mercoledì, ottobre 10, 2012

MAE e processo contumaciale: l'opinione dell'Avvocato generale

Interessanti conclusioni dell'Avvocato generale Bot in materia di intepretazione della Decisione quadro sul Mandato di arresto europeo (causa C-399/11).
In sintesi il Tribunale costituzionale spagnolo ha interrogato la Corte di giustizia circa la corretta interpretazione della Decisione quadro relativa al Mandato di arresto europeo e nella specie sulla condizionabilità della consegna alla garanzia resa dallo Stato richiedente della celebrazione di un nuovo processo penale nel caso di processi celebrati in absentia.
La vicenda è assai rilevante soprattutto per ciò che concerne i rapporti giudiziari tra Spagna ed Italia e per i casi di processi italiani celebrati in situazione di contumacia dell'imputato, ipotesi questa non prevista dall'ordinamento giudiziario spagnolo.

L'Avvocato generale propone alla Corte di decidere nel senso che:

"1)  L’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che vieta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nei casi indicati dalla medesima disposizione, di subordinare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo alla condizione che la persona che ne è oggetto possa beneficiare di un nuovo processo nello Stato membro emittente.
2)      L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, è compatibile con gli articoli 47, secondo comma, e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3)      L’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non permette all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di subordinare, in applicazione del suo diritto costituzionale nazionale, l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo alla condizione che la persona che ne è oggetto possa beneficiare di un nuovo processo nello Stato membro emittente, quando l’applicazione di una simile condizione non è autorizzata dall’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299".