domenica, dicembre 25, 2011

Fiscal Compact: la bozza del nuovo Trattato europeo in materia di Unione monetaria

Europapenale mette a disposizione dei suoi lettori il testo della bozza su cui gli sperti nazionali ed europei stanno lavorando.
E' il progetto di nuovo Trattato (c.d Fiscal Compact) che dovrebbe fornire un quadro giuridico più stringente all'Unione fiscale e onetaria europea.

martedì, dicembre 06, 2011

CGUE: No al carcere per l'immigrato da allontanare

La Corte di giustizia UE sipronuncia su un rinvio pregiudizuiale della Corte di appello di Parigi, in causa C-329/11, stabilendo che, ai sensi della direttiva 2008/115/CE, la detenzione dell'immigrato irregolare nel corso della procedura di allontanamento è possibile solo quale extrema ratio.

Il carcere inflitto all'immigrato irregolare, durante la procedura di rimpatrio, è in contrasto con il diritto comunitario. A meno che l'allontanamento non rischi di essere compromesso. Con la sentenza C-329 la Corte di Lussemburgo, in composizione collegiale, ha chiarito che la custodia in carcere per lo straniero che non rispetta l'ordine di allontanamento deve essere considerata un'estrema ratio e non può essere la regola. I giudici dell'Unione europea, sono stati chiamati in causa dalla Corte d'Appello di Parigi per pronunciarsi sulla legittimità del trattenimento in prigione, adottato nei confronti di un cittadino armeno. Alla base del provvedimento un doppio no dello straniero sia all'obbligo di partenza volontaria, entro un mese dalla decisione del prefetto, sia al decreto di allontanamento coattivo alla frontiera. Due rifiuti che avevano fatto scattare il fermo di polizia. La Grande chambre precisa, in proposito, che il trattenimento in carcere, adottato per default, non aiuta a raggiungere lo scopo della direttiva 2008/115/Ce che è appunto quello del rimpatrio. La giusta strada da percorre va ricercata nelle tappe, previste dagli articoli 7 e 8 della direttiva, che indicano, per gradi, la partenza volontaria e l'allontanamento. La direttiva non esclude però, con l'articolo 15, il trattenimento. Strumento che diventa possibile solo quando tutte le misure meno coercitive si sono dimostrate inefficaci e esiste il rischio concreto di compromettere l'allontanamento dello straniero irregolare, per il pericolo di fuga o perché il cittadino del paese terzo ostacola il rimpatrio. Il trattenimento incarcere, specifica comunque la sentenza, deve essere il più breve possibile e non superare in ogni caso i 18 mesi. La Corte di giustizia cambia però idea sulla legittimità, esclusa in passato, di una norma che prevede il reato di clandestinità, considerandola in linea con il diritto comunitario. Possibile dunque infliggere sanzioni penali agli irregolari ma nel rispetto dei diritti fondamantali.

giovedì, novembre 24, 2011

Responsabilità civile giudici e diritto UE: accertata l'infrazione

Ed infine i giudici di Lussemburgo danno ragione a Dell'Europa e delle pene che è all'origine della procedura di infrazione.
La Corte di Lussemburgo accerta l'illegittimità comunitaria (o UE) della legge 117/88 che aveva malamente dato esecuzione al detatto referendario in materia di responsabilità civile dei magistrati. La sentenza della Corte, invero, interviene su iopotesi di responsabilità dello Stato per violazioni del diritto UE determinate dall'attività dei magistrati ma del resto la stessa Legge 117 del 1988 interveniva introducendo una responsabilità dello Stato. Dunque ora non ci sono più alibi e la legge italiana va cambiata!

La sentenza emessa in causa C-379/10 è chiara: bocciato il sistema italiano sulla responsabilità civile dei giudici, nei casi di applicazione del diritto Ue. Strada spianata  a un allargamento della possibilità di ottenere un risarcimento dei danni dovuto dallo Stato per errori nell’attuazione del diritto comunitario commessi da giudici di ultima istanza. Con effetti che, però, potrebbero andare al di là dell’applicazione del diritto dell’Unione.

