martedì, febbraio 28, 2012

La CEDU condanna l'Italia per i respingimenti in Libia

La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato l'Italia per i respingimenti di immigrati verso la Libia. 
Si tratta del caso "Hirsi Jamaa e altri contro l'Italia" del 2009 allorquando un gruppo di circa 200 immigrati somali ed eritrei provenienti dalla Libia furono rimpatriati dalle autorità italiane.
 Ai richiedenti l'Italia dovrà versare un risarcimento di 15 mila euro più le spese processuali.

Il principio di non refoulement 
L’Italia ha violato la Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo e in particolare il principio di non refoulement  (non respingimento), che proibisce di respingere migranti verso paesi dove possono essere perseguitati o sottoposti a trattamenti inumani o degradanti.

I fatti
Il 6 maggio 2009, a 35 miglia a sud di Lampedusa, in acque internazionali le autorità italiane intercettarono una barca con a bordo circa 200 somali ed eritrei, tra cui bambini e donne in stato di gravidanza. I migranti furono presi a bordo da una imbarcazione italiana, e respinti a Tripoli, dove, contro la loro volontà, vennero riconsegnati alle autorità libiche.
Dalle ricostruzioni successive si è evinto che non vi fu alcuna identificazione da parte delle autorità italiane che del resto non fornirono alcuna informazione riguardo la destinazione. Tant’è che i migranti erano convinti di essere diretti verso le coste italiane.
Rintracciati, dopo il loro respingimento, dal Consiglio italiano per i rifugiati in Libia, 11 cittadini somali e 13 cittadini eritrei, presentarono il ricorso, deciso oggi, alla Corte Europea contro l’Italia, assistiti dagli avvocati Anton Giulio Lana e Andrea Saccucci, dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani.

La motivazione della Corte
La Corte ha dunque condannato l’Italia per la violazione di 3 principi fondamentali: il divieto di sottoporre a tortura e trattamenti disumani e degradanti (articolo 3 Cedu), l’impossibilità di ricorso (articolo 13 Cedu) e il divieto di espulsioni collettive (articolo 4 IV Protocollo aggiuntivo Cedu).
Per la prima volta, quindi, la Corte ha equiparato il respingimento collettivo alla frontiera e in alto mare alle espulsioni collettive nei confronti di chi è già nel territorio. I giudici inoltre hanno ricordato che i diritti dei migranti africani in transito per raggiungere l’Europa sono sistematicamente violati e la Libia non ha offerto ai richiedenti asilo un’adeguata protezione contro il rischio di essere rimpatriati nei paesi di origine dove possono essere perseguitati o uccisi.

Per gli avvocati della difesa: trattamenti disumani
“Nel caso di specie - ha dichiarato l’avvocato Anton Giulio Lana - non si è trattato di un mero rischio di subire in Libia trattamenti inumani e degradanti; i ricorrenti hanno effettivamente subito tali trattamenti nei campi di detenzione, come drammaticamente testimoniato dai sopravvissuti”. “Quel che è più grave - aggiunge l’avvocato Andrea Saccucci - è che il Governo italiano abbia affermato pubblicamente che i migranti respinti non rientravano tra le persone aventi diritto all’asilo e non correvano alcun rischio in Libia, affermazione poi clamorosamente smentita dai fatti”.
A causa di questa politica, secondo le stime dell’Unhcr circa 1.000 migranti, incluse donne e bambini, sono stati intercettati dalla Guardia costiera italiana e forzatamente respinti in Libia senza che prima fossero verificati i loro bisogni di protezione.

Stati vincolati al rispetto degli accordi
“Questa sentenza prova che nelle operazioni di respingimento sono stati sistematicamente violati i diritti dei rifugiati, l’Italia ha infatti negato la possibilità di chiedere protezione e ha così respinto in Libia più di mille persone che avevano il diritto di essere accolte in Italia. Vogliamo che questo messaggio arrivi in maniera inequivocabile al Governo Monti: nel ricontrattare gli accordi di cooperazione con il Governo di Transizione Libico, i diritti dei rifugiati non possono essere negoziati” ha dichiarato Christopher Hein, direttore del Consiglio Italiano per i Rifugiati.
Secondo Allan Leas, facente funzioni del Segretario Generale dell’Ecre: “Questa sentenza conferma che gli obblighi che gli Stati hanno assunto con la Cedu non si fermano con i loro confini geografici. Gli Stati non possono abdicare i loro principi, valori e il loro impegno nella protezione dei diritti umani facendo fuori dei loro confini quello che non sarebbe consentito nei loro territori”.

La ricostruzione del Consiglio italiano dei rifugiati
In una nota il Consiglio italiano dei rifugiati ricostruisce le condizioni di vita in Libia dei migranti respinti il 6 maggio 2009. La maggior parte di essi è stata reclusa per molti mesi nei centri di detenzione libici ove ha subito violenze e abusi di ogni genere. Dopo lo scoppio del conflitto in Libia, i ricorrenti che si trovavano ancora a Tripoli, ed erano stati nel frattempo liberati dai centri di detenzione, sono stati vittime di rappresaglie sia da parte delle milizie fedeli al regime sia da parte degli insorti e sono stati costretti a nascondersi per alcune settimane senza acqua ne cibo. Dopo l’inizio dei bombardamenti Nato, alcuni ricorrenti sono scappati in Tunisia, altri hanno tentato nuovamente di imbarcarsi verso l’Europa, di nuovo.

Un ricorrente è riuscito a lasciare nuovamente la Libia alla volta di Malta, dove ha richiesto e ottenuto protezione. Due ricorrenti sono, invece, deceduti nel tentativo di raggiungere nuovamente l’Italia a bordo di un’imbarcazione di fortuna. Un ricorrente è riuscito a fuggire in Israele, mentre un altro è ritornato in Etiopia.

