì unicamente alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione europea (sentenze del 17 luglio 2014, YS e a., C‑141/12 e C‑372/12, EU:C:2014:2081, punto 67; dell’8 maggio 2019, PI, C‑230/18, EU:C:2019:383, punto 56, nonché del 26 marzo 2020, Hungeod e a., C‑496/18 e C‑497/18, EU:C:2020:240, punto 63).
28 Tuttavia, anche a voler ritenere che il giudice del rinvio intenda interrogare la Corte in ordine al principio del rispetto dei diritti della difesa, occorre ricordare che quest’ultimo costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che trova applicazione quando l’amministrazione intende adottare nei confronti di una persona un atto che le arrechi pregiudizio. In forza di tale principio i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione. Tale obbligo incombe sulle amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, quand’anche la normativa dell’Unione applicabile non preveda espressamente siffatta formalità (sentenza del 22 ottobre 2013, Sabou, C‑276/12, EU:C:2013:678, punto 38).
29 Tuttavia, nella presente causa, il giudice del rinvio non ha dimostrato l’esistenza di un criterio di collegamento tra, da un lato, il diritto dell’Unione e, dall’altro, l’informazione antimafia interdittiva adottata dalla prefettura di Foggia o la decisione del Comune, che ha dato origine all’indagine sfociata nell’adozione di tale informazione, di revocare la concessione di un terreno utilizzato dalla MC per lo svolgimento della sua attività economica.
30 Non sembra pertanto che la normativa oggetto del procedimento principale possa ricadere nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione o attuarlo.
31 Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura e che deve pertanto essere dichiarata manifestamente irricevibile.
32 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve dichiarare, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.
Sulle spese
33 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Italia), con ordinanza del 27 novembre 2019, è manifestamente irricevibile.

giovedì, giugno 18, 2020

La Corte di giustizia UE sulla nozione di rilevante quantità in materia di droghe

La Corte di giustizia UE, nella causa C‑634/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy w Słupsku (Tribunale circondariale di Słupsk, Polonia), nell'ambito di un procedimento penale ha stabilito che

l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultima, nonché gli articoli 20, 21 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro qualifichi come reato la detenzione di un rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope, sia a fini di consumo personale sia a fini di traffico di stupefacenti, rimettendo, volta per volta, l’interpretazione della nozione di «rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope» alla valutazione dei giudici nazionali, purché detta interpretazione sia ragionevolmente prevedibile.

La Corte dunque ribadisce una nozione di legalità penale compatibile con l'integrazione della definizione legale da parte della giurisdizione a patto però che l'interpretazione giurisprudenzziale sia corerente con il criterio della prevedibilità sulla base della nozione di legalità ribadita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e fatta propria in più pronunce dalla stessa Corte di giustizia dell'Unione Europea.

La Corte nell'occasione ha ricordato il carattere delle disposizioni UE in materia di armonizzazione delle fattispecie penale che costituiscono un minimo comun denominatore che comunque lascia ampi margini alla disciplina nazionale, stabilendo conseguentemente anche la compatibilità delle norme nazionali allorquando non prevedono in maniera tassativa e determinata la specificazione di nozioni naturalmente flessibili quale quella di "rilevante quantità", la cui integrazione è dunque demandata alla giurisprudenza a patto che questa consenta una piena prevedibilità della reazione dell'ordinamento e dunque fornisca elementi utili ad una ragionevole prevedibilità della interpretazione della nozione normativa.

