giovedì, giugno 07, 2012

Anche l'UE ha la sua Miranda rule: garanzie minime nel procedimento penale

La nuova direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle procedure d'impugnazione.

Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l'esercizio effettivo di tali diritti:
  • a) il diritto a un avvocato;
  • b) le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;
  • c) il diritto di essere informato dell'accusa, a norma dell'art. 6;
  • d) il diritto all'interpretazione e alla traduzione;
  • e) il diritto al silenzio.
Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità.
Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto.
A queste persone è data la possibilità di leggere la comunicazione e hanno la facoltà di conservarla per tutto 
il periodo in cui esse sono private della libertà.

Oltre alle informazioni la comunicazione contiene informazioni sui seguenti diritti che si applicano ai sensi del diritto nazionale:
  • a) il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine;
  • b) il diritto di informare le autorità consolari e un'altra persona;
  • c) il diritto di accesso all'assistenza medica d'urgenza; e
  • d) il numero massimo di ore o giorni in cui l'indagato o l'imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un'autorità giudiziaria.
La comunicazione dei diritti contiene anche informazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell'arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria.

La comunicazione dei diritti è redatta in linguaggio semplice e accessibile.

L'Allegato I contiene un modello indicativo della comunicazione.

Gli Stati membri provvedono affinché l'indagato o l'imputato riceva la comunicazione redatta in una lingua a lui comprensibile.

Qualora la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l'indagato o l'imputato è informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui comprensibile.
Senza indugio gli verrà quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile. 

La CGUE ritorna sulla nozione di sanzione penale

Interessante sentenza della Corte di giustizia (in causa C-489/10) circa la possibilità di qualificare alcune sanzioni amministrative previste dalla normativa in materia di politica agricola comune come sanzioni penali ai fini dell'applicazione del principio del ne bis in idem, con la conseguente esclusione dell'applicazione della sanzione penale nazionale, per infrazioni già punite a livello UE.

La Corte nel caso di specie esclude l'applicazione del principio del ne bis in idem in virtù, appunto, della non qualificabilità come penale della sanzione europea e ciò alla stregua del noto test già elaborato in sede di giuridsprdenza della Corte di Strasburgo (v., in particolare, Corte eur. D.U., sentenze Engel e altri c. Paesi Bassi dell’8 giugno 1976, serie A, n. 22, §§ 80-82, nonché Zolotoukhine c. Russia del 10 febbraio 2009, ricorso n. 14939/03, §§ 52 e 53).

martedì, maggio 15, 2012

Vittime di reato e risarcimento

Questo blog nel gennaio del 2008 prendeva posizione a favore della possibilità di costituzione di parte civile delle vittime del reato anche nei confronti delle persone giuridiche imputate di illecito amministrativo derivante da reato.
E' di oggi la pubblicazione delle Conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di giustizia UE Eleanor Sharpston, in causa C-79/11, la quale pare sostenere la medesima posizione concludendo che:

«La regola generale sancita nella prima parte dell’articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale deve essere interpretata nel senso che, qualora l’ordinamento giuridico di uno Stato membro preveda la possibilità di instaurare un procedimento nei confronti di persone giuridiche con riferimento ad un illecito, la circostanza che tale ordinamento possa qualificare la responsabilità rispetto a tale illecito come «indiretta e sussidiaria» e/o «amministrativa» non solleva tale Stato membro dall’obbligo di applicare le disposizioni del menzionato articolo rispetto alle persone giuridiche se (1) i criteri in base ai quali viene definito l’illecito sono sanciti mediante rinvio alle disposizioni del codice penale, (2) alla base della responsabilità di una persona giuridica vi è sostanzialmente la commissione di un illecito da parte di una persona fisica e (3) il procedimento a carico di una persona giuridica è promosso dinanzi al giudice penale, è assoggettato alle disposizioni del codice di procedura penale e, in circostanze normali, verrà riunito con il procedimento a carico della persona o persone fisiche che avrebbero commesso l’illecito di cui trattasi.
Alla deroga a tale regola generale, sancita nella seconda parte dell’articolo 9, paragrafo 1, deve essere data interpretazione restrittiva. Essa non può essere interpretata nel senso che esclude dalla regola generale stabilita nella prima parte di tale articolo tutti i casi che coinvolgono una specifica categoria di autori del reato, come le persone giuridiche».

Si tratta di una affermazione importante per i diritti delle vittime di reato nel processo penale.

lunedì, maggio 14, 2012

Circolare in materia di esecuzione delle sentenze penali UE


Via Arenula rammenta, peraltro, che ai fini degli effetti giuridici del riconoscimento, non sarà sufficiente indicare semplicemente che la sentenza straniera è riconosciuta agli effetti della legge italiana, ma occorrerà sempre precisare i reati per i quali il riconoscimento è effettuato.
Ciò, in particolare, in relazione a conseguenze quali, tra le altre, le preclusioni ai benefici penitenziari di cui all'art. 4-bis Ord. Pen. (così, ad esempio, si indicherà se la specifica condotta di commercio di sostanze stupefacenti sia riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti).
Il D.Lgs. 7 settembre 2010 n. 161 ha attuato nel nostro ordinamento la Dec. Quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea.
Lo strumento ha la finalità di consentire l'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione Europea nello Stato membro di cittadinanza della persona condannata o in un altro Stato membro che abbia espresso il consenso a riceverla. Il riconoscimento della sentenza non presuppone la condizione di detenzione del soggetto.
L'eventuale trasferimento, a sua volta, non presuppone il consenso della persona condannata, almeno nella maggior parte dei casi (v. art. 10, comma 4, D.Lgs. cit.). Unico presupposto indefettibile della procedura è quello della presenza del soggetto nello Stato membro di emissione della sentenza o in quello di esecuzione della stessa.
Nella procedura attiva, l'autorità italiana competente a chiedere l'esecuzione all'estero della sentenza di condanna è il pubblico ministero presso il giudice indicato all'art. 665 c.p.p. per quanto attiene all'esecuzione delle pene detentive e quello individuato ai sensi dell'art. 658 c.p.p. per l'esecuzione di misure di sicurezza personali detentive (v. art. 4, D.Lgs. cit.).
Nella procedura passiva, invece, competente a decidere sulla richiesta di esecuzione in Italia di una sentenza straniera è la Corte di Appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto della persona condannata oppure di quello del luogo di residenza, dimora o domicilio della stessa (v. art. 9 D.Lgs. cit.).
La decisione è soggetta a ricorso per cassazione.

martedì, aprile 24, 2012

La dichiarazione di Brighton sul futuro della CEDU

Strasburgo  – I ministri e gli alti rappresentanti dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa si sono riuniti a Brighton, dal 18 al 20 aprile, per discutere delle possibili riforme della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Il Segretario di Stato per la Giustizia, nonché Lord Cancelliere, Kenneth Clarke, ha aperto formalmente la conferenza, seguito dal Segretario generale del Consiglio d’Europa, Thorbjørn Jagland, dal Presidente dell’Assemblea parlamentare, Jean Claude Mignon, e dal Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo, Nicolas Bratza.

