giovedì, luglio 29, 2010

Quando la Corte costituzionale fa la Corte costituzionale: la sentenza 265 del 2010

Importante decisione della Corte costituzionale (265/2010) in materia di diritti fondamentali e libertà personale.
I giudici della Corte, relatore il prof. Frigo, cancellano la norma processuale, introdotta in uno degli ultimi pacchetti sicurezza, che determinava una presunzione di adeguatezza della misura catelare dell'arresto in carcere per i reati a sfondo sessuale.
La Corte opera una magistrale e condivisibile ricostruzione del sistema delle misure cautelari valorizzando l'applicazione in concreto di principi costituzionali in materia dei limitazione di diritti fondamentali quali l'adeguatezza e la proporzionalità -- in questo caso richiamando la necessità di una valutazione stringente da operare sempre in concreto da parte dei giudici del merito.
La sentenza si segnala perchè determina una ferma presa di posizione della Corte circoscrivendo la liceità costituzionale (sic) di operazioni del genere (introduzione di reati per i quali l'arresto cautelare è di fatto obbligatorio!) solo ai reati di criminalità organizzata (purtroppo sul punto vi erano già risalenti pronunce della Consulta) nonchè per il consapevole e preciso rinvio alla giurisprudenza della Corte di Starsburgo, rappresentando un passaggio di rilievo per il sempre auspicato dialogo tra le Corti in Europa.

lunedì, luglio 12, 2010

La Consulta dichiara l'illegittima l'aggravante di clandestinità

Interessante pronuncia della Corte costituzionale in materia penale.
Alla stregua degli art. 3 e 25 della Costituzione italiana la Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale della aggravante di clandestinità (art. 61, n. 11 bis c.p.) e delle norme a questa connesse.

mercoledì, giugno 23, 2010

Controversa decisione della Corte suprema USA

La Corte Suprema ha assunto a maggioranza una controversa decisione confermando la costituzionalità di una norma (cara anche all'Amministrazione OBAMA) che fonda la responabilità penale di quanti, anche mediante consiglio giuridico, prestino assistenza ad una organizzazione terroristica.

Si tratta dei casi:  Holder v. Humanitarian Law project, No. 08-1498, e Humanitarian Law Project v. Holder, No. 09-89.




Di seguito un breve articolo della Reuters sulla sentenza:

The decision came in the first test to reach the Supreme Court after the September 11, 2001, attacks of a case pitting the right of U.S. citizens to speak and associate freely against the government's efforts to fight terrorism.







In a victory for the Obama administration, the justices voted, 6-3, to reverse a ruling by a U.S. appeals court that declared parts of the law unconstitutionally vague.






The law barring material support was first adopted in 1996 and strengthened by the USA Patriot Act adopted by Congress right after the September 11 attacks. It was amended again in 2004.






The law bars knowingly providing any service, training, expert advice or assistance to any foreign organization designated by the U.S. State Department as terrorist.






The law, which carries a penalty of up to 15 years in prison, does not require any proof the defendant intended to further any act of terrorism or violence by the foreign group.






MORE DIFFICULT CASES COULD BE AHEAD






Writing for the majority, Chief Justice John Roberts said the law was constitutional and rejected the specific challenge before it. He said the court did not address the "more difficult cases" that may arise under the law in the future.






The legal challenge had been brought by groups and individuals who wanted to help the Kurdistan Workers Party in Turkey and the Liberation Tigers of Tamil Eelam in Sri Lanka. The State Department designated both as foreign terrorist groups.






The Humanitarian Law Project in Los Angeles had previously provided human rights advocacy training to the Kurdistan Workers Party, known as the PKK, and the main Kurdish political party in Turkey.






The Humanitarian Law group and others sued in an effort to renew support for what they described as lawful, nonviolent activities overseas.






"The Supreme Court has ruled that human rights advocates, providing training and assistance in the nonviolent resolution of disputes, can be prosecuted as terrorists," said Georgetown University law professor David Cole, who argued the case.






"In the name of fighting terrorism, the court has said that the First Amendment permits Congress to make it a crime to work for peace and human rights. That is wrong," Cole said.






Obama administration lawyers defended the law and called it a vital weapon in the government's effort to fight terrorism.






Since 2001, the United States has charged about 150 defendants with the material support of terrorism and about half have been convicted, the Justice Department said.






Justices Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg and Sonia Sotomayor dissented with Breyer saying the court majority ultimately "deprives the individuals before us of the protection that the First Amendment demands."






He said the court failed to examine the government's justifications for the law with sufficient care.







giovedì, giugno 17, 2010

...e la Corte aggiunge ulteriore incertezza in materia di scommesse

La Corte di Giustizia si pronuncia ancora sulla materia dell'offerta di giochi d'azzardo e sembra consolidare la linea più aperta alle esigenze di controllo degli Stati membri, in tal modo sconfessando una giurisprudenza (più risalente) di sapore molto comunitario sedimentatasi soprattutto nei confronti dell'Italia sino alla sentenza Placanica (forse che l'Italia ispira più d'altri Stati membri pronunce severe della giustizia comunitaria o forse la difesa della Repubblica affidata all'avvocatura dello Stato andrebbe ripensata!) alimentando una certa  incertezza ermeneutica che meriterebbe forse, a questo punto, un intervento armonizzatorio della legislazione UE. Si tratta delle sentenze nelle cause C-203/08 e C-258/08.

Di seguito il dispositivo della causa C-253/08:

1) Si può considerare che una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che persegue lo scopo di contenere la dipendenza dal gioco d’azzardo nonché di contrastare le frodi, e che effettivamente contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi, limita le attività di scommessa in modo coerente e sistematico, sebbene il titolare o i titolari di un’autorizzazione esclusiva siano autorizzati a rendere attraente la loro offerta sul mercato introducendo nuovi giochi d’azzardo e facendo ricorso alla pubblicità. Spetta al giudice del rinvio verificare se la pratica del gioco illegale possa costituire un problema nello Stato membro interessato cui possa porre rimedio un’espansione delle attività autorizzate e regolamentate, e se tale espansione non presenti una portata che la rende inconciliabile con la finalità di contenimento di detta dipendenza.
2) Ai fini dell’applicazione di una normativa di uno Stato membro sui giochi d’azzardo compatibile con l’art. 49 CE, il giudice nazionale non è tenuto a verificare, in ogni fattispecie, se il provvedimento d’esecuzione diretto a salvaguardare l’osservanza di tale normativa sia idoneo ad assicurare la realizzazione dello scopo da essa perseguito e sia conforme al principio di proporzionalità, purché tale provvedimento rappresenti un elemento necessario per garantire che detta normativa produca i suoi effetti e non contenga alcuna ulteriore restrizione rispetto a quella risultante dalla normativa stessa. Per la soluzione della controversia sottoposta al giudice del rinvio è irrilevante che tale provvedimento di esecuzione sia stato adottato in seguito ad un intervento delle pubbliche autorità volto a garantire l’osservanza della normativa nazionale oppure in seguito ad un’istanza di un privato nel contesto di un procedimento civile per la tutela dei suoi diritti derivanti dalla medesima normativa.


3) L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della causa principale, che subordina l’organizzazione e la promozione dei giochi d’azzardo ad un regime di esclusività a favore di un unico operatore e che vieta a tutti gli altri operatori, compreso un operatore stabilito in un altro Stato membro, di proporre mediante Internet, sul territorio del primo Stato membro, servizi rientranti nel citato regime.

lunedì, maggio 31, 2010

La disciplina delle scommesse ancora dinanzi al giudice dell'UE

Ancora un rinvio pregiudiziale del Giudice italiano alla Corte di giustizia in materia di raccolta delle scommesse. Il rinvio è stato effettuato dalla Corte di Cassazione anche alla luce della nuova giurisprudenza della Corte di Lussembuirgo che sembra aver assunto posizioni di maggiore apertura nei confronti degli Stati membri a seguto la decisione che ha riguardato al disciplina portoghese.

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(Causa C-77/10)

Giudice del rinvio : Corte Suprema di Cassazione


Parti nella causa principale

Ricorrente: Ugo Cifone

Questioni pregiudiziali:

"Quale sia l'interpretazione degli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea con riferimento alle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi nel settore delle scommesse su eventi sportivi al fine di stabilire se le citate disposizioni del Trattato consentano o meno una disciplina nazionale che stabilisca un regime di monopolio in favore dello Stato ed un sistema di concessioni e di autorizzazioni che, all'interno di un numero determinato di concessioni, preveda: a) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori; b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite al termine di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti); c) la fissazione di ipotesi di decadenza della concessione e di incameramento di cauzioni di entità molto elevata, tra le quali l'ipotesi che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto della concessione".

giovedì, maggio 20, 2010

Basi certe per bloccare l'esecuzione del MAE

Il timore di un pregiudizio religioso non blocca la consegna del reo all'estero. In tema di mandato di arresto europeo, infatti, la situazione di possibile pregiudizio per la persona di cui è richiesta la consegna, deve avere base oggettiva. A sostenerlo la Cassazione, sezione VI penale, con la sentenza n. 17280/10.

martedì, aprile 27, 2010

Il Governo e la question e del Crocifisso

Prosegue l'attivismo del Governo italiano in previsione della Sentenza della Grande Chambre sulla compatibilità dell'esposzione obbligatoria del crocifisso nelle aule delle scuole italiane.
Il sottosegretario Letta ha addirittura ospitato a Palazzo Chigi la presentazione di uno studio commissionato al docente di diritto ecclesiastico prof. Cardia al fine di una rivalutazione dell'intera vicenda.
Il documento è interessante anche se non pienamente convincente, dalla grande scuola italiana del diritto ecclesiastico, fucina di grandi giuristi liberali, ci si poteva aspettare qualcosa di più.

martedì, aprile 20, 2010

Il Consiglio di Europa rende pubblico il Rapporto sulla situazione italiana

Il Comitato per la prevenzione della tortura (CPT) del Consiglio d'Europa rende disponibile on line il suo Rapporto steso a seguito dell'ispezione condotta pressi gli istituti di detenzione italiani formulando una serie di gravi critiche all'operato del nostro paese.

venerdì, marzo 26, 2010

Cassazione e interpretazione conforme: il caso della pedopornografia

In virtù del carattere vincolante delle decisioni quadro assunte dall'Unione Europea, così come stabilito dall'art. 34, comma 2, del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, il giudice nazionale ha l'obbligo di interpretare il diritto nazionale conformemente alle decisioni quadro di cui sopra, ovviamente entro i limiti stabiliti dai principi generali del diritto. Dette decisioni, infatti, tracciano le linee guida a cui le legislazioni nazioni sono obbligate ad uniformarsi in materia di giustizia ed affari interni. Il giudice nazionale, allora, può discostarsene solo nel caso in cui la norma di diritto nazionale risulti del tutto incompatibile con il risultato perseguito dalla decisione quadro, quando, cioè, l'applicazione di quest'ultima determinerebbe un'interpretazione contra legem della prima.