Sulla base di testimonianze, si teme che altri ricorrenti abbiano perso la vita nel tentativo di raggiungere l’Italia via mare. Al riguardo, si deve ricordare che secondo le stime dell’Unhcr sarebbero circa 1.500 i migranti ad aver perso la vita nel tentativo di raggiungere l’Italia via mare nel 2011. (da Il Sole 24 ore)

Qualche ulteriore riflessione sul caso Garzòn

Una rapida ed interessante riflessione della collega Maria Mercedes Pisani sulla Sentenza del Tribunale Supremo spagnolo che ha condannato Balthasar Garzòn

Garzòn condannato dal Tribunal Supremo spagnolo per intercettazioni illecite di conversazioni tra indagto carcerato ed avvocato

La notizia della condanna di Garzòn, ha solleticato anche la  curiosità,soprattutto perché è stata quasi ignorata dalla stampa italiana chele ha dedcato al massimo qualche trafiletto.
I fatti: il 9 febbraio il Tribunal Supremo (Spagna) ha condannato Baltasar Garzòn ad una “multa di quattordici mesi con una diaria pari a 6 euro” ed a undici anni di inabilitazione da qualsiasi funzione giudiziaria per aver eseguito delle intercettazioni dei colloqui intervenuti in carcere tra degli indagati, in detenzione preventiva, ed i loro avvocati difensori.
Baltasaz Garzòn è il campione o “la rock star” (come dice The Guardian) della giurisdizione universale, nel diritto penale internazionale ma anche un personaggio piuttosto controverso nel suo paese.
In ogni caso la sentenza è interessantissima per i principi affermati, pesantissima quanto ai contenuti indirizzati al condannato.
Ve ne propongo una sintesi, nella quale ho tradotto (liberamente) alcuni passaggi che mi sembrano più interessanti:
“Il diritto di difesa è un elemento centrale del processo penale dello Stato di diritto, consiste in un processo con tutte le garanzie. Non è possibile costruire un processo giusto se si elimina totalmente il diritto di difesa, sicché le sue possibili restrizioni devono essere espressamente giustificate”.
Nel caso in questione, la Corte, dice che non si discute della sufficienza degli indizi o della motivazione del provvedimento, ma piuttosto del “valore giuridico penale della decisione giudiziaria che, incidendo direttamente sul diritto alla difesa e sopprimendo la confidenzialità, accordò l’autorizzazione all’intercettazione delle comunicazioni tra gli imputati imprigionati (in carcere preventivo) e i loro avvocati difensori, senza che esistessero dati di nessun tipo che indicassero che gli intercettati stavano utilizzando l’esercizio delle facoltà di difesa per commettere nuovi delitti.”
Nel ribadire la sottoposizione alla legge ed alla Costituzione di tutti i poteri pubblici, la Corte si esprime così: “Lo Stato di diritto è violato quando il giudice, con il pretesto di applicare la legge, la attua secondo una propria visione soggettiva … attribuendo alla norma un significato irrazionale, sostituendo all’imperio della legge un atto contrario di mero volontarismo”.
E precisa, che visto in questo modo, il delitto di “prevaricaciòn” non può in alcun modo essere inteso come un attacco alla indipendenza del giudice, ma piuttosto rappresenta una esigenza democratica imposta dalla necessità di punire una condotta che risulta lesiva dello Stato di Diritto.
Insomma, il giudice non può volgere l’interpretazione della legge ad uso e consumo delle sue indagini, poiché “la giustizia ottenuta a qualsiasi prezzo, finisce col negare la Giustizia”.
Nel caso di specie,va tenuto presente che il diritto per l’accusato di comunicare con il proprio difensore, senza essere ascoltato da terze persone “è una delle esigenze elementari del giusto processo…”
In sostanza le intercettazioni disposte in relazione alle comunicazioni riservate che gli imputati, in stato di custodia cautelare in carcere, intrattenevano nel parlatorio del centro penitenziario sono state “un atto arbitrario, per carenza di motivazione, che distrugge la configurazione costituzionale del processo penale come processo giusto”. Questo perché le intercettazioni sono state giustificate soltanto dall’esistenza di indizi relativi all’attività criminale per la quale gli imputati si trovavano in carcerazione preventiva, indizi che sono precisamente quelli che avevano determinato e giustificato la carcerazione preventiva, senza che si fosse esaminata la necessità che tali indizi coinvolgessero anche i difensori. In pratica è una interpretazione inammissibile della legge, perché condurrebbe alla automatica autorizzazione alle intercettazione delle conversazioni tra imputato in prigione ed il suo difensore, senza che si estenda la valutazione anche all’esistenza di indizi che effettivamente facciano ritenere che attraverso il difensore l’imputato stia cercando di commettere altri e nuovi reati (qui il reato sospettato era il riciclaggio).
La Corte, condannando Garzòn, dice che con l’ingiustificata riduzione del diritto di difesa e dei diritti ad esso connessi (riservatezza, segreto professionale…) ha messo in discussione l’intero sistema processuale spagnolo, teoricamente dotato di tutte le garanzie costituzionali proprie di uno Stato di diritto contemporaneo, “ammettendo pratiche che ai tempi odierni si praticano solo nei regimi totalitari nei quali tutto è considerato valido al fine di ottenere l’informazione che interessa, o si suppone interessi, lo Stato, prescindendo dalle garanzie minime effettive per i cittadini, e trasformando in tal modo le previsioni costituzionali e legali sui tali garanzie in mere proclamazioni prive di contenuto”.
Va detto che questa è solo la prima di tre diverse cause nei confronti di Garzòn ad andare in decisione, e i “mormorii” di corridoio, sostengono che, volutamente, si sia accelerato questo processo, perché passasse in secondo piano un altro giudizio riguardante le indagini che Garzòn ha tentato di fare in relazione a crimini franchisti (dove lo scrimine della competenza, o dell’applicazione dell’amnistia del 1977 sui reati politici del regime franchista, è dato dalla individuazione di crimini contro l’umanità), dal quale (sempre secondo i si dice) Garzòn uscirà assolto e n processo per dei finanziamenti ricevuti da parte del Banco di Santander).
Com’è naturale, molte associazioni e movimenti internazionali in favore della giurisdizione universale si sono mobilitate, soprattutto in relazione alla causa riguardante i crimini franchisti e sono stati pubblicati commenti e difese, in particolare sulla tutela dell’indipendenza dei giudici, sul condizionamento che si può determinare per la sola possibilità di essere sottoposti ad un giudizio…
Ohibò.. ma dove l’ho già letta questa cosa…
Sicché ho trovato alcuni documenti, in particolare una relazione depositata dall’ONG Interights, sulla indipendenza dei giudici (che tento in qualche modo di mettere on-line) dalla quale sembrano riprese le recentissime affermazioni dei rappresentanti della magistratura italiana sulla responsabilità CIVILE dei giudici, anche se ricopiate da una vicenda in cui, invece, il diritto nazionale considera che il Giudice risponda innanzi ad una giurisdizione PENALE.
Ve ne lascio l’esame e lo sviluppo di ulteriori commenti.