Lo scopo della conferenza era quello di giungere a un accordo su un pacchetto di misure, anche noto come Dichiarazione di Brighton, per assicurare la continuità del ruolo attivo che la Corte svolge per gli 800 milioni di cittadini europei. 
I partecipanti alla conferenza hanno parlato anche della promozione di una migliore applicazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo a livello nazionale, altro tema fondamentale della riforma in corso. 
La conferenza si è svolta nel quadro della Presidenza semestrale del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, detenuta dal Regno Unito, sulla scia di eventi simili come la conferenza di Interlaken del 2010 e quella di Izmir del 2011.

lunedì, aprile 23, 2012

Prescrizione: di chi è la colpa? (e uno sguardo comparato)


(di Maria Mercdes Pisani) - L’istituto della prescrizione ha lo scopo di rispondere ad una esigenza di certezza giuridica,  serve ad evitare l’infinito prolungarsi di situazioni giudiziarie dall’esito incerto.

Si può affermare che il principio fosse già conosciuto ed applicato. Alcuni testi attribuiti a Demostene  e, n particolare a Lisia, fanno ritenere che la prescrizione fosse applicabile a tutti i reati in Grecia. In una orazione a lui attribuita, Lisia, manifesta vigorosamente la sua contrarietà alla prescrizione dei gravi reati (l’uccisione di numerosi cittadini) di cui è accusato Agòrato.

La prescrizione moderna è nata nel codice penale francese del 25 settembre -6 ottobre 1791.
Il titolo VI prevedeva la prescrizione per tutti  i delitti  se, nell’arco di tre anni dal fatto, non si fosse iniziata l’azione penale, senza  alcuna eccezione di imprescrittibilità. La prescrizione della pena interveniva in 20 anni dalla data della sentenza. In seguito, il “Code d’instruction criminelle” del 26 dicembre 1808 ha introdotto le prime sostanziali modifiche, graduando la durata della prescrizione in relazione alla gravità del reato (cap V titolo VI art. 637 e ss).

Non voglio andare a scomodare anche Cesare Beccaria e provo a dare un’occhiata ai codici dei paesi a noi vicini.

La legislazione francese, quanto quella belga e quella  spagnola disciplinano sia le ipotesi di prescrizione del reato che la prescrizione della pena.

Per il diritto belga, la prescrizione è la scadenza matematicamente calcolata, entro la quale una infrazione deve essere giudicata definitivamente.
Solo tre sono i reati imprescrittibili : i crimini contro l’umanità, il genocidio e i crimini di guerra.
Tutte le altre infrazioni sono soggette ad un termine di prescrizione determinato dal legislatore come segue (art 21 titre préliminaire du code d’instruction criminelle):
 -crimes non correctionnalisables : 15 ans ;
 -crimes correctionnalisables mais non correctionnalisés : 10 ans ;
 -crimes punissables de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion de vingt à trente ans qui ont été correctionnalisés par la juridiction d’instruction ou par le ministère public : 10 ans ;
- certains crimes sexuels commis envers des mineurs qui ont été correctionnalisés : 10 ans ;
crimes punissables de la réclusion n’excédant pas vingt ans qui ont été correctionnalisés (sauf certains crimes sexuels commis envers des mineurs) : 5 ans ;
délits : 5 ans ;
- délits contraventionnalisés : 1 an ;
-  contraventions : 6 mois.

Va detto che la durata media dell’istruttoria preliminare è di circa 6 mesi, che la detenzione cautelare è limitata ad un massimo di 6 mesi (ed è soggetta a riesame ogni 30 giorni) e la durata complessiva di un processo penale è di meno di 4 anni. Inoltre per una serie di reati è possibile applicare una procedura di mediazione che estingue l’azione attraverso l’esecuzione di forme di compensazione in favore della vittima, ore di lavoro di interesse generale, sottoposizione a trattamenti o terapie, periodi di formazione. La durata di questo percorso alternativo è al massimo sei mesi.

Diverso dalla prescrizione è il principio della durata ragionevole del processo, per il quale, una volta iniziata l’azione penale essa deve concludersi in un tempo ragionevole. Se questo termine ragionevole è superato,senza che vi sia stata perdita degli elementi di prova, sarà il Giudice ad avere il compito di trarne le conseguenze, sia pronunciando una semplice dichiarazione di colpevolezza senza pronunziare una pena, sia applicando una pena ridotta (art. 21 ter titolo preliminare del Codice di procedura penale).

Una volta pronunciata la condanna, invece, le pene criminali si prescrivono in 20 anni dalla data della sentenza con cui sono pronunciate, quelle correzionali in 5 anni, quelle di polizia in un anno.

La legislazione francese è simile: l’azione penale si prescrive (art. 7, 8, 9 c. proc. Pen) in 10 anni per i crimini, 3 anni per i delitti, 1 anno per le contravvenzioni.
La durata media di un processo penale è inferiore ai 4 anni.

In Spagna la graduazione segue questo tipo di schema (art130  e ss ley orgnica 10/1995) : 20 anni per i delitti (delito) con pena massima della prigione di 15 anni o più. Se il delitto, invece, è punito con pena di inabilitazione o di prigione superiore, nel massimo, a dieci anni, ma inferiore 15, la prescrizione è di 15 anni. Se la pena massima della inabilitazione o della prigione è superiore ai 5 anni ma inferiore a 10, in 10 anni, per tutti gli altri delitti la prescrizione è di cinque anni, ad eccezione delle ingiurie e calunnie che s prescrivono in un anno. Le contravvenzioni si prescrivono in sei mesi.
Certo, conoscere il senso della ripartizione tra crimini, delitti e contravvenzioni, o la suddivisione delle pene in “gravi”, meno gravi e lievi, oppure la suddivisione in pene criminali, correzionali e di polizia, permette di apprezzare meglio la portata di queste norme, e di rendersi conto che la percentuale più alta di episodi delittuosi è soggetta ad una prescrizione compresa tra 3 e 5 anni. Ma i processi, non solo vengono iniziati, mediamente, nei sei mesi dal fatto, ma si concludono, per lo più, entro 4 anni.
Se poi volessimo dare uno sguardo al Regno Unito, scopriremo che l’istituto della prescrizione riguarda essenzialmente le cause civili, mentre esiste un termine generale di 2 anni per perseguire i “misdemeanors”. In assoluto, però vige il principio della ragionevole durata del processo, in funzione del quale l’azione repressiva e punitiva dello Stato non è giustificata se, secondo la valutazione discrezionale del Giudice, è trascorso troppo tempo dal momento del compimento del fatto. Il Giudice, quindi, potrà dichiarare con sentenza che dato il lasso di tempo trascorso, la persecuzione della condotta non è più giustificata.
Per finire, si può ancora notare che negli Stati Uniti ed in Canada, pochi, gravi, individuati delitti sono imprescrittibili, mentre per altri reati c’è un termine per l’esercizio dell’azione compreso tra 6 mesi ed 1 anno.
Mi sembra evidente che è il sistema di amministrazione della giustizia che, negli altri paesi è retto da logiche e principi diversi, per i quali la prescrizione è chiaramente  un incidente dovuto alla inattività degli organi amministrativi e giudiziari.
In Italia, no.
Per principio, pregiudizio, partito preso da parte di chi, molto evidentemente, non fa attività giudiziaria, non entra nelle aule dei Tribunali, la prescrizione è il risultato delle “strategie dilatorie della difesa”.
Nessuna riflessione sul fatto che la percentuale di rinvio a giudizio emessa nei sei mesi, ma che dico! anche entro un anno dai fatti, è bassissima, ed è quasi esclusivamente limitata ai giudizi immediati che seguono convalide di arresto dei soliti extracomunitari; nessuna considerazione sul fatto che anche quando le indagini dei PM, pure delegate, finiscono con il risultare carentissime, al punto da sollecitare l’istinto di conservazione del Giudicante, attraverso l’uso dell’art. 507 c.p.p.  non c’è nessuna accelerazione dei tempi preliminari all’esercizio dell’azione penale. Nessuna riflessione sul fatto che in alcuni Tribunali le carenze di organico giudiziario (es. oltre 12.000 notizie di reato l’anno, al mod 21, senza contare i 21 bis e gli altri modelli, per quattro PM) ed amministrativo  (risultato: decreto penale di condanna richiesto ad ottobre 2009, emesso dal GIP a novembre 2009, notificato marzo 2012) portano all’accumulo patologico ed alla selezione delle azioni da coltivare in base a criteri più o meno individuati dai Procuratori Capo.

