martedì, luglio 19, 2011

MAE: motivo di rifiuto e competenza italiana

Interessante sentenza della Cassazione che chiarisce come il rifiuto della consegna ex art. 18, comma 1 let. p) sia invocabile solo allorquando in concreto ipotizzabile una competenza della giustizia italiana.
Cass. pen. Sez. VI, 25 febbraio 2011, n. 7580

In tema di mandato d'arresto europeo, sussiste il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), della L. n. 69 del 2005, solo quando la consumazione dei reati oggetto del m.a.e. sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio italiano, e le relative condotte, sufficientemente precisate nei loro estremi oggettivi con riferimento a fonti specifiche di prova, siano idonee a fondare una notizia di reato che consenta all'autorità giudiziaria italiana l'immediato e contestuale esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero. (Rigetta, App. Roma, 25/01/2011)

lunedì, luglio 18, 2011

Conclusioni dell'AG in materia di immunità del Parlamentare europeo

Interessanti Conclusioni dell'Avvocato generale JÄÄSKINEN nel procedimento pregiudiziale (in causa C-163/10) attivato dal Tribunale d'Isernia (in un procedimento instauranto dei confronti del parlamentare Patriciello) al fine di comprendere l'estensione della immunità di un parlamentare europeo nel contesto di un processo per diffamazione.
Secondo l'Avvocato generale è fondamentale valutare l'esistenza di un nesso organico tra le opinioni espresse e l'attività parlamentare:

"101. Viceversa, più è intenso il collegamento nel merito con le attività dei membri del Parlamento europeo, più diviene ampia la portata dell’immunità sostanziale loro conferita. Soprattutto, la questione se l’intervento di un parlamentare europeo sui media rientri nell’ambito di applicazione dell’immunità sostanziale deve essere risolta in base a tali criteri. Mi sembra che l’immunità sostanziale debba riguardare le dichiarazioni che fanno direttamente seguito a dibattiti parlamentari che le riproducono o le commentano. Per quanto riguarda invece la partecipazione dei membri del Parlamento a dibattiti elettorali o ad altri dibattiti politici in generale, essi non dovrebbero essere collocati in una posizione giuridica migliore rispetto agli altri partecipanti a tali dibattiti".

"107. Riassumendo, data la natura dell’immunità dei membri del Parlamento, intesa quale immunità dell’Unione indispensabile all’assolvimento dei suoi compiti, gli atti rientranti nel dibattito politico in generale, o con cui il deputato si esprime in quanto garante degli interessi degli elettori a livello nazionale o regionale non possono, alla luce del criterio organico, essere considerati inclusi nell’ambito dell’immunità sostanziale ai sensi dell’art. 8 del Protocollo".

martedì, luglio 12, 2011

Riciclaggio, autoriciclaggio ed obblighi internazionali

Sempre più spesso si sentono autorevoli giuristi predicare contro la 'mollezza' dell'ordinamento interno che non consentirebbe la penalizzazione dell'autoriciclaggio. Importanti espoenti di potenti uffici di procura italiani accusano il nostro legislatore d'essere rimasto l'unico a non punire il c.d. self laundering nonostante espliciti obblighi intrnazionali e dell'Unione europea.


Dell'Europa e delle pene è però nato anche per inserire elementi di conoscenza nel dibattito italiano e sfatare falsi luoghi comuni; quello dell'autoriciclaggio è uno di questi luoghi comuni.

Sono numerosi, infatti, gli ordinamenti dell'UE che non sanzionano penalmente l'autoriciclaggio e non esiste nessun obbligo comunitario a proposito.

Anzi, la prima raccomandazione FATF - l'organismo internazionale che emette raccomandazioni in materia di lotta al riciclaggio, responsabile del'idurimento globale della risposta sanzionatoria a questo odioso (ma spesso più invocato che contestato!) reato -  riconosce agli Stati la possibilità di non contestare l'autoriciclaggio ritenendo l'ipotesi in contrasto con i principi fondamentali di molti Stati membri del forum.