La legge 117/88 va cambiata
Pur tra qualche distinguo, la Corte di giustizia, nella sentenza di oggi (causa C-379/10), che ha preso il via da un procedura d’infrazione della Commissione, lancia un messaggio chiaro: la legge 117/88 sulla responsabilità civile dei giudici deve essere cambiata perché frena la corretta applicazione del diritto Ue e limita in modo ingiustificato la responsabilità dello Stato che, con i suoi organi giurisdizionali, viola il diritto comunitario.

Il ricorso parte dalla Commissione
Accolto così in pieno, da Lussemburgo, il ricorso della Commissione europea che si era rivolta agli eurogiudici chiedendo di condannare l’Italia che, con la legge 117/88, ha escluso la responsabilità dello Stato per i danni derivanti da un’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e prove e per aver limitato, negli altri casi, tale responsabilità unicamente all’ipotesi di dolo e colpa grave, con inevitabili limitazioni nelle azioni di risarcimento dei singoli per violazioni del diritto Ue.

Per la Corte, la legge 13 aprile 1988 n. 117 sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può essere considerata compatibile con il diritto Ue perché comprime la responsabilità dello Stato. Con un effetto negativo sull’azionabilità del diritto dell’Unione e, in via indiretta, sul primato del diritto comunitario rispetto all’ordinamento interno.

La sentenza preparatoria
Avvisaglie che questa sarebbe stata la conclusione della Corte erano già rintracciabili nella sentenza Traghetti del Mediterraneo (causa C-173/03) con la quale gli eurogiudici avevano già spazzato via i paletti posti dalla legge n. 117, stabilendo la responsabilità degli Stati per violazione provocata da organi giurisdizionali di ultimo grado nell’applicazione del diritto Ue e l’obbligo per i Paesi membri di risarcire i danni arrecati ai singoli, considerando inammissibile ogni restrizione a questo principio.

Le conseguenze
La pronuncia di oggi che già comporta una disapplicazione della normativa interna da parte dei giudici nazionali, impone anche al legislatore italiano di mettere mano alla legge n. 117 che dovrà essere modificata: la mancata esecuzione della sentenza potrebbe causare un nuovo ricorso della Commissione con l’applicazione di una sanzione pecuniaria all’Italia. La nuova legge, quindi, stando alle indicazione di Lussemburgo, dovrà consentire un risarcimento per violazione del diritto Ue da parte degli organi giurisdizionali anche nei casi di errori di interpretazione o dovuti alla valutazione dei fatti e delle prove. Da eliminare anche il limite soggettivo fissato nella legge n. 117/88 che oggi impone la dimostrazione del dolo e della colpa grave a carico di chi avvia l’azione di risarcimento. Una condizione supplementare, quella prevista dalla legge italiana, che fa scattare l’azione di responsabilità solo in caso di intenzionalità della violazione, con una consequenziale restrizione dell’ambito di applicazione della responsabilità extracontrattuale. Che, invece, precisa la Corte, sussiste in tutti i casi di diritti attribuiti ai singoli e di violazione manifesta del diritto comunitario.

Ma gli effetti potrebbero non essere circoscritti ai casi di applicazione del diritto Ue. E’ vero, infatti, che la sentenza della Corte impone una modifica della legge nella sola parte in cui essa incide negativamente sull’applicazione del diritto comunitario, ma lasciare in piedi un meccanismo di responsabilità dello Stato che stabilisce l’obbligo di dimostrare la colpa grave o il dolo nei soli casi in cui l’autorità giurisdizionale debba applicare il diritto interno e rimuovere questo requisito nei casi di applicazione del diritto dell’Unione comporta una sorta di discriminazione a rovescio, vietata nel nostro ordinamento.

lunedì, novembre 14, 2011

Corte di giustizia: diffamazione e foro competente

Interessante pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione (in causa C-509/09) in materia di individuazione del giudice competente nelle cause di risarcimento di danni derivanti dalla diffusione di notizie dal carattere diffamatorio via internet.
La Corte sulla base delle norme UE relative alla prestazione di servizi di commercio elettronico ed al regolamento sulla competenze nelle liti civili e commerciali offre una imporante ricostruzione dello stato del diritto UE elaborando una interpretazione particolarmente garantista a vantaggio dell'accesso alla giustizia delle vittime. Il tenore della decisione della Grande sezione della Corte UE è il seguente:
L’art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d’interessi. In luogo di un’azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.

