venerdì, aprile 01, 2016
La Terza sezione penale della Corte di Cassazione, con due decisioni di identico contenuto, assunte consecutivamente alle udienze del 30 e del 31 marzo, ha deciso di sollevare la questione di costituzionalità dell’art. 2, legge n. 130/2008, che ordina l’esecuzione del Trattato sul funzionamento dell’UE, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona, nella parte che impone di applicare la disposizione da cui - nell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza Taricco - discende l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli articoli 160, comma 3, e 161, comma 2, del Codice penale, in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, anche se dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l’imputato, per contrasto di tale norma con gli articoli 3, 11, 25, comma 2, 27, comma 3, 101, comma 2, Cost.
Le decisioni della Cassazione, adottate alle udienze del 30 e del 31 marzo 2016, sono state chiamate ad affrontare la questione “se, dall’applicazione dell’art. 325, § 1 e 2, TFUE, nell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, 08/09/2015, causa C- 105/14, Taricco, discenda l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli articoli 160, comma 3, e 161, comma 2, c.p., in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, nonostante dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione discendano effetti sfavorevoli per l’imputato”.
martedì, marzo 29, 2016
Processo penale: per la CGUE legittimo imporre l'utilizzo di una lingua e la nomina di un domiciliatario
Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C‑216/14
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) Gli articoli da 1 a 3 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell’ambito di un procedimento penale, non consenta alla persona, nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna, di proporre opposizione per iscritto avverso il decreto stesso in una lingua diversa da quella del procedimento, sebbene tale persona non padroneggi quest’ultima lingua, a condizione che le autorità competenti non ritengano, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, che, alla luce del procedimento di cui trattasi e delle circostanze del caso di specie, detta opposizione costituisca un documento fondamentale.
2) Gli articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell’ambito di un procedimento penale, imponga all’imputato non residente in tale Stato membro di nominare un domiciliatario ai fini della notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, purché tale persona benefici effettivamente in toto del termine stabilito per proporre opposizione avverso il decreto stesso.
venerdì, marzo 04, 2016
Presunzione di innocenza e diritto a partecipare al processo: approvata la nuova direttiva UE
Il 12 Febbraio 2016 il Consiglio ha adottato una direttiva che rafforza alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
La direttiva ha lo scopo di rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo. Il testo, basato su una Proposta della Commissione del 2013, ad oggi ancora non pubblicato in GUUE, è visionabile a questo link.
La direttiva ha lo scopo di rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo. Il testo, basato su una Proposta della Commissione del 2013, ad oggi ancora non pubblicato in GUUE, è visionabile a questo link.
martedì, marzo 01, 2016
E' legittima la normativa interna in tema di diritto del terzo di impugnare un provvedimento di confisca che lo riguarda?
La Corte di cassazione (I sezione, relatore Magi) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per sostanziale violazione della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, delle norme di diritto interno (rito penale) che non prevedono la possibilità per il terzo, titolare di diritto reale pieno su bene oggetto di confisca, di promuovere ricorso avverso la decisione giudiziaria che dispone appunto la confisca del bene de quo.
Con l’ordinanza del 14.1.2016, dep. 01.03.2016, n. 68/2016/001 n. 8317/16, si solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579 co.3 e 593 c.p.p. (in relazione agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117 –in riferimento agli artt. 6 co.1, 13 e 1 prot.add. Conv.EDU- Cost.) nella parte i cui non prevedono, a favore di terzi incisi nel diritto di proprietà per effetto della sentenza di primo grado, la facoltà di proporre appello sul solo capo contenente la statuizione di confisca, indipendentemente dalla possibilità di agire nella fase cautelare con il ricorso a norma dell’art. 322 co1, c.p.p., ovvero 322bis c.p.p. e, in sede esecutiva, a norma dell’art. 676 c.p.p., non essendo prevista la possibilità di interloquire nel giudizio di merito a cognizione piena.
La vicenda de quo è maturata innanzi alla Corte di appello di Messina che aveva dichiarato inammissibile gli atti di appello presentati dai terzi titolari dei beni confiscati a norma dell’art. 12sexies, l. n. 356/1992, pur avendo gli stessi partecipati al giudizio.
