domenica, marzo 25, 2007

Il testo della Dichiarazione di Berlino

"L'Europa è stata per secoli una idea, una speranza di pace e comprensione. Questa speranza ha trovato conferma. L'unità europea ci ha portato pace e benessere. Ci ha donato affinità e ci ha fatto superare contrasti. Ogni paese membro ha contribuito a riunificare l'Europa e a rafforzare democrazia e stato di diritto. Dobbiamo ringraziare l'amore per la libertà dei popoli dell'Europa centrorientale se oggi è stata definitivamente superata la divisione innaturale dell'Europa. Con l'unità europea abbiamo tratto le lezioni dalle sanguinose contrapposizioni e dalla storia piena di sofferenze. Oggi noi viviamo insieme come mai era stato possibile prima", si legge nel preambolo della Dichiarazione, che si conclude con la frase: "Noi cittadine e cittadini dell'Unione europea siamo uniti nella nostra fortuna".
Seguono tre brevi capitoli:
"I - Noi realizziamo nell'Unione europea i nostri comuni ideali: per noi al centro vi è l'uomo. La sua dignità è inviolabile. I suoi diritti sono inalienabili. Donne e uomini hanno gli stessi diritti. Noi abbiamo come obiettivo la pace e la libertà, la democrazia e lo stato di diritto, il rispetto reciproco e la responsabilità, il benessere e la sicurezza, la tolleranza e la partecipazione, la giustizia e la solidarietà.
Noi viviamo e operiamo insieme nell'Unione europea in una maniera straordinaria. Ciò si esprime nella convivenza democratica degli stati membri e delle istituzioni europee. L'Unione europea si basa sull'uguaglianza e relazioni solidali. Così rendiamo possibile un giusto equilibrio di interessi fra gli stati membri. Noi preserviamo nell'Unione europea l'autonomia e le molteplici tradizioni dei loro paesi membri. Le frontiere aperte e la vivace varietà di lingue, culture e regioni ci arricchiscono. Molti obiettivi li possiamo raggiungere non da soli ma soltanto insieme. L'Unione europea, gli stati membri e le loro regioni e comuni si dividono i compiti.
II - Noi siamo di fronte a grandi sfide, che non si fermano alle frontiere nazionali. L'Unione europea è la nostra risposta ad esse. Solo insieme possiamo conservare anche in futuro il nostro ideale sociale europeo, per il benessere di tutte le cittadine e i cittadini dell'Unione europea. Questo modello europeo unisce successo economico e responsabilità sociale. Il mercato comune e l'Euro ci rendono forti. In tal modo noi possiamo formare secondo i nostri concetti e valori la crescente interdipendenza dell'economia a livello mondiale e la sempre più intensa competitività sui mercati internazionali. La ricchezza dell'Europa è nel sapere e nella capacità delle sue persone: questa è la chiave per la crescita, l'occupazione e la coesione sociale. Noi combatteremo insieme il terrorismo, la criminalità organizzata e l'immigrazione illegale. I diritti civili e di libertà li difenderemo anche lottando contro i loro nemici. Razzismo e xenofobia non dovranno più avere una chance. Noi ci impegniamo affinchè i conflitti nel mondo vengano risolti pacificamente e le persone non siano vittime di guerre, terrorismo o violenza. L'Unione europea vuole favorire libertà e sviluppo nel mondo. Noi vogliamo reprimere povertà, fame e malattie. in questo vogliamo anche per il futuro assumere un ruolo guida. Noi vogliamo andare avanti insieme nella politica energetica e nella difesa del clima, e dare il nostro contributo affinchè venga scongiurato il mutamento climatico.
III - L'Unione europea vive anche in futuro della sua apertura e della volontà dei suoi paesi membri, e al tempo stesso a consolidare lo sviluppo interno dell'Unione europea. L'Unione europea continuerà a favorire la democrazia, la stabilità e il benessere al di là dei suoi confini. Con l'unità europea è divenuto realtà un sogno delle passate generazioni. La nostra storia ci ammonisce a difendere tale fortuna per le future generazioni. A questo scopo dobbiamo rinnovare di continuo la forma dell'Europa in conformità ai tempi. E per questo oggi, 50 anni dopo la firma dei Trattati di Roma, noi siamo uniti nell'obiettivo di porre l'Unione europea fino alle elezioni del parlamento europeo nel 2009 su una rinnovata base comune. Poichè noi sappiamo: l'Europa è il nostro comune futuro".

Il rapporto annuale EUROJUST

In anteprima la versione inglese del Rapporto 2006 sulle attività di Eurojust (da stetewatch.eu).
La versione italiana sarà presto reperibile sul sito ufficiale: www.eurojust.europa.eu.