2) L’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che esso non impone un recepimento in forma di norma specifica di conflitto. Nondimeno, per quanto attiene all’ambito regolamentato, gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dall’art. 3, n. 4, della direttiva 2000/31, il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.

giovedì, ottobre 20, 2011

Interessante Report dell'OLAF

Reso disponibile dalla Commissione il report annuale per il 2011 dell'OLAF, l'organismo anti frode dell'UE oggi diretto dall'ex magistrato italiano G. Kessler.
Numerosi gli spunti di interesse contenuti nel documento scaricabile qui.

martedì, ottobre 11, 2011

Strasburgo uber alles secondo la Cassazione

Il giudice nazionale ha l’obbligo di conformarsi alla sentenza della Corte dei diritti dell’Uomo anche se questa riguarda una causa sulla quale non c’è stata ancora una decisione definitiva.


La Cassazione “supera” La Corte costituzionale -
La terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 19985, fa compiere un balzo in avanti alla Corte di Strasburgo - anche rispetto alla posizione presa dalla Consulta con le sentenze 348 e 349 del 2007 - ai quali il giudice interno deve “cedere il passo” allineandosi a quanto stabilito nel dispositivo della sua sentenza. Un’interpretazione in favore della disapplicazione diretta delle norme in contrasto con la Convenzione fatta in nome dell’identità di beni protetti anche dalla Costituzione italiana.


Il dovere di allinearsi -
L’occasione per affermare il dovere delle nostre toghe di non discostarsi da quanto deciso a Strasburgo, limitatamente al motivo del contendere, è arrivata con la causa che ha visto opporsi un ex parlamentare Ds e un candidato accusato dal politico, in un intervista sul quotidiano Il Messaggero, di essere un trasformista passato attraverso vari schieramenti. Pronta era scattata la querela per diffamazione e, dopo il primo grado con un verdetto sfavorevole, anche il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’Uomo. Alla Cedu il ricorrente aveva chiesto di dichiarare l’inapplicabilità dell’articolo 68 della Costituzione che consente ai parlamentari di farsi scudo con l’immunità per le dichiarazioni fatte nell’esercizio delle loro funzioni. Ombrello che Strasburgo aveva negato, classificando la “querelle” come una vicenda che riguardava due privati cittadini. Entrando nel merito, però, i giudici della Cedu avevano escluso anche la diffamazione, considerando le espressioni “incriminate” come il legittimo esercizio del diritto di critica politica.


L’applicabilità del dispositivo -
La Corte di cassazione afferma la piena e immediata applicabilità della decisione per quanto riguarda l’insindacabilità, ovvero della questione affrontata direttamente dalla Cedu, mentre non considera il giudice vincolato a recepire la scelta fatta sulla questione trattata solo incidentalmente da Strasburgo perché oggetto di un ricorso autonomo. Gli ermellini sottolineano dunque gli effetti precettivi immediatamente assimilabili al giudicato delle sentenze Cedu per il giudice che è al momento il destinatario dell’obbligo giuridico. La Corte di Strasburgo – afferma, infatti, la terza sezione – nel dichiarare la violazione della Convenzione in merito a un diritto individuale dà vita a un principio generale che vincola tutti i sistemi giuridici aderenti al Consiglio d’Europa.

venerdì, ottobre 07, 2011

Spazio giudiziario europeo, fiducia reciproca e detenzione

Interessante documento della Commissione europea di riflessione e consultazione in materia di cooperazione penale e detenzione.
Anche il settore della detenzione, preliminare e definitiva, ha bisogno di nuovi strumenti che consentano di accrescere la fiducia reciproca tra gli Stati membri; tale fiducia reciproca non può prescindere, però, da una maggiore conoscenza dei sistemi nazionali e dalla redazione, che si auspica in sede politica, di norme e garanzie minime anche in materia di detenzione.
Questo libro verde si inserisce nel contesto italiano nel quale è in corso una profonda riflessione sulla detenzione e sulle condizioni di detenzione garantite dalla Repubblica, spesso indegne di un paese civile.

