martedì, aprile 24, 2007

Proprietà intellettuale: sanzioni penali UE

Domani è atteso lo storico voto del Parlamento europeo sulla relazione presentata dal parlamentare italiano Zingaretti (PSE) e già approvata in Commissione. Il progetto è quello relativo alla tutela della proprietà intellettuale e rimane sostanzialmente inalterato rispetto alla proposta elaborata dall'esecutivo comunitario.
Si tratta di un voto storico in quanto il Parlamento per la prima volta approverà un testo legislativo di I pilastro che esplicitamente prevede l'introduzione di sanzioni penali.

venerdì, aprile 20, 2007

Razzismo e Xenofobia (segue)

Di seguito la diciarazione annessa al verbale del Consiglio che reca l'accordo politico sulla Decisione quadro in materia di Razzismo e Xenofobia.
Si tratta di un testo interessante. Da sottolineare il riferimento/rinvio che la Decisione opera alle definizioni di crimini internazionali come incluse nello Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale.

La Dichiarazione

Statement to be inserted in the minutes of the Council at the time of the adoption of the Framework Decision
"On (date) the European Council of Ministers has adopted a Framework Decision on Combating certain forms and expressions of Racism and Xenophobia by means of criminal law. The aim of this Framework Decision is to approximate criminal law provisions and to combat racist and xenophobic offences more effectively by promoting a full and effective judicial cooperation between Member States.
The Framework Decisions deals with such crimes as incitement to hatred and violence and publicly condoning, denying or grossly trivializing crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes. The Framework Decision is limited to crimes committed on the grounds of race, colour, religion, descent or national or ethnic origin. It does not cover crimes committed on other grounds e;g; by totalitarian regimes. However, the Council deplores all of these crimes.
The Council invites the Commission to examine and to report to the Council within two years after the entry into force of the Framework Decision, whether an additional instrument is need, to cover publicly condoning, denying or grossly trivializing crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes directed against a group of persons defined by other criteria that race, colour, religion, descent or national or ethnic origin such as social status or political connections.
The Berlin declaration adopted on 25 March 2007 stated that "European integration shows that we have learnt the painful lessons of a history marked by bloody conflict". In that light the Commission will organise a public European hearing on crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes committed by totalitarian regimes as well as those who publicly condone, deny, grossly distort or trivialize them, and emphasizes the need for appropriate redress of injustice and - if appropriate - submit a proposal for a framework decision on these crimes."

giovedì, aprile 19, 2007

Razzismo e Xenofobia: raggiunto l'accordo sulla Decisione quadro

BRUXELLES - I ministri della giustizia e degli interni della Ue sono pronti a dare domani il via libera alla nuova decisione quadro che fissa sanzioni comuni nell'Unione europea contro i reati di razzismo e xenofobia, dopo quasi sei anni di polemiche e controversie.Secondo il testo, gli Stati membri dovranno stabilire pene da uno a tre anni di prigione per chi incita pubblicamente "alla violenza o all'odio verso un gruppo di persone o a un membro di un certo gruppo, definito per riferimento alla razza, al colore, alla religione, l'ascendenza, l'origine nazionale o etnica". Stessa forbice di pena è prevista per "l'apologia pubblica, la negazione o la banalizzazione volgare dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra".Pur non citandolo direttamente, il testo copre anche l'Olocausto, il cui negazionismo - oltre che in Svizzera - è considerato già un reato in diversi Stati europei, tra cui Austria, Germania, Francia, Belgio, Polonia e Romania.Per fare accettare l'accordo anche a Gran Bretagna, Irlanda e paesi scandinavi, che avevano posto problemi relativi alla libertà d'espressione, la proposta originale del 2001 è stata edulcorata. Un comportamento sarà sanzionato solo se "é esercitato in un modo che rischia di incitare alla violenza o all'odio verso un gruppo di persone".