Nello Stato italiano, si sta consolidando, anche grazie all’atteggiamento di chi irride e disprezza e svilisce anche con la propria poco specchiata condotta, le figure istituzionalmente destinate a sostenere la tutela dei diritti individuali,  in tutti i campi, un sistema vessatorio nei confronti del cittadino che subisce l’accanimento della macchina burocratica, il quale è punito per la sua pretesa di ricevere assistenza da parte delle strutture istituzionali con la malevola considerazione, con  la prevaricazione della macchina istituzionale e col disprezzo dei suoi diritti individuali e fondamentali.

venerdì, marzo 30, 2012

CGUE: ancora sui giochi d'azzardo, ancora sulla legge italiana

Di seguito il dispositivo di una recentissima sentenza della Corte di giustizia (sezione quarta) ancora sulla illegittimità dlela normativa italiana in materia di giochi d'azzardo e  relativo regime autorizzatorio.
La Corte di nuovo giudica incompatibile col diritto UE la complicata legislazione italiana. La sentenza è stata resa nelle cause riunite Costa e Cifone, C- 72/10 e 77/10. Qui il link alla sentenza.

 
"Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1)      Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti.
2)      Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara.
3)      Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione negli odierni procedimenti principali, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l’aggiudicatario della concessione per giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare".

martedì, marzo 20, 2012

La Commissione UE preannuncia misure per il contrasto economico alla criminalità

Le nuove norme europee faciliteranno le confische anche quando i patrimoni non sono direttamente legati ad uno specifico reato o sono stati ceduti a terzi soggetti.
La proposta è giunta nella considerazione che ogni anno in Europa, centinaia di miliardi di euro finiscono nelle tasche di organizzazioni criminali e mafiose. Ciò comporta che, quotidianamente, e nonostante gli sforzi compiuti a livello nazionale, i cittadini europei siano privati di denaro pubblico che avrebbe potuto essere investito in servizi pubblici, oppure restituito attraverso sgravi fiscali.
Buona parte del denaro accumulato dalle suddette organizzazioni viene riciclato in beni, quali: oro; immobili; imbarcazioni di lusso; cavalli da corsa; mobili di pregio; auto e motoveicoli di lusso. Inoltre, la maggior parte di questo denaro viene utilizzato anche per finanziare nuove attività criminali dirette ad ottenere ulteriore denaro sporco ed ingenerando così un pericolo circolo vizioso.
A tal proposito, la Commissaria Malmstrom ha evidenziato come risulti essere fondamentale fare in modo di contrastare la ricchezza delle organizzazioni criminali direttamente alla fonte. La proposta legislativa al vaglio della Commissione, intende infatti rendere maggiormente agevole per le autorità nazionali, l’adozione di provvedimenti di confisca dei profitti conseguiti e derivanti da forme di criminalità organizzata.
La proposta è circostanziata nella semplificazione della normativa esistente e nel colmare alcune lacune presenti nei sistemi giuridici nazionali che vengono sfruttate dai gruppi criminali organizzati.
In particolare la nuova normativa intende: stabilire norme più chiare ed efficaci per la confisca dei beni non direttamente collegati ad un reato specifico, ma magari indirettamente collegati ad un soggetto condannato (di conseguenza le nuove norme faciliteranno l’adozione di provvedimenti di confisca di patrimoni ceduti a prestanome); rafforzare le regole sulla confisca dei beni trasferiti da un soggetto imputato verso terzi (tale novità consentirà la confisca di beni per i quali non è possibile infliggere una condanna penale, stante la morte sopravvenuta del soggetto sospettato, ovvero il suo stato di malattia permanente o latitanza); possibilità per i pubblici ministeri, previa conferma da parte di un Tribunale, di congelare temporaneamente i beni che rischiano di essere sottratti, attraverso la concessione di maggiori poteri cautelari; infine, la proposta legislativa impone agli Stati membri una accurata gestione dei valori patrimoniali confiscati, in modo che essi non perdano valore economico (in proposito si renderà necessario fare chiarezza sulle modalità di destinazione e di utilizzo dei patrimoni confiscati).
In ogni caso, in ordine ai poteri di congelamento e di confisca, essi saranno accuratamente bilanciati da misure di tutela dei diritti fondamentali.

di seguito il testo del comunicato stampa :

Brussels, 12 March 2012

Every year in Europe, hundreds of billions of euro go straight into the pockets of criminal gangs and the mafia.
This means that, every day, despite the efforts put in place at national level, European citizens are deprived of tax money which could have been invested in public services such as health care or schools, or could have been returned to people through tax cuts.
Organised crime is all about getting money, money and more money - that can be turned into gold, houses, yachts, racing horses, luxury furniture, fancy cars, motorbikes and any sort of assets as you have seen in the video. And a large share of this money is also used to finance new criminal activities in order to gain more dirty money, creating an evil spiral that we have to try and stop.
Putting criminals in jail is only one part of this job. The other crucial work is making sure that crime does not pay - and ensuring that we empty criminals' pockets, and get their money back in to the legal economy where it belongs. In times of crisis this is even more crucial!
This is why, today, I am presenting a legislative proposal that will make it easier for national authorities to confiscate the profits that criminals make from serious and organised crime.
The proposal will simplify existing rules and fill important gaps which are being exploited by organised crime groups.
  • It will lay down clearer and more efficient rules for confiscating assets not directly linked to a specific crime, but which clearly result from similar criminal activities by the convicted person.
  • It will strengthen the rules on the confiscation of assets transferred from the suspect to a third party. These provisions will mitigate the effects of the increasingly widespread practice by suspects or accused person of transferring property to friends or relatives with a view to avoiding confiscation.
  • It will allow for the confiscation of assets where a criminal conviction is not possible because the suspect is dead, permanently ill or has fled.
  • It will ensure that prosecutors can temporarily freeze assets that risk disappearing if no action is taken, subject to confirmation by a court. The use of these precautionary freezing powers in urgent cases, prior to seeking a court order or pending its request, will stop assets getting out of reach and ensure that they remain available for confiscation.
  • It will allow the police and prosecutors to continue investigations on the assets of a convicted person when confiscation was ordered, but insufficient assets were confiscated. This provision will prevent assets successfully hidden by criminals from resurfacing years later and will stop criminals from ultimately enjoying their ill-gotten gains.
  • The proposal will also require Member States to manage frozen assets so that they do not lose economic value and it will ensure that actions taken to freeze and confiscate assets are balanced by strong measures protecting fundamental rights.
The aim of this proposal is very simple: make it easier for the police to hit mafia groups where it really hurts – by going after their profits.
The new rules will better equip national authorities by sharpening and improving the tools at their disposal and will make it easier to use these tools across borders, to make sure that there is no safe haven for organised crime.
This will weaken the economic power of criminal groups; will protect the legal economy by reducing criminal infiltration and will enhance EU citizens' security.

lunedì, marzo 19, 2012

Corte penale internazionale: la prima sentenza

Prima storica senzanza della Corte penale internazionale: qui un estratto della sentenza (in inglese)

La Corte Penale Internazionale ha condannato oggi il capo della milizia congolese Thomas Lubanga, colpevole di crimini di guerra per aver arruolato bambini nel suo esercito. Si tratta del primo verdetto della Corte dell'Aia, istituita dieci anni fa.