In una delle rare pronunce della Corte in materia di diritto penale sostanziale era forse lecito attendersi qualche passo ulteriore in tema di definizione della legalità penale magari andando possibilmente al di là della mera prevedibilità che certo non esaurisce la funzione e la stessa nozione costituzionale del principio di legalità penale, semmai riprendendo le aperture già presenti in alcune sue precedenti pronunce a partire da M.A.S. and M.B. in causa C-42/17.

venerdì, aprile 01, 2016

Frodi IVA: la Cassazione si schiera contro la disapplicazione delle norme interne di favore

La Terza sezione penale della Corte di Cassazione, con due decisioni di identico contenuto, assunte consecutivamente alle udienze del 30 e del 31 marzo, ha deciso di sollevare la questione di costituzionalità dell’art. 2, legge n. 130/2008, che ordina l’esecuzione del Trattato sul funzionamento dell’UE, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona, nella parte che impone di applicare la disposizione da cui - nell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza Taricco - discende l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli articoli 160, comma 3, e 161, comma 2, del Codice penale, in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, anche se dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l’imputato, per contrasto di tale norma con gli articoli 3, 11, 25, comma 2, 27, comma 3, 101, comma 2, Cost.
Le decisioni della Cassazione, adottate alle udienze del 30 e del 31 marzo 2016, sono state chiamate ad affrontare la questione “se, dall’applicazione dell’art. 325, § 1 e 2, TFUE, nell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, 08/09/2015, causa C- 105/14, Taricco, discenda l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli articoli 160, comma 3, e 161, comma 2, c.p., in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, nonostante dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione discendano effetti sfavorevoli per l’imputato”.

martedì, marzo 29, 2016

Processo penale: per la CGUE legittimo imporre l'utilizzo di una lingua e la nomina di un domiciliatario

Sentenza della Corte di Giustizia nella causa  C‑216/14
 
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
 
1)      Gli articoli da 1 a 3 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell’ambito di un procedimento penale, non consenta alla persona, nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna, di proporre opposizione per iscritto avverso il decreto stesso in una lingua diversa da quella del procedimento, sebbene tale persona non padroneggi quest’ultima lingua, a condizione che le autorità competenti non ritengano, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, che, alla luce del procedimento di cui trattasi e delle circostanze del caso di specie, detta opposizione costituisca un documento fondamentale.
2)      Gli articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell’ambito di un procedimento penale, imponga all’imputato non residente in tale Stato membro di nominare un domiciliatario ai fini della notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, purché tale persona benefici effettivamente in toto del termine stabilito per proporre opposizione avverso il decreto stesso.

venerdì, marzo 04, 2016

Presunzione di innocenza e diritto a partecipare al processo: approvata la nuova direttiva UE

Il 12 Febbraio 2016 il Consiglio ha adottato una direttiva che rafforza alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
La direttiva ha lo scopo di rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo. Il testo, basato su una Proposta della Commissione del 2013, ad oggi ancora non pubblicato in GUUE, è visionabile a questo link.

martedì, marzo 01, 2016

E' legittima la normativa interna in tema di diritto del terzo di impugnare un provvedimento di confisca che lo riguarda?

La Corte di cassazione (I sezione, relatore Magi) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per sostanziale violazione della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, delle norme di diritto interno (rito penale) che non prevedono la possibilità per il terzo, titolare di diritto reale pieno su bene oggetto di confisca, di promuovere ricorso avverso la decisione giudiziaria che dispone appunto la confisca del bene de quo.
 
Con l’ordinanza del 14.1.2016, dep. 01.03.2016, n. 68/2016/001 n. 8317/16, si solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579 co.3 e 593 c.p.p. (in relazione agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117 –in riferimento agli artt. 6 co.1, 13 e 1 prot.add. Conv.EDU- Cost.) nella parte i cui non prevedono, a favore di terzi incisi nel diritto di proprietà per effetto della sentenza di primo grado, la facoltà di proporre appello sul solo capo contenente la statuizione di confisca, indipendentemente dalla possibilità di agire nella fase cautelare con il ricorso a norma dell’art. 322 co1, c.p.p., ovvero 322bis c.p.p. e, in sede esecutiva, a norma dell’art. 676 c.p.p., non essendo prevista la possibilità di interloquire nel giudizio di merito a cognizione piena.
 