martedì, febbraio 14, 2012

Interessante parere della Camera sulla situazione carceraria

Interessante parere espresso dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei Deputati sulla situazione carceraria.
La Commissione della Camera dei Deputati richiama il Governo, nella delicata materia dell'esecuzione penale, al rispetto dei diritti e dei principi di diritto europeo al fine di superare la flagrante violazione, in atto nel nostro paese, della legalità europea in materia di condizioni carcerarie.
L'atto dlela Commissione è null'altro che un parere, non dotato di alcun effetto vincolante, ma rappresenta una ulteriore manifestazione di una situazione ormai intollerabile e che mette a dura prova la legalità costituzionale ed europea del nostro paese, a rirpova di un ritardo italiano nella costruzione di uno stato di diritto pienamente conforme ai parametri europei.

ALLEGATO 2 al processo verbale del 7 febbraio 2012

DL n. 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri (C. 4909, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il disegno di legge C. 4909 Governo, approvato dal Senato, di conversione del DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri;
ricordato che:
la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito (Causa Sulejmanovic c. Italia - Seconda Sezione - sentenza 16 luglio 2009 - ricorso n. 22635/03) che, sebbene non sia possibile fissare in maniera certa e definitiva lo spazio personale che deve essere riconosciuto a ciascun detenuto all'interno della propria cella ai termini della Convenzione, la mancanza evidente di spazio costituisce violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti;
con riferimento ad un profilo connesso a quello sopra richiamato, l'Italia è inoltre sottoposta dal 2001 ad un monitoraggio periodico, da parte del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, delle misure adottate per risolvere il problema strutturale della lentezza della giustizia;
a tale riguardo il 2 dicembre 2010 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha invitato, con la risoluzione CM/ResDH(2010)224, il Governo italiano a modificare la legge n. 89/2001 (c.d. «legge Pinto») in modo da accelerare la corresponsione degli indennizzi per eccessiva durata dei processi previsti da tale legge;
la risoluzione faceva seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 21 dicembre 2010 (Causa Gaglione ed altri c. Italia) che ha constatato in 475 casi la violazione della Convenzione Europea da parte dello Stato italiano per i ritardi nella corresponsione dell'indennizzo, sentenza richiamata anche dalla Relazione del Governo sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano (anno 2010) trasmessa al Parlamento il 28 giugno 2011;
l'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea, stabilisce che «L'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali»;
il programma di Stoccolma per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014, adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009, prevede un impegno particolare dell'UE in materia di detenzione;
sulla base di tale programma il 14 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato il documento «Rafforzare la fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo - Libro verde sull'applicazione della normativa UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione» (COM(2011)327);
il documento ribadisce che, sebbene le questioni sulla detenzione rientrino nella competenza degli Stati membri, le condizioni di detenzione possono avere un impatto diretto sul buon funzionamento del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'interno dell'Unione. In questo quadro, il Libro verde ha inteso approfondire il tema dell'interazione tra le condizioni della detenzione e gli strumenti del riconoscimento reciproco adottati a livello UE (quali ad es. il Mandato d'arresto europeo e l'Ordinanza cautelare europea), avviando una consultazione pubblica che si è conclusa lo scorso 30 novembre;
in particolare, oggetto di consultazione è stata la richiesta di informazioni circa le misure alternative alla custodia cautelare e alla detenzione previste dagli ordinamenti nazionali e circa l'opportunità di promuovere tali misure a livello UE e/o di stabilire norme minime nell'ambito dell'Unione europea che regolino la durata massima della custodia. Ulteriori quesiti hanno riguardato la possibilità di migliorare il controllo delle condizioni di detenzione da parte degli Stati membri e di incoraggiare le amministrazioni penitenziarie a lavorare in rete e a stabilire le migliori pratiche;
il 15 dicembre 2011 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle condizioni detentive nell'UE, nella quale ha invitato gli Stati membri a stanziare idonee risorse alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle carceri;
il Parlamento europeo ha inoltre invitato la Commissione e le istituzioni UE ad avanzare una proposta legislativa sui diritti delle persone private della libertà, e a sviluppare ed applicare regole minime per le condizioni carcerarie e di detenzione nonché standard uniformi per il risarcimento delle persone ingiustamente detenute o condannate;
considerato che il provvedimento contiene alcune prime misure volte ad «allentare» la tensione detentiva, in attesa di provvedimenti maggiormente strutturali;
esprime
PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
provveda la Commissione di merito ad individuare con il Governo un percorso legislativo idoneo a garantire l'adempimento delle obbligazioni dell'Italia in sede europea concernenti la situazione carceraria e la inadeguatezza del sistema giudiziario.

giovedì, febbraio 09, 2012

Il Tribunale Supremo spagnolo condanna Garzon

O dei diritti presi sul serio.
Esemplare sentenza del Tribunale Supremo spagnolo, la nostra Cassazione, nei confronti del celebre giudice Balthasar Garzon. Il Tribunale ha disposto la condanna ad 11 anni di inabilitazione professionale e 14 mesi di detenzione. 
Garzon è stato riconosciuto responsabile di abuso ai sensi degli artt. 446 e 536 del codice penale spagnolo per aver violato garanzie costituzionali, nello specifico avrebbe ordinato la intercettazione di alcuni soggetti detenuti mentre questi erano a colloquio con i propri difensori, qualcosa a cui siamo tristemente abituati anche in Italia.
Il delitto previsto dall'art. 446 (prevaricazione) e' un reato speciale che sanziona magistrati e giudici che violano la legge nell'esercizio delle loro funzioni, mentre l'art. 536 si riferisce alla sanzione delle intercettazioni illegalmente disposte.
Qui di seguito il link alla sentenza del Supremo spagnolo: la sentenza.

