lunedì, ottobre 30, 2006

Il MAE alla Consulta

Arriva alla Consulta la questione di legittimità della legge italiana relativa al Mandato di Arresto Europeo.
Il problema applicativo della norma interna era stato evidenziato, quest'estate, anche dalla Corte di Cassazione.

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La Corte di Cassazione ed i limiti del MAE

Amedeo Barletta

Importante pronunzia della Cassazione sull’applicazione della legge interna di recepimento del Mandato d’arresto europeo (Cass., sez. VI, n. 16542, dep. 15 maggio 2006).
La sesta sezione della Suprema Corte è stata chiamata ad affrontare una questione sulla base di quanto già deciso dalla Corte di Appello di Venezia, addivenendo all’annullamento senza rinvio della decisione della Corte territoriale che aveva fatto applicazione della richiesta di custodia cautelare formulata dal giudice istruttore del Tribunale di Charleroi, Belgio.
Si tratta di sentenza di sicuro interesse in quanto la Cassazione, nel pronunciare la propria sentenza, ha ricapitolato la vicenda applicativa del mandato di arresto europeo compendiando la giurisprudenza come allo stato consolidatasi. Si è invece occupata in prima applicazione di una delle cause di rifiuto della consegna inserite dal legislatore italiano ma non previste nella decisione quadro della UE. Ci riferiamo, per essere precisi, al motivo di rifiuto previsto dall’art. 18 let. e) che prevede il diniego della consegna:
“se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva”.
Tale clausola veniva inserita nel testo di adeguamento dell’ordinamento interno alla decisione quadro quale diretta derivazione di una previsione costituzionale, precisamente l’ultimo comma dell’art. 13 secondo il quale:
“la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”,
interpretato generalmente come previsione di una guarentigia relativamente alla previsione legale di un termine massimo di custodia cautelare.
Tale previsione è astrattamente in grado di mettere in crisi l’effettività stessa del nuovo strumento introdotto con la decisione quadro del giugno 2002, almeno per quanto riguarda le richieste relative a provvedimenti cautelari.
Sono infatti numerosi i sistemi processuali che ignorano la garanzia consistente nella previsione di termini massimi di custodia cautelare.
La stessa sentenza ricorda come sia abbastanza frequente in Europa imbattersi in modelli, come quello anglosassone, che non prevedono tali termini, anche in ossequio a regole processuali che non contemplano la possibilità di un processo in contumacia prevedendo al più come diritto della parte l’istituto a noi ignoto del bail.
Tra questi ordinamenti che non prevedono termini massimi di durata della custodia cautelare vi è anche il Belgio, quantomeno per i reati che prevedono una pena nel minimo di almeno un anno. E’ il caso del delitto di escroquerie (truffa) contestato nel caso che ci occupa.
Tale limitazione imposta al funzionamento del mandato di arresto europeo è poi sconosciuta al meccanismo estradizionale classico, producendosi in questo modo un regime pur dovendo essere “semplificato” diviene più gravoso e limitativo nel caso di cooperazione tra paesi appartenenti alla Spazio giudiziario europeo. La norma prevista dall’art. 18 let. e) propone dunque una situazione chiaramente schizofrenica ed almeno apparentemente irragionevole di aggraviamento della procedura “semplificata” di estradizione costituita dal mandato di arresto europeo.
Va inoltre ricordato che quella contemplata dalla Costituzione italiana - e ripresa dalla legge di implementazione interna del mandato di arresto europeo - è garanzia non prevista nemmeno dalle carte dei diritti fondamentali, la CEDU tra queste, la quale solo prevede all’art. 5:
“1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge:
[…]
c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;
[…]
3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 (c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza”.
Non v’è nulla dunque con riguardo alla durata massima della misura cautelare ma solo la garanzia di un processo celere e dunque di una detenzione cautelare che segua le sorti del processo, che sia dunque celere; ove tale celerità non dovesse essere garantita viene previsto un non meglio specificato diritto alla liberazione.
Su tale standard si è pronunciata più volte la stessa Corte di Strasburgo considerando ben più che sufficiente una revisione periodica e costante della situazione di detenzione e della perduranza delle condizioni che tale situazione abilitano .
E’ questo un sistema che appare più adeguato a sistemi processuali che non conoscono il giudizio in absentia ma che non sembra essere meno capace di garantire i diritti dell’imputato che sono del resto pienamente rispettati solo da un sistema processuale capace di essere celere e non cronicamente in ritardo come quello italiano, ove la previsione di tempi massimi di custodia cautelare gioca una funzione centrale forse anche solo per questa tipica e deficitaria lentezza del nostro processo.
Il punto è dunque assai critico e necessita di una seria rimeditazione che ove non operata è in grado di mettere a rischio la macchina predisposta dal MAE e rendere il nostro paese un porto sicuro per criminali in attesa di giudizio che vogliono sfuggire al carcere e per questa via, sovente, allo stesso processo penale.
Dove la decisione appare meno convincente è nell’escludere la possibilità e l’opportunità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o alla stessa Corte costituzionale per conoscere della compatibilità della normativa nazionale con la previsione dettata dal diritto dell’Unione Europea. Tale rinvio avrebbe infatti quanto meno permesso di conoscere in merito alla corretta interpretazione della decisione quadro ed al vincolo costituzionale che questa è capace di imporre sulla normativa interna di attuazione. In questo modo si sarebbe potuta produrre un’interpretazione costituzionalmente orientata della Corte Costituzionale o una pronunzia di incostituzionalità (sub specie di ragionevolezza?) capace di fornire il legislatore di linee guida adeguate all’intervento riformatore che appare allo stato opportuno se non necessario e ciò non tanto nell’ottica di un depotenziamento delle garanzie previste dall’ordinamento italiano semmai in misura più estesa (quantomeno da un punto di vista meramente formalistico), ma soprattutto con riguardo ad una corretta ricostruzione dei rapporti tra i due livelli normativi e circa il grado di autonomia in materia del legislatore italiano. Si tratta di utilizzare sino in fondo gli strumenti di controllo dell’adeguatezza del diritto interno al diritto europeo di cui il rinvio pregiudiziale rappresenta il principale e più funzionale strumento.
La questione potrebbe altresì essere risolta in sede interpretativa riprendendo un insegnamento della Corte di Strasburgo che considera come termine massimo della carcerazione preventiva la durata del procedimento penale di primo grado, ove ragionevole, considerando la detenzione successiva come fondata sulla decisione di colpevolezza assunta nel corso del procedimento .
Questa interpretazione fatta propria dalla Corte europea dei diritti dell’uomo rappresenta uno standard comune per tutti i paesi membri della Convenzione che non prevedono termini massimi di custodia cautelare e potrebbe essere recepita da un intervento interpretativo della nostra Corte costituzionale capace dunque di adeguare per via interpretativa il dettato della legge 69/2005 alle previsioni ed ad una corretta interpretazione della decisione quadro, sventando il pericolo di un suo svuotamento per quanto riguarda la possibilità che questa venga applicata in Italia anche alle richieste di arresto basate su provvedimenti cautelari.

