domenica, marzo 20, 2011

Sulla riforma costituzionale della giustizia (II)

Continuando nella rassegna di opinioni ed informazioni relative alla proposta di riforma costituzionale della Giustizia riportiamo l'opinione (che Dell'Europa e delle pene condivide!) di uno storico esponente di Magistratura Democratica: Nello Rossi.
Tra l'altro cogliamo l'occasione per ricordare come l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento è anche un obbligo internazionale (e dunque costoituzionale) essendo ale principio inserito nel Patto internazionale sui diritto civili e politici elabporatop in sede onusiana (art. 14).

Dal Corsera del 18.11.11
ROMA - La voce del procuratore aggiunto di Roma Nello Rossi è molto ascoltata all' interno di Magistratura democratica (la corrente di sinistra dei magistrati) e lui come in passato, quando era consigliere del Csm, ripete che nei momenti difficili bisogna «sapersi sporcare le mani senza cedere alla tentazione dell' immobilismo». Bisogna «avere coraggio». Anche accettando, «con un paio di corollari sulla prescrizione e sulla collegialità del giudice», la proposta di un «interlocutore ostile» come Silvio Berlusconi che ha rilanciato l' inappellabilità delle sentenze di primo grado. Berlusconi dice: se un giudice indipendente ti assolve in primo grado la partita deve finire lì. Condivide? «La inappellabilità delle sentenze di assoluzione è una scelta giusta. L' ho detto dieci anni fa, assai prima della legge Pecorella, e lo ripeto ora».

Quindi è giusto impedire alla pubblica accusa di fare appello. «In termini di principio, la questione è chiarissima. Se un imputato può essere condannato solo quando la sua colpevolezza è provata "al di là di ogni ragionevole dubbio", come si può negare che una sentenza di assoluzione in primo grado attesti in modo concretissimo che un giudice si è già convinto della innocenza o almeno ha già concretamente dubitato della colpevolezza dell' imputato?». E se il giudice, quel giorno, ha bevuto? «E allora la sentenza di assoluzione è illogica e contraddittoria e in questo caso è la Corte di Cassazione che deve annullarla».

Con quale frequenza i pm vanno in appello? «Gli appelli del pm sono assai pochi. La strada da imboccare è un' altra: valorizzare al massimo il processo di primo grado con la prova che si forma nel contraddittorio». A quali condizioni? «Con 2 indispensabili corollari: aumentare il numero di reati su cui giudica un collegio ed agganciare la prescrizione solo al primo grado. La prescrizione dovrebbe correre sin quando lo Stato tiene sotto processo un individuo. Se è l' imputato che chiede l' appello si va oltre la prescrizione». La Consulta ha già bocciato la legge Pecorella. «Si potrebbe riproporre l' inappellabilità con legge costituzionale. E poi la parità delle parti non mi sembra un argomento insormontabile. E' difficile mettere sullo stesso piano l' imputato che soffre il processo ed un ufficio che può appellare burocraticamente». Perché il premier ha rilanciato l' inappellabilità? «Non so se serve a Berlusconi e non mi interessa neppure. Come ha scritto Fernando Braudel "dirigere i propri pensieri contro qualcuno significa rimanere nella sua orbita". E non ce lo possiamo più permettere».

Dino Martirano


Chi è Nello Rossi: 62 anni, già consigliere del Csm ed ex segretario dell' Associazione nazionale magistrati, è procuratore aggiunto di Roma e appartiene alla corrente di Magistratura democratica

giovedì, marzo 17, 2011

Riforma della giustizia e visione comparata: responsabilità disciplinare

Questo blog è a favore di una ampia (e forse per questo, ahinoi, velleitaria in questo paese!) riforma della Giustizia, a partire da separazione delle carriere, nuovo procedimento disciplinare sino ad un nuovo modello di reclutamento dei magistrati ed ad un nuovo approccio in materia di responsabilità dello stato e dei funzionari pubblici che sappia contemperare indipendenza nel giudizio e tutela dei diritti.

Su questi punti appare utile un confronto con altre esperienze; per questo proveremo a diffondere e suggerire documenti utili all'approfondimento.
Iniziamo col segnalare un dossier della Camera sulla responsabilità disciplinare dei magistrati in alcune esperienze europee:
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/MLC16007.htm

mercoledì, marzo 16, 2011

Ancora in materia di giochi d'azzardo

Nuova interessante pronuncia della CGUE in materia di giochi d'azzardo. Questa volta l'attenzione del giudice europeo si appunta sulla legislazione austriaca.
Secondo la Corte, in causa C-64/08:

1) L’art. 43 CE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che limita la gestione dei giochi d’azzardo nelle case da gioco esclusivamente agli operatori che abbiano la loro sede nel territorio di tale Stato membro.


2) L’obbligo di trasparenza derivante dagli artt. 43 CE e 49 CE, nonché dai principi di parità di trattamento e di non discriminazione a causa della nazionalità, osta all’attribuzione, senza alcuna apertura alla concorrenza, della totalità delle concessioni relative alla gestione delle case da gioco nel territorio di uno Stato membro.



lunedì, marzo 14, 2011

Inottemperanza dello straniero: anche la Cassazione rinvia alla CGUE



La prima sezione penale della Corte suprema di Cassazione, nel procedimento a carico di Demba Ngagne, in esito all’udienza pubblica dell'8 marzo 2011, ha deliberato di proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea in merito alla direttiva 2008/115/CE, del 16 dicembre 2008, recante «norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

Nel caso di specie, il Procuratore generale presso la Corte ha proposto richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza di condanna del ricorrente per il delitto di cui all’art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante dalle modifiche introdotte ex art. 1, comma 22, lettera m) della legge15 luglio 2009, n. 94 (approvata in pendenza del termine per l'adeguamento della normativa interna alla direttiva). La richiesta di annullamento è stata formulata per la ritenuta insussistenza del fatto ascritto al ricorrente, sul presupposto che la disciplina interna in materia di inottemperanza all’ordine di allontanamento contrasti con la citata direttiva.

La Cassazione, come detto, ha sollecitato la Corte europea affinché si pronunci in via pregiudiziale sulle questioni di interpretazione dell’art. 2, par. 2, lett. b), dell’art. 7, par. 1 e 4, dell’art. 8, par. 1 e 4, dell’art. 15, par. 1, 4, 5, 6 della suddetta direttiva.

Cass. pen., sez. I, 8.3.2011, Pres. Chieffi, Rel. Di Tomassi, Ric. Ngagne

sabato, febbraio 26, 2011

Due o tre brevi considerazioni sulla direttiva rimpatri e i suoi effetti nell'ordinamento interno

La direttiva rimpatri (2008/115/CE) ha visto scadere il termine per la trasposizione lo scorso 24 dicembre. Da allora la direttiva è invocabile (ed applicabile) nei sistemi giudiziari e dinanzi alle Autorità amministrative dei paesi che non l'hanno ancora trasposta, almeno nelle sue parti idonee alla immediata applicazione.
La direttiva di per sè non contiene obblighi di penalizzazione nè di depenalizzazione (come pure in astratto, e nonostante le varie tesi che si susseguono in questi giorni, potrebbe), acendo una posizione piuttosto agnostica per quanto riguarda le potestà sanzionatorie penali degli Stati membri.
In secondo luogo la direttiva si applica solo ai soggetti già presenti sul territorio degli Stati UE, non estendendosi il suo campo di applicazione ai soggetti in fase di ingresso nello spazio UE.
La direttiva garantisce, però, alcuni diritti minimi ai cirttadini dei paesi terzi sottoposti a procedure di rimpatrio.
Non molti, non essenso il tenore politico e giuridico della direttiva particolarmente garantista (vedi l'amplissimo termine di detenzione amministrativa dalla stessa consentito).

E' probabile che la direttiva non consenta la carcerizzazione di soggetti rispetto ai quali si sia adottato un ordine di abbandonare il terruitorio dello Stato non conforme alla disciplina della direttiva in materia di rimpatrio volontario (o comunque ai termini della stessa disciplina UE).
E' sicuro che la direttiva non consenta in via ordinaria l'accompagnamento coatto dei cittadini extracomunuitari nei loro paesi di origine.
E' sicuro che conceda a questi un termine per il ritorno volontario che vada da un minimo di 7 ad un massimo (estensibile) di 30 giorni.
E' certo che la direttiva riduca il termine per il divieto di reingresso nel territorio dell'Unione in maniera considerevole rispetto alla attuale disciplina italiana (max 5 anni in genere).
In breve, la direttiva, in un quadro come duicevamo non particolarmente garantista, prova a razionalizzare le procedure di rimpatrio ed espulsione introducendo alcuni diritti minimi.
E' chiaro che le norme della direttiva, in primis quelle in questa sede citate, sono direttamente applicabili e direttamente vincolanti per i giudici interni e per la amministrazione dipendente dal Ministero dell'Interno.
Ciò nonostante e nonostrante le numerose pronunce giudiziarie che si rincorrono in giro per l'Italia alla ricerca di interpretazioni non sempre estremamente convincenti, le Prefetture e le Questure italiane predispongono ancora gli accompagnamenti coatti col beneplacito dei Giudici di pace sui quali è stata scaricata una immane responsabilità, come comprovato dal provvedimento predisposto dalla Questura di Caserta che Dell'Europa e delle pene mette qui a disposizione.

lunedì, gennaio 31, 2011

Disciplina dell'immigrazione, reato di inottemperanza e diritto dell'Unione europea

Rinviamo ad una interessante pronunzia di un giudice cagliaritano in materia di disapplicazione della norma penale che sanziona l'inottemperanza all'ordine di espulsione emanato dal Prefetto, per contrasto con la dirfettiva 2008/115/CE non ancora recepita nel nostro ordinamento. Si tratta di questione interessante risolta in via disapplicativa dal Tribunale sardo; probabilmente non si tratta dell'unica soluzione possibile, forse nemmeno della più corretta.