Lubunga, 51 anni, è stato dichiarato colpevole "all'unanimità" per aver reclutato bambini soldato durante i quattro anni di guerra civile nella Repubblica Democratica del Congo, terminata nel 2003. "Le prove  dimostrano che i bambini erano impiegati in un duro allenamento e sottomessi a severi punizioni", ha detto il giudice Adrian Fulford dell'Aia.

Il "signore della guerra" rimarrà in carcere al centro di detenzione del tribunale nel vicino sobborgo balneare di Scheveningen e rischia fino a 30 anni di prigione. Se i giudici decideranno che i crimini sono stati eccezionalmente gravi, rischia l'ergastolo. Lubanga avrà a disposizione 30 giorni di tempo per presentare il ricorso contro la sentenza, un processo che può richiedere diversi mesi.

"Ciò dimostra che questo tipo di crimini non sarà più tollerato. Si tratta di una decisione molto importante per le vittime", ha detto Sunil Pal, responsabile della sezione giurisdizionale per i gruppi non-governativi della Coalizione per la Corte Penale Internazionale.
Alpha Sesay, responsabile di diritto internazionale presso la Open Society Justice Initiative, ha detto che la sentenza ha mandato un messaggio importante per chi ha reclutato bambini soldato nel suo esercito, come Joseph Kony in Uganda.

Alla lettura della sentenza era presente anche l'attrice americana Angelina Jolie, che ha finziato una campagna di informazione pubblica nella Repubblica Democratica del Congo a proposito del processo. "Spero che questo sia di conforto per le vittime", ha detto la Jolie. "Di sicuro è un chiaro messaggio contro l'utilizzo dei bambini soldato".

Secondo i magistrati le milizie di Lubanga hanno rapito bambini anche di soli 11 anni di età portandoli via dalle proprie case, dalle scuole e dai campi di gioco per utilizzarli come soldati, mentre le bambine venivano destinate a essere schiave del sesso.

venerdì, marzo 02, 2012

La Corte di Strasburgo condanna l’Italia per gli insufficienti standard sanitari in carcere

Corte EDU, sez. II, sent. 7 febbraio 2012, ric. n. 2447/05, Cara-Damiani c. Italia
 
La Corte europea fornisce un giudizio poco rassicurante sulle nostre carceri. 
La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per aver sottoposto a trattamento inumano e degradante Nicola Cara-Damiani, detenuto nel carcere di Parma. 
All'interno della struttura, l'uomo non non aveva possibilità di ricevere cure adeguate e, considerando la sua disabilità e la barriere architettoniche, neanche quella di muoversi agevolmente. 
La Corte ha quindi disposto il versamento di 10mila euro al detenuto, ribadendo l'obbligo di assicurare a tutte le persone sottoposte a regime di detenzione “condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana”.

martedì, febbraio 28, 2012

La CEDU condanna l'Italia per i respingimenti in Libia

La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato l'Italia per i respingimenti di immigrati verso la Libia. 
Si tratta del caso "Hirsi Jamaa e altri contro l'Italia" del 2009 allorquando un gruppo di circa 200 immigrati somali ed eritrei provenienti dalla Libia furono rimpatriati dalle autorità italiane.
 Ai richiedenti l'Italia dovrà versare un risarcimento di 15 mila euro più le spese processuali.

Il principio di non refoulement 
L’Italia ha violato la Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo e in particolare il principio di non refoulement  (non respingimento), che proibisce di respingere migranti verso paesi dove possono essere perseguitati o sottoposti a trattamenti inumani o degradanti.

I fatti
Il 6 maggio 2009, a 35 miglia a sud di Lampedusa, in acque internazionali le autorità italiane intercettarono una barca con a bordo circa 200 somali ed eritrei, tra cui bambini e donne in stato di gravidanza. I migranti furono presi a bordo da una imbarcazione italiana, e respinti a Tripoli, dove, contro la loro volontà, vennero riconsegnati alle autorità libiche.
Dalle ricostruzioni successive si è evinto che non vi fu alcuna identificazione da parte delle autorità italiane che del resto non fornirono alcuna informazione riguardo la destinazione. Tant’è che i migranti erano convinti di essere diretti verso le coste italiane.
Rintracciati, dopo il loro respingimento, dal Consiglio italiano per i rifugiati in Libia, 11 cittadini somali e 13 cittadini eritrei, presentarono il ricorso, deciso oggi, alla Corte Europea contro l’Italia, assistiti dagli avvocati Anton Giulio Lana e Andrea Saccucci, dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani.

La motivazione della Corte
La Corte ha dunque condannato l’Italia per la violazione di 3 principi fondamentali: il divieto di sottoporre a tortura e trattamenti disumani e degradanti (articolo 3 Cedu), l’impossibilità di ricorso (articolo 13 Cedu) e il divieto di espulsioni collettive (articolo 4 IV Protocollo aggiuntivo Cedu).
Per la prima volta, quindi, la Corte ha equiparato il respingimento collettivo alla frontiera e in alto mare alle espulsioni collettive nei confronti di chi è già nel territorio. I giudici inoltre hanno ricordato che i diritti dei migranti africani in transito per raggiungere l’Europa sono sistematicamente violati e la Libia non ha offerto ai richiedenti asilo un’adeguata protezione contro il rischio di essere rimpatriati nei paesi di origine dove possono essere perseguitati o uccisi.

Per gli avvocati della difesa: trattamenti disumani
“Nel caso di specie - ha dichiarato l’avvocato Anton Giulio Lana - non si è trattato di un mero rischio di subire in Libia trattamenti inumani e degradanti; i ricorrenti hanno effettivamente subito tali trattamenti nei campi di detenzione, come drammaticamente testimoniato dai sopravvissuti”. “Quel che è più grave - aggiunge l’avvocato Andrea Saccucci - è che il Governo italiano abbia affermato pubblicamente che i migranti respinti non rientravano tra le persone aventi diritto all’asilo e non correvano alcun rischio in Libia, affermazione poi clamorosamente smentita dai fatti”.
A causa di questa politica, secondo le stime dell’Unhcr circa 1.000 migranti, incluse donne e bambini, sono stati intercettati dalla Guardia costiera italiana e forzatamente respinti in Libia senza che prima fossero verificati i loro bisogni di protezione.

Stati vincolati al rispetto degli accordi
“Questa sentenza prova che nelle operazioni di respingimento sono stati sistematicamente violati i diritti dei rifugiati, l’Italia ha infatti negato la possibilità di chiedere protezione e ha così respinto in Libia più di mille persone che avevano il diritto di essere accolte in Italia. Vogliamo che questo messaggio arrivi in maniera inequivocabile al Governo Monti: nel ricontrattare gli accordi di cooperazione con il Governo di Transizione Libico, i diritti dei rifugiati non possono essere negoziati” ha dichiarato Christopher Hein, direttore del Consiglio Italiano per i Rifugiati.
Secondo Allan Leas, facente funzioni del Segretario Generale dell’Ecre: “Questa sentenza conferma che gli obblighi che gli Stati hanno assunto con la Cedu non si fermano con i loro confini geografici. Gli Stati non possono abdicare i loro principi, valori e il loro impegno nella protezione dei diritti umani facendo fuori dei loro confini quello che non sarebbe consentito nei loro territori”.