I terzi (non imputati, perché parenti stretti, del delitto di cui all’art.12quinquies, l. n. 356/1992 in relazione alla interposizione) hanno presentato ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, la incostituzionalità della norma che impedisce la presentazione dell’impugnazione da parte del terzo che sia pregiudicato nel diritto di proprietà dalla confisca ordinata in primo grado (di beni di cui si è affermata la fittizia intestazione per conto di imputati di associazione di cui all’art. 416bis c.p.); la Corte ha sollevato la questione, anche evidenziando la disparità di trattamento con la diversa regolamentazione prevista per le misure di prevenzione (art. 20, d.l.gs n. 159/2011: il terzo esplica il suo diritto al contraddittorio sin dalla fase di primo grado ed è titolare del potere di impugnazione, a norma dell’art .23 co.1, stesso decreto), nonché mettendo in evidenza la inadeguatezza, dal punto di vista ontologico (in ragione della esistenza di una decisione definitiva), dell’incidente di esecuzione per porre rimedio alla situazione verificatasi.
sabato, febbraio 06, 2016
Atene rifiuta l'esecuzione di un MAE emesso dal Tribunale di Milano
La Giustizia italiana non pare godere di un buon nome in Europa.
Dopo la clamorosa decisione di qualche giorno fa del Tribunale costituzionale di Karlsuhe che negava l'estradizione di un cittadino americano condannato in Italia è il turno del Tribunale penale di Atene che nega la consegna di alcuni ricercati greci. La vicenda è quella delle devastazioni legate alle manifstazioni "no Expo" di Milano.
Eseguendo il mandato sarebbero violati - secondo quello che trapela del contenuto del provvedimento giudiziario ellenico - i principi della proporzionalità della pena e dell’equo processo.
Sia il reato di devastazione e saccheggio sia quello di resistenza secondo i giudici greci vengono contestati descrivendo gli stessi fatti e non emerge che cosa avrebbero fatto con precisione i singoli manifestanti.
La corte di Atene scrive di vaghezza dell’imputazione oltre a ricordare che per manifestazioni violente in Grecia la pena massima arriva a 5 anni. In Italia il reato di devastazione e saccheggio è punito con condanne comprese tra gli 8 e i 15 anni di reclusione.
La consegna è stata negata ma potrebbe essere avviata un’indagine penale in Grecia a carico dei cinque antagonisti.
venerdì, febbraio 05, 2016
Mutamenti di giurisprudenza e art. 6 CEDU: nessuna violazione
Interpretazioni divergenti delle norme e mutamenti di giurisprudenza non costituiscono di per sé violazioni dell'art. 6 della CEDU, lo ha stabilito la Corte di Strasburgo.
Un cambiamento di orientamento da parte dei giudici nazionali è inerente a ogni sistema giudiziario. Nessuna violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che assicura l’equo processo, nel caso in cui, sul piano nazionale, vi siano divergenze e soluzioni differenti in relazione a casi simili. E’ quanto ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 22 dicembre nel caso Stanković e Trajković contro Serbia
(CASE OF STANKOVIC AND TRAJKOVIC v. SERBIA).
lunedì, febbraio 01, 2016
ripartire da dove eravamo rimasti
Per lungo tempo questo blog è stato un punto di riferimento della riflessione e del confronto in tema di giustizia penale ed integrazione europea.
Oggi i luoghi dell'informazione e del confronto si sono moltiplicati e spesso con prodotti di grande qualità e vario contenuto.
Per ragione di vita e di professione questo spazio è rimasto fermo ancorché aperto per un ampio arco temporale, eppure in questo arco temporale alcune battaglie che molto debbono a questo blog sono arrivate in porto: è il caso della riforma della Legge Vassalli che proprio da questo spazio si è richiesti per primi di riformare in ossequi agli obblighi comunitari come interpretati dalla Corte di Lussemburgo.
Ora è giunto il tempo di riprendere il percorso pur con delle innovazioni e soprattutto rafforzando e sottolineando il peculiare punto di vista di chi se ne occupa, quello delle garanzie e dell'attenzione all'equilibrio dei poteri, quello di un europeista che crede nel futuro e nelle ragioni dell'integrazione ma senza che l'apertura e l'entusiasmo per il nuovo si trasformino in salti nel buio o nel trionfo dei peggiori incubi burocratico giudiziari.
venerdì, aprile 05, 2013
Conseil Constitutionnel: il primo rinvio pregiudiziale è sul MAE
Anche il Consiglio costituzionale francese, organo cui è demandato dalla Costituzione francese il controllo di costituzionalità sulle leggi, ha effettuato il proprio primo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Il Consiglio, investito della questione dalla Corte di cassazione transalpina, ha deciso di rivolgersi alla CGUE in materia di mandato di arresto europeo.
La questione oggetto del giudizio è la mancanza di rimedi interni contro la decisione di consegna assunta dalle autorità giudiziarie francesi.
Di seguito il comunicato stampa del Consiglio:
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 février 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Jeremy F. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale (CPP).
L'article 695-46 du CPP est relatif au mandat d'arrêt européen (MAE). Ce mandat a été institué par la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002. La loi du 9 mars 2004 a inséré dans le code de procédure pénale les règles relatives à ce mandat. Après la remise d'une personne à un autre État membre de l'Union européenne en application d'un MAE, l'article 695-46 prévoit que la chambre de l'instruction statue dans un délai de trente jours, « sans recours », sur une demande aux fins, soit d'étendre les effets de ce mandat à d'autres infractions soit d'autoriser la remise de la personne à un État tiers.
