domenica, luglio 29, 2007

Corte di giustizia e ne bis in idem

Due nuove sentenze della Corte di giustizia chiamata a pronunciarsi sulla portata dell'art. 54 della Convenzione applicativa dell'accordo di Schengen: C-288/05 e C-367/05. Il leit motiv è sempre il medesimo: la valutazione dei fatti fa aggio sulla qualificazione giuridica.
Nella prima si poneva anche un problema di interpretazione dell'art. 54 alla luce della DQ sul MAE, mentre nella seconda la Corte si pronuncia nei termini che seguono sulla rilevanza del "medesimo disegno criminoso" nella valutazione della "medesimezza dei fatti":
"un nesso soggettivo tra fatti che hanno dato luogo a un procedimento penale in due Stati contraenti diversi non implica necessariamente l’esistenza di un nesso oggettivo tra i fatti materiali di cui è causa, i quali, di conseguenza, potrebbero essere diversi dal punto di vista temporale e spaziale, nonché per la loro natura."
C-288/05:
1) L’art. 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, dev’essere interpretato nel senso che:
– il criterio pertinente ai fini dell’applicazione del detto articolo è quello dell’identità dei fatti materiali inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato;
– fatti consistenti nel prendere possesso di tabacco estero di contrabbando in uno Stato contraente e nell’importazione e detenzione dello stesso tabacco in un altro Stato contraente, caratterizzati dalla circostanza che l’imputato che è stato perseguito in due Stati contraenti aveva fin dall’inizio l’intenzione di trasportare il tabacco, dopo la prima presa di possesso, verso una destinazione finale attraversando diversi Stati contraenti, costituiscono comportamenti che possono rientrare nella nozione di «medesimi fatti» ai sensi del detto art. 54. La valutazione definitiva a tal riguardo spetta ai giudici nazionali competenti.
2) Ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, la pena inflitta da un giudice di uno Stato contraente «è stata eseguita» o «è effettivamente in corso di esecuzione attualmente», allorché l’imputato, conformemente al diritto del detto Stato contraente, è stato condannato ad una pena detentiva alla cui esecuzione è stata applicata una sospensione condizionale.
3) Ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, la pena inflitta da un giudice di uno Stato contraente non dev’essere considerata come «eseguita» o «effettivamente in corso di esecuzione attualmente», quando l’imputato è stato posto brevemente in stato di arresto di polizia e/o di custodia cautelare e quando, secondo il diritto dello Stato di condanna, di tale privazione della libertà si deve tener conto nell’esecuzione successiva della pena detentiva.
4) Il fatto che uno Stato membro nel quale una persona ha costituito oggetto di una sentenza definitiva di condanna nel diritto interno possa emettere un mandato di arresto europeo inteso a far arrestare questa persona al fine di eseguire tale sentenza a titolo della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, non può incidere sull’interpretazione della nozione di «esecuzione» ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen.
C-367/05:
L’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, dev’essere interpretato nel senso che:
– il criterio pertinente ai fini dell’applicazione del detto articolo è quello dell’identità dei fatti materiali, inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato;
– fatti differenti, consistenti in particolare, da un lato, nel detenere in uno Stato contraente somme di denaro provenienti da un traffico di stupefacenti e, dall’altro, nel mettere in circolazione in uffici di cambio situati in un altro Stato contraente somme di denaro provenienti anch’esse da un tale traffico non devono essere considerati «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen per la sola circostanza che il giudice nazionale competente constata che i detti fatti sono collegati dallo stesso disegno criminoso;
– spetta al detto giudice nazionale valutare se il grado di identità e di connessione tra tutte le circostanze di fatto da comparare sia tale che, in considerazione del criterio pertinente sopramenzionato, si possa constatare che si tratta dei «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen.

martedì, luglio 24, 2007

Cassazione: indagini difensive e monopolio pubblico

La Corte di Cassazione, sezione prima, si pronuncia sulla validità, nel nostro sistema processuale, delle indagini difensive condotte all'estero dal difensore (nel caso si tratta di un paese di nuova adesione all'UE, la Bulgaria).
La Suprema corte ritiene di poter affermare che l'unico mezzo esperibile è quello della rogatoria nelle forme ordinaria o semplificata secondo la Convenzione applicativa di Schenghen (che nel caso della Bulgaria non era esperibile).
La pronuncia rappresenta la prova di come il processo di creazione di uno spazio giudiziario europeo, almeno per il momento, viaggi su un doppio binario, ad alta velocità quello relativo al rafforzamento dei poteri di indagine e di enforcement delle misure preventive emesse dall'autorità, assai più lento ed ineffettivo quello che concerne gli strumenti di garanzia e di tutela degli imputati (cartina di tornasole è la annosa questione relativa alla decisione quadro sui diritti delle persone imputate).
In effetti la rogatoria rimane uno strumento nelle mani della pubblica accusa che può benissimo disattendere le richieste investigative della difesa in questo modo mettendo seriamente in crisi quel principio della parità delle armi tra accusa e difesa, così strenuamente difeso quando si tratta delle prerogative della pubblica accusa ma sovente obliterato quando eventuali beneficiari sono gli avvocati.