mercoledì, ottobre 25, 2006

La Cassazione "rilegge" il Mandato d'arresto europeo

Il Palazzaccio cambia idea dopo sei mesi: è legittimo il no alla consegna se mancano gli atti che ricostruiscono le contestazioni

"No" della Cassazione alla consegna se insieme al mandato non c'è la relazione sui fatti contestati. L'interpretazione restrittiva o, per meglio dire, letterale della recente legge sul mandato d'arresto europeo che all'articolo 6 prevede questo "onere" d'allegazione, è contenuta nella sentenza 32516/06 depositata il 29 settembre scorso.
Ad adottare tale linea ermeneutica, maggiormente garantista per il "catturando" e allo stesso tempo più formalistica nei confronti dello Stato richiedente, è stata la sesta sezione penale di piazza Cavour che con il verdetto in esame ne ha completamente ribaltato un altro dello scorso aprile emesso da un diverso collegio sempre della stessa sezione.
In pratica con la sentenza di oggi, la 32516/06, la Suprema corte ha stabilito che l'omessa allegazione al mandato di arresto europeo della relazione sui fatti addebitati alla persona di cui è richiesta la consegna, di cui all'articolo 6, quarto comma, lettera a) legge 69/2005, costituisce causa ostativa alla decisione di consegna. Con la decisone 14993/06 del 28 aprile scorso, invece, la sesta sezione aveva affermato che tale omissione non impediva la consegna, in quanto la valutazione del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, di cui all'articolo 17, quarto comma, legge 69/2005, implica che "l'autorità giudiziaria italiana verifichi soltanto che il mandato sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato" e che, quindi, questa abbia dato conto del provvedimento adottato anche solo attraverso la puntuale allegazione delle evidenze di fatto a carico della persona di cui si chiede la consegna.
L'occasione per il dietro front giurisprudenziale è stata data dalla sentenza, confermata in Cassazione, con cui la Corte d'appello di Bari lo scorso 1° giugno ha respinto la domanda di consegna di un cittadino lituano emessa dall'autorità competente di quel Paese, perché nonostante apposita richiesta non era stata trasmessa la relazione sui fatti addebitati alla persona interessata dal mandato. A tale proposito gli "ermellini" dicono, infatti, che la Corte barese non ha fatto altro che attenersi alla nuova legge sul mandato d'arresto europeo.
Sempre con la sentenza n. 32516/06, infine, la Cassazione ha affermato altri principi riguardanti il Mae: nel verdetto si legge infatti che "avverso la decisione di merito che pronuncia sulla consegna non possono essere dedotti in sede di ricorso per cassazione motivi di impugnazione riguardanti la applicazione della misura cautelare - autonomamente impugnabile a norma dell'articolo 719 Cpp - ovvero inerenti all'acquisizione (o alla mancata acquisizione) dell'eventuale consenso alla consegna nella fase iniziale del procedimento".