Di seguito citiamo la prima Raccomandazione FATF evidenziando il passaggio relativo all'autoriciclaggio:

Recommendation  1

A. LEGAL SYSTEMS

Scope of the criminal offence of money  laundering

Countries should criminalise money laundering on the basis of the United  Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic  Substances, 1988 (the Vienna Convention) and the United Nations Convention  against Transnational Organized Crime, 2000 (the Palermo Convention).
Countries should apply the crime of money laundering to all serious offences,  with a view to including the widest range of predicate offences. Predicate  offences may be described by reference to all offences, or to a threshold linked  either to a category of serious offences or to the penalty of imprisonment  applicable to the predicate offence (threshold approach), or to a list of  predicate offences, or a combination of these approaches.
Where countries apply a threshold approach, predicate offences should at a  minimum comprise all offences that fall within the category of serious offences  under their national law or should include offences which are punishable by a  maximum penalty of more than one year’s imprisonment or for those countries that  have a minimum threshold for offences in their legal system, predicate offences  should comprise all offences, which are punished by a minimum penalty of more  than six months imprisonment.
Whichever approach is adopted, each country should at a minimum include a  range of offences within each of the designated categories of offences 1.
Predicate offences for money laundering should extend to conduct that  occurred in another country, which constitutes an offence in that country, and  which would have constituted a predicate offence had it occurred domestically.  Countries may provide that the only prerequisite is that the conduct would have  constituted a predicate offence had it occurred domestically.

Countries may provide that the offence of money laundering does not apply to  persons who committed the predicate offence, where this is required by  fundamental principles of their domestic law.

lunedì, luglio 04, 2011

L'AGCOM (o i signori del copyright) vuole il Notice and take down anche in Italia

L'AGCOM propone di applicare anche in Italia il sistema di 'notice and take down' relativo alla rimozione dalla rete dei contenuti ritenuti in violazione del copyright.
Appare abbastanza singolare che l'Autorità (una autorità amministrativa) si scriva le regole e se le applichi a piacimento in un area di grande sensibilità che  tocca numerose garanzie costituzionali e che dunque consentirebbe interventi con ricadute su diritti fondamentali dei cittadini.

Il notice and take down esiste e funziona negli USA ma le garanzie procedurali sono tante e la soglia di intervento  molto alta secondo quanto disposto dal Digital Millennium Copyright Act del 1998.
Se si vuole introdurre questo sistema in Italia bisogna regolarlo di più e meglio, procedimentalizzare, garantire contraddittorio e diritto di difesa e successivamente consentire un veloce e serio vaglio da parte di una Autorità, ma giudiziaria!
Il sistema che si vorrebbe introdurre in Italia mostra dunque profili di criticità quanto al rispetto dell'art. 21 della nostra Costituzione e dell'art. 10 CEDU.

giovedì, giugno 16, 2011

La Commissione rilancia in materia penale a tutela degli interessi finanziari UE

La Commissione ha depositato una Comunicazione (COM (2011) 293) di estremo rilievo per la costruzione di uno spazio penale europeo.
Nella Comunicazione si rappresneta la posizione dell'esecutivo comunitario e si difende la prospettiva dell'adozione di una disciplina comune che consenta maggiori poteri di indagine all'OLAF ed un quadro normativo armonizzato se non unificato a tutela degli interessi finanziari.
Si rilancia dunque una antica battaglia che attraverso la tutela degli interessi finanziari UE vuole determinare un forte rafforzmento del profilo 'penale' dell'Unione.

giovedì, giugno 02, 2011

Cassazione & leale collaborazione tra le parti processuali: la circolazione dei principi in Europa

La Corte di cassazione inizia a richiamare con sempre maggiore frequenza il principio di leale collaborazione (e comunicazione) tra le parti processuali.
Da ultimo in una sentenza di particolare interesse (SSUU 22242/11), nel decidere sulla eccepibilità della omessa notifica ad uno dei difensori in sede di appello camerale, richiama il principio di cooperazione tra le parti e nel caso di specie impone un dovere di comunicazione ai difensori, rinviando anche alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Nulla da eccepire in attesa di pronunce che sappiano sanzionare anche le omissioni di comunicazione (e quante se ne riscontrano nella quotidiana esperienza!) delle procure nei confronti delle difese.