Il testo italiano del libro verde è scaricabile qui.

mercoledì, settembre 07, 2011

Immunità parlamentari europei: la Corte fornisce una interpretazione restrittiva

La Corte di giustizia si è pronunciata sul rinvio prodotto nel caso giudiziario che vede coinvolto un parlamentare europeo eletto in Italia fornendo una interpretazione assai restrittiva della immunità dei parlamentari europei e lasciando al giudice nazionale, anche ove vi fosse contrasto col voto del Parlamento europeo (voto qualificato come parere senza effetto vincolante), la valutazione del nesso pertinenziale tra le dichiarazioni del parlamenatre e l'esercizio dell'attività parlamentare.
Secondo la Corte, in causa C-163/10:

"L’art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, deve essere interpretato nel senso che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell’interessato per il reato di calunnia, costituisce un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari beneficiante dell’immunità prevista dalla citata disposizione soltanto nel caso in cui essa corrisponda ad una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l’esercizio di funzioni siffatte. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tali presupposti risultino soddisfatti nella causa principale".

E' chiaro che tale decisione scarica una serie di responsabilità sul giudice nazionale lasciando il politico sprovvisto di quell'ulteriore tutela che in Italia sarebbe costituita dalla possibilità di ricorrere al conflitto di attribuzione tra poteri dello stato.
Si tratta di una sentenza assai rilevante!

venerdì, agosto 26, 2011

Detenzione preventiva e diritti umani: l'accusa di Hammemberg

Il 18 agosto mentre molti erano in vacanza ed in Italia era nel pieno la campagna di Marco Pannella, autorevolmente sostenuta dal Presidente della Repubblica, sulla inaccettabile situazione delle carceri e per un dibattito pubblico a favore di un provvedimento generale di amnistia, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Hammemberg, rilasciava una nota con la quale fortemente stigmatizzava il ricorso eccessivo alla deternzione preventiva. Notando come le percebtuali più alte sono proprio quelle italiane!
L'utilizzo più massiccio della detenzione preventiva in Europa (in quella allargata del Consiglio!) è quello italiano, ove circa uil 42% dei carcerati sono in attesa di giudizio.
Recente è anche un interessante studio della Open Society Foundation circa i costi sociali della carcerazione preventiva.
Sarebbe necessario ed auspicabile in Italia un grande dibattito pubblico sulla pena, la sua funzione e le condizioni di esecuzione; l'attuale situazione rende infatti la nostra giustizia ignominiosa agli occhi dell'Europa e in paese violazione degli stessi obblighi costituzionali.

mercoledì, agosto 03, 2011

Recepita la direttiva UE sulla tutela penale dell'ambiente

La prima storica direttiva UE finalizzata a prevedere obblighi europei di tutelapenale dell'ambiente è stata recepita con decreto legislativo dalla Repubblica italiana. Le carenze della nromativa di recepimento sono ampie e sicuramente sarà necessario reintervenire con un adeguamento organico della materia che questa direttiva, in fondo, faceva auspicare.

È stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 1° agosto 2011 n. 177, il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121, recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". L’entrata in vigore del provvedimento - che introduce due nuovi articoli nel codice penale, 727-bis e 733-bis, e modifica i Dlgs 231/2001, 152/2006 e 205/2010 - è fissata per il prossimo 16 agosto.

lunedì, agosto 01, 2011

Schengen e questione tunisini: il documento della Commissione

Statement by Commissioner Malmström on the compliance of Italian and French measures with the Schengen acquis