In virtù dell'art. 34, comma 2 del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 (il quale sancisce sostanzialmente l'obbligo del giudice nazionale di interpretare la normativa nazionale conformemente alle decisioni - quadro assunte in sede di Unione Europea) il concetto di pornografia minorile di cui all'art. 600-ter c.p., deve essere interpretato alla luce del concetto di pedopornografia esplicitato nell'art. 1 della decisione - quadro 2004/68/GAI. Può essere quindi definito come materiale pedopornografico quel materiale che ritrae o rappresenta visivamente un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessuale esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica. Nel caso specifico, la connotazione esplicitamente sessuale del materiale oggetto della condotta de quo vale ad escludere la configurabilità di detto reato in capo al soggetto sorpreso a fotografare, su di una spiaggia, bambini in costume da bagno impegnati in attività del tutto innocenti ed ordinarie (come stare in piedi su una roccia o chinati per salirvi con l'aiuto delle mani) laddove non è ravvisabile, quindi, nessuna esibizione lasciva - essendo le zone pubiche sempre e comunque nascoste alla vista dal costume da bagno - e nessun atteggiamento sessualmente allusivo - data la "ordinarietà" delle pose catturate.


Cass. pen., Sez. II, ud. 3 marzo 2010 - dep. 22 marzo 2010, n. 10948

lunedì, marzo 15, 2010

La Cassazione si arrende e riconosce il valore costituzionale della lex mitior

La Cassazione riconosce il valore di principio della lex mitior sulla base della Carta europea dei diritti fondamentali e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Cass. pen. Sez. II, Ord., (ud. 12-11-2009) 14-12-2009, n. 47395

"Infine, per completare il quadro giuridico di riferimento, si deve segnalare che una assai recente decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo (sentenza S. c. Italia del 17 settembre 2009), ha stabilito:

- che "l'art. 7, paragrafo 1, della Convenzione non garantisce solamente il principio di non-retroattività delle leggi penali più severe, ma anche, ed implicitamente, il principio di retroattività della legge penale più favorevole";

- ha, inoltre, chiarito che "questo principio si manifesta nella regola che vuole che, se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronunzia di un giudizio definitivo sono differenti, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato";

- ha, pertanto, evidenziato che, nell'ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, costituisce violazione dell'art. 7, paragrafo 1, CEDU, l'applicazione della pena più sfavorevole all'imputato;

- ed ha addirittura affermato che "l'art. 442 c.p.p. italiano, comma 2, è una disposizione di diritto penale materiale concernente la severità della pena da infliggere in caso di condanna secondo il procedimento abbreviato, e che ricade, dunque, nel campo di applicazione dell'ultima frase dell'art. 7, paragrafo 1, della Convenzione".

[...]
Tale decisione - di grande rilevanza ai fini delle scelte giuridiche necessarie ad evitare di commettere violazioni della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, esponendo l'Italia alle relative sanzioni - è, peraltro, successiva a tutte le sentenze della Corte costituzionale prese in esame e potrebbe essere idonea, come meglio si vedrà appresso, a rimodulare la giurisprudenza del nostro Paese sul punto della applicazione della lex mitior".

mercoledì, marzo 03, 2010

Tribunale costituzionale tedesco o dei controlimiti presi sul serio

Il BVG dichiara incostituzionale la disciplina interna in materia di data retention modellata sulla fasariga di una direttiva comunitaria (1 BvR 256/08; 1 BvR 263/08; 1 BvR 586/08).

(AGI) - Berlino, 2 mar. - Nuova bocciatura per il tentativo del governo tedesco di tenere sotto controllo telefonate e e-mail dei cittadini. La Corte Costituzionale di Karlsruhe ha stabilito che e’ incostituzionale la legge che consente alle aziende telefoniche di immagazzinare per sei mesi le conversazioni telefoniche, le e-mail ed i collegamenti internet. La decisione dei giudici del “Bundesverfassungsgericht” suona come un nuovo schiaffo dopo le sentenze sul divieto sulle intercettazioni telefoniche e di quelle dei siti online. Una legge del 2008, varata dal governo di ‘Grosse Koalition’, consentiva finora alle aziende telefoniche di registrare e conservare per una durata di 6 mesi tutto il traffico telematico dei cittadini, i cui dati potevano essere messi a disposizione di polizia, procure e servizi segreti nell’intento di prevenire gravi reati o per perseguire chi li aveva gia’ commessi. Grazie a questi dati era finora possibile alle autorita’ di avere accesso non solo alle conversazioni telefoniche dei cittadini, ma anche di localizzarli grazie all’uso dei cellulari. I giudici dell’Alta Corte hanno sentenziato oggi che la legge del 2008 e’ “nulla” ed i dati gia’ memorizzati devono essere “immediatamente cancellati”. I giudici di Karlsruhe hanno motivato la loro decisione con il fatto che la memorizzazione dei dati rappresenta “un’ingerenza particolarmente grave nel segreto telefonico fin dentro la sfera privata”, aggiungendo che il possesso di questi dati potrebbe dar luogo a gravi abusi, mentre questa prassi metterebbe i cittadini nella condizione di avvertire “una diffusa e minacciosa sensazione di essere tenuti sotto osservazione”. A presentare ricorso contro la legge finora in vigore erano stati 35mila cittadini, ma anche molti deputati dei Verdi e del partito liberale, compreso il ministro della Giustizia, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Nel salutare la sentenza pronunciata a Karlsruhe, il presidente dei Verdi, Claudia Roth, ha parlato di “uno schiaffo al legislatore per aver calpestato il diritto”.

giovedì, febbraio 25, 2010

La Cassazione richiama la Carta di Nizza come recepita nel Trattato di Lisbona

L'effetto vincolante per il giudice italiano della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, detta Carta di Nizza proclamata il 7 dicembre 2000 e recentemente recepita dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, è stata per la prima volta affermata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 2352/2010 di cui diamo notizia in questo lancio.

Tra le norme della Carta di Nizza che certamente incidono sull'ordinamento italiano, rafforzando i principi della nostra Costituzione, devono ricordarsi in particolare l'art. 1 "La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata", l'art. 15 "Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata", l'art. 30 "Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali".

La sentenza Cass. n. 2352 del 2010 recepisce peraltro una precisa indicazione contenuta nella relazione del Primo Presidente della Suprema Corte sull'amministrazione della Giustizia nel 2009, che ha sottolineato come la tutela della dignità umana prevista della Carta di Nizza potrà diventare matrice di nuovi diritti, individuati dalla giurisprudenza.

"L'espressa menzione, nella Carta di Nizza, dell'inviolabilità della dignità umana - si legge nella relazione - suggerirà uno scambio dialettico di reciproco arricchimento con l'interpretazione dell'art. 2 Cost. italiana sui diritti inviolabili dell'uomo. D'altra parte ciò è accaduto in passato e accadrà sempre di più in futuro sulla base di un confronto e di un uso giurisprudenziale della comparazione giuridica con quegli ordinamenti europei che già rinvengono espressamente il loro cardine nella intangibilità della dignità umana, come l'ordinamento tedesco (art. 1 Grundgesetz). Ove si tratti della concretizzazione di un principio come quello della dignità umana, il reciproco confronto e influenzamento fra i tratti della situazione di fatto possibilmente rilevanti e i tratti della norma giuridica possibilmente applicabili, che sempre caratterizzano l'attività di applicazione delle norme giuridiche ai casi della vita, si profilano per un'intensa proiezione sul parametro normativo delle istanze di regolazione del caso concreto. Così la dignità umana può diventare matrice di nuovi diritti che rispondono ai nuovi bisogni della realtà sociale. Ciò è attestato in modo esemplare dalla recente sentenza della Corte Costituzionale tedesca che, anche sulla base dell'intangibilità della dignità umana, ha coniato un nuovo diritto fondamentale alla riservatezza e alla integrità del comuter. cfr. BVerfG, 27 febbraio 2008, 1 BvR 370/07, in BVerfGE 120, 274)."


giovedì, febbraio 18, 2010

La Cassazione interpreta conformemente alla CEDU in materia di confisca

In materia di sequestro confisca di immobili abusivamente lottizzati, l'art. 44 T.U. edilizia - D.P.R. n. 380/2001 - deve essere interpretato in modo conforme alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, e pertanto nel senso che il terzo acquirente di un immobile abusivamente lottizzato, pur partecipando materialmente, con il proprio atto di acquisto, al reato di lottizzazione abusiva, non può essere assoggettato alla misura ablatoria sopra ricordata, salvo che tale partecipazione non sia accompagnata anche da un elemento soggettivo costituito da una condotta almeno colposa in ordine al carattere abusivo della lottizzazione negoziale o materiale.


Cass. pen. Sez. III Sent., 29-09-2009, n. 42178

mercoledì, febbraio 03, 2010

Giochi e scommesse: di nuovo la parola alla Corte di giustizia

La Cassazione penale rimette alla Corte di giustizia una questione preliminare concernente l'intepretazione ed applicazione della normativa italiana alla luce dell'intricato reticolo giurisprudenziale che si è determinato sulla materia.


COMPATIBILITA' DELLA DISCIPLINA NAZIONALE CON QUELLA COMUNITARIA - QUESTIONE PREGIUDIZIALE - RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E.
Con la decisione in esame (e con altra, di identico contenuto, recante il n. 2994, assunta alla medesima udienza camerale e depositata in pari data), la Corte, in una fattispecie nella quale era contestata all’indagato la violazione dell’art. 4 della L. n. 401/1989, ha rimesso alla Corte di Giustizia U.E. - ai sensi dell’art. 234, comma terzo, Trattato C.E. - la questione pregiudiziale circa la compatibilità della normativa nazionale (in particolare, l’art. 38 del d.l. n. 223/2006, c.d. decreto Bersani, conv. con modd. in L. n. 248/2006) con gli artt. 43 e 49 del Trattato C.E., ritenendo che permangano, nonostante i plurimi interventi del giudice comunitario e della giurisprudenza di legittimità sul punto, dubbi interpretativi circa l’estensione delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, essendovi la necessità di chiarire se le predette libertà possano trovare limitazione nell’ordinamento italiano fondato sul rilascio di un numero limitato di concessioni e di successive licenze di P.S.

