giovedì, settembre 24, 2020

Diritto dell'Unione europea e interdittive antimafia: inammissibile il rinvio pregiudiziale del Tar Puglia

 

La Corte di Giustizia dichiara irricevibile la domanda di pronunzia pregiudiziale sollevata dal TAR Puglia (Bari) in materia di interdittiva antimafia.
Purtroppo il Tribunale pugliese ha errato nel formulare il quesito pregiudiziale enon ha individuato alcun punto di collegamento cona la disciplina dell'Unione europea.
 

 
 
Di seguito l'Ordinanza:
 
 
ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
 
28 maggio 2020 (*)
 
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta – Principi generali di diritto dell’Unione europea – Diritto a una buona amministrazione – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Atto adottato dalla prefettura inteso al divieto dell’attività in ragione di una presunta infiltrazione mafiosa – Normativa che non prevede un procedimento amministrativo in contraddittorio»
 
Nella causa C‑17/20,
 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Italia), con ordinanza del 27 novembre 2019, pervenuta in cancelleria il 14 gennaio 2020, nel procedimento
MC
contro
Ufficio territoriale del governo (U.T.G.) – Prefettura di Foggia,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da S. Rodin, presidente di sezione, D. Šváby (relatore) e K. Jürimäe, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e del principio generale del diritto dell’Unione a un procedimento in contraddittorio.
2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la MC e l’Ufficio territoriale del governo (U.T.G.) – Prefettura di Foggia (in prosieguo: la «prefettura di Foggia») con riguardo all’adozione, da parte di quest’ultima, il 9 giugno 2017, di un’informazione antimafia interdittiva.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, intitolato «Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale», dispone quanto segue:
«Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:
a) un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;
b) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;
c) l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».
Diritto italiano
4 L’articolo 84 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Supplemento ordinario alla GURI n. 226, del 28 settembre 2011), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice antimafia»), al comma 3, dispone quanto segue:
«L’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4».
5 A termini dell’articolo 90, comma 1, di detto codice, l’informazione antimafia è conseguita mediante consultazione, da parte della prefettura competente, della banca dati nazionale specifica.
6 Ai sensi dell’articolo 92, comma 2, del codice antimafia, un’informazione interdittiva è rilasciata quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del codice medesimo o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, di detto codice, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, dello stesso codice.
7 Se dalla consultazione della banca dati nazionale emerge l’esistenza delle cause previste dall’articolo 84, comma 4, del codice antimafia, un’informazione interdittiva in ragione di un tentativo di infiltrazione mafiosa è comunicata all’impresa interessata ai sensi dell’articolo 92, comma 2 bis, di detto codice. I pubblici poteri revocano le concessioni o recedono dai contratti di lavori o servizi in corso con l’impresa.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
8 Su domanda di un Comune italiano, la prefettura di Foggia ha avviato, ai sensi dell’articolo 91 del codice antimafia, un’indagine sulla MC, società che esercita un’attività edile.
9 Dal momento che da tale indagine sono risultati elementi oggettivi costitutivi di un insieme di indizi della presenza di possibili casi di infiltrazione mafiosa, volti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’attività imprenditoriale svolta dalla società di cui trattasi, la prefettura di Foggia ha adottato, il 9 giugno 2017, un’informazione antimafia interdittiva nei confronti di detta società, che le è stata comunicata il 14 giugno 2017.
10 Il Comune che aveva sollecitato l’avvio delle indagini, fondandosi su tale informazione, ha avviato un procedimento di revoca della concessione di un terreno utilizzato dalla MC per lo svolgimento della sua attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione di sabbia, pietre, marmi e materiali di risulta provenienti da una cava a cielo aperto.
11 La MC ha presentato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Italia) un ricorso per l’annullamento del provvedimento oggetto del procedimento principale.
12 Detto giudice rileva che l’adozione di tale informazione non è stata preceduta da un contraddittorio tra l’amministrazione prefettizia e la MC, pur essendo sfociata nel divieto di esercizio dell’attività da parte della MC, sul fondamento di una presunzione di infiltrazione della mafia in detta società, che può risultare anche da semplici indizi, presunzioni o inferenze argomentative.
13 Risulterebbe dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Italia), segnatamente da una sentenza pronunciata in seduta plenaria, il 6 aprile 2018, che un’informazione antimafia costituisce una misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e che è intesa ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alla criminalità organizzata.
14 Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia contesta tuttavia tale interpretazione in base al rilievo secondo cui un’informazione antimafia interdittiva comporta la dissoluzione del rapporto giuridico tra l’impresa interessata e la pubblica amministrazione. Tale atto avrebbe pertanto conseguenze durevoli, se non addirittura permanenti, indelebili e inemendabili, dal momento che sfocerebbe nel ritiro di un titolo pubblico, nel recesso o nella risoluzione di un contratto. Secondo il giudice del rinvio, un tale atto ha l’effetto di escludere definitivamente l’impresa e l’imprenditore interessati dal circuito economico dei rapporti con la pubblica amministrazione.