mercoledì, aprile 18, 2007

Frattini spinge per rafforzare i poteri di EUROJUST

(Da Euobserver) - The European Commission wants to strengthen Eurojust, the bloc's judicial body, giving it more powers to fight cross-border crime. It has also indicated that the idea of having a single European prosecutor should be picked up. "Eurojust should be made stronger," EU justice commissioner Franco Frattini said on Tuesday (17 April), adding that in autumn he would present his vision on ways in which to improve the five-year old body's legal structure. Currently, the Hague-based network of national prosecutors and judges serves as a helping hand to member states when dealing with serious cross-border crime. Mr Frattini indicated that the commission's paper would suggest harmonisation of responsibilities of member states' representatives to Eurojust – at the moment they vary widely. In addition, he wants to harmonise member states' powers, particularly, to improve the quality and information handed over from EU capitals to The Hague. "The communication's message [to member states] will be - make better use of joint investigation teams and make Eurojust involved," Mr Frattini said.Currently, Eurojust's team is highly dependent on the EU capitals' goodwill to cooperate. The commissioner's words were immediately echoed by Eurojust president Michael Kennedy, saying "member states should be referring more cases to us." This year, Eurojust expects to deal with up to 1,000 criminal cases, as it annually experiences an estimated 30 percent increase in the number of reported cross-border incidents. The cases often include trafficking in arms, drugs and human beings, counterfeiting and child pornography. According to one Eurojust official, Brussels' attempt to strengthen the judicial body mirrors the ambitions set out in the European constitution, which was rejected in 2005 by France and the Netherlands. The treaty, likely to be revived in some form by the end of this year, sees Eurojust as the key-stone for a single European prosecution office.Mr Frattini himself said he wanted to find out what the member states' mood for having a European prosecutor was. "It is an idea that needs to be explored", he said. It is assumed that the European prosecutor would – similar to the US federal prosecutor – have powers to initiate and proceed with the investigation of a case. But the idea is likely to meet national resistance, with one diplomat telling EUobserver "the problem is that we [the EU] don't have common definitions of crimes, nor do we recognise anything like a federal crime."

giovedì, aprile 12, 2007

La Consulta sulla contumacia

La Corte costituzionale in sentenza 117/2007 si pronuncia sulla legittimità costituzionale della disciplina processual-penalistica che consente il processo in contumacia, rigettando l'eccezione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Pinerolo.
Il ragionamento giuridico della Corte si svolge in armonia con le numerose pronunzie dei giudici di Strasburgo la cui giurisprudenza è abbondantemente e pertinentemente citata.

mercoledì, aprile 11, 2007

Risarcimento vittime di reati violenti ed UE

L'Italia è ancora inadempiente rispetto alle obbligazioni impostele dalla direttiva del 29 aprile 2004 relativa all'indennizzo delle vittime di reato.
Tale inadempienza rende possibile il ricorso alle Corti nazionali (sulla base della nota giurisprudenza Francovich) al fine di far condannare lo Stato italiano al risarcimento dei danni risultanti da una mancata trasposizione in diritto interno della normativa comunitaria.

sabato, aprile 07, 2007

Processo penale: il DDL Mastella passa in CdM

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL Mastella finalizzato alla accelerazione e razionalizzazione del processo penale (la relazione).
Intanto continua il lavoro delle Commissioni Pisapia e Riccio.

mercoledì, aprile 04, 2007

EUROPOL: accesso ai documenti

Pubblicate in Gazzetta le norme che disciplinano l'accesso ai documenti di EUROPOL.