Ordinanza n. 2993 del 10 novembre 2009 - depositata il 5 gennaio 2010

mercoledì, gennaio 13, 2010

In favore di una nuova "Legge Pecorella": contro l'appello avverso le assoluzioni

L'intenzione espressa oggi dal presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, di riproporre la "inappellabilità delle sentenze di assoluzione in primo grado" da parte dell'accusa ha scandalizzato il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, secondo cui sarebbe la prova che il premier "cerca sempre di trovare una scappatoia per assicurare l'impunità ai delinquenti". Eppure, in Occidente sono centinaia di milioni i cittadini che vivono sotto sistemi giudiziari che non consentono alla pubblica accusa di impugnare le sentenze di assoluzione (Stati Uniti e Gran Bretagna, per esempio), o che comunque ne limitano la facoltà (come in Francia). Si tratta forse di nazioni in cui si vuole "assicurare l'impunità ai delinquenti"? Negli Stati Uniti è il quinto emendamento a stabilire che "nessuno può essere processato due volte per la stessa accusa". Dunque, in caso di proscioglimento dell'imputato in primo grado in America la pubblica accusa non può ricorrere in appello. Il quinto emendamento è contenuta nella Carta dei diritti approvata dal Congresso Usa nel settembre del 1789 e ratificata dagli stati membri entro il dicembre del 1791. È quindi da 218 anni che i cittadini americani godono del diritto a non venire processati una seconda volta dopo un verdetto di assoluzione.

Anche il modello accusatorio inglese, verso cui il nostro sistema giudiziario da anni si sta indirizzando, prevede l'intangibilità delle assoluzioni in primo grado. Le sentenze di assoluzione chiudono definitivamente la vicenda processuale. L'unica eccezione prevista è quella di un imputato prosciolto per infermità mentale, al quale è riconosciuto il diritto di impugnare la sentenza. In nessun caso, invece, il pubblico ministero ha il diritto di impugnare le sentenze che assolvono l'imputato. Esiste il ricorso alla High Court per "errores in procedendo e vitia in giudicando", che può essere proposto sia dal condannato che dall'accusa ma solo nei casi di difetto di giurisdizione o competenza, o di inosservanza delle norme processuali. In Francia vige invece il modello inquisitorio, temperato però dal recepimento del contraddittorio tra le parti e del principio della parità tra accusa e difesa, sia durante il dibattimento che nella fase antecedente. Il codice riconosce ad ogni parte processuale la possibilità di presentare appello avverso ogni sentenza. Fino a poco tempo fa il giudizio proveniente dalla giuria popolare (jury) della Corte d'assise non ammetteva impugnazione. Le sentenze di assoluzione potevano essere impugnate in Cassazione ma solo "nell'interesse della legge", senza provocare alcun pregiudizio alla parte assolta. Poi è stata aperta la strada all'appello anche avverso le sentenze delle Corti d'assise. E ritenendo l'impossibilità per l'accusa di impugnare le sentenze di assoluzione una violazione del principio di parità tra le parti, è stata attribuita, ma al solo procuratore generale, la facoltà di impugnare le sentenze di assoluzione delle Corti d'assise.

In Italia la legge Pecorella - la legge n. 46 del 20 febbriao 2006 - introduceva il principio dell'inappellabilità delle sentenze di assoluzione. Il pubblico ministero e l'imputato, prevedeva quella legge, possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle "ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva". Ma con la sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007 la Corte costituzionale dichiarava costituzionalmente illegittima la legge Pecorella, perché in contrasto con il principio del giusto processo, della parità tra le parti, sancito nell'articolo 111 della Costituzione, nella parte in cui vietava ad una di esse, al pubblico ministero, di ricorrere in appello contro le sentenze di assoluzione. Ma su come si debba intendere il principio della parità tra le parti il dibattito è ancora aperto. Il principio della parità tra le parti viene invocato, infatti, per garantire al pubblico ministero il diritto ad un secondo grado di giudizio per ottenere quella condanna che non ha ottenuto in primo grado, così come all'imputato è offerta la possibilità di appellarsi a una sentenza di condanna. Eppure, come abbiamo visto, nel modello accusatorio, dove nasce quel principio, all'accusa non è concessa la facoltà di ricorrere in appello contro una sentenza di assoluzione.

Spesso si è richiamato il concetto di "égalité des armes" nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale però ha chiarito che non esiste alcun diritto dell'accusa ad un "secondo colpo in canna", cioè ad un secondo grado di giudizio, né nel principio di "égalité des armes" né nell'articolo 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. Nel dicembre del 2005 la Corte di Strasburgo si è espressamente pronunciata in materia nella sentenza "Guillemot", ricordando che l'articolo 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo non garantisce affatto il diritto di far perseguire o condannare i cittadini, né il diritto ad un doppio grado di giudizio che invece l'art. 2 del Protocollo n. 7 definisce come diritto esclusivo del condannato. Secondo la Corte, dunque, nel reclamare a favore del pubblico ministero un diritto all'appello contro le sentenze di proscioglimento si invoca un diritto che non è garantito dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. Un diritto che anzi essa riconosce solo al condannato, né all'accusa né alla parte civile. Non può, quindi essere pretesa la sua tutela ricorrendo al concetto di "égalitè des armes".

Nel 2006 il costituzionalista Tommaso Edoardo Frosini, professore ordinario di Diritto pubblico comparato, riconosceva nella legge Pecorella una "legge che concretizza ulteriormente il processo accusatorio, così come questo è disciplinato in Gran Bretagna e negli Stati Uniti". "Come fa - si chiedeva - un pubblico ministero a motivare un appello se non riesce a dimostrare al giudice di primo grado la fondatezza della sua accusa? Ha un senso replicare e quindi duplicare un processo, dal momento che un giudice terzo e imparziale si è pronunciato per l'innocenza di un imputato? Certo, se dovessero emergere nuove prove, ovvero nuove testimonianze, queste potranno essere fatte valere in Cassazione". "Chiedere un nuovo pronunciamento in appello - concludeva Frosini - da parte di chi come il pubblico ministero non è stato in grado di dimostrare la fondatezza dell'imputazione, vuol dire, alla fin fine, diffidare di quanto è stato deciso dal giudice di primo grado, e quindi sperare in un ribaltamento del giudizio. Su quali basi? E poi, perché questo dovrebbe avvenire? Cosa dovrebbe indurre il giudice di appello a sconfessare il pronunciamento del suo collega di primo grado? Solo a condizione che siano venute fuori nuove prove, nuovi fatti, tali da riconsiderare il giudicato e la posizione processuale dell'imputato. Ma per questo c'è la Cassazione" (Federico Punzi da il Velino 13.01.10).

martedì, gennaio 05, 2010

Riformato il Model Penal Code USA, no alla pena di morte

L'American Law Institute una delle più grandi istituzioni del mondo giuridico americano ha assunto la decisione di abrogare la Sezione 210.6 del Model penal Code che dettava le regole e le condizioni per l'applicazione della pena di morte.
La decisione segue un lunghissimo dibattito organizzato dall'ALI che ha prodotto un corposo Report che assume una posizione assolutamente non ideologia ma ma pragmatica nella migliore tradizione anglosassone.
Si tratta di un grande successo, anche se non definitivo, del movimento abolizionista nordamericano.

lunedì, dicembre 28, 2009

Market-abuse e responsabilità oggettiva

La Corte di giustizia (in causa C-45/83)interpreta in senso restrittivo la direttiva comunitaria in materia di market-abuse individuando una vera e prorpia presunzione di responsabilità (fino a che punto solo amministrativa è tutto da verificare); secondo i giudici di Lussemburgo:
"L’art. 2, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/6/CE, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), deve essere interpretato nel senso che il fatto che una persona di cui al secondo comma di tale disposizione che detiene informazioni privilegiate acquisisca o ceda, o cerchi di acquisire o cedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono comporta che tale persona ha «utilizzato tali informazioni» ai sensi di detta disposizione, fatto salvo il rispetto dei diritti della difesa e, in particolare, del diritto di poter confutare tale presunzione".

venerdì, dicembre 18, 2009

Regolazione europea dei conflitti di giurisdizione penale

In Gazzetta ufficiale UE la Decisione quadro, a questo punto probabilmente l'utima essendo lo strumento estinto col Trattato di Lisbona, relativa alla regolazione e prevenzione dei conflitti di giurisdizione in materia di esercizio dell'azione penale. Uno strumento assai atteso da anni ma comunque non all'altezza delle aspettative e del grande dibattito giuridico sollevato dalla materia.

giovedì, dicembre 03, 2009

Democrazia diretta nel Trattato di Lisbona?

Pochi se ne sono accorti ma l'articolo 11, paragrafo 4 del Trattato UE come riformato a Lisbona introduce un primo embrio, nel diritto costituzionale dell'Unione, di democrazia diretta. Il futuro ci dirà quanto questo esperimento potrà suscitare un maggiore inetresse politico ed una più intensa partecipazione dei cittadini europei.

Trattato UE, art. 11.4:
4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.

Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabilite conformemente all'articolo 24, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

giovedì, novembre 26, 2009

'Scudo fiscale' anticomunitario ed incostituzionale?