La ricostruzione del Consiglio italiano dei rifugiati
In una nota il Consiglio italiano dei rifugiati ricostruisce le condizioni di vita in Libia dei migranti respinti il 6 maggio 2009. La maggior parte di essi è stata reclusa per molti mesi nei centri di detenzione libici ove ha subito violenze e abusi di ogni genere. Dopo lo scoppio del conflitto in Libia, i ricorrenti che si trovavano ancora a Tripoli, ed erano stati nel frattempo liberati dai centri di detenzione, sono stati vittime di rappresaglie sia da parte delle milizie fedeli al regime sia da parte degli insorti e sono stati costretti a nascondersi per alcune settimane senza acqua ne cibo. Dopo l’inizio dei bombardamenti Nato, alcuni ricorrenti sono scappati in Tunisia, altri hanno tentato nuovamente di imbarcarsi verso l’Europa, di nuovo.

Un ricorrente è riuscito a lasciare nuovamente la Libia alla volta di Malta, dove ha richiesto e ottenuto protezione. Due ricorrenti sono, invece, deceduti nel tentativo di raggiungere nuovamente l’Italia a bordo di un’imbarcazione di fortuna. Un ricorrente è riuscito a fuggire in Israele, mentre un altro è ritornato in Etiopia.

Sulla base di testimonianze, si teme che altri ricorrenti abbiano perso la vita nel tentativo di raggiungere l’Italia via mare. Al riguardo, si deve ricordare che secondo le stime dell’Unhcr sarebbero circa 1.500 i migranti ad aver perso la vita nel tentativo di raggiungere l’Italia via mare nel 2011. (da Il Sole 24 ore)

Qualche ulteriore riflessione sul caso Garzòn

Una rapida ed interessante riflessione della collega Maria Mercedes Pisani sulla Sentenza del Tribunale Supremo spagnolo che ha condannato Balthasar Garzòn

Garzòn condannato dal Tribunal Supremo spagnolo per intercettazioni illecite di conversazioni tra indagto carcerato ed avvocato

La notizia della condanna di Garzòn, ha solleticato anche la  curiosità,soprattutto perché è stata quasi ignorata dalla stampa italiana chele ha dedcato al massimo qualche trafiletto.
I fatti: il 9 febbraio il Tribunal Supremo (Spagna) ha condannato Baltasar Garzòn ad una “multa di quattordici mesi con una diaria pari a 6 euro” ed a undici anni di inabilitazione da qualsiasi funzione giudiziaria per aver eseguito delle intercettazioni dei colloqui intervenuti in carcere tra degli indagati, in detenzione preventiva, ed i loro avvocati difensori.
Baltasaz Garzòn è il campione o “la rock star” (come dice The Guardian) della giurisdizione universale, nel diritto penale internazionale ma anche un personaggio piuttosto controverso nel suo paese.
In ogni caso la sentenza è interessantissima per i principi affermati, pesantissima quanto ai contenuti indirizzati al condannato.
Ve ne propongo una sintesi, nella quale ho tradotto (liberamente) alcuni passaggi che mi sembrano più interessanti:
“Il diritto di difesa è un elemento centrale del processo penale dello Stato di diritto, consiste in un processo con tutte le garanzie. Non è possibile costruire un processo giusto se si elimina totalmente il diritto di difesa, sicché le sue possibili restrizioni devono essere espressamente giustificate”.
Nel caso in questione, la Corte, dice che non si discute della sufficienza degli indizi o della motivazione del provvedimento, ma piuttosto del “valore giuridico penale della decisione giudiziaria che, incidendo direttamente sul diritto alla difesa e sopprimendo la confidenzialità, accordò l’autorizzazione all’intercettazione delle comunicazioni tra gli imputati imprigionati (in carcere preventivo) e i loro avvocati difensori, senza che esistessero dati di nessun tipo che indicassero che gli intercettati stavano utilizzando l’esercizio delle facoltà di difesa per commettere nuovi delitti.”
Nel ribadire la sottoposizione alla legge ed alla Costituzione di tutti i poteri pubblici, la Corte si esprime così: “Lo Stato di diritto è violato quando il giudice, con il pretesto di applicare la legge, la attua secondo una propria visione soggettiva … attribuendo alla norma un significato irrazionale, sostituendo all’imperio della legge un atto contrario di mero volontarismo”.
E precisa, che visto in questo modo, il delitto di “prevaricaciòn” non può in alcun modo essere inteso come un attacco alla indipendenza del giudice, ma piuttosto rappresenta una esigenza democratica imposta dalla necessità di punire una condotta che risulta lesiva dello Stato di Diritto.
Insomma, il giudice non può volgere l’interpretazione della legge ad uso e consumo delle sue indagini, poiché “la giustizia ottenuta a qualsiasi prezzo, finisce col negare la Giustizia”.
Nel caso di specie,va tenuto presente che il diritto per l’accusato di comunicare con il proprio difensore, senza essere ascoltato da terze persone “è una delle esigenze elementari del giusto processo…”
In sostanza le intercettazioni disposte in relazione alle comunicazioni riservate che gli imputati, in stato di custodia cautelare in carcere, intrattenevano nel parlatorio del centro penitenziario sono state “un atto arbitrario, per carenza di motivazione, che distrugge la configurazione costituzionale del processo penale come processo giusto”. Questo perché le intercettazioni sono state giustificate soltanto dall’esistenza di indizi relativi all’attività criminale per la quale gli imputati si trovavano in carcerazione preventiva, indizi che sono precisamente quelli che avevano determinato e giustificato la carcerazione preventiva, senza che si fosse esaminata la necessità che tali indizi coinvolgessero anche i difensori. In pratica è una interpretazione inammissibile della legge, perché condurrebbe alla automatica autorizzazione alle intercettazione delle conversazioni tra imputato in prigione ed il suo difensore, senza che si estenda la valutazione anche all’esistenza di indizi che effettivamente facciano ritenere che attraverso il difensore l’imputato stia cercando di commettere altri e nuovi reati (qui il reato sospettato era il riciclaggio).
La Corte, condannando Garzòn, dice che con l’ingiustificata riduzione del diritto di difesa e dei diritti ad esso connessi (riservatezza, segreto professionale…) ha messo in discussione l’intero sistema processuale spagnolo, teoricamente dotato di tutte le garanzie costituzionali proprie di uno Stato di diritto contemporaneo, “ammettendo pratiche che ai tempi odierni si praticano solo nei regimi totalitari nei quali tutto è considerato valido al fine di ottenere l’informazione che interessa, o si suppone interessi, lo Stato, prescindendo dalle garanzie minime effettive per i cittadini, e trasformando in tal modo le previsioni costituzionali e legali sui tali garanzie in mere proclamazioni prive di contenuto”.
Va detto che questa è solo la prima di tre diverse cause nei confronti di Garzòn ad andare in decisione, e i “mormorii” di corridoio, sostengono che, volutamente, si sia accelerato questo processo, perché passasse in secondo piano un altro giudizio riguardante le indagini che Garzòn ha tentato di fare in relazione a crimini franchisti (dove lo scrimine della competenza, o dell’applicazione dell’amnistia del 1977 sui reati politici del regime franchista, è dato dalla individuazione di crimini contro l’umanità), dal quale (sempre secondo i si dice) Garzòn uscirà assolto e n processo per dei finanziamenti ricevuti da parte del Banco di Santander).
Com’è naturale, molte associazioni e movimenti internazionali in favore della giurisdizione universale si sono mobilitate, soprattutto in relazione alla causa riguardante i crimini franchisti e sono stati pubblicati commenti e difese, in particolare sulla tutela dell’indipendenza dei giudici, sul condizionamento che si può determinare per la sola possibilità di essere sottoposti ad un giudizio…
Ohibò.. ma dove l’ho già letta questa cosa…
Sicché ho trovato alcuni documenti, in particolare una relazione depositata dall’ONG Interights, sulla indipendenza dei giudici (che tento in qualche modo di mettere on-line) dalla quale sembrano riprese le recentissime affermazioni dei rappresentanti della magistratura italiana sulla responsabilità CIVILE dei giudici, anche se ricopiate da una vicenda in cui, invece, il diritto nazionale considera che il Giudice risponda innanzi ad una giurisdizione PENALE.
Ve ne lascio l’esame e lo sviluppo di ulteriori commenti.