Questo il principio ribadito dalle SSUU: "Nel procedimento camerale l’omessa citazione del codifensore comporta una nullità a regime intermedio, la quale va eccepita prima della deliberazione della sentenza che definisce il grado, senza che rilevi la presenza o meno in udienza dell’imputato o del codifensore ritualmente citato".

giovedì, maggio 05, 2011

Riforma Schengen: la proposta della Commissione

Si tratta di un testo interessante che prova a comunitarizzare "l'Europa senza frontiere", da un lato ampliando le ipotesi di riapposizione dei controlli, dall'altro razionalizzando e creando meccanismi comuni di valutazione e scelta in un ambito nel quale allo stato la Commissione è sprovvista di proprie competenze rimanendo tutto il potere decisionale in capo agli Stati. Il Sistema Schengen infatti è un ambito di cooperazione intergovernativa governato dagli Stati (le critiche all'Europa istituzionale sul punto sono solo propaganda!).  
Tuttosommato ci sembra una buona proposta. Infatti ampliare le ipotesi di sospensione del Trattato lascioandone l'attivazione all'arbitrio degli Stati significherebbe semplicemente distruggere il sistema, ritornando indietro di decenni.

In allegato alla Comunucazione ci sono delle interessanti tabelle che provano a mettere un pò di ordine e di certezze tra i numeri relativi all'immigrazione. Maggiore consapevolezza e dati precisi a volte sono il miglior nemico del populismo immigratorio!

giovedì, aprile 28, 2011

Direttiva rimpatri e Bossi-Fini: la CGUE si pronunzia

La Corte di Lussemburgo risolve l'ipotesi di contrasto tra la direttiva rimpatri e il reato di inottemperanza all'ordine di espulsione previsto dalla normativa italiana sancendo l'incompatibilità della normativa italiana.

Secondo i giudici dell'Unione, nella sentenza in causa C-81/11 PPU:

"La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo".



mercoledì, aprile 06, 2011

Corte costituzionale su applicabilità CEDU

La Corte costituzionale in una importante pronuncia, la n. 80 del 2011, fa il punto circa il rapporto tra CEDU ed ordinamento interno, sostanzialmente sconfessando alcuni pronunciamenti della Giustizia amministrativa i quali militavano nel senso di una diretta applicabilità, nel senso della disapplicazione, delle norme contenute nella Convenzione sui diritti dell'uomo.
Secondo i giudici il diritto di provenienza Consiglio d'Europa non gode dello status del diritto UE quanto alla produzione di effetti nell'ordinamento interno non concentendo la non applicazione di norme interne in cpontrasto con le previsioni CEDU.

martedì, aprile 05, 2011

Lista Falciani, indagini e garanzie processuali: l'esempio parigino

La Corte d'appello di Parigi in una decisione dell'8 febbraio scorso ha dichiarato inutilizzabile la cosiddetta "Lista Falciani" che sta costituendo oggetto di indagine un pò in tutta Europa.
Si tratta di una lista di clienti del colosso bancario HSBC sottratta illegalmente e che le Procure di tutta Europa, Italia compresa (Roma, Milano e Napoli tra le altre) stanno utilizzando per delle indagini di carattere patrimoniale e valutario.
La Corte d'appello parigina però annulla quanto finora fatto dalla magistratura francese facendo decadere gli stessi risultati delle perquisizioni e dei sequestri autorizzati dalla magistratura sulla base di quel documento.
Il ragionamento del Tribunale della libertà parigino è semplice e richiama la nota treoria dell'"albero avvelenato".
Essendo la lista stata sottratta illegalmente e dunque illegalmente acquisita dalla magistratura tutti gli atti compiuti sulla base di quel documento sono da annullare.
Facile ritenere che non sarà la stessa cosa per la magistratura italiana abituata da tanto ad evitare tali "minuzie formalistiche" (basti pensare a quante indagini italiane traggono origine da esposti anonimi nonostante il preciso diviento inserito nel codice di rito).
Chi volesse la decisione dei giudici parigini la può richiedere a Dell'Europa e delle pene.