martedì, febbraio 07, 2012

Responsabuilità civile dei magistrati: la posizione delle Camere penali

La responsabilità dei magistrati, e quella del Parlamento.
Quanto accaduto in questi giorni, in particolare la vicenda relativa all’approvazione dell'emendamento Pini sulla responsabilità civile dei magistrati, merita una riflessione che va ben oltre la specifica vicenda.
Fin dal congresso di Palermo, e poi durante la discussione che seguì la presentazione del progetto di riforma costituzionale del Ministro Alfano, l'Unione delle Camere Penali ha sottolineato la necessità di modificare l’attuale normativa, per la centralità che la questione riveste rispetto al modello giudiziario che si vuole adottare, invitando a farlo senza cedere a facili demagogie.
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Il fallimento della attuale legge sulla responsabilità civile dei magistrati è testimoniato inequivocabilmente dai numeri (solo 400 casi hanno superato il filtro di ammissibilità e solo 4 sono state le condanne in ventiquattro anni), e la sua inadeguatezza è già certificata anche in sede europea da due specifiche pronunce della Corte di Giustizia. Tutto questo avrebbe dovuto imporre un intervento organico di riforma da almeno quindici anni.
Un intervento che dovrebbe essere fondato essenzialmente sull’abolizione della valutazione preliminare di ammissibilità, sulla definizione più ampia delle ipotesi di colpa grave, sulla modifica della così detta clausola di salvaguardia, estendendo le cause di responsabilità anche ai casi di gravissima negligenza professionale dei magistrati nell'attività di applicazione delle norme
Non occorre essere dei giuristi per comprendere, infatti, che spedire in prigione per omonimia la persona sbagliata non può essere escluso dalle ipotesi di responsabilità del magistrato, come oggi avviene; così come appare del tutto irreale che un avvocato sia responsabile nel caso in cui ignori completamente l'esistenza di una determinata legge ed il magistrato no.
Su questo pende in Parlamento una specifica proposta, elaborata dalla Camera Penale di Roma e fatta propria dall'Unione, che, come molte altre cose serie, il Parlamento ha omesso di esaminare nel corso della legislatura in corso.
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Che la delicata materia abbisogni di riflessione approfondita e di un intervento sistematico e non di incursioni mal formulate tecnicamente, è fuori discussione, posto che la stessa coinvolge beni primari della giurisdizione, come l’autonomia, l’indipendenza e la libertà morale del singolo magistrato, da un lato, ed il rapporto tra il cittadino e lo Stato, da un altro.
Proprio per tale motivo, anche con una punta di polemica, in dicembre chiedemmo al Governo Monti, così saldamente ancorato ai principi europei, di non lasciare in balia di se stessa la questione ma di farsi promotore di un’iniziativa "organica".
Oggi vediamo che, all’indomani dell’inattesa approvazione dell'emendamento Pini, è lo stesso Ministro di Giustizia a far sue quelle parole, chiedendo al contempo, implicitamente, che la Camera cancelli la norma appena approvata in Senato.
Ora, se si può convenire con la richiesta di modificare la norma così come licenziata dal Senato, eliminando la responsabilità diretta e precisando quella relativa ad inescusabili errori di diritto, ciò può essere fatto apportando alla Camera le correzioni che si ritengono opportune, mentre la richiesta di esaminare un provvedimento alternativo può essere credibile unicamente depositando contestualmente un disegno di legge ed assegnando allo stesso una corsia preferenziale, altrimenti essa finisce per apparire solo l’ennesimo gesto di favore che il nuovo esecutivo compie nei confronti della magistratura.
Il che, per quanto accaduto in questi giorni, assumerebbe il significato di una vera e propria sottomissione nei confronti della magistratura e del suo sindacato che hanno reiterato comportamenti indirizzati a delegittimare la funzione legislativa.
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Non può essere sottaciuto, infatti, che le espressioni rivolte al Parlamento da singoli magistrati e dai rappresentanti sindacali dell’ANM hanno rappresentato plasticamente la pretesa da parte del "terzo potere" di rivendicare una vera e propria esclusiva sulle leggi che lo riguardano. Oltre agli strali lanciati nei confronti dell'intera classe politica, e persino nei confronti del Governo che pure aveva avversato l’emendamento, con espressioni ai limiti del dileggio, si sono registrate vere e proprie intimazioni a cancellare non solo la legge approvata dal Senato ma, sostanzialmente, il tema dalla agenda politica.
Ebbene questo è un comportamento grave, che si registra ogni qual volta le iniziative politiche tentano di modificare le norme che coinvolgono a vario titolo la magistratura: è successo ai tempi della commissione De Mita, poi di nuovo durante i lavori della commissione bicamerale presieduta da D'Alema, ancora nel corso dell'iter della riforma Castelli, infine al momento della presentazione del disegno di riforma costituzionale Alfano.
In tutti questi casi la magistratura, associata e non, ha "diffidato" il Parlamento dall’esercitare le sue prerogative e lo ha fatto in varie forme, di cui è rimasta traccia, perlomeno all'epoca della cosiddetta "bozza Boato", anche agli atti parlamentari, che sono andate ben al di la' del diritto di critica.
Ora che la cosa si è ripetuta, ed anche in forme sovente del tutto irrispettose persino del minimo galateo istituzionale, non è possibile che il Governo, la classe politica e le istituzioni non levino il proprio monito a difesa non già di una singola legge, che ovviamente può anche essere profondamente discussa, o avversata, o criticata, ma della complessiva funzione parlamentare.
Dai magistrati si deve pretendere rispetto della funzione legislativa, non attendere un placet su ogni cosa, come paiono intendere molti rappresentanti politici che hanno appaltato il pensiero sui problemi della giustizia all'ANM e che sono subito corsi in soccorso di una pretesa egemonica che capovolge ed annulla l’architettura costituzionale.
Per molto tempo si è detto, polemicamente, che la tracimazione istituzionale del CSM aveva trasformato questo organo nella "terza Camera". Pian piano anche questo paradosso è stato superato, in peggio, da una realtà in cui sono i singoli magistrati, magari dagli scranni di qualche Procura, ad operare interventi ed invettive tutte politiche, finanche direttamente dal palco di un vero e proprio comizio: prassi criticata persino dallo stesso CSM, seppur con l’esile censura di inopportunità.
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In questo contesto sarebbe anche ora che, abbandonata una subalternità figlia prima di tutto di una sconcertante mancanza di conoscenza tecnica, anche la maggioranza della stampa italiana tentasse di informare sui temi della giustizia in maniera approfondita e non partigiana.
Sul tema della responsabilità civile dei magistrati, infatti, si sono udite e lette in prevalenza cronache semplicemente disinformanti, spesso infarcite di esempi tecnicamente aberranti e fuori luogo, tratti dalle veline della propaganda dei cultori della repubblica dei giudici, senza alcun approfondimento e senza alcuna verifica.
Un conformismo singolare ed un appiattimento totale alle tesi dell’ANM più simili alla disinformatja che non al ruolo di controllore del Potere, di ogni Potere, che dovrebbe essere proprio della stampa in un Paese liberale.
La Giunta                                                                                                        Roma, 5 febbraio 2012
       

domenica, dicembre 25, 2011

Fiscal Compact: la bozza del nuovo Trattato europeo in materia di Unione monetaria