domenica, marzo 25, 2007

Il testo della Dichiarazione di Berlino

"L'Europa è stata per secoli una idea, una speranza di pace e comprensione. Questa speranza ha trovato conferma. L'unità europea ci ha portato pace e benessere. Ci ha donato affinità e ci ha fatto superare contrasti. Ogni paese membro ha contribuito a riunificare l'Europa e a rafforzare democrazia e stato di diritto. Dobbiamo ringraziare l'amore per la libertà dei popoli dell'Europa centrorientale se oggi è stata definitivamente superata la divisione innaturale dell'Europa. Con l'unità europea abbiamo tratto le lezioni dalle sanguinose contrapposizioni e dalla storia piena di sofferenze. Oggi noi viviamo insieme come mai era stato possibile prima", si legge nel preambolo della Dichiarazione, che si conclude con la frase: "Noi cittadine e cittadini dell'Unione europea siamo uniti nella nostra fortuna".
Seguono tre brevi capitoli:
"I - Noi realizziamo nell'Unione europea i nostri comuni ideali: per noi al centro vi è l'uomo. La sua dignità è inviolabile. I suoi diritti sono inalienabili. Donne e uomini hanno gli stessi diritti. Noi abbiamo come obiettivo la pace e la libertà, la democrazia e lo stato di diritto, il rispetto reciproco e la responsabilità, il benessere e la sicurezza, la tolleranza e la partecipazione, la giustizia e la solidarietà.
Noi viviamo e operiamo insieme nell'Unione europea in una maniera straordinaria. Ciò si esprime nella convivenza democratica degli stati membri e delle istituzioni europee. L'Unione europea si basa sull'uguaglianza e relazioni solidali. Così rendiamo possibile un giusto equilibrio di interessi fra gli stati membri. Noi preserviamo nell'Unione europea l'autonomia e le molteplici tradizioni dei loro paesi membri. Le frontiere aperte e la vivace varietà di lingue, culture e regioni ci arricchiscono. Molti obiettivi li possiamo raggiungere non da soli ma soltanto insieme. L'Unione europea, gli stati membri e le loro regioni e comuni si dividono i compiti.
II - Noi siamo di fronte a grandi sfide, che non si fermano alle frontiere nazionali. L'Unione europea è la nostra risposta ad esse. Solo insieme possiamo conservare anche in futuro il nostro ideale sociale europeo, per il benessere di tutte le cittadine e i cittadini dell'Unione europea. Questo modello europeo unisce successo economico e responsabilità sociale. Il mercato comune e l'Euro ci rendono forti. In tal modo noi possiamo formare secondo i nostri concetti e valori la crescente interdipendenza dell'economia a livello mondiale e la sempre più intensa competitività sui mercati internazionali. La ricchezza dell'Europa è nel sapere e nella capacità delle sue persone: questa è la chiave per la crescita, l'occupazione e la coesione sociale. Noi combatteremo insieme il terrorismo, la criminalità organizzata e l'immigrazione illegale. I diritti civili e di libertà li difenderemo anche lottando contro i loro nemici. Razzismo e xenofobia non dovranno più avere una chance. Noi ci impegniamo affinchè i conflitti nel mondo vengano risolti pacificamente e le persone non siano vittime di guerre, terrorismo o violenza. L'Unione europea vuole favorire libertà e sviluppo nel mondo. Noi vogliamo reprimere povertà, fame e malattie. in questo vogliamo anche per il futuro assumere un ruolo guida. Noi vogliamo andare avanti insieme nella politica energetica e nella difesa del clima, e dare il nostro contributo affinchè venga scongiurato il mutamento climatico.
III - L'Unione europea vive anche in futuro della sua apertura e della volontà dei suoi paesi membri, e al tempo stesso a consolidare lo sviluppo interno dell'Unione europea. L'Unione europea continuerà a favorire la democrazia, la stabilità e il benessere al di là dei suoi confini. Con l'unità europea è divenuto realtà un sogno delle passate generazioni. La nostra storia ci ammonisce a difendere tale fortuna per le future generazioni. A questo scopo dobbiamo rinnovare di continuo la forma dell'Europa in conformità ai tempi. E per questo oggi, 50 anni dopo la firma dei Trattati di Roma, noi siamo uniti nell'obiettivo di porre l'Unione europea fino alle elezioni del parlamento europeo nel 2009 su una rinnovata base comune. Poichè noi sappiamo: l'Europa è il nostro comune futuro".

Il rapporto annuale EUROJUST

In anteprima la versione inglese del Rapporto 2006 sulle attività di Eurojust (da stetewatch.eu).
La versione italiana sarà presto reperibile sul sito ufficiale: www.eurojust.europa.eu.