Tribunale di Cagliari, 14 gennaio 2011 (sent.), Giud. Renoldi

STRANIERI – INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE – Direttiva 2008/115/CE – Norme della direttiva che disciplinano il procedimento amministrativo di rimpatrio – Effetti diretti – Sussistenza – Contrasto di tali norme con le disposizioni del t.u. imm. che disciplinano il procedimento amministrativo di espulsione (artt. 13 e 14) – Sussistenza – Illegittimità sopravvenuta dopo la scadenza del termine di attuazione della direttiva dei provvedimenti emanati nell'ambito del procedimento amministrativo di espulsione prima di tale termine – Sussistenza – Disapplicazione dei provvedimenti stessi da parte del giudice penale – Delitto di inottemperanza all'ordine di allontanamento – Insussistenza del fatto di reato


In ordine alla disciplina prevista dall'art. 14 T.U. D. Lgs. n. 286/1998, il decreto prefettizio e l'ordine questorile emessi prima della scadenza del termine per l'attuazione della direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008, pur legittimamente assunti, devono essere disapplicati a seguito del sopravvenuto contrasto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo di espulsione (contenute in particolare negli artt. 13 e 14 T.U. immigrazione) con le disposizioni pertinenti della direttiva, a cui devono riconoscersi effetti diretti, trattandosi di norme chiare, precise e incondizionate, dalle quali discende un effetto giuridico favorevole per lo straniero nei confronti dello Stato inadempiente

venerdì, gennaio 28, 2011

CGUE: libera circolazione e limiti alla tutela rafforzata

La Corte di giustizia (Grande sezione) si è pronunziata in materia di libera circolazione (attuazione della direttiva 2004/38/CE) e limiti alla tutela dei cittadini UE determinata da motivi imperativi di sicurezza pubblica.
Secondo la Corte, in causa C-145/09:

1) L’art. 28, n. 3, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che, per stabilire se un cittadino dell’Unione abbia soggiornato nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti la decisione di allontanamento, criterio determinante per la concessione della protezione rafforzata accordata da tale disposizione, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti in ciascun caso di specie, in particolare la durata di ciascuna delle assenze dell’interessato dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, nonché le ragioni che hanno indotto l’interessato a lasciare tale Stato membro e che possono determinare se dette assenze comportino o meno lo spostamento verso un altro Stato del centro dei suoi interessi personali, familiari o professionali.



2) Qualora il giudice del rinvio accerti che il cittadino dell’Unione di cui trattasi beneficia della protezione dell’art. 28, n. 3, della direttiva 2004/38, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale può rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» che possono giustificare un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell’Unione che ha soggiornato nello Stato membro ospitante durante i precedenti dieci anni. Qualora il giudice del rinvio accerti che il cittadino dell’Unione di cui trattasi beneficia della protezione dell’art. 28, n. 2, della direttiva 2004/38, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale rientra nella nozione di «gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».



mercoledì, gennaio 12, 2011

MAE: applicazione dell'art. 18, let.p della L. 69/05

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - CONSEGNA PER L'ESTERO - APPLICAZIONE DEL MOTIVO DI RIFIUTO DI CUI ALL'ART. 18, LETT. P), L. N. 69/2005 - CONDIZIONI


In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna presentata dall’autorità giudiziaria straniera riguardi fatti commessi in parte nel territorio dello Stato ed in parte in territorio estero, la verifica della sussistenza della condizione ostativa prevista dall’art. 18, comma primo, lett. p), della l. n. 69/2005, deve essere coordinata con la previsione della clausola di salvezza contenuta nell’ art. 31 della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, secondo cui “gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell’adozione della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest’ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato”. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale emesso dall’autorità tedesca per reati concernenti il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in Germania, in cui la S.C. ha rigettato il ricorso, ritenendo applicabile l’art. II dell’Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con l. 11 dicembre 1984, n. 969, con il quale le parti hanno inteso facilitare l’applicazione della Convenzione europea di estradizione del 1957, nell’ipotesi in cui la domanda di consegna riguardi anche altri reati non soggetti alla giurisdizione dello Stato di rifugio e risulti opportuno far giudicare tutti i reati nello Stato richiedente).

Sentenza n. 45524 del 20 dicembre 2010 - depositata il 27 dicembre 2010

(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore E. Calvanese)



martedì, gennaio 04, 2011

Diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010: diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (2010/64/UE)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:IT:PDF
(pubblicata in G.U.C.E. il 26 ottobre 2010)

Dopo aver rammentato il carattere fondamentale, nell'ambito della politica europea di reciproco riconoscimento delle decisioni civili e penali, della fiducia fra Stati e dell'affidamento degli stessi circa le normative vigenti e il modo di applicazione delle stesse, la direttiva ribadisce i principi ispiratori del giusto processo, come sanciti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Fra le nuove prospettive apportate dal TFUE si ricorda, fra l’altro, l'invito a creare norme minime comuni atte a facilitare il reciproco riconoscimento delle decisioni, ricomprendendo fra le stesse quelle relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione dei procedimenti penali.

Il sistema deve tendere ad un costante e continuo miglioramento, e si sottolinea come il livello di tutela previsto dalle normative interne non possa mai essere inferiore a quanto stabilito in tema di giusto processo.

lunedì, dicembre 20, 2010

Lotta alle frodi fiscali IVA: nasce EUROFISC

Eurofisc è uno nuovo strumento nelle mani dei paesi membri dell'Unione europea per combattere le frodi Iva.
Suo obiettivo è creare una struttura per la cooperazione permanente alla lotta contro le frodi e l'evasione fiscale.
Inoltre, è in grado di interdire la pratica illecita del ricorrere ai paradisi fiscali.
È il Regolamento 7 ottobre n. 904/2010 del Consiglio in materia di cooperazione amministrativa e lotta alle frodi Iva, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 12 ottobre 2010 a introdurre Eurofisc in qualità di meccanismo capace di coinvolgere, con un programma di controlli e monitoraggio, tutti gli Stati membri con un coordinamento centrale affidato invece a un singolo Stato.
I compiti principali sono favorire lo sviluppo di un sistema multilaterale per il contrasto alle frodi, per il coordinamento dello scambio di informazioni e per l'uso che ne viene fatto.
In particolare, diffonderà modelli di frode individuati e buone pratiche, ma trasmetterà anche i dati relativi a fornitori e clienti, mettendoli a disposizione delle autorità interessate.
Un altro punto di forza di Eurofisc deriva dall'archiviazione in un sistema elettronico delle informazioni su identità, attività, organizzazione e indirizzo delle persone che hanno un numero di identificazione Iva e l'accesso da parte degli altri Stati è automatico.
In questo modo sarà sviluppato e implementato un database accessibile a tutti i partecipanti che sarà coperto da segreto professionale.
Nel caso in cui le indagini su un caso richiedano un onere eccessivo, uno Stato può rifiutarsi di rispondere a un altro Stato se le notizie non sono raccolte per esigenze interne e se il Paese richiedente non può inviare informazioni equipollenti.
Inoltre, gli stati dell'Unione si impegnano a scambi spontanei di informazioni che possano essere utili per i controlli disposti da autorità di un altro Paese. Previsto anche il controllo simultaneo della situazione tributaria di uno o più soggetti passivi collegati tra loro.
Fanno parte di Eurofisc i rappresentanti dei 27 Paesi membri coordinati da un responsabile a cui sarà affidato il compito di orientare e definire il controllo delle attività.

Primo processo in Italia radicato sulla base della Convenzione di New York del 1984

La notizia: LECCE, 20 DIC - Otto tra magistrati e poliziotti messicani sono stati rinviati a giudizio dal gup del Tribunale di Lecce Vincenzo Brancato per l'omicidio volontario del bancario leccese Simone Renda, di 34 anni, compiuto il 3 marzo 2007 nel carcere di Playa del Carmen, dove era in vacanza. Si tratta della prima applicazione in Italia della Convenzione di New York del 1988 la quale prevede, in caso di trattamenti disumani e degradanti, la giurisdizione nel Paese della vittima di tali soprusi.
Il link alla Convenzione

sabato, dicembre 18, 2010

MAE: la consegna si effettua sulla base di sentenze esecutive anche se non irrevocabili

Sentenza n. 42159 udienza del 16 novembre 2010 - depositata il 29 novembre 2010

(Sesta Sezione Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore E. Calvanese)


In tema di mandato di arresto europeo, nell’ipotesi in cui la consegna sia stata richiesta dall’autorità estera ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, occorre che la relativa richiesta sia basata su una sentenza di condanna dotata di forza esecutiva, dovendosi ritenere che il nuovo sistema introdotto dalla decisione quadro n. 2002/584/GAI (ex art. 8, par. 1, lett. c) ) abbia inteso dare rilevanza alla sola “esecutività”, e non certo alla “irrevocabilità” della sentenza, quale condizione veramente essenziale della cooperazione per la consegna delle persone ricercate tra gli Stati membri dell’U.E. (Fattispecie relativa ad una richiesta di consegna avanzata dall’autorità giudiziaria francese, la quale ha affermato nel m.a.e. che la sentenza emessa dal giudice di secondo grado era “esecutiva”, benché ancora ricorribile per cassazione).

venerdì, dicembre 03, 2010

Consiglio d'Europa su indipendenza e responsabilità dei giudici

Interessante documento del Consiglio d'Europa in materia di indipendenza, status e responsabilità dei magistrati.

mercoledì, dicembre 01, 2010

Scudo fiscale: la Commissione continua l'esame

Non c'è ancora il disco verde definitivo circa la legittimità dello scudo fiscale italiano.
Il Reclamo presentato da alcuni parlamentari italiani è ancora all'attenzione dei competenti uffici della Commissione europea. Di seguito la risposta del Commisario competente alla Giustizia ed agli affari interni, Barnier, ad una interrogazione dell'Italia dei Valori che chiedeva di conoscere lo Stato della procedura.