Un importante think tank conservatore britannico ha realizzato un dettagliato paper nel quale si denuncia la illegittimità comunitaria dello scudo fiscale italiano (strumenti di tax amnesty sono stati però adottati da pressocchè tutti i paesi di area OCSE). Ove questa dovesse essere accertata si aprirebbero le porte per ipotesi di disapplicazione e declaratoria di concostituzionalità della normativa italiana, con riferimento alle parti in contrasto con l'ordinamento continentale. Lo scudo contiene anche rilevanti previsioni in materia penale. Più informazioni a richiesta.

venerdì, novembre 20, 2009

UE e responsabilità civile dei magistrati

Come blog l'avevamo invocata, avevamo stimolato interrogazioni parlamentari in Italia ed in Europa, il Ministro Alfano ci aveva risposto in maniera liquidativa (vedi uno dei post di Dell'Europa...) ma alla file è arrivata la procedura di infrazione relativa alla legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati:


"Proc. n. 2009_2230, Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati - JLS Giustizia - Violazione diritto comunitario - Messa in mora Art. 226" (da EUR-infra)

giovedì, novembre 19, 2009

Il nuovo programma UE in materia di Giustizia

Segnaliamo ai lettori di "Dell'Europa e delle pene" la bozza in discussione (del 16 ottobre scorso) del nuovo programma pluriennale dell'UE in materia di Goiustizia e affari interni: il programma di Stoccolma, che fa seguito al precedente programma dell'Aia (che a sua volta era stato preceduto dall'ormai celeberrimo programma di Tampere).

venerdì, ottobre 30, 2009

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA CONDIZIONATA - RESIDENTE O CITTADINO - RINVIO - ESAURIMENTO DEL PROCESSO A SUO CARICO


Sentenza n. 38640 del 30 settembre 2009 - depositata il 5 ottobre 2009
(Sezioni Sesta Penale, Presidente A. S. Agrò, Relatore F. Ippolito)

La Corte ha chiarito che la condizione prevista dall’art. 19 lett. c) della legge n.69/2005 per la consegna del cittadino o del residente ai fini di un'azione penale va intesa nel senso che la persona consegnata sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione, solo una volta esaurito il procedimento penale pendente in detto Stato, ovvero sino all’esecutività della sentenza (ovviamente secondo la disciplina prevista da quell’ordinamento).

mercoledì, ottobre 14, 2009

Il PE sul Programma di Stoccolma

La proposta di risoluzione del Parlamento europeo relativa al Programma di Stoccolma sullo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

venerdì, settembre 25, 2009

Presentato a Madrid PenalNet

Nell’ambito del programma comunitario Giustizia Penale 2007-2013, il Consiglio Nazionale Forense, insieme alle avvocature della Spagna, Francia, Ungheria e Romania, ha lanciato nel luglio 2008 il Progetto PenalNet. Con PenalNet il CNF contribuirà a facilitare la cooperazione tra gli avvocati attraverso la creazione di una piattaforma tecnologica internazionale per garantire la sicurezza dello scambio di documenti e delle comunicazioni in questioni che rilevano aspetti transnazionali (per esempio nell’ambito del mandato di arresto europeo). Il Progetto muove dall’esigenza di garantire il segreto professionale, pilastro della tutela dei diritti del cittadino-cliente, al fine di permettere un sistema sicuro di scambio immediato delle informazioni nell’ambito dei casi transnazionali. Magistrati, avvocati e polizia lavorano da anni attraverso le istituzioni comunitarie, EUROJUST e EUROPOL.


Esiste oggi un bisogno concreto di coordinamento tra avvocati penalisti – coordinamento necessario per garantire la difesa e il principio del contraddittorio. Con il Progetto PenalNet si crea l’infrastruttura necessaria per mettere in pratica tale coordinamento nel rispetto del diritto comunitario e dell’obbligo di segretezza e sicurezza delle comunicazioni. Si tratta si un meccanismo informatico ad alta sicurezza che garantisce l’identità dell’interlocutore autorizzato e la sicurezza dello scambio di informazioni e/o documentazione – che non potranno essere modificate o rifiutate – questo anche grazie allo strumento della firma elettronica. Ciascun Partner del Progetto PenalNet, tra cui il CNF, sarà responsabile del processo selettivo dei 300 avvocati penalisti che beneficeranno della Smart Card PenalNet e della relativa formazione per tutto il periodo pilota (fino al 2010 circa).

mercoledì, settembre 09, 2009

CGCE e scommesse on line

La Corte di giustizia ritorna sulla legittimità delle scommesse on line offerte da provider di servizi legalmente stabiliti in uno Stato membro diverso da quello di prestazione ma questa volta ritiene le limitazioni nazionali legitime sulla base di uno stringente test di proporzionalità.
Il risultato getta però qualche ombra sulla capacità della Repubblica italiana di difendere correttamente i prorpi interessi e di rappresnetare a livello di giurisdizione comunitaria le proprie posizioni, in quanto questioni non dissimili da quelle offerte dalla difesa portoghese erano state avanzate anche nelle numeros ecause "italiane" intervenute sull'argomento.

sabato, agosto 29, 2009

Corte di Strasburgo: carceri italiane illegali

Il link alla Sentenza della Corte europea dei diritti umani che ha giudicato contrarie alle previsioni della Convenzione europea le condizioni di detenzione nelle carceri italiane.
La sentenza arriva nel pieno della emergenza carceraria italiana e non è detto che a questa condanna ne possano seguire altre.

martedì, agosto 25, 2009

La House of Lords e il MAE "napoletano"

La House of Lords si pronuncia (nell'interessante Opinione di Lord Bingham of Cornhill cui si rinvia) su un MAE emesso dal GIP di Napoli, confrontandosi con la complicatezza e lunghezza del sistema processual-penalistico italiano.
Nello specifico il problema risiedeva nella circostanza per cui il MAE emesso dal GIP napoletano faceva riferimento a persona sottoposta a processo penale mentre nel frattempo l'iputato veniva condannato in contumacia dalla I sezione del Tribunale partenopeo e la condanna confermata dalla Corte di Appello, ragion per cui, secondo gli avvocati della difesa, il MAE doveva essere emesso ai fini dell'espiazione della pena; ciò nonostante il fatto che, secondo il nostro sistema preocessuale, a differenza di quanto avviene per lo più in Europa, una condanna, ancorchè confermata (o ahimè emessa!) in Appello non è ancora esecutiva, essendo necessario per il passaggio in giudicato il trascorrere infruttuoso del tempo concesso per l'eventuale Ricorso in Cassazione.

mercoledì, luglio 15, 2009

In GURI la legge di ratifica del Trattato di Prum

Adesione dell'Italia al Trattato di Prum sul contrasto alla criminalita'


Pubblicata in Gazzatta la legge di ratifica del Trattato di Prum da parte dell'Italia.Il Trattato ha l'obbietivo di rafforzare la cooperazione transfrontaliera per contrastare il terrorismo, la criminalità a e l'immigrazione clandestina.A tale scopo si prevede l'istituzione di una banca dati nazionale del DNA, e vengono apportate modifiche al codice di procedura penale.
(Legge 30 giugno 2009, n. 85, G.U. 13/07/2009, n. 160)

martedì, luglio 07, 2009

Persone detenute: le statistiche europee

Il 19 giugno la Commissione europea ha diffuso i dati relativi alla popolazione carceraria nell'Unione europea (qui).
I dati UE sono ben lontano da quelli americani, la popolazione carceraria è relativamente ed in termini assoluti minore rispetto aquella degli Stati Uniti d'America, anche se le condizioni di deternzione sono spesso assai peggiore, soprattutto nei paesi dell'Europa orientale ma non solo!
Dell'Europa e delle pene ne approfitta per sottolineare la gravità della situazione italiana: nel nostro paese il numero di detenuti è assai superiore alla capienza dei penitenziari e le condizioni di vita sonoi assai deteriori.
Anche per questo e per ritrovare una piena effettività del processo penale e della sanzione penale il nostro blog si dichiara favorevole all'ipotesi di amnistia, la sola che permetterebbe di porre un punto definitivo alla progressiva involuzione del sistema penale italiano ritrovando certezza del diritto, celerità dei processi ed effettività (e legalità costituzionale) della pena.

mercoledì, luglio 01, 2009

Il tribunale costituzionale tedesco da disco verde al Trattato di Lisbona

Il II Senato del Tribunale costituzionale tedesco si pronuncia a favore della ratifica del Trattato di Lisbona e della sua compatibilità con la Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca. I giudici di Karlsruhe danno così il loro contributo alla finalizzazione del lungo e tortuoso percorso di ratifica del c.d. "Trattato semplificato" (secondo l'espressione celebre di Sarkozy) nato dalle ceneri della Costituzione europea.

lunedì, maggio 25, 2009

Confisca per equivalente e Carta di Nizza

Cass. pen. Sez. II, (ud. 29-01-2009) 18-03-2009, n. 11912
La Corte di cassazione riafferma la irretroattività dell'applicazione del sequestro per equivalente e della confisca per equivalente (nelle ipotesi di reati transnazionali), come introdotte dalla L. 146 del 2006 di ratifica della Convenzione ONU sul crimine organizzato transnazionale, riconoscendo il carattere afflittivo sanzionatorio di tali misure, sulla base delle assunzioni contenute negli strumenti europei di tutela dei diritti fondamentali, richiamando altresì il carattere vincolante della Carta europea dei diritti fondamentali.
Secondo la Corte "osta a tale retroattività il carattere certamente anche "sanzionatorio" della confisca per equivalente come già stabilito in numerosi precedenti di legittimità (v. cass. sez. 3^, n. 6342/2008, nonchè cass. sez. 2^, n. 629/2007).
Aggiunge la Corte che " per completezza va anche rilevato che, stante la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, la irretroattività della sua applicazione, oltre che conforme all'interpretazione dell'art. 25 Cost. (cfr. Corte Cost. n. 19/1974) è imposta anche dall'art. 7, comma 1 della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848, ai sensi del cui disposto "non può essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe spettata al tempo in cui il reato è stato consumato".
Tale ultimo principio è stato riaffermato anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (più conosciuta come Carta di Nizza) all'art. 49, cui non può essere contestato, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale sin dal 2002 (sentenza n. 135/2002), il "carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei".

mercoledì, maggio 20, 2009

OLAF: trasferimento di materiale probatorio alle AAGG nazionali

Interessante pronuncia del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-7/05.
La questione concerneva la legittimità del trasferimento di materiale probatorio da parte dell'OLAF alle autorità nazionali.
La vicenda, nello specifico riguardante funzionari delle CE, getta un fascio di luce su una prassi e su vicende che spesso si svolgono al di fuori ed in assenza di un qualsiasi controllo e regolamentazione. Si tratta di una problematica di grande impatto anche per il futuro della cooperazione giudiziaria in maniera penale e per il ruolo di soggetti come OLAF, EUROJUST ed EUROPOL.

martedì, maggio 19, 2009

MAE: La Cassazione sulla determinazione del giudice competente

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA DELL'ESTERO - EMISSIONE DEL MAE - AUTORITA' COMPETENTE


La Corte, discostandosi da un suo precedente arresto, ha stabilito che la competenza ad emettere il mandato di arresto europeo spetta al giudice che ha emesso la misura cautelare, ancorché, al momento della richiesta del P.G., non sia più il giudice “che procede”. Nella specie il gip aveva declinato la propria competenza, ravvisando la competenza del Tribunale davanti al quale pendeva il procedimento di merito.
Sentenza n. 15200 del 26 marzo 2009 - depositata l'8 aprile 2009
(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore P. Paola)

lunedì, aprile 20, 2009

Il Consiglio UE prepara un giro di vite su tratta degli esseri umani ed abuso dei minori

La tratta di esseri umani e l'abuso e lo sfruttamento di minori sono reati gravi, spesso collegati alla criminalità organizzata. I ministri della giustizia hanno proceduto a un dibattito preliminare su questi problemi il 6 aprile e hanno discusso due proposte della Commissione intese a migliorare la normativa dell'UE in vigore al riguardo.