La Cassazione interpreta l'art. 18, c. 1, let. r) della legge MAE

Sentenza n. 10544 del 6 marzo 2007 - depositata il 12 marzo 2007(Sezione Sesta Penale, Presidente L. Sansone, Relatore C. Di Casola)
La Corte ha chiarito che l’art. 18, comma 1 lett. r) della legge 22/4/2005 n. 69, secondo il quale la corte d’appello rifiuta la consegna “se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte d’appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno”, non impone sempre e comunque alla Corte d’appello una decisione di rifiuto della consegna del cittadino italiano sol che vi sia una richiesta di espiare la pena in Italia, ma attribuisce invece alla Corte d’appello un ambito di valutazione circa la concreta possibilità di espiazione della pena in Italia. Se da un lato, nulla vieta che il procedimento finalizzato alla decisione sulla richiesta di consegna (art. 17) e il procedimento finalizzato alla definizione del luogo di espiazione della pena (art. 18, lett. “r”) confluiscano in un’unica rapida procedura, è possibile, nel caso in cui vi siano le condizioni per una trattazione unitaria che la decisione in ordine al luogo di espiazione della pena possa essere rimandata alla fase tipica dell’esecuzione della pena.

giovedì, marzo 22, 2007

Il PE approva l'introduzione di sanzioni penali in materia di proprietà intellettuale

Il Parlamento europeo ha approvato il rapporto, relatore l'italiano Nicola Zingaretti (PSE), che, tra l'altro, mira ad introdurre un'articolata serie di sanzioni penali in materia di protezione della proprietà intellettuale.
Commissione e Parlamento sono dunque sulla stessa linea d'onda ed invocano, con forza, l'inclusione di misure penali in strumenti di I pilastro (nel caso di specie si tratta di una direttiva).
Perché la proposta sia definitiva deve ora passare al vaglio del Consiglio, dove sono rappresentati gli Stati membri, che, ad oggi, non sembra partecipare dello stesso entusiasmo dimostrato da dagli altri due soggetti partecipanti del processo legislativo UE.

mercoledì, marzo 14, 2007

Lex mitior: la Corte di Giustizia ci ritorna

La Corte di giustizia in una pronuncia dell'8 marzo scorso (in causa C-45/06) ritorna su nozione e qualificazione del principio della lex mitior in materia sanzionatoria.
Apparentemente nulla di nuovo, la Corte ripete quanto già detto nella ormai celebre sentenza Berlusconi di qualche anno fa, per quanto riguarda l'applicazione del principio in questione in materia di sanzioni penali.
Questa volta il contesto è invece quello classico delle sanzioni amministrative imposte dal regolamento comunitario.
La Corte avrebbe potuto, dunque, riferirsi semplicemente alla propria regola, iscritta nel diritto positivo dell'UE, all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento CE n. 2988/95, ma non si limita a ciò e, nuovamente, ricorda (al punto 32 della sentenza) come quello relativa all'applicazione della sanzione più mite (senza fare nessun riferimento alla materia stricto sensu penale, dunque) sia un principio generale del diritto comunitario ed, in quanto tale, capace d'imporsi negli ordinamenti degli Stati membri.
Tale pronuncia ha un valore particolare (aggiunto potremmo dire) per il nostro paese che in materia di applicabilità del principio di legalità e dei suoi corollari (qual'è la lex mitior) in materia di sanzioni amministrative soffre di una certa schizofrenia.
La legge 689/81 (che determina il quadro generale in materia di sanzioni amministrative), infatti, all'articolo 1 non richiama il principio della lex mitior che risulta non applicabile alle sanzioni amministrative a meno di una espressa previsione contraria.
Al contempo tutte le norme speciali in materia di sanzioni amministrative, dettate per aree particolari, come in materia di sanzioni tributarie, di sanzioni valutarie e per ciò che concerne la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, richiamano il principio in maniera chiara ed inequivoca.
Tale vacuum ha consentito ad oggi alla Corte di cassazione di ritenere inapplicabile il principio della lex mitior tutte le volte che la norma non preveda espressamente l'applicazione.
Appare a chi scrive che tale schizofrenia, che rappresenta certamente un atteggiamento irrazionale dell'ordinamento, possa essere superata facendo diretta applicazione del principio comunitario ribadito dalla Corte di Lussemburgo, o nel caso, rinviando alla Corte costituzionale perché possa trarne le dovute conseguenze. L'attuale art. 117 della Costituzione, infatti, prevede che il nostro ordinamento si adegua alle richieste ed agli obblighi derivanti dal diritto comunitario; nel caso ci troviamo proprio dinanzi ad una ipotesi di irrazionale assenza di coordinamento tra il livello comunitario ed il livello nazionale, oltre che all'interno dello stesso ordinamento nazionale.