La vicenda de quo è maturata innanzi alla Corte di appello di Messina che aveva dichiarato inammissibile gli atti di appello presentati dai terzi titolari dei beni confiscati a norma dell’art. 12sexies, l. n. 356/1992, pur avendo gli stessi partecipati al giudizio.
I terzi (non imputati, perché parenti stretti, del delitto di cui all’art.12quinquies, l. n. 356/1992 in relazione alla interposizione) hanno presentato ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, la incostituzionalità della norma che impedisce la presentazione dell’impugnazione da parte del terzo che sia pregiudicato nel diritto di proprietà dalla confisca ordinata in primo grado (di beni di cui si è affermata la fittizia intestazione per conto di imputati di associazione di cui all’art. 416bis c.p.); la Corte ha sollevato la questione, anche evidenziando la disparità di trattamento con la diversa regolamentazione prevista per le misure di prevenzione (art. 20, d.l.gs n. 159/2011: il terzo esplica il suo diritto al contraddittorio sin dalla fase di primo grado ed è titolare del potere di impugnazione, a norma dell’art .23 co.1, stesso decreto), nonché mettendo in evidenza la inadeguatezza, dal punto di vista ontologico (in ragione della esistenza di una decisione definitiva), dell’incidente di esecuzione per porre rimedio alla situazione verificatasi.

sabato, febbraio 06, 2016

Atene rifiuta l'esecuzione di un MAE emesso dal Tribunale di Milano

La Giustizia italiana non pare godere di un buon nome in Europa.
Dopo la clamorosa decisione di qualche giorno fa del Tribunale costituzionale di Karlsuhe che negava l'estradizione di un cittadino americano condannato in Italia è il turno del Tribunale penale di Atene che nega la consegna di alcuni ricercati greci. La vicenda è quella delle devastazioni legate alle manifstazioni "no Expo" di Milano.
 
Eseguendo il mandato sarebbero violati - secondo quello che trapela del contenuto del provvedimento giudiziario ellenico - i principi della proporzionalità della pena e dell’equo processo.
 
Sia il reato di devastazione e saccheggio sia quello di resistenza secondo i giudici greci vengono contestati descrivendo gli stessi fatti e non emerge che cosa avrebbero fatto con precisione i singoli manifestanti.
La corte di Atene scrive di vaghezza dell’imputazione oltre a ricordare che per manifestazioni violente in Grecia la pena massima arriva a 5 anni. In Italia il reato di devastazione e saccheggio è punito con condanne comprese tra gli 8 e i 15 anni di reclusione.
 
La consegna è stata negata ma potrebbe essere avviata un’indagine penale in Grecia a carico dei cinque antagonisti.

venerdì, febbraio 05, 2016

Mutamenti di giurisprudenza e art. 6 CEDU: nessuna violazione

Interpretazioni divergenti delle norme e mutamenti di giurisprudenza non costituiscono di per sé violazioni dell'art. 6 della CEDU, lo ha stabilito la Corte di Strasburgo.
 
Un cambiamento di orientamento da parte dei giudici nazionali è inerente a ogni sistema giudiziario. Nessuna violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che assicura l’equo processo, nel caso in cui, sul piano nazionale, vi siano divergenze e soluzioni differenti in relazione a casi simili. E’ quanto ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 22 dicembre nel caso Stanković e Trajković contro Serbia
(CASE OF STANKOVIC AND TRAJKOVIC v. SERBIA).