I suddetti reati costituiscono violazioni gravi dei diritti umani, i cui autori approfittano della vulnerabilità delle vittime. La tratta di esseri umani può essere considerata una nuova forma di schiavitù, in cui una persona è obbligata con le minacce o con la forza alla servitù domestica, alla prostituzione, alla manodopera a basso costo, all'accattonaggio o ad attività illecite. Una persona può essere oggetto della tratta anche ai fini dell'espianto d'organi. Le donne e i bambini sono le principali vittime di questo tipo di sfruttamento.

L'UE ha già adottato iniziative per affrontare questo problema mondiale; la normativa, tuttavia, deve essere adeguata all'evoluzione della criminalità e alle norme internazionali adottate di recente. L'espandersi del fenomeno della tratta di esseri umani e la crescente diffusione di materiale pedopornografico su Internet rendono ancor più urgente un'azione.

Gli strumenti proposti renderanno più severa la normativa in vigore. Un numero maggiore di casi di sfruttamento e di abuso sessuale, come il turismo sessuale (anche se commesso all'estero) e l'adescamento di minorenni (adescamento di bambini online a fini sessuali), saranno perseguibili penalmente e punibili con la reclusione. La presenza di circostanze aggravanti darà luogo a un inasprimento delle pene. Sono introdotti nuovi strumenti di indagine già utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata, quali le intercettazioni telefoniche e la sorveglianza elettronica, ed è estesa la protezione e l'assistenza alle vittime.

domenica, aprile 19, 2009

Comunitaria 2009: le decisioni quadro da attuare

Le quattro decisioni quadro cui dare attuazione inserite nella Legge comunitaria 2009:

1) 2001/413 Gai del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
2) 2002/946/Gai del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso del transito e dei soggiorni illegali;
3) 2004/757/Gai del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;
4) 2008/841/Gai del 24 ottobre 2008, relativi alla lotta contro la criminalità organizzata

martedì, aprile 07, 2009

Il momento del "casellario giudiziario europeo"

Pubblicate in Gazzetta ufficiale dell'UE (7 aprile 2009) due importanti documenti relativi allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia:
1) Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario e
2) Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.
Diviene realtà dunque il "casellario giudiziario europeo".

lunedì, marzo 30, 2009

Il giudice Garzon apre un'inchiesta su esponenti dell'Amministrazione Bush


A senior Spanish judge has ordered prosecutors to investigate whether key Bush aides should be charged with crimes over the Guantanamo Bay detention center, a lawyer said Sunday.
Investigating magistrate Baltasar Garzon has passed a 98-page complaint to prosecutors that accuses former Attorney General Alberto R. Gonzales and five others [John C. Yoo, Douglas J. Feith, William J. Hayes II, Jay S. Bybee and David S. Addington] of being the legal architects of system that allowed torture in violation of international law, human rights lawyer Gonzalo Boye told CNN.
Prosecutors will review the document to determine if a crime has been committed.
The prosecutor’s office will make a decision within five days, said Boye, one of the report’s authors. Garzon accepted the complaint under Spanish law because there were several Spaniards at Guantanamo who allegedly suffered torture.

lunedì, marzo 16, 2009

La Francia non consente ai PM di indagare casi di corruzione internazionale

Il Consiglio d'Europa, attraverso il suo gruppo di lavoro anticorruzione, GRECO, ha criticato duramente la legislazione francese per restringere i margini dei propri inquirenti per quanto riguarda casi di corruzione internazionale (il documento in pdf).
Si tratta di restrizioni legislative che impediscono una efficace azione di contrasto delle Autorità francesi nei confronti delle proprie imprese che si rendono responsabili di casi di corruzione internazionale.
Il rapporto è molto severo nei confronti della Francia anche in ragione del ruolo francese nell'economia globale.
Le critiche non possono che richiamare il caso giudiziario, che ha impegnato le cronache giudiziarie degli ultimi mesi, e che ha visto alcune personalità e rilevantissime società francesi inquisite dalla Procura di Potenza per quanto riguarda la gestione del petrolio lucano (ab).

lunedì, marzo 02, 2009

Sentenza Traghetti del Mediterraneo (C-173/03) & responsabilità civile magistrati: la Commissione si muove

E-7021/08IT
Risposta di José Manuel Barroso
a nome della Commissione
(25.2.2009)


La Commissione ha preso contatto con le autorità italiane in merito al seguito riservato alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa Traghetti C-173/03.

Impronte digitali & CEDU: problemi per l'eventuale implementazione italiana del Trattato di Prum?


Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 4 dicembre 2008, ric. 30562/04, S. e Marper c. Regno Unito
Violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu
La Corte stigmatizza, all’unanimità, la mancanza di una legislazione nazionale che non preveda la possibilità di distruggere le impronte digitali e i campioni di Dna una volta che gli individui sospettati di aver compiuto reati penali risultino scagionati. Tale tipo di conservazione, prevista dalla legge per un tempo illimitato (unica legislazione a non prevedere un limite di tempo a tale conservazione in seno al Consiglio d’Europa), costituisce una violazione del rispetto alla vita privata degli individui.
Nonostante tale legge persegua un fine legittimo, la mancanza di un termine temporale alla conservazione, la mancata differenziazione in base alla gravità del reato commesso, l’impossibilità per l’individuo di ottenere la distruzione di tali dati, l’indifferenziato trattamento nei confronti dei minori, la Corte ritiene che il margine di apprezzamento statale superi l’accettabile.
(a cura di Diletta Tega)

giovedì, febbraio 26, 2009

Skype 2: Eurojust corregge il tiro

Corretto il precedente comunicato: Skype collabora, il problema è degli inquirenti italiani!
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The Hague, 25 February 2009
Eurojust will be requested to coordinate internet telephony investigations

At the request of Direzione Nazionale Antimafia in Rome, Ms Carmen Manfredda, acting National Member for Italy at Eurojust, was approached by the Italian judicial authorities with the request to introduce a case to Eurojust.
When requested, Eurojust could play an important role in overcoming the technical and legal obstacles to the interception of internet telephony systems, taking into account the various data protection rules and civil rights.
In September 2006, a first strategic meeting on internet telephony took place at Eurojust, in the context of another case introduced by Italy. The participants were informed of the technical and legal issues of the subject. Representatives from the company Skype S.A. were invited and present at this meeting. There was a positive message from the Skype representatives during the meeting, showing their commitment to cooperate with the law enforcement authorities in the fight against serious, cross-border organised crime. The participants took into consideration that new VoIP technologies could offer a possible communication channel to criminals and criminal networks.
Following a meeting with the judicial authorities in Milan, Italy, Ms Manfredda commented: “The possibility of intercepting internet telephony will be an essential tool in the fight against international organised crime within Europe and beyond. Our aim is not to stop users from taking advantage of internet telephony, but to prevent criminals from using VoIP systems to plan and organise their unlawful actions.”

lunedì, febbraio 23, 2009

Intercettazione conversazioni in VoIP: ci pensa EUROJUST

Eurojust, anche grazie al lavoro dei rappresentanti italiani, è al lavoro per coordinare l'elaborazione di modalità investigative che consentano l'intercvettazione di comunicazioni su protocollo Internet (sistemi come Skype, per intenderci) ad oggi di assai più difficili da intercettare.
Di seguito il comunicato di EUROJUST:

Eurojust coordinates internet telephony investigations

Ms Carmen Manfredda, acting National Member for Italy, will take the lead in coordinating a Europe-wide investigation on internet telephony (VoIP).

At the request of Direzione Nazionale Antimafia in Rome, the Italian Desk at Eurojust will play a key role in the coordination and cooperation of the investigations on the use of internet telephony systems (VoIP), such as “Skype”. Eurojust will be available to assist all European law enforcement and prosecution authorities in the Member States. The purpose of Eurojust’s coordination role is to overcome the technical and judicial obstacles to the interception of internet telephony systems, taking into account the various data protection rules and civil rights.

Background
Criminals in Italy are increasingly making phone calls over the internet in order to avoid getting caught through mobile phone intercepts. Police officers in Milan say organised crime, arms and drugs traffickers, and prostitution rings are turning to Skype and other systems of VoIP in order to frustrate investigators. Skype's encryption system is a secret which the company refuses to share with the authorities. Investigators have become increasingly reliant on wiretaps in recent years. Customs and tax police in Milan have highlighted the Skype issue. They overheard a suspected cocaine trafficker telling an accomplice to switch to Skype in order to get details of a 2kg drug consignment. Investigators are convinced that the interception of telephone calls have become an essential tool of the police, who spend millions of Euros each year tracking down crime through wiretaps of landlines and mobile phones.
Following a meeting with the judicial authorities in Milan, Italy, Ms Manfredda commented: “The possibility of intercepting internet telephony will be an essential tool in the fight against international organised crime within Europe and beyond. Our aim is not to stop users from taking advantage of internet telephony, but to prevent criminals from using Skype and other systems to plan and organise their unlawful actions. Eurojust will make all possible efforts to coordinate and assist in the cooperation between Member States”.

mercoledì, febbraio 18, 2009

MAE: proposta di riforma dell'UCPI

PROPOSTA DI RIFORMA
DELLA DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO DEL 13 GIUGNO 2002
RELATIVA AL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E ALLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI 2002/584/GAI