15 Orbene, nonostante le conseguenze particolarmente pesanti per l’impresa interessata da tale atto, quest’ultima non partecipa al procedimento che conduce alla sua adozione. In un procedimento come quello di cui trattasi nel procedimento principale, l’eventualità che si instauri un contraddittorio dipenderebbe dalla valutazione discrezionale del prefetto competente, alla luce delle proprie esigenze istruttorie.
16 Secondo il giudice del rinvio, un contraddittorio sarebbe necessario per consentire all’impresa interessata di tutelare la sua situazione giuridica, salvo violare il principio del contraddittorio che è garantito dall’articolo 41 della Carta e che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE.
17 Ne conseguirebbe che un’impresa dovrebbe poter fornire al prefetto prove e argomenti convincenti per ottenere un’informazione liberatoria, nonostante l’esistenza di elementi o di indizi sfavorevoli, mentre sarebbe più difficile che il giudice amministrativo sostituisse il proprio convincimento a quello del prefetto, una volta che quest’ultimo avesse adottato una informazione interdittiva antimafia.
18 In tale contesto, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«[S]e gli articoli 91, 92 e 93 del [codice antimafia], nella parte in cui non prevedono il contraddittorio endoprocedimentale in favore del soggetto nei cui riguardi l’Amministrazione si propone di rilasciare una informativa antimafia interdittiva, siano compatibili con il principio del contraddittorio, così come ricostruito e riconosciuto quale principio di diritto dell’Unione».
Sulla questione pregiudiziale
19 Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
20 Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa.
21 Secondo giurisprudenza costante della Corte, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione fra la Corte ed i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a dirimere (v., segnatamente, sentenza del 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, punto 83, nonché ordinanza dell’8 settembre 2016, Google Ireland e Google Italy, C‑322/15, EU:C:2016:672, punto 14).
22 I requisiti concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano in modo esplicito nell’articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio, nel quadro della cooperazione prevista all’articolo 267 TFUE, deve conoscere e osservare scrupolosamente (ordinanze del 3 luglio 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, punto 21, nonché dell’8 settembre 2016, Google Ireland e Google Italy, C‑322/15, EU:C:2016:672, punto 15).
23 Tali requisiti sono inoltre richiamati ai punti 13 e 15 delle raccomandazioni della Corte all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1).
24 Pur essendo destinate a permettere ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, le informazioni che devono essere contenute nella decisione di rinvio hanno anche la funzione di consentire alla Corte, da un lato, di verificare la ricevibilità di tale domanda e, dall’altro, di fornire risposte utili alle questioni sollevate dal giudice del rinvio.
25 Poiché la domanda di pronuncia pregiudiziale funge da fondamento per il procedimento dinanzi alla Corte, è indispensabile che in tale domanda il giudice nazionale chiarisca, in particolare, il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale. Tale obbligo deve essere osservato, in particolare, in taluni settori, caratterizzati da situazioni di diritto e di fatto complesse (v., segnatamente, sentenza del 26 gennaio 1993, Telemarsicabruzzo e a., da C‑320/90 a C‑322/90, EU:C:1993:26, punti 6 e 7; ordinanza del 19 marzo 1993, Banchero, C‑157/92, EU:C:1993:107, punti 4 e 5; sentenza del 12 dicembre 2013, Ragn-Sells, C‑292/12, EU:C:2013:820, punto 39, nonché ordinanza del 25 aprile 2018, Secretaria Regional de Saúde dos Açores, C‑102/17, EU:C:2018:294, punti 28 e 29).
26 Nel caso di specie, la questione posta verte, in sostanza, sull’interpretazione del principio di buona amministrazione.
27 Infatti, anche se la decisione di rinvio si riferisce all’articolo 41 della Carta, occorre rilevare che risulta chiaramente dal tenore di questa disposizione che essa si rivolge non agli Stati membri, bensì unicamente alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione europea (sentenze del 17 luglio 2014, YS e a., C‑141/12 e C‑372/12, EU:C:2014:2081, punto 67; dell’8 maggio 2019, PI, C‑230/18, EU:C:2019:383, punto 56, nonché del 26 marzo 2020, Hungeod e a., C‑496/18 e C‑497/18, EU:C:2020:240, punto 63).
28 Tuttavia, anche a voler ritenere che il giudice del rinvio intenda interrogare la Corte in ordine al principio del rispetto dei diritti della difesa, occorre ricordare che quest’ultimo costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che trova applicazione quando l’amministrazione intende adottare nei confronti di una persona un atto che le arrechi pregiudizio. In forza di tale principio i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione. Tale obbligo incombe sulle amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, quand’anche la normativa dell’Unione applicabile non preveda espressamente siffatta formalità (sentenza del 22 ottobre 2013, Sabou, C‑276/12, EU:C:2013:678, punto 38).
29 Tuttavia, nella presente causa, il giudice del rinvio non ha dimostrato l’esistenza di un criterio di collegamento tra, da un lato, il diritto dell’Unione e, dall’altro, l’informazione antimafia interdittiva adottata dalla prefettura di Foggia o la decisione del Comune, che ha dato origine all’indagine sfociata nell’adozione di tale informazione, di revocare la concessione di un terreno utilizzato dalla MC per lo svolgimento della sua attività economica.
30 Non sembra pertanto che la normativa oggetto del procedimento principale possa ricadere nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione o attuarlo.
31 Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura e che deve pertanto essere dichiarata manifestamente irricevibile.
32 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve dichiarare, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.
Sulle spese
33 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Italia), con ordinanza del 27 novembre 2019, è manifestamente irricevibile.