martedì, febbraio 14, 2012

Interessante parere della Camera sulla situazione carceraria

Interessante parere espresso dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei Deputati sulla situazione carceraria.
La Commissione della Camera dei Deputati richiama il Governo, nella delicata materia dell'esecuzione penale, al rispetto dei diritti e dei principi di diritto europeo al fine di superare la flagrante violazione, in atto nel nostro paese, della legalità europea in materia di condizioni carcerarie.
L'atto dlela Commissione è null'altro che un parere, non dotato di alcun effetto vincolante, ma rappresenta una ulteriore manifestazione di una situazione ormai intollerabile e che mette a dura prova la legalità costituzionale ed europea del nostro paese, a rirpova di un ritardo italiano nella costruzione di uno stato di diritto pienamente conforme ai parametri europei.

ALLEGATO 2 al processo verbale del 7 febbraio 2012

DL n. 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri (C. 4909, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il disegno di legge C. 4909 Governo, approvato dal Senato, di conversione del DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri;
ricordato che:
la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito (Causa Sulejmanovic c. Italia - Seconda Sezione - sentenza 16 luglio 2009 - ricorso n. 22635/03) che, sebbene non sia possibile fissare in maniera certa e definitiva lo spazio personale che deve essere riconosciuto a ciascun detenuto all'interno della propria cella ai termini della Convenzione, la mancanza evidente di spazio costituisce violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti;
con riferimento ad un profilo connesso a quello sopra richiamato, l'Italia è inoltre sottoposta dal 2001 ad un monitoraggio periodico, da parte del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, delle misure adottate per risolvere il problema strutturale della lentezza della giustizia;
a tale riguardo il 2 dicembre 2010 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha invitato, con la risoluzione CM/ResDH(2010)224, il Governo italiano a modificare la legge n. 89/2001 (c.d. «legge Pinto») in modo da accelerare la corresponsione degli indennizzi per eccessiva durata dei processi previsti da tale legge;
la risoluzione faceva seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 21 dicembre 2010 (Causa Gaglione ed altri c. Italia) che ha constatato in 475 casi la violazione della Convenzione Europea da parte dello Stato italiano per i ritardi nella corresponsione dell'indennizzo, sentenza richiamata anche dalla Relazione del Governo sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano (anno 2010) trasmessa al Parlamento il 28 giugno 2011;
l'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea, stabilisce che «L'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali»;
il programma di Stoccolma per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014, adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009, prevede un impegno particolare dell'UE in materia di detenzione;
sulla base di tale programma il 14 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato il documento «Rafforzare la fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo - Libro verde sull'applicazione della normativa UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione» (COM(2011)327);
il documento ribadisce che, sebbene le questioni sulla detenzione rientrino nella competenza degli Stati membri, le condizioni di detenzione possono avere un impatto diretto sul buon funzionamento del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'interno dell'Unione. In questo quadro, il Libro verde ha inteso approfondire il tema dell'interazione tra le condizioni della detenzione e gli strumenti del riconoscimento reciproco adottati a livello UE (quali ad es. il Mandato d'arresto europeo e l'Ordinanza cautelare europea), avviando una consultazione pubblica che si è conclusa lo scorso 30 novembre;
in particolare, oggetto di consultazione è stata la richiesta di informazioni circa le misure alternative alla custodia cautelare e alla detenzione previste dagli ordinamenti nazionali e circa l'opportunità di promuovere tali misure a livello UE e/o di stabilire norme minime nell'ambito dell'Unione europea che regolino la durata massima della custodia. Ulteriori quesiti hanno riguardato la possibilità di migliorare il controllo delle condizioni di detenzione da parte degli Stati membri e di incoraggiare le amministrazioni penitenziarie a lavorare in rete e a stabilire le migliori pratiche;
il 15 dicembre 2011 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle condizioni detentive nell'UE, nella quale ha invitato gli Stati membri a stanziare idonee risorse alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle carceri;
il Parlamento europeo ha inoltre invitato la Commissione e le istituzioni UE ad avanzare una proposta legislativa sui diritti delle persone private della libertà, e a sviluppare ed applicare regole minime per le condizioni carcerarie e di detenzione nonché standard uniformi per il risarcimento delle persone ingiustamente detenute o condannate;
considerato che il provvedimento contiene alcune prime misure volte ad «allentare» la tensione detentiva, in attesa di provvedimenti maggiormente strutturali;
esprime
PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
provveda la Commissione di merito ad individuare con il Governo un percorso legislativo idoneo a garantire l'adempimento delle obbligazioni dell'Italia in sede europea concernenti la situazione carceraria e la inadeguatezza del sistema giudiziario.

giovedì, febbraio 09, 2012

Il Tribunale Supremo spagnolo condanna Garzon

O dei diritti presi sul serio.
Esemplare sentenza del Tribunale Supremo spagnolo, la nostra Cassazione, nei confronti del celebre giudice Balthasar Garzon. Il Tribunale ha disposto la condanna ad 11 anni di inabilitazione professionale e 14 mesi di detenzione. 
Garzon è stato riconosciuto responsabile di abuso ai sensi degli artt. 446 e 536 del codice penale spagnolo per aver violato garanzie costituzionali, nello specifico avrebbe ordinato la intercettazione di alcuni soggetti detenuti mentre questi erano a colloquio con i propri difensori, qualcosa a cui siamo tristemente abituati anche in Italia.
Il delitto previsto dall'art. 446 (prevaricazione) e' un reato speciale che sanziona magistrati e giudici che violano la legge nell'esercizio delle loro funzioni, mentre l'art. 536 si riferisce alla sanzione delle intercettazioni illegalmente disposte.
Qui di seguito il link alla sentenza del Supremo spagnolo: la sentenza.