M. Jeremy F, requérant, soutenait que l'absence de recours contre la décision de la chambre de l'instruction porte notamment atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.
Le Conseil constitutionnel a rappelé qu'aux termes de l'article 88-2 de la Constitution : « La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne ». Par ces dispositions, le constituant a spécialement entendu lever les obstacles constitutionnels s'opposant à l'adoption des dispositions législatives découlant nécessairement de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen. Par suite, il appartient au Conseil constitutionnel saisi de dispositions législatives relatives au MAE de contrôler la conformité à la Constitution des seules dispositions législatives qui procèdent de l'exercice, par le législateur, de la marge d'appréciation que prévoit l'article 34 du Traité sur l'Union européenne.
Le Conseil constitutionnel a relevé que la décision-cadre du 13 juin 2002 ne comporte pas de dispositions relatives à un recours contre la décision prise par l'autorité judiciaire d'extension des effets d'un MAE. La décision-cadre ne précise pas davantage si cette décision de l'autorité judiciaire est provisoire ou définitive. Le Conseil n'est ainsi pas à même de tirer les conséquences de l'article 88-2 dans la mesure où il ne peut déterminer si les dispositions de l'article 695-46 du CPP qui prévoient que la chambre de l'instruction « statue sans recours » sont une application nécessaire de l'obligation faite par la décision-cadre de prendre cette décision au plus tard trente jours après réception de la demande.
La Cour de justice de l'Union européenne est seule compétente pour se prononcer à titre préjudiciel sur l'interprétation des dispositions de la décision-cadre. Par suite, afin d'être en mesure d'exercer son contrôle de conformité à la Constitution de l'article 695-46 du CPP, le Conseil constitutionnel a saisi la Cour de justice de l'Union européenne de la question de savoir si les articles 27 et 28 de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, doivent être interprétés comme s'opposant à ce que les États membres prévoient un recours contre la décision de l'autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, soit afin de donner son consentement pour qu'une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen, autre que celle qui a motivé sa remise, soit pour la remise d'une personne à un État membre autre que l'État membre d'exécution, en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise.
Compte tenu de l'objet de cette question relative à la procédure pénale, de la situation du requérant, qui est détenu, et du délai dans lequel le Conseil constitutionnel doit statuer sur la QPC, il a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de statuer selon la procédure d'urgence.
L'article 695-46 du CPP est relatif au mandat d'arrêt européen (MAE). Ce mandat a été institué par la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002. La loi du 9 mars 2004 a inséré dans le code de procédure pénale les règles relatives à ce mandat. Après la remise d'une personne à un autre État membre de l'Union européenne en application d'un MAE, l'article 695-46 prévoit que la chambre de l'instruction statue dans un délai de trente jours, « sans recours », sur une demande aux fins, soit d'étendre les effets de ce mandat à d'autres infractions soit d'autoriser la remise de la personne à un État tiers.
M. Jeremy F, requérant, soutenait que l'absence de recours contre la décision de la chambre de l'instruction porte notamment atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.
Le Conseil constitutionnel a rappelé qu'aux termes de l'article 88-2 de la Constitution : « La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne ». Par ces dispositions, le constituant a spécialement entendu lever les obstacles constitutionnels s'opposant à l'adoption des dispositions législatives découlant nécessairement de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen. Par suite, il appartient au Conseil constitutionnel saisi de dispositions législatives relatives au MAE de contrôler la conformité à la Constitution des seules dispositions législatives qui procèdent de l'exercice, par le législateur, de la marge d'appréciation que prévoit l'article 34 du Traité sur l'Union européenne.
Le Conseil constitutionnel a relevé que la décision-cadre du 13 juin 2002 ne comporte pas de dispositions relatives à un recours contre la décision prise par l'autorité judiciaire d'extension des effets d'un MAE. La décision-cadre ne précise pas davantage si cette décision de l'autorité judiciaire est provisoire ou définitive. Le Conseil n'est ainsi pas à même de tirer les conséquences de l'article 88-2 dans la mesure où il ne peut déterminer si les dispositions de l'article 695-46 du CPP qui prévoient que la chambre de l'instruction « statue sans recours » sont une application nécessaire de l'obligation faite par la décision-cadre de prendre cette décision au plus tard trente jours après réception de la demande.