"Recent events in Northern Africa have brought hopes of democratic changes. They have also prompted large numbers of people to flee the region, some of them towards Europe. In reaction, the most affected EU Member States took action to deal with this sudden inflow putting the Schengen system under increasing strain.
In an immediate response, the Commission approached these Member States to get assurances that these actions would respect Schengen rules. Further to additional clarifications by both Member States, the Commission is now in a position to finalise its assessment of the measures taken by Italy and France following the influx of North-African migrants. From a formal point of view steps taken by Italian and French authorities have been in compliance with EU law. However, I regret that the spirit of the Schengen rules has not been fully respected.
We need to ensure a coherent interpretation and a smooth implementation of the Schengen rules, in a spirit of solidarity and mutual trust. Schengen and free movement is one of the most tangible, popular and successful achievements of the European project. I will do my utmost to continue to safeguard this achievement and pave the way for the continuous development of the Schengen acquis.
While steps taken by Italy regarding the issuing of residence permits and travel documents to North-African migrants irregularly present on its territory have not been in breach with EU law, there is scope for clarifying the approach at EU level. For instance, Schengen rules do not currently define the conditions under which Member States may issue travel documents to migrants who lack those of their home country. I believe this is an aspect on which EU guidelines could have an added value. A meeting with Member States experts took place on 20 July and will feed to the reflection on the way forward.
Our analysis also confirms that police checks carried out by French authorities remained within the limits compatible with the Schengen Borders Code. On the basis of the information received on the checks, it can not be concluded that France would have carried out systematic checks in the internal border zone with Italy during the past months.
In fact, all this clearly demonstrates the need to address the Schengen governance in a comprehensive and coordinated way. To increase trust among EU citizens and Member States, the Schengen area also needs a stronger evaluation and monitoring system. A well functioning monitoring system must ensure that rules are respected by all and bring adequate response to situations where a Member State faces problems in managing its section of the EU external border. This can best be done with a more Community based approach. The Commission will present proposals to this effect in September".

martedì, luglio 19, 2011

MAE: motivo di rifiuto e competenza italiana

Interessante sentenza della Cassazione che chiarisce come il rifiuto della consegna ex art. 18, comma 1 let. p) sia invocabile solo allorquando in concreto ipotizzabile una competenza della giustizia italiana.
Cass. pen. Sez. VI, 25 febbraio 2011, n. 7580

In tema di mandato d'arresto europeo, sussiste il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), della L. n. 69 del 2005, solo quando la consumazione dei reati oggetto del m.a.e. sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio italiano, e le relative condotte, sufficientemente precisate nei loro estremi oggettivi con riferimento a fonti specifiche di prova, siano idonee a fondare una notizia di reato che consenta all'autorità giudiziaria italiana l'immediato e contestuale esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero. (Rigetta, App. Roma, 25/01/2011)

lunedì, luglio 18, 2011

Conclusioni dell'AG in materia di immunità del Parlamentare europeo

Interessanti Conclusioni dell'Avvocato generale JÄÄSKINEN nel procedimento pregiudiziale (in causa C-163/10) attivato dal Tribunale d'Isernia (in un procedimento instauranto dei confronti del parlamentare Patriciello) al fine di comprendere l'estensione della immunità di un parlamentare europeo nel contesto di un processo per diffamazione.
Secondo l'Avvocato generale è fondamentale valutare l'esistenza di un nesso organico tra le opinioni espresse e l'attività parlamentare:

"101. Viceversa, più è intenso il collegamento nel merito con le attività dei membri del Parlamento europeo, più diviene ampia la portata dell’immunità sostanziale loro conferita. Soprattutto, la questione se l’intervento di un parlamentare europeo sui media rientri nell’ambito di applicazione dell’immunità sostanziale deve essere risolta in base a tali criteri. Mi sembra che l’immunità sostanziale debba riguardare le dichiarazioni che fanno direttamente seguito a dibattiti parlamentari che le riproducono o le commentano. Per quanto riguarda invece la partecipazione dei membri del Parlamento a dibattiti elettorali o ad altri dibattiti politici in generale, essi non dovrebbero essere collocati in una posizione giuridica migliore rispetto agli altri partecipanti a tali dibattiti".