martedì, febbraio 07, 2012

Responsabuilità civile dei magistrati: la posizione delle Camere penali

La responsabilità dei magistrati, e quella del Parlamento.
Quanto accaduto in questi giorni, in particolare la vicenda relativa all’approvazione dell'emendamento Pini sulla responsabilità civile dei magistrati, merita una riflessione che va ben oltre la specifica vicenda.
Fin dal congresso di Palermo, e poi durante la discussione che seguì la presentazione del progetto di riforma costituzionale del Ministro Alfano, l'Unione delle Camere Penali ha sottolineato la necessità di modificare l’attuale normativa, per la centralità che la questione riveste rispetto al modello giudiziario che si vuole adottare, invitando a farlo senza cedere a facili demagogie.
* * * * * * * * * *
Il fallimento della attuale legge sulla responsabilità civile dei magistrati è testimoniato inequivocabilmente dai numeri (solo 400 casi hanno superato il filtro di ammissibilità e solo 4 sono state le condanne in ventiquattro anni), e la sua inadeguatezza è già certificata anche in sede europea da due specifiche pronunce della Corte di Giustizia. Tutto questo avrebbe dovuto imporre un intervento organico di riforma da almeno quindici anni.
Un intervento che dovrebbe essere fondato essenzialmente sull’abolizione della valutazione preliminare di ammissibilità, sulla definizione più ampia delle ipotesi di colpa grave, sulla modifica della così detta clausola di salvaguardia, estendendo le cause di responsabilità anche ai casi di gravissima negligenza professionale dei magistrati nell'attività di applicazione delle norme
Non occorre essere dei giuristi per comprendere, infatti, che spedire in prigione per omonimia la persona sbagliata non può essere escluso dalle ipotesi di responsabilità del magistrato, come oggi avviene; così come appare del tutto irreale che un avvocato sia responsabile nel caso in cui ignori completamente l'esistenza di una determinata legge ed il magistrato no.
Su questo pende in Parlamento una specifica proposta, elaborata dalla Camera Penale di Roma e fatta propria dall'Unione, che, come molte altre cose serie, il Parlamento ha omesso di esaminare nel corso della legislatura in corso.
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Che la delicata materia abbisogni di riflessione approfondita e di un intervento sistematico e non di incursioni mal formulate tecnicamente, è fuori discussione, posto che la stessa coinvolge beni primari della giurisdizione, come l’autonomia, l’indipendenza e la libertà morale del singolo magistrato, da un lato, ed il rapporto tra il cittadino e lo Stato, da un altro.
Proprio per tale motivo, anche con una punta di polemica, in dicembre chiedemmo al Governo Monti, così saldamente ancorato ai principi europei, di non lasciare in balia di se stessa la questione ma di farsi promotore di un’iniziativa "organica".
Oggi vediamo che, all’indomani dell’inattesa approvazione dell'emendamento Pini, è lo stesso Ministro di Giustizia a far sue quelle parole, chiedendo al contempo, implicitamente, che la Camera cancelli la norma appena approvata in Senato.
Ora, se si può convenire con la richiesta di modificare la norma così come licenziata dal Senato, eliminando la responsabilità diretta e precisando quella relativa ad inescusabili errori di diritto, ciò può essere fatto apportando alla Camera le correzioni che si ritengono opportune, mentre la richiesta di esaminare un provvedimento alternativo può essere credibile unicamente depositando contestualmente un disegno di legge ed assegnando allo stesso una corsia preferenziale, altrimenti essa finisce per apparire solo l’ennesimo gesto di favore che il nuovo esecutivo compie nei confronti della magistratura.
Il che, per quanto accaduto in questi giorni, assumerebbe il significato di una vera e propria sottomissione nei confronti della magistratura e del suo sindacato che hanno reiterato comportamenti indirizzati a delegittimare la funzione legislativa.
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Non può essere sottaciuto, infatti, che le espressioni rivolte al Parlamento da singoli magistrati e dai rappresentanti sindacali dell’ANM hanno rappresentato plasticamente la pretesa da parte del "terzo potere" di rivendicare una vera e propria esclusiva sulle leggi che lo riguardano. Oltre agli strali lanciati nei confronti dell'intera classe politica, e persino nei confronti del Governo che pure aveva avversato l’emendamento, con espressioni ai limiti del dileggio, si sono registrate vere e proprie intimazioni a cancellare non solo la legge approvata dal Senato ma, sostanzialmente, il tema dalla agenda politica.
Ebbene questo è un comportamento grave, che si registra ogni qual volta le iniziative politiche tentano di modificare le norme che coinvolgono a vario titolo la magistratura: è successo ai tempi della commissione De Mita, poi di nuovo durante i lavori della commissione bicamerale presieduta da D'Alema, ancora nel corso dell'iter della riforma Castelli, infine al momento della presentazione del disegno di riforma costituzionale Alfano.
In tutti questi casi la magistratura, associata e non, ha "diffidato" il Parlamento dall’esercitare le sue prerogative e lo ha fatto in varie forme, di cui è rimasta traccia, perlomeno all'epoca della cosiddetta "bozza Boato", anche agli atti parlamentari, che sono andate ben al di la' del diritto di critica.
Ora che la cosa si è ripetuta, ed anche in forme sovente del tutto irrispettose persino del minimo galateo istituzionale, non è possibile che il Governo, la classe politica e le istituzioni non levino il proprio monito a difesa non già di una singola legge, che ovviamente può anche essere profondamente discussa, o avversata, o criticata, ma della complessiva funzione parlamentare.
Dai magistrati si deve pretendere rispetto della funzione legislativa, non attendere un placet su ogni cosa, come paiono intendere molti rappresentanti politici che hanno appaltato il pensiero sui problemi della giustizia all'ANM e che sono subito corsi in soccorso di una pretesa egemonica che capovolge ed annulla l’architettura costituzionale.
Per molto tempo si è detto, polemicamente, che la tracimazione istituzionale del CSM aveva trasformato questo organo nella "terza Camera". Pian piano anche questo paradosso è stato superato, in peggio, da una realtà in cui sono i singoli magistrati, magari dagli scranni di qualche Procura, ad operare interventi ed invettive tutte politiche, finanche direttamente dal palco di un vero e proprio comizio: prassi criticata persino dallo stesso CSM, seppur con l’esile censura di inopportunità.
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In questo contesto sarebbe anche ora che, abbandonata una subalternità figlia prima di tutto di una sconcertante mancanza di conoscenza tecnica, anche la maggioranza della stampa italiana tentasse di informare sui temi della giustizia in maniera approfondita e non partigiana.
Sul tema della responsabilità civile dei magistrati, infatti, si sono udite e lette in prevalenza cronache semplicemente disinformanti, spesso infarcite di esempi tecnicamente aberranti e fuori luogo, tratti dalle veline della propaganda dei cultori della repubblica dei giudici, senza alcun approfondimento e senza alcuna verifica.
Un conformismo singolare ed un appiattimento totale alle tesi dell’ANM più simili alla disinformatja che non al ruolo di controllore del Potere, di ogni Potere, che dovrebbe essere proprio della stampa in un Paese liberale.
La Giunta                                                                                                        Roma, 5 febbraio 2012
       

domenica, dicembre 25, 2011

Fiscal Compact: la bozza del nuovo Trattato europeo in materia di Unione monetaria

Europapenale mette a disposizione dei suoi lettori il testo della bozza su cui gli sperti nazionali ed europei stanno lavorando.
E' il progetto di nuovo Trattato (c.d Fiscal Compact) che dovrebbe fornire un quadro giuridico più stringente all'Unione fiscale e onetaria europea.

martedì, dicembre 06, 2011

CGUE: No al carcere per l'immigrato da allontanare

La Corte di giustizia UE sipronuncia su un rinvio pregiudizuiale della Corte di appello di Parigi, in causa C-329/11, stabilendo che, ai sensi della direttiva 2008/115/CE, la detenzione dell'immigrato irregolare nel corso della procedura di allontanamento è possibile solo quale extrema ratio.