giovedì, giugno 18, 2020

La Corte di giustizia UE sulla nozione di rilevante quantità in materia di droghe

La Corte di giustizia UE, nella causa C‑634/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy w Słupsku (Tribunale circondariale di Słupsk, Polonia), nell'ambito di un procedimento penale ha stabilito che

l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultima, nonché gli articoli 20, 21 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro qualifichi come reato la detenzione di un rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope, sia a fini di consumo personale sia a fini di traffico di stupefacenti, rimettendo, volta per volta, l’interpretazione della nozione di «rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope» alla valutazione dei giudici nazionali, purché detta interpretazione sia ragionevolmente prevedibile.

La Corte dunque ribadisce una nozione di legalità penale compatibile con l'integrazione della definizione legale da parte della giurisdizione a patto però che l'interpretazione giurisprudenzziale sia corerente con il criterio della prevedibilità sulla base della nozione di legalità ribadita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e fatta propria in più pronunce dalla stessa Corte di giustizia dell'Unione Europea.

La Corte nell'occasione ha ricordato il carattere delle disposizioni UE in materia di armonizzazione delle fattispecie penale che costituiscono un minimo comun denominatore che comunque lascia ampi margini alla disciplina nazionale, stabilendo conseguentemente anche la compatibilità delle norme nazionali allorquando non prevedono in maniera tassativa e determinata la specificazione di nozioni naturalmente flessibili quale quella di "rilevante quantità", la cui integrazione è dunque demandata alla giurisprudenza a patto che questa consenta una piena prevedibilità della reazione dell'ordinamento e dunque fornisca elementi utili ad una ragionevole prevedibilità della interpretazione della nozione normativa.

In una delle rare pronunce della Corte in materia di diritto penale sostanziale era forse lecito attendersi qualche passo ulteriore in tema di definizione della legalità penale magari andando possibilmente al di là della mera prevedibilità che certo non esaurisce la funzione e la stessa nozione costituzionale del principio di legalità penale, semmai riprendendo le aperture già presenti in alcune sue precedenti pronunce a partire da M.A.S. and M.B. in causa C-42/17.

venerdì, aprile 01, 2016

Frodi IVA: la Cassazione si schiera contro la disapplicazione delle norme interne di favore

La Terza sezione penale della Corte di Cassazione, con due decisioni di identico contenuto, assunte consecutivamente alle udienze del 30 e del 31 marzo, ha deciso di sollevare la questione di costituzionalità dell’art. 2, legge n. 130/2008, che ordina l’esecuzione del Trattato sul funzionamento dell’UE, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona, nella parte che impone di applicare la disposizione da cui - nell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza Taricco - discende l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli articoli 160, comma 3, e 161, comma 2, del Codice penale, in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, anche se dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l’imputato, per contrasto di tale norma con gli articoli 3, 11, 25, comma 2, 27, comma 3, 101, comma 2, Cost.
Le decisioni della Cassazione, adottate alle udienze del 30 e del 31 marzo 2016, sono state chiamate ad affrontare la questione “se, dall’applicazione dell’art. 325, § 1 e 2, TFUE, nell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, 08/09/2015, causa C- 105/14, Taricco, discenda l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli articoli 160, comma 3, e 161, comma 2, c.p., in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, nonostante dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione discendano effetti sfavorevoli per l’imputato”.

martedì, marzo 29, 2016

Processo penale: per la CGUE legittimo imporre l'utilizzo di una lingua e la nomina di un domiciliatario

