L'AGCOM (o i signori del copyright) vuole il Notice and take down anche in Italia
Il sistema che si vorrebbe introdurre in Italia mostra dunque profili di criticità quanto al rispetto dell'art. 21 della nostra Costituzione e dell'art. 10 CEDU.
Blog di punti di vista ed informazioni su diritto e libertà fondamentali per la costruzione di uno spazio giudiziario europeo. (Amedeo Barletta)
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - CONSEGNA PER L'ESTERO - APPLICAZIONE DEL MOTIVO DI RIFIUTO DI CUI ALL'ART. 18, LETT. P), L. N. 69/2005 - CONDIZIONI
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010: diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (2010/64/UE)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:IT:PDF
(pubblicata in G.U.C.E. il 26 ottobre 2010)
Dopo aver rammentato il carattere fondamentale, nell'ambito della politica europea di reciproco riconoscimento delle decisioni civili e penali, della fiducia fra Stati e dell'affidamento degli stessi circa le normative vigenti e il modo di applicazione delle stesse, la direttiva ribadisce i principi ispiratori del giusto processo, come sanciti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Fra le nuove prospettive apportate dal TFUE si ricorda, fra l’altro, l'invito a creare norme minime comuni atte a facilitare il reciproco riconoscimento delle decisioni, ricomprendendo fra le stesse quelle relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione dei procedimenti penali.
Il sistema deve tendere ad un costante e continuo miglioramento, e si sottolinea come il livello di tutela previsto dalle normative interne non possa mai essere inferiore a quanto stabilito in tema di giusto processo.
Interessante documento del Consiglio d'Europa in materia di indipendenza, status e responsabilità dei magistrati.
Non c'è ancora il disco verde definitivo circa la legittimità dello scudo fiscale italiano.
Il Reclamo presentato da alcuni parlamentari italiani è ancora all'attenzione dei competenti uffici della Commissione europea. Di seguito la risposta del Commisario competente alla Giustizia ed agli affari interni, Barnier, ad una interrogazione dell'Italia dei Valori che chiedeva di conoscere lo Stato della procedura.
E-7029/10IT - E-7030/10IT
Risposta di Michel Barnier a nome della Commissione (29.11.2010)
La Commissione riconosce che finora non è ancora stata data una risposta definitiva alle questioni sollevate dagli onorevoli parlamentari in merito allo "scudo fiscale" italiano. Ciò non è dovuto a ritardi amministrativi. La complessità della normativa italiana ha sollevato numerose e complesse questioni in relazione a importanti aspetti del diritto dell'UE, in particolare la fiscalità, i movimenti di capitali e il riciclaggio, che hanno richiesto un'analisi approfondita e coordinata da parte di diverse Direzioni generali della Commissione.
A questo riguardo, si sono tenute delle riunioni con le autorità italiane dirette a chiarire l'esatta portata e le implicazioni della normativa in oggetto. Successivamente all'introduzione dello "scudo fiscale" le autorità italiane hanno emanato varie circolari che andavano anch'esse analizzate per poter avere un quadro completo della normativa. Inoltre, le autorità italiane hanno trasmesso solo recentemente al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) le informazioni richieste sui risultati effettivi conseguiti con lo scudo fiscale, in particolare sotto il profilo del riciclaggio di fondi illeciti. Tali informazioni complementari, ad avviso della Commissione, erano indispensabili per poter procedere ad un esame completo delle implicazioni dello scudo fiscale.
I servizi della Commissione stanno ultimando la loro analisi. Non appena tale lavoro sarà completato, la Commissione informerà gli onorevoli parlamentari del suo esito.
Il BVG ammorbidisce i toni.
Lo scorso 26 agosto i giudici del Tribunale costituzionale tedesco si sono pronunciati con una attesa ed importante sentenza che sicuramente farà discutere.
La decisione è stata presa con una risicata maggioranza (8 contro 7 giudici).