E-7029/10IT - E-7030/10IT

Risposta di Michel Barnier a nome della Commissione (29.11.2010)

La Commissione riconosce che finora non è ancora stata data una risposta definitiva alle questioni sollevate dagli onorevoli parlamentari in merito allo "scudo fiscale" italiano. Ciò non è dovuto a ritardi amministrativi. La complessità della normativa italiana ha sollevato numerose e complesse questioni in relazione a importanti aspetti del diritto dell'UE, in particolare la fiscalità, i movimenti di capitali e il riciclaggio, che hanno richiesto un'analisi approfondita e coordinata da parte di diverse Direzioni generali della Commissione.



A questo riguardo, si sono tenute delle riunioni con le autorità italiane dirette a chiarire l'esatta portata e le implicazioni della normativa in oggetto. Successivamente all'introduzione dello "scudo fiscale" le autorità italiane hanno emanato varie circolari che andavano anch'esse analizzate per poter avere un quadro completo della normativa. Inoltre, le autorità italiane hanno trasmesso solo recentemente al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) le informazioni richieste sui risultati effettivi conseguiti con lo scudo fiscale, in particolare sotto il profilo del riciclaggio di fondi illeciti. Tali informazioni complementari, ad avviso della Commissione, erano indispensabili per poter procedere ad un esame completo delle implicazioni dello scudo fiscale.



I servizi della Commissione stanno ultimando la loro analisi. Non appena tale lavoro sarà completato, la Commissione informerà gli onorevoli parlamentari del suo esito.

lunedì, novembre 22, 2010

MAE: nozione di stessi fatti secondo la CGUE

La Corte di giustizia dell'Unione si pronuncia in un procedimento (C-261/09) originato dal rinvio di una Corte penale tedesca ed affronta la questione relativa alla corretta interpretazione della nozione di "stessi fatti".
Secondo la Grande sezione della giurisdizione europea:

Ai fini dell’emissione e dell’esecuzione di un mandato di arresto europeo, la nozione di «stessi fatti», di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione;

In presenza di circostanze come quelle oggetto della causa principale, in cui l’autorità giudiziaria emittente, rispondendo ad una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 15, n. 2, della decisione quadro formulata dall’autorità giudiziaria di esecuzione, abbia espressamente rilevato, in applicazione della propria legge nazionale e nel rispetto delle esigenze derivanti dalla nozione di «stessi fatti» consacrata nell’art. 3, n. 2, della decisione quadro, che la precedente decisione pronunciata nel proprio ordinamento giuridico non costituiva una sentenza definitiva riguardante gli stessi fatti oggetto del proprio mandato di arresto e non ostava quindi al perseguimento dei reati indicati nel mandato di arresto medesimo, l’autorità giudiziaria di esecuzione non ha alcun motivo per applicare, con riguardo alla sentenza medesima, il motivo di non esecuzione obbligatoria previsto dall’art. 3, n. 2, della menzionata decisione quadro.



lunedì, ottobre 18, 2010

ROM e diritto UE: la Francia fa marcia indietro

La Francia fa marcia indietro ed accetta di cambiare le proprie normne ritenute incompatibili col diritto UE ed in specialmodo con la direttiva 2004/38/CE (qui il link al comunicato del Ministero degli esteri francese).
Di qualche settimana fa la grave polemica tra il commissarioalla Giustizia Vivianne Reding ed il Presidente francese. Pare che le ragioni del diritto abbiano avuto la meglio.

domenica, ottobre 10, 2010

Responsabilità civile dei magistrati: si va in Corte

Della vicenda se ne sono occupati in pochi, forse solo Dell'Europa e delle pene.
Il silenzio della stampa è stato assordante ed anche l'attenzione degli studiosi scarsa!
Dalle sole iniziative di questo blog, e dall'attenzione di alcuni parlamentari (i radicali Meccacci alla Camera dei deputati e Cappato al Parlamento europeo) sono scaturite infatti le interrogazioni parlamentari e solo successivamente l'apertura della procedura di infrazione UE.
La vicenda è però andata avanti ed un ulteriore passo è stato compiuto dalla Commissione nella riunione del Collegio del 24 giugno scorso.
L'Italia è stata finalmente deferita alla Corte di giustizia  dell'Unione europea per violazione del diritto UE.
La violazione sarebbe costituita, secondo l'insegammento della Sentenza Traghetti del  Mediterraneo (C-173/03), dalla eccessiva restrittività delle previsioni contenute dalla legge italina che disciplina (o meglio esclude!) la responsabilità civile dei magistrati italiani (e dello Stato italiano per fatti commessi da magistrati).
La vicenda potrebbe essere una occasione irripetibile per ripensare e riformare la Legge Vassalli che appare assolutamente inidonea a disciplinare la materia secpondi principi di equità e giustizia oltrechè rappresentare un patente tradimento della volonta dei cittadini italiani espressa col referendum del 1988.
Abbiamo anche il numero del caso: C-379/10, speriamo che possa diventare un numero importante per l'organizzazione della nostra Giustizia nel nostro paese.

mercoledì, ottobre 06, 2010

Pubblicato in Gazzetta il Dlgs sul riconoscimento delle sentenze emesse nei paesi UE

Pubblicato il i ottobre in Gazzetta ufficiale il Dlgs 161/2010 recante "Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea". Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 16 ottobre, rappresenta un passo fondamentale nella costruzione dello Spazio giudiziario europeo.

lunedì, settembre 20, 2010

Censimento Rom, o dell'illegittimità dell'atto del Governo

Nei giorni scorsi si è tenuta a Milano, dinanzi al TAR, l'udienza relativa al ricorso di alcuni dei soggetti toccati dal provvedimento che hanno domandato l'annullamento della misura adottata dal Ministero dell'Interno. Numerose le associazioni ed i gruppi a difesa dei diritti umani intervenuti dinanzi al TAR Lombardia, tra questi anche l'Open Society Justice Initiative che fa capo al miliardario americano e noto filantropo George Soros.
L'organizzazione è patrocinata dal Presidente emerito della Corte costituzionale, prof. avv. Valerio Onida, che ha depositato un atto di intervento che abbiamo il piacere di mettere a disposizione dei lettori del blog.

mercoledì, settembre 15, 2010

diritti umani e diritto internazionale nel Canale di Sicilia

Le notizie delle ultime ore relative alle raffiche di mitragliatrice partite da una motovedetta libica, con personale italiano a bordo, nei confronti di un peschereccio italiano, pongono complesse questioni etiche ma anche giuridiche.
La domanda fondamentale è: ora ce ne siamo accorti, ma quando sparano sui barconi degli immigrati?

Accanto a questo tragico interrogativo c'è però una certezza. Il Governo italiano si è messo in un altro formidabile "impiccio".

Vale forse la pena ricordare ai consiglieri giuridici di Farnesina, Presidenza del Consiglio e Ministero dell'Interno (ed ai relativi responsabili politici) come l'accordo internazionale che hanno siglato (a quanto pare semplificato, o forse solo un memorandum) non valga ad escludere la giurisdizione sui cittadini italiani (tecnici e finanzieri presenti sulle motovedette, responsabili in concorso o per non aver impedito un evento antigiuridico) che rimangono dunque perseguibili dalla Procura di Agrigento. Ed al caso di specie non è applicabile nemmeno la giurisprudenza formatasi sul caso Calipari (di cui pure questo blog si è occupato).

Dunque si attendono prossimi sviluppi nella speranza che ci sia un magistrato ad Agrigento che voglia approfondire la questione.

venerdì, agosto 27, 2010

A un anno dalla sentenza Lissabon Karlsruhe fa un passo indietro

Il BVG ammorbidisce i toni.
Lo scorso 26 agosto i giudici del Tribunale costituzionale tedesco si sono pronunciati con una attesa ed importante sentenza che sicuramente farà discutere.
La decisione è stata presa con una risicata maggioranza (8 contro 7 giudici).
La questione è quella relativa alla costituzionalità della decisione della Corte di giustizia nel famigerato caso Mangold.
Sulla vicenda si era pronunciato con un paper molto duro lo stesso ex Presidente federale e noto costituzionalista Roman Herzog, chiedendo esplicitamente di fermare le invasioni di campo della Corte di giustizia.
Il Tribunale costituzionale tedesco, in sintesi, ha effettuato una operazione di self restraint pronunciandosi nel senso che il BVG può intervenire su atti delle istituzioni europee solo allorquando questi intervengano  compromettendoin maniera significativa le competenze degli Stati membri, stabilendo più o meno letteralmente che: "le decisioni della Corte UE possono essere riesaminate slamente se la violazione del riparto delle competenze da parte delle Istituzioni europee è chiaro ed ovvio e l'atto in questione determina una redistribuzione strutturale delle stesse a svantaggio degli Stati membri".

mercoledì, agosto 25, 2010

Comunitaria 2009 e l´"attuazione dei regolamenti"

L`articolo 45 della legge comunitaria 2009 (n. 96 del 2010) determina una nuova acquisizione teorica dovuta al nostri Governo: l`attuazione dei regolamenti. Anche uno studente di giurisprudenza sa in effetti che i Regolamento sono direttamente applicabili e che non vanno attuati!!!
Leggere per credere:

Art. 45. (Delega al Governo per il riordino, l’attuazione e l’adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga)







1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della giustizia, dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze e per le politiche europee, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in tema di precursori di droghe. I suddetti decreti sono adottati per dare attuazione al regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e al regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione, dell’8 aprile 2009, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, l’abrogazione delle norme contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato: "testo unico".