La Cassazione interpreta l'art. 18, c. 1, let. r) della legge MAE

Sentenza n. 10544 del 6 marzo 2007 - depositata il 12 marzo 2007(Sezione Sesta Penale, Presidente L. Sansone, Relatore C. Di Casola)
La Corte ha chiarito che l’art. 18, comma 1 lett. r) della legge 22/4/2005 n. 69, secondo il quale la corte d’appello rifiuta la consegna “se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte d’appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno”, non impone sempre e comunque alla Corte d’appello una decisione di rifiuto della consegna del cittadino italiano sol che vi sia una richiesta di espiare la pena in Italia, ma attribuisce invece alla Corte d’appello un ambito di valutazione circa la concreta possibilità di espiazione della pena in Italia. Se da un lato, nulla vieta che il procedimento finalizzato alla decisione sulla richiesta di consegna (art. 17) e il procedimento finalizzato alla definizione del luogo di espiazione della pena (art. 18, lett. “r”) confluiscano in un’unica rapida procedura, è possibile, nel caso in cui vi siano le condizioni per una trattazione unitaria che la decisione in ordine al luogo di espiazione della pena possa essere rimandata alla fase tipica dell’esecuzione della pena.

giovedì, marzo 22, 2007

Il PE approva l'introduzione di sanzioni penali in materia di proprietà intellettuale

Il Parlamento europeo ha approvato il rapporto, relatore l'italiano Nicola Zingaretti (PSE), che, tra l'altro, mira ad introdurre un'articolata serie di sanzioni penali in materia di protezione della proprietà intellettuale.
Commissione e Parlamento sono dunque sulla stessa linea d'onda ed invocano, con forza, l'inclusione di misure penali in strumenti di I pilastro (nel caso di specie si tratta di una direttiva).
Perché la proposta sia definitiva deve ora passare al vaglio del Consiglio, dove sono rappresentati gli Stati membri, che, ad oggi, non sembra partecipare dello stesso entusiasmo dimostrato da dagli altri due soggetti partecipanti del processo legislativo UE.

mercoledì, marzo 14, 2007

Lex mitior: la Corte di Giustizia ci ritorna

La Corte di giustizia in una pronuncia dell'8 marzo scorso (in causa C-45/06) ritorna su nozione e qualificazione del principio della lex mitior in materia sanzionatoria.
Apparentemente nulla di nuovo, la Corte ripete quanto già detto nella ormai celebre sentenza Berlusconi di qualche anno fa, per quanto riguarda l'applicazione del principio in questione in materia di sanzioni penali.
Questa volta il contesto è invece quello classico delle sanzioni amministrative imposte dal regolamento comunitario.
La Corte avrebbe potuto, dunque, riferirsi semplicemente alla propria regola, iscritta nel diritto positivo dell'UE, all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento CE n. 2988/95, ma non si limita a ciò e, nuovamente, ricorda (al punto 32 della sentenza) come quello relativa all'applicazione della sanzione più mite (senza fare nessun riferimento alla materia stricto sensu penale, dunque) sia un principio generale del diritto comunitario ed, in quanto tale, capace d'imporsi negli ordinamenti degli Stati membri.
Tale pronuncia ha un valore particolare (aggiunto potremmo dire) per il nostro paese che in materia di applicabilità del principio di legalità e dei suoi corollari (qual'è la lex mitior) in materia di sanzioni amministrative soffre di una certa schizofrenia.
La legge 689/81 (che determina il quadro generale in materia di sanzioni amministrative), infatti, all'articolo 1 non richiama il principio della lex mitior che risulta non applicabile alle sanzioni amministrative a meno di una espressa previsione contraria.
Al contempo tutte le norme speciali in materia di sanzioni amministrative, dettate per aree particolari, come in materia di sanzioni tributarie, di sanzioni valutarie e per ciò che concerne la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, richiamano il principio in maniera chiara ed inequivoca.
Tale vacuum ha consentito ad oggi alla Corte di cassazione di ritenere inapplicabile il principio della lex mitior tutte le volte che la norma non preveda espressamente l'applicazione.
Appare a chi scrive che tale schizofrenia, che rappresenta certamente un atteggiamento irrazionale dell'ordinamento, possa essere superata facendo diretta applicazione del principio comunitario ribadito dalla Corte di Lussemburgo, o nel caso, rinviando alla Corte costituzionale perché possa trarne le dovute conseguenze. L'attuale art. 117 della Costituzione, infatti, prevede che il nostro ordinamento si adegua alle richieste ed agli obblighi derivanti dal diritto comunitario; nel caso ci troviamo proprio dinanzi ad una ipotesi di irrazionale assenza di coordinamento tra il livello comunitario ed il livello nazionale, oltre che all'interno dello stesso ordinamento nazionale.