giovedì, marzo 31, 2011

Responsabilità civile & attività giudiziaria

In questi giorni sono numerose le notizie in circolazione sulla stampa che riguardano la vicenda (sollevata da questo blog) e relative alla responsabilità dello Stato per violazioni del diritto derivanti da decisioni giudiziarie.
Innanzitutto va ribadito come la richiesta dell'UE riguardi una responsabilità dello Stato (ma per regresso anche dei magistrati, come nel sistema della Legge Vassalli) per violazione manifesta del diritto (UE ma sarebbe il caso di estendere l'ipotesi) derivante da decisione giudiziaria definitiva secondo l'ordinamento interno (è ad esempio il caso di decisioni pregiudizievoli derivanti da interpretazioni poi smentite, anche in vicende non connesse, in sede di ricorso dinanzi a Corte costituzionale, giurisdizione UE o Corte di Strasburgo!).
La logica dietro la richiesta è semplice: il mezzo ordinario per riparare errori giudiziari è il normale sistema delle impugnazioni, ma cosa succese se le giurisdizioni (soprattutto quelle di ultima istanza) assumono decisioni errate semmai rifiutandosi di attivare gli strumenti di collaborazione con i diversi giudici delle leggi operanti nel nsotro sistema (Corti costituzionali e Corte di giustizia UE)?

A dispetto dell'eccitato dibattito la questione appare abbastanza semplice. I toni particolari sono probabilmente dovuti ad un rapporto politica-ordine giudiziario assai sensibile da parecchi decenni che potrà solo essere riequilibrato da una ponderata revisione costrituzionale.

Su una cosa però questo blog non può non prendere posizione.
Alcune delle critiche alla revisione del sistema della responsabilità sono irricevibili perchè si fondano su un equivoco di fondo.
Le limitazioni alla responsabilità dei giudici (come l'interposizione dello Stato o la limitazione a casi di dolo e colpa grave o manifesta violazione del diritto) sono accettabili se e nella misura in cui tutelano l'esercizio della giurisdizione e non possono essere invocate (e non lo sono in quasi tutti i sistemi civili) per i titolari del potere di esercizio e conduzione dell'azione penale per i quali il regime della responsabilità andrebbe equiparato a quello di ogni altro funzionario pubblico (vedi su tutti l'esempio tedesco che prevede sostanziale immunità personale dei giudici e responsabilità piena dei PM!).

Il dibattito italiano sul tema appare sostanzialmente falsato da una carriera unica tra PM e giudici ormai indifendibile dal punto di vista della Costituzione ma anche e soprattutto degli standard internazionali relativi alla organizzazione dei sistemi giudiziari.
E' quello della separazione il vero punto nodale della intera vicenda, senza una vera e sostanziale distinzione di funzioni, carriere ed ordinamento tra accusa e giurisdizione ogni avanzamento pare difficile.

ps
Il dibattito italiano pare poi non essere sufficientemente consapevole che essenziale ad un ordinato funzionamento del sistema giudiziario è anche il modello di azione disciplinare che allo stato pare assai carente per giudici, Pm ed avvocati!

lunedì, marzo 28, 2011

Secondo il Tribunale costituzionale tedesco se lo Stato non riesce a garantire una detenzione dignitosa il detenuto va rilasciato



Due persone, rinchiuse per 23 ore in una cella di 8 metri quadrati con annessa toilette non separata: una detenzione in simili condizioni lede la dignità umana. Così ha stabilito il I Senato del Tribunale costituzionale tedesca (Bverfg) il 9 marzo nella procedura 1 BVR 409/09. Ma la sentenza sorprende soprattutto per l’osservazione aggiuntiva: se, per motivi di sovraffollamento non è possibile garantire una detenzione rispettosa della dignità umana, all’occorrenza i detenuti devono essere rilasciati.

Il caso riguardava un ex detenuto del Nord Reno-Westfalia, che ha vissuto 23 ore al giorno per 151 giorni in una cella di 8 mq con il gabinetto diviso da un paravento ma senza aerazione; con lui un secondo detenuto - sempre diverso. La doccia gli spettava solo due volte alla settimana, i suoi compagni di cella erano per lo più fumatori, sicché l’ambiente diventava un mix insopportabile di fumo, odori corporali e puzzo di gabinetto. La sua richiesta d’essere trasferito in una cella singola venne respinta. Date queste condizioni, l’uomo ha chiesto un risarcimento pecuniario alla Regione, ma senza successo. Ora, la Corte costituzionale federale gli ha dato ragione: le condizioni in cui ha vissuto giustificano la richiesta di un indennizzo.

