lunedì, luglio 28, 2008

MAE: sui limiti alla comunicazione del luogo di espiazione

Sentenza n. 30018 del 16 luglio 2008 - depositata il 17 luglio 2008
(Sezione Sesta Penale, Presidente B. Oliva, Relatore L. Lanza)

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE – CONSEGNA DEL CITTADINO ITALIANO A FINI ESECUTIVI - ESECUZIONE NELLO STATO - MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' - TERMINE

La Corte ha stabilito, in relazione alla procedura prevista dall’art. 18, lett. r) della legge n. 69/2005, che la volontà della persona richiesta in consegna circa il luogo di espiazione della pena può essere manifestata anche dinnanzi alla corte di cassazione, nella fase del ricorso, non essendovi a tal riguardo alcuno sbarramento processuale.

mercoledì, luglio 23, 2008

CGCE: interessante pronuncia sulla nozione di "dimora" nel MAE

La Corte di giustizia rende una interessante pronuncia interpretativa, in causa C-66/08, della decisione quadro sul mandato di arresto europeo e specificamente sull'articolo 4, punto 6) dello strumento normativo dell'UE.
L'interesse della sentenza è inoltre rappresentato dal fatto che si tratta di decisione assunta in tempi rapidissimi ottenuti facendo applicazione della disciplina accelerata già prevista dallo Statuto della Corte e non già della nuova disciplina adottata nel febbraio scorso.
La Corte in buona sostanza ha affermato la necessità di interpretare il "dimora" nel senso dell'acquisizione di legami stabili con il territorio di intensità simile a quella dei legami di collegamento che si instaurano con la residenza:
L’art. 4, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che:

– una persona ricercata «
risiede» nello Stato membro di esecuzione qualora essa abbia ivi stabilito la propria residenza effettiva, ed essa «dimora» in tale Stato qualora, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia acquisito legami di collegamento con tale Stato di intensità simile a quella dei legami di collegamento che si instaurano in caso di residenza;
– per stabilire se tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano legami di collegamento che consentano di constatare che tale persona ricade nella fattispecie designata dal termine «dimori» di cui al detto art. 4, punto 6, spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione effettuare una valutazione complessiva di un certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali figurano, segnatamente, la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione.

mercoledì, luglio 16, 2008

MAE: questione relativa alla competenza

Sentenza n. 26635 del 29 aprile 2008 - depositata il 2 luglio 2008
(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore M. C. Siotto)
La Corte di Cassazione ha definito un conflitto di competenza insorto tra il Tribunale e il G.I.P. in relazione alla richiesta di emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di imputati già attinti da ordinanze di custodia cautelare adottate dal GIP - per i quali il procedimento risultava successivamente pendente per il merito presso il Tribunale - osservando che, sulla base di un’interpretazione logico-sistematica degli artt. 28, 30 e 39 della L. n. 69/2005, la relativa competenza deve essere attribuita al giudice che procede (ossia, nel caso di specie, al Tribunale), avuto riguardo al considerevole lasso di tempo intercorso tra l’emissione della misura restrittiva e l’emissione del mandato di arresto e all’esigenza che l’organo emittente sia pienamente a conoscenza dell’iter processuale compiuto, si’ da assolvere ai numerosi incombenti che la legge impone al riguardo (informazioni, relazione di accompagnamento, informazioni integrative). (V., sul punto, Cass., Sez. I, 19 aprile 2006, Abdelwahab, Rv. 233578).

martedì, luglio 15, 2008

Contraddittorio come ordine pubblico processuale

Sentenza n. 24382 del 12 marzo 2008 - depositata il 16 giugno 2008
(Sezione Sesta Penale, Presidente S. F. Mannino, Relatore G. Conti)
Il riconoscimento della sentenza straniera, in particolare di un provvedimento di ingiunzione penale che comporta una procedura a contraddittorio eventuale e differito, presuppone che sia accertata l’osservanza nell’ambito del procedimento dello Stato estero del principio del contraddittorio nei suoi connotati essenziali, e quindi che il soggetto ingiunto abbia avuto l’effettiva possibilità di attivare la successiva fase processuale pienamente garantita.

