martedì, novembre 14, 2006

Cause riunite C-354/04 P e C-355/05 P: le conclusioni dell'AG Mengozzi - I "controlimiti" visti da Lussemburgo


Le conclusioni dell'Avvocato generale Mengozzi sollevano delle problematiche assai rilevanti circa l'attuale stadio di evoluzione del quadro UE.
La questione è delle più delicate e complesse.

Il problema è quello delle liste stilate dall'Unione europea con i nominativi degli individui e delle organizzazioni ritenute terroriste.
Si tratta di un atto con valenza giuridica che appare, almeno nella parte derivata dall'ordinamento ONU, insindacabile da un qualsiasi giudice indipendente.

Per la più parte dei casi tali liste sono il frutto della trasposizione e dell'esecuzione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dal suo Committe of sanctions al quale pure sono affidate delle possibilità di revisione delle misure richieste in sede di Consiglio di Sicurezza.
Nel caso di specie l'Europa però è andata ancora più in là, aggiungendo alla lista onusiana una lista di c.d. home made terrorists.

L'atto impugnato è la Posizione comune 2001/931/PESC.
Le posizioni comuni sono notoriamente degli atti di secondo pilastro, adottati dunque dal Consiglio dell'Unione europea in materie attinenti la politica estera e di sicurezza comune.
In questo caso l'atto è di tipo complesso, comprendendo al suo interno anche delle misure chiaramente non riconducibili all'ambito PESC.
Se infatti da un lato si tratta di uno strumento di secondo pilastro (PESC dunque), una parte della Posizione comune si atteggia ad atto (come se fosse una decisione) finalizzato ad espletare degli effetti in materia di Giustizia ed affari interni (GAI).
Su sollecitazione della Spagna, infatti, sono stati introdotti nella Posizione comune alcuni supposti appartenenti all'organizzazione terroristica ETA; di più, si è provveduto ad inserire anche delle organizzazioni ritenute fiancheggiatrici della famosa organizzazione basca.
Rispetto a queste la Posizione comune non fa altro che richiamare l'attenzione delle autorità di polizia e stimolare una maggiore cooperazione nella materia penale e securitaria in generale.
Rispetto a tale documento appaiono non sussistere degli effettivi rimedi giudiziari, in questo modo ponendo dei seri dubbi di compatibilità dell'edificio UE (capace di adottare provvedimenti di tal genere) rispetto a quei diritti e principi fondamentali ritenuti da parecchie giurisdizioni costituzionali, in primis quella tedesca e quella italiana, irrinunciabili.
Una mancanza rispetto a tali principi è da considerarsi idonea, in extremis, anche di provocare una profonda frattura tra gli ordinamenti comunitari e nazionali, rimettendo per tal via in discussione l'acquisita supremazia del diritto sopranazionale di provenienza europea.
In questo contesto l'Avvocato generale giunge ad invocare, per la prima volta in un pronunciamento della giurisidizione comunitaria, la possibile applicazione di controlimiti nazionali alla primazia comunitaria, importando in tal modo nella discussione comunitaria una costruzione giurisprudenziale formatasi a livello di stati membri e contribuendo a scrivere una ulteriore tappa nel dibattito tra le corti supreme europee.

E' proprio al fine di evitare una possibile emersione dei controlimiti che le soluzioni proposte dall'avvocato generale Mengozzi tentano percorrere strade nuove.

Al fine di ovviare all'incompetenza della giurisdizione comunitaria a giudicare della legittimità di atti quali la Posizione comune, Mengozzi giunge a ritenere possibile un sindacato diffuso attribuito a tutti i giudici nazionali rispetto alla legittimità (comunitaria, costituzionale o che altro?) degli atti adottati nel quadro giuridico del secondo e terzo pilastro, in un certo senso seguendo la soluzione che la Corte aveva già ipotizzato nella causa C-50/00 P, UPA.

Tale soluzione appare gravida di rilevanti conseguenze per la coerenza e l'omogeneità dell'intera costruzione europea, lasciando da un parte in piedi tutte le deficienze del controllo giurisdizionale come delineato nel Trattato UE e dall'altro aprendo le porte ad una frammentazione dell'applicazione ed interpretazione delle fonti di II e III pilastro.

L'effettività di queste verrebbe ad essere messa gravemente a repentaglio ove la loro legittimità fosse, infatti, sindacabile da un qualsiasi giudice nazionale, senza nessuna possibilità di intervento nomofilattico della giurisdizione comunitaria.

Probabilmente si sarebbero potute adottare anche altre soluzioni atte a superare la problematica reale sottesa alla causa attualmente affidata alle cure della Grande sezione della Corte di Giustzia delle Comunità europee. (ab)

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