La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, vista la comunicazione del 6 febbraio 2009 del Responsabile dell'Osservatorio Europa,

premesso

Nei primi anni di applicazione del mandato di arresto europeo (e L. 22 aprile 2005, n. 69) quantomeno in Italia, sono andate profilandosi diverse problematiche relative all’esercizio dei diritti della difesa da parte della persona attinta dalla richiesta di consegna.
Alcune questioni trovano origine nell'ordinamento interno ed in taluni orientamenti giurisprudenziali assunti dalla Corte di Cassazione italiana, ma le difficoltà ad esercitare a pieno la difesa sono spesso condizionate dallo strumento normativo dell'Unione Europea che, nella sua attuale articolazione, prevede la presenza del difensore, ma non ne valorizza né agevola il ruolo e l'attività.
Per quanto qui rileva, l'Unione delle Camere Penali evidenzia come la prima esperienza applicativa del mandato di arresto, per un verso, abbia confermato la necessità di un raccordo tra il difensore dello Stato d'esecuzione ed il difensore nel procedimento a quo; per altro verso, abbia dimostrato la sussistenza di inaccettabili difficoltà per il difensore a conoscere degli atti del giudizio all'esito del quale è stato emesso il Mandato di Arresto.
Nei rapporti tra i difensori nei due procedimenti è emerso come gli ostacoli al coordinamento difensivo siano dovuti non solo a barriere linguistiche culturali e logistiche, ma anche - e soprattutto - alle difficoltà (spesso insormontabili) per il difensore ad quem di conoscere chi sia il difensore nel procedimento di emissione, non essendo stata prevista dalla decisione quadro l'indicazione del nominativo e dei recapiti del difensore nel giudizio a quo.
Tali difficoltà si traducono inevitabilmente in una intollerabile dequalificazione della funzione difensiva.
In una prospettiva di difesa transnazionale risulta financo ovvio come un effettivo coordinamento possa agevolare l’esercizio della difesa nel giudizio ad quem, consentendo di evitare inutili protrazioni della carcerazione (ad esempio avviando, ove possibile, nel giudizio a quo procedure di definizione del procedimento ovvero di applicazione di misure alternative alla privazione della libertà personale). Anche una ponderata valutazione dei vantaggi e degli svantaggi conseguenti all’eventuale consenso dell’assistito alla consegna ai sensi dell'art. 11, comma 1, della decisione quadro non può che essere fortemente condizionata – non solo quando si tratta di un mandato cautelare – dalle prospettive de libertate esistenti dinanzi alla autorità giudiziaria emittente.
Non pare più differibile, pertanto, un intervento migliorativo della decisione quadro volto a favorire il contatto tra il difensore dinanzi allo stato di emissione e quello dinanzi allo Stato di esecuzione.
Un primo correttivo in tal senso è quello di inserire, tra i requisiti necessari del mandato di arresto, l'indicazione del nome e dei recapiti del difensore nel giudizio a quo ovvero l'indicazione della ragione della eventuale mancanza dello stesso (con conseguente modifica anche della presentazione-provvedimento di cui all'allegato della decisione quadro).
La presenza nel mandato di arresto di un riferimento al difensore nel giudizio a quo consentirebbe, inoltre, di superare le difficoltà che il difensore nel giudizio ad quem incontra nel procurarsi autonomamente gli atti del procedimento cui afferisce la richiesta di consegna.
Ed invero, anche nel quadro di semplificazione delineato dalla decisione quadro, e nel rispetto della distinzione tra giudizio ad quem e giudizio a quo, la conoscenza degli atti del procedimento penale d'origine può risultare opportuna se non addirittura necessaria per esercitare la difesa dinanzi all'Autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione.
La decisione quadro non solo consente, ma addirittura impone di svolgere valutazioni in ordine al giudizio a quo in relazione:

1. alla osservanza dei principi fondamentali ed al rispetto dei diritti di cui all'art. 6 del Trattato dell'Unione Europea;

2. alla insussistenza di ragioni di discriminazione razziale, religioso, di genere e di orientamento sessuale all'origine del mandato;

3. al rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti della persona ricercata (essendo doveroso, in siffatti casi, rifiutare la consegna per non concorrere nella violazione dei diritti dell'individuo);

4. alla prospettiva che il ricercato possa essere sottoposto a trattamenti o pene inumani ovvero degradanti;

5. alla effettiva sussumibilità della condotta concreta addebitata o accertata in uno dei nomina criminis previsti dall'art. 2, comma 2, della decisione quadro;

6. alla sussistenza di ragioni di rifiuto obbligatorio ovvero facoltativo alla consegna.

Risulta evidente come tali valutazioni, per consentire un controllo anche solo “sufficiente”, possano implicare la necessità di conoscere degli atti del procedimento a quo.
La acquisizione degli atti, tuttavia, è attualmente possibile solo ad opera dell'organo giurisdizionale chiamato a delibare sulla richiesta di consegna: il difensore non ha titolo per inoltrare una richiesta di copia degli atti dinnanzi al giudice a quo. L'autorità richiesta dell'esecuzione di un mandato di arresto, oltretutto, non ha alcun obbligo di acquisizione, essendo meramente facoltativo l'inoltro di una richiesta in tal senso all'autorità emittente.
Risulta, pertanto, di regola negato al difensore dell'esecuzione (che normalmente conosce solo del mandato di arresto) il diritto ad ottenere autonomamente dall'Autorità che ha richiesto la consegna gli atti ritenuti utili o necessari all’esercizio della difesa del proprio assistito.
E' evidente come il vincolare la possibilità di acquisire gli atti ad una decisione del giudice non offra al ricercato adeguate garanzie difensive nel giudizio ad quem, atteso come sia assolutamente intollerabile che nei processi de libertate l'esercizio del diritto di difesa possa risultare condizionato all'esercizio di un potere discrezionale del giudice.
La funzione primaria della difesa nel giudizio ad quem è quella del controllo della legalità nell'interesse del ricercato, conseguentemente ogni forma di controllo delle procedure del mandato di arresto deve essere favorita dal Legislatore comunitario, e ciò tanto più in un momento in cui la “fiducia reciproca” che venne assunta a fondamento giustificativo della decisione quadro non è ancora stata pienamente conquistata tra gli operatori del diritto.
Non mancano le soluzioni per ovviare al deficit informativo che caratterizza la difesa.
In primo luogo, è auspicabile la costituzione di un ufficio dell'Unione Europea per il coordinamento della difesa transnazionale sul modello di Eurojust (si veda la proposta di Schunemann ed atri sull'Eurodifensore) di cui, peraltro, l'Unione delle Camere Penali ha già sollecitato l'istituzione nel documento allegato al questionario della Commissione sulle future priorità dello spazio LGS.
In una prospettiva di breve periodo, un correttivo può essere rinvenuto nella modifica della decisione quadro al fine di prevedere espressamente che il difensore dell'esecuzione abbia diritto di accedere direttamente agli atti del procedimento a quo, facendone richiesta all'autorità procedente.
L’espressa previsione dell'obbligo di indicare nel mandato d’arresto i riferimenti necessari a contattare il difensore nel procedimento a quo consentirebbe al difensore di consultarsi con il collega patrocinante dinanzi alla autorità giudiziaria emittente anche al fine di far estrarre copia degli atti necessari ad articolare la più adeguata linea difensiva.
Dal punto di vista normativo, si propone di inserire, all'art. 8, la lettera h) nel quale prevedere l'obbligo di indicare il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di telefax, l'eventuale indirizzo di posta elettronica del difensore del ricercato nel procedimento a quo e, ove non vi sia un difensore, di indicarne le ragioni.
Si propone, inoltre, di inserire un terzo comma nell'art. 11 nel quale riconoscere il diritto per il ricercato ed il suo difensore di ottenere copia degli atti del procedimento nel quale è stato emesso il mandato di arresto europeo.

* * * * *

Tanto premesso, la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane ritenuto di aderire alla proposta formulata dall'Osservatorio Europa,
invita
la Commissione Europea a voler immediatamente avviare l'iter legislativo necessario ad apportare alla Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri 2002/584/GAI le seguenti modificazioni:
“All'art. 8, dopo la lettera g), è inserito il seguente testo:
h) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica del difensore della persona ricercata nel procedimento nel quale è stata assunta la decisione in forza della quale è stato emesso il mandato di arresto europeo, ovvero – nel caso in cui non vi sia un difensore – l'indicazione delle ragioni della mancanza di difesa tecnica”.
“All'art. 11, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:
3. Il ricercato ed il suo consulente legale hanno diritto di ottenere e detenere copia degli atti del procedimento per il quale è stato emesso il mandato di arresto europeo”.
In coerenza alla riforma dell'art. 8 dovrà essere adeguata la presentazione di cui all'allegato 1 alla decisione quadro.

dispone

la trasmissione della presente proposta al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, alla Commissione Europea, al Ministro della Giustizia, al Ministro delle Politiche comunitarie, nonché al Parlamento Europeo, ai responsabili giustizia delle forze politiche presenti al Parlamento Europeo, alle Autorità istituzionali, al CSM, alle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, alle Camere Penali Italiane ed alle Istituzioni ed Associazioni Forensi maggiormente rappresentative in Italia e negli altri Stati dell'Unione Europea.

Roma, 17 febbraio 2009

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane

venerdì, febbraio 13, 2009

Rapporto tra sequestro penale e congelamento dei beni in applicazione di regolamento UE

SENTENZA N. 3718 UD.04/12/2008 - DEPOSITO DEL 27/01/2009

SEQUESTRO PENALE - RAPPORTO CON LA MISURA DEL CONGELAMENTO DEI BENI

La Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa ai rapporti tra il sequestro penale e la misura del congelamento applicata sui beni riconducibili ai soggetti indicati nei regolamenti comunitari che danno attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo. Secondo la Corte, qualora i beni congelati siano contemporaneamente sottoposti a sequestro o confisca penale, prevale la gestione del giudice penale. Per converso, laddove il sequestro o la confisca vengano revocati, la gestione del bene già sottoposto al congelamento rientra nella competenza dell’Agenzia del Demanio.

giovedì, febbraio 05, 2009

Errori in Gazzetta UE: DQ relativa alla lotta alla criminalità organizzata

Ne abbiamo parlato qualche giorno fa; l'11 novembre è stata pubblicata in GUCE la Decisione quadro relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.
Non so quanti allo stato si siano resi, però, conto dell'errore in intestazione fatto dai redattori della Gazzetta ufficiale.
Si trova infatti scritto: " Atti adottati anorma del Titolo V", invece che, come sarebbe stato corretto: "Atti adottati a norma del Titolo VI".

mercoledì, gennaio 28, 2009

Il Tribunale costituzionale tedesco s'interroga sulla costituzionalità del Trattato di Lisboma


Germany's constitutional court has been handed a second complaint over the EU's Lisbon Treaty with the potential to delay the country's final ratification of the document for several months.
The new legal action, running to over 200 pages, is concerned with economic as well as political issues, which the complainants say are not addressed by the Lisbon Treaty.