sabato, giugno 28, 2008

Impronte digitali nomadi: un pò di chiarezza

Il Ministro dell'Interno pubblicamente rivendica la legittimità dell' "ordinanza" che parrebbe disporre l'acquisizione di dati biometrici (impronte digitali) dei soggetti appartenenti alle comunità nomadi presenti in Italia.
Il Ministro fa esplicito riferimento al regolamento CE n. 380/2008 in materia di disciplina comune per i permessi di soggiorno.
Posto che si sta trattando, per quanto riguarda il testo governativo, di un provvedimento allo stato 'irreperibile' (cosa che poco si confa ad uno Stato di diritto) - tanto che lo stesso Garante per la privacy ha dovuto chiedere informazioni suppletive al Ministero dell'Interno, con nota del 26 giugno scorso (vedi qui) - un paio di cose possono essere affermate con un certo grado di certezza.
Il richiamo al regolamento comunitario (che tra l'altro, lo ricordiamo, è vigente ed obbligatorio in tutte le sue parti) non appare pertinente, secondo le ricostruzioni di stampa, perchè questo è applicabile in maniera indiscriminata a tutti i cittadini dei paesi terzi richiedenti permesso di soggiorno...e non pare il caso.
Il problema, assai grave, sorge ove il provvedimento degli Interni disponga l'acquisizione delle impronte digitali dei soli nomadi (per lo più appartenenti ad una specifica etnia) in tal modo configurandosi come provvedimento chiaramente ed ictu oculi discriminatorio e per tal via illegittimo costituzionalmente e comunitariamente; inoltre contrario alle norme ordinarie in materia di tutela della privacy, come ricordato dal Garante.
In conclusione: o si tratta della solita tempesta in un bicchier d'acqua (nel caso ci si trovi dinanzi alla sola esecuzione del regolamento CE) o siamo di fronte ad un provvedimento assolutamente illegittimo ed inapplicabile; in questo caso consigliamo vivamente al Ministro di cambiare staff tecnico.

venerdì, giugno 27, 2008

Regole tecniche e formula assolutoria: nuova pronuncia

Sentenza n. 21579 del 6 marzo 2008 - depositata il 29 maggio 2008
(Sezione Settima Penale, Presidente B. Rossi, Relatore A. Franco)
Con la decisione in oggetto la Corte torna a valutare, successivamente alle plurime decisioni della terza sezione depositate il 2 aprile 2008 e in maniera parzialmente difforme dalle stesse, gli effetti, sui reati essenzialmente previsti dagli artt. 171 bis e ter della legge n. 633 del 1941, della sentenza della Corte di Giustizia C. E. 8/11/2007, Schwibbert, secondo cui le disposizioni nazionali che hanno stabilito, successivamente all’entrata in vigore della direttiva comunitaria n. 189 del 1983, l’obbligo di apporre sui supporti il contrassegno Siae, costituiscono una regola tecnica che, ove non notificata alla Commissione, è inopponibile al privato. La Corte, in particolare, pur muovendo dal presupposto, comune alle altre decisioni, che il contrassegno Siae relativo a supporti non cartacei risulta introdotto nell’ordinamento italiano da norme successive all’approvazione della citata direttiva, e non comunicate, quanto meno sino alla data della sentenza della Corte di Giustizia, alla Commissione, ha tuttavia ritenuto che la non opponibilità ai privati di dette norme debba comportare l’assoluzione dell’imputato non già “perché il fatto non sussiste” ma “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”; ha altresì precisato, anche in tal caso difformemente dall’indirizzo della terza sezione, che in ordine ai reati aventi invece ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, e che, non prevedendo come elemento essenziale tipico la mancanza del contrassegno (come il reato ex art. 171 ter, comma primo, lett. c), restano punibili, come alla mancanza del contrassegno non si possa attribuire alcun valore, neppure meramente indiziario, circa la illecita duplicazione o riproduzione. Ha infine chiarito che ove il ricorso per cassazione fosse inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, ciò non impedirebbe (difformemente in particolare da quanto affermato dalla sentenza n. 13853) la possibilità di adottare, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’immediata declaratoria di annullamento della sentenza impugnata per mancata previsione, sin dall’origine, come reato, del fatto stesso.

lunedì, giugno 16, 2008

MAE e Cassazione o della doppia incriminazione presa sul serio

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - DOPPIA PUNIBILITA' - FATTISPECIE NON COSTITUENTE REATO IN ITALIA ALL'EPOCA DEI FATTI


La Corte, in tema di mandato di arresto europeo, ha stabilito che il requisito della doppia punibilità di cui all’art. 7 della legge n. 69/2005 non implica che il fatto per il quale la consegna è richiesta debba costituire reato nell’ordinamento italiano già alla data del commissi delict (nella specie, la consegna era stata richiesta per il reato di guida senza patente, commesso in Romania nel 2005, ovvero prima dell’entrata in vigore del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, conv. nella legge 2 ottobre 2007, n. 160).