Secondo i giudici di Karlsruhe, la superficie minima è di 6 - 7 metri quadrati per recluso. Qualora non sia possibile garantire una sistemazione umanamente dignitosa, si deve arrivare anche a liberare i detenuti. In certi casi, lo Stato ha il dovere “di rinunciare all’esecuzione della condanna”. I detenuti potrebbero quindi “richiedere l’interruzione, oppure il rinvio della pena”.
 
Anche la Germania va verso le liste di attesa come già alcuni paesi scandinavi?
 
In Italia invece tanta apatia nonostante che il nostro paese sia stato già più volte condannato dalla Corte di Strasburgo per le condizioni di detenzione non dignitose; una presa di coscienza della condizone nelle carceri forse sarebbe necessaria anche nella nostra giurisdizione.

giovedì, marzo 24, 2011

Rimpatrio clandestini: le questioni della Cassazione alla CGUE

SICUREZZA PUBBLICA – IMMIGRAZIONE CLANDESTINA - DIRETTIVA 2008/115/CE - INTERPRETAZIONE - RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA


La prima sezione della Corte di cassazione ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, e con applicazione del procedimento d’urgenza, su una serie di questioni di interpretazione degli articoli 2, par. 2, lett. b); 7, par. 1 e 4; 8, par. 1 e 4; 15, par. 1, 4, 5 e 6, della Direttiva 2008/115/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare). La Corte di giustizia è stata chiamata, in particolare, a chiarire: (a) se gli artt. 7 (par. 1 e 4), 8 (par. 1, 3 e 4) e 15 (par. 1) della Direttiva vadano interpretati nel senso che è precluso allo Stato membro, invertendo le priorità e l’ordine procedurale indicato dalle predette disposizioni, intimare allo straniero irregolare di lasciare il territorio nazionale quando non sia possibile dar corso all’allontanamento coattivo, immediato o previo trattenimento; (b) se l’art. 15, par. 1, 4, 5 e 6 della Direttiva, vadano quindi interpretati nel senso che è precluso allo Stato membro far conseguire all’ingiustificata mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio volontario, e per questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di delitto, con una sanzione detentiva (la reclusione) quantitativamente superiore (fino a dieci volte) rispetto al già esaurito, od oggettivamente impossibile, trattenimento ai fini di allontanamento; (c) se l’art. 2, par. 2, lett. b), della Direttiva possa essere interpretato, alla luce dell’art. 8 della stessa Direttiva e degli ambiti della politica comune individuati dall’art. 79 del Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE), nel senso che sia sufficiente che lo Stato membro decida di configurare come reato la mancata cooperazione dello straniero al suo rimpatrio volontario, perché la Direttiva non trovi applicazione; (d) se gli artt. 2 (par. 2, lett. b) e 15 (par. 4, 5 e 6) della Direttiva vadano, all’inverso, interpretati, anche alla luce dell’art. 5 della Convenzione EDU, nel senso che essi siano d’ostacolo alla sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non sia oggettivamente possibile, o non sia più possibile, il trattenimento, ad una spirale di intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della libertà che dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimazioni; (e) se, conclusivamente, anche alla luce del decimo “considerando”, del previgente art. 23 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS), delle raccomandazioni e degli orientamenti richiamati in premessa dalla Direttiva e dell’art. 5 della Convenzione EDU, sia possibile affermare che gli artt. 7 (par. 1 e 4), 8 (par. 1, 3 e 4) e 15 (par. 1, 4, 5 e 6) della Direttiva conferiscono valore di regola ai principi che la restrizione della libertà ai fini del rimpatrio va considerata alla stregua di extrema ratio, e che nessuna misura detentiva è giustificata se collegata ad una procedura espulsiva in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva ragionevole di rimpatrio.


Ordinanza n. 11050 del 18 febbraio 2011 - depositata l'8 marzo 2011 (Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore E. Iannelli)



domenica, marzo 20, 2011

Sulla riforma costituzionale della giustizia (II)

Continuando nella rassegna di opinioni ed informazioni relative alla proposta di riforma costituzionale della Giustizia riportiamo l'opinione (che Dell'Europa e delle pene condivide!) di uno storico esponente di Magistratura Democratica: Nello Rossi.
Tra l'altro cogliamo l'occasione per ricordare come l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento è anche un obbligo internazionale (e dunque costoituzionale) essendo ale principio inserito nel Patto internazionale sui diritto civili e politici elabporatop in sede onusiana (art. 14).