Sentenza della Corte di Giustizia nella causa  C‑216/14
 
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
 
1)      Gli articoli da 1 a 3 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell’ambito di un procedimento penale, non consenta alla persona, nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna, di proporre opposizione per iscritto avverso il decreto stesso in una lingua diversa da quella del procedimento, sebbene tale persona non padroneggi quest’ultima lingua, a condizione che le autorità competenti non ritengano, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, che, alla luce del procedimento di cui trattasi e delle circostanze del caso di specie, detta opposizione costituisca un documento fondamentale.
2)      Gli articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell’ambito di un procedimento penale, imponga all’imputato non residente in tale Stato membro di nominare un domiciliatario ai fini della notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, purché tale persona benefici effettivamente in toto del termine stabilito per proporre opposizione avverso il decreto stesso.

venerdì, marzo 04, 2016

Presunzione di innocenza e diritto a partecipare al processo: approvata la nuova direttiva UE

Il 12 Febbraio 2016 il Consiglio ha adottato una direttiva che rafforza alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
La direttiva ha lo scopo di rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo. Il testo, basato su una Proposta della Commissione del 2013, ad oggi ancora non pubblicato in GUUE, è visionabile a questo link.

martedì, marzo 01, 2016

E' legittima la normativa interna in tema di diritto del terzo di impugnare un provvedimento di confisca che lo riguarda?

La Corte di cassazione (I sezione, relatore Magi) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per sostanziale violazione della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, delle norme di diritto interno (rito penale) che non prevedono la possibilità per il terzo, titolare di diritto reale pieno su bene oggetto di confisca, di promuovere ricorso avverso la decisione giudiziaria che dispone appunto la confisca del bene de quo.
 
Con l’ordinanza del 14.1.2016, dep. 01.03.2016, n. 68/2016/001 n. 8317/16, si solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579 co.3 e 593 c.p.p. (in relazione agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117 –in riferimento agli artt. 6 co.1, 13 e 1 prot.add. Conv.EDU- Cost.) nella parte i cui non prevedono, a favore di terzi incisi nel diritto di proprietà per effetto della sentenza di primo grado, la facoltà di proporre appello sul solo capo contenente la statuizione di confisca, indipendentemente dalla possibilità di agire nella fase cautelare con il ricorso a norma dell’art. 322 co1, c.p.p., ovvero 322bis c.p.p. e, in sede esecutiva, a norma dell’art. 676 c.p.p., non essendo prevista la possibilità di interloquire nel giudizio di merito a cognizione piena.
 
La vicenda de quo è maturata innanzi alla Corte di appello di Messina che aveva dichiarato inammissibile gli atti di appello presentati dai terzi titolari dei beni confiscati a norma dell’art. 12sexies, l. n. 356/1992, pur avendo gli stessi partecipati al giudizio.
I terzi (non imputati, perché parenti stretti, del delitto di cui all’art.12quinquies, l. n. 356/1992 in relazione alla interposizione) hanno presentato ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, la incostituzionalità della norma che impedisce la presentazione dell’impugnazione da parte del terzo che sia pregiudicato nel diritto di proprietà dalla confisca ordinata in primo grado (di beni di cui si è affermata la fittizia intestazione per conto di imputati di associazione di cui all’art. 416bis c.p.); la Corte ha sollevato la questione, anche evidenziando la disparità di trattamento con la diversa regolamentazione prevista per le misure di prevenzione (art. 20, d.l.gs n. 159/2011: il terzo esplica il suo diritto al contraddittorio sin dalla fase di primo grado ed è titolare del potere di impugnazione, a norma dell’art .23 co.1, stesso decreto), nonché mettendo in evidenza la inadeguatezza, dal punto di vista ontologico (in ragione della esistenza di una decisione definitiva), dell’incidente di esecuzione per porre rimedio alla situazione verificatasi.

sabato, febbraio 06, 2016

Atene rifiuta l'esecuzione di un MAE emesso dal Tribunale di Milano

La Giustizia italiana non pare godere di un buon nome in Europa.
Dopo la clamorosa decisione di qualche giorno fa del Tribunale costituzionale di Karlsuhe che negava l'estradizione di un cittadino americano condannato in Italia è il turno del Tribunale penale di Atene che nega la consegna di alcuni ricercati greci. La vicenda è quella delle devastazioni legate alle manifstazioni "no Expo" di Milano.
 
Eseguendo il mandato sarebbero violati - secondo quello che trapela del contenuto del provvedimento giudiziario ellenico - i principi della proporzionalità della pena e dell’equo processo.
 
Sia il reato di devastazione e saccheggio sia quello di resistenza secondo i giudici greci vengono contestati descrivendo gli stessi fatti e non emerge che cosa avrebbero fatto con precisione i singoli manifestanti.
La corte di Atene scrive di vaghezza dell’imputazione oltre a ricordare che per manifestazioni violente in Grecia la pena massima arriva a 5 anni. In Italia il reato di devastazione e saccheggio è punito con condanne comprese tra gli 8 e i 15 anni di reclusione.
 