Sentenza n. 22453 del 4 giugno 2008 - depositata il 5 giugno 2008
(Sezione Sesta Penale, Presidente S. F. Mannino, Relatore G. Conti)

martedì, giugno 10, 2008

Anche il Conseil d'Etat si pronuncia sugli obblighi antiriciclaggio degli avvocati

Il Consiglio di Stato francese, con una sentenza resa lo scorso 10 aprile, ha delimitato il campo di applicazione della II direttiva antiriciclaggio nella attività professionale forense stabilendo che la consulenza giuridica resta soggetta al segreto professionale. La giurisprudenza francese si è così inserita nel solco interpretativo già tracciato dalla Corte di giustizia delle comunità europee e dalla Corte costituzionale belga, che già avevano avuto modo di esprimersi su questa controversa questione. Due i passaggi significativi della decisione dell’ alto giudice amministrativo. Innanzitutto, il Conseil d’Etat ha stabilito che la direttiva 2001/97/Ce può essere ritenuta compatibile con i principi fondamentali come il diritto alla difesa e alla riservatezza delle comunicazioni solo ove, alla luce del considerando 17 della stessa direttiva, le informazioni ricevuto o ottenute da un avvocato al momento della valutazione della situazione giuridica di un cliente “siano escluse dal campo degli obblighi di informazione e di operazione con le autorità pubbliche con la sola riserva dei casi in cui il consulente legale prenda parte alle attività di riciclaggio di capitali o la consulenza legale sia fornita a fini di riciclaggio o l’avvocato sappia che il suo cliente intenda ottenere la consulenza ai fini del riciclaggio di denaro sporco
. In secondo luogo ha riconosciuto e affermato che i principi generali dell’ordinamento, in particolare il diritto alla segretezza delle comunicazioni fra avvocato e cliente, prevalgano sulla normativa antiriciclaggio, limitandone l’applicazione agli avvocati nei casi tassativamente elencati. Sulla base di queste considerazioni e con specifico riferimento alla normativa nazionale di attuazione della direttiva comunitaria, il giudice amministrativo ha statuito che essa è invalida nella misura in cui consente all’autorità di sorveglianza di porre direttamente domande ai professionisti legali prescindendo dalla essenziale funzione di filtro svolta dagli ordini professionali; e che il Codice monetario e finanziario è invalido nella misura in cui impone agli avvocati un ruolo di vigilanza nella loro attività professionale, senza prevedere condizioni a salvaguardia del segreto professionale.

sabato, maggio 31, 2008

MAE: molteplicità di mandati provenienti da medesimo stato

Sentenza n. 17951 del 28 aprile 2008 - depositata il 5 maggio 2008

La procedura di cui all’art. 20 l. 69/2005, relativa al caso in cui due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, non viene in applicazione quando più mandati d'arresto europeo siano emessi da diverse autorità dello stesso Stato, in quanto, come si desume dall’art. 23, comma 1 della stessa legge, la persona è consegnata “allo Stato membro di emissione, spettando quindi a quest’ultimo di regolare gli adempimenti conseguenti alla consegna e le competenze delle singole autorità giudiziarie richiedenti.

mercoledì, maggio 21, 2008

Il reato di immigrazione clandestina nella legislazione francese e britannica

Il dibattito in corso in questi giorni nel nostro paese in materia di sicurezza ed immigrazione ben rappresenta lo stato assoluto di confusione ed ignoranza che regna sovrano nella politica e nel mondo della giustizia italiana.
Imperversano le notizie, le più disparate e le meno fondate, senza che si levino autorevoli richiami alla necessaria riflessione ed alla adozione di un metodo empirico-razionale finalizzato al conseguimento di risultati concreti, immediatamente e chiaramente valutabili (cosa che ci appare indispensabile in una moderna democrazia).
La politica legislativa viene affidata alla emotività di risposte semplicemente congegnate per esaurirsi nel circuito politico-mediatico, senza che nessuno si interroghi su utilità pratica delle misure da intraprendere, mettendole in relazione ai risultati che si vogliono perseguire.
Vengono invece annunziate riforme confuse e senza consapevolezza degli effetti che ne deriveranno, tutto l'opposto di quanto dovrebbe accadere; tutto ciò viene inoltre fatto inserendo nell'ordinamento norme dal forte impatto sistematico, delle cui interrelazioni col sistema (e quello giuridico è un sistema di grande sensibilità) non importa a nessuno.
Offriamo di seguito alcuni dati su cui si è molto straparlato e poco ricercato.
Quali sono le norme che sanzionano l'ingresso illegale nel territorio nazionale in alcuni grandi paesi europei nostri partner?
Questo blog per impostazione culturale e valutazione utilitaristica è contrario alla introduzione di una figura di reato connessa all'immigrazione clandestina ma è consapevole che comunque per poter deliberare è necessario conoscere. Intendiamo dunque fornire un piccolo contributo al dibattito.
FRANCIA
Il reato di immigrazione clandestina come previsto nella legislazione francese, contenuto nel CESEDA, il codice che regola le problematiche connsesse all'immigrazione.