2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, anche al fine di individuare gli organi competenti all’adozione degli adempimenti previsti dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:










a) prevedere l’utilizzo delle locuzioni "precursori di droghe" o "sostanze classificate", in luogo di quelle utilizzate nel testo unico;


b) prevedere la distinzione, anche all’interno del medesimo testo unico, tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope;


c) definire le modalità di rilascio, sospensione e ritiro delle licenze per l’utilizzo dei precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, e relative esclusioni; definire le modalità di rilascio di licenze speciali agli enti e alle istituzioni di cui agli articoli 3 del regolamento (CE) n. 273/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 1277/2005;


d) prevedere la regolamentazione del registro degli operatori di precursori di droghe classificati nella categoria 2 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e, solo per le attività di esportazione, nella categoria 3 dei medesimi allegati; prevedere la definizione delle modalità di registrazione;


e) prevedere la regolamentazione delle transazioni intracomunitarie di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;


f) prevedere la regolamentazione delle transazioni con Paesi terzi di precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;


g) prevedere la regolamentazione dell’obbligo di rendicontazione annuale per precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;


h) prevedere la regolamentazione delle attività di vigilanza e di ispezione.






3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi, al fine di sanzionare le violazioni alle norme contenute nei regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:










a) sanzionare come delitto, nel rispetto dei limiti massimi edittali fissati nell’ articolo 73, comma 2-bis, del testo unico, le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti comunitari, di illecita immissione sul mercato, importazione ed esportazione di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché di illecito possesso dei precursori di droghe classificati nella predetta categoria 1. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell’attività svolta dall’operatore con riferimento ai precursori di droghe classificati nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, elevando fino alla metà la durata di tali sanzioni, rispetto a quanto previsto dall’ articolo 70 del testo unico;


b) sanzionare come delitto punibile con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a euro 3.000 le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005, di illecita esportazione di sostanze classificate nella categoria 3 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dei predetti allegati, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell’attività svolta dall’operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall’ articolo 70 del testo unico;


c) sanzionare come contravvenzione punibile con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da euro 300 a euro 3.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato:


1) le condotte di impedimento o di ostacolo alle attività di vigilanza, controllo ed ispezione, come individuate dai citati regolamenti;


2) l’inosservanza, da parte degli operatori, degli obblighi di comunicazione imposti dall’ articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, dall’ articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005, e dagli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1277/2005;


3) la violazione dell’obbligo, individuato nei termini e nei limiti di cui ai regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005, di fornire le sostanze classificate nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, solo a determinati soggetti;


d) prevedere, nei casi di cui alla lettera c), la possibilità di revocare la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 solo a determinati soggetti, con divieto di ulteriore rilascio, nonché di sospendere l’attività svolta dall’operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall’ articolo 70 del testo unico;


e) sanzionare come illecito amministrativo, punibile con la sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 600 nel minimo e non superiore ad euro 6.000 nel massimo, la violazione degli ulteriori obblighi posti a carico degli operatori dai predetti regolamenti comunitari, tra cui gli obblighi di comunicazione, dichiarazione, documentazione ed etichettatura. Prevedere, in tali casi, la possibilità di sospendere la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché l’attività svolta dall’operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall’ articolo 70 del testo unico;


f) prevedere la disciplina dell’obbligo di comunicare alcune transazioni commerciali, tra cui quelle verso i Paesi extracomunitari segnalati dal regolamento (CE) n. 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, per la necessità di adeguati monitoraggi, nonché altre transazioni individuate sulla base di criteri quantitativi ovvero in relazione alla tipologia delle sostanze classificate, alla Direzione centrale per i servizi antidroga, ai fini della prevenzione e repressione del traffico illecito, sanzionando le condotte in violazione di tale obbligo ai sensi delle lettere c) e d);


g) prevedere la possibilità, nei procedimenti penali per i delitti di cui alle lettere a) e b), di ritardare l’emissione o l’esecuzione dei provvedimenti di arresto o di sequestro, e di compiere le ulteriori attività previste dall’ articolo 98 del testo unico;


h) prevedere, tra le ipotesi di reato di cui all’ articolo 74 del testo unico, quella in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli indicati nella lettera a).

lunedì, agosto 23, 2010

Il Tribunale costituzionale tedesco definisce i confini tra necessità securitarie e diritti fondamentali

Alcune  importanti decisioni dello scorso marzo (1BvR 256/08, 1BvR 263/08 e 1 BvR 586/08) hanno consentito al Tribunale costituzionale tedesco di diffondersi su una tematica di estrema attualità anche nel dibattito pubblico italiano: il giusto bilanciamento delle politiche di sicurezza con i diritti fondamentali, riservatezza in primis.
Il Tribunale tedesco si pronuncia infatti sulle norme interne che disciplinano la conservazione dei dati relativi al traffico telefonico ed alla navigazione in internet, dichiarando le norme nazionali incostituzionali per violazione degli articoli costituzionali in materia di riservatezza (art. 10 LF) e del generale principio di propoirzionalità.
Il Tribunale si pronuncia in maniera assai severa sulla possibilità per lo Stato di una gestione di una così rilevante massa di dati anche a prescindere da evidenti indizi e specifici fatti indiazianti la commissione di un reato. Una tale possibilità in capo alle Istituzioni pubbliche sarebbe infatti idonea, secondo il Tribunale, "a creare una diffusa minaccia d'essere spiati (Gefühl der diffusen Bedrohlichkeit) la quale può comprimere il libero esercizio dei diritti fondamentali in molti campi della vita umana".

lunedì, agosto 09, 2010

La Cassazione riconosce la validità di una misura sospensiva della CEDU

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - ESPULSIONE DAL TERRITORIO DELLO STATO - TUNISIA - RISCHIO DI TRATTAMENTI CONTRARI ALL'ART. 3 DELLA CEDU - MISURA CAUTELARE SOSPENSIVA EMESSA DALLA CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL'UOMO - CONSEGUENZE


La Corte, con la sentenza in esame, ha preso in considerazione la misura emessa in data 13 aprile 2010 dalla Corte europea per i diritti dell’uomo, ai sensi dell’art. 34 della Cedu, con la quale veniva sospesa in via cautelare un’espulsione disposta dall’A.G. italiana verso la Tunisia, in considerazione del rischio reale di trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione che la persona ad essa sottoposta possa subire in detto Stato. La Suprema Corte ha stabilito che da tale pronuncia deriva per ogni articolazione dello Stato italiano la necessità di verificare il rigoroso rispetto dell’art. 3 cit. ed in particolare per le autorità giudiziarie competenti a deliberare decisioni che comportino trasferimenti di persone verso la Tunisia il dovere di individuare ed adottare, in caso di ritenuta pericolosità della persona, misure appropriate di sicurezza diverse dall’espulsione. E ciò fino a quando la situazione di allarme descritta dalla Corte europea non venga a mutare.

Sentenza n. 20514 del 28 aprile 2010 – depositata il 28 maggio 2010
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore F. Ippolito)

giovedì, luglio 29, 2010

Quando la Corte costituzionale fa la Corte costituzionale: la sentenza 265 del 2010

Importante decisione della Corte costituzionale (265/2010) in materia di diritti fondamentali e libertà personale.
I giudici della Corte, relatore il prof. Frigo, cancellano la norma processuale, introdotta in uno degli ultimi pacchetti sicurezza, che determinava una presunzione di adeguatezza della misura catelare dell'arresto in carcere per i reati a sfondo sessuale.
La Corte opera una magistrale e condivisibile ricostruzione del sistema delle misure cautelari valorizzando l'applicazione in concreto di principi costituzionali in materia dei limitazione di diritti fondamentali quali l'adeguatezza e la proporzionalità -- in questo caso richiamando la necessità di una valutazione stringente da operare sempre in concreto da parte dei giudici del merito.
La sentenza si segnala perchè determina una ferma presa di posizione della Corte circoscrivendo la liceità costituzionale (sic) di operazioni del genere (introduzione di reati per i quali l'arresto cautelare è di fatto obbligatorio!) solo ai reati di criminalità organizzata (purtroppo sul punto vi erano già risalenti pronunce della Consulta) nonchè per il consapevole e preciso rinvio alla giurisprudenza della Corte di Starsburgo, rappresentando un passaggio di rilievo per il sempre auspicato dialogo tra le Corti in Europa.

lunedì, luglio 12, 2010

La Consulta dichiara l'illegittima l'aggravante di clandestinità

Interessante pronuncia della Corte costituzionale in materia penale.
Alla stregua degli art. 3 e 25 della Costituzione italiana la Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale della aggravante di clandestinità (art. 61, n. 11 bis c.p.) e delle norme a questa connesse.

mercoledì, giugno 23, 2010

Controversa decisione della Corte suprema USA

La Corte Suprema ha assunto a maggioranza una controversa decisione confermando la costituzionalità di una norma (cara anche all'Amministrazione OBAMA) che fonda la responabilità penale di quanti, anche mediante consiglio giuridico, prestino assistenza ad una organizzazione terroristica.

Si tratta dei casi:  Holder v. Humanitarian Law project, No. 08-1498, e Humanitarian Law Project v. Holder, No. 09-89.




Di seguito un breve articolo della Reuters sulla sentenza:

The decision came in the first test to reach the Supreme Court after the September 11, 2001, attacks of a case pitting the right of U.S. citizens to speak and associate freely against the government's efforts to fight terrorism.







In a victory for the Obama administration, the justices voted, 6-3, to reverse a ruling by a U.S. appeals court that declared parts of the law unconstitutionally vague.






The law barring material support was first adopted in 1996 and strengthened by the USA Patriot Act adopted by Congress right after the September 11 attacks. It was amended again in 2004.






The law bars knowingly providing any service, training, expert advice or assistance to any foreign organization designated by the U.S. State Department as terrorist.