La Cour de justice de l'Union européenne est seule compétente pour se prononcer à titre préjudiciel sur l'interprétation des dispositions de la décision-cadre. Par suite, afin d'être en mesure d'exercer son contrôle de conformité à la Constitution de l'article 695-46 du CPP, le Conseil constitutionnel a saisi la Cour de justice de l'Union européenne de la question de savoir si les articles 27 et 28 de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, doivent être interprétés comme s'opposant à ce que les États membres prévoient un recours contre la décision de l'autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, soit afin de donner son consentement pour qu'une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen, autre que celle qui a motivé sa remise, soit pour la remise d'une personne à un État membre autre que l'État membre d'exécution, en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise.
Compte tenu de l'objet de cette question relative à la procédure pénale, de la situation du requérant, qui est détenu, et du délai dans lequel le Conseil constitutionnel doit statuer sur la QPC, il a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de statuer selon la procédure d'urgence.
martedì, marzo 26, 2013
Obblighi antiriciclaggio e segreto professionale
| La Corte europea dei diritti dell'uomo pare arretrare in merito alla tutela della funzione difensiva a cospetto degli obblighi antiriciclaggio imposti dalla direttiva 2005/60/CE | ||
Corte Europea dei diritti dell’Uomo – 6 dicembre 2012, Michaud c. Francia, (n. 12323/11)
Il caso
riguarda i limiti del diritto/dovere di riservatezza dell’avvocato
nell’esercizio del suo mandato. In particolare la Corte Europea dei
diritti dell’uomo ha stabilito che l’obbligo di comunicare le operazioni
sospette a carico degli avvocati previsto dalla direttiva 2005/60 sulla
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo non
lede il principio di segretezza tra avvocato e cliente e per l’effetto
non è in contrasto, come sostenuto dall’avvocato ricorrente, con
l’articolo 8 della Convenzione – che assicura il diritto al rispetto
della vita privata e alla segretezza della corrispondenza. L’obbligo di
denuncia imposto agli avvocati dalla direttiva 2005/60, diretto ad
arginare il fenomeno del riciclaggio del denaro, prevale infatti sul
rapporto di riservatezza che lega il cliente al professionista.
|
giovedì, marzo 21, 2013
La vicenda dei marò: la decisione della Corte suprema indiana
Il link alla decisione della Corte suprema indiana che dopo aver stabilito l'illegittimità della giurisdizione della Corte del Kerala (sulla base delle regole di diritto internazionale e della Convenzione UNCLOS) obbliga l'Unione indiana ad istituire un Tribunale speciale cui demandare la decisione sulla vicenda che ha visto coinvolti i due marò.
Il provevdimento è di sicuro interesse fornendo una ricostruzione dell'intero contesto giuridico nel quale si inserisce una vicenda di grande complessità giuridica e capace di determinare un precedente rilevante anche dal punto di vista del diritto internazionale.
L'ipotesi verso la quale sembra propendere la Suprema corte indiana è quella di una "giurisdizione concorrente" di contro ad una possizione italiana che insiste sul riconoscimento della immunità funzionale per i due militari.
martedì, febbraio 26, 2013
La fiducia reciproca val più della Costituzione?
La Grande sezione della Corte di giustizia si pronuncia (in causa C-399/11) sulla interpretazione della Decisione quadro relativa alla istituzione del meccanismo di consegna di persone condannate o attinte da misura cautelare personale che va sotto il nome di Mandato di arresto europeo.
La vicenda è relativa alla annosa questione della compatibilità con il diritto spagnolo della esecuzione di sentenze emesse a seguito di processi tenuti in contumacia ovvero in assenza del soggetto sottoposto a procedimento penale.
E' da anni che si perpetua il confronto tra giurisdizione italiana e spagnola sulla esecuzione delle sentenze italiane emesse in assenza.
Secondo la Corte europea la Spagna non può più condizionare l'esecuzione di provvedimenti di arresto italiani alla garanzia offerta dalla Repubblica italiana di conentire un nuovo processo o la revisione della condanna.
Questo è il punto focale della Sentenza come dal dispositivo che si riporta in calce.
Ma la sentenza contiene qualcosa di più (p. 59) ed in particolare una regola di prevalenza del diritto dell'Unione sul diritto nazionale anche di rango costituzionale.
Ma siamo sicuri che tale regola sarà di buon grado accettata dalle Corti supreme nazionali?
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) L’articolo 4 bis, paragrafo 1,
della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al mandato
d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del
Consiglio,
del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che
osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nei casi indicati
dalla medesima disposizione, subordini l’esecuzione di un
mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una
pena alla condizione che la sentenza di condanna pronunciata
in absentia possa essere oggetto di revisione nello Stato membro
emittente.
2) L’articolo 4 bis, paragrafo 1,
della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro
2009/299, è compatibile
con le esigenze derivanti dagli articoli 47 e 48, paragrafo
2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3) L’articolo 53 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel
senso che non consente
a uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona
condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna
possa essere oggetto di revisione nello Stato membro
emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo
equo e ai diritti della difesa garantiti dalla sua
Costituzione.
martedì, gennaio 29, 2013
MAE: importante pronunzia della CGUE
Importante pronunzia della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) nel procedimento contraddistinto dal numero C-396/11 in materia di Mandato di arresto europeo.