La questione è quella relativa alla costituzionalità della decisione della Corte di giustizia nel famigerato caso Mangold.
Sulla vicenda si era pronunciato con un paper molto duro lo stesso ex Presidente federale e noto costituzionalista Roman Herzog, chiedendo esplicitamente di fermare le invasioni di campo della Corte di giustizia.
Il Tribunale costituzionale tedesco, in sintesi, ha effettuato una operazione di self restraint pronunciandosi nel senso che il BVG può intervenire su atti delle istituzioni europee solo allorquando questi intervengano compromettendoin maniera significativa le competenze degli Stati membri, stabilendo più o meno letteralmente che: "le decisioni della Corte UE possono essere riesaminate slamente se la violazione del riparto delle competenze da parte delle Istituzioni europee è chiaro ed ovvio e l'atto in questione determina una redistribuzione strutturale delle stesse a svantaggio degli Stati membri".
L`articolo 45 della legge comunitaria 2009 (n. 96 del 2010) determina una nuova acquisizione teorica dovuta al nostri Governo: l`attuazione dei regolamenti. Anche uno studente di giurisprudenza sa in effetti che i Regolamento sono direttamente applicabili e che non vanno attuati!!!
Leggere per credere:
Art. 45. (Delega al Governo per il riordino, l’attuazione e l’adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della giustizia, dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze e per le politiche europee, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in tema di precursori di droghe. I suddetti decreti sono adottati per dare attuazione al regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e al regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione, dell’8 aprile 2009, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, l’abrogazione delle norme contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato: "testo unico".
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, anche al fine di individuare gli organi competenti all’adozione degli adempimenti previsti dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:
a) prevedere l’utilizzo delle locuzioni "precursori di droghe" o "sostanze classificate", in luogo di quelle utilizzate nel testo unico;
b) prevedere la distinzione, anche all’interno del medesimo testo unico, tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope;
c) definire le modalità di rilascio, sospensione e ritiro delle licenze per l’utilizzo dei precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, e relative esclusioni; definire le modalità di rilascio di licenze speciali agli enti e alle istituzioni di cui agli articoli 3 del regolamento (CE) n. 273/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 1277/2005;
d) prevedere la regolamentazione del registro degli operatori di precursori di droghe classificati nella categoria 2 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e, solo per le attività di esportazione, nella categoria 3 dei medesimi allegati; prevedere la definizione delle modalità di registrazione;
e) prevedere la regolamentazione delle transazioni intracomunitarie di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;
f) prevedere la regolamentazione delle transazioni con Paesi terzi di precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;
g) prevedere la regolamentazione dell’obbligo di rendicontazione annuale per precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;
h) prevedere la regolamentazione delle attività di vigilanza e di ispezione.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi, al fine di sanzionare le violazioni alle norme contenute nei regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:
a) sanzionare come delitto, nel rispetto dei limiti massimi edittali fissati nell’ articolo 73, comma 2-bis, del testo unico, le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti comunitari, di illecita immissione sul mercato, importazione ed esportazione di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché di illecito possesso dei precursori di droghe classificati nella predetta categoria 1. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell’attività svolta dall’operatore con riferimento ai precursori di droghe classificati nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, elevando fino alla metà la durata di tali sanzioni, rispetto a quanto previsto dall’ articolo 70 del testo unico;
b) sanzionare come delitto punibile con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a euro 3.000 le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005, di illecita esportazione di sostanze classificate nella categoria 3 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dei predetti allegati, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell’attività svolta dall’operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall’ articolo 70 del testo unico;