TITRE II. - Sanctions
Chapitre Ier.
Entrée et séjour irréguliers
Art. L. 621-1. - L'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.La juridiction pourra, en outre, interdire à l'étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de la peine d'emprisonnement.Art. L. 621-2. - Les peines prévues à l'article L. 621-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne :1° S'il a pénétré sur le territoire métropolitain sans remplir les conditions mentionnées aux points a, b ou c du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 , et sans avoir été admis sur le territoire en application des stipulations des paragraphes 2 ou 3 de l'article 5 de ladite convention ; il en est de même lorsque l'étranger fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en application d'une décision exécutoire prise par un autre État partie à ladite convention; 2° Ou si, en provenance directe du territoire d'un État partie à cette convention, il est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, à l'exception des conditions mentionnées au point e du paragraphe 1 de l'article 5 et au point d lorsque le signalement aux fins de non-admission ne résulte pas d'une décision exécutoire prise par un autre État partie à la convention.
REGNO UNITO
Di seguito la previsione contenuta nell'Immigration Act del 1971, section 24.

Immigration Act 1971 (c. 77)

Main body

Part III Criminal Proceedings

24.
Illegal entry and similar offences.— (1) A person who is not [F1 a British citizen] shall be guilty of an offence punishable on summary conviction with a fine of not more than [F2 [ F3 level 5]on the standard scale] or with imprisonment for not more than six months, or with both, in any of the following cases:—
(a)
if contrary to this Act he knowingly enters the United Kingdom in breach of a deportation order or without leave;
F4 (aa)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(b)
if, having only a limited leave to enter or remain in the United Kingdom, he knowingly either—
(i)
remains beyond the time limited by the leave; or
(ii)
fails to observe a condition of the leave;
(c)
if, having lawfully entered the United Kingdom without leave by virtue of section 8(1) above, he remains without leave beyond the time allowed by section 8(1);
(d)
if, without reasonable excuse, he fails to comply with any requirement imposed on him under Schedule 2 to this Act to report to [F5 a medical officer of health] [ F5 the chief administrative medical officer of a Health Board] [ F6 or the chief administrative medical officer of a Health and Social Services Board], or to attend, or submit to a test or examination, as required by such an officer;
(e)
if, without reasonable excuse, he fails to observe any restriction imposed on him under Schedule 2 or 3 to this Act as to residence [F7 as to his employment or occupation] or as to reporting to the police [F8 , to an immigration officer or to the Secretary of State];
(f)
if he disembarks in the United Kingdom from a ship or aircraft after being placed on board under Schedule 2 or 3 to this Act with a view to his removal from the United Kingdom;
(g)
if he embarks in contravention of a restriction imposed by or under an Order in Council under section 3(7) of this Act.
[F9 (1A) A person commits an offence under subsection (1)(b)(i) above on the day when he first knows that the time limited by his leave has expired and continues to commit it throughout any period during which he is in the United Kingdom thereafter; but a person shall not be prosecuted under that provision more than once in respect of the same limited leave.]
F10 (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3) The extended time limit for prosecutions which is provided for by section 28 below shall apply to offences under [F11 subsection (1)(a) and (c)] above.
(4) In proceedings for an offence against subsection (1)(a) above of entering the United Kingdom without leave,—
(a)
any stamp purporting to have been imprinted on a passport or other travel document by an immigration officer on a particular date for the purpose of giving leave shall be presumed to have been duly so imprinted, unless the contrary is proved;
(b)
proof that a person had leave to enter the United Kingdom shall lie on the defence if, but only if, he is shown to have entered within six months before the date when the proceedings were commenced.
Annotations:
Amendments (Textual)
F1
Words substituted by British Nationality Act 1981 (c. 61), s. 52(7), Sch. 4 para. 2
F2
Words substituted (E.W.) (S.) (11.4.1983) by virtue of (E.W.) Criminal Justice Act 1982 (c. 48), ss. 38, 46 and (S.) Criminal Procedure (Scotland) Act 1975 (c. 21), ss. 289F, 289G (as inserted by Criminal Justice Act 1982 (c. 48), s. 54), and (N.I) by virtue of S.I. 1984/703 (N.I. 3), arts. 5, 6
F3
Words in s. 24(1) substituted (1.10.1996) by 1996 c. 49, s. 6; S.I. 1996/2053, art. 2, Sch. Pt. III
F4
S. 24(1)(aa) repealed (14.2.2000) by 1999 c. 33, s. 169(1)(3), Sch. 14 para. 50, Sch. 16; S.I. 2000/168, art. 2, Sch. (which amending provision is extended (with modifications) to Jersey (5.6.2003) by S.I. 2003/1252, art. 2 , Sch.)
F5
Words “the chief” to “Health Board” substituted for words “a medical officer of health” (S.) by National Health Service (Scotland) Act 1972 (c. 58), Sch. 6 para. 155; continued by National Health Service (Scotland) Act 1978 (c. 29), Sch. 15 para. 10
F6
Words inserted (N.I.) by S.R. & O. (N.I.) 1973/256, Sch. 2
F7
Words inserted by Immigration Act 1988 (c. 14, SIF 62), s. 10, Sch. para. 10(3)(4)
F8
Words in s. 24(1)(e) substituted (10.2.2003) by 2002 c. 41, s. 62(9) (with s. 159); S.I. 2003/1, art. 2 , Sch.
F9
S. 24(1A) inserted by Immigration Act 1988 (c. 14, SIF 62), s. 6(1)(3)
F10
S. 24(2) repealed (14.2.2000) by 1999 c. 33, s. 169(1)(3), Sch. 14 para. 50, Sch. 16; S.I. 2000/168, art. 2, Sch. (which amending provision is extended (with modifications) to Jersey (5.6.2003) by S.I. 2003/1252, art. 2 , Sch.)
F11
Words “subsection (1)(a) and (c)” substituted for “subsection (1)(a), (b)(i) and (c)” by Immigration Act 1988 (c. 14, SIF 62), s. 6(2)(3)
Modifications etc. (not altering text)
C1
S. 24 modified (2.8.1993) by S.I. 1993/1813, arts. 7(1), 1, Sch. 4 para 1(7)
C2
S. 24(1)(a)(b) amended (S.) by Criminal Justice (Scotland) Act 1980 (c. 62), s. 26, Sch. 1