Secondo la Corte:
La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure
di consegna tra Stati membri, come modificata dalla
decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve
essere interpretata nel senso che le autorità giudiziarie di
esecuzione non possono rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto
europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale a
motivo del fatto la persona ricercata non è stata sentita nello
Stato membro emittente prima dell’emissione di tale mandato
d’arresto.
martedì, gennaio 08, 2013
Corte EDU: in Italia il problema carcerario è strutturale
Secondo la Corte europea di Strasburgo in Italia il problema carcerario è ormai strutturale e la Repubblica italiana ha l'obbligo giuridico di assumere tutte le misure necessarie al suo superamento.
Lo afferma la Corte europea dei diritti dell'uomo esprimendosi sulla richiesta di alcuni soggetti ristretti negli istituti di Piacenza e Busto Arsizio che hanno lamentato condizioni di detenzione oltre i limiti consentiti dalla Convenzione europea e dai documenti correlati.
La Corte EDU ha riconsciuto, in un caso definito dalla stessa Corte come pilota, la violazione dell'art. 3 (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti) della CEDU e conseguentemente ha condannato l'Italia a risarcire i ricorrenti imponendo alla Repubblica l'adozione, senza ritardo, di misure idonee a porre soluzione in maniera strutturale alle gravi e perduranti violazione dei diritti dell'uomo.
I ricorsi alla CEDU per violazione dell'art. 3, che seguono la sentenza Sulejmanovic del 2009 (ricorso n. 22635/03), denunciando la situazione carceraria italiana, sono oggi assai numerosi, oltre 500, ed alcuni patrocinati anche da questo blog.
E' chiaro, al punto in cui si è giunti, come la Repubblica italiana debba assumere ogni iniziativa possibile al fine di interrompere lo stato di flagrante violazione dei diritti dell'uomo nonchè dei principi iscritti nella propria Costituzione.
Tra gli strumenti utilizzabili vi è senza dubbio il ricorso alla amnistia, prevista dall'art. 79 della Costituzione, che potrebbe costituire una misura idonea ad interrompere lo stato di perdurante violazione della legalità convenzionale europea nonchè costituzionale, consentendo l'adozione di tutta quella serie di misure necessarie affinchè si possa superare l'emergenza: riforma della carcerazione preventiva, riforma delle misure alternative alla detenzione, ampio programma di depenalizzazione.
La pronuncia della Corte apre inoltre la possibilità a ulteriori ricorsi, non solo in sede europea ma anche interna, al fine di vedere risarciti i danni derivanti dalla violazione delle regole europee le quali hanno immediata valenza normativa nell'ordinamento interno, vincolando lo stesso Legislatore per il tramite dell'art. 117, c.1 della Costituzione.
E' la stessa Corte, del resto, ad invitare lo Stato italiano a mettere in piedi nel breve volgere di un anno, una procedura di diritto interno idonea a soddisfare le richieste risarcitorie dei soggetti reclamanti per condizioni di detenzione incompatibili con le regole europee.
La sentenza fa inoltre appello alla Repubblcia italiana affinchè inviti le autorità giudiziarie, giudici e pubblici ministeri, a fare il minor uso possibile delle misure restrittive in carcere, invocando un utilizzo della prigione come extrema ratio.
E' chiaro, al punto in cui si è giunti, come la Repubblica italiana debba assumere ogni iniziativa possibile al fine di interrompere lo stato di flagrante violazione dei diritti dell'uomo nonchè dei principi iscritti nella propria Costituzione.
Tra gli strumenti utilizzabili vi è senza dubbio il ricorso alla amnistia, prevista dall'art. 79 della Costituzione, che potrebbe costituire una misura idonea ad interrompere lo stato di perdurante violazione della legalità convenzionale europea nonchè costituzionale, consentendo l'adozione di tutta quella serie di misure necessarie affinchè si possa superare l'emergenza: riforma della carcerazione preventiva, riforma delle misure alternative alla detenzione, ampio programma di depenalizzazione.
La pronuncia della Corte apre inoltre la possibilità a ulteriori ricorsi, non solo in sede europea ma anche interna, al fine di vedere risarciti i danni derivanti dalla violazione delle regole europee le quali hanno immediata valenza normativa nell'ordinamento interno, vincolando lo stesso Legislatore per il tramite dell'art. 117, c.1 della Costituzione.