lunedì, febbraio 01, 2016

ripartire da dove eravamo rimasti

Per lungo tempo questo blog è stato un punto di riferimento della riflessione e del confronto in tema di giustizia penale ed integrazione europea.
Oggi i luoghi dell'informazione e del confronto si sono moltiplicati e spesso con prodotti di grande qualità e vario contenuto.
Per ragione di vita e di professione questo spazio è rimasto fermo ancorché aperto per un ampio arco temporale, eppure in questo arco temporale alcune battaglie che molto debbono a questo blog sono arrivate in porto: è il caso della riforma della Legge Vassalli che proprio da questo spazio si è richiesti per primi di riformare in ossequi agli obblighi comunitari come interpretati dalla Corte di Lussemburgo.
Ora è giunto il tempo di riprendere il percorso pur con delle innovazioni e soprattutto rafforzando e sottolineando il peculiare punto di vista di chi se ne occupa, quello delle garanzie e dell'attenzione all'equilibrio dei poteri, quello di un europeista che crede nel futuro e nelle ragioni dell'integrazione ma senza che l'apertura e l'entusiasmo per il nuovo si trasformino in salti nel buio o nel trionfo dei peggiori incubi burocratico giudiziari.
 

venerdì, aprile 05, 2013

Conseil Constitutionnel: il primo rinvio pregiudiziale è sul MAE

Anche il Consiglio costituzionale francese, organo cui è demandato dalla Costituzione francese il controllo di costituzionalità sulle leggi, ha effettuato il proprio primo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
 
Il Consiglio, investito della questione dalla Corte di cassazione transalpina, ha deciso di rivolgersi alla CGUE in materia di mandato di arresto europeo.
La questione oggetto del giudizio è la mancanza di rimedi interni contro la decisione di consegna assunta dalle autorità giudiziarie francesi.
 
 
Di seguito il comunicato stampa del Consiglio:
 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 février 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Jeremy F. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale (CPP).

L'article 695-46 du CPP est relatif au mandat d'arrêt européen (MAE). Ce mandat a été institué par la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002. La loi du 9 mars 2004 a inséré dans le code de procédure pénale les règles relatives à ce mandat. Après la remise d'une personne à un autre État membre de l'Union européenne en application d'un MAE, l'article 695-46 prévoit que la chambre de l'instruction statue dans un délai de trente jours, « sans recours », sur une demande aux fins, soit d'étendre les effets de ce mandat à d'autres infractions soit d'autoriser la remise de la personne à un État tiers.

M. Jeremy F, requérant, soutenait que l'absence de recours contre la décision de la chambre de l'instruction porte notamment atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.

Le Conseil constitutionnel a rappelé qu'aux termes de l'article 88-2 de la Constitution : « La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne ». Par ces dispositions, le constituant a spécialement entendu lever les obstacles constitutionnels s'opposant à l'adoption des dispositions législatives découlant nécessairement de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen. Par suite, il appartient au Conseil constitutionnel saisi de dispositions législatives relatives au MAE de contrôler la conformité à la Constitution des seules dispositions législatives qui procèdent de l'exercice, par le législateur, de la marge d'appréciation que prévoit l'article 34 du Traité sur l'Union européenne.

Le Conseil constitutionnel a relevé que la décision-cadre du 13 juin 2002 ne comporte pas de dispositions relatives à un recours contre la décision prise par l'autorité judiciaire d'extension des effets d'un MAE. La décision-cadre ne précise pas davantage si cette décision de l'autorité judiciaire est provisoire ou définitive. Le Conseil n'est ainsi pas à même de tirer les conséquences de l'article 88-2 dans la mesure où il ne peut déterminer si les dispositions de l'article 695-46 du CPP qui prévoient que la chambre de l'instruction « statue sans recours » sont une application nécessaire de l'obligation faite par la décision-cadre de prendre cette décision au plus tard trente jours après réception de la demande.

La Cour de justice de l'Union européenne est seule compétente pour se prononcer à titre préjudiciel sur l'interprétation des dispositions de la décision-cadre. Par suite, afin d'être en mesure d'exercer son contrôle de conformité à la Constitution de l'article 695-46 du CPP, le Conseil constitutionnel a saisi la Cour de justice de l'Union européenne de la question de savoir si les articles 27 et 28 de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, doivent être interprétés comme s'opposant à ce que les États membres prévoient un recours contre la décision de l'autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, soit afin de donner son consentement pour qu'une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen, autre que celle qui a motivé sa remise, soit pour la remise d'une personne à un État membre autre que l'État membre d'exécution, en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise.