domenica, maggio 18, 2008

Ancora la Consulta sulla legge di esecuzione del MAE

Corte Costituzionale, Sentenza 7 maggio 2008 (dep. 16 maggio 2008), n. 143

Illegittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 22 aprile 2005, n.69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandatod'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nellaparte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero, inesecuzione del mandato d'arresto europeo, sia computata anche agli effettidella durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3,del codice di procedura penale.

venerdì, maggio 16, 2008

Interessante pronuncia della House of Lords

Interessante pronuncia della House of Lords del gennaio scorso, in re Hilali.
Si tratta delle opinioni dei Lords sull’appello avverso l’invio in data 25 aprile 2007, di un mandato di comparizione da parte della Divisional Court nei confronti di Farid Hilali, sul fondamento del fatto che la sua detenzione in carcere durante il periodo in cui era in attesa i estradizione per effetto del mandato di arresto europeo era diventata contra legem a causa di un fondamentale cambiamento di circostanze dal momento dell’emissione del provvedimento di estradizione.
Dunque una eventuale completa enucleazione delle circostanze di fatto alla base del MAE può determinare un sindacato del giudice dell'esecuzione in merito alla attualità delle contestazioni formulate.

martedì, maggio 13, 2008

Protezione dei dati personali, codici deontologici e diritto comunitario

Interessante pronuncia della Cassazione penale che si mpegna in una complessa operazione ermeneutica alla luce anche del diritto comunitario.