The law, which carries a penalty of up to 15 years in prison, does not require any proof the defendant intended to further any act of terrorism or violence by the foreign group.






MORE DIFFICULT CASES COULD BE AHEAD






Writing for the majority, Chief Justice John Roberts said the law was constitutional and rejected the specific challenge before it. He said the court did not address the "more difficult cases" that may arise under the law in the future.






The legal challenge had been brought by groups and individuals who wanted to help the Kurdistan Workers Party in Turkey and the Liberation Tigers of Tamil Eelam in Sri Lanka. The State Department designated both as foreign terrorist groups.






The Humanitarian Law Project in Los Angeles had previously provided human rights advocacy training to the Kurdistan Workers Party, known as the PKK, and the main Kurdish political party in Turkey.






The Humanitarian Law group and others sued in an effort to renew support for what they described as lawful, nonviolent activities overseas.






"The Supreme Court has ruled that human rights advocates, providing training and assistance in the nonviolent resolution of disputes, can be prosecuted as terrorists," said Georgetown University law professor David Cole, who argued the case.






"In the name of fighting terrorism, the court has said that the First Amendment permits Congress to make it a crime to work for peace and human rights. That is wrong," Cole said.






Obama administration lawyers defended the law and called it a vital weapon in the government's effort to fight terrorism.






Since 2001, the United States has charged about 150 defendants with the material support of terrorism and about half have been convicted, the Justice Department said.






Justices Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg and Sonia Sotomayor dissented with Breyer saying the court majority ultimately "deprives the individuals before us of the protection that the First Amendment demands."






He said the court failed to examine the government's justifications for the law with sufficient care.







giovedì, giugno 17, 2010

...e la Corte aggiunge ulteriore incertezza in materia di scommesse

La Corte di Giustizia si pronuncia ancora sulla materia dell'offerta di giochi d'azzardo e sembra consolidare la linea più aperta alle esigenze di controllo degli Stati membri, in tal modo sconfessando una giurisprudenza (più risalente) di sapore molto comunitario sedimentatasi soprattutto nei confronti dell'Italia sino alla sentenza Placanica (forse che l'Italia ispira più d'altri Stati membri pronunce severe della giustizia comunitaria o forse la difesa della Repubblica affidata all'avvocatura dello Stato andrebbe ripensata!) alimentando una certa  incertezza ermeneutica che meriterebbe forse, a questo punto, un intervento armonizzatorio della legislazione UE. Si tratta delle sentenze nelle cause C-203/08 e C-258/08.

Di seguito il dispositivo della causa C-253/08:

1) Si può considerare che una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che persegue lo scopo di contenere la dipendenza dal gioco d’azzardo nonché di contrastare le frodi, e che effettivamente contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi, limita le attività di scommessa in modo coerente e sistematico, sebbene il titolare o i titolari di un’autorizzazione esclusiva siano autorizzati a rendere attraente la loro offerta sul mercato introducendo nuovi giochi d’azzardo e facendo ricorso alla pubblicità. Spetta al giudice del rinvio verificare se la pratica del gioco illegale possa costituire un problema nello Stato membro interessato cui possa porre rimedio un’espansione delle attività autorizzate e regolamentate, e se tale espansione non presenti una portata che la rende inconciliabile con la finalità di contenimento di detta dipendenza.
2) Ai fini dell’applicazione di una normativa di uno Stato membro sui giochi d’azzardo compatibile con l’art. 49 CE, il giudice nazionale non è tenuto a verificare, in ogni fattispecie, se il provvedimento d’esecuzione diretto a salvaguardare l’osservanza di tale normativa sia idoneo ad assicurare la realizzazione dello scopo da essa perseguito e sia conforme al principio di proporzionalità, purché tale provvedimento rappresenti un elemento necessario per garantire che detta normativa produca i suoi effetti e non contenga alcuna ulteriore restrizione rispetto a quella risultante dalla normativa stessa. Per la soluzione della controversia sottoposta al giudice del rinvio è irrilevante che tale provvedimento di esecuzione sia stato adottato in seguito ad un intervento delle pubbliche autorità volto a garantire l’osservanza della normativa nazionale oppure in seguito ad un’istanza di un privato nel contesto di un procedimento civile per la tutela dei suoi diritti derivanti dalla medesima normativa.


3) L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della causa principale, che subordina l’organizzazione e la promozione dei giochi d’azzardo ad un regime di esclusività a favore di un unico operatore e che vieta a tutti gli altri operatori, compreso un operatore stabilito in un altro Stato membro, di proporre mediante Internet, sul territorio del primo Stato membro, servizi rientranti nel citato regime.

lunedì, maggio 31, 2010

La disciplina delle scommesse ancora dinanzi al giudice dell'UE

Ancora un rinvio pregiudiziale del Giudice italiano alla Corte di giustizia in materia di raccolta delle scommesse. Il rinvio è stato effettuato dalla Corte di Cassazione anche alla luce della nuova giurisprudenza della Corte di Lussembuirgo che sembra aver assunto posizioni di maggiore apertura nei confronti degli Stati membri a seguto la decisione che ha riguardato al disciplina portoghese.

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(Causa C-77/10)

Giudice del rinvio : Corte Suprema di Cassazione


Parti nella causa principale

Ricorrente: Ugo Cifone

Questioni pregiudiziali:

"Quale sia l'interpretazione degli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea con riferimento alle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi nel settore delle scommesse su eventi sportivi al fine di stabilire se le citate disposizioni del Trattato consentano o meno una disciplina nazionale che stabilisca un regime di monopolio in favore dello Stato ed un sistema di concessioni e di autorizzazioni che, all'interno di un numero determinato di concessioni, preveda: a) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori; b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite al termine di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti); c) la fissazione di ipotesi di decadenza della concessione e di incameramento di cauzioni di entità molto elevata, tra le quali l'ipotesi che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto della concessione".

giovedì, maggio 20, 2010

Basi certe per bloccare l'esecuzione del MAE

Il timore di un pregiudizio religioso non blocca la consegna del reo all'estero. In tema di mandato di arresto europeo, infatti, la situazione di possibile pregiudizio per la persona di cui è richiesta la consegna, deve avere base oggettiva. A sostenerlo la Cassazione, sezione VI penale, con la sentenza n. 17280/10.

martedì, aprile 27, 2010

Il Governo e la question e del Crocifisso

Prosegue l'attivismo del Governo italiano in previsione della Sentenza della Grande Chambre sulla compatibilità dell'esposzione obbligatoria del crocifisso nelle aule delle scuole italiane.
Il sottosegretario Letta ha addirittura ospitato a Palazzo Chigi la presentazione di uno studio commissionato al docente di diritto ecclesiastico prof. Cardia al fine di una rivalutazione dell'intera vicenda.
Il documento è interessante anche se non pienamente convincente, dalla grande scuola italiana del diritto ecclesiastico, fucina di grandi giuristi liberali, ci si poteva aspettare qualcosa di più.

martedì, aprile 20, 2010

Il Consiglio di Europa rende pubblico il Rapporto sulla situazione italiana

Il Comitato per la prevenzione della tortura (CPT) del Consiglio d'Europa rende disponibile on line il suo Rapporto steso a seguito dell'ispezione condotta pressi gli istituti di detenzione italiani formulando una serie di gravi critiche all'operato del nostro paese.

venerdì, marzo 26, 2010

Cassazione e interpretazione conforme: il caso della pedopornografia

In virtù del carattere vincolante delle decisioni quadro assunte dall'Unione Europea, così come stabilito dall'art. 34, comma 2, del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, il giudice nazionale ha l'obbligo di interpretare il diritto nazionale conformemente alle decisioni quadro di cui sopra, ovviamente entro i limiti stabiliti dai principi generali del diritto. Dette decisioni, infatti, tracciano le linee guida a cui le legislazioni nazioni sono obbligate ad uniformarsi in materia di giustizia ed affari interni. Il giudice nazionale, allora, può discostarsene solo nel caso in cui la norma di diritto nazionale risulti del tutto incompatibile con il risultato perseguito dalla decisione quadro, quando, cioè, l'applicazione di quest'ultima determinerebbe un'interpretazione contra legem della prima.

In virtù dell'art. 34, comma 2 del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 (il quale sancisce sostanzialmente l'obbligo del giudice nazionale di interpretare la normativa nazionale conformemente alle decisioni - quadro assunte in sede di Unione Europea) il concetto di pornografia minorile di cui all'art. 600-ter c.p., deve essere interpretato alla luce del concetto di pedopornografia esplicitato nell'art. 1 della decisione - quadro 2004/68/GAI. Può essere quindi definito come materiale pedopornografico quel materiale che ritrae o rappresenta visivamente un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessuale esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica. Nel caso specifico, la connotazione esplicitamente sessuale del materiale oggetto della condotta de quo vale ad escludere la configurabilità di detto reato in capo al soggetto sorpreso a fotografare, su di una spiaggia, bambini in costume da bagno impegnati in attività del tutto innocenti ed ordinarie (come stare in piedi su una roccia o chinati per salirvi con l'aiuto delle mani) laddove non è ravvisabile, quindi, nessuna esibizione lasciva - essendo le zone pubiche sempre e comunque nascoste alla vista dal costume da bagno - e nessun atteggiamento sessualmente allusivo - data la "ordinarietà" delle pose catturate.