"107. Riassumendo, data la natura dell’immunità dei membri del Parlamento, intesa quale immunità dell’Unione indispensabile all’assolvimento dei suoi compiti, gli atti rientranti nel dibattito politico in generale, o con cui il deputato si esprime in quanto garante degli interessi degli elettori a livello nazionale o regionale non possono, alla luce del criterio organico, essere considerati inclusi nell’ambito dell’immunità sostanziale ai sensi dell’art. 8 del Protocollo".

martedì, luglio 12, 2011

Riciclaggio, autoriciclaggio ed obblighi internazionali

Sempre più spesso si sentono autorevoli giuristi predicare contro la 'mollezza' dell'ordinamento interno che non consentirebbe la penalizzazione dell'autoriciclaggio. Importanti espoenti di potenti uffici di procura italiani accusano il nostro legislatore d'essere rimasto l'unico a non punire il c.d. self laundering nonostante espliciti obblighi intrnazionali e dell'Unione europea.


Dell'Europa e delle pene è però nato anche per inserire elementi di conoscenza nel dibattito italiano e sfatare falsi luoghi comuni; quello dell'autoriciclaggio è uno di questi luoghi comuni.

Sono numerosi, infatti, gli ordinamenti dell'UE che non sanzionano penalmente l'autoriciclaggio e non esiste nessun obbligo comunitario a proposito.

Anzi, la prima raccomandazione FATF - l'organismo internazionale che emette raccomandazioni in materia di lotta al riciclaggio, responsabile del'idurimento globale della risposta sanzionatoria a questo odioso (ma spesso più invocato che contestato!) reato -  riconosce agli Stati la possibilità di non contestare l'autoriciclaggio ritenendo l'ipotesi in contrasto con i principi fondamentali di molti Stati membri del forum.

Di seguito citiamo la prima Raccomandazione FATF evidenziando il passaggio relativo all'autoriciclaggio:

Recommendation  1

A. LEGAL SYSTEMS

Scope of the criminal offence of money  laundering

Countries should criminalise money laundering on the basis of the United  Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic  Substances, 1988 (the Vienna Convention) and the United Nations Convention  against Transnational Organized Crime, 2000 (the Palermo Convention).
Countries should apply the crime of money laundering to all serious offences,  with a view to including the widest range of predicate offences. Predicate  offences may be described by reference to all offences, or to a threshold linked  either to a category of serious offences or to the penalty of imprisonment  applicable to the predicate offence (threshold approach), or to a list of  predicate offences, or a combination of these approaches.
Where countries apply a threshold approach, predicate offences should at a  minimum comprise all offences that fall within the category of serious offences  under their national law or should include offences which are punishable by a  maximum penalty of more than one year’s imprisonment or for those countries that  have a minimum threshold for offences in their legal system, predicate offences  should comprise all offences, which are punished by a minimum penalty of more  than six months imprisonment.
Whichever approach is adopted, each country should at a minimum include a  range of offences within each of the designated categories of offences 1.
Predicate offences for money laundering should extend to conduct that  occurred in another country, which constitutes an offence in that country, and  which would have constituted a predicate offence had it occurred domestically.  Countries may provide that the only prerequisite is that the conduct would have  constituted a predicate offence had it occurred domestically.

Countries may provide that the offence of money laundering does not apply to  persons who committed the predicate offence, where this is required by  fundamental principles of their domestic law.

lunedì, luglio 04, 2011

L'AGCOM (o i signori del copyright) vuole il Notice and take down anche in Italia

L'AGCOM propone di applicare anche in Italia il sistema di 'notice and take down' relativo alla rimozione dalla rete dei contenuti ritenuti in violazione del copyright.
Appare abbastanza singolare che l'Autorità (una autorità amministrativa) si scriva le regole e se le applichi a piacimento in un area di grande sensibilità che  tocca numerose garanzie costituzionali e che dunque consentirebbe interventi con ricadute su diritti fondamentali dei cittadini.