c) sanzionare come contravvenzione punibile con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da euro 300 a euro 3.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato:
1) le condotte di impedimento o di ostacolo alle attività di vigilanza, controllo ed ispezione, come individuate dai citati regolamenti;
2) l’inosservanza, da parte degli operatori, degli obblighi di comunicazione imposti dall’ articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, dall’ articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005, e dagli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1277/2005;
3) la violazione dell’obbligo, individuato nei termini e nei limiti di cui ai regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005, di fornire le sostanze classificate nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, solo a determinati soggetti;
d) prevedere, nei casi di cui alla lettera c), la possibilità di revocare la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 solo a determinati soggetti, con divieto di ulteriore rilascio, nonché di sospendere l’attività svolta dall’operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall’ articolo 70 del testo unico;
e) sanzionare come illecito amministrativo, punibile con la sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 600 nel minimo e non superiore ad euro 6.000 nel massimo, la violazione degli ulteriori obblighi posti a carico degli operatori dai predetti regolamenti comunitari, tra cui gli obblighi di comunicazione, dichiarazione, documentazione ed etichettatura. Prevedere, in tali casi, la possibilità di sospendere la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché l’attività svolta dall’operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall’ articolo 70 del testo unico;
f) prevedere la disciplina dell’obbligo di comunicare alcune transazioni commerciali, tra cui quelle verso i Paesi extracomunitari segnalati dal regolamento (CE) n. 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, per la necessità di adeguati monitoraggi, nonché altre transazioni individuate sulla base di criteri quantitativi ovvero in relazione alla tipologia delle sostanze classificate, alla Direzione centrale per i servizi antidroga, ai fini della prevenzione e repressione del traffico illecito, sanzionando le condotte in violazione di tale obbligo ai sensi delle lettere c) e d);
g) prevedere la possibilità, nei procedimenti penali per i delitti di cui alle lettere a) e b), di ritardare l’emissione o l’esecuzione dei provvedimenti di arresto o di sequestro, e di compiere le ulteriori attività previste dall’ articolo 98 del testo unico;
h) prevedere, tra le ipotesi di reato di cui all’ articolo 74 del testo unico, quella in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli indicati nella lettera a).
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - ESPULSIONE DAL TERRITORIO DELLO STATO - TUNISIA - RISCHIO DI TRATTAMENTI CONTRARI ALL'ART. 3 DELLA CEDU - MISURA CAUTELARE SOSPENSIVA EMESSA DALLA CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL'UOMO - CONSEGUENZE
La Corte, con la sentenza in esame, ha preso in considerazione la misura emessa in data 13 aprile 2010 dalla Corte europea per i diritti dell’uomo, ai sensi dell’art. 34 della Cedu, con la quale veniva sospesa in via cautelare un’espulsione disposta dall’A.G. italiana verso la Tunisia, in considerazione del rischio reale di trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione che la persona ad essa sottoposta possa subire in detto Stato. La Suprema Corte ha stabilito che da tale pronuncia deriva per ogni articolazione dello Stato italiano la necessità di verificare il rigoroso rispetto dell’art. 3 cit. ed in particolare per le autorità giudiziarie competenti a deliberare decisioni che comportino trasferimenti di persone verso la Tunisia il dovere di individuare ed adottare, in caso di ritenuta pericolosità della persona, misure appropriate di sicurezza diverse dall’espulsione. E ciò fino a quando la situazione di allarme descritta dalla Corte europea non venga a mutare.
Sentenza n. 20514 del 28 aprile 2010 – depositata il 28 maggio 2010
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore F. Ippolito)
Interessante pronuncia della Corte costituzionale in materia penale.
Alla stregua degli art. 3 e 25 della Costituzione italiana la Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale della aggravante di clandestinità (art. 61, n. 11 bis c.p.) e delle norme a questa connesse.
La Corte Suprema ha assunto a maggioranza una controversa decisione confermando la costituzionalità di una norma (cara anche all'Amministrazione OBAMA) che fonda la responabilità penale di quanti, anche mediante consiglio giuridico, prestino assistenza ad una organizzazione terroristica.
Si tratta dei casi: Holder v. Humanitarian Law project, No. 08-1498, e Humanitarian Law Project v. Holder, No. 09-89.