La massima:

SENTENZA N. 23967 UD.29/05/2007 - DEPOSITO DEL 19/06/2007, sez. I

PROVE - INDAGINI DIFENSIVE SVOLTE ALL'ESTERO - UTILIZZABILITA' - ESCLUSIONE
La Corte ha affrontato l’interessante questione concernente la possibilità del difensore di svolgere all’estero indagini difensive. Ha stabilito che, in base ai principi generali del codice di rito, l’unica forma per la raccolta della prova all’estero è la rogatoria, con la conseguenza che il difensore non è direttamente abilitato ad esperire le indagini ex art. 391 bis c.p.p., ma deve rivolgersi all’autorità giudiziaria italiana affinché questa attivi una domanda di assistenza giudiziaria internazionale. Nella specie, la Corte ha ritenuto inutilizzabili i risultati delle investigazioni prodotte dal difensore, consistenti in dichiarazioni di persone informate sui fatti raccolte in Bulgaria.

Liste di terroristi e Tribunale di Milano: tanto rumore per nulla

Occupa le pagine dei quotidiani la notizia di una presa di posizione della Procura di Milano in merito al valore probatorio delle liste di terroristi stilate dalla NU e riprese dall'UE ai fini del congelamento dei beni riconducibili alle organizzazioni del terrorismo internazionale.
Si tratta di vicenda assai complessa e che sta occupando in maniera seria le diverse giurisdizioni nazionali ed internazionali, soprattuto per quanto riguarda la tutela del diritto ad un ricorso effettivo, ovvero la possibilità di ricorrere ad una istanza giudiziaria avverso l'inclusione di un nominativo nelle liste; ciò in quanto il sistema istituito dal Consiglio di sicurezza, e di cui pure ci siamo occupati, appare assai carente sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali. Questo blog ha del resto pubblicato le numerose pronunce del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Per quanto riguarda Milano invece il punto è diverso.
La Procura ha semplicemente riconosciuto che le liste hanno un valore investigativo, indiziario ma non possono e non devono costituire prova legale dell'appartenenza ad un gruppo terroristico.
Nulla di nuovo. Sul punto si era già soffermata la stessa Corte di Cassazione, sezione prima, nel gennaio 2007.

venerdì, luglio 20, 2007

Tra insider trading e market abuse

La Corte di giustzia delinea i campi di applicazione delle nozioni di insider trading e market abuse.
Assai interessanti i punti 30 e seguenti della sentenza della Corte, III sezione, rel. Lohmus, in causa C-391/04 - Georgakis.

Corruzione nel settore privato, ora anche in Italia

La legge comunitaria per il 2007 introduce nel nostro ordinamento anche la fattispecie criminale relativa alla corruzione nel settore privato in adempimento alla Decisione quadro dell'UE.
art. 30
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell’ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all’acquisizione di beni o servizi commerciali;
b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell’ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);
c) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.

mercoledì, luglio 11, 2007

Terrorismo: il TPG interviene sulle liste di terroristi

La saga giudiziaria relativa alle liste dei terroristi si arricchisce di altre due fondamentali pronunce (Sison ed Al-Aqsa).
Le sentenze emesse dalla giurisdizione europea, in questo caso è il Tribunale di primo grado, sulla questione delle liste di terroristi, questa volta sono nette nel difendere i diritti dei ricorrenti.
Il Tribunale UE non ha remore a dichiarare che il sistema delle liste, per come è organizzato a livello comunitario, viola elementari diritti individuali.

martedì, luglio 10, 2007

OLAF: disponibile la relazione 2006

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione: intensificare la cooperazione con gli Stati membri


La Commissione europea ha pubblicato quest'oggi la relazione annuale 2006 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e sulla lotta contro le frodi. Si tratta di un settore per il quale la competenza è divisa fra la Commissione e gli Stati membri. La relazione illustra i principali provvedimenti assunti nel 2006 dagli Stati membri e dalla Commissione per migliorare la prevenzione e l'azione di contrasto delle frodi. Una valutazione statistica di tutte le irregolarità comunicate alla Commissione dagli Stati membri evidenzia che il numero totale di irregolarità è cresciuto nei settori dell'agricoltura, della coesione e dei fondi preadesione, mentre è sceso nel campo delle risorse proprie e dei fondi strutturali. Nonostante ne siano state notificate oltre 12 000, resta prioritario l'obiettivo di accelerare e migliorare la segnalazione delle irregolarità.

lunedì, luglio 02, 2007

Corte di giustizia: novità in materia penale

Il 28 giugno sono state presentate le conclusioni dell'avvocato generale Mazak nella Causa C-440/05, Commissione c. Consiglio (il seguito della vicenda in causa C-176/03) ed è stata depositata la sentenza in causa C-467/05, Dell'Orto.

Trattato UE e spazio penale

Il professor Steve Peers ha predisposto un documento che svela il volto delle norme in materia di Giustizia ed Affari interni come definite nel vertice di Bruxelles, che ha rilanciato (!?) il processo di riforma dei Trattati UE.

Riforma del codice penale

Ecco la bozza della Commissione Pisapia per la riforma del codice penale; un'altra ipotesi di riforma da mettere in archivio?