Europapenale mette a disposizione dei suoi lettori il testo della bozza su cui gli sperti nazionali ed europei stanno lavorando.
E' il progetto di nuovo Trattato (c.d Fiscal Compact) che dovrebbe fornire un quadro giuridico più stringente all'Unione fiscale e onetaria europea.

martedì, dicembre 06, 2011

CGUE: No al carcere per l'immigrato da allontanare

La Corte di giustizia UE sipronuncia su un rinvio pregiudizuiale della Corte di appello di Parigi, in causa C-329/11, stabilendo che, ai sensi della direttiva 2008/115/CE, la detenzione dell'immigrato irregolare nel corso della procedura di allontanamento è possibile solo quale extrema ratio.

Il carcere inflitto all'immigrato irregolare, durante la procedura di rimpatrio, è in contrasto con il diritto comunitario. A meno che l'allontanamento non rischi di essere compromesso. Con la sentenza C-329 la Corte di Lussemburgo, in composizione collegiale, ha chiarito che la custodia in carcere per lo straniero che non rispetta l'ordine di allontanamento deve essere considerata un'estrema ratio e non può essere la regola. I giudici dell'Unione europea, sono stati chiamati in causa dalla Corte d'Appello di Parigi per pronunciarsi sulla legittimità del trattenimento in prigione, adottato nei confronti di un cittadino armeno. Alla base del provvedimento un doppio no dello straniero sia all'obbligo di partenza volontaria, entro un mese dalla decisione del prefetto, sia al decreto di allontanamento coattivo alla frontiera. Due rifiuti che avevano fatto scattare il fermo di polizia. La Grande chambre precisa, in proposito, che il trattenimento in carcere, adottato per default, non aiuta a raggiungere lo scopo della direttiva 2008/115/Ce che è appunto quello del rimpatrio. La giusta strada da percorre va ricercata nelle tappe, previste dagli articoli 7 e 8 della direttiva, che indicano, per gradi, la partenza volontaria e l'allontanamento. La direttiva non esclude però, con l'articolo 15, il trattenimento. Strumento che diventa possibile solo quando tutte le misure meno coercitive si sono dimostrate inefficaci e esiste il rischio concreto di compromettere l'allontanamento dello straniero irregolare, per il pericolo di fuga o perché il cittadino del paese terzo ostacola il rimpatrio. Il trattenimento incarcere, specifica comunque la sentenza, deve essere il più breve possibile e non superare in ogni caso i 18 mesi. La Corte di giustizia cambia però idea sulla legittimità, esclusa in passato, di una norma che prevede il reato di clandestinità, considerandola in linea con il diritto comunitario. Possibile dunque infliggere sanzioni penali agli irregolari ma nel rispetto dei diritti fondamantali.

giovedì, novembre 24, 2011

Responsabilità civile giudici e diritto UE: accertata l'infrazione

Ed infine i giudici di Lussemburgo danno ragione a Dell'Europa e delle pene che è all'origine della procedura di infrazione.
La Corte di Lussemburgo accerta l'illegittimità comunitaria (o UE) della legge 117/88 che aveva malamente dato esecuzione al detatto referendario in materia di responsabilità civile dei magistrati. La sentenza della Corte, invero, interviene su iopotesi di responsabilità dello Stato per violazioni del diritto UE determinate dall'attività dei magistrati ma del resto la stessa Legge 117 del 1988 interveniva introducendo una responsabilità dello Stato. Dunque ora non ci sono più alibi e la legge italiana va cambiata!

La sentenza emessa in causa C-379/10 è chiara: bocciato il sistema italiano sulla responsabilità civile dei giudici, nei casi di applicazione del diritto Ue. Strada spianata  a un allargamento della possibilità di ottenere un risarcimento dei danni dovuto dallo Stato per errori nell’attuazione del diritto comunitario commessi da giudici di ultima istanza. Con effetti che, però, potrebbero andare al di là dell’applicazione del diritto dell’Unione.

La legge 117/88 va cambiata
Pur tra qualche distinguo, la Corte di giustizia, nella sentenza di oggi (causa C-379/10), che ha preso il via da un procedura d’infrazione della Commissione, lancia un messaggio chiaro: la legge 117/88 sulla responsabilità civile dei giudici deve essere cambiata perché frena la corretta applicazione del diritto Ue e limita in modo ingiustificato la responsabilità dello Stato che, con i suoi organi giurisdizionali, viola il diritto comunitario.

Il ricorso parte dalla Commissione
Accolto così in pieno, da Lussemburgo, il ricorso della Commissione europea che si era rivolta agli eurogiudici chiedendo di condannare l’Italia che, con la legge 117/88, ha escluso la responsabilità dello Stato per i danni derivanti da un’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e prove e per aver limitato, negli altri casi, tale responsabilità unicamente all’ipotesi di dolo e colpa grave, con inevitabili limitazioni nelle azioni di risarcimento dei singoli per violazioni del diritto Ue.

Per la Corte, la legge 13 aprile 1988 n. 117 sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può essere considerata compatibile con il diritto Ue perché comprime la responsabilità dello Stato. Con un effetto negativo sull’azionabilità del diritto dell’Unione e, in via indiretta, sul primato del diritto comunitario rispetto all’ordinamento interno.

La sentenza preparatoria
Avvisaglie che questa sarebbe stata la conclusione della Corte erano già rintracciabili nella sentenza Traghetti del Mediterraneo (causa C-173/03) con la quale gli eurogiudici avevano già spazzato via i paletti posti dalla legge n. 117, stabilendo la responsabilità degli Stati per violazione provocata da organi giurisdizionali di ultimo grado nell’applicazione del diritto Ue e l’obbligo per i Paesi membri di risarcire i danni arrecati ai singoli, considerando inammissibile ogni restrizione a questo principio.