La consegna è stata negata ma potrebbe essere avviata un’indagine penale in Grecia a carico dei cinque antagonisti.

venerdì, febbraio 05, 2016

Mutamenti di giurisprudenza e art. 6 CEDU: nessuna violazione

Interpretazioni divergenti delle norme e mutamenti di giurisprudenza non costituiscono di per sé violazioni dell'art. 6 della CEDU, lo ha stabilito la Corte di Strasburgo.
 
Un cambiamento di orientamento da parte dei giudici nazionali è inerente a ogni sistema giudiziario. Nessuna violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che assicura l’equo processo, nel caso in cui, sul piano nazionale, vi siano divergenze e soluzioni differenti in relazione a casi simili. E’ quanto ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 22 dicembre nel caso Stanković e Trajković contro Serbia
(CASE OF STANKOVIC AND TRAJKOVIC v. SERBIA).

lunedì, febbraio 01, 2016

ripartire da dove eravamo rimasti

Per lungo tempo questo blog è stato un punto di riferimento della riflessione e del confronto in tema di giustizia penale ed integrazione europea.
Oggi i luoghi dell'informazione e del confronto si sono moltiplicati e spesso con prodotti di grande qualità e vario contenuto.
Per ragione di vita e di professione questo spazio è rimasto fermo ancorché aperto per un ampio arco temporale, eppure in questo arco temporale alcune battaglie che molto debbono a questo blog sono arrivate in porto: è il caso della riforma della Legge Vassalli che proprio da questo spazio si è richiesti per primi di riformare in ossequi agli obblighi comunitari come interpretati dalla Corte di Lussemburgo.
Ora è giunto il tempo di riprendere il percorso pur con delle innovazioni e soprattutto rafforzando e sottolineando il peculiare punto di vista di chi se ne occupa, quello delle garanzie e dell'attenzione all'equilibrio dei poteri, quello di un europeista che crede nel futuro e nelle ragioni dell'integrazione ma senza che l'apertura e l'entusiasmo per il nuovo si trasformino in salti nel buio o nel trionfo dei peggiori incubi burocratico giudiziari.
 

venerdì, aprile 05, 2013

Conseil Constitutionnel: il primo rinvio pregiudiziale è sul MAE

Anche il Consiglio costituzionale francese, organo cui è demandato dalla Costituzione francese il controllo di costituzionalità sulle leggi, ha effettuato il proprio primo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
 
Il Consiglio, investito della questione dalla Corte di cassazione transalpina, ha deciso di rivolgersi alla CGUE in materia di mandato di arresto europeo.
La questione oggetto del giudizio è la mancanza di rimedi interni contro la decisione di consegna assunta dalle autorità giudiziarie francesi.
 
 
Di seguito il comunicato stampa del Consiglio:
 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 février 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Jeremy F. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale (CPP).

L'article 695-46 du CPP est relatif au mandat d'arrêt européen (MAE). Ce mandat a été institué par la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002. La loi du 9 mars 2004 a inséré dans le code de procédure pénale les règles relatives à ce mandat. Après la remise d'une personne à un autre État membre de l'Union européenne en application d'un MAE, l'article 695-46 prévoit que la chambre de l'instruction statue dans un délai de trente jours, « sans recours », sur une demande aux fins, soit d'étendre les effets de ce mandat à d'autres infractions soit d'autoriser la remise de la personne à un État tiers.

M. Jeremy F, requérant, soutenait que l'absence de recours contre la décision de la chambre de l'instruction porte notamment atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.

Le Conseil constitutionnel a rappelé qu'aux termes de l'article 88-2 de la Constitution : « La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne ». Par ces dispositions, le constituant a spécialement entendu lever les obstacles constitutionnels s'opposant à l'adoption des dispositions législatives découlant nécessairement de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen. Par suite, il appartient au Conseil constitutionnel saisi de dispositions législatives relatives au MAE de contrôler la conformité à la Constitution des seules dispositions législatives qui procèdent de l'exercice, par le législateur, de la marge d'appréciation que prévoit l'article 34 du Traité sur l'Union européenne.

Le Conseil constitutionnel a relevé que la décision-cadre du 13 juin 2002 ne comporte pas de dispositions relatives à un recours contre la décision prise par l'autorité judiciaire d'extension des effets d'un MAE. La décision-cadre ne précise pas davantage si cette décision de l'autorité judiciaire est provisoire ou définitive. Le Conseil n'est ainsi pas à même de tirer les conséquences de l'article 88-2 dans la mesure où il ne peut déterminer si les dispositions de l'article 695-46 du CPP qui prévoient que la chambre de l'instruction « statue sans recours » sont une application nécessaire de l'obligation faite par la décision-cadre de prendre cette décision au plus tard trente jours après réception de la demande.

