Tabulati telefonici. Il Tribunale di Rieti rimette gli atti alla CGUE. L'ordinanza presenta alcune problematicità dal punto di vista UE e probabilmente "chiede troppo" alla Corte UE.
Blog di punti di vista ed informazioni su diritto e libertà fondamentali per la costruzione di uno spazio giudiziario europeo. (Amedeo Barletta)
La Corte di giustizia interviene sulla acquisibilità dei tabulati.
O della privacy presa sul serio.
Lo scorso 2 marzo la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sua massima composizione (Grande camera), in causa C-746/18, ha emesso una sentenza dal sicuro impatto anche per il diritto interno e nel caso di specie per il processo penale.
Chiamata a pronunciarsi sulla base di un rinvio pregiudiziale della Corte suprema estone la Corte di giustizia ha ribadito la sua precedente giurisprudenza chiarendola per quanto riguarda gli effetti anche nell’ambito del processo penale.
La questione è relativa possibilità di acquisire nel processo penale tabulati relativi a dati idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente o sulla ubicazione delle apparecchiature terminali utilizzate allorquando tali informazioni consentano anche di trarre precise conclusioni sulla vita privata senza che tale possibilità sia circoscritta a forme gravi di criminalità.
Di conseguenza si pone un limite oggettivo alla acquisibilità di tabulati relativi a comunicazioni elettroniche e si provvede inoltre a individuare anche un limite soggettivo quanto alla autorità alla quale un tale accesso alle informazioni è consentito.
Secondo la Corte “L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l’accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull’ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l’accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo”.
Ma non solo. La Corte ha modo di pronunciarsi anche su quale sia l’Autorità nazionale che possa autorizzare l’accesso alle banche dati dei gestori del traffico telefonico ed elettronico in senso lato; secondo la Corte:
“L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l’azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione ai fini di un’istruttoria penale”.
Si impone a questo punto, e nonostante i ripetuti interventi della Cassazione che hanno inteso ritenere la disciplina italiana compatibile con il diritto UE, la revisione della disciplina italiana, ponendosi al contempo un serio problema quanto alla utilizzabilità dei dati, acquisiti nei procedimenti penali d’iniziativa del Pubblico ministero per fatti diversi da condotte integranti forme gravi di criminalità o che determinino gravi minaccia alla sicurezza pubblica.
La Corte di giustizia UE, nella causa C‑634/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal
Sąd Rejonowy w Słupsku (Tribunale circondariale di Słupsk, Polonia), nell'ambito di un procedimento penale ha stabilito che
l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultima, nonché gli articoli 20, 21 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro qualifichi come reato la detenzione di un rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope, sia a fini di consumo personale sia a fini di traffico di stupefacenti, rimettendo, volta per volta, l’interpretazione della nozione di «rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope» alla valutazione dei giudici nazionali, purché detta interpretazione sia ragionevolmente prevedibile.
La Corte dunque ribadisce una nozione di legalità penale compatibile con l'integrazione della definizione legale da parte della giurisdizione a patto però che l'interpretazione giurisprudenzziale sia corerente con il criterio della prevedibilità sulla base della nozione di legalità ribadita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e fatta propria in più pronunce dalla stessa Corte di giustizia dell'Unione Europea.
La Corte nell'occasione ha ricordato il carattere delle disposizioni UE in materia di armonizzazione delle fattispecie penale che costituiscono un minimo comun denominatore che comunque lascia ampi margini alla disciplina nazionale, stabilendo conseguentemente anche la compatibilità delle norme nazionali allorquando non prevedono in maniera tassativa e determinata la specificazione di nozioni naturalmente flessibili quale quella di "rilevante quantità", la cui integrazione è dunque demandata alla giurisprudenza a patto che questa consenta una piena prevedibilità della reazione dell'ordinamento e dunque fornisca elementi utili ad una ragionevole prevedibilità della interpretazione della nozione normativa.
In una delle rare pronunce della Corte in materia di diritto penale sostanziale era forse lecito attendersi qualche passo ulteriore in tema di definizione della legalità penale magari andando possibilmente al di là della mera prevedibilità che certo non esaurisce la funzione e la stessa nozione costituzionale del principio di legalità penale, semmai riprendendo le aperture già presenti in alcune sue precedenti pronunce a partire da M.A.S. and M.B. in causa C-42/17.
| La Corte europea dei diritti dell'uomo pare arretrare in merito alla tutela della funzione difensiva a cospetto degli obblighi antiriciclaggio imposti dalla direttiva 2005/60/CE | ||
Corte Europea dei diritti dell’Uomo – 6 dicembre 2012, Michaud c. Francia, (n. 12323/11)
Il caso
riguarda i limiti del diritto/dovere di riservatezza dell’avvocato
nell’esercizio del suo mandato. In particolare la Corte Europea dei
diritti dell’uomo ha stabilito che l’obbligo di comunicare le operazioni
sospette a carico degli avvocati previsto dalla direttiva 2005/60 sulla
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo non
lede il principio di segretezza tra avvocato e cliente e per l’effetto
non è in contrasto, come sostenuto dall’avvocato ricorrente, con
l’articolo 8 della Convenzione – che assicura il diritto al rispetto
della vita privata e alla segretezza della corrispondenza. L’obbligo di
denuncia imposto agli avvocati dalla direttiva 2005/60, diretto ad
arginare il fenomeno del riciclaggio del denaro, prevale infatti sul
rapporto di riservatezza che lega il cliente al professionista.
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