Cass. pen., Sez. II, ud. 3 marzo 2010 - dep. 22 marzo 2010, n. 10948

lunedì, marzo 15, 2010

La Cassazione si arrende e riconosce il valore costituzionale della lex mitior

La Cassazione riconosce il valore di principio della lex mitior sulla base della Carta europea dei diritti fondamentali e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Cass. pen. Sez. II, Ord., (ud. 12-11-2009) 14-12-2009, n. 47395

"Infine, per completare il quadro giuridico di riferimento, si deve segnalare che una assai recente decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo (sentenza S. c. Italia del 17 settembre 2009), ha stabilito:

- che "l'art. 7, paragrafo 1, della Convenzione non garantisce solamente il principio di non-retroattività delle leggi penali più severe, ma anche, ed implicitamente, il principio di retroattività della legge penale più favorevole";

- ha, inoltre, chiarito che "questo principio si manifesta nella regola che vuole che, se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronunzia di un giudizio definitivo sono differenti, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato";

- ha, pertanto, evidenziato che, nell'ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, costituisce violazione dell'art. 7, paragrafo 1, CEDU, l'applicazione della pena più sfavorevole all'imputato;

- ed ha addirittura affermato che "l'art. 442 c.p.p. italiano, comma 2, è una disposizione di diritto penale materiale concernente la severità della pena da infliggere in caso di condanna secondo il procedimento abbreviato, e che ricade, dunque, nel campo di applicazione dell'ultima frase dell'art. 7, paragrafo 1, della Convenzione".

[...]
Tale decisione - di grande rilevanza ai fini delle scelte giuridiche necessarie ad evitare di commettere violazioni della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, esponendo l'Italia alle relative sanzioni - è, peraltro, successiva a tutte le sentenze della Corte costituzionale prese in esame e potrebbe essere idonea, come meglio si vedrà appresso, a rimodulare la giurisprudenza del nostro Paese sul punto della applicazione della lex mitior".

mercoledì, marzo 03, 2010

Tribunale costituzionale tedesco o dei controlimiti presi sul serio

Il BVG dichiara incostituzionale la disciplina interna in materia di data retention modellata sulla fasariga di una direttiva comunitaria (1 BvR 256/08; 1 BvR 263/08; 1 BvR 586/08).

(AGI) - Berlino, 2 mar. - Nuova bocciatura per il tentativo del governo tedesco di tenere sotto controllo telefonate e e-mail dei cittadini. La Corte Costituzionale di Karlsruhe ha stabilito che e’ incostituzionale la legge che consente alle aziende telefoniche di immagazzinare per sei mesi le conversazioni telefoniche, le e-mail ed i collegamenti internet. La decisione dei giudici del “Bundesverfassungsgericht” suona come un nuovo schiaffo dopo le sentenze sul divieto sulle intercettazioni telefoniche e di quelle dei siti online. Una legge del 2008, varata dal governo di ‘Grosse Koalition’, consentiva finora alle aziende telefoniche di registrare e conservare per una durata di 6 mesi tutto il traffico telematico dei cittadini, i cui dati potevano essere messi a disposizione di polizia, procure e servizi segreti nell’intento di prevenire gravi reati o per perseguire chi li aveva gia’ commessi. Grazie a questi dati era finora possibile alle autorita’ di avere accesso non solo alle conversazioni telefoniche dei cittadini, ma anche di localizzarli grazie all’uso dei cellulari. I giudici dell’Alta Corte hanno sentenziato oggi che la legge del 2008 e’ “nulla” ed i dati gia’ memorizzati devono essere “immediatamente cancellati”. I giudici di Karlsruhe hanno motivato la loro decisione con il fatto che la memorizzazione dei dati rappresenta “un’ingerenza particolarmente grave nel segreto telefonico fin dentro la sfera privata”, aggiungendo che il possesso di questi dati potrebbe dar luogo a gravi abusi, mentre questa prassi metterebbe i cittadini nella condizione di avvertire “una diffusa e minacciosa sensazione di essere tenuti sotto osservazione”. A presentare ricorso contro la legge finora in vigore erano stati 35mila cittadini, ma anche molti deputati dei Verdi e del partito liberale, compreso il ministro della Giustizia, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Nel salutare la sentenza pronunciata a Karlsruhe, il presidente dei Verdi, Claudia Roth, ha parlato di “uno schiaffo al legislatore per aver calpestato il diritto”.

giovedì, febbraio 25, 2010

La Cassazione richiama la Carta di Nizza come recepita nel Trattato di Lisbona

L'effetto vincolante per il giudice italiano della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, detta Carta di Nizza proclamata il 7 dicembre 2000 e recentemente recepita dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, è stata per la prima volta affermata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 2352/2010 di cui diamo notizia in questo lancio.

Tra le norme della Carta di Nizza che certamente incidono sull'ordinamento italiano, rafforzando i principi della nostra Costituzione, devono ricordarsi in particolare l'art. 1 "La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata", l'art. 15 "Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata", l'art. 30 "Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali".

La sentenza Cass. n. 2352 del 2010 recepisce peraltro una precisa indicazione contenuta nella relazione del Primo Presidente della Suprema Corte sull'amministrazione della Giustizia nel 2009, che ha sottolineato come la tutela della dignità umana prevista della Carta di Nizza potrà diventare matrice di nuovi diritti, individuati dalla giurisprudenza.

"L'espressa menzione, nella Carta di Nizza, dell'inviolabilità della dignità umana - si legge nella relazione - suggerirà uno scambio dialettico di reciproco arricchimento con l'interpretazione dell'art. 2 Cost. italiana sui diritti inviolabili dell'uomo. D'altra parte ciò è accaduto in passato e accadrà sempre di più in futuro sulla base di un confronto e di un uso giurisprudenziale della comparazione giuridica con quegli ordinamenti europei che già rinvengono espressamente il loro cardine nella intangibilità della dignità umana, come l'ordinamento tedesco (art. 1 Grundgesetz). Ove si tratti della concretizzazione di un principio come quello della dignità umana, il reciproco confronto e influenzamento fra i tratti della situazione di fatto possibilmente rilevanti e i tratti della norma giuridica possibilmente applicabili, che sempre caratterizzano l'attività di applicazione delle norme giuridiche ai casi della vita, si profilano per un'intensa proiezione sul parametro normativo delle istanze di regolazione del caso concreto. Così la dignità umana può diventare matrice di nuovi diritti che rispondono ai nuovi bisogni della realtà sociale. Ciò è attestato in modo esemplare dalla recente sentenza della Corte Costituzionale tedesca che, anche sulla base dell'intangibilità della dignità umana, ha coniato un nuovo diritto fondamentale alla riservatezza e alla integrità del comuter. cfr. BVerfG, 27 febbraio 2008, 1 BvR 370/07, in BVerfGE 120, 274)."


giovedì, febbraio 18, 2010

La Cassazione interpreta conformemente alla CEDU in materia di confisca

In materia di sequestro confisca di immobili abusivamente lottizzati, l'art. 44 T.U. edilizia - D.P.R. n. 380/2001 - deve essere interpretato in modo conforme alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, e pertanto nel senso che il terzo acquirente di un immobile abusivamente lottizzato, pur partecipando materialmente, con il proprio atto di acquisto, al reato di lottizzazione abusiva, non può essere assoggettato alla misura ablatoria sopra ricordata, salvo che tale partecipazione non sia accompagnata anche da un elemento soggettivo costituito da una condotta almeno colposa in ordine al carattere abusivo della lottizzazione negoziale o materiale.


Cass. pen. Sez. III Sent., 29-09-2009, n. 42178

mercoledì, febbraio 03, 2010

Giochi e scommesse: di nuovo la parola alla Corte di giustizia

La Cassazione penale rimette alla Corte di giustizia una questione preliminare concernente l'intepretazione ed applicazione della normativa italiana alla luce dell'intricato reticolo giurisprudenziale che si è determinato sulla materia.


COMPATIBILITA' DELLA DISCIPLINA NAZIONALE CON QUELLA COMUNITARIA - QUESTIONE PREGIUDIZIALE - RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E.
Con la decisione in esame (e con altra, di identico contenuto, recante il n. 2994, assunta alla medesima udienza camerale e depositata in pari data), la Corte, in una fattispecie nella quale era contestata all’indagato la violazione dell’art. 4 della L. n. 401/1989, ha rimesso alla Corte di Giustizia U.E. - ai sensi dell’art. 234, comma terzo, Trattato C.E. - la questione pregiudiziale circa la compatibilità della normativa nazionale (in particolare, l’art. 38 del d.l. n. 223/2006, c.d. decreto Bersani, conv. con modd. in L. n. 248/2006) con gli artt. 43 e 49 del Trattato C.E., ritenendo che permangano, nonostante i plurimi interventi del giudice comunitario e della giurisprudenza di legittimità sul punto, dubbi interpretativi circa l’estensione delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, essendovi la necessità di chiarire se le predette libertà possano trovare limitazione nell’ordinamento italiano fondato sul rilascio di un numero limitato di concessioni e di successive licenze di P.S.

Ordinanza n. 2993 del 10 novembre 2009 - depositata il 5 gennaio 2010

mercoledì, gennaio 13, 2010

In favore di una nuova "Legge Pecorella": contro l'appello avverso le assoluzioni

L'intenzione espressa oggi dal presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, di riproporre la "inappellabilità delle sentenze di assoluzione in primo grado" da parte dell'accusa ha scandalizzato il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, secondo cui sarebbe la prova che il premier "cerca sempre di trovare una scappatoia per assicurare l'impunità ai delinquenti". Eppure, in Occidente sono centinaia di milioni i cittadini che vivono sotto sistemi giudiziari che non consentono alla pubblica accusa di impugnare le sentenze di assoluzione (Stati Uniti e Gran Bretagna, per esempio), o che comunque ne limitano la facoltà (come in Francia). Si tratta forse di nazioni in cui si vuole "assicurare l'impunità ai delinquenti"? Negli Stati Uniti è il quinto emendamento a stabilire che "nessuno può essere processato due volte per la stessa accusa". Dunque, in caso di proscioglimento dell'imputato in primo grado in America la pubblica accusa non può ricorrere in appello. Il quinto emendamento è contenuta nella Carta dei diritti approvata dal Congresso Usa nel settembre del 1789 e ratificata dagli stati membri entro il dicembre del 1791. È quindi da 218 anni che i cittadini americani godono del diritto a non venire processati una seconda volta dopo un verdetto di assoluzione.