Compte tenu de l'objet de cette question relative à la procédure pénale, de la situation du requérant, qui est détenu, et du délai dans lequel le Conseil constitutionnel doit statuer sur la QPC, il a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de statuer selon la procédure d'urgence.                

martedì, marzo 26, 2013

Obblighi antiriciclaggio e segreto professionale



 
La Corte europea dei diritti dell'uomo pare arretrare in merito alla tutela della funzione difensiva a cospetto degli obblighi antiriciclaggio imposti dalla direttiva 2005/60/CE

Corte Europea dei diritti dell’Uomo – 6 dicembre 2012, Michaud c. Francia, (n. 12323/11)


Il caso riguarda i limiti del diritto/dovere di riservatezza dell’avvocato nell’esercizio del suo mandato. In particolare la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che l’obbligo di comunicare le operazioni sospette a carico degli avvocati previsto dalla direttiva 2005/60 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo non lede il principio di segretezza tra avvocato e cliente e per l’effetto non è in contrasto, come sostenuto dall’avvocato ricorrente, con l’articolo 8 della Convenzione – che assicura il diritto al rispetto della vita privata e alla segretezza della corrispondenza. L’obbligo di denuncia imposto agli avvocati dalla direttiva 2005/60, diretto ad arginare il fenomeno del riciclaggio del denaro, prevale infatti sul rapporto di riservatezza che lega il cliente al professionista.

giovedì, marzo 21, 2013

La vicenda dei marò: la decisione della Corte suprema indiana

Il link alla decisione della Corte suprema indiana che dopo aver stabilito l'illegittimità della giurisdizione della Corte del Kerala (sulla base delle regole di diritto internazionale e della Convenzione UNCLOS) obbliga l'Unione indiana ad istituire un Tribunale speciale cui demandare la decisione sulla vicenda che ha visto coinvolti i due marò.
Il provevdimento è di sicuro interesse fornendo una ricostruzione dell'intero contesto giuridico nel quale si inserisce una vicenda di grande complessità giuridica e capace di determinare un precedente rilevante anche dal punto di vista del diritto internazionale.
L'ipotesi verso la quale sembra propendere la Suprema corte indiana è quella di una "giurisdizione concorrente" di contro ad una possizione italiana che insiste sul riconoscimento della immunità funzionale per i due militari.

martedì, febbraio 26, 2013

La fiducia reciproca val più della Costituzione?

La Grande sezione della Corte di giustizia si pronuncia (in causa C-399/11) sulla interpretazione della Decisione quadro relativa alla istituzione del meccanismo di consegna di persone condannate o attinte da misura cautelare personale che va sotto il nome di Mandato di arresto europeo.
La vicenda è relativa alla annosa questione della compatibilità con il diritto spagnolo della esecuzione di sentenze emesse a seguito di processi tenuti in contumacia ovvero in assenza del soggetto sottoposto a procedimento penale.
E' da anni che si perpetua il confronto tra giurisdizione italiana e spagnola sulla esecuzione delle sentenze italiane emesse in assenza.
Secondo la Corte europea la Spagna non può più condizionare l'esecuzione di provvedimenti di arresto italiani alla garanzia offerta dalla Repubblica italiana di conentire un nuovo processo o la revisione della condanna.
Questo è il punto focale della Sentenza come dal dispositivo che si riporta in calce.
Ma la sentenza contiene qualcosa di più (p. 59) ed in particolare una regola di prevalenza del diritto dell'Unione sul diritto nazionale anche di rango costituzionale.
Ma siamo sicuri che tale regola sarà di buon grado accettata dalle Corti supreme nazionali?

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1)      L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nei casi indicati dalla medesima disposizione, subordini l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena alla condizione che la sentenza di condanna pronunciata in absentia possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente.
2)      L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, è compatibile con le esigenze derivanti dagli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3)      L’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e ai diritti della difesa garantiti dalla sua Costituzione.