Il carcere inflitto all'immigrato irregolare, durante la procedura di rimpatrio, è in contrasto con il diritto comunitario. A meno che l'allontanamento non rischi di essere compromesso. Con la sentenza C-329 la Corte di Lussemburgo, in composizione collegiale, ha chiarito che la custodia in carcere per lo straniero che non rispetta l'ordine di allontanamento deve essere considerata un'estrema ratio e non può essere la regola. I giudici dell'Unione europea, sono stati chiamati in causa dalla Corte d'Appello di Parigi per pronunciarsi sulla legittimità del trattenimento in prigione, adottato nei confronti di un cittadino armeno. Alla base del provvedimento un doppio no dello straniero sia all'obbligo di partenza volontaria, entro un mese dalla decisione del prefetto, sia al decreto di allontanamento coattivo alla frontiera. Due rifiuti che avevano fatto scattare il fermo di polizia. La Grande chambre precisa, in proposito, che il trattenimento in carcere, adottato per default, non aiuta a raggiungere lo scopo della direttiva 2008/115/Ce che è appunto quello del rimpatrio. La giusta strada da percorre va ricercata nelle tappe, previste dagli articoli 7 e 8 della direttiva, che indicano, per gradi, la partenza volontaria e l'allontanamento. La direttiva non esclude però, con l'articolo 15, il trattenimento. Strumento che diventa possibile solo quando tutte le misure meno coercitive si sono dimostrate inefficaci e esiste il rischio concreto di compromettere l'allontanamento dello straniero irregolare, per il pericolo di fuga o perché il cittadino del paese terzo ostacola il rimpatrio. Il trattenimento incarcere, specifica comunque la sentenza, deve essere il più breve possibile e non superare in ogni caso i 18 mesi. La Corte di giustizia cambia però idea sulla legittimità, esclusa in passato, di una norma che prevede il reato di clandestinità, considerandola in linea con il diritto comunitario. Possibile dunque infliggere sanzioni penali agli irregolari ma nel rispetto dei diritti fondamantali.

giovedì, novembre 24, 2011

Responsabilità civile giudici e diritto UE: accertata l'infrazione

Ed infine i giudici di Lussemburgo danno ragione a Dell'Europa e delle pene che è all'origine della procedura di infrazione.
La Corte di Lussemburgo accerta l'illegittimità comunitaria (o UE) della legge 117/88 che aveva malamente dato esecuzione al detatto referendario in materia di responsabilità civile dei magistrati. La sentenza della Corte, invero, interviene su iopotesi di responsabilità dello Stato per violazioni del diritto UE determinate dall'attività dei magistrati ma del resto la stessa Legge 117 del 1988 interveniva introducendo una responsabilità dello Stato. Dunque ora non ci sono più alibi e la legge italiana va cambiata!

La sentenza emessa in causa C-379/10 è chiara: bocciato il sistema italiano sulla responsabilità civile dei giudici, nei casi di applicazione del diritto Ue. Strada spianata  a un allargamento della possibilità di ottenere un risarcimento dei danni dovuto dallo Stato per errori nell’attuazione del diritto comunitario commessi da giudici di ultima istanza. Con effetti che, però, potrebbero andare al di là dell’applicazione del diritto dell’Unione.

La legge 117/88 va cambiata
Pur tra qualche distinguo, la Corte di giustizia, nella sentenza di oggi (causa C-379/10), che ha preso il via da un procedura d’infrazione della Commissione, lancia un messaggio chiaro: la legge 117/88 sulla responsabilità civile dei giudici deve essere cambiata perché frena la corretta applicazione del diritto Ue e limita in modo ingiustificato la responsabilità dello Stato che, con i suoi organi giurisdizionali, viola il diritto comunitario.

Il ricorso parte dalla Commissione
Accolto così in pieno, da Lussemburgo, il ricorso della Commissione europea che si era rivolta agli eurogiudici chiedendo di condannare l’Italia che, con la legge 117/88, ha escluso la responsabilità dello Stato per i danni derivanti da un’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e prove e per aver limitato, negli altri casi, tale responsabilità unicamente all’ipotesi di dolo e colpa grave, con inevitabili limitazioni nelle azioni di risarcimento dei singoli per violazioni del diritto Ue.

Per la Corte, la legge 13 aprile 1988 n. 117 sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può essere considerata compatibile con il diritto Ue perché comprime la responsabilità dello Stato. Con un effetto negativo sull’azionabilità del diritto dell’Unione e, in via indiretta, sul primato del diritto comunitario rispetto all’ordinamento interno.

La sentenza preparatoria
Avvisaglie che questa sarebbe stata la conclusione della Corte erano già rintracciabili nella sentenza Traghetti del Mediterraneo (causa C-173/03) con la quale gli eurogiudici avevano già spazzato via i paletti posti dalla legge n. 117, stabilendo la responsabilità degli Stati per violazione provocata da organi giurisdizionali di ultimo grado nell’applicazione del diritto Ue e l’obbligo per i Paesi membri di risarcire i danni arrecati ai singoli, considerando inammissibile ogni restrizione a questo principio.

Le conseguenze
La pronuncia di oggi che già comporta una disapplicazione della normativa interna da parte dei giudici nazionali, impone anche al legislatore italiano di mettere mano alla legge n. 117 che dovrà essere modificata: la mancata esecuzione della sentenza potrebbe causare un nuovo ricorso della Commissione con l’applicazione di una sanzione pecuniaria all’Italia. La nuova legge, quindi, stando alle indicazione di Lussemburgo, dovrà consentire un risarcimento per violazione del diritto Ue da parte degli organi giurisdizionali anche nei casi di errori di interpretazione o dovuti alla valutazione dei fatti e delle prove. Da eliminare anche il limite soggettivo fissato nella legge n. 117/88 che oggi impone la dimostrazione del dolo e della colpa grave a carico di chi avvia l’azione di risarcimento. Una condizione supplementare, quella prevista dalla legge italiana, che fa scattare l’azione di responsabilità solo in caso di intenzionalità della violazione, con una consequenziale restrizione dell’ambito di applicazione della responsabilità extracontrattuale. Che, invece, precisa la Corte, sussiste in tutti i casi di diritti attribuiti ai singoli e di violazione manifesta del diritto comunitario.

Ma gli effetti potrebbero non essere circoscritti ai casi di applicazione del diritto Ue. E’ vero, infatti, che la sentenza della Corte impone una modifica della legge nella sola parte in cui essa incide negativamente sull’applicazione del diritto comunitario, ma lasciare in piedi un meccanismo di responsabilità dello Stato che stabilisce l’obbligo di dimostrare la colpa grave o il dolo nei soli casi in cui l’autorità giurisdizionale debba applicare il diritto interno e rimuovere questo requisito nei casi di applicazione del diritto dell’Unione comporta una sorta di discriminazione a rovescio, vietata nel nostro ordinamento.

lunedì, novembre 14, 2011

Corte di giustizia: diffamazione e foro competente

Interessante pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione (in causa C-509/09) in materia di individuazione del giudice competente nelle cause di risarcimento di danni derivanti dalla diffusione di notizie dal carattere diffamatorio via internet.
La Corte sulla base delle norme UE relative alla prestazione di servizi di commercio elettronico ed al regolamento sulla competenze nelle liti civili e commerciali offre una imporante ricostruzione dello stato del diritto UE elaborando una interpretazione particolarmente garantista a vantaggio dell'accesso alla giustizia delle vittime. Il tenore della decisione della Grande sezione della Corte UE è il seguente:
L’art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d’interessi. In luogo di un’azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.

2) L’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che esso non impone un recepimento in forma di norma specifica di conflitto. Nondimeno, per quanto attiene all’ambito regolamentato, gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dall’art. 3, n. 4, della direttiva 2000/31, il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.

giovedì, ottobre 20, 2011

Interessante Report dell'OLAF

Reso disponibile dalla Commissione il report annuale per il 2011 dell'OLAF, l'organismo anti frode dell'UE oggi diretto dall'ex magistrato italiano G. Kessler.
Numerosi gli spunti di interesse contenuti nel documento scaricabile qui.