Dal Corsera del 18.11.11
ROMA - La voce del procuratore aggiunto di Roma Nello Rossi è molto ascoltata all' interno di Magistratura democratica (la corrente di sinistra dei magistrati) e lui come in passato, quando era consigliere del Csm, ripete che nei momenti difficili bisogna «sapersi sporcare le mani senza cedere alla tentazione dell' immobilismo». Bisogna «avere coraggio». Anche accettando, «con un paio di corollari sulla prescrizione e sulla collegialità del giudice», la proposta di un «interlocutore ostile» come Silvio Berlusconi che ha rilanciato l' inappellabilità delle sentenze di primo grado. Berlusconi dice: se un giudice indipendente ti assolve in primo grado la partita deve finire lì. Condivide? «La inappellabilità delle sentenze di assoluzione è una scelta giusta. L' ho detto dieci anni fa, assai prima della legge Pecorella, e lo ripeto ora».

Quindi è giusto impedire alla pubblica accusa di fare appello. «In termini di principio, la questione è chiarissima. Se un imputato può essere condannato solo quando la sua colpevolezza è provata "al di là di ogni ragionevole dubbio", come si può negare che una sentenza di assoluzione in primo grado attesti in modo concretissimo che un giudice si è già convinto della innocenza o almeno ha già concretamente dubitato della colpevolezza dell' imputato?». E se il giudice, quel giorno, ha bevuto? «E allora la sentenza di assoluzione è illogica e contraddittoria e in questo caso è la Corte di Cassazione che deve annullarla».

Con quale frequenza i pm vanno in appello? «Gli appelli del pm sono assai pochi. La strada da imboccare è un' altra: valorizzare al massimo il processo di primo grado con la prova che si forma nel contraddittorio». A quali condizioni? «Con 2 indispensabili corollari: aumentare il numero di reati su cui giudica un collegio ed agganciare la prescrizione solo al primo grado. La prescrizione dovrebbe correre sin quando lo Stato tiene sotto processo un individuo. Se è l' imputato che chiede l' appello si va oltre la prescrizione». La Consulta ha già bocciato la legge Pecorella. «Si potrebbe riproporre l' inappellabilità con legge costituzionale. E poi la parità delle parti non mi sembra un argomento insormontabile. E' difficile mettere sullo stesso piano l' imputato che soffre il processo ed un ufficio che può appellare burocraticamente». Perché il premier ha rilanciato l' inappellabilità? «Non so se serve a Berlusconi e non mi interessa neppure. Come ha scritto Fernando Braudel "dirigere i propri pensieri contro qualcuno significa rimanere nella sua orbita". E non ce lo possiamo più permettere».

Dino Martirano


Chi è Nello Rossi: 62 anni, già consigliere del Csm ed ex segretario dell' Associazione nazionale magistrati, è procuratore aggiunto di Roma e appartiene alla corrente di Magistratura democratica

giovedì, marzo 17, 2011

Riforma della giustizia e visione comparata: responsabilità disciplinare

Questo blog è a favore di una ampia (e forse per questo, ahinoi, velleitaria in questo paese!) riforma della Giustizia, a partire da separazione delle carriere, nuovo procedimento disciplinare sino ad un nuovo modello di reclutamento dei magistrati ed ad un nuovo approccio in materia di responsabilità dello stato e dei funzionari pubblici che sappia contemperare indipendenza nel giudizio e tutela dei diritti.

Su questi punti appare utile un confronto con altre esperienze; per questo proveremo a diffondere e suggerire documenti utili all'approfondimento.
Iniziamo col segnalare un dossier della Camera sulla responsabilità disciplinare dei magistrati in alcune esperienze europee:
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/MLC16007.htm

mercoledì, marzo 16, 2011

Ancora in materia di giochi d'azzardo

Nuova interessante pronuncia della CGUE in materia di giochi d'azzardo. Questa volta l'attenzione del giudice europeo si appunta sulla legislazione austriaca.
Secondo la Corte, in causa C-64/08:

1) L’art. 43 CE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che limita la gestione dei giochi d’azzardo nelle case da gioco esclusivamente agli operatori che abbiano la loro sede nel territorio di tale Stato membro.