venerdì, marzo 09, 2007

MAE: anche il Lord "interpretano conformemente"

Anche l'House of Lord procede ad applicare il mandato di arresto europeo intepretatndo le disposizioni interne in maniera conforme alla decisione quadro.
Ecco l'interessante pronuncia dei Lords:


Dabas v High Court of Justice in Madrid, Spain [2007] UKHL 6HL(E): Lord Bingham of Cornhill, Lord Hope of Craighead, Lord Scott of Foscote, Lord Brown of Eaton-under-Heywood and Lord Mance: 28 February 2007

A European arrest warrant could itself constitute a “certificate” within s 64(2)(b) and (c) of the Extradition Act 2003.The House of Lords (Lord Scott dissenting) so stated when unanimously dismissing an appeal by Moutaz Almallah Dabas from the Divisional Court (Latham LJ and Jack J) [2007] 1 WLR 145 which on 4 May 2006 dismissed his appeal from District Judge Evans, sitting at Bow Street Magistrates’ Court on 17 November 2005, who ordered his extradition to Spain to await trial for the offence of complicity in Islamic terrorism connected with the Madrid train bombings in 2004. The defendant resisted extradition on the principal ground that the arrest warrant did not satisfy s 64(2) of the 2003 Act because it was not accompanied by a certificate as required by s 64(2)(b) and (c). Part 1 of the Act was enacted to give effect to the Council Framework Decision on the European arrest warrant and the surrender procedures between member states (2002/584/JHA; OJ 2002 L 190, p 1) and applied to extradition to category 1 territories which included designated member states, including Spain.LORD BINGHAM OF CORNHILL said that if interpreting s 64(2)(b) and (c) in isolation he would understand the section to require the issue of something amounting to a certification that the conduct described in the warrant fell within the European Framework list (para (b)) and was punishable under the law of the category 1 territory with a custodial term of at least three years (para (c)). But Part 1 of the Act had to be read in the context of the Framework Decision which was intended to simplify and expedite surrender procedures between member states by adopting “a system of free movement of judicial decisions in criminal matters” on the basis of mutual recognition in which a warrant in common form was uniformly acceptable. Framework decisions were binding on member states as to the result to be achieved but left the choice of form and methods to national authorities. While a national court could not interpret a national law contra legem, it had to “do so as far as possible in the light of the wording and purpose of the framework decision in order to achieve its intended result”: see Criminal proceedings against Pupino (Case C-105/03) [2006] QB 83, paras 43, 47. The warrant here met the formal requirements of the Framework Decision, including signature by a judge on behalf of the issuing judicial authority. If it was invalid for lack of separate certification the effect of the Act would be to introduce a requirement not found in the Framework Decision and to impede, to some extent, achievement of its purpose by reintroducing an element of technicality. Happily that was not so: the Spanish judge by signing the warrant gave his authority to and thereby vouched the accuracy of its contents. The warrant was in substance if not in form a certification by him.Lord Hope of Craighead and Lord Brown of Eaton-under-Heywood delivered concurring opinions. Lord Mance agreed. Lord Scott of Foscote delivered an opinion dismissing the appeal on different grounds.

EUROPOL: si esprime il Joint supervisory board

Il Joint Supervisory Board dell'Europol esprime un proprio autorevole parere sulle ipotesi di riforma dell'agenzia UE finalizzata alla cooperazione di polizia.

Conclusioni Dell'Orto

Pronunciate le Conclusioni dell'Avvocato generale Kokott nella causa dell'Orto, C-467/05. Il giudice milanese remittente era riuscito nel non facile compito di mettere assieme una decisione quadro ed un regolamento nel tentativo di risolvere una intricata questione relativa alla restituzione di cose sequestrate.

martedì, marzo 06, 2007

Scommesse: Corte di giustizia travolge Cassazione e Consiglio di Stato

Caso Placanica, sentenza in causa C-338/04

Incompatibili con il diritto comunitario e quindi da eliminare le sanzioni penali applicate dall'Italia alla raccolta di scommesse da parte di intermediari operanti per conto di società straniere: lo ha deciso la Corte di giustizia europea con una sentenza del 6 marzo 2007. La decisione dei giudici europei del Lussemburgo avrà notevoli conseguenze pratiche: la Repubblica italiana non potrà più perseguire penalmente coloro che raccolgono scommesse in Italia per conto di stranieri. Dunque non saranno più perseguibili i tre cittadini italiani che avevano costruito un sito web che consentiva scommesse attraverso il bookmaker Stanley International. Il principio stabilito dai giudici europei è che uno Stato membro non può applicare una sanzione penale per il mancato adempimento di una formalità amministrativa che esso rifiuta o rende impossibile in violazione del diritto comunitario.(06 marzo 2007)