Di seguito un breve articolo della Reuters sulla sentenza:
The decision came in the first test to reach the Supreme Court after the September 11, 2001, attacks of a case pitting the right of U.S. citizens to speak and associate freely against the government's efforts to fight terrorism.
In a victory for the Obama administration, the justices voted, 6-3, to reverse a ruling by a U.S. appeals court that declared parts of the law unconstitutionally vague.
The law barring material support was first adopted in 1996 and strengthened by the USA Patriot Act adopted by Congress right after the September 11 attacks. It was amended again in 2004.
The law bars knowingly providing any service, training, expert advice or assistance to any foreign organization designated by the U.S. State Department as terrorist.
The law, which carries a penalty of up to 15 years in prison, does not require any proof the defendant intended to further any act of terrorism or violence by the foreign group.
MORE DIFFICULT CASES COULD BE AHEAD
Writing for the majority, Chief Justice John Roberts said the law was constitutional and rejected the specific challenge before it. He said the court did not address the "more difficult cases" that may arise under the law in the future.
The legal challenge had been brought by groups and individuals who wanted to help the Kurdistan Workers Party in Turkey and the Liberation Tigers of Tamil Eelam in Sri Lanka. The State Department designated both as foreign terrorist groups.
The Humanitarian Law Project in Los Angeles had previously provided human rights advocacy training to the Kurdistan Workers Party, known as the PKK, and the main Kurdish political party in Turkey.
The Humanitarian Law group and others sued in an effort to renew support for what they described as lawful, nonviolent activities overseas.
"The Supreme Court has ruled that human rights advocates, providing training and assistance in the nonviolent resolution of disputes, can be prosecuted as terrorists," said Georgetown University law professor David Cole, who argued the case.
"In the name of fighting terrorism, the court has said that the First Amendment permits Congress to make it a crime to work for peace and human rights. That is wrong," Cole said.
Obama administration lawyers defended the law and called it a vital weapon in the government's effort to fight terrorism.
Since 2001, the United States has charged about 150 defendants with the material support of terrorism and about half have been convicted, the Justice Department said.
Justices Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg and Sonia Sotomayor dissented with Breyer saying the court majority ultimately "deprives the individuals before us of the protection that the First Amendment demands."
He said the court failed to examine the government's justifications for the law with sufficient care.
La Corte di Giustizia si pronuncia ancora sulla materia dell'offerta di giochi d'azzardo e sembra consolidare la linea più aperta alle esigenze di controllo degli Stati membri, in tal modo sconfessando una giurisprudenza (più risalente) di sapore molto comunitario sedimentatasi soprattutto nei confronti dell'Italia sino alla sentenza Placanica (forse che l'Italia ispira più d'altri Stati membri pronunce severe della giustizia comunitaria o forse la difesa della Repubblica affidata all'avvocatura dello Stato andrebbe ripensata!) alimentando una certa incertezza ermeneutica che meriterebbe forse, a questo punto, un intervento armonizzatorio della legislazione UE. Si tratta delle sentenze nelle cause C-203/08 e C-258/08.
Di seguito il dispositivo della causa C-253/08:
1) Si può considerare che una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che persegue lo scopo di contenere la dipendenza dal gioco d’azzardo nonché di contrastare le frodi, e che effettivamente contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi, limita le attività di scommessa in modo coerente e sistematico, sebbene il titolare o i titolari di un’autorizzazione esclusiva siano autorizzati a rendere attraente la loro offerta sul mercato introducendo nuovi giochi d’azzardo e facendo ricorso alla pubblicità. Spetta al giudice del rinvio verificare se la pratica del gioco illegale possa costituire un problema nello Stato membro interessato cui possa porre rimedio un’espansione delle attività autorizzate e regolamentate, e se tale espansione non presenti una portata che la rende inconciliabile con la finalità di contenimento di detta dipendenza.