Il notice and take down esiste e funziona negli USA ma le garanzie procedurali sono tante e la soglia di intervento  molto alta secondo quanto disposto dal Digital Millennium Copyright Act del 1998.
Se si vuole introdurre questo sistema in Italia bisogna regolarlo di più e meglio, procedimentalizzare, garantire contraddittorio e diritto di difesa e successivamente consentire un veloce e serio vaglio da parte di una Autorità, ma giudiziaria!
Il sistema che si vorrebbe introdurre in Italia mostra dunque profili di criticità quanto al rispetto dell'art. 21 della nostra Costituzione e dell'art. 10 CEDU.

giovedì, giugno 16, 2011

La Commissione rilancia in materia penale a tutela degli interessi finanziari UE

La Commissione ha depositato una Comunicazione (COM (2011) 293) di estremo rilievo per la costruzione di uno spazio penale europeo.
Nella Comunicazione si rappresneta la posizione dell'esecutivo comunitario e si difende la prospettiva dell'adozione di una disciplina comune che consenta maggiori poteri di indagine all'OLAF ed un quadro normativo armonizzato se non unificato a tutela degli interessi finanziari.
Si rilancia dunque una antica battaglia che attraverso la tutela degli interessi finanziari UE vuole determinare un forte rafforzmento del profilo 'penale' dell'Unione.

giovedì, giugno 02, 2011

Cassazione & leale collaborazione tra le parti processuali: la circolazione dei principi in Europa

La Corte di cassazione inizia a richiamare con sempre maggiore frequenza il principio di leale collaborazione (e comunicazione) tra le parti processuali.
Da ultimo in una sentenza di particolare interesse (SSUU 22242/11), nel decidere sulla eccepibilità della omessa notifica ad uno dei difensori in sede di appello camerale, richiama il principio di cooperazione tra le parti e nel caso di specie impone un dovere di comunicazione ai difensori, rinviando anche alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Nulla da eccepire in attesa di pronunce che sappiano sanzionare anche le omissioni di comunicazione (e quante se ne riscontrano nella quotidiana esperienza!) delle procure nei confronti delle difese.

Questo il principio ribadito dalle SSUU: "Nel procedimento camerale l’omessa citazione del codifensore comporta una nullità a regime intermedio, la quale va eccepita prima della deliberazione della sentenza che definisce il grado, senza che rilevi la presenza o meno in udienza dell’imputato o del codifensore ritualmente citato".

giovedì, maggio 05, 2011

Riforma Schengen: la proposta della Commissione

Si tratta di un testo interessante che prova a comunitarizzare "l'Europa senza frontiere", da un lato ampliando le ipotesi di riapposizione dei controlli, dall'altro razionalizzando e creando meccanismi comuni di valutazione e scelta in un ambito nel quale allo stato la Commissione è sprovvista di proprie competenze rimanendo tutto il potere decisionale in capo agli Stati. Il Sistema Schengen infatti è un ambito di cooperazione intergovernativa governato dagli Stati (le critiche all'Europa istituzionale sul punto sono solo propaganda!).  
Tuttosommato ci sembra una buona proposta. Infatti ampliare le ipotesi di sospensione del Trattato lascioandone l'attivazione all'arbitrio degli Stati significherebbe semplicemente distruggere il sistema, ritornando indietro di decenni.

In allegato alla Comunucazione ci sono delle interessanti tabelle che provano a mettere un pò di ordine e di certezze tra i numeri relativi all'immigrazione. Maggiore consapevolezza e dati precisi a volte sono il miglior nemico del populismo immigratorio!

giovedì, aprile 28, 2011

Direttiva rimpatri e Bossi-Fini: la CGUE si pronunzia

La Corte di Lussemburgo risolve l'ipotesi di contrasto tra la direttiva rimpatri e il reato di inottemperanza all'ordine di espulsione previsto dalla normativa italiana sancendo l'incompatibilità della normativa italiana.

Secondo i giudici dell'Unione, nella sentenza in causa C-81/11 PPU:

"La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo".



mercoledì, aprile 06, 2011

Corte costituzionale su applicabilità CEDU

La Corte costituzionale in una importante pronuncia, la n. 80 del 2011, fa il punto circa il rapporto tra CEDU ed ordinamento interno, sostanzialmente sconfessando alcuni pronunciamenti della Giustizia amministrativa i quali militavano nel senso di una diretta applicabilità, nel senso della disapplicazione, delle norme contenute nella Convenzione sui diritti dell'uomo.
Secondo i giudici il diritto di provenienza Consiglio d'Europa non gode dello status del diritto UE quanto alla produzione di effetti nell'ordinamento interno non concentendo la non applicazione di norme interne in cpontrasto con le previsioni CEDU.