lunedì, luglio 28, 2008

MAE: sui limiti alla comunicazione del luogo di espiazione

Sentenza n. 30018 del 16 luglio 2008 - depositata il 17 luglio 2008
(Sezione Sesta Penale, Presidente B. Oliva, Relatore L. Lanza)

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE – CONSEGNA DEL CITTADINO ITALIANO A FINI ESECUTIVI - ESECUZIONE NELLO STATO - MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' - TERMINE

La Corte ha stabilito, in relazione alla procedura prevista dall’art. 18, lett. r) della legge n. 69/2005, che la volontà della persona richiesta in consegna circa il luogo di espiazione della pena può essere manifestata anche dinnanzi alla corte di cassazione, nella fase del ricorso, non essendovi a tal riguardo alcuno sbarramento processuale.

mercoledì, luglio 23, 2008

CGCE: interessante pronuncia sulla nozione di "dimora" nel MAE

La Corte di giustizia rende una interessante pronuncia interpretativa, in causa C-66/08, della decisione quadro sul mandato di arresto europeo e specificamente sull'articolo 4, punto 6) dello strumento normativo dell'UE.
L'interesse della sentenza è inoltre rappresentato dal fatto che si tratta di decisione assunta in tempi rapidissimi ottenuti facendo applicazione della disciplina accelerata già prevista dallo Statuto della Corte e non già della nuova disciplina adottata nel febbraio scorso.
La Corte in buona sostanza ha affermato la necessità di interpretare il "dimora" nel senso dell'acquisizione di legami stabili con il territorio di intensità simile a quella dei legami di collegamento che si instaurano con la residenza:
L’art. 4, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che:

– una persona ricercata «
risiede» nello Stato membro di esecuzione qualora essa abbia ivi stabilito la propria residenza effettiva, ed essa «dimora» in tale Stato qualora, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia acquisito legami di collegamento con tale Stato di intensità simile a quella dei legami di collegamento che si instaurano in caso di residenza;
– per stabilire se tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano legami di collegamento che consentano di constatare che tale persona ricade nella fattispecie designata dal termine «dimori» di cui al detto art. 4, punto 6, spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione effettuare una valutazione complessiva di un certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali figurano, segnatamente, la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione.

mercoledì, luglio 16, 2008

MAE: questione relativa alla competenza

Sentenza n. 26635 del 29 aprile 2008 - depositata il 2 luglio 2008
(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore M. C. Siotto)
La Corte di Cassazione ha definito un conflitto di competenza insorto tra il Tribunale e il G.I.P. in relazione alla richiesta di emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di imputati già attinti da ordinanze di custodia cautelare adottate dal GIP - per i quali il procedimento risultava successivamente pendente per il merito presso il Tribunale - osservando che, sulla base di un’interpretazione logico-sistematica degli artt. 28, 30 e 39 della L. n. 69/2005, la relativa competenza deve essere attribuita al giudice che procede (ossia, nel caso di specie, al Tribunale), avuto riguardo al considerevole lasso di tempo intercorso tra l’emissione della misura restrittiva e l’emissione del mandato di arresto e all’esigenza che l’organo emittente sia pienamente a conoscenza dell’iter processuale compiuto, si’ da assolvere ai numerosi incombenti che la legge impone al riguardo (informazioni, relazione di accompagnamento, informazioni integrative). (V., sul punto, Cass., Sez. I, 19 aprile 2006, Abdelwahab, Rv. 233578).

martedì, luglio 15, 2008

Contraddittorio come ordine pubblico processuale

Sentenza n. 24382 del 12 marzo 2008 - depositata il 16 giugno 2008
(Sezione Sesta Penale, Presidente S. F. Mannino, Relatore G. Conti)
Il riconoscimento della sentenza straniera, in particolare di un provvedimento di ingiunzione penale che comporta una procedura a contraddittorio eventuale e differito, presuppone che sia accertata l’osservanza nell’ambito del procedimento dello Stato estero del principio del contraddittorio nei suoi connotati essenziali, e quindi che il soggetto ingiunto abbia avuto l’effettiva possibilità di attivare la successiva fase processuale pienamente garantita.