martedì, ottobre 24, 2006

La Corte Costituzionale decide

La Corte costituzionale ha deciso. La norma transitoria contenuta nella legge conosciuta come ex Cirielli é incostituzionale. Ancora non sono state rese note le motivazioni ma v´é qualche ragione per ritenere che siano stati presi in considerazione anche degli elementi di diritto europeo come a suo tempo avanzato anche sul blog delle Camere Penali.

giovedì, ottobre 19, 2006

Scommesse e diritto europeo

Ancora tensioni tra la disciplina italiana delle scommesse ed i principi del diritto comunitario.
Dopo la sentenza delle Sezioni Unite e la risposta della giurisdizione comunitaria, mediante le Conclusioni dell'Avvocato generale Jarabo Colomer (in causa C-338/04 del 16 maggio), il Consiglio di Stato, sezione VI, ritorna ancora sull'argomento con una sentenza del 27 settembre scorso nella quale si conferma la perfetta adeguatezza dell'ordinamento interno rispetto agli obblighi emergenti dall'ordinamento comunitario.
La Corte di Giustizia con la sua prossima pronunzia saprà porre fine all'incertezza? Nel frattempo - quanto meno sul versante penalistico - un po' di cautela dei giudici italiani sarebbe opportuna.

venerdì, ottobre 13, 2006

Corte costituzionale ed ex Cirielli

CORTE COSTITUZIONALE

Dubbi sulla nuova prescrizione: risposta rinviata
Slitta al 23 ottobre la decisione della Consulta sulla legittimità dell'articolo 10 della ex Cirielli.
Dubbi sulla costituzionalità dell'art. 10 di detta legge erano stati sollevati anche con riferimento a principi di carattere europeo. (Vedi qui.)

lunedì, ottobre 09, 2006

UE-USA: Raggiunto l'accordo sui dati personali

Raggiunto l'Accordo tra UE ed USA sul trattamento dei dati personali relativi ai passeggeri dei voli transatlantici.
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia del maggio scorso si era reso necessario un nuovoi Accordo che è stato raggiunto in extremis il giorno 6 ottobre.
L'Accordo è stato assunto sull base delle previsioni contenute nel Trattato UE dopo che la validità della base giuridica del precedente accordo era stata contestata dalla Corte che aveva ritenuto non pertinente il fondamento giuridico attribuito sulla base del Trattato comunitario.

Il testo del nuovo Accordo (in inglese)

domenica, ottobre 08, 2006

Il dibattito al PE in materia di Giustizia

PE/JAI: bilan des journées parlementaires consacrées à l'espace de
justice, de liberté et de sécurité


Bruxelles, 06/10/2006 (Agence Europe) - Députés européens et nationaux se sont réunis les 2 et 3 octobre à Bruxelles au Parlement européen pour faire le point sur les
progrès réalisés dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité (JLS). Le débat interparlementaire a été axé sur des thèmes tels que la coopération judiciaire, la lutte contre le terrorisme et l'immigration.

La nécessité d'un plus grand rôle du Parlement:
soulignant le peu de progrès enregistrés au niveau européen dans le domaine de la JLS, le président de la commission des Libertés civiles du PE, Jean-Marie Cavada (ALDE, français), a exhorté les députés nationaux à soutenir l'activation de la « clause passerelle » prévue à
l'article 42 du Traité UE. Face à l'absence de confiance mutuelle entre les Etats, il a estimé que le maintien du caractère intergouvernemental de la coopération policière et judiciaire est devenu obsolète, tout particulièrement au regard de la lutte contre le terrorisme et de
l'afflux croissant d'immigrés illégaux. La vice-présidente du Parlement finlandais Sirkka-Liisa Anttila a rappelé les difficultés rencontrées dans ce domaine, mais a encouragé les Etats membres à renoncer à certains de leurs intérêts nationaux.