The Lisbon Treaty was signed by EU leaders in late 2007 (Photo: Portuguese EU Presidency)
They argue that a prognosis on European integration given by the country's constitutional court in a 1993 judgement on the Maastricht Treaty - which paved the way to the euro - has turned out to be false.
Instead, EU integration has been characterised by "continuous breaches of the stability pact, a presumptuous over-stepping of power by the European Commission, unaccountable leadership and dissolution of the separation of powers," say the authors in a statement on Monday(26 January), according to German daily Frankfurter Allgemeine Zeitung.
They say that the constitutional court cannot approve the Lisbon treaty because it "strengthens the current practice of dismembering the division of powers and mixing of competences."
The complaint is being brought by Markus Kerber, a commercial lawyer, Dieter Spethmann, a former chief executive of Thyssen, former MEP Franz Ludwig Graf Stauffenberg and economist Joachim Starbatty.
Germany's highest court is already dealing with a separate complaint on the Lisbon treaty by conservative MP Peter Gauweiler. It is due to have a two-day hearing on his complaint - which says the treaty undermines freedoms guaranteed in the German constitution - on 10 and 11 February.
But the latest complainants have refused to take part in that hearing, reports Handelsblatt newspaper, wanting to have their argumentation proofed separately by the court.
The court now has to decide whether it will accept to proof their case. If it does, it is likely to take several months to come to a decision.
This could delay the German government's timetable for the treaty, which it would like in place across the bloc by the end of the year.
To go into force, the charter still needs to be accepted by Irish citizens, due to have their say in a second referendum later this year and be ratified in the Czech Republic. Meanwhile, Poland's president Lech Kaczynski has said he will only formally approve the treaty if Ireland says Yes in autumn.
For its part, Germany has to hand the papers of the Lisbon treaty over in Rome for complete ratification to have taken place. The president, Horst Koehler, is waiting for the court judgement before making the move.

mercoledì, gennaio 07, 2009

Avviata in Francia la riforma del processo penale: verso un modello radicalmente accusatorio

(da ApCom) - Nicolas Sarkozy si appresta ad abolire la figura del giudice istruttore, una rivoluzione per l'ordinamento giudiziario francese. Ereditata da Napoleone la funzione e' svolta oggi da un magistrato indipendente. Nel disegno di riforma anticipato da Le Monde e che il presidente della Repubblica dovrebbe annunciare questo pomeriggio in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, le funzioni del giudice istruttore verrebbero svolte dalla procura della Repubblica, attualmente sottoposta direttamente all'autorita' del ministero della Giustizia, e sotto il controllo di un giudice dell'istruttoria, con le funzioni di arbitro tra l'accusa (la Procura) e la difesa. Quest'ultimo dovrebbe pronunciarsi sulle misure che limitano la liberta' degli imputati (intercettazioni, detenzione provvisoria, ecc.).
Si tratta di una riforma che viene accusata di voler tarpare l'indipendenza della magistratura. Il giudice istruttore e' indipendente, contrariamente al procuratore della Repubblica, che risponde al ministero della Giustizia, che lo nomina e che definisce gli orientamenti e le priorita' dell'azione della giustizia.
Attualmente nel procedimento penale per le vicende piu' gravi (delitti, crimini, vicende che coinvolgono lo Stato, che rappresentano meno del 5 % dei procedimenti giudiziari), il giudice istruttore e' il magistrato incaricato di svolgere le indagini dopo che il procuratore ha avviato un procedimento. Dispone per questo della polizia giudiziaria e deve raccogliere gli elementi a favore e a sfavore della persona indagata e può chiederne l'arresto o la detenzione provvisoria al giudice della liberta'. Non puo' pronunciare sentenze: questo compito spetta ai tribunali.
Nel processo inquisitorio in vigore in Francia il giudice istruttore non decide quindi autonomamente di aprire un'inchiesta, ma puo' farlo solo su richiesta della procura o di una vittima che si e' costituita parte civile. La procura delimita anche l'ambito delle indagini che puo' compiere.
Un'inchiesta puo' essergli tolta solo dalla Corte di cassazione, su richiesta del Procuratore generale presso la corte d'appello o del procuratore generale presso la cassazione su iniziativa propria o delle parti civili.
Una volta conclusa l'inchiesta, il giudice istruttore decide se ci sono elementi sufficienti per il rinvio a giudizio dell'imputato dinanzi a un tribunale o alla Corte d'assise o pronuncia il non luogo a procedere. Nel primo caso il procuratore della Repubblica puo' chiedergli di procedere a una nuova inchiesta.

lunedì, gennaio 05, 2009

Consiglio UE: valanga di decisioni quadro in materia penale

Numerose decisioni quadro in materia penale sono state adottate dal Consiglio negli ultimi mesi.

Una veloce rassegna ci impone di ricordare:
- 2008/841/GAI in materia di criminalità organizzata e definizione comune del reato;
- 2008/913/GAI in materia di razzismo e xenofobia;
- 2008/919/GAI che modifica la decisione quadro in materia di lotta al terrorismo;
- 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in campo penale;
- 2008/978/GAI sul mandato europeo di assunzioine delle prove;
- 2008/909/GAI in materia di mutuo riconoscimento di misure relative alla restrizione della libertà personale, relativa al trasferimento delle eprsone condannate;
- 2008/947/GAI in materia di mutuo riconoscimento delle misure alternative al carcere.

martedì, dicembre 30, 2008

CGCE, responsabilità civile dei magistrati e la posizione del Governo

Interrogato sulla questione relativa alla riforma della norma interna sulla responsabilità civile dei magistrati (atto n. 5/00638), a seguito della censura operata dalla Corte di giustizia nella nota sentenza (già segnalata da questo sito) "Traghetti del Mediterraneo", il Ministero della giustizia (ed i magistrati-funzionari che vi lavorano) offrono una risposta abbastanza sorprendente, per chi non conosce la cultura giuridica nazionale, un vaniloquio presuntamente dotto che tenta essenzialmente di sottrarsi al problema, dimostrando tra l'altro anche una scarsa conoscenza del diritto comunitario.
Gli estensori dell'intervento ministeriale non hanno evidentemente letto correttamente né la sentenza citata, che richiama direttamente l'applicazione della legge 117 dell'88, né la stessa legge 117 dell'88 che pure riguarda, come previsto dallo stesso art. 2, una ipotesi di responsabilità dello Stato per atti dei suoi funzionari, quali sono i magistrati appunto.
In entrambi i casi si tratta dunque di applicazione della responsabilità aquiliana per danni cagionati da una attività umana. Il risultato di tutto ciò non sarà altro che determinare un interessamento della Commissione europea in una materia che nel nostro paese pare non possa essere affrontata con ragionevolezza e serenità.
***

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto dì sindacato ispettivo in discussione gli interroganti segnalano che a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 giugno 2006, C-173-03, costituirebbe violazione del diritto comunitario omettere di procedere ad una revisione della legge 13 aprile 1988 n. 117, cosiddetto Vassalli, sulla responsabilità civile dei magistrati. Tale sentenza, infatti, avrebbe statuito che «il diritto comunitario osta a una normativa nazionale che escluda la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado, per il motivo che la violazione controversa risulta da un'interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale». In particolare, nell'interrogazione si prospetta che sarebbe inopponibile l'attuale limite del dolo o colpa grave posto all'azione di rivalsa dello Stato nei confronti dei magistrati. Senza volersi in questo momento soffermare sulle valutazioni di carattere politico relative all'iniziativa legislativa eventualmente da assumere sul punto, sotto il profilo tecnico si rileva che la decisione del giudice comunitario e la disciplina interna richiamata si pongono su piani del tutto differenti. La questione pregiudiziale posta all'attenzione della Corte aveva ad oggetto la compatibilità della legge 13 aprile 1988 n. 117 con il principio di responsabilità comunitaria dello Stato, nella parte in cui esclude che possa dare luogo a responsabilità l'attività d'interpretazione di norme di diritto o di valutazione del fatto e delle prove, nonché nella parte in cui limita detta responsabilità ai casi di dolo o colpa grave del magistrato (articolo 2). Mentre sotto il primo profilo il principio di responsabilità entrerebbe in contraddizione con la funzione giurisdizionale, e cioè con il principio di indipendenza del giudice, sotto il secondo profilo il contrasto si porrebbe con il limite introdotto dal legislatore in funzione di bilanciamento fra responsabilità civile e peculiarità della funzione giurisdizionale. Il Collegio dell'Unione trova la soluzione attraverso il riferimento alla nozione di violazione manifesta del diritto comunitario: le attività proprie della funzione giudiziaria ed i limiti introdotti dal legislatore nazionale alla responsabilità civile dei magistrati - dice la sentenza - non hanno rilievo se conducono ad una violazione manifesta del diritto comunitario. Il piano della responsabilità civile del magistrato è, quindi, completamente differente da quello della responsabilità dello Stato, tanto che eguale responsabilità lo Stato avrà per l'ipotesi in cui il giudice abbia fatto esatta applicazione delle norme di diritto interno che siano, però, in conflitto manifesto con il diritto dell'Unione. L'illecito comunitario, cioè, non è un illecito giudiziario - come è stato rilevato negli studi che hanno commentato la decisione della Corte di giustizia - ma un illecito dello Stato. E l'attività d'interpretazione ed applicazione di norme non
rappresenta un ostacolo, perché la responsabilità non è di diritto interno, ma di diritto comunitario. Infatti, nel caso Brasserie du pécheur-Factortame esaminato dalla decisione della Corte di giustizia del 5 marzo 1996, cause riunite C-46 e C-48/93, il principio della responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario è affermato con riferimento ad ogni organo dello Stato membro che abbia dato origine alla trasgressione. Lo Stato, così come accade nell'ordinamento giuridico internazionale, è infatti considerato nella sua unità, senza che rilevi la circostanza che la violazione da cui ha avuto origine il danno sia imputabile al potere legislativo, giudiziario o esecutivo. Le peculiarità dell'organo, ai fini della responsabilità civile, rilevano solo dal punto di vista dell'illecito di diritto interno, in quanto in questo caso la responsabilità è riconducibile, appunto, allo specifico organo. Nel caso dell'illecito comunitario tale limite non ha ragion d'essere in quanto, considerato «dall'esterno», lo Stato rileva come unità e, si ripete, quale sia l'organo agente è circostanza irrilevante per il diritto comunitario. Mentre, dunque, dal punto di vista della responsabilità di diritto interno le peculiarità della funzione possono costituire un limite alla responsabilità stessa, dal punto di vista dell'illecito comunitario restano irrilevanti, posto che soggetto agente si intende non l'organo ma lo Stato. L'illecito, si è detto, è dello Stato e non del giudice. Nel caso di responsabilità dello Stato per violazione comunitaria derivante da provvedimento giurisdizionale non trova applicazione, quindi, la legge n. 117 del 1988, perché la fattispecie non è di illecito giudiziario, ma di illecito dello Stato in senso proprio. Il problema, cioè, non è di difformità della legge italiana (sulla responsabilità civile dei magistrati) rispetto all'ordinamento comunitario, ma di mancanza dei presupposti di applicabilità della normativa in discorso. Da tali premesse discende, pertanto, che la normativa posta dalla legge n. 117 del 1988, come rilevato anche dalla dottrina, non è in contrasto con la decisione della Corte di giustizia richiamata nell'interrogazione. Ciò chiarito in ordine alla prima questione sollevata nell'atto di sindacato ispettivo si fa presente, peraltro, con riferimento all'ulteriore quesito formulato dagli Onorevoli interroganti, che la riforma della responsabilità civile dei magistrati costituisce uno degli obiettivi del Ministero della Giustizia e la sua elaborazione sarà avviata all'esito del varo della riforma del codice di procedura civile - già approvata dalla Camera dei Deputati il 1o Ottobre 2008 ed ora all'esame delle Commissioni Giustizia e Affari costituzionali del Senato.