E' la stessa Corte, del resto, ad invitare lo Stato italiano a mettere in piedi nel breve volgere di un anno, una procedura di diritto interno idonea a soddisfare le richieste risarcitorie dei soggetti reclamanti per condizioni di detenzione incompatibili con le regole europee.
La sentenza fa inoltre appello alla Repubblcia italiana affinchè inviti le autorità giudiziarie, giudici e pubblici ministeri, a fare il minor uso possibile delle misure restrittive in carcere, invocando un utilizzo della prigione come extrema ratio.
Il comunicato stampa della Corte:
The Court calls on Italy to resolve the structural problem of
overcrowding in prisons, which is incompatible with the
Convention
In today’s Chamber judgment in the case of Torreggiani and Others v. Italy (application no. 43517/09), which is not final1, the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been:
A violation of Article 3 (prohibition of torture and inhuman or degrading treatment) of the European Convention on Human Rights.
The Court’s judgment is a “pilot judgment” concerning the issue of overcrowding in Italian prisons. This structural problem has now been acknowledged at national level.
The Court called on the authorities to put in place, within one year, a remedy or combination of remedies providing redress in respect of violations of the Convention resulting from overcrowding in prison.
The Court decided to apply the pilot-judgment procedure in view of the growing number of persons potentially concerned in Italy and of the judgments finding a violation liable to result from the applications in question.
CPI: interessante opinione sulla preparazione dei testi
Interessante opinione resa dalla Corte penale internazionale, nella persona del giudice Chile Eboe-Osuji, nell'ambito del procedimento riguardate fatti avvenuti in Kenia, circa la liceità della prassi della preparazione dei testimoni in previsione dell'esame dibattimentale.
L'opinione opera una attenta distinzione circa le varie e diverse ipotesi verificabili, concludendo nel senso della liceità di una attenzione delle parti e dei difensori (così come dei rappresentanti dell'acusa) alla preparazione di alcuni aspetti dell'esame dei testi mediante la tecnica della cross-examiniation.
Se tale preparazione si limita, infatti, al tentativo di rafforzare la memoria, limitare le incertezze, gli impacci e lo stress da deposizione che molti testi non professionali provano in occasione delle apparizioni in Tribunale la prassi può essere considerata, secondo l'opinione del giudice internazionale, positiva ed anzi aiutare una corretta e proficua celebrazione del processo.
venerdì, dicembre 14, 2012
Dopo El Dridi, ancora sulla Bossi Fini
Ancora una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla compatibilità comunitaria del Dlgs. n. 286/1998.
Questa volta i giudici di Lussemburgo sono stati interrogati dal Tribunale di Rovigo in relazione alla compatibilità col diritto dell'Unione europea degli articolo 6 e 10 del Testo unico sull'immigrazione e delle relative norme penali.
La Corte UE, in una sentenza resa lo scorso 6 dicembre, in causa C-430/11, ha così statuito:
"
La direttiva
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,
deve essere interpretata nel senso che essa:
– non
osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel
procedimento principale, che sanziona il soggiorno irregolare di
cittadini di paesi terzi con una pena pecuniaria sostituibile con la
pena dell’espulsione, e
– osta
alla normativa di uno Stato membro che consente di reprimere il
soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con un obbligo di
permanenza domiciliare, senza garantire che l’esecuzione di tale pena
debba cessare a partire dal momento in cui sia possibile il
trasferimento fisico dell’interessato fuori di tale Stato membro.
"
martedì, dicembre 11, 2012
Confisca UE: l'Italia si dice insoddisfatta
Continua il dibattito a livello UE sulla proposta di direttiva relativa alla confisca penale di beni.
La proposta è stata in un primo momento fortemente sostenuta dall'Italia che oggi si dice però scontenta dello stadio del dibattito UE.
L'Italia conferma con
rammarico le sue «riserve di sostanza» su alcuni aspetti del progetto di
direttiva Ue relativo al congelamento e alla confisca dei beni della
criminalità organizzata . Lo ha comunicato il ministro Paola Severino
nel suo intervento durante il dibattito pubblico al Consiglio dei
ministri della Giustizia in corso a Bruxelles. Per il Guardasigilli
infatti "il testo si è via via indebolito e l'iniziale livello di
ambizione non è stato confermato". La Severino ha anche sostenuto che
“solo agendo con un approccio realmente europeo e non meramente
nazionale potremmo contrastare in modo efficace l'azione delle
organizzazioni criminali che appaiono in grado di muoversi liberamente
in Europa e nei cui confronti una delle risposte più efficaci è quella
dell'aggressione e della privazione definitiva dei patrimoni
illecitamente acquisiti”.
mercoledì, ottobre 10, 2012
MAE e processo contumaciale: l'opinione dell'Avvocato generale
Interessanti conclusioni dell'Avvocato generale Bot in materia di intepretazione della Decisione quadro sul Mandato di arresto europeo (causa C-399/11).