La Cour de justice de l'Union européenne est seule compétente pour se prononcer à titre préjudiciel sur l'interprétation des dispositions de la décision-cadre. Par suite, afin d'être en mesure d'exercer son contrôle de conformité à la Constitution de l'article 695-46 du CPP, le Conseil constitutionnel a saisi la Cour de justice de l'Union européenne de la question de savoir si les articles 27 et 28 de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, doivent être interprétés comme s'opposant à ce que les États membres prévoient un recours contre la décision de l'autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, soit afin de donner son consentement pour qu'une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen, autre que celle qui a motivé sa remise, soit pour la remise d'une personne à un État membre autre que l'État membre d'exécution, en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise.

Compte tenu de l'objet de cette question relative à la procédure pénale, de la situation du requérant, qui est détenu, et du délai dans lequel le Conseil constitutionnel doit statuer sur la QPC, il a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de statuer selon la procédure d'urgence.                

martedì, marzo 26, 2013

Obblighi antiriciclaggio e segreto professionale



 
La Corte europea dei diritti dell'uomo pare arretrare in merito alla tutela della funzione difensiva a cospetto degli obblighi antiriciclaggio imposti dalla direttiva 2005/60/CE

Corte Europea dei diritti dell’Uomo – 6 dicembre 2012, Michaud c. Francia, (n. 12323/11)


Il caso riguarda i limiti del diritto/dovere di riservatezza dell’avvocato nell’esercizio del suo mandato. In particolare la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che l’obbligo di comunicare le operazioni sospette a carico degli avvocati previsto dalla direttiva 2005/60 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo non lede il principio di segretezza tra avvocato e cliente e per l’effetto non è in contrasto, come sostenuto dall’avvocato ricorrente, con l’articolo 8 della Convenzione – che assicura il diritto al rispetto della vita privata e alla segretezza della corrispondenza. L’obbligo di denuncia imposto agli avvocati dalla direttiva 2005/60, diretto ad arginare il fenomeno del riciclaggio del denaro, prevale infatti sul rapporto di riservatezza che lega il cliente al professionista.

giovedì, marzo 21, 2013

La vicenda dei marò: la decisione della Corte suprema indiana

Il link alla decisione della Corte suprema indiana che dopo aver stabilito l'illegittimità della giurisdizione della Corte del Kerala (sulla base delle regole di diritto internazionale e della Convenzione UNCLOS) obbliga l'Unione indiana ad istituire un Tribunale speciale cui demandare la decisione sulla vicenda che ha visto coinvolti i due marò.
Il provevdimento è di sicuro interesse fornendo una ricostruzione dell'intero contesto giuridico nel quale si inserisce una vicenda di grande complessità giuridica e capace di determinare un precedente rilevante anche dal punto di vista del diritto internazionale.
L'ipotesi verso la quale sembra propendere la Suprema corte indiana è quella di una "giurisdizione concorrente" di contro ad una possizione italiana che insiste sul riconoscimento della immunità funzionale per i due militari.

martedì, febbraio 26, 2013

La fiducia reciproca val più della Costituzione?

La Grande sezione della Corte di giustizia si pronuncia (in causa C-399/11) sulla interpretazione della Decisione quadro relativa alla istituzione del meccanismo di consegna di persone condannate o attinte da misura cautelare personale che va sotto il nome di Mandato di arresto europeo.
La vicenda è relativa alla annosa questione della compatibilità con il diritto spagnolo della esecuzione di sentenze emesse a seguito di processi tenuti in contumacia ovvero in assenza del soggetto sottoposto a procedimento penale.
E' da anni che si perpetua il confronto tra giurisdizione italiana e spagnola sulla esecuzione delle sentenze italiane emesse in assenza.
Secondo la Corte europea la Spagna non può più condizionare l'esecuzione di provvedimenti di arresto italiani alla garanzia offerta dalla Repubblica italiana di conentire un nuovo processo o la revisione della condanna.
Questo è il punto focale della Sentenza come dal dispositivo che si riporta in calce.
Ma la sentenza contiene qualcosa di più (p. 59) ed in particolare una regola di prevalenza del diritto dell'Unione sul diritto nazionale anche di rango costituzionale.
Ma siamo sicuri che tale regola sarà di buon grado accettata dalle Corti supreme nazionali?

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1)      L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nei casi indicati dalla medesima disposizione, subordini l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena alla condizione che la sentenza di condanna pronunciata in absentia possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente.
2)      L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, è compatibile con le esigenze derivanti dagli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3)      L’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e ai diritti della difesa garantiti dalla sua Costituzione.

martedì, gennaio 29, 2013

MAE: importante pronunzia della CGUE

Importante pronunzia della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) nel procedimento contraddistinto dal numero C-396/11 in materia di Mandato di arresto europeo.