mercoledì, dicembre 10, 2008

Il momento del diritto penale comunitario

Pubblicata la direttiva 2008/99 che sancisce definitivamente la copetenza penale della Comunità, quantomeno in materia ambientale.

venerdì, novembre 14, 2008

Comunitaria 2008: importante presa di posizione dell'UCPI

LEGGE COMUNITARIA 2008

Il tormentato iter di approvazione di un nuovo Trattato per l’Unione Europea ha dimostrato, una volta ancora, come uno dei principali ostacoli ad una reale condivisione dei progetti di riforma sia costituito dalla diffusa percezione delle istituzioni comunitarie come un apparato tecnocratico chiuso in se stesso, autoreferenziale e lontano dai modelli democratici cui sono tendenzialmente improntati gli ordinamenti degli Stati membri.
Ed, infatti, solo nel primo pilastro si è assistito ad un timido temperamento del deficit democratico che da sempre caratterizza l’attività normativa degli organi dell’Unione Europea, attraverso un più significativo coinvolgimento del Parlamento Europeo nella produzione degli strumenti normativi di diritto comunitario.
Al contrario, nel settore nevralgico delle politiche del terzo pilastro, laddove è fondamentale che le scelte, in particolare di politica criminale e di politica giudiziaria, siano frutto di un confronto dialettico quanto più ampio tra le varie componenti parlamentari, si assiste al monopolio decisionale da parte del Consiglio (e dunque degli esecutivi degli Stati membri), senza che il Parlamento Europeo (unica istituzione direttamente rappresentativa dei cittadini dell’Unione) sia adeguatamente coinvolto nelle scelte legislative del settore giustizia, libertà e sicurezza.
Una siffatta attribuzione di competenze nella fase ascendente e decisionale dovrebbe imporre di enfatizzare il ruolo del Parlamento nazionale, almeno nella fase, discendente, di adeguamento del diritto interno al diritto dell’Unione Europea, così da controbilanciare e circoscrivere il potere normativo dell’esecutivo derivato da (ed autoalimentato con) il sistema comunitario.
Tuttavia, nel recepimento degli strumenti normativi di terzo pilastro, si è andata consolidando una prassi che, privilegiando il ricorso alla legislazione delegata, finisce con il confinare l’intervento del Parlamento ad una ratifica meramente burocratica (addirittura anche con forme di silenzio-assenso) dell’operato del Governo.
L’alluvione di leggi-delega e decreti legislativi verificatasi in materia penale negli ultimi anni – tanto da doversi riconoscere che quello previsto dall'art. 76 Cost. si è affermato come procedimento ordinario di legislazione penale – imporrebbe, già a livello interno, una profonda riflessione sulla derive verso l’esecutivo delle scelte di politica criminale.
Il processo legislativo costituito dal conferimento di delega legislativa parlamentare al Governo e correlata decretazione (art. 76 e 77 co.1 Cost.) è oggetto di particolare attenzione in ambito penale perché propone profili di tensione con le peculiari istanze di certezza e garanzia proprie del principio di legalità, istanze che, tra l’altro, esigono che il diritto penale si fondi sulla legittimazione democratica più immediata e diretta, essendo frutto di un trasparente ed aperto confronto tra maggioranza e minoranze, e non di decisioni assunte esclusivamente all'Esecutivo.
Oltretutto, nel settore specifico dell’attuazione di norme UE, il ricorso alla legislazione delegata pone all’interprete un ulteriore parametro di legittimità delle norme di recepimento: non vi sono più solo la conformità ai principi costituzionali che regolano il diritto ed il processo penale e la coerenza alle norme UE da attuare (da garantire, tra l’altro, attraverso disapplicazione ed interpretazione conforme), ma anche l’ulteriore termine di costituzionalità rappresentato dalla congruenza tra legge delega, decreto legislativo ed art. 76 Cost.
Il tutto in un ambito delicatissimo, nel quale massimamente dovrebbero essere garantite tassatività e determinatezza.
La legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cd. Legge Buttiglione), nel fissare norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, prevede l’adozione di disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee, “anche mediante” il conferimento al Governo di delega legislativa.
Ancorché il ricorso alla delega al governo nella materia della cooperazione in materia penale sia previsto dalla legge n. 11/2005 in via eventuale – dovendosi fondare su un apprezzamento di opportunità avuto riguardo alla natura dell’atto cui dare attuazione, al rilievo ed alle implicazioni di carattere sistematico che presenta il recepimento delle singole decisioni quadro – anche nel settore del terzo pilastro, tuttavia, la legislazione delegata va assumendo il ruolo di strumento privilegiato (se non addirittura unico) di adeguamento del giure penale alle norme sovranazionali.
Nello specifico delle leggi comunitarie, la legge delega è il frutto di scelte, indirizzi ed elaborazioni del Governo (ai sensi dell’art. 8 della legge 11/2005, la legge comunitaria è, di norma, di iniziativa governativa), mentre al Parlamento viene assegnato un ruolo del tutto marginale, ai limiti della mera ratifica formale.
Siffatta procedura si traduce, nell’attività di recepimento degli strumenti normativi del settore Giustizia, Libertà e Sicurezza, in un vero e proprio cortocircuito decisionale. Ed invero, le decisioni quadro (ed i principi per la loro attuazione) sono adottate all’unanimità dal Consiglio UE, ossia dai rappresentanti del Governo degli Stati membri: in sede nazionale è poi lo stesso Governo che presenta al Parlamento il disegno di una legge delega (la legge comunitaria) con il quale propone di attribuire a sé stesso – ottenendolo – il potere di trasporre con decreto legislativo (secondo quei medesimi principi) la decisione quadro nell’ordinamento interno.
L’Unione delle Camere Penali, auspicando che – in una più ampia e condivisa revisione dei Trattati – sia finalmente sanato il deficit democratico intrinsecamente connesso alle fonti dell’UE e consapevole della necessità di affermare la centralità del Parlamento nazionale nell’iter di attuazione delle norme comunitarie, ha promosso un disegno di legge costituzionale di modifica dell’art. 76 della Costituzione, inteso a riservare al procedimento legislativo ordinario ogni intervento in ambito penale (sia sostanziale che processuale) che si renda necessario nell’attività di recepimento degli obblighi comunitari ed internazionali.
In attesa che si avvii nel Parlamento una riflessione sulle proposte dell’Unione delle Camere Penali e, più in generale, sulla necessità di riaffermare la centralità del Parlamento nel recepimento degli strumenti normativi UE che implichino interventi sul diritto penale sostanziale e processuale, si ritiene indispensabile che le Camere sin da ora si riapproprino del proprio ruolo, svicolando dalle procedure previste dalla legge 11/2005, quantomeno, l’attuazione delle decisioni quadro.
Nel disegno di legge comunitaria per il 2008 presentato lo scorso 26 febbraio 2008 (d.d.l. A.S. 1078) il Governo propone al Parlamento di conferire delega legislativa per l’attuazione, tra l’altro, alle decisioni quadro:
- 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; - 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.
La natura e gli effetti che le decisioni quadro in questione – in particolare la prima – avranno sull’ordinamento penale e processuale penale interno non consentono di ritenere opportuno che la loro attuazione avvenga attraverso la delega al governo, senza accordare al Parlamento piene prerogative attraverso l’iter ordinario di formazione e approvazione delle leggi.
Nella specie si tratta di decisioni quadro che incidono direttamente sul diritto penale sostanziale e processuale, introducendo misure che coinvolgono i diritti e le garanzie delle persone sottoposte a procedimento penale o comunque destinatarie di provvedimenti assunti in procedimenti penali.
Al di là dei fondati rilievi di merito che possono sollevarsi in relazione al contenuto delle decisioni quadro ed al tenore dei principi e criteri direttivi contenuti nel d.d.l. (va rimarcata, in ogni caso, la totale assenza di rigore, analiticità e chiarezza nei principi e criteri direttivi, in particolare nella delega per la previsione di sanzioni alle violazioni delle direttive da attuare), occorre risolvere la più volte denunciata questione di metodo legislativo, evitando di sclerotizzare una prassi che presenta gravi profili di tensione con i principi generali del diritto e del processo penale.
Si chiede, pertanto, lo stralcio dal d.d.l. delle disposizioni riguardanti l’attuazione delle decisioni quadro (artt. 24, 25 e 26) e di riservare per le stesse specifici d.d.l. da sottoporre all’esame ed all’approvazione del Parlamento in via ordinaria, avviando una prassi che individui, quantomeno per la attuazione degli strumenti di terzo pilastro, l’esistenza di una riserva assoluta di legge parlamentare.
Roma, 7 novembre 2008
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane

martedì, novembre 11, 2008

CGCE: riaffermato il principio tempus regit actum

*Procedimento C‑296/08 PPU: la sentenza della terza sezione della Corte, pronunciata il 12 agosto - in sede di prima applicazione della nuova procedura pregiudiziale d’urgenza (PPU) con riferimento ad una vicenda con incidenza in materia penale - concerne una complicata questione relativa alle norme applicabili ad una procedura di estradizione per reati commessi prima dell’entrata in vigore della decisione quadro sul Mandato di arresto europeo. La Corte coglie l’occasione della sentenza anche per riaffermare il principio tempus regit actum secondo il quale “le norme di procedura si applicano, come si ritiene in generale, a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata in vigore, a differenza delle norme sostanziali, che, in linea di principio, non riguardano situazioni maturate anteriormente alla loro entrata in vigore”(p. 80).

lunedì, novembre 03, 2008

Proposta di direttiva: sanzioni per chi offre lavoro a immigrati irregolari

Proposta di direttiva che prevede rigide sanzioni per le imprese che offrono lavoro a cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente sul territorio di uno degli Stati membri dell'Unione. Il testo.