Anche il modello accusatorio inglese, verso cui il nostro sistema giudiziario da anni si sta indirizzando, prevede l'intangibilità delle assoluzioni in primo grado. Le sentenze di assoluzione chiudono definitivamente la vicenda processuale. L'unica eccezione prevista è quella di un imputato prosciolto per infermità mentale, al quale è riconosciuto il diritto di impugnare la sentenza. In nessun caso, invece, il pubblico ministero ha il diritto di impugnare le sentenze che assolvono l'imputato. Esiste il ricorso alla High Court per "errores in procedendo e vitia in giudicando", che può essere proposto sia dal condannato che dall'accusa ma solo nei casi di difetto di giurisdizione o competenza, o di inosservanza delle norme processuali. In Francia vige invece il modello inquisitorio, temperato però dal recepimento del contraddittorio tra le parti e del principio della parità tra accusa e difesa, sia durante il dibattimento che nella fase antecedente. Il codice riconosce ad ogni parte processuale la possibilità di presentare appello avverso ogni sentenza. Fino a poco tempo fa il giudizio proveniente dalla giuria popolare (jury) della Corte d'assise non ammetteva impugnazione. Le sentenze di assoluzione potevano essere impugnate in Cassazione ma solo "nell'interesse della legge", senza provocare alcun pregiudizio alla parte assolta. Poi è stata aperta la strada all'appello anche avverso le sentenze delle Corti d'assise. E ritenendo l'impossibilità per l'accusa di impugnare le sentenze di assoluzione una violazione del principio di parità tra le parti, è stata attribuita, ma al solo procuratore generale, la facoltà di impugnare le sentenze di assoluzione delle Corti d'assise.

In Italia la legge Pecorella - la legge n. 46 del 20 febbriao 2006 - introduceva il principio dell'inappellabilità delle sentenze di assoluzione. Il pubblico ministero e l'imputato, prevedeva quella legge, possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle "ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva". Ma con la sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007 la Corte costituzionale dichiarava costituzionalmente illegittima la legge Pecorella, perché in contrasto con il principio del giusto processo, della parità tra le parti, sancito nell'articolo 111 della Costituzione, nella parte in cui vietava ad una di esse, al pubblico ministero, di ricorrere in appello contro le sentenze di assoluzione. Ma su come si debba intendere il principio della parità tra le parti il dibattito è ancora aperto. Il principio della parità tra le parti viene invocato, infatti, per garantire al pubblico ministero il diritto ad un secondo grado di giudizio per ottenere quella condanna che non ha ottenuto in primo grado, così come all'imputato è offerta la possibilità di appellarsi a una sentenza di condanna. Eppure, come abbiamo visto, nel modello accusatorio, dove nasce quel principio, all'accusa non è concessa la facoltà di ricorrere in appello contro una sentenza di assoluzione.

Spesso si è richiamato il concetto di "égalité des armes" nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale però ha chiarito che non esiste alcun diritto dell'accusa ad un "secondo colpo in canna", cioè ad un secondo grado di giudizio, né nel principio di "égalité des armes" né nell'articolo 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. Nel dicembre del 2005 la Corte di Strasburgo si è espressamente pronunciata in materia nella sentenza "Guillemot", ricordando che l'articolo 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo non garantisce affatto il diritto di far perseguire o condannare i cittadini, né il diritto ad un doppio grado di giudizio che invece l'art. 2 del Protocollo n. 7 definisce come diritto esclusivo del condannato. Secondo la Corte, dunque, nel reclamare a favore del pubblico ministero un diritto all'appello contro le sentenze di proscioglimento si invoca un diritto che non è garantito dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. Un diritto che anzi essa riconosce solo al condannato, né all'accusa né alla parte civile. Non può, quindi essere pretesa la sua tutela ricorrendo al concetto di "égalitè des armes".

Nel 2006 il costituzionalista Tommaso Edoardo Frosini, professore ordinario di Diritto pubblico comparato, riconosceva nella legge Pecorella una "legge che concretizza ulteriormente il processo accusatorio, così come questo è disciplinato in Gran Bretagna e negli Stati Uniti". "Come fa - si chiedeva - un pubblico ministero a motivare un appello se non riesce a dimostrare al giudice di primo grado la fondatezza della sua accusa? Ha un senso replicare e quindi duplicare un processo, dal momento che un giudice terzo e imparziale si è pronunciato per l'innocenza di un imputato? Certo, se dovessero emergere nuove prove, ovvero nuove testimonianze, queste potranno essere fatte valere in Cassazione". "Chiedere un nuovo pronunciamento in appello - concludeva Frosini - da parte di chi come il pubblico ministero non è stato in grado di dimostrare la fondatezza dell'imputazione, vuol dire, alla fin fine, diffidare di quanto è stato deciso dal giudice di primo grado, e quindi sperare in un ribaltamento del giudizio. Su quali basi? E poi, perché questo dovrebbe avvenire? Cosa dovrebbe indurre il giudice di appello a sconfessare il pronunciamento del suo collega di primo grado? Solo a condizione che siano venute fuori nuove prove, nuovi fatti, tali da riconsiderare il giudicato e la posizione processuale dell'imputato. Ma per questo c'è la Cassazione" (Federico Punzi da il Velino 13.01.10).

martedì, gennaio 05, 2010

Riformato il Model Penal Code USA, no alla pena di morte

L'American Law Institute una delle più grandi istituzioni del mondo giuridico americano ha assunto la decisione di abrogare la Sezione 210.6 del Model penal Code che dettava le regole e le condizioni per l'applicazione della pena di morte.
La decisione segue un lunghissimo dibattito organizzato dall'ALI che ha prodotto un corposo Report che assume una posizione assolutamente non ideologia ma ma pragmatica nella migliore tradizione anglosassone.
Si tratta di un grande successo, anche se non definitivo, del movimento abolizionista nordamericano.

lunedì, dicembre 28, 2009

Market-abuse e responsabilità oggettiva

La Corte di giustizia (in causa C-45/83)interpreta in senso restrittivo la direttiva comunitaria in materia di market-abuse individuando una vera e prorpia presunzione di responsabilità (fino a che punto solo amministrativa è tutto da verificare); secondo i giudici di Lussemburgo:
"L’art. 2, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/6/CE, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), deve essere interpretato nel senso che il fatto che una persona di cui al secondo comma di tale disposizione che detiene informazioni privilegiate acquisisca o ceda, o cerchi di acquisire o cedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono comporta che tale persona ha «utilizzato tali informazioni» ai sensi di detta disposizione, fatto salvo il rispetto dei diritti della difesa e, in particolare, del diritto di poter confutare tale presunzione".

venerdì, dicembre 18, 2009

Regolazione europea dei conflitti di giurisdizione penale

In Gazzetta ufficiale UE la Decisione quadro, a questo punto probabilmente l'utima essendo lo strumento estinto col Trattato di Lisbona, relativa alla regolazione e prevenzione dei conflitti di giurisdizione in materia di esercizio dell'azione penale. Uno strumento assai atteso da anni ma comunque non all'altezza delle aspettative e del grande dibattito giuridico sollevato dalla materia.

giovedì, dicembre 03, 2009

Democrazia diretta nel Trattato di Lisbona?

Pochi se ne sono accorti ma l'articolo 11, paragrafo 4 del Trattato UE come riformato a Lisbona introduce un primo embrio, nel diritto costituzionale dell'Unione, di democrazia diretta. Il futuro ci dirà quanto questo esperimento potrà suscitare un maggiore inetresse politico ed una più intensa partecipazione dei cittadini europei.

Trattato UE, art. 11.4:
4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.

Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabilite conformemente all'articolo 24, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

giovedì, novembre 26, 2009

'Scudo fiscale' anticomunitario ed incostituzionale?

Un importante think tank conservatore britannico ha realizzato un dettagliato paper nel quale si denuncia la illegittimità comunitaria dello scudo fiscale italiano (strumenti di tax amnesty sono stati però adottati da pressocchè tutti i paesi di area OCSE). Ove questa dovesse essere accertata si aprirebbero le porte per ipotesi di disapplicazione e declaratoria di concostituzionalità della normativa italiana, con riferimento alle parti in contrasto con l'ordinamento continentale. Lo scudo contiene anche rilevanti previsioni in materia penale. Più informazioni a richiesta.

venerdì, novembre 20, 2009

UE e responsabilità civile dei magistrati

Come blog l'avevamo invocata, avevamo stimolato interrogazioni parlamentari in Italia ed in Europa, il Ministro Alfano ci aveva risposto in maniera liquidativa (vedi uno dei post di Dell'Europa...) ma alla file è arrivata la procedura di infrazione relativa alla legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati:


"Proc. n. 2009_2230, Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati - JLS Giustizia - Violazione diritto comunitario - Messa in mora Art. 226" (da EUR-infra)

giovedì, novembre 19, 2009

Il nuovo programma UE in materia di Giustizia

Segnaliamo ai lettori di "Dell'Europa e delle pene" la bozza in discussione (del 16 ottobre scorso) del nuovo programma pluriennale dell'UE in materia di Goiustizia e affari interni: il programma di Stoccolma, che fa seguito al precedente programma dell'Aia (che a sua volta era stato preceduto dall'ormai celeberrimo programma di Tampere).

venerdì, ottobre 30, 2009

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA CONDIZIONATA - RESIDENTE O CITTADINO - RINVIO - ESAURIMENTO DEL PROCESSO A SUO CARICO


Sentenza n. 38640 del 30 settembre 2009 - depositata il 5 ottobre 2009
(Sezioni Sesta Penale, Presidente A. S. Agrò, Relatore F. Ippolito)