A la recherche d'un équilibre entre libertés et coopération anti-terroriste/judiciaire: le
coordinateur antiterroriste de l'UE Gijs de Vries a souligné que la défense des libertés des citoyens européens figurait parmi les premiers objectifs de la lutte contre le terrorisme. Dans cette lutte, « nous nous devons d'observer les principes mêmes que nous nous sommes engagés
à défendre », a-t-il indiqué. A propos des agissements illégaux des services américains de sécurité, il a estimé qu'en aucune circonstance on ne saurait, au nom de cette lutte, fermer les yeux sur l'existence de prisons secrètes, pas plus que sur la torture, les traitements
cruels et dégradants ou encore les restitutions extraordinaires. Le député espagnol Jaime Mayor Oreja (PPE-DE) a ensuite rappelé que « l'Union européenne doit avoir son rôle politique à jouer » puisque chaque composante du terrorisme appelle une approche politique différente. Le Commissaire en charge de la Justice, de la Liberté et de la Sécurité Franco Frattini a lancé que, face à la menace terroriste, « nous devons répliquer avec toute la force de la démocratie ».

Donner un nouvel élan à l'espace judiciaire européen: cinq des sept juges qui,
il y a 10 ans, avaient lancé « l'Appel de Genève » en faveur de la création d'un « Espace judiciaire européen » ont plaidé en faveur d'un nouvel élan de la coopération entre Etats membres dans le domaine de la justice pénale. Selon eux, cet élan sera rendu possible par la communautarisation de ces questions. Le magistrat français Renaud Van Ruymbeke a observé que « les criminels ne connaissent pas les frontières alors que les juges, eux, sont enfermés à l'intérieur des
frontières nationales ». A propos de la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle, la ministre finlandaise de la Justice Leena Luhtanen a souhaité « un changement d'attitude » de la part des gouvernements nationaux. Des progrès ont néanmoins été accomplis, comme
le mandat d'arrêt européen ou la mise en place d'Eurojust, ont remarqué les intervenants. Et le Commissaire Frattini d'expliquer: « Nous sommes beaucoup plus lents que les citoyens nous le demandent », car au Conseil « une petite minorité (…) empêche tous les autres Etats membres
de prendre une décision ».

La problématique grandissante de l'immigration légale et illégale: les crises dues aux vagues massives d'immigrants arrivant à Malte, aux Canaries et à Lampedusa ont montré que l'immigration était plus que jamais devenue un problème européen.

Comme l'a mis en valeur la Conférence de Rabat (juillet), « la lutte contre l'immigration clandestine doit aller de pair avec la politique menée dans le domaine de l'intégration », a estimé M. Cavada. De son côté, le Grec Stavros Lambrinidis (PSE) a insisté sur la nécessité
d'améliorer l'intégration des immigrés réguliers, grâce à l'apprentissage des langues et à l'octroi de davantage de droits civiques (votes, représentation au sein des partis). Le ministre
finlandais des Affaires étrangères Kari Rajamäki a préconisé une implication accrue des pays d'origine et de transit, tout en faisant du rapatriement des immigrés clandestins un « instrument clé » de l'UE. « Nous ne pouvons tolérer l'arrivée de 600 000 immigrés clandestins en
Europe chaque année », a-t-il dit. Le président de la commission des Affaires intérieures de la Chambre des Communes britannique John Denham a estimé qu'il fallait améliorer les procédures d'asile en tenant mieux compte du droit personnel des demandeurs. De son côté, le rapporteur du PE sur la proposition de directive sur les retours, Manfred Weber (PPE-
DE, allemand), a proposé de renforcer l'« interdiction de retour en Europe » en l'assortissant d'une interdiction de séjour sur le territoire de l'Union pendant cinq ans.

Les Canaries ont été, cet été, « le théâtre de l'un des plus grands drames humanitaires de ces
dernières décennies », a déclaré Adán Martin Menis, Président du gouvernement régional des Canaries. Il a estimé à « plus de 26 000 » le nombre de personnes (dont de nombreux enfants) ayant réussi à gagner les côtes espagnoles en 2006 et à « trois mille », le nombre de
migrants ayant péri dans les eaux territoriales de l'Espagne (soit un candidat sur dix). « L'Europe ne peut rester indifférente face à cette réalité », a-t-il conclu. (bc)

Le sentenze della Corte di Strasburgo possono imporre un nuovo processo

GIUDIZIO CONTUMACIALE - SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DI STRASBURGO - EFFICACIA NELL’ ORDINAMENTO ITALIANO

Il giudizio in contumacia e la restituzione nel termine dopo la legge n. 60 del 2005.