2) L’obbligo di trasparenza derivante dagli artt. 43 CE e 49 CE, nonché dai principi di parità di trattamento e di non discriminazione a causa della nazionalità, osta all’attribuzione, senza alcuna apertura alla concorrenza, della totalità delle concessioni relative alla gestione delle case da gioco nel territorio di uno Stato membro.



lunedì, marzo 14, 2011

Inottemperanza dello straniero: anche la Cassazione rinvia alla CGUE



La prima sezione penale della Corte suprema di Cassazione, nel procedimento a carico di Demba Ngagne, in esito all’udienza pubblica dell'8 marzo 2011, ha deliberato di proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea in merito alla direttiva 2008/115/CE, del 16 dicembre 2008, recante «norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

Nel caso di specie, il Procuratore generale presso la Corte ha proposto richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza di condanna del ricorrente per il delitto di cui all’art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante dalle modifiche introdotte ex art. 1, comma 22, lettera m) della legge15 luglio 2009, n. 94 (approvata in pendenza del termine per l'adeguamento della normativa interna alla direttiva). La richiesta di annullamento è stata formulata per la ritenuta insussistenza del fatto ascritto al ricorrente, sul presupposto che la disciplina interna in materia di inottemperanza all’ordine di allontanamento contrasti con la citata direttiva.

La Cassazione, come detto, ha sollecitato la Corte europea affinché si pronunci in via pregiudiziale sulle questioni di interpretazione dell’art. 2, par. 2, lett. b), dell’art. 7, par. 1 e 4, dell’art. 8, par. 1 e 4, dell’art. 15, par. 1, 4, 5, 6 della suddetta direttiva.

Cass. pen., sez. I, 8.3.2011, Pres. Chieffi, Rel. Di Tomassi, Ric. Ngagne

sabato, febbraio 26, 2011

Due o tre brevi considerazioni sulla direttiva rimpatri e i suoi effetti nell'ordinamento interno

La direttiva rimpatri (2008/115/CE) ha visto scadere il termine per la trasposizione lo scorso 24 dicembre. Da allora la direttiva è invocabile (ed applicabile) nei sistemi giudiziari e dinanzi alle Autorità amministrative dei paesi che non l'hanno ancora trasposta, almeno nelle sue parti idonee alla immediata applicazione.
La direttiva di per sè non contiene obblighi di penalizzazione nè di depenalizzazione (come pure in astratto, e nonostante le varie tesi che si susseguono in questi giorni, potrebbe), acendo una posizione piuttosto agnostica per quanto riguarda le potestà sanzionatorie penali degli Stati membri.
In secondo luogo la direttiva si applica solo ai soggetti già presenti sul territorio degli Stati UE, non estendendosi il suo campo di applicazione ai soggetti in fase di ingresso nello spazio UE.
La direttiva garantisce, però, alcuni diritti minimi ai cirttadini dei paesi terzi sottoposti a procedure di rimpatrio.
Non molti, non essenso il tenore politico e giuridico della direttiva particolarmente garantista (vedi l'amplissimo termine di detenzione amministrativa dalla stessa consentito).

E' probabile che la direttiva non consenta la carcerizzazione di soggetti rispetto ai quali si sia adottato un ordine di abbandonare il terruitorio dello Stato non conforme alla disciplina della direttiva in materia di rimpatrio volontario (o comunque ai termini della stessa disciplina UE).
E' sicuro che la direttiva non consenta in via ordinaria l'accompagnamento coatto dei cittadini extracomunuitari nei loro paesi di origine.
E' sicuro che conceda a questi un termine per il ritorno volontario che vada da un minimo di 7 ad un massimo (estensibile) di 30 giorni.
E' certo che la direttiva riduca il termine per il divieto di reingresso nel territorio dell'Unione in maniera considerevole rispetto alla attuale disciplina italiana (max 5 anni in genere).
In breve, la direttiva, in un quadro come duicevamo non particolarmente garantista, prova a razionalizzare le procedure di rimpatrio ed espulsione introducendo alcuni diritti minimi.
E' chiaro che le norme della direttiva, in primis quelle in questa sede citate, sono direttamente applicabili e direttamente vincolanti per i giudici interni e per la amministrazione dipendente dal Ministero dell'Interno.
Ciò nonostante e nonostrante le numerose pronunce giudiziarie che si rincorrono in giro per l'Italia alla ricerca di interpretazioni non sempre estremamente convincenti, le Prefetture e le Questure italiane predispongono ancora gli accompagnamenti coatti col beneplacito dei Giudici di pace sui quali è stata scaricata una immane responsabilità, come comprovato dal provvedimento predisposto dalla Questura di Caserta che Dell'Europa e delle pene mette qui a disposizione.