La Corte ha chiarito che la condizione prevista dall’art. 19 lett. c) della legge n.69/2005 per la consegna del cittadino o del residente ai fini di un'azione penale va intesa nel senso che la persona consegnata sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione, solo una volta esaurito il procedimento penale pendente in detto Stato, ovvero sino all’esecutività della sentenza (ovviamente secondo la disciplina prevista da quell’ordinamento).

mercoledì, ottobre 14, 2009

Il PE sul Programma di Stoccolma

La proposta di risoluzione del Parlamento europeo relativa al Programma di Stoccolma sullo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

venerdì, settembre 25, 2009

Presentato a Madrid PenalNet

Nell’ambito del programma comunitario Giustizia Penale 2007-2013, il Consiglio Nazionale Forense, insieme alle avvocature della Spagna, Francia, Ungheria e Romania, ha lanciato nel luglio 2008 il Progetto PenalNet. Con PenalNet il CNF contribuirà a facilitare la cooperazione tra gli avvocati attraverso la creazione di una piattaforma tecnologica internazionale per garantire la sicurezza dello scambio di documenti e delle comunicazioni in questioni che rilevano aspetti transnazionali (per esempio nell’ambito del mandato di arresto europeo). Il Progetto muove dall’esigenza di garantire il segreto professionale, pilastro della tutela dei diritti del cittadino-cliente, al fine di permettere un sistema sicuro di scambio immediato delle informazioni nell’ambito dei casi transnazionali. Magistrati, avvocati e polizia lavorano da anni attraverso le istituzioni comunitarie, EUROJUST e EUROPOL.


Esiste oggi un bisogno concreto di coordinamento tra avvocati penalisti – coordinamento necessario per garantire la difesa e il principio del contraddittorio. Con il Progetto PenalNet si crea l’infrastruttura necessaria per mettere in pratica tale coordinamento nel rispetto del diritto comunitario e dell’obbligo di segretezza e sicurezza delle comunicazioni. Si tratta si un meccanismo informatico ad alta sicurezza che garantisce l’identità dell’interlocutore autorizzato e la sicurezza dello scambio di informazioni e/o documentazione – che non potranno essere modificate o rifiutate – questo anche grazie allo strumento della firma elettronica. Ciascun Partner del Progetto PenalNet, tra cui il CNF, sarà responsabile del processo selettivo dei 300 avvocati penalisti che beneficeranno della Smart Card PenalNet e della relativa formazione per tutto il periodo pilota (fino al 2010 circa).

mercoledì, settembre 09, 2009

CGCE e scommesse on line

La Corte di giustizia ritorna sulla legittimità delle scommesse on line offerte da provider di servizi legalmente stabiliti in uno Stato membro diverso da quello di prestazione ma questa volta ritiene le limitazioni nazionali legitime sulla base di uno stringente test di proporzionalità.
Il risultato getta però qualche ombra sulla capacità della Repubblica italiana di difendere correttamente i prorpi interessi e di rappresnetare a livello di giurisdizione comunitaria le proprie posizioni, in quanto questioni non dissimili da quelle offerte dalla difesa portoghese erano state avanzate anche nelle numeros ecause "italiane" intervenute sull'argomento.

sabato, agosto 29, 2009

Corte di Strasburgo: carceri italiane illegali

Il link alla Sentenza della Corte europea dei diritti umani che ha giudicato contrarie alle previsioni della Convenzione europea le condizioni di detenzione nelle carceri italiane.
La sentenza arriva nel pieno della emergenza carceraria italiana e non è detto che a questa condanna ne possano seguire altre.

martedì, agosto 25, 2009

La House of Lords e il MAE "napoletano"

La House of Lords si pronuncia (nell'interessante Opinione di Lord Bingham of Cornhill cui si rinvia) su un MAE emesso dal GIP di Napoli, confrontandosi con la complicatezza e lunghezza del sistema processual-penalistico italiano.
Nello specifico il problema risiedeva nella circostanza per cui il MAE emesso dal GIP napoletano faceva riferimento a persona sottoposta a processo penale mentre nel frattempo l'iputato veniva condannato in contumacia dalla I sezione del Tribunale partenopeo e la condanna confermata dalla Corte di Appello, ragion per cui, secondo gli avvocati della difesa, il MAE doveva essere emesso ai fini dell'espiazione della pena; ciò nonostante il fatto che, secondo il nostro sistema preocessuale, a differenza di quanto avviene per lo più in Europa, una condanna, ancorchè confermata (o ahimè emessa!) in Appello non è ancora esecutiva, essendo necessario per il passaggio in giudicato il trascorrere infruttuoso del tempo concesso per l'eventuale Ricorso in Cassazione.

mercoledì, luglio 15, 2009

In GURI la legge di ratifica del Trattato di Prum

Adesione dell'Italia al Trattato di Prum sul contrasto alla criminalita'


Pubblicata in Gazzatta la legge di ratifica del Trattato di Prum da parte dell'Italia.Il Trattato ha l'obbietivo di rafforzare la cooperazione transfrontaliera per contrastare il terrorismo, la criminalità a e l'immigrazione clandestina.A tale scopo si prevede l'istituzione di una banca dati nazionale del DNA, e vengono apportate modifiche al codice di procedura penale.
(Legge 30 giugno 2009, n. 85, G.U. 13/07/2009, n. 160)

martedì, luglio 07, 2009

Persone detenute: le statistiche europee

Il 19 giugno la Commissione europea ha diffuso i dati relativi alla popolazione carceraria nell'Unione europea (qui).
I dati UE sono ben lontano da quelli americani, la popolazione carceraria è relativamente ed in termini assoluti minore rispetto aquella degli Stati Uniti d'America, anche se le condizioni di deternzione sono spesso assai peggiore, soprattutto nei paesi dell'Europa orientale ma non solo!
Dell'Europa e delle pene ne approfitta per sottolineare la gravità della situazione italiana: nel nostro paese il numero di detenuti è assai superiore alla capienza dei penitenziari e le condizioni di vita sonoi assai deteriori.
Anche per questo e per ritrovare una piena effettività del processo penale e della sanzione penale il nostro blog si dichiara favorevole all'ipotesi di amnistia, la sola che permetterebbe di porre un punto definitivo alla progressiva involuzione del sistema penale italiano ritrovando certezza del diritto, celerità dei processi ed effettività (e legalità costituzionale) della pena.

mercoledì, luglio 01, 2009

Il tribunale costituzionale tedesco da disco verde al Trattato di Lisbona

Il II Senato del Tribunale costituzionale tedesco si pronuncia a favore della ratifica del Trattato di Lisbona e della sua compatibilità con la Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca. I giudici di Karlsruhe danno così il loro contributo alla finalizzazione del lungo e tortuoso percorso di ratifica del c.d. "Trattato semplificato" (secondo l'espressione celebre di Sarkozy) nato dalle ceneri della Costituzione europea.

lunedì, maggio 25, 2009

Confisca per equivalente e Carta di Nizza

Cass. pen. Sez. II, (ud. 29-01-2009) 18-03-2009, n. 11912
La Corte di cassazione riafferma la irretroattività dell'applicazione del sequestro per equivalente e della confisca per equivalente (nelle ipotesi di reati transnazionali), come introdotte dalla L. 146 del 2006 di ratifica della Convenzione ONU sul crimine organizzato transnazionale, riconoscendo il carattere afflittivo sanzionatorio di tali misure, sulla base delle assunzioni contenute negli strumenti europei di tutela dei diritti fondamentali, richiamando altresì il carattere vincolante della Carta europea dei diritti fondamentali.
Secondo la Corte "osta a tale retroattività il carattere certamente anche "sanzionatorio" della confisca per equivalente come già stabilito in numerosi precedenti di legittimità (v. cass. sez. 3^, n. 6342/2008, nonchè cass. sez. 2^, n. 629/2007).
Aggiunge la Corte che " per completezza va anche rilevato che, stante la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, la irretroattività della sua applicazione, oltre che conforme all'interpretazione dell'art. 25 Cost. (cfr. Corte Cost. n. 19/1974) è imposta anche dall'art. 7, comma 1 della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848, ai sensi del cui disposto "non può essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe spettata al tempo in cui il reato è stato consumato".
Tale ultimo principio è stato riaffermato anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (più conosciuta come Carta di Nizza) all'art. 49, cui non può essere contestato, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale sin dal 2002 (sentenza n. 135/2002), il "carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei".

mercoledì, maggio 20, 2009

OLAF: trasferimento di materiale probatorio alle AAGG nazionali

Interessante pronuncia del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-7/05.
La questione concerneva la legittimità del trasferimento di materiale probatorio da parte dell'OLAF alle autorità nazionali.
La vicenda, nello specifico riguardante funzionari delle CE, getta un fascio di luce su una prassi e su vicende che spesso si svolgono al di fuori ed in assenza di un qualsiasi controllo e regolamentazione. Si tratta di una problematica di grande impatto anche per il futuro della cooperazione giudiziaria in maniera penale e per il ruolo di soggetti come OLAF, EUROJUST ed EUROPOL.

martedì, maggio 19, 2009

MAE: La Cassazione sulla determinazione del giudice competente

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA DELL'ESTERO - EMISSIONE DEL MAE - AUTORITA' COMPETENTE


La Corte, discostandosi da un suo precedente arresto, ha stabilito che la competenza ad emettere il mandato di arresto europeo spetta al giudice che ha emesso la misura cautelare, ancorché, al momento della richiesta del P.G., non sia più il giudice “che procede”. Nella specie il gip aveva declinato la propria competenza, ravvisando la competenza del Tribunale davanti al quale pendeva il procedimento di merito.
Sentenza n. 15200 del 26 marzo 2009 - depositata l'8 aprile 2009
(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore P. Paola)