Le conseguenze
La pronuncia di oggi che già comporta una disapplicazione della normativa interna da parte dei giudici nazionali, impone anche al legislatore italiano di mettere mano alla legge n. 117 che dovrà essere modificata: la mancata esecuzione della sentenza potrebbe causare un nuovo ricorso della Commissione con l’applicazione di una sanzione pecuniaria all’Italia. La nuova legge, quindi, stando alle indicazione di Lussemburgo, dovrà consentire un risarcimento per violazione del diritto Ue da parte degli organi giurisdizionali anche nei casi di errori di interpretazione o dovuti alla valutazione dei fatti e delle prove. Da eliminare anche il limite soggettivo fissato nella legge n. 117/88 che oggi impone la dimostrazione del dolo e della colpa grave a carico di chi avvia l’azione di risarcimento. Una condizione supplementare, quella prevista dalla legge italiana, che fa scattare l’azione di responsabilità solo in caso di intenzionalità della violazione, con una consequenziale restrizione dell’ambito di applicazione della responsabilità extracontrattuale. Che, invece, precisa la Corte, sussiste in tutti i casi di diritti attribuiti ai singoli e di violazione manifesta del diritto comunitario.

Ma gli effetti potrebbero non essere circoscritti ai casi di applicazione del diritto Ue. E’ vero, infatti, che la sentenza della Corte impone una modifica della legge nella sola parte in cui essa incide negativamente sull’applicazione del diritto comunitario, ma lasciare in piedi un meccanismo di responsabilità dello Stato che stabilisce l’obbligo di dimostrare la colpa grave o il dolo nei soli casi in cui l’autorità giurisdizionale debba applicare il diritto interno e rimuovere questo requisito nei casi di applicazione del diritto dell’Unione comporta una sorta di discriminazione a rovescio, vietata nel nostro ordinamento.

lunedì, novembre 14, 2011

Corte di giustizia: diffamazione e foro competente

Interessante pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione (in causa C-509/09) in materia di individuazione del giudice competente nelle cause di risarcimento di danni derivanti dalla diffusione di notizie dal carattere diffamatorio via internet.
La Corte sulla base delle norme UE relative alla prestazione di servizi di commercio elettronico ed al regolamento sulla competenze nelle liti civili e commerciali offre una imporante ricostruzione dello stato del diritto UE elaborando una interpretazione particolarmente garantista a vantaggio dell'accesso alla giustizia delle vittime. Il tenore della decisione della Grande sezione della Corte UE è il seguente:
L’art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d’interessi. In luogo di un’azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.

2) L’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che esso non impone un recepimento in forma di norma specifica di conflitto. Nondimeno, per quanto attiene all’ambito regolamentato, gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dall’art. 3, n. 4, della direttiva 2000/31, il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.

giovedì, ottobre 20, 2011

Interessante Report dell'OLAF

Reso disponibile dalla Commissione il report annuale per il 2011 dell'OLAF, l'organismo anti frode dell'UE oggi diretto dall'ex magistrato italiano G. Kessler.
Numerosi gli spunti di interesse contenuti nel documento scaricabile qui.

martedì, ottobre 11, 2011

Strasburgo uber alles secondo la Cassazione

Il giudice nazionale ha l’obbligo di conformarsi alla sentenza della Corte dei diritti dell’Uomo anche se questa riguarda una causa sulla quale non c’è stata ancora una decisione definitiva.


La Cassazione “supera” La Corte costituzionale -
La terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 19985, fa compiere un balzo in avanti alla Corte di Strasburgo - anche rispetto alla posizione presa dalla Consulta con le sentenze 348 e 349 del 2007 - ai quali il giudice interno deve “cedere il passo” allineandosi a quanto stabilito nel dispositivo della sua sentenza. Un’interpretazione in favore della disapplicazione diretta delle norme in contrasto con la Convenzione fatta in nome dell’identità di beni protetti anche dalla Costituzione italiana.


Il dovere di allinearsi -
L’occasione per affermare il dovere delle nostre toghe di non discostarsi da quanto deciso a Strasburgo, limitatamente al motivo del contendere, è arrivata con la causa che ha visto opporsi un ex parlamentare Ds e un candidato accusato dal politico, in un intervista sul quotidiano Il Messaggero, di essere un trasformista passato attraverso vari schieramenti. Pronta era scattata la querela per diffamazione e, dopo il primo grado con un verdetto sfavorevole, anche il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’Uomo. Alla Cedu il ricorrente aveva chiesto di dichiarare l’inapplicabilità dell’articolo 68 della Costituzione che consente ai parlamentari di farsi scudo con l’immunità per le dichiarazioni fatte nell’esercizio delle loro funzioni. Ombrello che Strasburgo aveva negato, classificando la “querelle” come una vicenda che riguardava due privati cittadini. Entrando nel merito, però, i giudici della Cedu avevano escluso anche la diffamazione, considerando le espressioni “incriminate” come il legittimo esercizio del diritto di critica politica.


L’applicabilità del dispositivo -
La Corte di cassazione afferma la piena e immediata applicabilità della decisione per quanto riguarda l’insindacabilità, ovvero della questione affrontata direttamente dalla Cedu, mentre non considera il giudice vincolato a recepire la scelta fatta sulla questione trattata solo incidentalmente da Strasburgo perché oggetto di un ricorso autonomo. Gli ermellini sottolineano dunque gli effetti precettivi immediatamente assimilabili al giudicato delle sentenze Cedu per il giudice che è al momento il destinatario dell’obbligo giuridico. La Corte di Strasburgo – afferma, infatti, la terza sezione – nel dichiarare la violazione della Convenzione in merito a un diritto individuale dà vita a un principio generale che vincola tutti i sistemi giuridici aderenti al Consiglio d’Europa.

venerdì, ottobre 07, 2011

Spazio giudiziario europeo, fiducia reciproca e detenzione

Interessante documento della Commissione europea di riflessione e consultazione in materia di cooperazione penale e detenzione.
Anche il settore della detenzione, preliminare e definitiva, ha bisogno di nuovi strumenti che consentano di accrescere la fiducia reciproca tra gli Stati membri; tale fiducia reciproca non può prescindere, però, da una maggiore conoscenza dei sistemi nazionali e dalla redazione, che si auspica in sede politica, di norme e garanzie minime anche in materia di detenzione.
Questo libro verde si inserisce nel contesto italiano nel quale è in corso una profonda riflessione sulla detenzione e sulle condizioni di detenzione garantite dalla Repubblica, spesso indegne di un paese civile.