venerdì, marzo 09, 2007

MAE: anche il Lord "interpretano conformemente"

Anche l'House of Lord procede ad applicare il mandato di arresto europeo intepretatndo le disposizioni interne in maniera conforme alla decisione quadro.
Ecco l'interessante pronuncia dei Lords:


Dabas v High Court of Justice in Madrid, Spain [2007] UKHL 6HL(E): Lord Bingham of Cornhill, Lord Hope of Craighead, Lord Scott of Foscote, Lord Brown of Eaton-under-Heywood and Lord Mance: 28 February 2007

A European arrest warrant could itself constitute a “certificate” within s 64(2)(b) and (c) of the Extradition Act 2003.The House of Lords (Lord Scott dissenting) so stated when unanimously dismissing an appeal by Moutaz Almallah Dabas from the Divisional Court (Latham LJ and Jack J) [2007] 1 WLR 145 which on 4 May 2006 dismissed his appeal from District Judge Evans, sitting at Bow Street Magistrates’ Court on 17 November 2005, who ordered his extradition to Spain to await trial for the offence of complicity in Islamic terrorism connected with the Madrid train bombings in 2004. The defendant resisted extradition on the principal ground that the arrest warrant did not satisfy s 64(2) of the 2003 Act because it was not accompanied by a certificate as required by s 64(2)(b) and (c). Part 1 of the Act was enacted to give effect to the Council Framework Decision on the European arrest warrant and the surrender procedures between member states (2002/584/JHA; OJ 2002 L 190, p 1) and applied to extradition to category 1 territories which included designated member states, including Spain.LORD BINGHAM OF CORNHILL said that if interpreting s 64(2)(b) and (c) in isolation he would understand the section to require the issue of something amounting to a certification that the conduct described in the warrant fell within the European Framework list (para (b)) and was punishable under the law of the category 1 territory with a custodial term of at least three years (para (c)). But Part 1 of the Act had to be read in the context of the Framework Decision which was intended to simplify and expedite surrender procedures between member states by adopting “a system of free movement of judicial decisions in criminal matters” on the basis of mutual recognition in which a warrant in common form was uniformly acceptable. Framework decisions were binding on member states as to the result to be achieved but left the choice of form and methods to national authorities. While a national court could not interpret a national law contra legem, it had to “do so as far as possible in the light of the wording and purpose of the framework decision in order to achieve its intended result”: see Criminal proceedings against Pupino (Case C-105/03) [2006] QB 83, paras 43, 47. The warrant here met the formal requirements of the Framework Decision, including signature by a judge on behalf of the issuing judicial authority. If it was invalid for lack of separate certification the effect of the Act would be to introduce a requirement not found in the Framework Decision and to impede, to some extent, achievement of its purpose by reintroducing an element of technicality. Happily that was not so: the Spanish judge by signing the warrant gave his authority to and thereby vouched the accuracy of its contents. The warrant was in substance if not in form a certification by him.Lord Hope of Craighead and Lord Brown of Eaton-under-Heywood delivered concurring opinions. Lord Mance agreed. Lord Scott of Foscote delivered an opinion dismissing the appeal on different grounds.