Secondo la Corte:

La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che le autorità giudiziarie di esecuzione non possono rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale a motivo del fatto la persona ricercata non è stata sentita nello Stato membro emittente prima dell’emissione di tale mandato d’arresto.

martedì, gennaio 08, 2013

Corte EDU: in Italia il problema carcerario è strutturale

Secondo la Corte europea di Strasburgo in Italia il problema carcerario è ormai strutturale e la Repubblica italiana ha l'obbligo giuridico di assumere tutte le misure necessarie al suo superamento.
Lo afferma la Corte europea dei diritti dell'uomo esprimendosi sulla richiesta di alcuni soggetti ristretti negli istituti di Piacenza e Busto Arsizio che hanno lamentato condizioni di detenzione oltre i limiti consentiti dalla Convenzione europea e dai documenti correlati.
La Corte EDU ha riconsciuto, in un caso definito dalla stessa Corte come pilota, la violazione dell'art. 3 (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti) della CEDU e conseguentemente ha condannato l'Italia a risarcire i ricorrenti imponendo alla Repubblica l'adozione, senza ritardo, di misure idonee a porre soluzione in maniera strutturale alle gravi e perduranti violazione dei diritti dell'uomo.
I ricorsi alla CEDU per violazione dell'art. 3, che seguono la sentenza Sulejmanovic del 2009 (ricorso n. 22635/03), denunciando la situazione carceraria italiana, sono oggi assai numerosi, oltre 500, ed alcuni patrocinati anche da questo blog.
E' chiaro, al punto in cui si è giunti, come la Repubblica italiana debba assumere ogni iniziativa possibile al fine di interrompere lo stato di flagrante violazione dei diritti dell'uomo nonchè dei principi iscritti nella propria Costituzione.
Tra gli strumenti utilizzabili vi è senza dubbio il ricorso alla amnistia, prevista dall'art. 79 della Costituzione, che potrebbe costituire una misura idonea ad interrompere lo stato di perdurante violazione della legalità convenzionale europea nonchè costituzionale, consentendo l'adozione di tutta quella serie di misure necessarie affinchè si possa superare l'emergenza: riforma della carcerazione preventiva, riforma delle misure alternative alla detenzione, ampio programma di depenalizzazione.
La pronuncia della Corte apre inoltre la possibilità a ulteriori ricorsi, non solo in sede europea ma anche interna, al fine di vedere risarciti i danni derivanti dalla violazione delle regole europee le quali hanno immediata valenza normativa nell'ordinamento interno, vincolando lo stesso Legislatore per il tramite dell'art. 117, c.1 della Costituzione.
E' la stessa Corte, del resto, ad invitare lo Stato italiano a mettere in piedi nel breve volgere di un anno, una procedura di diritto interno idonea a soddisfare le richieste risarcitorie dei soggetti reclamanti per condizioni di detenzione incompatibili con le regole europee.
La sentenza fa inoltre appello alla Repubblcia italiana affinchè inviti le autorità giudiziarie, giudici e pubblici ministeri, a fare il minor uso possibile delle misure restrittive in carcere, invocando un utilizzo della prigione come extrema ratio.

Il comunicato stampa della Corte:

The Court calls on Italy to resolve the structural problem of
overcrowding in prisons, which is incompatible with the
Convention


In today’s Chamber judgment in the case of Torreggiani and Others v. Italy (application no. 43517/09), which is not final1, the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been:
A violation of Article 3 (prohibition of torture and inhuman or degrading treatment) of the European Convention on Human Rights.
The Court’s judgment is a “pilot judgment” concerning the issue of overcrowding in Italian prisons. This structural problem has now been acknowledged at national level.
The Court called on the authorities to put in place, within one year, a remedy or combination of remedies providing redress in respect of violations of the Convention resulting from overcrowding in prison.
The Court decided to apply the pilot-judgment procedure in view of the growing number of persons potentially concerned in Italy and of the judgments finding a violation liable to result from the applications in question.

CPI: interessante opinione sulla preparazione dei testi

Interessante opinione resa dalla Corte penale internazionale, nella persona del giudice Chile Eboe-Osuji, nell'ambito del procedimento riguardate fatti avvenuti in Kenia, circa la liceità della prassi della preparazione dei testimoni in previsione dell'esame dibattimentale.
L'opinione opera una attenta distinzione circa le varie e diverse ipotesi verificabili, concludendo nel senso della liceità di una attenzione delle parti e dei difensori (così come dei rappresentanti dell'acusa) alla preparazione di alcuni aspetti dell'esame dei testi mediante la tecnica della cross-examiniation. 
Se tale preparazione si limita, infatti, al tentativo di rafforzare la memoria, limitare le incertezze, gli impacci e lo stress da deposizione che molti testi non professionali provano in occasione delle apparizioni in Tribunale la prassi può essere considerata, secondo l'opinione del giudice internazionale, positiva ed anzi aiutare una corretta e proficua celebrazione del processo.

venerdì, dicembre 14, 2012

Dopo El Dridi, ancora sulla Bossi Fini

Ancora una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla compatibilità comunitaria del Dlgs. n. 286/1998.
Questa volta i giudici di Lussemburgo sono stati interrogati dal Tribunale di Rovigo in relazione alla compatibilità col diritto dell'Unione europea degli articolo 6 e 10 del Testo unico sull'immigrazione e delle relative norme penali.