Il testo italiano del libro verde è scaricabile qui.

mercoledì, settembre 07, 2011

Immunità parlamentari europei: la Corte fornisce una interpretazione restrittiva

La Corte di giustizia si è pronunciata sul rinvio prodotto nel caso giudiziario che vede coinvolto un parlamentare europeo eletto in Italia fornendo una interpretazione assai restrittiva della immunità dei parlamentari europei e lasciando al giudice nazionale, anche ove vi fosse contrasto col voto del Parlamento europeo (voto qualificato come parere senza effetto vincolante), la valutazione del nesso pertinenziale tra le dichiarazioni del parlamenatre e l'esercizio dell'attività parlamentare.
Secondo la Corte, in causa C-163/10:

"L’art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, deve essere interpretato nel senso che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell’interessato per il reato di calunnia, costituisce un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari beneficiante dell’immunità prevista dalla citata disposizione soltanto nel caso in cui essa corrisponda ad una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l’esercizio di funzioni siffatte. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tali presupposti risultino soddisfatti nella causa principale".

E' chiaro che tale decisione scarica una serie di responsabilità sul giudice nazionale lasciando il politico sprovvisto di quell'ulteriore tutela che in Italia sarebbe costituita dalla possibilità di ricorrere al conflitto di attribuzione tra poteri dello stato.
Si tratta di una sentenza assai rilevante!

venerdì, agosto 26, 2011

Detenzione preventiva e diritti umani: l'accusa di Hammemberg

Il 18 agosto mentre molti erano in vacanza ed in Italia era nel pieno la campagna di Marco Pannella, autorevolmente sostenuta dal Presidente della Repubblica, sulla inaccettabile situazione delle carceri e per un dibattito pubblico a favore di un provvedimento generale di amnistia, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Hammemberg, rilasciava una nota con la quale fortemente stigmatizzava il ricorso eccessivo alla deternzione preventiva. Notando come le percebtuali più alte sono proprio quelle italiane!
L'utilizzo più massiccio della detenzione preventiva in Europa (in quella allargata del Consiglio!) è quello italiano, ove circa uil 42% dei carcerati sono in attesa di giudizio.
Recente è anche un interessante studio della Open Society Foundation circa i costi sociali della carcerazione preventiva.
Sarebbe necessario ed auspicabile in Italia un grande dibattito pubblico sulla pena, la sua funzione e le condizioni di esecuzione; l'attuale situazione rende infatti la nostra giustizia ignominiosa agli occhi dell'Europa e in paese violazione degli stessi obblighi costituzionali.

mercoledì, agosto 03, 2011

Recepita la direttiva UE sulla tutela penale dell'ambiente

La prima storica direttiva UE finalizzata a prevedere obblighi europei di tutelapenale dell'ambiente è stata recepita con decreto legislativo dalla Repubblica italiana. Le carenze della nromativa di recepimento sono ampie e sicuramente sarà necessario reintervenire con un adeguamento organico della materia che questa direttiva, in fondo, faceva auspicare.

È stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 1° agosto 2011 n. 177, il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121, recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". L’entrata in vigore del provvedimento - che introduce due nuovi articoli nel codice penale, 727-bis e 733-bis, e modifica i Dlgs 231/2001, 152/2006 e 205/2010 - è fissata per il prossimo 16 agosto.

lunedì, agosto 01, 2011

Schengen e questione tunisini: il documento della Commissione

Statement by Commissioner Malmström on the compliance of Italian and French measures with the Schengen acquis


"Recent events in Northern Africa have brought hopes of democratic changes. They have also prompted large numbers of people to flee the region, some of them towards Europe. In reaction, the most affected EU Member States took action to deal with this sudden inflow putting the Schengen system under increasing strain.
In an immediate response, the Commission approached these Member States to get assurances that these actions would respect Schengen rules. Further to additional clarifications by both Member States, the Commission is now in a position to finalise its assessment of the measures taken by Italy and France following the influx of North-African migrants. From a formal point of view steps taken by Italian and French authorities have been in compliance with EU law. However, I regret that the spirit of the Schengen rules has not been fully respected.
We need to ensure a coherent interpretation and a smooth implementation of the Schengen rules, in a spirit of solidarity and mutual trust. Schengen and free movement is one of the most tangible, popular and successful achievements of the European project. I will do my utmost to continue to safeguard this achievement and pave the way for the continuous development of the Schengen acquis.
While steps taken by Italy regarding the issuing of residence permits and travel documents to North-African migrants irregularly present on its territory have not been in breach with EU law, there is scope for clarifying the approach at EU level. For instance, Schengen rules do not currently define the conditions under which Member States may issue travel documents to migrants who lack those of their home country. I believe this is an aspect on which EU guidelines could have an added value. A meeting with Member States experts took place on 20 July and will feed to the reflection on the way forward.
Our analysis also confirms that police checks carried out by French authorities remained within the limits compatible with the Schengen Borders Code. On the basis of the information received on the checks, it can not be concluded that France would have carried out systematic checks in the internal border zone with Italy during the past months.
In fact, all this clearly demonstrates the need to address the Schengen governance in a comprehensive and coordinated way. To increase trust among EU citizens and Member States, the Schengen area also needs a stronger evaluation and monitoring system. A well functioning monitoring system must ensure that rules are respected by all and bring adequate response to situations where a Member State faces problems in managing its section of the EU external border. This can best be done with a more Community based approach. The Commission will present proposals to this effect in September".

martedì, luglio 19, 2011

MAE: motivo di rifiuto e competenza italiana

Interessante sentenza della Cassazione che chiarisce come il rifiuto della consegna ex art. 18, comma 1 let. p) sia invocabile solo allorquando in concreto ipotizzabile una competenza della giustizia italiana.
Cass. pen. Sez. VI, 25 febbraio 2011, n. 7580