Sentenza n. 16145 del 5 marzo 2008 - depositata il 17 aprile 2008

(Sezione Terza Penale, Presidente E. Altieri, Relatore M. S. Sensini )

La Corte, con riferimento al reato di trattamento illecito di dati personali sensibili già contemplato dall’art.35 della legge n. 675 del 1996, successivamente modificato dal d. lgs. n.171 del 1998 (oggi art. 167 del codice in materia di protezione dei dati personali), precisa che il codice deontologico dei giornalisti è un atto di natura normativa, essendo pertanto vincolante ed applicabile all’attività giornalistica onde verificare la correttezza del trattamento dei dati personali e, in particolare, di quelli relativi alla salute ed alla sfera sessuale, indipendentemente da un richiamo contenuto in norme di legge.
Aggiunge la Corte che dal sistema della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dalla costante giurisprudenza comunitaria si ricava una tutela rigida e non comprimibile dei dati concernenti la salute, sì che le norme del codice deontologico dei giornalisti devono essere interpretate nel senso che non è consentito un trattamento di tali dati se non nelle forme e nei limiti previsti dalla direttiva.

mercoledì, maggio 07, 2008

MAE: la Consulta non decide...decidendo

In merito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 (nella parte in cui non consente l'esecuzione del MAE ove la legislazione del paese richiedente non preveda termini massimi per la carcerazione preventiva) della legge italiana di attuazione del Mandato di arresto europeo (L. n. 69 del 2005) la Corte costituzionale (ordinanza 109 del 2008) compie un operazione non immediatamente condivisibile.
Conscia della delicatezza della questione e della rilevante portata delle posizioni che avrebbe potuto assumere, decide di non assumere l'onere della scelta, pronunziandosi con ordinanza con la quale dichiara la manifesta inammissibilità della questione proposta...questione che pure tanto irrilevante non appariva.
I giudici della Consulta fanno numerosi richiami, non impegnandosi apertamente a favore di nessuna opzione; richiamano la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione che si pronunciarono a favore di una interpretazione conforme (ai limiti se non oltre il contra legem), paventano ipotesi di "cedevolezza" delle norme interne, pur costituzionalmente ancorate (art. 13), dinanzi a strumenti europei (di stampo internazionalistico) come le decisioni quadro ed ipotizzano interpretazioni complesse delle normative di altri Stati membri (nel caso la Germania), tutto ciò senza una definitiva presa di posizione.
In ogni caso la Corte decide di non decidere e ciò facendo, si desume, conferma la via assunta dalla Corte di cassazione.
Si tratta probabilmente dell'unica strada perseguibile a legislazione invariata ma forse non è la via maestra posto che mai la Corte di giustizia nella sua giurisprudenza ha preteso interpretazioni conformi (anche nel famigerato caso Pupino si trattava di estendere una garanzia non di disattenderne una!) contra legem, pur arrivandoci vicino in talune circostanze (caso Pfeiffer), ma mai ciò facendo in materia penale.
Tuttò ciò, sommessamente riteniamo, non ci sembra faccia bene alle ragioni della integrazione europea, legittimando comprensibili reazioni e levate di scudi antieuropee (quando di tutto ciò l'Europa non ha colpa) che, d'altro canto, ci appaiono pericolose ed antistoriche.

venerdì, maggio 02, 2008

Mandato di arresto europeo e computo della prescrizione

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA PER L'ESTERO - CONDIZIONE OSTATIVA DI CUI ALL'ART. 18, LETT. N) L. N. 69 DEL 2005 - PRESCRIZIONE - COMPUTO DEL TERMINE

In relazione ad una richiesta di consegna avente ad oggetto fatti che potevano essere giudicati in Italia ai sensi dell'art. 9 c.p., la Corte ha stabilito che l'emissione da parte dell'autorità giudiziaria straniera del mandato di arresto europeo fa cessare sui quei fatti la possibile giurisdizione italiana, con l'effetto di interrompere il periodo valutabile ai fini prescrizione di cui all'art. 18 lett. n) della legge 22 aprile 2005 n. 69. Nella specie, la Corte ha ritenuto non ricorrere la condizione ostativa prevista dalla citata norma, in relazione ai reati di omesso versamento dell'IVA e omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie, essendo intervenuto il mandato di arresto europeo quando non erano ancora trascorsi cinque anni dalla commissione dei fatti.


Sentenza n. 15004 dell 8 aprile 2008 - depositata il 10 aprile 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore A.S. Agro')