lunedì, gennaio 31, 2011

Disciplina dell'immigrazione, reato di inottemperanza e diritto dell'Unione europea

Rinviamo ad una interessante pronunzia di un giudice cagliaritano in materia di disapplicazione della norma penale che sanziona l'inottemperanza all'ordine di espulsione emanato dal Prefetto, per contrasto con la dirfettiva 2008/115/CE non ancora recepita nel nostro ordinamento. Si tratta di questione interessante risolta in via disapplicativa dal Tribunale sardo; probabilmente non si tratta dell'unica soluzione possibile, forse nemmeno della più corretta.

Tribunale di Cagliari, 14 gennaio 2011 (sent.), Giud. Renoldi

STRANIERI – INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE – Direttiva 2008/115/CE – Norme della direttiva che disciplinano il procedimento amministrativo di rimpatrio – Effetti diretti – Sussistenza – Contrasto di tali norme con le disposizioni del t.u. imm. che disciplinano il procedimento amministrativo di espulsione (artt. 13 e 14) – Sussistenza – Illegittimità sopravvenuta dopo la scadenza del termine di attuazione della direttiva dei provvedimenti emanati nell'ambito del procedimento amministrativo di espulsione prima di tale termine – Sussistenza – Disapplicazione dei provvedimenti stessi da parte del giudice penale – Delitto di inottemperanza all'ordine di allontanamento – Insussistenza del fatto di reato


In ordine alla disciplina prevista dall'art. 14 T.U. D. Lgs. n. 286/1998, il decreto prefettizio e l'ordine questorile emessi prima della scadenza del termine per l'attuazione della direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008, pur legittimamente assunti, devono essere disapplicati a seguito del sopravvenuto contrasto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo di espulsione (contenute in particolare negli artt. 13 e 14 T.U. immigrazione) con le disposizioni pertinenti della direttiva, a cui devono riconoscersi effetti diretti, trattandosi di norme chiare, precise e incondizionate, dalle quali discende un effetto giuridico favorevole per lo straniero nei confronti dello Stato inadempiente

venerdì, gennaio 28, 2011

CGUE: libera circolazione e limiti alla tutela rafforzata

La Corte di giustizia (Grande sezione) si è pronunziata in materia di libera circolazione (attuazione della direttiva 2004/38/CE) e limiti alla tutela dei cittadini UE determinata da motivi imperativi di sicurezza pubblica.
Secondo la Corte, in causa C-145/09:

1) L’art. 28, n. 3, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che, per stabilire se un cittadino dell’Unione abbia soggiornato nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti la decisione di allontanamento, criterio determinante per la concessione della protezione rafforzata accordata da tale disposizione, occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti in ciascun caso di specie, in particolare la durata di ciascuna delle assenze dell’interessato dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, nonché le ragioni che hanno indotto l’interessato a lasciare tale Stato membro e che possono determinare se dette assenze comportino o meno lo spostamento verso un altro Stato del centro dei suoi interessi personali, familiari o professionali.



2) Qualora il giudice del rinvio accerti che il cittadino dell’Unione di cui trattasi beneficia della protezione dell’art. 28, n. 3, della direttiva 2004/38, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale può rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» che possono giustificare un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell’Unione che ha soggiornato nello Stato membro ospitante durante i precedenti dieci anni. Qualora il giudice del rinvio accerti che il cittadino dell’Unione di cui trattasi beneficia della protezione dell’art. 28, n. 2, della direttiva 2004/38, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale rientra nella nozione di «gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».