In tema di mandato d'arresto europeo, sussiste il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), della L. n. 69 del 2005, solo quando la consumazione dei reati oggetto del m.a.e. sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio italiano, e le relative condotte, sufficientemente precisate nei loro estremi oggettivi con riferimento a fonti specifiche di prova, siano idonee a fondare una notizia di reato che consenta all'autorità giudiziaria italiana l'immediato e contestuale esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero. (Rigetta, App. Roma, 25/01/2011)

lunedì, luglio 18, 2011

Conclusioni dell'AG in materia di immunità del Parlamentare europeo

Interessanti Conclusioni dell'Avvocato generale JÄÄSKINEN nel procedimento pregiudiziale (in causa C-163/10) attivato dal Tribunale d'Isernia (in un procedimento instauranto dei confronti del parlamentare Patriciello) al fine di comprendere l'estensione della immunità di un parlamentare europeo nel contesto di un processo per diffamazione.
Secondo l'Avvocato generale è fondamentale valutare l'esistenza di un nesso organico tra le opinioni espresse e l'attività parlamentare:

"101. Viceversa, più è intenso il collegamento nel merito con le attività dei membri del Parlamento europeo, più diviene ampia la portata dell’immunità sostanziale loro conferita. Soprattutto, la questione se l’intervento di un parlamentare europeo sui media rientri nell’ambito di applicazione dell’immunità sostanziale deve essere risolta in base a tali criteri. Mi sembra che l’immunità sostanziale debba riguardare le dichiarazioni che fanno direttamente seguito a dibattiti parlamentari che le riproducono o le commentano. Per quanto riguarda invece la partecipazione dei membri del Parlamento a dibattiti elettorali o ad altri dibattiti politici in generale, essi non dovrebbero essere collocati in una posizione giuridica migliore rispetto agli altri partecipanti a tali dibattiti".

"107. Riassumendo, data la natura dell’immunità dei membri del Parlamento, intesa quale immunità dell’Unione indispensabile all’assolvimento dei suoi compiti, gli atti rientranti nel dibattito politico in generale, o con cui il deputato si esprime in quanto garante degli interessi degli elettori a livello nazionale o regionale non possono, alla luce del criterio organico, essere considerati inclusi nell’ambito dell’immunità sostanziale ai sensi dell’art. 8 del Protocollo".

martedì, luglio 12, 2011

Riciclaggio, autoriciclaggio ed obblighi internazionali

Sempre più spesso si sentono autorevoli giuristi predicare contro la 'mollezza' dell'ordinamento interno che non consentirebbe la penalizzazione dell'autoriciclaggio. Importanti espoenti di potenti uffici di procura italiani accusano il nostro legislatore d'essere rimasto l'unico a non punire il c.d. self laundering nonostante espliciti obblighi intrnazionali e dell'Unione europea.


Dell'Europa e delle pene è però nato anche per inserire elementi di conoscenza nel dibattito italiano e sfatare falsi luoghi comuni; quello dell'autoriciclaggio è uno di questi luoghi comuni.

Sono numerosi, infatti, gli ordinamenti dell'UE che non sanzionano penalmente l'autoriciclaggio e non esiste nessun obbligo comunitario a proposito.

Anzi, la prima raccomandazione FATF - l'organismo internazionale che emette raccomandazioni in materia di lotta al riciclaggio, responsabile del'idurimento globale della risposta sanzionatoria a questo odioso (ma spesso più invocato che contestato!) reato -  riconosce agli Stati la possibilità di non contestare l'autoriciclaggio ritenendo l'ipotesi in contrasto con i principi fondamentali di molti Stati membri del forum.

Di seguito citiamo la prima Raccomandazione FATF evidenziando il passaggio relativo all'autoriciclaggio:

Recommendation  1

A. LEGAL SYSTEMS

Scope of the criminal offence of money  laundering

Countries should criminalise money laundering on the basis of the United  Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic  Substances, 1988 (the Vienna Convention) and the United Nations Convention  against Transnational Organized Crime, 2000 (the Palermo Convention).
Countries should apply the crime of money laundering to all serious offences,  with a view to including the widest range of predicate offences. Predicate  offences may be described by reference to all offences, or to a threshold linked  either to a category of serious offences or to the penalty of imprisonment  applicable to the predicate offence (threshold approach), or to a list of  predicate offences, or a combination of these approaches.
Where countries apply a threshold approach, predicate offences should at a  minimum comprise all offences that fall within the category of serious offences  under their national law or should include offences which are punishable by a  maximum penalty of more than one year’s imprisonment or for those countries that  have a minimum threshold for offences in their legal system, predicate offences  should comprise all offences, which are punished by a minimum penalty of more  than six months imprisonment.
Whichever approach is adopted, each country should at a minimum include a  range of offences within each of the designated categories of offences 1.
Predicate offences for money laundering should extend to conduct that  occurred in another country, which constitutes an offence in that country, and  which would have constituted a predicate offence had it occurred domestically.  Countries may provide that the only prerequisite is that the conduct would have  constituted a predicate offence had it occurred domestically.

Countries may provide that the offence of money laundering does not apply to  persons who committed the predicate offence, where this is required by  fundamental principles of their domestic law.

lunedì, luglio 04, 2011

L'AGCOM (o i signori del copyright) vuole il Notice and take down anche in Italia

L'AGCOM propone di applicare anche in Italia il sistema di 'notice and take down' relativo alla rimozione dalla rete dei contenuti ritenuti in violazione del copyright.
Appare abbastanza singolare che l'Autorità (una autorità amministrativa) si scriva le regole e se le applichi a piacimento in un area di grande sensibilità che  tocca numerose garanzie costituzionali e che dunque consentirebbe interventi con ricadute su diritti fondamentali dei cittadini.

Il notice and take down esiste e funziona negli USA ma le garanzie procedurali sono tante e la soglia di intervento  molto alta secondo quanto disposto dal Digital Millennium Copyright Act del 1998.
Se si vuole introdurre questo sistema in Italia bisogna regolarlo di più e meglio, procedimentalizzare, garantire contraddittorio e diritto di difesa e successivamente consentire un veloce e serio vaglio da parte di una Autorità, ma giudiziaria!
Il sistema che si vorrebbe introdurre in Italia mostra dunque profili di criticità quanto al rispetto dell'art. 21 della nostra Costituzione e dell'art. 10 CEDU.