Commissione UE: proposta di passi avanti in materia di Trasparenza

La Commissione europea propone di migliorare l'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni UE
Oggi la Commissione ha adottato modifiche relative alle regole di accesso ai documenti delle istituzioni UE. Tali modifiche riconfermano l'impegno della Commissione in tema di trasparenza, aggiornano le regole di accesso per tener conto della recente giurisprudenza della Corte e mirano a consentire alle istituzioni di rispondere in modo più efficiente alle richieste dei cittadini.
Il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, ha dichiarato: "All'inizio del mio mandato ho sottolineato la necessità di accrescere la trasparenza del nostro lavoro. Le regole di accesso ai documenti funzionano bene. Le modifiche si prefiggono di rispondere all'evolversi della giurisprudenza della Corte e di migliorare ulteriormente l'accesso ai documenti da parte dei cittadini europei."
La vicepresidente Margot Wallström, responsabile per le relazioni istituzionali e la strategia della comunicazione, ha affermato: "Il nostro obiettivo consiste nell'accrescere la trasparenza, nel migliorare l'accesso e nello sviluppare comunicazione e comprensione. Il diritto dei cittadini a sapere è fondamentale in ogni sistema democratico. L'accesso ai documenti è uno strumento essenziale della democrazia e ora ci apprestiamo a migliorarlo."
La proposta della Commissione di un nuovo testo consolidato conferisce maggiore importanza alla diffusione attiva di informazioni e conforma il regolamento alle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso ai dati ambientali. Viene inoltre chiarita la definizione di "documento", al fine includere, ad esempio, il contenuto di banche dati elettroniche quando può essere stampato o trasmesso in forma elettronica.
Il testo proposto inoltre è più esplicito in merito alla protezione dei documenti relativi a indagini in corso. In tal modo si raggiunge una maggiore chiarezza giuridica, ma non verrà ridotto il numero dei documenti resi accessibili ai cittadini.
La Commissione propone anche di migliorare l'accesso ai nomi e alle funzioni delle persone che operano a titolo professionale, a documenti degli Stati membri e alla documentazione scritta presentata dalle istituzioni ai tribunali. Tali modifiche sono in linea con la recente giurisprudenza della Corte europea.
Il trattato conferisce ai cittadini e ai residenti nell'Unione europea il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. I principi relativi a tale diritto di accesso sono definiti nel regolamento (CE) n. 1049/2001, che si applica dal 3 dicembre 2001.
Quando la Commissione nel novembre 2005 ha avviato la sua campagna a favore di una maggiore trasparenza – l'"Iniziativa europea per la trasparenza" – ha anche deciso di rivedere il regolamento.
In una prima fase, nella primavera 2007, la Commissione ha pubblicato un libro verde e ha organizzato un'ampia consultazione pubblica.
Le modifiche proposte oggi dalla Commissione sono basate sui risultati di tale consultazione, nonché sulle raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo e sulla giurisprudenza della Corte europea.

martedì, aprile 15, 2008

La Cassazione prende atto della pronuncia della CGCE nella causa Schwibbert

In materia di contrassegno SIAE la Cassazione si adegua alla pronuncia dei giudici del Lussemburgo.

Sentenza n. 13853 del 12 febbraio 2008 - depositata il 2 aprile 2008
(Sezione Terza Penale, Presidente E. Lupo, Relatore C. Petti)

In plurime decisioni depositate in data 2 aprile 2008, tra cui quelle qui presentate, la Corte valuta per la prima volta gli effetti, sui reati previsti essenzialmente dagli artt. 171 bis e ter della legge n. 633 del 1941, della sentenza della Corte di Giustizia C. E. 8/11/2007, Schwibbert, secondo cui le disposizioni nazionali che hanno stabilito, successivamente all'entrata in vigore della direttiva comunitaria n. 189 del 1983, l'obbligo di apporre sui supporti il contrassegno Siae, costituiscono una regola tecnica che, ove non notificata alla Commissione, è inopponibile al privato. La Corte, premettendo che il contrassegno Siae relativo a supporti non cartacei risulta introdotto nell'ordinamento italiano da norme successive all'approvazione della citata direttiva, e non comunicate, quanto meno sino alla data della sentenza della Corte di Giustizia, alla Commissione, ha pertanto ritenuto che : 1) in ordine segnatamente ai reati di cui agli artt. 171 bis, commi primo e secondo, e 171 ter, comma primo, lett. d), relativi infatti a supporti privi del contrassegno, deve ritenersi che il fatto non sussista venendo in concreto a mancare un elemento materiale degli stessi; 2) in ordine ai reati aventi invece ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, e che non prevedono come elemento essenziale tipico la mancanza del contrassegno (come il reato ex art. 171 ter, comma primo, lett. c), gli stessi restano punibili; in tal caso, tuttavia, la mancanza del contrassegno può conservare valore indiziario, necessitando perciò del conforto di altri elementi, circa la illecita duplicazione o riproduzione; 3) ove il ricorso per cassazione sia inammissibile per motivi formali o per la manifesta infondatezza dei motivi non afferenti alla sussistenza del reato, la sentenza della Corte di Giustizia (come in particolare affermato dalla sentenza n. 13853) non produce effetto, precludendo l'inammissibilità del ricorso qualunque accertamento sulla sussistenza del fatto - reato.