In sintesi il Tribunale costituzionale spagnolo ha interrogato la Corte di giustizia circa la corretta interpretazione della Decisione quadro relativa al Mandato di arresto europeo e nella specie sulla condizionabilità della consegna alla garanzia resa dallo Stato richiedente della celebrazione di un nuovo processo penale nel caso di processi celebrati in absentia.
La vicenda è assai rilevante soprattutto per ciò che concerne i rapporti giudiziari tra Spagna ed Italia e per i casi di processi italiani celebrati in situazione di contumacia dell'imputato, ipotesi questa non prevista dall'ordinamento giudiziario spagnolo.
L'Avvocato generale propone alla Corte di decidere nel senso che:
"1) L’articolo 4 bis,
paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione quadro 2002/584/GAI del
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e
alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla
decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, deve
essere interpretato nel senso che vieta all’autorità giudiziaria
dell’esecuzione, nei casi indicati dalla medesima disposizione, di
subordinare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo alla
condizione che la persona che ne è oggetto possa beneficiare di un nuovo
processo nello Stato membro emittente.
2) L’articolo
4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata
dalla decisione quadro 2009/299, è compatibile con gli articoli 47,
secondo comma, e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea.
3) L’articolo
53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non permette
all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di subordinare, in
applicazione del suo diritto costituzionale nazionale, l’esecuzione di
un mandato d’arresto europeo alla condizione che la persona che ne è
oggetto possa beneficiare di un nuovo processo nello Stato membro
emittente, quando l’applicazione di una simile condizione non è
autorizzata dall’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro
2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299".
venerdì, agosto 10, 2012
Provvedimento Antitrust contro Ferrovie dello Stato
Non è propriamente una vicenda penale ma è comunque di grande interesse l'evoluzione del caso Arenaways.
L'AGCM ha infatti sanzionato le Ferrovie delle Stato per comportamento anticoncorrenziale, ritenendo che FS si sia avvantaggiata di una posizione dominante sul mercato per impedire a soggetti diversi di poter
concorrere sul mercato dei servizi ferroviari.
Scrive l’Authority sulla concorrenza: “Fs, tramite le società
controllate Rfi e Trenitalia, ha messo in atto una complessa e unitaria
strategia finalizzata a ostacolare, e di fatto, impedire, l’ingresso di
Arenaways sul mercato del trasporto ferroviario passeggeri”.
Nonostante la gravità dei comportamenti che secondo l’accusa
configurano l’abuso di posizione dominante da parte di Fs, l’Antitrust
ha voluto tener conto “della novità del quadro normativo nel quale si
sono inseriti i comportamenti stessi” e ha multato le Fs con una
sanzione di 300 mila euro, diffidandoli dal mettere “in atto in futuro
comportamenti analoghi, che mettono a rischio ogni tentativo di
apertura del mercato”.
Qui il provvedimento dell'Autorità.
giovedì, luglio 26, 2012
Abuso del mercato: la Commissione propone riforme
Scandalo Libor: la Commissione propone provvedimenti a livello UE contro la manipolazione dei tassi
Il recente
scandalo LIBOR ha suscitato serie preoccupazioni in merito alle false
comunicazioni da parte delle banche delle stime dei tassi sui prestiti
interbancari. Ogni manipolazione o tentata
manipolazione di questi parametri fondamentali può avere gravi
conseguenze per l'integrità del mercato, causando notevoli perdite per i
consumatori e gli investitori o determinando distorsioni dell’economia
reale. La Commissione europea ha deciso in data odierna di affrontare
questo tipo di manipolazione del mercato con l'adozione di modifiche
alla proposta di regolamento e alla proposta di direttiva in materia di
abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato,
comprese sanzioni penali, adottate inizialmente il 20 ottobre 2011 (cfr.
IP/11/1217 e IP/11/1218).
Le modifiche decise in data odierna prevedono un chiaro divieto della
manipolazione dei parametri, tra cui il LIBOR e l’EURIBOR, che diventa
reato, perseguibile pertanto penalmente.
Viviane Reding, Vicepresidente e Commissaria per la Giustizia, ha dichiarato: "I
recenti scandali sulle gravi manipolazioni dei tassi di prestito
interbancari da parte delle banche hanno fatto crollare la fiducia del
pubblico. Occorre un intervento a livello UE per porre fine alle azioni
criminali nel settore bancario e il diritto penale può costituire un
forte deterrente. Per questo motivo proponiamo oggi norme valide in
tutta l’UE per affrontare questo genere di abusi del mercato e colmare
le lacune normative. Un rapido accordo sulle proposte consentirà di
ridare al pubblico e agli investitori la fiducia necessaria in questo
settore essenziale dell'economia."