La Corte UE, in una sentenza resa lo scorso 6 dicembre, in causa C-430/11, ha così statuito:

"
La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che essa:
–        non osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che sanziona il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con una pena pecuniaria sostituibile con la pena dell’espulsione, e
–        osta alla normativa di uno Stato membro che consente di reprimere il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con un obbligo di permanenza domiciliare, senza garantire che l’esecuzione di tale pena debba cessare a partire dal momento in cui sia possibile il trasferimento fisico dell’interessato fuori di tale Stato membro.
"

martedì, dicembre 11, 2012

Confisca UE: l'Italia si dice insoddisfatta

Continua il dibattito a livello UE sulla proposta di direttiva relativa alla confisca penale di beni.
La proposta è stata in un primo momento fortemente sostenuta dall'Italia che oggi si dice però scontenta dello stadio del dibattito UE.
L'Italia conferma con rammarico le sue «riserve di sostanza» su alcuni aspetti del progetto di direttiva Ue relativo al congelamento e alla confisca dei beni della criminalità organizzata . Lo ha comunicato il ministro Paola Severino nel suo intervento  durante il dibattito pubblico al Consiglio dei ministri della Giustizia in corso a Bruxelles. Per il Guardasigilli infatti "il testo si è via via indebolito e l'iniziale livello di ambizione non è stato confermato". La Severino ha anche sostenuto  che “solo agendo con un approccio realmente europeo e non meramente nazionale potremmo contrastare in modo efficace l'azione delle organizzazioni criminali che appaiono in grado di muoversi liberamente in Europa e nei cui confronti una delle risposte più efficaci è quella dell'aggressione e della privazione definitiva dei patrimoni illecitamente acquisiti”.

mercoledì, ottobre 10, 2012

MAE e processo contumaciale: l'opinione dell'Avvocato generale

Interessanti conclusioni dell'Avvocato generale Bot in materia di intepretazione della Decisione quadro sul Mandato di arresto europeo (causa C-399/11).
In sintesi il Tribunale costituzionale spagnolo ha interrogato la Corte di giustizia circa la corretta interpretazione della Decisione quadro relativa al Mandato di arresto europeo e nella specie sulla condizionabilità della consegna alla garanzia resa dallo Stato richiedente della celebrazione di un nuovo processo penale nel caso di processi celebrati in absentia.
La vicenda è assai rilevante soprattutto per ciò che concerne i rapporti giudiziari tra Spagna ed Italia e per i casi di processi italiani celebrati in situazione di contumacia dell'imputato, ipotesi questa non prevista dall'ordinamento giudiziario spagnolo.

L'Avvocato generale propone alla Corte di decidere nel senso che:

"1)  L’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che vieta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nei casi indicati dalla medesima disposizione, di subordinare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo alla condizione che la persona che ne è oggetto possa beneficiare di un nuovo processo nello Stato membro emittente.
2)      L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, è compatibile con gli articoli 47, secondo comma, e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3)      L’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non permette all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di subordinare, in applicazione del suo diritto costituzionale nazionale, l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo alla condizione che la persona che ne è oggetto possa beneficiare di un nuovo processo nello Stato membro emittente, quando l’applicazione di una simile condizione non è autorizzata dall’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299".

venerdì, agosto 10, 2012

Provvedimento Antitrust contro Ferrovie dello Stato

Non è propriamente una vicenda penale ma è comunque di grande interesse l'evoluzione del caso Arenaways.

L'AGCM ha infatti sanzionato le Ferrovie delle Stato per comportamento anticoncorrenziale, ritenendo che FS si sia avvantaggiata di una posizione dominante sul mercato per impedire a soggetti diversi di poter 
concorrere sul mercato dei servizi ferroviari.

Scrive l’Authority sulla concorrenza: “Fs, tramite le società controllate Rfi e Trenitalia, ha messo in atto una complessa e unitaria strategia finalizzata a ostacolare, e di fatto, impedire, l’ingresso di Arenaways sul mercato del trasporto ferroviario passeggeri”. Nonostante la gravità dei comportamenti che secondo l’accusa configurano l’abuso di posizione dominante da parte di Fs, l’Antitrust ha voluto tener conto “della novità del quadro normativo nel quale si sono inseriti i comportamenti stessi” e ha multato le Fs con una sanzione di 300 mila euro, diffidandoli dal mettere “in atto in futuro comportamenti analoghi, che mettono a rischio ogni tentativo di apertura del mercato”.

Qui il provvedimento dell'Autorità.