mercoledì, aprile 09, 2008

La Commissione giuridica del PE vota per le sanzioni penali in materia ambientale

Seriously damaging the environment should be made a criminal offence in all EU Member States, so as to ensure that EU legislation is properly enforced, says the Legal Affairs Committee in a co-decision report, approved on Tuesday, on a proposed EU directive on the protection of the environment through criminal law.
MEPs in committee agreed that in principle governments should apply criminal measures to punish any illegal behaviour likely to seriously injure people or damage air, soil, waters, plants and animals, when committed intentionally or with serious negligence. The report, by Hartmut Nassauer (EPP-ED, DE) was approved by a small majority, with 15 votes in favour, 11 against and 2 abstentions. Commenting on the vote, Mr Nassauer said: "We are on the way to a first reading agreement with the Council; today's good result will allow us to achieve that".
Criminal law to apply to infringements of Community legislation
The report's overall aim is to ensure that all Member States treat as criminal offences a series of acts that cause damage to the environment. In other words, if in an EU Member State one of the acts listed in the report is currently subject only to civil sanctions (e.g. a fine), then the entry into force of this legislation would oblige national government to apply "effective, proportionate and dissuasive" criminal penalties to that specific case. The committee also agreed that the directive would only apply to breaches of EU environment protection legislation, as set out in the annex to the report.
Penalties for trading in protected fauna and ozone-depleting substances
Among the offences that would be deemed crimes, when already illegal under EU law, the approved text lists environmental damage caused by the emission of radiation into air, soil or water, the disposal of waste, and the manufacture and storage of nuclear materials. MEPs also backed the inclusion within the directive's scope of the possession, killing or trading of protected fauna and flora species, the deterioration of a habitat of a protected site, and the manufacture and distribution of ozone-depleting substances.
ECJ ruling of October 2007
The committee further amended the original Commission proposal to make the directive consistent with a European Court of Justice (ECJ) decision of October 2007. The ECJ ruled that the EU has competence to adopt criminal measures only where there is a "justifiable need", e. g. in the common transport and environment policies. But it also said that the EU may not specify the type and level of the criminal sanctions. MEPs therefore deleted from the Commission text an article providing for the duration and extension of the proposed sanctions.

giovedì, aprile 03, 2008

MAE ed errori materiali


MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - PROCEDURA PASSIVA - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - POSSIBILITÀ - FATTISPECIE

In tema di mandato di arresto europeo, rientra nel potere dell'autorità giudiziaria straniera di emissione modificare errori materiali o supplire ad omissioni nel provvedimento, ascrivibili alla medesima tipologia di imprecisioni che nel nostro sistema consentono il ricorso alla procedura ex art. 130 c.p.p., non integrando esse una modificazione essenziale dell'atto, purchè cio' avvenga prima dell'udienza camerale fissata per la decisione sulla richiesta di consegna. (Fattispecie relativa alla correzione da parte dell'autorità giudiizaria spagnola di erronei dati anagrafici contenuti nel mandato d'arresto europeo e nella segnalazione fatta nel S.I.S.).
Sentenza n. 13218 del 27 marzo 2008 - depositata il 28 marzo 2008 (Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore L. Lanza)

giovedì, marzo 13, 2008

MAE: La Corte applica la "procedura accelerata" prima che entri in vigore

Interessante Ordinanza della Corte di giustizia, del 22 febbraio scorso (caso Kozlowski), con la quale, in risposta ad un rinvio pregiudiziale dell'Oberladsgericht di Stoccarda, i giudici del Lussemburgo decidono di accordare un binario privilegiato ad un rinvio pregiudiziale in materia di applicazione del mandato di arresto europeo.
La questione concerne un cittadino polacco, illegalmente dimorante in Germania ed ivi detenuto per altro, raggiunto da mandato di arresto a seguito della condanna da parte di un Tribunale polacco a cinque mesi di reclusione (!).
La procedura d'urgenza è resa necessaria dal fatto che la detenzione del cittadino polacco sulla base della condanna inflitta dai giudici tedeschi verrebbe meno in un momento antecedente a quello necessario alla Corte per pronunciarsi seguendo la propria procedura ordinaria (il cui tempo medio di durata è di circa 21 mesi).
Interessanti anche le questioni pregiudiziali sottoposte dai giudici del Baden Wurttemberg relative alla corretta interpretazione dell'articolo 4 in relazione al principio di non discriminazione ed alla cittadinanza europea (art. 17 TCE).