Michel Barnier, Commissario per il Mercato interno e i servizi, ha dichiarato: "Le
indagini internazionali in corso sulla manipolazione del LIBOR hanno
messo in luce un ulteriore esempio di comportamenti scandalosi da parte
delle banche. Ho voluto fare in modo che le proposte legislative sugli
abusi di mercato presentate dalla Commissione prevedano un divieto
assoluto di tali pratiche inammissibili. Per questo, dopo averne
discusso con il Parlamento europeo, sono intervenuto rapidamente per
modificare le proposte presentate dalla Commissione al fine di
assicurare che la manipolazione dei parametri sia un chiaro illecito,
sanzionato penalmente in tutti i paesi."
Contesto
Per parametro
si intende qualsiasi indice commerciale o cifra pubblicata calcolato
applicando una formula al valore di una o più attività sottostanti o di
uno o più prezzi, comprese le stime di prezzi, tassi di interesse o
altri valori, ovvero a sondaggi, con riferimento al quale è determinato
l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario. Tra le
attività sottostanti o i prezzi che fanno da riferimento per i parametri
possono rientrare i tassi di interesse o le merci, quali petrolio,
purché determinino l’importo da corrispondere per uno strumento
finanziario, ad esempio uno strumento derivato. La Commissione ha
adottato in data odierna due proposte modificate. La prima introduce le
seguenti modifiche alla proposta di regolamento
relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione
del mercato, adottata dalla Commissione il 20 ottobre 2011:
- modifica del campo di applicazione del regolamento proposto al fine di includervi i parametri;
- modifica delle definizioni al fine di includere la definizione di parametro, che si basa, ampliandola, sulla definizione di "valore di riferimento" contenuta nella proposta di regolamento relativo ai mercati degli strumenti finanziari; sono stati inclusi parametri quali i tassi di interesse e le merci;
- modifica della definizione di reato di manipolazione del mercato (articolo 8) al fine di includervi la manipolazione o la tentata manipolazione dei parametri, e
- modifica dei considerando al fine di giustificare l’ampliamento del campo di applicazione e l’estensione della previsione di reato alla manipolazione dei parametri.
La Commissione ha anche adottato una proposta modificata che introduce le seguenti modifiche alla proposta di direttiva relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato:
- modifica delle definizioni al fine di inserirvi la definizione di parametro;
- modifica del reato di manipolazione del mercato al fine di includervi la manipolazione dei parametri stessi, e
- modifica del reato di "istigazione, favoreggiamento nonché complicità e tentativo di commettere un reato" al fine di includervi i comportamenti di questo tipo finalizzati alla manipolazione dei parametri.
In questa fase la Commissione
non propone di fissare tipi e livelli minimi di sanzioni penali, ma
intende imporre a ogni Stato membro di prevedere sanzioni penali nel
diritto interno per punire la manipolazione dei parametri. Nella
proposta originaria di direttiva la Commissione ha proposto di procedere
ad una revisione, in particolare per esaminare l’opportunità di
introdurre norme minime comuni sui tipi e sui livelli di sanzioni
penali, entro quattro anni dall’entrata in vigore della direttiva.
Per ulteriori informazioni
Commissione europea – abusi di mercato
lunedì, luglio 23, 2012
La Corte non segue l'AG: niente costituzione di parte civile per responsabilità degli enti
Con sentenza n. C-79/11 del 12 luglio 2012 la Corte di giustizia UE,
adita dal pubblico ministero del Tribunale di Firenze, ha risposto in
ordine al quesito se il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in
materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato, nel non prevedere “espressamente” la possibilità
che gli stessi siano chiamati a rispondere dei danni cagionati alle
vittime dei reati nel processo penale, sia conforme alle norme
comunitarie in materia di tutela della vittima dei reati nel processo
penale.
Sul punto la Corte riconosce come il D.Lgs. n. 231/2001 non detti
espresse disposizioni riguardo alla possibilità di effettuare la
costituzione di parte civile nei confronti di persone giuridiche
chiamate a rispondere della responsabilità «amministrativa» da reato
presa in considerazione dal summenzionato decreto.
Altresì ricorda come la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione e di merito depone, in senso maggioritario, nel negare l’ammissibilità di siffatte domande di costituzione di parte civile.
Altresì ricorda come la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione e di merito depone, in senso maggioritario, nel negare l’ammissibilità di siffatte domande di costituzione di parte civile.
Nel decidere la vertenza la Corte afferma come l’articolo 9, paragrafo
1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001,
relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, deve
essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un
regime di responsabilità delle persone giuridiche come quello di cui al
D.Lgs. n. 231/2001, la vittima di un reato non possa chiedere il
risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato, nell’ambito
del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito
amministrativo da reato.
Iscriviti a:
Post (Atom)