2) Ai fini dell’applicazione di una normativa di uno Stato membro sui giochi d’azzardo compatibile con l’art. 49 CE, il giudice nazionale non è tenuto a verificare, in ogni fattispecie, se il provvedimento d’esecuzione diretto a salvaguardare l’osservanza di tale normativa sia idoneo ad assicurare la realizzazione dello scopo da essa perseguito e sia conforme al principio di proporzionalità, purché tale provvedimento rappresenti un elemento necessario per garantire che detta normativa produca i suoi effetti e non contenga alcuna ulteriore restrizione rispetto a quella risultante dalla normativa stessa. Per la soluzione della controversia sottoposta al giudice del rinvio è irrilevante che tale provvedimento di esecuzione sia stato adottato in seguito ad un intervento delle pubbliche autorità volto a garantire l’osservanza della normativa nazionale oppure in seguito ad un’istanza di un privato nel contesto di un procedimento civile per la tutela dei suoi diritti derivanti dalla medesima normativa.
3) L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della causa principale, che subordina l’organizzazione e la promozione dei giochi d’azzardo ad un regime di esclusività a favore di un unico operatore e che vieta a tutti gli altri operatori, compreso un operatore stabilito in un altro Stato membro, di proporre mediante Internet, sul territorio del primo Stato membro, servizi rientranti nel citato regime.
Il timore di un pregiudizio religioso non blocca la consegna del reo all'estero. In tema di mandato di arresto europeo, infatti, la situazione di possibile pregiudizio per la persona di cui è richiesta la consegna, deve avere base oggettiva. A sostenerlo la Cassazione, sezione VI penale, con la sentenza n. 17280/10.
Il Comitato per la prevenzione della tortura (CPT) del Consiglio d'Europa rende disponibile on line il suo Rapporto steso a seguito dell'ispezione condotta pressi gli istituti di detenzione italiani formulando una serie di gravi critiche all'operato del nostro paese.
In virtù del carattere vincolante delle decisioni quadro assunte dall'Unione Europea, così come stabilito dall'art. 34, comma 2, del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, il giudice nazionale ha l'obbligo di interpretare il diritto nazionale conformemente alle decisioni quadro di cui sopra, ovviamente entro i limiti stabiliti dai principi generali del diritto. Dette decisioni, infatti, tracciano le linee guida a cui le legislazioni nazioni sono obbligate ad uniformarsi in materia di giustizia ed affari interni. Il giudice nazionale, allora, può discostarsene solo nel caso in cui la norma di diritto nazionale risulti del tutto incompatibile con il risultato perseguito dalla decisione quadro, quando, cioè, l'applicazione di quest'ultima determinerebbe un'interpretazione contra legem della prima.
In virtù dell'art. 34, comma 2 del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 (il quale sancisce sostanzialmente l'obbligo del giudice nazionale di interpretare la normativa nazionale conformemente alle decisioni - quadro assunte in sede di Unione Europea) il concetto di pornografia minorile di cui all'art. 600-ter c.p., deve essere interpretato alla luce del concetto di pedopornografia esplicitato nell'art. 1 della decisione - quadro 2004/68/GAI. Può essere quindi definito come materiale pedopornografico quel materiale che ritrae o rappresenta visivamente un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessuale esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica. Nel caso specifico, la connotazione esplicitamente sessuale del materiale oggetto della condotta de quo vale ad escludere la configurabilità di detto reato in capo al soggetto sorpreso a fotografare, su di una spiaggia, bambini in costume da bagno impegnati in attività del tutto innocenti ed ordinarie (come stare in piedi su una roccia o chinati per salirvi con l'aiuto delle mani) laddove non è ravvisabile, quindi, nessuna esibizione lasciva - essendo le zone pubiche sempre e comunque nascoste alla vista dal costume da bagno - e nessun atteggiamento sessualmente allusivo - data la "ordinarietà" delle pose catturate.
Cass. pen., Sez. II, ud. 3 marzo 2010 - dep. 22 marzo 2010, n. 10948