La sentenza si segnala per la novità e la molteplicità delle questioni di particolare rilevanza affrontate.
Esamina le problematiche sottese, con riferimento all’art. 6 della Convenzione, dall’art. 46 della CEDU (“Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze”), così come modificato dal Protocollo n. 11 della Convenzione (ratificato dall’Italia l’1 ottobre 1997 a seguito della legge di ratifica del 28 agosto 1997 n. 296) e dal Protocollo n. 14 alla Convenzione (firmato a Strasburgo il 13 maggio 2004, ratificato dall’Italia con legge 15 dicembre 2005 n. 280, ma non ancora entrato in vigore a causa della mancata ratifica di quattro Stati su un totale di 46).

In proposito la Corte afferma che, in materia di violazione dei diritti umani (e in particolare in presenza di gravi violazioni dei diritti della difesa), il giudice nazionale italiano è tenuto a conformarsi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, anche se ciò comporta la necessità di mettere in discussione, attraverso il riesame o la riapertura dei procedimenti penali, l’intangibilità del giudicato.

Alla piena giurisdizionalizzazione, anche a livello sopranazionale dei diritti fondamentali, ha corrisposto analoga evoluzione della incisività della tutela e della individuazione dei rimedi, come si desume dalle decisioni della Corte europea, che, mentre in passato contenevano una generica condanna dello Stato soccombente al pagamento di una somma di denaro a titolo di equa soddisfazione (art. 41 CEDU) attualmente richiedono una integrale restituito in integrum, costituente una precisa obbligazione dello Stato inadempiente, cui può fare seguito, in caso di inadempienza, una procedura di infrazione.

Il legislatore italiano ha accettato incondizionatamente la forza vincolante delle sentenze della Corte di Strasburgo, come dimostrano la legge 15 dicembre 2005 n. 280 (entra in vigore il 6 gennaio 2006), di ratifica senza riserve, da parte dell’ Italia, del Protocollo n. 14 alla Convenzione, e la legge 9 gennaio 2006 n. 12 (“disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo”).

Sulla base di queste argomentazioni la sentenza stabilisce che, nel pronunciare su una richiesta di restituzione nel termine per appellare proposta da un condannato dopo che il suo ricorso è stato accolto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, il giudice è tenuto a conformarsi alla decisione di detta Corte, con cui è stato riconosciuto che il processo celebrato in absentia è stato non equo: di talché il diritto al nuovo processo non può essere negato escludendo la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea, ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848, né invocando l’autorità del pregresso giudicato formatosi in ordine alla ritualità del giudizio contumaciale in base alla normativa del codice di procedura penale.

(Fattispecie in cui la Corte europea - investita del ricorso di Somogyi che aveva inutilmente esperito incidente di esecuzione finalizzato a far dichiarare la nullità del titolo esecutivo, appello contro la sentenza del Tribunale, istanza di revisione, domanda di restituzione nel termine - aveva evidenziato che dagli atti non era dato desumere alcun elemento in base al quale potersi affermare che il ricorrente, condannato in primo grado in contumacia con sentenza poi divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento e avesse volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione.

Sulla base delle argomentazioni in precedenza illustrate, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento con il quale la Corte d’appello aveva respinto la richiesta di Somogyi di restituzione nel termine, ai sensi del novellato art. 175 c.p.p. al fine di impugnare la sentenza di primo grado e ha restituito il ricorrente nel termine per proporre appello avverso la decisione del Tribunale).

Testo Completo: Sentenza n. 32678 del 12 luglio 2006 - depositata il 3 ottobre 2006

(Sezione Prima Penale, Presidente G. Silvestri, Relatore G. C. Turone)

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Questo blog nasce dal desiderio di offrire un punto di osservazione, o quanto meno un punto di partenza, per alcune riflessioni circa il processo di costruzione di uno spazio giudiziario europeo - uno spazio di libertà sicurezza e giustizia, come è scritto nei Trattati.
Tenteremo di tenere aggiornato un flusso di informazioni ed opinioni relativamente a tale processo di costruzione e consolidamento la cui rilevanza appare a tutti evidente, pur essendo il tutto troppo spesso confinato ai margini della discussione pubblica e della riflessione partecipata.
E' un tentativo, che si riesca o meno dipende da noi e da voi che vorrete, speriamo, contribuire.