EUROPOL: si esprime il Joint supervisory board

Il Joint Supervisory Board dell'Europol esprime un proprio autorevole parere sulle ipotesi di riforma dell'agenzia UE finalizzata alla cooperazione di polizia.

Conclusioni Dell'Orto

Pronunciate le Conclusioni dell'Avvocato generale Kokott nella causa dell'Orto, C-467/05. Il giudice milanese remittente era riuscito nel non facile compito di mettere assieme una decisione quadro ed un regolamento nel tentativo di risolvere una intricata questione relativa alla restituzione di cose sequestrate.

martedì, marzo 06, 2007

Scommesse: Corte di giustizia travolge Cassazione e Consiglio di Stato

Caso Placanica, sentenza in causa C-338/04

Incompatibili con il diritto comunitario e quindi da eliminare le sanzioni penali applicate dall'Italia alla raccolta di scommesse da parte di intermediari operanti per conto di società straniere: lo ha deciso la Corte di giustizia europea con una sentenza del 6 marzo 2007. La decisione dei giudici europei del Lussemburgo avrà notevoli conseguenze pratiche: la Repubblica italiana non potrà più perseguire penalmente coloro che raccolgono scommesse in Italia per conto di stranieri. Dunque non saranno più perseguibili i tre cittadini italiani che avevano costruito un sito web che consentiva scommesse attraverso il bookmaker Stanley International. Il principio stabilito dai giudici europei è che uno Stato membro non può applicare una sanzione penale per il mancato adempimento di una formalità amministrativa che esso rifiuta o rende impossibile in violazione del diritto comunitario.(06 marzo 2007)

martedì, febbraio 27, 2007

CGCE: Segi e Gestora pro Amnistia, pronunciate le sentenze

Pronunciate le sentenze nei casi C-354/04P e 355/04 P. Si tratta di pronunzie assai rilevanti ed attese. Il dispositivo prevede il rigetto del ricorso ma nelle motivazioni si affacciano delle considerazioni interessanti. Vedi anche il post di DEDP sulle Conclusioni dell'AG Mengozzi.

In estrema sintesi:
1) il ricorso è rigettato;
2) c'è una parte sulla rilevanza delle questioni poste anche per il giudice nazionale (vengono riprese seppur non totalmente le conclusioni di mengozzi);
3) viene riaffermato come le informazioni sui gruppi terroristici provengono (siano fornite) dal livello nazionale (dai governi) e come le decisioni di congelamento siano eseguite dal livello nazionale, per cui è a quel livello che va ricercata la soluzione alla tutela giurisdizionale;
4) un lungo obiter pone il problema della base giuridica. Nel caso di specie sono attaccate delle Posizioni comuni, fonti a cavallo tra il II ed il III Pilastro, finalizzate alla definizione della posizione dell'Unione rispetto a grandi problematiche politiche; probabilmente non si tratta dello strumento normativo adatto ad intervenire su questioni connesse alla lotta al terrorismo con incidenza (ove riscontrata) sulla condizioni dei singoli.
Ove interrogata opportunamente la Corte potrebbe quindi dare una differente qualificazione giuridica alle fonti attaccate al fine di consentirne la judicial review nelle condizioni previste dalle disposizioni del Trattato UE (art. 35).
La Corte si ripropone come regolatore del traffico delle competenze e del controllo circa le basi giuridiche, evitando, ove possibile, di entrare sulle questioni di merito e sui livelli di tutela dei diritti quando farlo appare problematico....

venerdì, febbraio 23, 2007

martedì, febbraio 20, 2007

Il coordinatore UE antiterrosimo richiama al rispetto dei diritti umani

Interessante intervista sul quotidiano Le Monde di Gijs De Vries, coordinatore UE per le politiche antiterrorismo, che richiama l'Occidente al rispetto dei valori dello Stato di diritto. Secondo De Vries Europa ed USA non devono fare quello che i terroristi si aspettano, scendere sul loro piano e condurre una litta nella quale non sia più chiaro qual'è il modello di società che difendiamo. Il link all'articolo.